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Freedom, Security & Justice: European Legal Studies Rivista giuridica di classe A 2022, n. 2
DIRETTORE Angela Di Stasi Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea) "Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice" COMITATO SCIENTIFICO Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’UE Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Giudice della Corte Costituzionale Giuseppe Tesauro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma “La Sapienza” - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell’UE Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari COMITATO EDITORIALE Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell’Unione europea, Università Roma Tre Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro Lina Panella, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell’UE COMITATO DEI REFEREES Bruno Barel, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Padova Marco Benvenuti, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza" Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma “La Sapienza” Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell’Unione europea, Università di Milano Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell’ITLOS Federico Casolari, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Elspeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén Ivan Ingravallo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Bari Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno Luisa Marin, Marie Curie Fellow, European University Institute Simone Marinai, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Pisa Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata Daniela Marrani,Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d’Aix-Marseille Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Torino Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell’Unione europea, Università Roma Tre Michele Nino, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno Leonardo Pasquali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Teramo Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Genova Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna COMITATO DI REDAZIONE Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Angela Festa, Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Caterina Fratea, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Verona Anna Iermano, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Michele Messina, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Messina Rossana Palladino ( Coordinatore ), Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Revisione linguistica degli abstracts a cura di Francesco Campofreda , Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno Rivista quadrimestrale on line “Freedom, Security & Justice: European Legal Studies” www.fsjeurostudies.eu Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017
Indice-Sommario 2022, n. 2 Éditorial Mandat d’arrêt européen et défaillances de l’État de droit: une analyse en deux étapes Lucia Serena Rossi p. 1 Saggi e Articoli La responsabilità civile dell’impresa transnazionale per violazioni ambientali e di diritti umani: il contributo della proposta di direttiva sulla due diligence societaria a fini di sostenibilità Gabriella Carella La condizione giuridica dello straniero e il godimento dei diritti sociali fondamentali: la recente giurisprudenza costituzionale (e il dialogo con la Corte di Lussemburgo) Armando Lamberti Il contenzioso tra Ucraina e Federazione russa davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo Riccardo Pisillo Mazzeschi Dalla protezione internazionale alla protezione immediata. L’accoglienza degli sfollati dall’Ucraina come cartina di tornasole della proposta di trasformazione Emanuela Pistoia Il Consiglio d’Europa e gli effetti giuridico-istituzionali della guerra in Ucraina sul sistema convenzionale Guido Raimondi Luci e ombre della Convenzione di Nicosia Tullio Scovazzi In Search of the Legal Boundaries of an “Open Society”. The Case of Immigrant Integration in the EU Daniela Vitiello Commenti e Note Il difficile bilanciamento tra sicurezza nazionale e tutela dei diritti fondamentali nella “data retention saga” dinanzi alla Corte di giustizia Giovanna Naddeo p. 10 p. 42 p. 88 p. 101 p. 124 p. 140 p. 151 p. 188
La sesta direttiva antiriciclaggio e la sua attuazione nell’ordinamento italiano: alcune considerazioni Matteo Sommella Il Panopticon digitale. I cookies tra diritto e pratica nell’Unione europea Flavia Zorzi Giustiniani p. 218 p. 241
Freedom, Security & Justice: European Legal Studies ISSN 2532-2079 2022, n. 2, pp. 88-100 DOI:10.26321/R.PISILLO.MAZZESCHI.02.2022.04 www.fsjeurostudies.eu IL CONTENZIOSO TRA UCRAINA E FEDERAZIONE RUSSA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO∗ Riccardo Pisillo Mazzeschi∗∗ S OMMARIO : 1. Introduzione. – 2. Il caso delle prassi amministrative illecite in Crimea e la decisione della Corte del 14 gennaio 2021. – 2.1. I princìpi generali applicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di giurisdizione ex art.1 della CEDU. – 2.2. La questione sulla natura della giurisdizione della Russia sulla Crimea. – 2.3. Periodo dal 27 febbraio al 18 marzo 2014: controllo effettivo della Russia sulla Crimea. – 2.4. Periodo successivo al 18 marzo 2014: sovranità della Russia o suo controllo effettivo del territorio? – 2.5. Considerazioni sulla scelta della Corte in tema di giurisdizione extraterritoriale. – 2.6. Le prassi amministrative illecite. – 3. Il caso delle prassi amministrative illecite nelle regioni dell’Ucraina orientale. Gli argomenti delle Parti. – 4. Il caso dei crimini russi durante la guerra. Le misure provvisorie decise dalla Corte. – 5. Conclusioni: prospettive future del contenzioso Ucraina-Russia e brevi riflessioni sul fenomeno della crescita dei ricorsi interstatali in materia di diritti umani. 1. Introduzione Attualmente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sono pendenti molti ricorsi dell’Ucraina contro la Russia ed uno della Russia contro l’Ucraina. Alcuni di questi ricorsi sono stati riuniti e ora sono pendenti sette procedure 1 . Finora la Corte non ha emesso alcuna sentenza finale di merito, ma soltanto, in alcuni casi, certe misure ∗ Rielaborazione della relazione tenuta al convegno “Consiglio d’Europa e Convenzione europea dei diritti umani. La Presidenza italiana del Comitato dei Ministri e le conseguenze della Guerra in Ucraina nel contesto giuridico europeo” (Università degli Studi di Salerno, 29 aprile 2022). ∗∗ Professore Emerito di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Siena. Indirizzo e-mail: riccardo.pisillo.mazzesc[email protected]m. 1 Le procedure pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sono le seguenti: Ucraina c. Russia (re Crimea); Ucraina c. Russia (VII); Ucraina e Paesi Bassi c. Russia; Ucraina c. Russia (VIII); Ucraina c. Russia (IX); Russia c. Ucraina; Ucraina c. Russia (X).
