Il difficile bilanciamento tra sicurezza nazionale e tutela dei diritti fondamentali nella “data retention saga” dinanzi alla Corte di giustizia
Abstract
The annulment of Directive 2006/24/EC has triggered a close dialogue between national courts and the Court of Justice of the European Union on the legality and proportionality of national data retention laws on the protection of fundamental rights. In this context, the judgment in case C-140/20, Commissioner of An Garda Sìochana judgment, crystallizes the recent position of the Court to justify the general and indiscriminate data retention vis-à-vis the need to protect the essential functions and fundamental interests of the State concerning genuine and present, or foreseeable, threats to its security.
Full text
Freedom, Security & Justice: European Legal Studies Rivista giuridica di classe A 2022, n. 2
DIRETTORE Angela Di Stasi Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea) "Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice" COMITATO SCIENTIFICO Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’UE Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Giudice della Corte Costituzionale Giuseppe Tesauro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma “La Sapienza” - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell’UE Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari COMITATO EDITORIALE Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell’Unione europea, Università Roma Tre Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro Lina Panella, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell’UE COMITATO DEI REFEREES Bruno Barel, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Padova Marco Benvenuti, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza" Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma “La Sapienza” Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell’Unione europea, Università di Milano Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell’ITLOS Federico Casolari, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Elspeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén Ivan Ingravallo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Bari Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno Luisa Marin, Marie Curie Fellow, European University Institute Simone Marinai, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Pisa Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata Daniela Marrani,Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d’Aix-Marseille Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Torino Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell’Unione europea, Università Roma Tre Michele Nino, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno Leonardo Pasquali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Teramo Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Genova Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna COMITATO DI REDAZIONE Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Angela Festa, Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Caterina Fratea, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Verona Anna Iermano, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Michele Messina, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Messina Rossana Palladino ( Coordinatore ), Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Revisione linguistica degli abstracts a cura di Francesco Campofreda , Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno Rivista quadrimestrale on line “Freedom, Security & Justice: European Legal Studies” www.fsjeurostudies.eu Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017
Indice-Sommario 2022, n. 2 Éditorial Mandat d’arrêt européen et défaillances de l’État de droit: une analyse en deux étapes Lucia Serena Rossi p. 1 Saggi e Articoli La responsabilità civile dell’impresa transnazionale per violazioni ambientali e di diritti umani: il contributo della proposta di direttiva sulla due diligence societaria a fini di sostenibilità Gabriella Carella La condizione giuridica dello straniero e il godimento dei diritti sociali fondamentali: la recente giurisprudenza costituzionale (e il dialogo con la Corte di Lussemburgo) Armando Lamberti Il contenzioso tra Ucraina e Federazione russa davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo Riccardo Pisillo Mazzeschi Dalla protezione internazionale alla protezione immediata. L’accoglienza degli sfollati dall’Ucraina come cartina di tornasole della proposta di trasformazione Emanuela Pistoia Il Consiglio d’Europa e gli effetti giuridico-istituzionali della guerra in Ucraina sul sistema convenzionale Guido Raimondi Luci e ombre della Convenzione di Nicosia Tullio Scovazzi In Search of the Legal Boundaries of an “Open Society”. The Case of Immigrant Integration in the EU Daniela Vitiello Commenti e Note Il difficile bilanciamento tra sicurezza nazionale e tutela dei diritti fondamentali nella “data retention saga” dinanzi alla Corte di giustizia Giovanna Naddeo p. 10 p. 42 p. 88 p. 101 p. 124 p. 140 p. 151 p. 188
La sesta direttiva antiriciclaggio e la sua attuazione nell’ordinamento italiano: alcune considerazioni Matteo Sommella Il Panopticon digitale. I cookies tra diritto e pratica nell’Unione europea Flavia Zorzi Giustiniani p. 218 p. 241
Freedom, Security & Justice: European Legal Studies ISSN 2532-2079 2022, n. 2, pp. 188-217 DOI:10.26321/G.NADDEO.02.2022.09 www.fsjeurostudies.eu IL DIFFICILE BILANCIAMENTO TRA SICUREZZA NAZIONALE E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELLA “DATA RETENTION SAGA” DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE Giovanna Naddeo* S OMMARIO : 1. Note introduttive in materia di “sicurezza nazionale” nel diritto dell’Unione europea. – 2. Il trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche “per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica”: profili normativi. – 3. Evoluzione in senso diacronico della c.d. data retention saga dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. – 4. (segue) La legittimazione della conservazione generalizzata dei dati alla luce dell’art. 4, par. 2, TUE. – 5. Sguardo alla giurisprudenza della Corte EDU: l’atteso epilogo dell’affaire Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom. – 6. La sentenza della CGUE del 5 aprile 2022, C140/20, Commissioner of An Garda Síochána. – 7. Osservazioni conclusive. 1. Note introduttive in materia di “sicurezza nazionale” nel diritto dell’Unione europea L’interesse primario degli Stati membri a fronteggiare minacce sempre più complesse alla sicurezza dei propri cittadini 1 pone il tema della disciplina della conservazione dei metadati 2 derivanti da comunicazioni elettroniche – c.d. data retention – al centro di un Articolo sottoposto a doppio referaggio anonimo. * Dottoranda di ricerca, curriculum internazionalistico-europeo-comparato, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Salerno. Indirizzo e-mail: [email protected]. 1 E UROPOL , European Union Terrorism Situation and Trend Report, Lussemburgo, 2021, disponibile qui. 2 La Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto (c.d. Commissione di Venezia) ha definito i metadati “all data not part of the content of the communication” nel Report on the Democratic Oversight of Signals Intelligence Agencies adottato il 20-21 Marzo 2015, par. 2, disponibile online. Nel dettaglio, il riferimento è ai “dati esterni” delle comunicazioni (anche detti tabulati telefonici e telematici) i quali attengono alla data, all’ora, alla durata, alla localizzazione, alle apparecchiature utilizzate e ai destinatari delle comunicazioni elettroniche. Sulle peculiarità di tale tipologia di dati personali, già le Conclusioni dell’Avvocato generale P. C RUZ V ILLALÓN , presentate il 12 dicembre 2013, nelle cause riunite C‑293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, par. 74: “I dati di cui trattasi […] non sono dati personali nel senso classico del termine, che si riferiscono a informazioni specifiche sull’identità delle persone, ma dati personali, per così dire, qualificati, il cui impiego può permettere di creare una mappatura tanto fedele quanto esaustiva di una parte importante dei comportamenti di una persona facenti strettamente parte della sua vita privata, se non addirittura un ritratto completo e preciso della sua identità privata”.
