Freedom, Security & Justice: European Legal Studies Rivista giuridica di classe A 2022, n. 1
DIRETTORE Angela Di Stasi Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea) "Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice" COMITATO SCIENTIFICO Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’UE Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Giudice della Corte Costituzionale Giuseppe Tesauro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma “La Sapienza” - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell’UE Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari COMITATO EDITORIALE Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell’Unione europea, Università Roma Tre Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro Lina Panella, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell’UE COMITATO DEI REFEREES Bruno Barel, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Padova Marco Benvenuti, Associato di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza" Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma “La Sapienza” Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell’Unione europea, Università di Milano Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell’ITLOS Federico Casolari, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Elspeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén Ivan Ingravallo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Bari Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno Luisa Marin, Marie Curie Fellow, European University Institute Simone Marinai, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Pisa Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d’Aix-Marseille Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Torino Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law , Queen Mary University of London Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell’Unione europea, Università Roma Tre Michele Nino, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno Leonardo Pasquali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Teramo Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Genova Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna COMITATO DI REDAZIONE Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Angela Festa, Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Caterina Fratea, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Verona Anna Iermano, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Michele Messina, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Messina Rossana Palladino ( Coordinatore ), Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Revisione linguistica degli abstracts a cura di Francesco Campofreda , Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno Rivista quadrimestrale on line “Freedom, Security & Justice: European Legal Studies” www.fsjeurostudies.eu Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017
Indice-Sommario 2022, n. 1 NUMERO TEMATICO Il ruolo delle Corti nella costruzione dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia Presentazione Angela Di Stasi Editoriale Corti europee e giudici nazionali nel prisma della tutela dei diritti fondamentali Gaetano De Amicis Saggi, Articoli e Commenti L’ordine pubblico processuale e la tutela dei diritti di difesa tra Corti europee e italiane Michela Capozzolo Alla ricerca di una definizione del diritto d’asilo nell’ottica di una riforma di sistema: quale ruolo per le Corti europee? Erika Colombo Diritto di adire un giudice nel sistema “integrato” CEDU-UE e strumenti “deflattivi” del contenzioso a partire dal caso Succi e altri c. Italia Claudia Colucci Il ruolo delle giurisdizioni nazionali in materia di aiuti di Stato nell’ambito dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia Silvia Marino Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgments in Claims Arising out of Smart Contracts under the Brussels I Regulation (recast) and on the Blockchain Ana Mercedes López Rodríguez Predisposizione ai rapporti di schiavitù e ruolo del diritto internazionale privato al vaglio della giurisprudenza CEDU sulla maternità surrogata Loredana Mura La giurisprudenza “concorrenziale” della Corte di giustizia UE e della Corte EDU rispetto alla tutela dei singoli soggetti a sanzioni Daniele Musmeci p. 1 p. 5 p. 40 p. 73 p. 97 p. 128 p. 151 p. 172 p. 209
Dialogo tra Corti europee e giudici nazionali in tema di maternità surrogata: verso un bilanciamento tra limite dell’ordine pubblico e superiore interesse del minore Egeria Nalin Judicial Dialogue between National Constitutional Judges and EU Judges in the Context of the Single Supervisory Mechanism: Opportunity for a Reverse Preliminary Ruling? Ilaria Ottaviano Il mancato rinvio pregiudiziale d’interpretazione nello spazio giudiziario europeo: quale tutela multilivello per i singoli? Cinzia Peraro Presunzione di innocenza, informazione giudiziaria e diritti fondamentali Francesco Rotondo Lo spazio europeo di tutela dei minori di età e il crescente ruolo del principio dei best interests of the child in relazione alla “Direttiva rimpatri” con particolare riferimento alla causa C112/20 Sabrina Vannuccini p. 237 p. 258 p. 279 p. 308 p. 338
Freedom, Security & Justice: European Legal Studies ISSN 2532-2079 2022, n. 1, pp. 97-127 DOI:10.26321/C.COLUCCI.01.2022.05 www.fsjeurostudies.eu DIRITTO DI ADIRE UN GIUDICE NEL SISTEMA “INTEGRATO” CEDU-UE E STRUMENTI “DEFLATTIVI” DEL CONTENZIOSO A PARTIRE DAL CASO SUCCI E ALTRI C. ITALIA Claudia Colucci SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. L’eccessivo formalismo quale limite all’accesso alla giustizia: il caso Succi. – 2.1. Il precedente del caso Trevisanato sotto la vigenza dell’abrogato art. 366 bis c.p.c. – 3. Il diritto di adire un tribunale nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. – 3.1. Un sistema di tutela “integrato” tra CEDU e ordinamento UE: il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nella Carta di Nizza. I rapporti tra i due cataloghi di diritti. – 4. Le condizioni per la corretta redazione del ricorso alla Corte EDU. – 4.1. Altri strumenti “deflattivi” del contenzioso: il giudice unico; le sentenze pilota; il meccanismo del Protocollo 16. – 5. Osservazioni conclusive. La Corte europea dei diritti dell’uomo tra individual e constitutional justice. 1. Considerazioni introduttive Il diritto di accesso alla giustizia costituisce caposaldo imprescindibile di qualsiasi società democratica; esso è infatti tutelato a livello costituzionale, internazionale e sovranazionale, contribuendo a delineare uno standard minimo di tutela insuscettibile di essere eluso da qualsiasi autorità giudiziaria. Tuttavia, le esigenze di smaltimento del carico di lavoro che investono i tribunali potrebbero inaugurare prassi applicative che si pongono in frizione con tale diritto, il quale ultimo verrebbe ad essere limitato dunque per ragioni spurie rispetto alla garanzia individuale di giustizia. È quando accaduto di recente al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, parzialmente stigmatizzato dalla Corte EDU nella recente sentenza Succi c. Italia, denunciandone un’interpretazione, da parte dei giudici di legittimità, eccessivamente formalistica. Articolo sottoposto a doppio referaggio anonimo. Dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum internazionalistico-europeo-comparato, Università degli Studi di Salerno. Indirizzo e-mail:
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Diritto di adire un giudice nel sistema “integrato” CEDU-UE 98 www.fsjeurostudies.eu Il presente contributo, partendo dall’analisi della sentenza de qua, si propone, senza pretese di esaustività, di indagare il contenuto del right of access to court nei cataloghi di diritti che contribuiscono a delinearlo a più livelli, segnalando fino a che punto le sue limitazioni possano ritenersi legittime. Si sottolineerà, inoltre, come anche dinanzi alla Corte di Strasburgo esistano in realtà meccanismi lato sensu deflattivi del contenzioso, preordinati da un lato a ridurre il significativo numero di ricorsi che la investono, dall’altro a permetterle di concentrarsi sui casi più significativi di violazioni della CEDU, nel segno di una funzione nomofilattica o para-costituzionale, della cui problematica affermazione ci si occuperà in conclusione. 