Riccardo Pisillo Mazzeschi 89 provvisorie. In uno dei ricorsi, la Corte ha emesso una decisione di (parziale) ammissibilità 2 . Ciò premesso, io mi occuperò soltanto dei tre casi che ritengo più interessanti: a) il caso che riguarda le pretese violazioni sistematiche dei diritti umani nella Crimea occupata dalla Russia, sul quale vi è stata la decisione di ammissibilità della Corte del 14 gennaio 2021; b) il caso che attiene alle pretese violazioni dei diritti umani da parte della Russia nei territori da essa temporaneamente occupati di Donetsk e Luhansk; c) il recente ricorso dell’Ucraina che riguarda le massicce violazioni commesse dalle truppe militari russe durante l’invasione del territorio ucraino. Dopo l’esame di questi tre casi, farò alcune riflessioni finali sul fatto che questi ricorsi interstatali alla Corte europea dei diritti dell’uomo si inseriscono in una tendenza generale recente, che vede un aumento significativo dei ricorsi interstatali dinanzi alla Corte europea ex art. 33 della CEDU, ed anche dinanzi ad altri organi internazionali giurisdizionali o quasi-giurisdizionali. 2. Il caso delle prassi amministrative illecite in Crimea e la decisione della Corte del 14 gennaio 2021 Il primo caso da esaminare (il più interessante dal punto di vista giuridico) è nato dal ricorso introdotto il 13 marzo 2014 dall’Ucraina contro la Russia (in seguito riunito ad un altro ricorso introdotto l’11 agosto 2018) 3 . Esso riguarda soprattutto gli eventi relativi e successivi all’assunzione di controllo della Crimea da parte della Russia. L’Ucraina sosteneva che, a partire dal 27 febbraio 2014, la Russia, esercitando un controllo effettivo sulla Crimea e su certi gruppi armati separatisti operanti nell’Ucraina dell’Est, aveva “giurisdizione” su una situazione che aveva prodotto numerose violazioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto alla vita, divieto di tortura, diritto alla libertà e sicurezza e molti altri). In particolare, le uccisioni ammontavano ad una pratica estesa e sistematica. La Corte prima ha adottato certe misure provvisorie, poi ha rimesso il caso alla Grande Camera e finalmente quest’ultima ha emesso la suddetta decisione di (parziale) ammissibilità del 14 gennaio 2021 4 . Questa decisione è importante e merita qualche commento. Gli aspetti più rilevanti sono due: a) la questione della natura (territoriale o extraterritoriale) della giurisdizione della Russia sulla Crimea; b) quella relativa al concetto giuridico di “pratiche amministrative illecite”. 2 Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, decisione 14 gennaio 2021, ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18, Ucraina c. Russia (re Crimea). 3 Ucraina c. Russia (re Crimea), ricorso n. 20598/14, presentato il 13.3.2014, e Ucraina c. Russia (VII), ricorso n. 38334/18, presentato l’11.8.2018. 4 Vedi supra, nota 2.