La “data retention saga” dinanzi alla Corte di giustizia UE www.fsjeurostudies.eu 189 intenso dialogo pregiudiziale tra giudici nazionali e Corte di giustizia dell’Unione europea teso ad individuare un punto di equilibrio nella dicotomia privacy vs. security. Com’è noto, a metà tra gli obiettivi perseguiti dall’Unione e i principi su cui essa fonda l’esercizio delle proprie competenze, il Trattato sull’Unione europea (TUE) contempla una clausola – c.d. “identitaria” 3 – di salvaguardia della sovranità degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale: l’art. 4, par. 2, TUE non soltanto pone a carico dell’Unione l’obbligo di rispettare “le funzioni essenziali dello Stato” (tra le quali sono elencate, a titolo esemplificativo, il mantenimento dell’ordine pubblico e la tutela della sicurezza interna), bensì specifica che “la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro”. Introdotta con la riforma di Lisbona 4 , tale disposizione riconosce l’intangibilità, da parte dell’Unione, della materia della sicurezza nazionale, quale prerogativa degli Stati membri inerente alla soggettività internazionale degli stessi 5 . A livello di diritto primario, ulteriori riferimenti alla sicurezza nazionale figurano tra i motivi di deroga alla libera circolazione dei fattori di produzione 6 o, ancora, nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: degna di menzione, in particolare, è la previsione di cui all’art. 72 TFUE, in virtù del quale le disposizioni del Titolo V della Parte III del Trattato non ostano “all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati 3 Cfr. Conclusioni dell’Avvocato generale M. P OIARES M ADURO , presentate l’8 ottobre 2008, nella causa C‑213/07, Michaniki AE, par. 31. In dottrina, tra gli altri, L. S. R OSSI , 2, 4, 6 (TUE)...l'interpretazione dell'"Identity clause" alla luce dei valori fondamentali dell'UE, in A.A. V.V., Liber Amicorum Antonio Tizzano, Torino, 2018, pp. 858-870; G. D I F EDERICO , Il ruolo dell’art. 4, par. 2, TUE nella soluzione dei conflitti interordinamentali, in Quaderni costituzionali, 2019, n. 2, pp. 333-357; F. C ASOLARI , Leale cooperazione tra Stati membri e Unione europea, Napoli, 2020, in particolare pp. 203-210; P. F ARAGUNA , On the Identity Clause and Its Abuses: ‘Back to the Treaty’, in European Public Law, 2021, vol. 27, n. 3, pp. 427-446. Sull’interpretazione di tale clausola quale “controlimite”, che consenta al giudice nazionale di sottrarsi all’obbligo di disapplicazione nel caso di contrasto tra norma nazionale e diritto dell’Unione, in particolare nella c.d. “saga Taricco”, R. P ALLADINO , I principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene nell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in A. D I S TASI (a cura di), Tutela dei diritti fondamentali e spazio europeo di giustizia, Napoli, 2019, pp. 327-330. Ancora con riferimento all’ordinamento italiano merita segnalarsi la recentissima Corte Costituzionale, sentenza dell’11 marzo 2022, n. 67, in cui la Corte ha tributato al principio del primato del diritto dell’Unione europea e all’art. 4, parr. 2 e 3, TUE il riconoscimento di “architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi” sottolineando che in tale sistema il sindacato di costituzionalità di cui all’art. 134 Cost., non è alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate. A riguardo, B. N ASCIMBENE , I. A NRÒ , Primato del diritto dell’Unione europea e disapplicazione. Un confronto fra Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia in materia di sicurezza sociale, in Giustizia insieme, 31 marzo 2022, reperibile online. 4 M. C. B ARUFFI , Art. 4 TUE, in F. P OCAR , M. C. B ARUFFI (a cura di), Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea, Padova, 2014, pp. 13-24. Sulla definizione di “sicurezza nazionale” nell’ordinamento giuridico europeo, S. P EERS , National Security and European Law, in Yearbook of European Law, 1999, pp. 363-404; di recente, F. F ERRARO , Brevi note sulla competenza esclusiva degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, in A. V . V. V ., Annali AISDUE, vol. I, Bari, 2020, pp. 117-132. 5 Per una recente ricostruzione del processo d’integrazione europea come mezzo per la soluzione della crisi dello Stato nazionale, L. F. P ACE , La natura giuridica dell’Unione europea: teorie a confronto, Bari, 2021. 6 Il riferimento è agli artt. 36, 45, 52 e 65 TFUE contenenti deroghe alla libera circolazione delle merci, dei lavoratori, al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, alla libera circolazione dei capitali. V., per tutti, L. D ANIELE , Diritto del mercato unico europeo e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, IV ed., Milano, 2019.
Giovanna Naddeo www.fsjeurostudies.eu 190 membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna”. Come noto, tale disposizione riconosce agli Stati membri uno “spazio di apprezzamento discrezionale” 7 in relazione all’applicazione di misure nazionali derogatorie del diritto dell’Unione per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna, purché tali misure siano limitate allo stretto necessario. A tal riguardo, nella sentenza Commissione europea c. Repubblica di Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, resa all’esito di una procedura di infrazione relativa all’inadempimento di obblighi di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale, la Corte di giustizia ha evidenziato che l’art. 72 TFUE “non conferisce agli Stati membri il potere di derogare a disposizioni di diritto dell’Unione mediante il mero richiamo agli interessi connessi al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, ma impone loro di dimostrare la necessità di avvalersi della deroga prevista da tale articolo al fine di esercitare le loro responsabilità in tali materie” 8 , fermo restando che il riconoscimento di siffatte prerogative nazionali non consente di dedurre l’esistenza di “una riserva generale […] che escluda dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione qualsiasi provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Ammettere una riserva del genere […] rischierebbe di compromettere la forza cogente e l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione” 9 . Tale orientamento ha trovato conferma nella recente sentenza Valstybės sienos apsaugos tarnyba in cui la Corte di giustizia ha descritto la “sicurezza nazionale” in questi termini: essa “comprende la sicurezza interna di uno Stato membro e la sua sicurezza esterna e, pertanto, il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonché la sopravvivenza della popolazione, come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari, possono ledere la pubblica sicurezza” 10 . Ancora nell’ambito del diritto primario, esigenze di sicurezza nazionale possono essere fatte valere nel porre limitazioni alle garanzie riconosciute ai singoli dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, purché nel rispetto della clausola limitativa generale di cui all’art. 52, par. 1, in base alla quale eventuali restrizioni dei diritti e delle libertà garantite dalla Carta devono essere previste dalle legge, rispettare il contenuto essenziale di tali diritti nonché, in conformità al principio di proporzionalità, risultare necessarie e rispondenti effettivamente a finalità di interesse generale dell’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Pertanto, la stessa Corte di giustizia, 7 Così A. A DINOLFI , Art. 72 TFUE, in F. P OCAR , M. C. B ARUFFI (a cura di), op. cit., p. 468. 8 Corte di giustizia, sentenza del 2 aprile 2020, Commissione c. Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, cause riunite C-715/17, C-718/17, C-719/17, par. 152. Per un commento alla sentenza, si rinvia a S. P ROGIN - T HEUERKAUF , V. Z UFFEREY , Aucune justification du refus de participer au mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs d’une protection internationale, in European Papers, 2020, vol. 5, n. 1, pp. 587-595; A. L ANG , Gli obblighi si rispettano: note intorno alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 aprile 2020, cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17, Commissione c. Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, in Osservatorio AIC, 2020, n. 6, pp. 260-289. 9 Ibidem, par. 143. 10 Corte di giustizia, sentenza del 30 giugno 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, causa C-72/22 PPU, par. 88.
La “data retention saga” dinanzi alla Corte di giustizia UE www.fsjeurostudies.eu 191 nella pronuncia J.N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, ha riconosciuto che la tutela della sicurezza nazionale risponde non soltanto a un obiettivo di interesse generale, ma contribuisce parimenti alla tutela dei diritti e delle libertà altrui 11 . In tale contesto, l’utilizzo di mezzi tecnologici sempre più innovativi nell’ambito di azioni di prevenzione, indagine e lotta contro minacce alla sicurezza nazionale solleva interrogativi di stringente attualità in ordine all’alto grado di invasività nei diritti fondamentali della persona, e dunque alla legittimità di tali ingerenze nella sfera privata. È alla luce di tali considerazioni che il presente contributo intende guardare, senza pretese di esaustività, al rapporto tra esigenze securitarie e tutela dei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali nel contesto di quella che è stata definita “data retention saga” 12 dinanzi alla Corte di giustizia - senza tuttavia prescindere dalla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo -, in cui va sempre più delineandosi una nozione di “sicurezza nazionale” distinta da quella di “sicurezza pubblica” tale da legittimare, a differenza della seconda, la conservazione generalizzata, preventiva e indiscriminata dei dati di traffico e di ubicazione degli utenti al fine di fronteggiare minacce alle funzioni essenziali e agli interessi primari dello Stato ma che, al contempo, rischia di aprire “the gates for an electronic “Big Brother” in Europe” 13 . 2. La conservazione dei dati personali da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche “per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica”: profili normativi Da oltre un decennio, la disciplina della conservazione dei dati nel settore delle telecomunicazioni (c.d. data retention) è al centro di un intenso dibattito legislativo e giurisprudenziale. Com’è noto, per data retention si fa riferimento alla conservazione dei dati relativi al traffico 14 e all’ubicazione 15 (detti anche metadati) degli utenti - e dunque alla memorizzazione preventiva degli stessi - da parte di service providers al fine di un 11 Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 15 febbraio 2016, J.N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, causa C-601/15 PPU, par. 53. 12 A riguardo, E. C ELESTE , The Court of Justice and the Ban on Bulk Data Retention: Expansive Potential and Future, in European Constitutional Law Review, 2019, n. 15, pp. 134-157; G. F ORMICI , La disciplina della data retention tra esigenze securitarie e tutela dei diritti fondamentali, Torino, 2021; A. J USZCZAK , E. S ASON , Recalibrating Data Retention in the EU The Jurisprudence of the Court of Justice of the EU on Data Retention – Is this the End or is this the Beginning?, in Eucrim-The European Criminal Law Associations‘ Forum, 2021, n. 4, pp. 238-266. 13 Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza del 21 maggio 2021, Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom, ricorsi nn. 58170/13, 62322/14 e 24960/15, in particolare Partly Concurring and Partly Dissenting Opinion of Judge Pinto De Albuquerque, par. 60. 14 Art 2, lett. b) della direttiva 2002/58/CE in cui per“«dati relativi al traffico»: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione”. 15 Art. 2, lett. c) della direttiva 2002/58/CE in cui per “«dati relativi all’ubicazione»: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico”.