2. L’eccessivo formalismo quale limite all’accesso alla giustizia: il caso Succi Con sentenza pubblicata il 28 ottobre 2021 1 , la Corte di Strasburgo si è pronunciata su tre distinti ricorsi (nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14), tra di loro riuniti, con i quali i ricorrenti denunciavano la violazione dell’art. 6 CEDU, par. 1, sotto il profilo del right of access to court, da parte della Corte di Cassazione, per avere quest’ultima dichiarato inammissibili i rispettivi ricorsi per cassazione, per ragioni diverse, ma tutte riconducibili alla violazione del principio di autosufficienza 2 . Secondo i ricorrenti, la lesione del diritto 1 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 28 ottobre 2021, ricorsi nn. 55064/11, 37781/13, 26049/14, Succi e altri c. Italia. Per i primi commenti alla pronuncia, v. B. CAPPONI, Il formalismo in Cassazione, in https://www.giustiziainsieme.it; G. RAIMONDI, Corte di Strasburgo e formalismo in cassazione, in https://www.giustiziainsieme.it ; L. DELLI PRISCOLI, Formalismo eccessivo e adeguata diligenza dell’avvocato cassazionista: considerazioni sull’accesso in Cassazione a seguito della sentenza della Corte Edu Succi c. Italia del 28 ottobre 2021, in https://www.rivistaildirittovivente.it; S. BARONE, La Corte di Strasburgo sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in https://www.questionegiustizia.it. 2 Il principio ha origine pretoria e ha trovato la sua prima enunciazione nella sentenza della Cassazione del 18 febbraio 1986, n. 5656, espressamente menzionata come leading case da parte della Corte EDU nella sentenza Succi c. Italia. Circa la letteratura formatasi intorno al principio, si vedano: A. GIUSTI, L’autosufficienza del ricorso, in M. ACIERNO, P. CURZIO, A. GIUSTI (a cura di), La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte Suprema italiana, Bari, 2020, pp. 213 ss.; R. RODORF, Un idolum fori: il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in A. BARONE, R. PARDOLESI (a cura di), Vivere il diritto. Scritti in onore di Carlo Maria Barone, Roma-Piacenza, 2020, p. 340, nt. 13; D. CASTAGNO, L'autosufficienza del ricorso per cassazione, in Giurisprudenza italiana, 2019, pp. 2547 e ss.; G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, Milano, 2019; N. GIALLONGO, I requisiti del ricorso in cassazione: il principio della c.d. autosufficienza, in Judicium, 2019, n. 1, pp. 5 ss. Per un’applicazione del principio nel processo penale, v. A. CHELO, L’autosufficienza del ricorso per cassazione nel processo penale, Padova, 2020. Inizialmente riferito al solo vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in breve tempo la sua applicazione è stata estesa anche ai vizi in iudicando e in procedendo di cui ai nn. 3 e 4 del citato art. 360 c.p.c. Parallelamente alla sua affermazione, si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità due orientamenti, uno più rigoroso e l’altro più temperato. Secondo l’interpretazione più restrittiva, che muove da un principio di “autoresponsabilità del difensore”, il principio di autosufficienza impone che il ricorso per cassazione contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, compresa la sentenza stessa. Corollario di questa impostazione è quello di ritenere rispettato detto canone redazionale laddove nel ricorso siano stati integralmente trascritti l’atto, il verbale, il documento cui il motivo di ricorso di riferisce (cfr., tra le pronunce più recenti, Corte di Cassazione, Sezione 6-3, sentenza del 9 novembre 2021, n. 32878 (con riferimento al caso in cui si denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo
Claudia Colucci 99 di accesso ad un tribunale sarebbe stata determinata proprio da un’interpretazione eccessivamente restrittiva e formalistica del principio in parola. Preliminarmente, è opportuno rilevare che solo con riferimento al primo dei tre ricorsi riuniti (n. 55064/11, Succi) la Corte EDU ha ritenuto concretarsi una violazione della disposizione convenzionale. La fattispecie riguardava una procedura di sfratto avente ad oggetto alcuni negozi, conclusasi in sede di merito con una sentenza della Corte di appello di Catania che, confermando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato risolto il contratto di locazione ed ordinato lo sgombero dei locali. Il gestore dell’impresa conduttrice aveva impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione proponendo cinque motivi di censura. La Sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4977/2011, aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché, in violazione dell’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, “i cinque motivi in cui è articolato sono privi della rubrica indicativa dei vizi lamentati e dei riferimenti alle ipotesi regolate dall’art. 360 c.p.c. e mancano il riferimento e l'indicazione relativi alla documentazione su cui sono basate le argomentazioni a sostegno” 3 . Il secondo ricorso (n. 37781/13, Pezzullo) aveva ad oggetto una causa di risarcimento proposta dal proprietario di un immobile nei confronti di un Comune per i danni arrecati all’edificio a seguito di lavori eseguiti nelle vicinanze della sua abitazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che il danno non fosse imputabile al Comune, bensì alla società privata aggiudicataria dell'appalto. Il ricorrente aveva allora proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi di censura, dei quali i primi quattro motivi lamentavano la violazione o la falsa applicazione di alcune disposizioni del codice civile, e l'ultimo criticava la omessa o insufficiente motivazione della sentenza riguardo a un fatto controverso e decisivo per il giudizio. I primi quattro motivi si concludevano con un "quesito di diritto", all’epoca richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e poi abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della l. 18 giugno 2009, n. 69. La Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso sulla base di due concorrenti ragioni: da un lato, i quesiti di diritto formulati erano astratti, generici istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali) e da Corte di Cassazione, Sezione 6-5, sentenza del 22 ottobre 2021, n. 29514 (con riferimento ad una cartella di pagamento impugnata per vizio di motivazione e non trascritta in ricorso). La declinazione “soft” del principio, privilegiata dalla dottrina maggioritaria, ritiene invece sufficiente l'indicazione, nel corpo del ricorso, dei fatti e delle circostanze inerenti al motivo, non richiedendo, tuttavia, la trascrizione integrale dell'atto, del verbale ovvero del documento su cui esso fonda ed accontentandosi della loro riproduzione nei termini essenziali, anche indiretta, tramite un sintetico resoconto del contenuto (cfr. Corte di Cassazione, Sezione 1, sentenza del 7 marzo 2018, n. 5478, per la quale “in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso”. Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che il principio de quo sia stato consacrato dalla novella dell’art. 366 c.p.c., introdotta dal d.lgs. n. 40/2006, il quale ha affiancato ai cinque requisiti di contenuto-forma del ricorso, richiesti a pena di inammissibilità, l’elemento della specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su quali il ricorso si fonda (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.). 3 Cfr. Corte di Cassazione, ordinanza del 28 febbraio 2011, n. 4977.
Diritto di adire un giudice nel sistema “integrato” CEDU-UE 100 www.fsjeurostudies.eu e privi di una concreta connessione con il caso concreto (contrariamente al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis), dall’altro i documenti posti a sostegno del ricorso erano stati menzionati senza riprodurne le parti pertinenti o, quando tali parti erano state riprodotte, senza indicare la loro esatta allocazione nei fascicoli di merito, al fine di consentirne il pronto reperimento nell’ambito degli atti allegati al ricorso 4 . Il terzo ricorso (n. 26049/14, Di Romano e altri) riguardava una causa di risarcimento dei danni richiesto dai familiari della vittima di un incidente stradale mortale. Il Tribunale di Teramo aveva condannato il proprietario ed il conducente del veicolo, ma la Corte d’appello de L’Aquila aveva ridotto l’ammontare del risarcimento riconosciuto in primo grado. Proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, con ordinanza n. 21232 del 2013 la Suprema Corte lo aveva dichiarato inammissibile, in quanto mancante del requisito di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c. In particolare, la Corte osservava che il ricorso riproduceva, copiandoli quasi integralmente, gli atti del procedimento dinanzi ai giudici di merito. Ciò risultava in contrasto con il principio, ribadito dalla sentenza n. 5698/2012 delle Sezioni Unite, secondo il quale la riproduzione acritica, integrale e letterale del contenuto degli atti del processo è, da un lato, superflua, dall'altro, incompatibile con l'esigenza di una sommaria esposizione dei fatti, poiché equivale a rimettere alla Cassazione il compito di selezionare gli elementi effettivamente rilevanti per la disamina delle doglianze sollevate. Ebbene, riguardo al ricorso Pezzullo, la Corte EDU ha ritenuto che il meccanismo congegnato all’art. 366 bis c.p.c., vigente al momento dell’introduzione del giudizio dinanzi al giudice di legittimità, fosse compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Dunque, i giudici negano nel caso di specie una violazione dei principi della CEDU, ritenendo che non sia affetta da eccessivo formalismo una applicazione del principio di autosufficienza che dichiari inammissibili i motivi di ricorso nel caso in cui, facendo riferimento ad atti o documenti del procedimento di merito, essi non contengano i riferimenti ai documenti originali nei fascicoli depositati, in modo da consentire al giudice di verificarne prontamente la portata e il contenuto, fermo restando che deve ritenersi invece eccessivamente formalistico l’ulteriore obbligo di riproduzione degli stessi, interpretato come un obbligo di trascrizione integrale dei documenti 5 . Circa il ricorso n. 26049/2014, la Corte di Strasburgo ha parimenti ritenuto rispettate le prescrizioni della Convenzione, concludendo che non viola l’art. 6, par. 1, della Convenzione un’ applicazione del principio di autosufficienza che, con riguardo alla esposizione dei fatti di causa (art. 366 n. 3 c.p.c.), richieda un'attività di sintesi e chiarezza, la quale implica uno sforzo da parte dell’avvocato di selezionare i fatti alla luce delle censure che si intendono svolgere, riassumendo gli aspetti rilevanti del procedimento di merito 6 . Emerge, dunque, sin da siffatte preliminari considerazioni, come l’intento dei giudici di Strasburgo non sia tanto quello di censurare tout court il principio di autosufficienza 4 Cfr. Corte di Cassazione, sentenza del 14 febbraio 2013, n. 3652. 5 Corte europea dei diritti dell’uomo, Succi e altri c. Italia, cit., parr. 101-106. 6 Corte europea dei diritti dell’uomo, Succi e altri c. Italia, cit., parr. 107-115.