Il contenzioso tra Ucraina e Federazione russa davanti alla Corte europea 90 www.fsjeurostudies.eu 2.1. I princìpi generali applicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di giurisdizione ex art. 1 della CEDU Questi princìpi sono noti ed è sufficiente riassumerli qui brevemente 5 . Secondo la Corte, il principio base, affinché uno Stato eserciti giurisdizione sui diritti umani protetti dalla CEDU, è quello territoriale 6 . Tuttavia, la Corte ammette, in via di eccezione, casi di giurisdizione extraterritoriale, che possono essere fondati, in sostanza, su due criteri generali: a) il controllo complessivo effettivo (effective overall control) di uno Stato su un territorio straniero 7 ; oppure: b) il concetto di “State agent authority and control”, cioè il controllo da parte di agenti statali operanti all’estero sulle persone colpite dalle violazioni o sulle circostanze nelle quali si sono verificate le violazioni 8 . Come vedremo subito, nella decisione della Corte del 14 gennaio 2021 qui in esame, si è posto, come problema principale, quello sulla natura della giurisdizione della Russia in Crimea. 2.2. La questione sulla natura della giurisdizione della Russia sulla Crimea La questione nasce dal fatto che l’Ucraina e la Russia sostenevano tesi diverse circa la natura della giurisdizione della Russia ex art.1 della CEDU. L’Ucraina sosteneva che la Russia aveva acquisito un controllo effettivo della Crimea fin dal 27 febbraio 2014 e poi aveva consolidato definitivamente tale controllo dopo l’annessione del 18 marzo 2014. Ma essa chiedeva che la Corte stabilisse non solo la questione del controllo effettivo della Russia; ma anche quella della natura (territoriale o extraterritoriale) della “giurisdizione” esercitata dalla Russia. In sostanza, l’Ucraina aveva interesse a che la Corte dichiarasse che la Russia aveva esercitato una giurisdizione extraterritoriale e, di conseguenza, anche l’illegalità dell’annessione della Crimea. Invece la Russia, pur non contestando di aver acquisito un controllo sulla Crimea dopo la data del 18 marzo, contestava di aver avuto tale controllo nel periodo dal 27 febbraio al 18 marzo. Pertanto, essa sosteneva che, in questo primo periodo, gli eventi in Crimea 5 Su questi princìpi, e sul problema più generale della giurisdizione degli Stati in materia di diritti umani, vedi R. P ISILLO M AZZESCHI , International Human Rights Law: Theory and Practice, Cham, Switzerland, 2021, pp. 155-176. 6 Vedi, ad es., Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito, par.86; decisione 12 dicembre 2001, Bankovic e altri c. Belgio ed altri 16 Stati, parr. 61 e 67; sentenza 8 luglio 2004, Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia, par. 312; sentenza 7 luglio 2011, Al-Skeini e altri c. Regno Unito, par.131; sentenza 21 gennaio 2021, Georgia c. Russia (II), par. 81. 7 Vedi, ad es,, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 23 marzo 1995, Loizidou c. Turchia, par. 62; sentenza 10 maggio 2001, Cipro c. Turchia, par.76; sentenza 18 dicembre 1996, Loizidou c. Turchia, par. 52; decisione 12 dicembre 2001, Bankovic, cit., par. 70; sentenza 8 luglio 2004, Ilaşcu , cit., parr. 314-316; sentenza 19 ottobre 2012, Catan e altri c. Moldavia e Russia, parr. 106-107; sentenza 16 giugno 2015, Chiragov e altri c. Armenia, parr. 167-168. 8 Vedi, ad es., Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 15 maggio 2005, Öcalan c. Turchia, par. 91; sentenza 16 novembre 2004, Issa ed altri c. Turchia, parr.72-81; decisione 30 giugno 2009, Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito, parr. 86-89; sentenza 29 marzo 2010, Medvedyev e altri c. Francia, par. 67; sentenza 7 luglio 2011, Al-Jedda c. Regno Unito, parr. 85-86; sentenza 7 luglio 2011, Al-Skeini, cit., par. 287; sentenza 20 novembre 2014, Jaloud c. Paesi Bassi, par. 152.