Giovanna Naddeo www.fsjeurostudies.eu 192 successivo ed eventuale accesso da parte delle autorità di law enforcement per fini di giustizia 16 . Se per un verso il progresso scientifico-tecnologico contribuisce al potenziamento delle misure di polizia mediante la configurazione di sempre più pervasive metodologie di investigazione, dall’altro risulta altrettanto evidente come tali operazioni nascondano in sé rischi e pericoli al godimento dei diritti fondamentali dei singoli 17 : se non motivate da specifiche ragioni di indagine o dalla sussistenza di un nesso oggettivo con una minaccia alla sicurezza, tali metodologie rischiano di trasformarsi in una vistosa ingerenza nei diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati, ma anche nell’esercizio delle libertà fondamentali in una società democratica 18 (e.g., libertà di espressione e d’informazione, di riunione e associazione). In coerenza con l’obiettivo di “rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce […] degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili” 19 , l’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali riconosce in capo a ogni individuo “il diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano”. L’affermazione di una fattispecie giuridica autonoma e distinta dalla tutela della vita privata e familiare di cui all’art. 7 rappresenta, come è stato osservato, “il culmine del percorso di codificazione e di costituzionalizzazione del diritto europeo alla protezione dei dati personali” 20 , segnando il passaggio da una dimensione essenzialmente negativa (obbligo di non-ingerenza da parte dei pubblici poteri, salvo nel caso di deroghe regolamentate dalla legge e limitate a quanto strettamente necessario in una società democratica) a una dimensione di carattere positivo (obbligo di adottare misure volte a rendere effettivo l’esercizio del diritto alla protezione dei dati personali) 21 . Siffatta interpretazione trova conferma nelle “Spiegazioni” 22 alla Carta: l’elencazione delle fonti normative alla base dell’art. 8 annovera, infatti, oltre all’art. 8 CEDU 23 e alla 16 Per un’analisi del tema della data retention e delle libertà fondamentali incise da tale fenomeno, S. M ARCOLINI , L’istituto della data retention dopo la sentenza della Corte di Giustizia del 2014, in A. C ADOPPI , S. C ANESTRARI , A. M ANNA (a cura di), Trattati giuridici - Cybercrime, Milano, 2019, pp. 15791582. 17 Sul bilanciamento tra esigenze di accertamento e repressione dei reati e tutela penale di “tradizionali e nuovi beni giuridici nell’era digitale”, R. F LOR , S. M ARCOLINI , Dalla data retention alle indagini ad alto contenuto tecnologico, Torino, 2022. 18 Con specifico riferimento alla recente esperienza di una sorta di “sorveglianza di massa” nella società democratica europea per motivi di protezione della salute pubblica, e specificatamente di contrasto al Covid-19, S. C RESPI , Applicazione di tracciamento Immuni tra normativa nazionale e diritto UE in materia di protezione dei dati personali, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 2020, n. 3, pp. 49-73. 19 Preambolo alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 4° cpv. 20 Così O. P OLLICINO , M. B ASSINI , Art. 8, in S. A LLEGREZZA , R. M ASTROIANNI , F. P APPALARDO , O. P OLLICINO , O. R AZZOLINI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Milano, 2017, p. 135. 21 Ibidem, p. 136. Cfr. S. C RESPI , Diritti fondamentali, Corte di giustizia e riforma nel sistema UE di protezione dei dati, in Rivista Italiana di Diritti Pubblico Comunitario, 2015, nn. 3-4, in particolare p. 822. 22 Sul valore delle “Spiegazioni” quale strumento d’interpretazione della Carta dei diritti fondamentali, A. D I S TASI (a cura di), Tutela dei diritti fondamentali e spazio europeo di giustizia, cit., pp. 65-69. 23 Cfr. L. T OMASI , Art. 8, in S. B ARTOLE , P. D E S ENA , V. Z AGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla CEDU - Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012, pp. 297-368. Sui profili distintivi del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei
La “data retention saga” dinanzi alla Corte di giustizia UE www.fsjeurostudies.eu 199 precise relative alle circostanze e alle condizioni, sostanziali e procedurali 53 , alle quali i fornitori di servizi di comunicazione elettronica fossero tenuti, all’occorrenza, a trasmettere alle autorità competenti i dati raccolti. Merita evidenziare come tali approdi abbiano trovato ulteriore applicazione nel parere ex art. 218, par. 11, TFUE reso nel 2017 sull’accordo previsto tra Unione europea e Canada sul trasferimento e trattamento dei dati del codice di prenotazione (cd. PNR, Passenger Name Records) 54 . Chiamata a pronunciarsi per la prima volta sulla compatibilità di un progetto di accordo internazionale con la Carta dei diritti fondamentali 55 , la Corte applicava il test di stretta necessità secondo gli steps già collaudati nelle pronunce fin qui esaminate: esaminata la gravità delle ingerenze nel nucleo essenziale dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, la Corte valutava dapprima la legittimità di tale interferenza in relazione al perseguimento di finalità di interesse generale dell’Unione - nel caso di specie, la garanzia della pubblica sicurezza e la lotta al terrorismo e ad altri gravi reati di natura transnazionale (allo scopo ultimo di tutelare il diritto di ogni persona alla sicurezza come riconosciuto dall’art. 6 della Carta 56 ) - e poi la stretta necessità delle interferenze con i diritti fondamentali, indagando il grado di chiarezza e di precisione delle disposizioni relative alla conservazione e all’accesso ai dati dei passeggeri da parte delle contro la criminalità grave è idonea a giustificare un simile accesso ai dati conservati” (par. 115). Merita evidenziare come tale riferimento non derivasse dal dettato normativo dell’art. 15 della direttiva 2002/58, bensì dall’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia sulla base della richiamata sentenza Digital Rights Ireland che aveva invalidato, tra gli altri, l’art. 1 della direttiva 2006/24 ove il riferimento ai reati gravi era contemplato. Tuttavia, sul significato e gli elementi determinanti la “gravità” dei reati restava silente, rimettendone la disciplina ai legislatori nazionali. Cfr. X. T RACOL , The judgment of the Grand Chamber dated 21 December 2016 in the two joint Tele2 Sverige and Watson cases, in Computer law & security review, 2017, vol. 33, pp. 541-552, in cui si propone di prendere a riferimento le “sfere di criminalità” contemplate all’art. 83, par. 1, TFUE (terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata). 53 Tra questi, la necessaria previsione di criteri oggettivi relativi all’individuazione della platea dei destinatari interessati, con riferimento non solo ai “dati di persone sospettate di progettare, di commettere o di aver commesso una violazione grave, o anche di essere implicate in una maniera o in un’altra in una violazione siffatta”, ma anche ai dati di altre persone le quali potessero fornire “un contributo effettivo” alla lotta contro minacce alla sicurezza nazionale, della difesa o della sicurezza pubblica; la garanzia di un controllo preventivo effettuato da autorità, amministrative o giudiziarie, indipendenti del rispetto di siffatti criteri e, in generale, del rispetto dei livelli di protezione garantiti dall’Unione. 54 Corte di giustizia, Grande Sezione, Parere 1/15 reso il 26 luglio 2017. Per un primo commento, tra gli altri, M. L EFFI , L’Accordo PNR tra Canada e UE non prende il volo. Nota sul parere della Corte di giustizia europea a proposito del trasferimento dei dati del codice di prenotazione, in Medialaws, 2017, n. 1, pp. 134-138; G. T IBERI , Il parere 1/15 della Corte di Giustizia: la prima volta di uno scrutinio di compatibilità di un accordo internazionale con la Carta dei diritti fondamentali, in Quaderni Costituzionali, 2017, n. 4, pp. 940-943. Sulla funzione consultiva della Corte di giustizia, P. I ANNUCCELLI , Commento al Titolo VII - Pareri, in C. A MALFITANO , M. C ONDINANZI , P. I ANNUCCELLI (a cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea, Napoli, 2017, , pp. 921-937; T. V ON D ANWITZ , La procédure d’avis selon l’article 218, paragraphe 11, TFUE, in Il Diritto dell’Unione europea, 2017, n. 2, p. 199 ss.; M. F RAGOLA , Alcune riflessioni sulla funzione consultiva della Corte di giustizia dell’Unione europea, in A A .V V ., Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, Napoli, 2014, pp. 1025-1040. 55 Comunicato stampa n. 84/17 della Corte di giustizia del 26 luglio 2017, disponibile qui. 56 Corte di giustizia, Parere 1/15, cit., par. 149.