Claudia Colucci 101 del ricorso per cassazione nel diritto interno, riconosciuto anzi, nella sua veste teorica, come prezioso strumento preordinato alla selezione delle questioni più meritevoli, o perché riguardanti decisioni di merito viziate in diritto o perché connotate da un più elevato gradiente nomofilattico (consentendo così alla Corte di Cassazione di svolgere il suo ruolo primario di garanzia dell’uniforme applicazione del diritto sul territorio nazionale 7 ), quanto piuttosto quello di stigmatizzarne applicazioni concrete distorte, le quali, improntate effettivamente ad un eccessivo formalismo, comprimano il diritto di accesso ad un tribunale. A tal fine, la Corte europea dei diritti dell’uomo muove da un’analisi del quadro normativo esistente, richiamando, oltre alle norme del codice di procedura civile italiano rilevanti, anche l’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, laddove è espressamente enunciata, differentemente dal codice di rito, la necessità che gli atti processuali siano dotati di chiarezza e di sinteticità 8 ; il Protocollo tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense del 17 dicembre 2015 9 , volto a dettare “Regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria”, con l’obiettivo di definire uno schema astratto di ricorso e di fornire un contenuto certo al principio di autosufficienza elaborato dalla giurisprudenza; il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) adottato nel 2021, nel cui oggetto sono ricompresi anche i requisiti di forma-contenuto del ricorso per cassazione, in riferimento ai quali il governo italiano mira a concretizzare i principi di 7 Ai sensi dell’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, il compito della Suprema Corte è di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme applicazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale […]”. Sul ruolo della Cassazione quale custode della nomofilachia, si vedano A. PANZAROLA, La Cassazione civile giudice del merito, Torino, 2005; S. RUSCIANO, Nomofilachia e ricorso in cassazione, Torino, 2012. 8 Il richiamo operato dalla Corte EDU è quanto mai opportuno, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato come il criterio enunciato nel c.p.a. sia suscettibile di ergersi a principio generale, tale da operare anche nel processo civile; cfr., ex multis, Corte di Cassazione, sentenza del 3 novembre 2020, n. 24432; Corte di Cassazione, sentenza del 21 marzo 2019, n. 8009; Corte di Cassazione, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 21297. 9 Consultabile al seguente indirizzo: https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/219809/2- +17.12.15+Protocollo+Corte+di+Cassazione+- +Cnf+per+redazione+ricorsi+cassazione+in+materia+civile+e+tributaria.pdf/048a70dd-74b5-4f45-950c4af0e050fecc. Sul tema, v. A. TEDOLDI, Chiarezza e sintesi tra mito e realtà, in Rivista di diritto processuale, 2018, n. 3, pp. 669 ss.; L.P. COMOGLIO, Esposizione «assemblata» dei fatti ed inammissibilità del ricorso in cassazione, in La Nuova Giurisprudenza civile e commerciale, 2018, n. 2, pp. 199 ss.; R. FRASCA, Intorno al Protocollo fra Corte di cassazione e C.N.F. sui ricorsi civili, C. CONSOLO, Il Protocollo redazionale CNF-Cassazione: glosse a un caso di scuola di soft law (... a rischio di essere riponderato quale hard black letter rule), e I. PAGNI, Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziali: il protocollo d’intesa tra Cassazione e CNF, in Giurisprudenza italiana, 2016, n. 12, pp. 2768 ss.; per più completi ed aggiornati riferimenti si rinvia ai recenti contributi di C. SPACCAPELO, La redazione chiara e sintetica degli atti processuali civili (in particolare di quelli di impugnazione) tra protocolli, riforme e principi giurisprudenziali, in N. NONADO, A. MANIACI (a cura di), Tecniche e strategie difensive nel processo civile tra storia e attualità, Milano, 2020, pp. 297 ss.; F. DE GIORGIS, Principio di sinteticità espositiva e inammissibilità del ricorso per cassazione, in Rivista di diritto processuale, 2020, n.1, pp. 244 ss.; nonché a F. DE VITA, Efficienza del processo civile e formazione degli atti, Napoli, 2018.
Diritto di adire un giudice nel sistema “integrato” CEDU-UE 108 www.fsjeurostudies.eu il diritto al contraddittorio e alla parità delle armi, il diritto di partecipare al processo 35 , il diritto di restare in silenzio e non autoincriminarsi 36 . In questo senso, l’attività ermeneutica della Corte europea dei diritti dell’uomo riveste un ruolo di primaria importanza, contribuendo, in uno con i Protocolli addizionali sostanziali e procedurali, ad incrementare e ad aggiornare le situazioni giuridiche tutelate dalla Convenzione, aggiungendo al catalogo originario nuovi diritti, frutto di mutata sensibilità storica, culturale, sociale e tecnologica (si pensi, a titolo esemplificativo, al diritto all’ambiente e alla protezione dei dati personali) e alimentando la acquisizione condivisa della Convenzione europea come living instrument 37 . Opportuno appare perimetrare il campo di applicazione della disposizione: essa si riferisce testualmente alle “controversie sui diritti di carattere civile” e all’“accusa penale” 38 . marzo 2009, ricorso n. 4378/02, Bykov c. Russia; 25 settembre 2001, ricorso n. 44787/98, P.G. e J.H. c. Regno Unito, par. 76; 9 giugno 1998, ricorso n. 25829/94, Teixeira de Castro c. Portogallo, par. 34; 12 luglio 1988, ricorso n. 10862/84, Schenk c. Svizzera, par. 46). Ciò non comporta che il suddetto profilo sia sottratto al sindacato del giudice internazionale: in primo luogo, una decisione che non tenga conto di elementi di prova determinanti potrebbe concretare un diniego di giustizia (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze del 29 gennaio 2009, ricorso n. 28730/03, Lenskaya c. Russia, par. 39; 12 luglio 2007, ricorso n. 25580/02, Vedernikova c. Russia, par. 25); inoltre, con specifico riguardo al processo penale, gli elementi a carico o a discarico potrebbero essere acquisiti o valutati con modalità e tempi tali da sacrificare in concreto il diritto di difesa (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 18 marzo 1997, ricorso n. 21497/93, Mantovanelli c. Francia, par. 34). 35 A differenza dell’art. 14, par. 3, lett. d del Patto internazionale sui diritti civili e politici, l’art. 6 CEDU non menziona esplicitamente il diritto dell’imputato di partecipare al processo; la Corte EDU, tuttavia, ha osservato che la norma sul processo equo preveda una serie di facoltà (quali quella di difendersi personalmente, di interrogare o far interrogare i testimoni, di richiedere l’assistenza di un interprete) che difficilmente potrebbero essere esercitate senza la presenza del diretto interessato; ne consegue che esso deve intendersi implicitamente richiamato dalla disposizione in commento (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze del 1 marzo 2006, ricorso n. 56581/00, Sejdovic c. Italia; 18 maggio 2004, ricorso n. 67972/01, Somogyi c. Italia; 25 marzo 2003, ricorso n. 23103/93, Belziuk c. Polonia; 12 febbraio 1985, ricorso n. 9024/80, Colozza c. Italia. In dottrina, v. M. DEGANELLO, Procedimento in absentia: sulla “tratta” Strasburgo – Roma una “perenne incompiuta”, in R. GAMBINI, M. SALVADORI (a cura di), Convenzione europea sui diritti dell’uomo: processo penale e garanzie, Napoli, 2009, p. 79 ss. 36 Il diritto a tacere e a non contribuire alla propria incriminazione è previsto espressamente dall’art. 14, par. 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici; come tale rientra tra gli standard internazionali generalmente riconosciuti che sono al centro della nozione di processo equo (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze del 14 ottobre 2010, ricorso n. 1466/07, Brusco c. Francia, par. 44; 8 febbraio 1996, ricorso n. 18731/91, John Murray c. Regno Unito) e non può essere negato in nome dell’interesse pubblico alla repressione dei reati (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 17 dicembre 1996, ricorso n. 19187/91, Saunders c. Regno Unito, par. 74). La sua ratio risiede nel proteggere l’imputato da coercizioni abusive da parte dell’autorità pubblica e risulta strettamente collegato alla presunzione di innocenza, solennemente sancita dal par. 2 dell’art. 6 CEDU (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza dell’11 dicembre 2008, ricorso n. 4268/04, Panovits c. Cipro, par. 65). 37 Per questa espressione, v. N. BRATZA, Living Instrument or Dead Letter: The Future of the European Convention on Human Rights, in European Human Rights Law Review, 2014, n. 2, pp. 116-128; P. MAHONEY, The European Convention on Human Rights as a living instrument, in Bulletin des droits de l’homme, 2005, n. 11-12, p. 106 ss., D. SPIELMANN, M. TSIRLI, P. VOYATZIS (dir.), La Convention Européenne des droits de l’homme, un instrument vivant, Bruxelles, 2011. Essa viene utilizzata dalla stessa Corte di Strasburgo, a partire dalla sentenza del 25 aprile 1978, ricorso n. 5856/72, Tyrer c. Regno Unito. 38 Con riferimento al processo penale, la nozione di “accusa penale” è autonoma rispetto alle classificazioni di diritto interno; l’addebito del compimento di azioni od omissioni contrarie a norme giuridiche deve rientrare nella “materia penale” (in dottrina, v. F. MASSIAS, Le champ pénal européen selon la Cour