Riccardo Pisillo Mazzeschi 91 non rientravano nella propria giurisdizione. Quanto al periodo successivo al 18 marzo, la Russia chiedeva alla Corte di non determinare la natura della giurisdizione. In sostanza, la Russia non aveva interesse a che la Corte si pronunciasse sulla legalità o meno dell’annessione della Crimea. In realtà, come è stato giustamente osservato da alcuni studiosi 9 , la Corte avrebbe potuto e dovuto evitare totalmente di affrontare la questione della sovranità (o della giurisdizione territoriale) della Russia sulla Crimea. Infatti, ai fini della sua decisione sulla giurisdizione ex art.1 della CEDU, era sufficiente decidere la questione relativa al “controllo effettivo” della Russia. In effetti, come vedremo subito, la Corte ha deciso tale questione in maniera approfondita e convincente, dichiarando che tale controllo esisteva fin dal 27 febbraio 2014, così come sostenuto dall’Ucraina. E’ ovvio che, una volta presa tale decisione, bastava constatare che tale controllo si era mantenuto ed addirittura consolidato dopo l’annessione del 18 marzo 10 . Invece, la Corte ha preso una posizione più complicata e non priva di ambiguità, poiché, dopo aver ribadito i propri princìpi generali sull’interpretazione dell’art.1, ha esaminato separatamente la questione della giurisdizione nel periodo dal 27 febbraio al 18 marzo 2014 e nel periodo successivo al 18 marzo 2014. 2.3. Periodo dal 27 febbraio al 18 marzo 2014: controllo effettivo della Russia sulla Crimea Per questo primo periodo, la Corte, con un’analisi corretta e molto approfondita, ha stabilito che la Russia aveva esercitato una giurisdizione extraterritoriale sulla Crimea, tramite un controllo effettivo del territorio, che si era realizzato a partire dal 27 febbraio 2014. Ha pertanto confermato in pieno la tesi dell’Ucraina. La disamina della Corte si fonda su numerosi fatti: a) l’aumento considerevole della presenza militare russa in Crimea; b) l’aumento della capacità militare di tali forze e la loro superiorità rispetto alle forze ucraine; c) il comportamento delle forze russe e le loro azioni volte a disarmare e neutralizzare le forze ucraine; d) il trasferimento di poteri a nuove autorità locali filorusse; e) le esplicite dichiarazioni di autorità russe, compreso Putin, circa la volontà di far ritornare la Crimea a far parte della Federazione Russa. Queste conclusioni sono convincenti e trovano conforto anche in precedenti sentenze della Corte, laddove, fra gli indicatori di un controllo effettivo di uno Stato su un territorio straniero, era stata data importanza sia alla forza della presenza militare dello Stato nell’area occupata, sia alla ampiezza con la quale l’aiuto militare, politico ed economico dello Stato occupante ad autorità amministrative subordinate locali aveva attribuito a tale Stato un’influenza e controllo effettivi sulla regione 11 . 9 M. M ILANOVIC , ECtHR Grand Chamber Declares Admissible the Case of Ukraine v. Russia re Crimea, in EJIL:Talk!, 15 gennaio 2021. 10 M. M ILANOVIC , ECtHR Grand Chamber, cit., p. 4 11 Vedi, ad es., Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 18 dicembre 1996, Loizidou, cit., parr. 16 e 56; sentenza 8 luglio 2004, Ilaşcu, cit., parr. 387-394; sentenza 21 gennaio 2021, Georgia c. Russia (II), cit., par. 81.
Il contenzioso tra Ucraina e Federazione russa davanti alla Corte europea 92 www.fsjeurostudies.eu 2.4. Periodo successivo al 18 marzo 2014: sovranità della Russia o suo controllo effettivo del territorio? Invece, per quanto riguarda il periodo successivo al 18 marzo 2014 (data di annessione della Crimea proclamata dalla Russia), l’analisi fatta dalla Corte presenta elementi di ambiguità e di contraddittorietà. Infatti la Corte, da una parte, ha dichiarato che non era necessario che essa si pronunciasse “in astratto” 12 (sic!) sulla legalità ed effetti dell’annessione della Crimea da parte della Russia e che comunque l’Ucraina medesima non chiedeva una decisione sullo status giuridico della Crimea dopo l’annessione. Tuttavia, d’altra parte, la Corte ha fatto alcune osservazioni importanti sulla questione della sovranità esercitata sulla Crimea secondo il diritto internazionale. In primo luogo, essa ha detto che era necessario stabilire la natura della giurisdizione della Russia sulla Crimea in relazione a tre specifici motivi di ricorso avanzati dall’Ucraina (art. 6 CEDU, art. 2 Protocollo n. 4, art. 14 CEDU). Ciò perché alcuni reclami dell’Ucraina attenevano a disposizioni della CEDU che facevano riferimento al “territorio” o al diritto interno dello Stato 13 . Poi, la Corte ha osservato che l’Ucraina non aveva accettato né notificato alcun cambiamento di sovranità sul proprio territorio e che la Russia non aveva sostenuto dinanzi alla Corte che vi fosse stato un simile cambiamento. Infine (e questo è il punto più importante), la Corte ha notato che molti Stati e organismi internazionali hanno rifiutato di accettare ogni cambiamento di integrità territoriale dell’Ucraina rispetto alla Crimea ed ha fatto riferimento ad una sentenza arbitrale ed a due risoluzioni del medesimo tenore dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Corte, con una frase piuttosto forte, ha affermato che “tali atti non possono essere ignorati ai fini del presente caso”. Ciononostante, la Corte ha poi cercato in qualche modo di sminuire il peso di queste ultime affermazioni; perché ha finito per concludere che la giurisdizione della Russia sulla Crimea era stata nella forma del “controllo effettivo su un territorio” piuttosto che nella forma di una giurisdizione territoriale 14 . Come si vede, in questa parte della decisione si possono notare alcune contraddizioni nell’analisi giuridica effettuata dalla Corte 15 . Da una parte, essa sembra voler evitare la questione della sovranità sulla Crimea dopo l’annessione da parte della Russia (cioè se vi sia stato o meno un cambiamento di sovranità); ma, d’altra parte, essa sembra voler sostenere la tesi che nega tale cambiamento di sovranità. Ritengo che queste ambiguità dovranno essere risolte quando la Corte sarà chiamata a decidere nel merito del ricorso. 12 Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione 14 gennaio 2021, Ucraina c. Russia (re Crimea), cit., par. 244. 13 Ibid., parr. 342-343. 14 Ibid., par. 349. 15 Vedi anche M. M ILANOVIC , ECtHR Grand Chamber, cit., pp. 4-6.