Giovanna Naddeo www.fsjeurostudies.eu 200 autorità competenti. In linea con la propria giurisprudenza, la Corte ribadiva la necessaria circoscrizione dei dati conservati attraverso criteri oggettivi che collegassero le informazioni da conservare con l’obiettivo perseguito. Nella successiva sentenza Ministerio Fiscal 57 la Corte di giustizia tornava a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 15 della direttiva 2002/58, questa volta con riferimento al profilo dell’accesso ai dati e, in particolare, alla soglia di sufficiente gravità dei reati quale criterio che giustifichi l’ingerenza nei diritti fondamentali garantiti agli artt. 7 e 8 della Carta. Superate le eccezioni di incompetenza della Corte a pronunciarsi sul caso in esame 58 , nel merito la pronuncia si soffermava, in realtà, sul parallelismo tra obiettivo perseguito e gravità dell’ingerenza perpetrata: rilevato primariamente come il dato testuale dell’art. 15 della direttiva 2002/58 non facesse alcun riferimento al carattere di gravità dei reati perseguiti, la Corte statuiva che “una grave ingerenza può esser giustificata, in materia di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di un reato, solo da un obiettivo di lotta contro la criminalità che deve esser qualificata come «grave»” 59 ; viceversa, la conservazione di tipologie di dati (quali, ad esempio, i nominativi dei titolari di carte SIM di telefonia) dai quali non sono ricavabili dettagli concernenti la vita privata degli interessati - e dunque tali da determinare ingerenze “non gravi” nella sfera della riservatezza dei singoli - era ritenuta ammissibile per finalità di prevenzione e repressione di ogni ipotesi di reato, e non solo per quelli qualificati come “gravi” 60 . 4. (segue) La legittimazione della conservazione generalizzata dei dati alla luce dell’art. 4, par. 2, TUE Le non poche perplessità suscitate dalle sentenze fin qui esaminate circa l’adozione di misure nazionali sì rispettose dei dicta della Corte di giustizia ma, al contempo, ritenute, dagli stessi Stati, di scarsa efficacia sotto il profilo della salvaguardia della sicurezza nazionale non tardavano a tradursi in nuovi quesiti pregiudiziali; questa volta i 57 Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 2 ottobre 2018, Ministerio Fiscal, causa C-207/16. A seguito del rigetto, da parte del giudice istruttore spagnolo, di una richiesta di autorizzazione a disporre l’acquisizione di una determinata tipologia di dati (e.g., nominativi dei titolari di carte SIM) e per un arco temporale limitato (dodici giorni), il pubblico ministero proponeva appello dinanzi al giudice a quo, il quale decideva, altresì, di interrogare la Corte di Lussemburgo in ordine alla determinazione del concetto di “gravità” del reato. Sulla sentenza, si rinvia a L. W OOD , Mobile phone theft and EU eprivacy law: the CJEU clarifies police powers, in EU Law Analysis, 4 ottobre 2018. 58 In risposta alla tesi del governo spagnolo secondo la quale l’accesso ai dati conservati dai service provider nell’ambito dell’attività istruttoria penale non rientrava nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, in quanto esercizio dello ius puniendi dello Stato, la Corte di giustizia affermava come legislazioni nazionali volte a disciplinare un’attività di trattamento di dati quale la conservazione e il successivo (eventuale) accesso da parte delle autorità nazionali per esigenze di sicurezza rientravano nel novero delle operazioni svolte dai fornitori di servizi e, dunque, nel campo di applicazione della direttiva 2002/58/CE, in virtù del combinato disposto dei suoi artt. 3 e 15. 59 Corte di giustizia, Ministerio Fiscal, cit., par. 56. 60 Ibidem, parr. 59-63.
La “data retention saga” dinanzi alla Corte di giustizia UE www.fsjeurostudies.eu 201 giudici nazionali sollecitavano l’esame della Corte di giustizia sulla sostanziale possibilità di prevedere sistemi di bulk data retention per ragioni imperative di tutela della sicurezza nazionale, in virtù del dettato dell’art. 4, par. 2, TUE. Ed è in tale scenario che si collocano le sentenze rese il 6 ottobre 2020 nei casi La Quadrature du Net 61 e Privacy International 62 . Dinanzi alle osservazioni presentate da numerosi Stati membri dirette a far valere l’inapplicabilità della direttiva 2002/58 nel caso di misure nazionali sulla data retention per scopi precipui di sicurezza nazionale (in quanto materia di esclusiva competenza statale), la Corte di giustizia sosteneva che “una misura nazionale […] adottata a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale non può comportare l’inapplicabilità del diritto dell’Unione e dispensare gli Stati membri dal necessario rispetto di tale diritto” 63 . Inoltre, in coerenza con la propria giurisprudenza, la Corte ribadiva che tutti i trattamenti di dati effettuati da fornitori di servizi di comunicazione elettronica rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/58, inclusi i trattamenti derivanti da obblighi loro 61 Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net, Ordre des barreaux francophones et germanophone e al., cause riunite C-511/18, C-512/18 e C-520/18. Le domande pregiudiziali originavano da diversi ricorsi promossi, in Francia e in Belgio, da organizzazioni non governative e diretti all’annullamento di alcune disposizioni nazionali in materia di data retention per presunta contrarietà all’ordinamento dell’Unione. Sulla sentenza si rinvia J. S AJFERT , Bulk data interception/retention judgments of the CJEU – A victory and a defeat for privacy, in European Law Blog, 26 ottobre 2020, reperibile online; M. N INO , La disciplina internazionale ed europea della data retention dopo le sentenze Privacy International e La Quadrature du Net della Corte di giustizia UE, in Il Diritto dell'Unione europea, 2021, n. 1, pp. 93-124. Sulle ricadute della sentenza della Corte di giustizia nell’ordinamento francese con particolare riguardo alla richiesta avanzata dal governo al giudice a quo di opporre il controlimite dell’ultra vires, N. P ERLO , La decisione del Consiglio di Stato francese sulla Data retention: come conciliare l’inconciliabile, in Rivista di Diritti Comparati, 2021, n. 2, pp. 163-183. 62 Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 6 ottobre 2020, Privacy International c. Secretary of State for Foreign and Commowealth Affairs, Security Intelligence State e al., causa C-623/17. La questione sottoposta alla Corte originava da un ricorso proposto da un’organizzazione non governativa britannica a seguito della pubblicazione di un rapporto del Parlamento britannico denunciante l’esistenza di pratiche di conservazione di massa e accesso da parte dei servizi di intelligence del Regno Unito. La domanda giudiziale promossa dinanzi all’Investigatory Powers Tribunal era volta all’accertamento della presunta contrarietà dell’art. 94 del Telecommunications Act 1984 (in virtù del quale, nell’interesse della sicurezza nazionale o delle relazioni internazionali, un ministro impone ai service provider, mediante ordini, di trasmettere ai servizi di intelligence i dati relativi alla comunicazione di massa) al diritto dell’Unione europea. Merita evidenziare come la pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia sia avvenuta successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea, conformemente all’art. 86, par. 2, del suddetto Accordo, in virtù del quale “La Corte di giustizia dell'Unione europea resta competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande presentate dai giudici del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione”. Sul ruolo della Corte di giustizia nel sistema giurisdizionale britannico nel dopo Brexit, E. H ANCOX , Interpreting the Post-Brexit Legal Framework, in The Cambridge Law Journal, 2021, vol. 80, n. 3, pp. 428-433; M. S IMONCINI , Profili costituzionali della giurisprudenza europea dopo la Brexit, in Federalismi, 2022, n. 10, pp. 116-131. 63 Corte di giustizia, La Quadrature du net, cit., par. 99; Privacy International, cit., par. 44. A riguardo, M. N INO , La disciplina internazionale ed europea…, op. cit., in cui “Le statuizioni della Corte vanno salutate con favore, poiché tendono ad attribuire all’Unione europea un ruolo rilevante anche nel contesto della sicurezza nazionale, rispetto alla quale gli Stati membri, anche in ragione della competenza esclusiva ad essi riconosciuta dal TUE, storicamente hanno manifestato una certa riluttanza a concedere poteri e competenze ad istituzioni sovranazionali”.