Claudia Colucci 109 Il leading case per la definizione compiuta del diritto di accesso a un tribunale 39 è rappresentato dalla sentenza Golder c. Regno Unito, in cui la Corte specifica che esso, ancorché non sia espressamente menzionato dall’art. 6, par. 1, CEDU, è necessariamente connaturato alle guarentige apprestate dalla norma 40 ; il che è stato riaffermato nella successiva sentenza Zubac c. Croazia, ivi rinviando ai principi dello stato di diritto e al divieto di poteri arbitrari che sono alla base della Convenzione 41 . Ogni persona ha diritto a che la sua causa concernente “diritti e doveri di carattere civile” sia esaminata da un tribunale. In tal modo, l’articolo 6, par. 1, sancisce il “diritto a un tribunale”, del quale il diritto di accesso, ovverosia il diritto di adire il tribunale in materia civile, costituisce un aspetto 42 . La norma può pertanto essere invocata da chiunque ritenga illegittima un’ingerenza nell’esercizio di un suo diritto di carattere civile, e lamenti di non aver avuto la possibilità di investire della sua pretesa un tribunale che soddisfi i requisiti da essa dettati. Qualora vi sia una controversia reale e seria riguardo alla legittimità di tale ingerenza, vertente sull’esistenza stessa o sulla portata européenne des droits de l’homme: interpretation autonome et applicabilité des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, in Le Champ pénal. Mélanges en l’honneur du professeur Reynal Ottenhof, Paris, 2006, p. 89 ss.; H. TAGARAS, La notion d’accusation en matière pénale et les droits de l’accusé, in Le proces équitable et la protection juridctionelle du citoyen, Actes du colloque organisé à Bordeaux les 29 et 30 septembre 2000, Institut des droits de l’homme des avocats européens et Institut des droits de l’homme du barreau de Bordeaux, Bruylant, 2001, p. 43). A tal uopo, la Corte ha elaborato tre criteri fondamentali: l’appartenenza delle norme che definiscono l’illecito, nell’ordinamento dello Stato convenuto, al diritto penale; la natura dell’illecito; la gravità della sanzione in cui il ricorrente rischia di incorrere. Si tratta dei noti “criteri Engel”, elaborati nella pronuncia Corte europea dei diritti dell’uomo, dell’8 giugno 1976, ricorsi nn. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72, Engel e altri c. Paesi Bassi e riaffermati più chiaramente in Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 23 novembre 2006, ricorso n. 73053/01, Jussila c. Finlandia. Più complessa appare invece l’esatta definizione delle controversie civili cui applicare i canoni del giusto processo, in quanto la Corte si è astenuta dal fornirne una definizione generale e astratta ai fini della Convenzione, anche attraverso dinieghi espliciti (v. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 23 ottobre 1985, ricorso n. 8848/80, Benthem c. Paesi Bassi), preferendo per converso un approccio casistico, che ha in ogni caso consentito di estrapolare dalle relative pronunce dei criteri più o meno uniformi. In questo senso, la Corte ha ritenuto che l’espressione “diritti e obbligazioni a carattere civile” vada a ricomprendere tutte le procedure il cui fine ha un’incidenza diretta sulla determinazione o sulla effettiva conferma di un diritto o di un obbligo a carattere privato (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 28 giugno 1978, ricorso n. 6232/73, Konig c. Repubblica Federale tedesca). Essa considera, inoltre, di carattere civile molte controversie di diritto pubblico, ritenendo che bisogna riferirsi all’“essenza e agli effetti di un diritto e non alla sua classificazione giuridica in virtù del diritto interno dello Stato interessato” (in questo senso, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 7 gennaio 2003, ricorso n. 43191/98, Laidin c. Francia). In ogni caso, la semplice dimostrazione del carattere patrimoniale di una controversia non è sufficiente per l’applicabilità dell’aspetto civile dell’art. 6, par. 1, CEDU (come statuito in Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 12 luglio 2001, ricorso n. 44759/98, Ferrazzini c. Italia, par. 25, avente ad oggetto una controversia di carattere fiscale). 39 Riguardo alla nozione di “tribunale”, essa costituisce un concetto da intendersi in senso sostanziale e non formale, considerandosi tale l’organo giurisdizionale che decide, sulla base del diritto e all’esito di una procedura organizzata, ogni questione rilevante per la sua competenza. Tale istituzione deve essere assistita da una serie di caratteristiche essenziali: indipendenza, imparzialità e costituzione per legge. Sul tema, v. P. DE SENA, La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell’uomo, Torino, 2002. 40 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 21 febbraio 1975, ricorso n. 4451/70, Golder c. Regno Unito, parr. 28-36. 41 Corte europea dei diritti dell’uomo, Zubac c. Croazia, cit. 42 Corte europea dei diritti dell’uomo, Golder c. Regno Unito, cit., par. 36; sentenza del 15 marzo 2018, ricorso n. 51357/07, Nait-Liman c. Svizzera, par. 113.
Diritto di adire un giudice nel sistema “integrato” CEDU-UE 110 www.fsjeurostudies.eu dell’asserito diritto di carattere civile, l’articolo 6, par. 1, conferisce all’interessato il diritto di “far determinare tale questione di diritto interno da un tribunale” 43 . Il suddetto diritto deve essere non meramente teorico od illusorio, ma concreto ed effettivo. A tal uopo, è necessario che il ricorrente abbia una “chiara e concreta possibilità di opporsi a un atto che costituisce un’ingerenza nei suoi diritti” 44 . Nelle specifiche circostanze di una controversia, la concretezza e l’effettività dell’accesso alla giustizia possono essere compromesse dal costo proibitivo del procedimento, in rapporto alle disponibilità economiche del ricorrente (come spese di giudizio eccessivamente elevate) 45 , da questioni concernenti la scadenza dei termini 46 , dal ritardo da parte delle autorità nazionali nell’esaminare il ricorso di un ricorrente 47 , da questioni di competenza 48 , da questioni in materia di prova, qualora i requisiti dell’onere 43 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 14 dicembre 2006, ricorso n. 1398/03, Markovic e altri c. Italia, par. 98. Peraltro, il rifiuto da parte di un tribunale di esaminare le affermazioni dei ricorrenti circa la compatibilità di una particolare procedura con le fondamentali garanzie procedurali dell’equo processo limita il loro accesso a un tribunale, come affermato da Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 21 giugno 2016, ricorso n. 5809/08, Al-Dulimi e Montana Management Inc c. Svizzera, par. 131. La pronuncia concerneva la confisca di beni effettuata in applicazione della Risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La sentenza stabilisce i principi relativi alla disponibilità di un adeguato controllo giurisdizionale da parte dei tribunali interni in relazione ai provvedimenti disposti a livello nazionale, a seguito di decisioni adottate nell’ambito del sistema di sanzioni delle Nazioni Unite. Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la Risoluzione 1483 (2003) non contenesse alcun elemento che vietasse esplicitamente ai tribunali interni di esaminare, dal punto di vista della tutela dei diritti umani, i provvedimenti adottati a livello nazionale ai sensi di tale Risoluzione. Secondo la Corte, qualora una Risoluzione non escluda esplicitamente la possibilità del controllo giurisdizionale, essa deve essere intesa sempre nel senso che autorizza gli Stati a esercitare un controllo al fine di evitare qualsiasi arbitrarietà nella sua applicazione, in maniera tale da mantenere un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco. Un’eventuale applicazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza senza la possibilità di un controllo giurisdizionale che permetta di assicurare l’assenza di arbitrarietà comporterebbe la responsabilità dello Stato ai sensi dell’articolo 6. 44 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 4 dicembre 1995, ricorso n. 23805/94, Bellet c. Francia, par. 38. 45 Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze del 26 luglio 2011, ricorso n. 9718/03, Georgel e Georgeta Stoicescu c. Romania; 26 luglio 2005, ricorso n. 39199/98, Podbielski e PPU Polpure c. Polonia. 46 Ad esempio, nella sentenza Ivanova e Ivashova c. Russia, la Corte EDU ha ritenuto che i tribunali nazionali non dovrebbero interpretare il diritto interno in maniera rigida, con il risultato di imporre un obbligo al quale le parti non potevano ottemperare in nessun modo. Esigere che l’appello sia proposto entro un mese dalla data di redazione da parte della cancelleria di una copia integrale della decisione del tribunale, invece che a decorrere dal momento in cui l’appellante era effettivamente venuta a conoscenza della decisione, equivaleva a far dipendere la scadenza del termine pertinente da un fattore su cui ella non aveva alcun controllo. La Corte ha affermato che il diritto di proporre appello sarebbe dovuto decorrere dalla data in cui la ricorrente aveva effettivamente potuto conoscere il testo integrale della decisione (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 26 gennaio 2017, ricorsi nn. 797/14 e 67755/14, Ivanova e Ivashova c. Russia). 47 In particolare, l’assenza ingiustificata di una decisione da parte del tribunale adito per un periodo particolarmente protratto può essere assimilata a un diniego di giustizia; il ricorso presentato dall’interessato può quindi essere privato interamente della sua effettività qualora il tribunale interessato non pervenga alla determinazione della questione in tempo utile, come esigono le circostanze e l’oggetto della causa: v. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 21 novembre 2019, ricorsi nn. 6978 e 8547/18, Club Nautique et Chalcidique “I Kelyfos” c. Grecia, par. 60. 48 Si veda, ad esempio, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 1° marzo 2016, ricorso n. 22302/10, Arlewin c. Svezia, relativa alla diffusione di un programma televisivo trasmesso da un altro Paese dell’Unione europea.