Riccardo Pisillo Mazzeschi 99 passaggi della decisione sono un po’ ambigui, perché la Corte, pur avendo dichiarato che non intendeva pronunciarsi sulla legalità dell’annessione della Crimea da parte della Russia, sembra anche escludere la legalità di tale annessione. È interessante anche la parte della decisione della Corte dedicata all’accertamento, prima facie, delle prassi amministrative illecite condotte dalla Russia. Il secondo caso riguarda pretese violazioni sistematiche dei diritti umani commesse dalla Russia nelle regioni occupate di Donetsk e Luhansk prima dell’invasione del 2022. Anche in questo caso, non ancora deciso, viene in luce il problema del rapporto fra giurisdizione territoriale ed extraterritoriale ex art.1 della CEDU. Il terzo caso riguarda un ricorso dell’Ucraina contro la Russia per eventi successivi all’invasione del febbraio 2022. La Corte ha per ora emesso alcune misure provvisorie. Infine, l’articolo si conclude con alcune osservazioni sul fenomeno della crescita dei ricorsi interstatali in materia di diritti umani. La mia tesi è che tale fenomeno debba essere valutato positivamente; e che in molti casi lo Stato attore persegua, legittimamente, sia la tutela di interessi propri che quella di interessi collettivi incorporati nei trattati sui diritti umani. KEYWORDS: Convenzione europea dei diritti dell’uomo – giurisdizione territoriale ed extraterritoriale – controllo effettivo del territorio – prassi amministrative illecite - Ricorsi interstatali sui diritti umani. THE DISPUTE BETWEEN UKRAINE AND RUSSIAN FEDERATION BEFORE THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ABSTRACT: Numerous interstate appeals are currently pending before the European Court of Human Rights between Ukraine and Russia. In this article, I will deal with the three most interesting cases. The first case concerns the events surrounding Russia's seizure of control over Crimea. The European Court issued an admissibility decision in 2021. The most significant aspect concerns the question of the nature (territorial or extraterritorial) of Russia's jurisdiction over Crimea under Article 1 of the ECHR. The Court, in essence, held that Russia had jurisdiction on the basis of the criterion of "effective control" of the territory. However, some passages of the decision are somewhat ambiguous, because although the Court stated that it would not rule on the legality of Russia's annexation of Crimea, it also seems to rule out the legality of that annexation. The part of the Court’s decision devoted to the prima facie finding of unlawful administrative practices conducted by Russia is also interesting. The second case concerns alleged systematic human rights violations committed by Russia in the occupied regions of Donetsk and Luhansk prior to the 2022 invasion. Also in this case, which has not yet been decided, the problem of the relationship between territorial and extraterritorial jurisdiction under Article 1 of the ECHR comes to light. The third case concerns a claim by Ukraine against Russia for events after the February 2022
Il contenzioso tra Ucraina e Federazione russa davanti alla Corte europea 100 www.fsjeurostudies.eu invasion. The Court has issued some provisional measures for now. Finally, the article concludes with some observations on the phenomenon of the growth of interstate human rights appeals. My thesis is that this phenomenon should be positively assessed; and that in many cases the state actor legitimately pursues both the protection of its own interests and the protection of collective interests embodied in human rights treaties. KEYWORDS: European Convention on Human Rights – Territorial and extraterritorial jurisdiction – Effective control of the territory – Unlawful administrative practices – Interstate human rights appeals.