Giovanna Naddeo www.fsjeurostudies.eu 202 imposti da pubblici poteri per il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza interna. A tal proposito, merita sottolineare come la Corte abbia colto, nella pronuncia La Quadrature du Net, l’occasione per chiarire un aspetto affrontato solo incidentalmente nella sentenza Digital Rights Ireland e nel Parere 1/15, concernente il riferimento all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali quale parametro interpretativo in subiecta materia: in virtù della c.d. “clausola di equivalenza” di cui all’art. 52, par. 3 della Carta, il significato e la portata dell’art. 6 è da rintracciarsi esclusivamente nel corrispondente art. 5 CEDU, disposizione finalizzata ad impedire privazioni arbitrarie ed ingiustificate della libertà dell’individuo da parte dei pubblici poteri, allo scopo di garantirne la “sicurezza personale ”64 . Orbene, come sottolineato dalla stessa Corte 65 , elemento di novità delle pronunce in esame atteneva alla ricerca di un punto di equilibrio tra l’ingerenza nella riservatezza degli interessati e lo specifico obiettivo di salvaguardia della sicurezza nazionale. In virtù dell’art. 4, par. 2, TUE, la Corte descriveva la competenza statale in materia di sicurezza nazionale quale “interesse primario di tutelare le funzioni essenziali dello Stato e gli interessi fondamentali della società e comprende la prevenzione e la repressione di attività tali da destabilizzare gravemente le strutture costituzionali, politiche, economiche o sociali fondamentali di un paese, e in particolare da minacciare direttamente la società, la popolazione o lo Stato in quanto tale, quali in particolare le attività di terrorismo” 66 . Sulla base di questa lettura, per la prima volta nella sua giurisprudenza la Corte di giustizia individuava una sorta di ordine gerarchico tra gli obiettivi di interesse generale di cui all’art. 15 della direttiva 2002/58; in posizione preminente, vi collocava l’obiettivo della sicurezza nazionale ritenuto “idoneo a giustificare misure che comportino ingerenze nei diritti fondamentali più gravi di quelle che potrebbero giustificare altri obiettivi” 67 . In presenza, dunque, di minacce alla sicurezza dello Stato, alle autorità nazionali non era precluso imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di procedere alla conservazione preventiva dei dati di traffico telefonico e telematico di tutti gli utenti dei mezzi di comunicazione, a prescindere da un loro collegamento con la minaccia in questione, purché tale attività fosse limitata a una durata strettamente necessaria e, al contempo, fosse prevista una pluralità di rigorose garanzie sia procedurali che sostanziali (in particolare, la previsione di un effettivo controllo giurisdizionale o di un organo indipendente) contro il rischio di conservazioni illecite. 64 Corte di giustizia, La Quadrature du Net, par. 125. Cfr. Conclusioni dell’Avvocato generale C AMPOS S ÁNCHEZ -B ORDONA , presentate il 15 gennaio 2020, nelle cause riunite C-511/18 e C‑512/18, La Quadrature du Net e al., parr. 98-99 in cui si distingue tra “sicurezza personale, riferita alle condizioni nelle quali può essere limitata la libertà fisica delle persone” e “sicurezza pubblica, inerente all’esistenza dello Stato, che costituisce il presupposto imprescindibile, in una società sviluppata, per conciliare l’esercizio dei poteri pubblici con il godimento dei diritti individuali” (enfasi non aggiunta). 65 Corte di giustizia, La Quadrature du net, cit., par. 134. 66 Corte di giustizia, La Quadrature du net, cit., par. 135; Privacy international, cit., par. 75. 67 Corte di giustizia, La Quadrature du net, cit., par. 136; Privacy International, cit., par. 76.
La “data retention saga” dinanzi alla Corte di giustizia UE www.fsjeurostudies.eu 203 Diversamente, dinanzi a minacce alla sicurezza pubblica ed esigenze di lotta a gravi forme di criminalità, metodologie di conservazione “mirata” erano ritenute legittime, a condizione che tale conservazione restasse - per quanto concerne le categorie dei dati da conservare, i mezzi di comunicazione interessati, le persone riguardate, nonché la durata di conservazione prevista - limitata allo stretto necessario alla luce dell’obiettivo perseguito e delle circostanze del caso concreto 68 . Degno di menzione anche l’esame sulla legittimità di altri due sistemi di conservazione dei metadati, cc.dd. “rapida” e “in tempo reale”. La Corte riteneva legittime entrambe le ipotesi purché: nel primo caso, l’aspettativa degli utenti alla cancellazione o “anonimizzazione” dei loro dati alla scadenza dei termini previsti dalla legge fosse disattesa esclusivamente in ragione della repressione di fenomeni di grave criminalità e della salvaguardia della sicurezza nazionale 69 ; nel secondo caso, la legislazione nazionale prevedesse rigorosi condizioni oggettive e non discriminatorie atte a riservare tale tipologia di sorveglianza unicamente alle persone in qualche modo collegate con una minaccia terroristica 70 . Pertanto, risultava necessario che l’adozione del provvedimento di autorizzazione alla raccolta in tempo reale fosse subordinata ad un controllo effettuato da un giudice o da un organo amministrativo indipendente. E proprio il profilo dell’indipendenza dell’organo deputato al controllo preventivo sulla richiesta di accesso ai dati era oggetto della successiva pronuncia H.K. c. Prokuratuur 71 : in tale sentenza la Corte di giustizia affermava che il vaglio sulla rispondenza tra la gravità dell’ingerenza nella sfera privata dell’interessato e la gravità dell’obiettivo perseguito allo scopo di ottenere un’autorizzazione all’accesso ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione in sede di attività istruttoria spettasse esclusivamente al giudice o a un organo amministrativo “in grado di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi connessi alle necessità dell’indagine nell’ambito della lotta contro la criminalità e i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali delle persone i cui dati sono interessati dall’accesso” 72 , e dunque che 68 Corte di giustizia, La Quadrature du net, cit., parr. 147-151. 69 Ibidem, par. 162 in cui si evidenziava come la conservazione “rapida” dei dati, ossia la conservazione dei suddetti oltre i termini di legge, per finalità di indagine, fosse già prevista dall’art. 16 (“Expedited preservation of stored computer data”) della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001 (c.d. Convenzione di Budapest). 70 Ibidem, par. 189. La “raccolta in tempo reale di dati sul traffico” è altresì disciplinata all’art. 20 della Convenzione di Budapest. 71 Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 2 marzo 2021, H. K. c. Prokuratuur, causa C-764/18. Le questioni pregiudiziali - sollevate dalla Corte suprema estone nelle more di un ricorso per cassazione - vertevano sull’ammissibilità degli elementi di prova acquisiti in base a misure nazionali di conservazione generalizzata dei dati ritenute contrarie al diritto dell’Unione perché, appunto, non circoscritte a persone sospettate di reati gravi, nonché sul requisito dell’indipendenza del pubblico ministero, il quale, come previsto dalla legislazione estone, senza alcun tipo di richiesta preventivo, ingiunge direttamente ai fornitori di servizi di comunicazione la trasmissione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico. Per un commento alla sentenza, G. F ORMICI , L’incerto futuro della data retention nell’Unione europea: osservazioni a partire dalla sentenza H.K. v Prokuratuur, in SIDIBlog, 27 aprile 2021, reperibile online; S. R OVELLI , Case Prokuratuur: Proportionality and the Independence of Authorities in Data Retention, in European Papers, 2021, vol. 6, n. 1, pp. 199-210. 72 Ibidem, parr. 52-55.
Giovanna Naddeo www.fsjeurostudies.eu 204 fosse neutrale e imparziale, al riparo da qualsiasi influenza esterna. In una parola, indipendente 73 . Ne conseguiva l’affermazione della sostanziale incompatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che consentiva al pubblico ministero, in quanto parte che esercita l’azione penale, di accedere in via diretta ai dati in questione al fine di condurre un’istruttoria penale 74 . Appare, dunque, evidente come, a partire dall’annullamento della direttiva 2006/24/CE, la Corte di giustizia abbia aperto una sorta di “vaso di Pandora” della data retention, stimolando un intenso dibattito sulla necessità, in una società democratica, di rigorosi limiti ed adeguate garanzie nella disciplina della conservazione e dell’accesso ai dati del traffico telefonico e telematico. Appare, altresì evidente, come tale dibattito continui ad animare il dialogo tra la Corte di Lussemburgo e i giudici nazionali nella ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza dello Stato e tutela dei diritti fondamentali dei singoli; equilibrio che deve tener conto anche del riparto di competenze tra Unione europea e Stati membri in un settore delicato e gelosamente custodito dagli stessi qual è quello della sicurezza nazionale. 5. Sguardo alla giurisprudenza della Corte EDU: l’atteso epilogo dell’affaire Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom Tali questioni, come noto, non sono appannaggio esclusivo della Corte di giustizia, dal momento che sin dagli anni Settanta 75 e parallelamente al crescente ricorso a nuove tecnologie di sorveglianza per finalità investigative, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto modo di pronunciarsi su pratiche di sorveglianza massiva in virtù di 73 Cfr. Conclusioni dell’Avvocato generale G. P ITRUZZELLA , presentate il 21 gennaio 2020, nella causa C746/18, H.K. c. Prokuratuur, parr. 100-105, in cui, con riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa all’indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente un mandato di arresto europeo, si ribadisce che il carattere dell’“indipendenza” si concretizza: nell'impermeabilità del giudice verso qualsiasi pressione esterna; nell’imparzialità; nell’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi. Sul tema, tra gli altri, G. P ITRUZZELLA , O. P OLLICINO , M. B ASSINI (a cura di), Corti europee e democrazia. Rule of law, indipendenza e accountability, Milano, 2019; G. D E A MICIS , Stato di diritto, garanzie europee di indipendenza della magistratura e cooperazione giudiziaria penale: quadri di un’esposizione in fieri, in Diritto Penale Contemporaneo, 2021, n. 4, pp. 143-179. 74 Sulle particolari ricadute della sentenza nell’ordinamento giuridico italiano si rinvia a E. A NDOLINA , La sentenza della Corte di giustizia UE nel caso H.K. c. Prokuratuur: un punto di non ritorno nella lunga querelle in materia di 'data retention'?, in Processo penale e Giustizia, 2021, fasc. 5, pp. 1204-1217; M. A RANCI , L’acquisizione dei dati esteriori delle comunicazioni nel processo penale italiano dopo la sentenza H.K.: alcuni spunti di riflessione sulle prime applicazioni giurisprudenziali, in La legislazione penale, 2021, n. 3, pp. 66-92. 75 Corte europea dei diritti dell’uomo, Plenaria, sentenza del 6 settembre 1978, Klass and Others v. Germany, ricorso n. 5029/71; Grande Camera, sentenza del 4 maggio 2000, Rotaru v. Romania, ricorso n. 28341/95; sentenza del 12 gennaio 2016, Szabó and Vissy v. Hungary, ricorso n. 37138/14. Per una ricostruzione della giurisprudenza della Corte europea in materia di data retention si rinvia a P. B REYER , Telecommunications Data Retention and Human Rights: The Compatibility of Blanket Traffic Data Retention with the ECHR, in European Law Journal, 2005, vol. 11, n. 3, pp. 365-375; G. F ORMICI , La digital mass surveillance al vaglio della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: da Zackarov a Big Brother Watch, in Federalismi, 2020, n. 23, pp. 44-71.