Claudia Colucci 111 della prova siano eccessivamente rigidi 49 . In particolare, il diritto de quo può essere ingiustificatamente compresso da letture delle norme procedurali interne eccessivamente rigorose, tali da privare la garanzia di cui si discorre della sua intima sostanza 50 . Il ruolo del tribunale e i mezzi di ricorso alternativi accessibili ad un ricorrente possono essere rilevanti nell’esaminare le questioni interpretative 51 . Un’interpretazione particolarmente rigorosa delle norme procedurali da parte delle corti costituzionali può privare i ricorrenti del loro diritto di agire in giudizio 52 . In particolare, se una norma procedurale - quale un termine - viene interpretata in modo tale da impedire l’esame nel merito del ricorso di un ricorrente, essa pregiudica il diritto di agire in giudizio 53 . Il diritto di accesso ad un 49 Cfr., sul tema, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 31 maggio 2016, ricorso n. 37242/14, Tence c. Slovenia. 50 Ad esempio, nel caso Poirot c. Francia (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 15 dicembre 2011, ricorso n. 29938/07, Poirot c. Francia) la ricorrente, una donna diversamente abile, aveva presentato una denuncia penale per violenza sessuale e stupro in una casa di cura residenziale. Nel 2002 era stata avviata un’indagine giudiziaria sulle accuse. Nel 2006 il giudice istruttore aveva modificato le accuse, adducendo solo le molestie sessuali, e aveva rinviato l’imputato a giudizio dinanzi al tribunale penale locale. La ricorrente aveva proposto ricorso avverso la riclassificazione degli atti addotti e il rinvio a giudizio, perché considerava i reati sufficientemente gravi da essere giudicati dalla Cour d’Assise. Il suo ricorso era stato respinto. Nella decisione si dichiarava che il suo atto d’impugnazione non menzionava esplicitamente i motivi di ricorso. La ricorrente aveva quindi proposto ricorso per motivi di diritto avverso tale decisione, ma senza alcun risultato. L’autore del reato era in seguito stato assolto. La ricorrente aveva sostenuto che il rigetto del suo ricorso la privava del suo diritto di agire in giudizio. La Corte EDU ha osservato che il codice di procedura penale non richiedeva formalmente alla ricorrente di fare esplicito riferimento ai motivi del suo ricorso. La pertinente disposizione del codice in questione era l’unica che permetteva alla ricorrente di impugnare il rinvio a giudizio deciso dal giudice istruttore. La Corte ha riconosciuto che le autorità nazionali si trovavano nella posizione migliore per interpretare la legislazione nazionale; tuttavia, esse avevano applicato le pertinenti norme procedurali in maniera eccessivamente restrittiva, violando così il diritto della ricorrente di agire in giudizio. La Corte ha pertanto constatato una violazione dell’articolo 6, par. 1, della CEDU. 51 Ad esempio, se un tribunale svolge un ruolo unico nella revisione di decisioni amministrative, agendo come tribunale sia di prima sia di ultima istanza, la sua procedura non deve essere eccessivamente rigida, dal momento che ciò priva gli individui di un mezzo di ricorso (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza dell’8 dicembre 2011, ricorso n. 29912/05, Shulgin c. Ucraina, punto 65). 52 Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, Beles c. Repubblica Ceca, cit., punto 69. 53 Riguardo quest’ultimo aspetto, foriero d’interesse è il caso Maširević c. Serbia (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza dell’11 febbraio 2014, ricorso n. 30671/08, Maširević c. Serbia). Il ricorrente, un avvocato praticante, aveva avviato una causa civile dinanzi ad un tribunale municipale, per reclamare il pagamento da parte di una compagnia di assicurazioni privata per un servizio reso sulla base di un accordo sulle spese legali. Il tribunale aveva in un primo tempo ordinato il pagamento ma, a seguito di una domanda riconvenzionale proposta dalla compagnia di assicurazioni, aveva annullato l’ingiunzione e dichiarato nullo il contratto. Il giudice d’appello aveva confermato tale sentenza e il ricorrente aveva proposto ricorso per motivi di diritto dinanzi alla Corte Suprema. La Corte Suprema aveva respinto il ricorso, dichiarando che il ricorrente non aveva il diritto di presentarlo, perché l’articolo 84 della legge serba sulla procedura civile precisa che un ricorso per motivi di diritto può essere presentato solo da un avvocato di difesa e non personalmente dal ricorrente. Essa aveva precisato che, ai sensi di tale legge, le parti di un procedimento perdevano la capacità giuridica di presentare individualmente un ricorso per motivi di diritto, anche se erano essi stessi avvocati. La Corte EDU ha ritenuto che un’interpretazione particolarmente rigida della norma procedurale pregiudicava il diritto di agire in giudizio. La Corte ha precisato che, in casi come questi, il suo ruolo era quello di decidere se le norme procedurali in questione avevano lo scopo di garantire la corretta amministrazione della giustizia e il principio della certezza del diritto. L’interpretazione data dalla Corte suprema alla norma in questione non perseguiva tali obiettivi e privava il ricorrente di un esame completo nel merito, delle sue affermazioni. La Corte ha pertanto constatato una violazione dell’articolo 6, par. 1, CEDU. Si può configurare un’interpretazione restrittiva anche quando un tribunale attribuisce importanza
Diritto di adire un giudice nel sistema “integrato” CEDU-UE 112 www.fsjeurostudies.eu tribunale non viene a configurarsi, tuttavia, come diritto assoluto, ma può essere sottoposto a limiti implicitamente ammessi 54 . Essi, per non essere considerati confliggenti con l’art. 6, par. 1, CEDU, devono perseguire uno scopo legittimo ed essere proporzionali ai mezzi impiegati, come ricordato supra; nella loro definizione, gli Stati godono di un certo margine di apprezzamento 55 . Benché l’art. 6, par. 1, non obblighi gli Stati contraenti a istituire Corti di appello o di Cassazione, lo Stato che istituisce tali uffici giudiziari ha l’obbligo di assicurare che le persone soggette alla legge beneficino dinanzi a dette Corti delle fondamentali garanzie previste dalla norma 56 . Al riguardo, è d’uopo richiamare i principi, sopra ricordati, utilizzati da ultimo dalla Corte EDU nel caso Succi circa l’ammissibilità di condizioni più rigorose per l’accesso alle alte giurisdizioni; preme solo aggiungere, secondo l’insegnamento della giurisprudenza Zubac, per determinare la proporzionalità delle restrizioni legali applicate all’accesso alle giurisdizioni superiori, si deve tener conto di tre fattori: la procedura da seguire al fine di proporre appello deve essere prevedibile per cruciale ad una considerazione di fatto (come lo status di soggiorno irregolare di un ricorrente), senza cercare un equilibro adeguato con i diritti fondamentali dei ricorrenti (per esempio, il loro diritto alla vita familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU), come accaduto in Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 31 gennaio 2006, ricorso n. 50435/99, Rodrigues Da Silva Hoogkamer c. Paesi Bassi. Appare utile precisare incidentalmente che la verifica circa il rispetto del predetto diritto, peraltro, va estesa anche alla fase esecutiva del giudizio, poiché il diritto di accesso ad un giudice sarebbe illusorio se l’ordine giuridico interno permettesse che una decisione giudiziaria interna ed obbligatoria restasse inoperante: il diritto all’esecuzione è parte integrante del diritto di accesso ad un tribunale. In questo senso, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze del 19 marzo 1997, ricorso n. 18257/91, Hornsby c. Grecia; 29 marzo 2006, ricorso n.36813/97, Scordino c. Italia. Sulla questione del diritto all’esecuzione del giudicato, v. A. IERMANO, Esecuzione del giudicato e limiti all’esercizio del potere di autotutela (art. 6 CEDU; art. 1 Protocollo addizionale, in A. DI STASI (a cura di), CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2016-2020), cit., pp. 505-526; O. LOPES PEGNA, L’incidenza dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo rispetto all’esecuzione di decisioni straniere, in Rivista di diritto internazionale, 2011, n. 1, pp. 33-58. 54 Sul punto, si veda F. VERDOLIVA, Il diritto di accesso ad un giudice (art. 6, par. 1 CEDU; art. 1, Protocollo addizionale) in A. DI STASI (a cura di), CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010-2015), Padova, 2016, pp. 303-320. 55 Cfr., ad esempio, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze del 17 luglio 2003, ricorso n. 32190/96, Luordo c. Italia; Zubac c. Croazia, cit. Sul margine di apprezzamento statale, si veda, a titolo esemplificativo, Y. SHANY, Toward a General Margin of Appreciation Doctrine in International Law?, in European Journal of International Law, 2005, n. 16, p. 907; A. LEGG, The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality, Oxford, 2012; M. LUGATO, Riflessioni sulla base giuridica del margine di apprezzamento statale nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Studi sull’Integrazione europea, 2012, vol. 7, nn. 2-3 pp. 359-374; O. ARNARDÒTTIR, Rethinking the Two Margins of Appreciation, in European Constitutional Law Review, 2016, n. 12, pp. 27-53. Quando l’accesso a un tribunale è limitato dalla legge o di fatto, la Corte esamina se la restrizione pregiudichi la sostanza del diritto, valutando anche il ruolo che il giudice nazionale abbia avuto nel procedimento in base al diritto interno, al fine di riscontrare il rispetto dei predetti requisiti. Per quanto riguarda la proporzionalità della restrizione, la portata del margine di discrezionalità dello Stato può dipendere, inter alia, dal pertinente diritto internazionale in materia. Nelle cause riguardanti questioni soggette a costante evoluzione negli Stati membri, la portata del margine di discrezionalità può dipendere inoltre dall’esistenza di un “consenso europeo”, o perlomeno di una certa tendenza tra gli Stati (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, Nait Litman c. Svizzera, cit., parr. 174 e 175. 56 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze dell’11 gennaio 2001, ricorso n.38460/97, Platakou c. Grecia; Zubac c. Croazia, cit.
Claudia Colucci 113 il ricorrente; dopo aver individuato gli errori procedurali commessi nel corso del procedimento e che hanno impedito, in definitiva, al ricorrente di accedere al tribunale, deve essere determinato se, a causa di tali errori, l’interessato abbia dovuto sopportare un onere eccessivo; infine, se le restrizioni in questione possano essere considerate un “eccessivo formalismo”, se raffrontate con le esigenze della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia 57 . 3.1. Un sistema di tutela “integrato” tra CEDU e ordinamento UE: il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nella Carta di Nizza. I rapporti tra i due cataloghi di diritti La CEDU, pur costituendo un unicum sotto il profilo sia sostanziale che procedurale rispetto alle altre Convenzioni adottate in seno al Consiglio d’Europa, inverandosi in uno strumento direttamente funzionale alla realizzazione degli obiettivi che esso si propone attraverso un sistema di tutela procedurale che trascende meri obblighi “soft” di reciprocità tra gli Stati aderenti, testimonia una tendenza alla regionalizzazione della tutela dei diritti di umani, peraltro non relegata alla sola regione internazionale europea 58 . L’universalità della garanzia dei diritti fondamentali, infatti, inaugurata dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 59 e rafforzata da strumenti a carattere non solo esortativo, ma vincolante, quali il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici e sociali 60 , andava incontro ad un’intrinseca mancanza di forza garantista proprio perché la sua azionabilità riposava, in ultima analisi, sulla responsabilità dello Stato. In Europa, tuttavia, la tutela dei diritti fondamentali non è affidata esclusivamente alla CEDU: l’adozione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la sua parificazione al diritto primario hanno arricchito ulteriormente il quadro normativo 57 Corte europea dei diritti dell’uomo, Zubac c. Corazia, cit., par. 97. Si veda, altresì, in relazione ad una corte costituzionale, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 31 marzo 2020, ricorsi nn. 55997/14, 68143/16, 78841/16 e 3706/17, Dos Santos Calado e altri c. Portogallo. 58 Si pensi allo sviluppo contiguo, nel continente americano, del Patto di San José, che presenta precisi punti di contatto con la Convenzione EDU. Sul tema, si veda L. CASSETTI, A. DI STASI, C. LANDA ARROYO (a cura di), Diritti e giurisprudenza – Derechos y jurisprudencia. La Corte interamericana y el Tribunal europeo de derechos humanos, Napoli, 2014; J. GARCIA ROCA, El diàlogo sobre derechos humanos entre el Tribunal Europeo y la Corte interamericana, in P. SANTOLAYA MACHETTI, I. WENCES (coords.), La América de los derechos, Madrid, 2016, pp-533-563. Con specifico riguardo al diritto all’equo processo, esso trova il suo corrispondente nell’art. 8, par. 1, della Convenzione di San José. Per una disamina di profili comuni, differenze e orientamenti giurisprudenziali concernenti le due disposizioni, si rimanda ad A. DI STASI, Il diritto all’equo processo nella CEDU e nella Convenzione americana sui diritti umani. Analogie, dissonanze e profili di convergenza giurisprudenziale, Torino, 2012. 59 Ciononostante, la Dichiarazione de qua ha svolto un importante compito di impulso morale, politico e giuridico nella codificazione degli strumenti europei di tutela dei diritti umani. In questo senso, v. U. VILLANI, Dalla Dichiarazione universale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, II ed. ampliata, Bari, 2015. 60 Sui quali v., per tutti, F. CAPOTORTI, Studio introduttivo. Patti internazionali sui diritti dell’uomo, Padova, 1967.
Diritto di adire un giudice nel sistema “integrato” CEDU-UE 114 www.fsjeurostudies.eu esistente, instaurando una tutela multilevel 61 degli stessi, articolata perlomeno su tre livelli: nazionale (ci si riferisce naturalmente alle Costituzioni di ciascuno Stato), internazionale e sovranazionale. Sistemi che non figurano come delle monadi, ma che interagiscono tra loro, alimentandosi reciprocamente in un ordinamento complesso e tendenzialmente “integrato” 62 . Tendenzialmente, poiché deve fronteggiarsi con talune discontinuità, derivanti dal non sempre facile coordinamento tra le diverse Corti cui, in siffatto articolato panorama, è restituito, in ultima analisi, il difficile compito di apprestare una piena tutela nei confronti di queste ineludibili primarie garanzie, incomprimibili in qualsiasi società democratica. In questo contesto, il diritto ad un equo processo, unitamente ai suoi corollari, è consacrato, nell’ordinamento dell’Unione europea, dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, che al par. 1 63 si concentra sull’effettività della tutela giurisdizionale. La disposizione, invero, completa l’obbligo, per ciascuno Stato membro, di organizzare i propri ordinamenti nazionali in modo da garantire una tutela giurisdizionale effettiva alle posizioni giuridiche soggettive derivanti dal diritto dell’Unione europea, codificato dall’art. 19, par. 1, comma 2, TUE 64 . Per la verità, le Spiegazioni alla Carta specificano 61 Sul dialogo tra i vari livelli di tutela, v. S.M. CARBONE, I diritti della persona tra CEDU, diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2013, n. 1, pp. 1-27; J. GERARDS (ed.), Implementation of the European Convention on Human Rights and of the Judgments of the ECtHR in National Case Law: a Comparative Analysis, Cambridge, 2014, ; O.M. ARNARDÒTTIR, A.C. BUYSE (eds.), Shifting Centres of Gravity in Human Rights Protection: Rethinking Relations Between the ECHR, EU, and National Legal Orders, Abingdon-New York, 2016; A. BULTRINI, La pluralità dei meccanismi di tutela dei diritti umani in Europa, Torino, 2004; G. DELLA CANANEA, Is European Consitutionalism Really “Multilevel”?, in Heidelberg Journal of International Law, 2010, n.70; G. RAIMONDI, Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e tutela multilevel dei diritti fondamentali in A. DI STASI, L.S. ROSSI, Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A vent’anni dal Consiglio europeo di Tampere, Napoli, 2020. 62 Per questa espressione, v. G. STROZZI, Il sistema integrato di tutela dei diritti fondamentali dopo Lisbona: attualità e prospettive, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2011, n. 4, p. 837 ss. 63 Sull’art. 47, par. 1, della Carta, v. G. D’AVINO, Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nell’art. 47 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in A. DI STASI (a cura di), Tutela dei diritti fondamentali e Spazio europeo giustizia. L’applicazione giurisprudenziale del titolo VI della Carta, Napoli, 2019, pp. 151-203; A. MAFFEO, Diritto dell’Unione europea e processo civile nazionale, Napoli, 2019, pp. 67-76;F. KRENEC, Article 47. Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, in F. PICOD, S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), con la collaborazione di C. RIZCALLAH, Charte des droits fontamentaux de l’Union européenne. Commentaire article par article, Bruxelles, 2018, pp. 981-1006; D.P. DOMENICUCCI, F. FILPO, La tutela giurisdizionale effettiva del diritto dell’Unione europea, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, A. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dlel’Unione europea, Milano, 2017, pp. 864-883; H. HOFFMANN, sub. Art. 47. Right to an Effective Remedy. Specific Provisions (meaning), in S. PEERS, T. HARVEY, J. KENNER, A. WARD (eds.), The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary, Oxford, 2014. La disposizione, invero, si collega, come si evince espressamente dalle Spiegazioni alla Carta, anche all’art. 13 CEDU, sul quale, in dottrina, S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, op. cit., Padova, 2012; R. SAPIENZA, Il diritto ad un ricorso effettivo nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Rivista di diritto internazionale, 2001, n. 2, p. 277 ss.; A. DI STEFANO, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e principio di sussidiarietà – Contributo ad una lettura sistematica degli articoli 13 e 35, Catania, 2009. 64 Per una ricostruzione compiuta della norma, v. G. TESAURO, Art. 19 TUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, p. 201. Come segnalato da autorevole dottrina, la norma del Trattato opera tuttavia su un piano differente: essa, infatti, costituisce norma di sistema preordinata a garantire, da parte degli Stati, l’introduzione dei rimedi necessari a rendere applicabile il diritto dell’Unione. L’art. 47, invece, codifica un diritto fondamentale accordato ai singoli che, riferito alle situazioni nazionali
Claudia Colucci 115 come l’effettività della tutela giurisdizionale fosse già stata riconosciuta dalla Corte di giustizia quale principio generale del diritto dell’Unione, a partire dalla nota sentenza Johnston 65 : la Carta, dunque, non ha fatto altro che recepire un principio pienamente operante nell’ordinamento dell’Unione, come ricordato dalla stessa Corte nella sentenza Unibet Ldt 66 , con un’operazione tuttavia fondamentale, in quanto la compiuta affermazione del principio (peraltro in una disposizione avente valore giuridico del diritto primario) garantisce la primauté e l’effettività del diritto europeo 67 . Tanto premesso, in linea generale l’art. 47 della Carta, come l’art. 6 CEDU, istituisce un diritto composito, che si realizza attraverso una pluralità di garanzie, le quali si traducono in altrettante obbligazioni in capo agli Stati membri circa l’organizzazione dei propri sistemi processuali 68 . Uno dei profili della garanzia in discorso suscettibili di incidere sulla predetta organizzazione è proprio il diritto di accesso alla giustizia, alla luce del quale vanno vagliati eventuali meccanismi di “filtro” delle impugnazioni previsti in alcuni ordinamenti processuali nazionali, specie per l’accesso ai gradi di giudizio successivi al primo 69 . che attuano il diritto dell’Unione, funge da parametro valutativo per la tutela approntata da ciascuno Stato (v. R. MASTROIANNI, L’effettività della tutela giurisdizionale alla prova della Carta dei diritti fondamentali, in AA.VV., Liber amicorum Antonio Tizzano, De la Cour CECA à la Cour de l’Union: le long parcours de la justice européenne, Torino, 2018, p. 588). 65 Corte di giustizia, sentenza del 15 maggio 1986, Marguerite Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, causa C-222/84. 66 Corte di giustizia, sentenza del 13 maggio 2007, Unibet (London) Ldt e Unibet (International) Ldt c. Justitiekanslern, causa C-432/05, par. 37. 