La “data retention saga” dinanzi alla Corte di giustizia UE www.fsjeurostudies.eu 205 un’interpretazione estensiva dell’art. 8 CEDU, letto alla luce della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale 76 . Pertanto, vale la pena volgere un seppur rapido sguardo a una delle ultime pronunce sull’argomento, resa il 25 maggio 2021 dalla Grand Chambre nel caso Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom; pronuncia richiamata anche nella decisione di adeguatezza della Commissione europea 77 relativa alla circolazione dei dati personali tra Unione europea e Regno Unito a seguito dell’inedita attivazione della procedura di recesso ex art. 50 TUE 78 . La decisione della Corte di Strasburgo costituisce l’atteso epilogo di un articolato iter processuale iniziato nel 2013 nel Regno Unito, a seguito delle rivelazioni del whistleblower statunitense Edward Snowden relative all’impiego, da parte dei servizi di intelligence britannici e statunitensi, di programmi di sorveglianza di massa 79 . Le questioni sottoposte al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo da parte di numerose organizzazioni non governative (ONG) attive nella protezione dei diritti umani attenevano alla presunta violazione degli artt. 8 e 10 CEDU di alcune disposizioni del Regulation of Investigatory Powers Act 2000 80 (all’epoca dei fatti ancora vigente nel 76 L. T OMASI , Art. 8, in S. B ARTOLE , P. D E S ENA , V. Z AGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla CEDU, op. cit., p. 315. 77 Ai sensi degli artt. 45, par. 1, del regolamento (UE) 2016/679: “Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche” (v. per analogia art. 36 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in GUUE L 119 del 4 maggio 2016, pp. 89-131). 78 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1772 della Commissione del 28 giugno 2021 a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito, in GUUE L 360 dell’11 ottobre 2021, pp. 1-68 in cui la Commissione europea, con riferimento ai mezzi di ricorso giurisdizionale, condivide la valutazione della Corte di Strasburgo sull’Investigatory Powers Tribunal britannico quale “solido ricorso giurisdizionale per chiunque sospetti che le proprie comunicazioni siano state intercettate dai servizi di intelligence” (par. 269). Per quanto concerne il regime di circolazione dei dati personali contemplato nell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione europea e Regno Unito si rinvia a D. E RDOS , The UK and the EU personal data framework after Brexit: a new trade and cooperation partnership grounded in Council of Europe Convention 108+?, in Computer Law & Security Review, 2022, vol. 44, n. 105639. 79 In seguito allo scoppio del caso Datagate, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione The right to privacy in the digital age (A/RES/68/167) con cui ha sollecitato gli Stati “To review their procedures, practices and legislation regarding the surveillance of communications, […] with a view to upholding the right to privacy by ensuring the full and effective implementation of all their obligations under international human rights law”. Per una ricostruzione della questione si rinvia a M. N INO , Il caso Datagate: i problemi di compatibilità del programma di sorveglianza PRISM con la normativa europea sulla protezione dei dati personali e della privacy, in Diritti umani e diritto internazionale, 2013, vol. 7, n. 3, pp. 727-746; P. M ARGULIES , The NSA in Global Perspective: Surveillance, Human Rights, and International Counterterrorism, in Fordham Law Review, 2014, vol. 82, n. 5, pp. 2137-2167; D. J OYCE , Privacy in the digital era: human rights online?, in Melbourne Journal of International Law, 2015, vol. 16, n. 1, pp. 270-285. 80 Il riferimento è alla Sezione 8(4) RIPA, il quale consentiva al Government Communications Headquarter
Giovanna Naddeo www.fsjeurostudies.eu 206 Regno Unito, poi abrogato e sostituito dall’Investigatory Powers Act 2016) relative, nella sostanza, a tre diversi regimi di sorveglianza: l’intercettazione massiccia delle comunicazioni (c.d. bulk interception) su mandato del Government Communications Headquarter; lo scambio di dati tra agenzie intelligence straniere; l’acquisizione dei dati di comunicazione da parte di service providers. Nella sentenza resa il 13 settembre 2018 81 , la Prima Sezione della Corte di Strasburgo riconosceva esplicitamente in capo agli Stati “a wide margin of appreciation in deciding what type of interception regime is necessary to protect national security” 82 ; tuttavia, l’assenza di alcune condizioni procedurali ritenute necessarie, sulla base dei c.d. criteri Weber 83 , ad arginare il rischio di abusi da parte delle pubbliche autorità 84 conducevano i giudici di Strasburgo a condannare il Regno Unito per violazione degli artt. 8 e 10 della Convenzione 85 . Non soddisfatti, i ricorrenti decidevano di deferire la questione alla Grande Camera 86 , lamentando che il sistema di sorveglianza di massa fosse da considerarsi di per sé “neither di intercettare, previo mandato, comunicazioni trasmesse e ricevute nel Regno Unito. 81 Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, sentenza del 13 settembre 2018, Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom, ricorsi nn. 58170/13, 62322/14 e 24960/15. 82 Ibidem, par. 315. 83 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 29 giugno 2006, Weber and Saravia v Germany, ricorso 54394/00, par. 95 in cui la Corte elenca sei condizioni minime che la legge nazionale è tenuta a rispettare nella previsione di regole sulla sorveglianza di massa. Esse concernono: 1) la definizione della natura dei reati che possono dare luogo ad intercettazione; 2) la determinazione delle persone che possono essere sottoposte ad intercettazione; 3) i limiti di durata delle operazioni di raccolta dati; 4) la disciplina della procedura di esame, trattazione e conservazione dei dati; 5) le salvaguardie che devono essere messe in campo per il trasferimento di dati ad altri soggetti; 6) le circostanze sulla base delle quali i dati possono o devono essere distrutti. 84 In estrema sintesi, con riferimento alla Sezione 8(4) RIPA Corte rilevava l’assenza di un controllo indipendente sulla individuazione e determinazione dei criteri di ricerca usati per “filtrare” le comunicazioni intercettate e la mancanza di salvaguardie sufficientemente robuste da prevenire abusi in questa fase (par. 347). Nessun rilievo problematico emergeva con riguardo ai meccanismi di richiesta e utilizzo di informazioni derivanti da sistemi di intelligence straniera (parr. 446-447). Sotto il profilo della compatibilità del Capitolo II RIPA, la Corte rilevava, sulla scia delle sentenze Digital Rights Ireland e Tele2 della Corte di giustizia, che la normativa inglese non limitava l’accesso ai serious crime e non prevedeva un previo controllo da parte di un’autorità indipendente, con conseguente accertamento della violazione dell’art. 8 CEDU. Sulla sentenza, si rinvia a M. M ILANOVIC , ECtHR Judgment in Big Brother Watch v. UK, in EJIL:Talk!, 17 settembre 2018, reperibile online; G. T IBERI , Il caso Big Brother Watch quale cambio di paradigma nel bilanciamento tra sicurezza e tutela dei diritti fondamentali?, in Quaderni Costituzionali, 2018, n. 4, pp. 931-933; B. VAN DER S LOOT , E. K OSTA , Big Brother Watch and Others v UK: Lessons from the Latest Strasbourg Ruling on Bulk Surveillance, in European Data Protection Law Review, 2019, vol. 5, n. 2, pp. 252-261. 85 La Corte accertava, altresì, l’assenza di misure atte a tutelare il diritto alla confidenzialità delle fonti giornalistiche quale condizione essenziale per garantire l’esercizio della libertà di stampa e il diritto della collettività a ricevere informazioni di interesse generale (parr. 493-495). 86 Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza del 21 maggio 2021, Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom, ricorsi nn. 58170/13, 62322/14 e 24960/15. Per un primo commento, v. M. M ILANOVIC , The Grand Normalization of Mass Surveillance: ECtHR Grand Chamber Judgments in Big Brother Watch and Centrum för rättvisa, in EJIL:Talk!, 26 maggio 2021, reperibile online; J. S AJFERT , The Big Brother Watch and Centrum för Rättvisa judgments of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights – the Altamont of privacy?, in European Law Blog, 8 giugno 2021, reperibile online; F. B IEKER , The State of Surveillance – An Overall Account of Surveillance?, in M. F RIEDEWALD , S. K RENN ,
La “data retention saga” dinanzi alla Corte di giustizia UE www.fsjeurostudies.eu 207 necessary nor proportionate within the meaning of Article 8 of the Convention and, as such, did not fall within a State’s margin of appreciation” 87 . Al contrario, il percorso argomentativo sviluppato dalla Grand Chambre muove proprio da un rinnovato riconoscimento del margine di discrezionalità statale nella regolamentazione di regimi di sorveglianza 88 , nella consapevolezza della loro “valuable technological capacity to identify new threats in the digital domain” 89 e che “bulk interception is of vital importance to Contracting States in identifying threats to their national security” 90 . In linea con le argomentazioni della Camera, la Grand Chambre rimarca che “Article 8 of the Convention does not prohibit the use of bulk interception to protect national security and other essential national interests against serious external threats” e che “States enjoy a wide margin of appreciation in deciding what type of interception regime is necessary” 91 . Tuttavia, al fine di assicurare che ogni interferenza non ecceda la stretta necessità in una società democratica, la Corte ribadisce che l’intero processo di sorveglianza debba esser sottoposto dall’inizio alla fine (c.d. “end-to-end safeguards”) a una costante valutazione sulla necessità e proporzionalità delle misure adottate 92 . Altrettanto necessaria la previsione di un’autorizzazione preventiva da parte di un organo indipendente dall’esecutivo (non necessariamente un organo giudiziario 93 ), oltre che di un controllo successivo (c.d. “ex post review”) nel caso di accessi illeciti o di sorveglianze arbitrarie 94 . Con riferimento, poi, alle garanzie che la legislazione nazionale è tenuta a contemplare per rispettare il c.d. “three-steps test” 95 di cui all’art. 8, par. 2, CEDU, la Grande Camera rielabora i suddetti criteri Weber 96 preferendo, tuttavia, non chiarire che I. S CHIERING , S. S CHIFFNER (a cura di), Privacy and Identity Management. Between Data Protection and Security, pp. 43-53. 87 Ibidem, par. 277. 88 Ibidem, par. 340. Già nel precedente par. 242 la Corte aveva evidenziato come gli ordinamenti giuridici di almeno sette Alte Parti Contraenti (Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera e Regno Unito) contemplino regimi di bulk interception. 89 Ibidem, par. 323. 90 Ibidem, par. 424. 91 Ibidem, par. 347. 92 Ibidem, par. 350. 93 Ibidem, par. 358-359. 94 Ibidem, par. 357. 95 Così P. V OGIATZOGLOU , Mass surveillance, Prective Policing and the Implementation of the CJUE and ECtHR Requirement of Objectivity, in European Journal of Law and Technology, 2019, vol. 10, n. 1, in particolare par. 2. Come noto, l’art. 8, par. 2, CEDU prevede che ingerenze dell’autorità pubblica nella sfera personale dell’individuo debbano esser previste dalla legge, perseguire scopi legittimi e siano rispondenti al principio di necessità in una società democratica. 96 Ibidem, par. 361. Essi concernono: 1) i motivi per i quali l'intercettazione di massa può essere autorizzata; 2) le circostanze in cui le comunicazioni di un individuo possono essere intercettate; 3) la procedura da seguire per il rilascio dell'autorizzazione; 4) le procedure da seguire per la selezione, l'esame e l'utilizzo del materiale di intercettazione; 5) le precauzioni da prendere nella comunicazione del materiale ad altri soggetti; 6) i limiti alla durata dell'intercettazione, alla conservazione del materiale intercettato e alle circostanze in cui tale materiale deve essere cancellato e distrutto; 7) le procedure e le modalità per il controllo da parte di un'autorità indipendente del rispetto delle suddette garanzie e dei suoi poteri per far fronte alle inadempienze; 8) le procedure per l'esame indipendente ex post di tale conformità e i poteri
Giovanna Naddeo www.fsjeurostudies.eu 208 tipo di vincolatività questi esplichino 97 . Ed è pertanto, alla luce di tali elementi che la Corte riscontra nel sistema britannico le seguenti criticità: “the absence of independent authorisation, the failure to include the categories of selectors in the application for a warrant, and the failure to subject selectors linked to an individual to prior internal authorisation” 98 , accertando, dunque, la violazione dell’art. 8 CEDU. Con riferimento all’acquisizione dei dati di comunicazione da parte di service providers, in linea con la sentenza del 2018, la Grande Camera rileva la violazione del criterio di legalità dal momento che la normativa inglese non risulta circoscritta ai casi di lotta alla criminalità grave, come previsto dal diritto dell’Unione, tenuto conto che all’epoca dei fatti il Regno Unito, in qualità di Stato membro dell’Unione europea, era tenuto a rispettare il principio del primato sul diritto interno 99 . Al di là del dato letterale del dispositivo, ciò che preme evidenziare è il riconoscimento di un’ampia discrezionalità degli Stati, acclarato anche dal fatto che la Corte omette di pronunciarsi tanto sulla necessità ab origine dei sistemi di sorveglianza di massa, quanto sull’individuazione di strumenti alternativi egualmente efficienti e meno invasivi nella vita privata dei singoli, preferendo soffermarsi esclusivamente sulle garanzie di carattere procedurale 100 . Ed è proprio sulla base di tale criticità che il giudice Pinto de Albuquerque, nella sua Opinion, afferma come “with the present judgment the Strasbourg Court has just opened the gates for an electronic “Big Brother” in Europe” 101 . Ad avviso del giudice, l’aumento esponenziale dei sistemi di conservazione dei dati per far fronte alle continue minacce alle quali gli Stati sono esposti richiede un controllo sulle prerogative dei pubblici poteri informato ai principi-valori della democrazia e dello Stato di diritto. L’utilità di tali strumenti, a detta del giudice, non deve tradursi in lesioni delle garanzie accordate dalla CEDU. “Usefulness is not the same thing as necessity and proportionality in a democratic society” 102 . Il giudice critica aspramente l’ammissione in sé e per sé della sorveglianza di massa prendendo a modello il tradizionale orientamento della Corte di giustizia sulla materia, restio ad ammettere in via ordinaria la legittimità di sistemi di conservazione generale e indiscriminata dei dati relativo al traffico telefonico e all’ubicazione degli utenti. In definitiva, secondo il giudice De Albuquerque, “the Strasbourg Court lags behind the Luxembourg Court, which remains the lighthouse for privacy rights in Europe” 103 . conferiti all'organo competente nel far fronte ai casi di non conformità. 97 A tal riguardo, M. Z ALNIERIUTE , Procedural Fetishism and Mass Surveillance under the ECHR: Big Brother Watch v. UK, in VerfBlog, 2 giugno 2021, reperibile online. 98 Ibidem, par. 425. 99 Ibidem, par. 518-522. 100 Dello stesso tenore la più recente Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza dell’11 gennaio 2022, Ekimdzhiev and Others v. Bulgaria, ricorso n. 70078/12, in particolare parr. 291-293. 101 Ibidem, Partly Concurring and Partly Dissenting Opinion of Judge Pinto De Albuquerque, par. 60. 102 Ibidem, par. 58. 103 Ibidem, par. 60.