67 Sul tema, v., a titolo esemplificativo, P. MENGOZZI, La tutela davanti ai giudici nazionali dei diritti riconosciuti ai singoli ed i principi generali del diritto dell’Unione, Milano, 2011. Peraltro, una lettura delle Spiegazioni alla Carta sembrerebbe deporre nel senso che essa, come la CEDU, recepisca la distinzione tra il diritto di accesso ad un tribunale e il diritto ad un ricorso effettivo, tutelati nello strumento convenzionale rispettivamente dagli artt. 6 e 13. Infatti, mentre l’art. 47, par. 1, si baserebbe sull’art. 13 CEDU, il par. 2 avrebbe come corrispondente l’art. 6 CEDU. L’unica eccezione sarebbe rappresentata proprio dal diritto ad un tribunale, che nell’ordinamento dell’Unione non si applica solo a controversie relative e a diritti e obblighi di carattere civile. È stato, tuttavia, evidenziato come la distinzione de qua non sia in realtà netta. In questo senso G. D’AVINO, Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nell’art. 47 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, cit., il quale sottolinea che, da un lato, l’organo cui rivolgere le istanze di tutela è il medesimo (un “giudice”) e medesime sono le garanzie (quelle dei parr. 2 e 3, art. 47), dall’altro, il diritto ad un ricorso effettivo non è limitato esclusivamente alla tutela di diritti fondamentali, ma estende il proprio ambito di applicazione a tutti i diritti garantiti nell’ordinamento dell’Unione. Inoltre, il diritto di accesso al giudice può essere invocato esclusivamente proprio nell’ambito di applicazione del diritto UE e non si applica solo a controversie relative a diritti e obblighi di carattere civile. Simile assunto sembra confermato dalla stessa sentenza Johnston (menzionata nelle Spiegazioni), la quale richiama entrambe le disposizioni della CEDU che ivi interessano. La stessa successiva giurisprudenza della Corte di giustizia espressamente sancisce che “il principio della tutela giurisdizionale effettiva attribuisce al singolo il diritto di adire un giudice” (Corte di giustizia, sentenza del 28 luglio 2011, Brahim Samba Diouf c. Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, causa C-69/10). 68 Cfr. F. GAMBINI, A. TAMIETTI, Art. 6, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, op. cit. 69 Ad esempio, con riferimento agli ordinamenti nazionali, la Corte di giustizia, nel caso Lyckeskog (Corte di giustizia, sentenza del 4 giugno 2002, Kenny Roland Lyckesog, causa C-99/00) ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione il sistema di filtro esistente nell’ordinamento svedese, in base al quale le decisioni dei giudici di merito sono esaminate dalla Corte Suprema solo all’esito di una valutazione di ammissibilità. Secondo la Corte, infatti, dalla subordinazione dell’impugnazione alla previa declaratoria di ammissibilità non discende l’effetto di privare le parti dell’esperibilità dei rimedi giurisdizionali e della possibilità per il
Diritto di adire un giudice nel sistema “integrato” CEDU-UE 116 www.fsjeurostudies.eu Come il diritto consacrato all’art. 6 CEDU, quello all’effettività della tutela giurisdizionale non è astrattamente un diritto assoluto, a condizione che eventuali restrizioni rispondano ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, misure sproporzionate ed inaccettabili 70 . Ogni limite apposto al godimento del diritto deve essere inoltre conoscibile dall’interessato al momento in cui questi intenda proporre la propria azione 71 . Se rispondente a questi parametri, secondo l’insegnamento della Corte la previsione di determinate pre-condizioni per l’esercizio dell’azione, come l’esperimento di un preventivo tentativo di conciliazione, non viola di per sé l’art. 47, par. 1 72 . Invece, la previsione di costi molto elevati per l’accesso alla tutela giurisdizionale costituisce senza dubbio un’indebita compressione di detto diritto 73 , insieme con la previsione di termini decadenziali eccessivamente stringenti per la presentazione dell’atto introduttivo del giudizio 74 . La limitazione al diritto di accesso al tribunale deve essere altresì prevista dalla legge 75 . Ogni misura restrittiva del diritto di azione, come ricordato, deve altresì superare il consueto “test” di proporzionalità 76 . giudice di merito di sollevare un rinvio pregiudiziale dinanzi ad essa, ancorché tale potere sia solo facoltativo e non obbligatorio. 70 Corte di giustizia, sentenze del 18 marzo 2010, Alassini ed altri, cause riunite C-317/08, C-318/09, C319/08 e C-320/08, punto 63; 5 ottobre 2011, Mindo Srl c. Comissione europea, causa T-19/06, punto 97. Sul tema delle disposizioni degli ordinamenti nazionali limitanti il diritto di cui all’art. 47, v. amplius F. PICOD, Les limites au droit à une protection jurisdictionelle effective devant les jurisdictions nationales, in AA.VV., Liber Amicorum Antonio Tizzano, op. cit. 71 Corte di giustizia, sentenza del 19 giugno 2011, Oscar Orlando Arango Jaramillo ed a. c. Banca europea per gli investimenti (BMI), causa T-234/11, punti. 44-45. 72 Corte di giustizia, Alassini ed altri, cit. 73 Cfr. Tribunale della funzione pubblica (seduta plenaria), ordinanza del 27 settembre 2011, Carlo de Nicoola c. Banca europea per gli investimenti (BEI), causa F-55/08. 74 Corte di giustizia, sentenza del 26 settembre 2013, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) c. Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), causa C-625/11. 75 Il requisito è stato esplicitato, ad esempio, nella pronuncia Liivimaa Lihaveis, in cui la Corte, in applicazione dello stesso, ha escluso di poter prendere in considerazione qualsiasi elemento per giustificare la disposizione escludente il ricorso giurisdizionale in quanto contenuta in un documento, la guida del Comitato di gestione, non assimilabile alla legge ( 75 Corte di giustizia, sentenza del 17 settembre 2014, Liivimaa Lihaveis MTU c. Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee, causa C-562/12). La fattispecie riguardava una previsione contenuta nella guida adottata dal Comitato di sorveglianza di un programma operativo stipulato tra due Stati membri, la quale non prevedeva l’impugnabilità delle decisioni di mancato accoglimento delle domande di sovvenzioni adottate dal medesimo Comitato di sorveglianza. 76 A questo riguardo, la Corte, in una causa avente ad oggetto l’esecuzione di un lodo arbitrale che aveva condannato un consumatore a rimborsare delle somme alla società erogatrice di un finanziamento, ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione una disposizione processuale slovacca che limitava il diritto di intervento nel processo di un’associazione per la tutela dei consumatori, argomentando che, nei procedimenti di esecuzione, l’esigenza di equilibrare la disparità strutturale esistente tra il consumatore e il professionista risultava già garantita dalla possibilità, riconosciuta dall’ordinamento nazionale al giudice, di rilevare d’ufficio l’eventuale abusività di talune clausole inserite nel regolamento contrattuale. Nel caso di specie, dunque, la necessità di salvaguardare la buona amministrazione della giustizia si poteva ritenere idonea a giustificare la limitazione di un intervento esterno a tutela del consumatore, il cui diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non veniva inciso nella sua essenza (cfr. Corte di giustizia, sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovost’s r.o. c. Miroslav Vašuta, causa C-470/12). Il richiamo alla “buona amministrazione della giustizia” è contenuto, altresì, nella sentenza Orizzonte Salute (Corte di giustizia, sentenza del 6 ottobre 2015, Orizzonte Salute c. Azienda pubblica di servizi alla persona, causa C-61/14), in cui la Corte ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione la normativa processuale italiana che, nel giudizio amministrativo, impone il pagamento del contributo unificato non solo all’atto di introduzione del
Claudia Colucci 117 La disamina condotta intorno al contenuto del diritto di accesso ad un giudice, garantito rispettivamente dagli artt. 6, par. 1, CEDU e 47, par. 1, Carta e ulteriormente specificato dagli arresti ermeneutici delle due Corti, induce a formulare considerazioni più generali circa le interazioni tra i due cataloghi di diritti: CEDU e Carta restano due fonti distinte, seppur coordinate. Infatti, l’art. 52, par. 3, nello stabilire che il significato e la portata dei diritti protetti dalla Carta e corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione 77 debbono ritenersi identici, salvo che l’Unione abbia inteso concedere una protezione più estesa 78 , testimonia la centralità rivestita della Convenzione nell’elaborazione della Carta. La ratio della disposizione si esplicita in un ulteriore profilo: l’esigenza di assicurare la coerenza degli impegni assunti dagli Stati membri nel contesto dell’ordinamento dell’Unione con quelli contratti nel sistema della Convenzione EDU, evitando che essi possano rendersi responsabili di violazioni dei diritti fondamentali per effetto della loro partecipazione all’Unione o essere assoggettati ad un doppio standard di tutela 79 . Ciononostante, la Corte di giustizia ha specificato che, almeno fin quando l’Unione non avrà aderito alla CEDU, quest’ultima non può considerarsi un atto giuridico formalmente integrato nel diritto dell’Unione, e conseguentemente “il diritto dell’Unione non disciplina i rapporti fra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che il giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale Convenzione e una norma di diritto nazionale” 80 . Simili considerazioni sembrano autorizzare l’interprete a ritenere che la formulazione dell’art. 6, par. 3, TUE confermi l’esclusiva rilevanza della CEDU sul piano interpretativo, secondo il paradigma della “fonte di ispirazione” 81 ; tuttavia, sul punto le Spiegazioni precisano che, rispetto ai diritti giudizio, ma anche laddove dovessero essere presentati, nel medesimo, ricorsi incidentali o motivi aggiunti. Infatti, ritiene la Corte, a condizione che intervenga in presenza di un considerevole ampliamento dell’oggetto della causa, il pagamento di tributi giudiziari multipli non costituisce una eccessiva riduzione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto preordinato, da un lato, a finanziare l’attività giurisdizionale e, dall’altro, a dissuadere dall’introduzione di domande palesemente infondate ed intese esclusivamente a dilatare i tempi del giudizio. 77 Sulla nozione di “diritti corrispondenti”, v. M. AFROUKH, La notion de droits correspondants dans la jurisprudence dela Cour de justice de l’Union européenne, in Revue des affaires Européennes, 2011, n. 4 pp. 765-779. 78 Un caso in cui la protezione più estesa accordata dalla Carta ha prodotto ripercussioni anche sull’interpretazione della Convenzione è da rinvenirsi nella nota pronuncia Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 17 settembre 2009, ricorso n. 10249/03, Scoppola c. Italia, par. 105 ss. Sul tema, v. D. ANDERSON, C. MURPHY, The Charter of fundamental rights, in A. BIONDI, P. EECKHOUT, S. RIPLEY, EU Law After Lisbon, Oxford, 2012, p. 155-179. 79 In questo senso, D. APPANNAH, Charte des droits fondamentaux de l’Unione européenne et convention européenne des droits de l’homme: entre cohérence et légitimation, in Revue générale de droit international public, 2014, p. 333 ss., che sottolinea come, per evitare il doppio standard di valutazione, andrebbe delimitato in maniera quanto più possibile ristretta il campo di applicazione della Carta; G. GAJA, Lo statuto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel diritto dell’Unione, in Rivista di diritto internazionale, 2016, vol. 99, n. 3, pp. 677-689. 80 Corte di giustizia, sentenze del 24 aprile 2012, Kamberaj, causa C-571/10, punto 60 ss.; 26 febbraio 2013, Akerberg Fransson, causa C-617/10, punto 44; 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e altri c. Commissione, causa C-398/13, punto 45. 81 Così G. BIAGIONI, Carta UE dei diritti fondamentali e cooperazione giudiziaria in materia civile, Napoli, 2018, p. 45.