La “data retention saga” dinanzi alla Corte di giustizia UE www.fsjeurostudies.eu 215 previsti nell’abrogata direttiva 2006/24) 140 . In tale scenario, è concreto il rischio di una sorta di “normalizzazione” della conservazione generalizzata, tenuto conto che i fornitori di servizi non possono, ovviamente, conoscere a priori il livello di gravità dei reati perseguiti 141 . Altro profilo parimenti meritevole di attenzione è il crescente contributo operativo dei service providers 142 anche nel volet della cooperazione di polizia, tenuto conto delle quantità sempre maggiori di dati personali detenute dagli stessi di potenziale rilievo per le indagini penali; in tale contesto, le recenti modifiche apportate al regolamento (UE) 2016/794 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nelle attività di contrasto (Europol) intendono intensificare la cooperazione tra l’Agenzia e le parti private, prevedendo che le stesse inviino direttamente ad Europol i dati acquisiti al fine di sostenere le azioni degli Stati membri nel contrasto a specifiche fattispecie delittuose consumatesi online 143 . Altro canale di cooperazione è quello instaurato dal nuovo regolamento (UE) 2021/784, mediante l’introduzione del c.d. “ordine di rimozione” che obbliga i service providers a rimuovere contenuti terroristici online 144 entro un’ora dal suo ricevimento, nonché a conservare tali contenuti per un periodo di successivi sei mesi per finalità di indagine. Inoltre, viene sancito l’obbligo per i fornitori particolarmente esposti all’utilizzo improprio da parte di terzi di adottare misure specifiche per proteggere i propri servizi dalla diffusione al pubblico di contenuti terroristici, nel rispetto dei “diritti fondamentali degli utilizzatori e tenendo conto, in particolare, della fondamentale 140 G ARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI , Segnalazione sulla disciplina della conservazione, a fini di giustizia, dei dati di traffico telefonico e telematico del 22 luglio 2021, reperibile qui in cui si invitano Parlamento e Governo italiano a una riforma della disciplina della data retention che preveda limiti temporale di conservazione dei dati compatibili con il principio europeo di proporzionalità. 141 In dottrina, tra gli altri, G. F ORMICI , ‘The three Ghosts of data retention’: passato, presente e futuro della disciplina italiana in materia di conservazione e acquisizione dei metadati per scopi investigativi. Commento a margine del d.l. 30 settembre 2021, n. 132 e relativa legge di conversione, in Osservatorio AIC, 2022, n. 1, pp. 125-166; V. P ALLADINI , Data retention e privacy in rete: verso una regolazione conforme al diritto UE?, in Rivista italiana di informatica e diritto, 2022, n. 1, reperibile online. 142 Cfr. P. S TANZIONE , Introduzione, in P. S TANZIONE (a cura di), I "poteri privati" delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy, Torino, 2022, p. 14 a proposito del confine tra public e private enforcement che, secondo l’Autore, necessita di esser chiarito “con nettezza soprattutto rispetto all’incidenza che tali decisioni hanno sui diritti e le libertà fondamentali, distinguendo responsabilità primaria e secondaria delle piattaforme”. 143 Regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione, in GUUE, L 169, 27 giugno 2022, pp. 1-42. 144 Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, in GUUE L 172, del 17 maggio 2021, pp. 79-109, in cui per “contenuti terroristici”, ai sensi dell’art. 2, n. 7), si fa riferimento a materiali pubblicati sulla Rete che possano istigare la commissione di reati terroristici da parte di singolo o di gruppi terroristici. Nella definizione rientrano, altresì, i contenuti che forniscono indicazioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi o sostanze nocive, nonché su metodi o tecniche finalizzati alla perpetrazione di condotte terroristiche individuate dall’art. 3 della direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo, in GUUE L 88, del 31 marzo 2017, pp. 6-21.
Giovanna Naddeo www.fsjeurostudies.eu 216 importanza che riveste la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica” 145 . Tali iniziative si inseriscono nella più ampia strategia della Commissione europea denominata “Unione della sicurezza” nella quale, se da un lato è ribadita la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, dall’altro non si sottace la sostanziale “sovrapposizione” tra sicurezza nazionale e sicurezza interna dell’Unione 146 . Da qui, l’auspicio di uno sforzo “comune” che veda una più intensa cooperazione tra Stati membri, istituzioni dell’Unione e settore privato “tanto più che l'industria possiede una parte importante dell'infrastruttura digitale e non digitale indispensabile per lottare efficacemente contro la criminalità e il terrorismo” 147 . Il presupposto di tale sforzo “comune” è perfettamente intuibile, ovverosia il rispetto dei valori europei di cui all’art. 2 TUE (in particolare, democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani), valori mediante i quali è possibile guardare alla sicurezza e al rispetto dei diritti fondamentali quali obiettivi non “contrastanti, bensì coerenti e complementari” 148 . Tale concetto trova efficace sintesi nelle Conclusioni generali dell’Avvocato generale Campos-Sanchez Bordona: la tutela della sicurezza “non deve essere impostata solo pensando alla sua efficacia. Da ciò deriva la sua difficoltà, ma anche la sua grandezza quando i suoi mezzi e metodi rispettano i requisiti dello Stato di diritto, che significa anzitutto assoggettamento del potere e della forza ai limiti del diritto e, in particolare, a un ordinamento giuridico che trova nella difesa dei diritti fondamentali la ragione e il fine della sua esistenza. [...] Se si abbandonasse semplicemente alla mera efficacia, lo Stato di diritto perderebbe la qualità che lo contraddistingue e potrebbe diventare esso stesso, in casi estremi, una minaccia per il cittadino. Nulla potrebbe assicurare che, dotando il potere pubblico di strumenti esorbitanti per il perseguimento dei reati, mediante i quali esso potesse ignorare o svuotare di contenuto i diritti fondamentali, la sua azione incontrollata e totalmente libera non si risolverebbe in definitiva in un pregiudizio alla libertà di tutti” 149 . Emerge, dunque, tutta la difficoltà di approdare a un punto di equilibrio nel contesto di nuove minacce - fisiche e digitali - che mettono in pericolo la stessa sopravvivenza della “società europea” 150 . In tale contesto, tanto la Corte di giustizia dell’Unione europea 145 Ibidem, art. 5, par. 1. 146 C OMMISSIONE E UROPEA , Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell’UE per l'Unione della sicurezza, Bruxelles, 24 luglio 2020, COM(2020) 605 final, p. 1. 147 Ibidem, p. 7. 148 Ibidem, p. 2. Sulla garanzia della c.d. human security con particolare riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, A. D I S TASI , Diritti umani e sicurezza umana. Il «sistema» europeo, Napoli, 2011, in particolare pp. 261-268. 149 Conclusioni dell’Avvocato Generale M. C AMPOS S ÁNCHEZ -B ORDONA , La Quadrature du Net, cit. parr. 130-131. 150 Nel senso di “Una società priva di uno Stato, ma non priva degli Stati: gli Stati membri, infatti, con tutte le loro istituzioni, sono espressamente inclusi nella società europea” in A. VON B OGDANDY , La nostra società europea e la sua Conferenza sul futuro dell’Europa, in Quaderni costituzionali, 2021, n. 3, pp. 699-
La “data retention saga” dinanzi alla Corte di giustizia UE www.fsjeurostudies.eu 217 quanto la Corte europea dei diritti dell’uomo concorrono nella ricerca di un costante bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritti fondamentali, alla luce delle nuove minacce, ma anche delle nuove opportunità, del progresso tecnologico. ABSTRACT: L’annullamento della direttiva 2006/24/CE ha innescato un fitto dialogo tra giudici nazionali e Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla legittimità e proporzionalità delle misure statali in materia di data retention in rapporto alla tutela dei diritti fondamentali. In tale contesto la sentenza C-140/20, Commissioner of An Garda Sìochana, cristallizza il recente approdo della Corte teso a giustificare la conservazione generalizzata, preventiva e indiscriminata dei dati personali dei singoli dinanzi a esigenze di tutela delle funzioni essenziali e degli interessi fondamentali dello Stato rispetto a minacce reali ed attuali, o prevedibili, alla sua sicurezza. KEYWORDS: data retention – art. 15 direttiva 2002/58/CE – diritti fondamentali – sicurezza nazionale – principio di proporzionalità. THE DIFFICULT BALANCE BETWEEN NATIONAL SECURITY AND PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE CJEU “DATA RETENTION SAGA” ABSTRACT: The annulment of Directive 2006/24/EC has triggered a close dialogue between national courts and the Court of Justice of the European Union on the legality and proportionality of national data retention laws on the protection of fundamental rights. In this context, the judgment in case C-140/20, Commissioner of An Garda Sìochana judgment, crystallizes the recent position of the Court to justify the general and indiscriminate data retention vis-à-vis the need to protect the essential functions and fundamental interests of the State concerning genuine and present, or foreseeable, threats to its security. KEYWORDS: Data Retention – Art. 15 Directive 2002/58/EC – Fundamental Rights – National Security – Principle of Proportionality. 701.