Diritto di adire un giudice nel sistema “integrato” CEDU-UE 124 www.fsjeurostudies.eu Nello stesso segno si colloca il meccanismo del parere consultivo introdotto dal Protocollo n. 16 alla CEDU 107 , protocollo procedurale che si propone di rinnovare il dialogo tra Corte EDU e corti nazionali, nel segno di una maggiore implementazione della CEDU nel segno della sussidiarietà e della shared responsibility 108 . Esso introduce la facoltà, per “le più alte giurisdizioni di un’Alta Parte contraente”, di sospendere il procedimento nazionale e richiedere alla Grande Camera un parere consultivo sull’interpretazione o sull’applicazione di una norma della Convenzione, secondo un procedimento che ricorda il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia, rispetto al quale presenta tuttavia notevoli differenze 109 . Il Protocollo n. 16 si inserisce a pieno titolo nell’operazione di alleggerimento dell’intensa attività della Corte di Strasburgo “victime de son succes”. Come sottolineato dalla stessa Corte, infatti, un aumento della sua competenza consultiva, dopo un iniziale incremento del carico di lavoro, potrebbe portare al virtuoso risultato di una riduzione, nel lungo periodo, del contenzioso pendente 110 . Nondimeno, la struttura del procedimento consultivo potrebbe Unmaneagable caseload of the European Court of Human Rights, in L. WEITZEL (dir.), L’Europe des droits fondamentaux, cit., pp. 317-330. 107 Il Protocollo 16, entrato in vigore il 1° agosto 2018 dopo aver raggiunto le dieci ratifiche necessarie, ha vissuto vicende travagliate per la ratifica da parte dell’Italia, che infatti non è ancora avvenuta. Infatti, la legge n. 11 del 15 gennaio 2021 ha effettuato lo “spacchettamento” delle ratifiche dei protocolli 15 e 16, recependo esclusivamente il protocollo 15. Sul dibattito parlamentare italiano svoltosi in materia, v. E. CRIVELLI, Il contrastato recepimento in Italia del Protocollo n. 16 alla CEDU: cronaca di un rinvio, in Osservatorio Costituzionale, 2021, n. 2, pp.50-74. Sul tema, v. altresì A. RUGGERI, Protocollo 16: funere mersit acerbo?, 22 ottobre 2020; C. PINELLI, Il rinvio dell’autorizzazione alla ratifica del Protocollo n. 16 CEDU e le conseguenze inattese del sovranismo simbolico sull’interesse nazionale, 3 novembre 2020; E. LAMARQUE, La ratifica del Protocollo n. 16 alla CEDU: lasciata ma non persa, 18 Novembre 2020; C.V. GIABARDO, Il Protocollo 16 e l’ambizioso (ma accidentato) progetto di una global community of courts, 28 novembre 2020; E. CANNIZZARO, La singolare vicenda della ratifica del Protocollo n. 16, 8 dicembre 2020; S. BARTOLE, Le opinabili paure di pur autorevoli dottrine a proposito della ratifica del protocollo n. 16 alla CEDU e i reali danni dell’inerzia parlamentare, 13 gennaio 2021; B. NASCIMBENE, La mancata ratifica del Protocollo n. 16. Rinvio consultivo e rinvio pregiudiziale a confronto, 29 gennaio 2021, tutti in www.giustiziainsieme.it. 108 Utilizza questa espressione G. ASTA, Il protocollo n. 16 alla CEDU: chiave di volta del sistema europeo di tutela dei diritti umani?, in www.sioi.org. 109 Infatti, differentemente dal sistema UE, il parere reso dalla Corte di Strasburgo non ha natura vincolante; inoltre, sussiste una semplice facoltà per le Alte Parti contraenti di richiedere il chiarimento interpretativo, mentre esse sono vincolate da un obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia secondo i criteri e i limiti delineati a partire dalla nota sentenza Cilfit (Corte di giustizia, sentenza del 6 ottobre 198, Cilfit, causa C-283/81) e di recente ripresi da Corte di giustizia, sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi Spa c. Rete Ferroviaria Italiana Spa, causa C-561/19. Sulle differenze tra i due istituti, v. R. SABATO, Sulla ratifica dei Protocolli n. 15 e 16 della CEDU, in Sistema penale, 2019, p. 5; R. CONTI, La richiesta di “parere consultivo” alla Corte europea delle Alte Corti introdotto dal Protocollo n. 16 ammesso alla CEDU e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Prove d’orchestra per una nomofilachia europea, in www.giuricost.org, 2014. 110 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Reflection Paper – On the Proposal to Extend the Court’s Advisory Jurisdiction, 20 febbraio 2012, parr. 12-16, consultabile al seguente indirizzo https://echr.coe.int/Documents/Courts_advisory_jurisdiction_ENG.pdf. In senso contrario, G. ASTA, Il protocollo n. 16 alla CEDU, cit., che paventa la possibilità che lo stesso caso possa essere trattato dalla Corte due volte, ovvero una prima volta in forma di richiesta di parere consultivo ed una seconda nel corso di una procedura contenziosa, qualora una delle parti non si ritenga soddisfatta dal modo in cui il giudice nazionale abbia dato applicazione a quanto previsto dalla Corte di Strasburgo nel parere, in tal modo aggravandosi (e non semplificandosi) il carico di lavoro della Corte stessa.
Claudia Colucci 125 collidere con una piena garanzia del diritto di accesso alla Corte di Strasburgo. Infatti, stante la natura non vincolante del parere reso, nel Rapporto esplicativo al Protocollo è specificato che l’esercizio della funzione consultiva da parte della Corte in un caso pendente dinanzi un tribunale nazionale non impedirà a una delle parti in lite di potersi successivamente avvalere del suo diritto di ricorso individuale ex articolo 34 CEDU, nel caso in cui dovesse lamentare la violazione di un diritto convenzionalmente tutelato. E tuttavia, nell’ipotesi in cui un ricorso venga presentato rispetto ad una controversia in cui il parere consultivo della Corte EDU sia stato effettivamente seguito dal tribunale nazionale, il Rapporto prevede che gli elementi della richiesta che attengono alle questioni trattate dal parere saranno probabilmente dichiarati inammissibili o cancellati dal ruolo 111 , introducendo quasi una ulteriore condizione di procedibilità sui generis 112 . 5. Osservazioni conclusive. La Corte europea dei diritti dell’uomo tra individual e constitutional justice L’enucleazione da parte della Corte EDU dei meccanismi esaminati, a partire dall’autosufficienza del ricorso fino ad arrivare alle sentenze pilota e alla possibilità di parere consultivo di cui al Protocollo n. 16, testimonia la volontà della Corte stessa di passare da giudice che rende giustizia nel caso singolo ad autorità che fornisce standard obiettivi di uniforme applicazione del catalogo CEDU sul territorio di tutti gli Stati aderenti; operazione che, per il suo particolare oggetto (ossia i diritti fondamentali) si può definire, più che di nomofilachia 113 , di constitutional justice 114 . Lo smaltimento dell’arretrato, la gestione dei repetitive cases tramite le sentenze pilota, l’adozione di una priority policy sembrerebbero fotografare una Corte mossa più dall’esigenza di guidare in modo obiettivo e sistemico gli Stati nella corretta interpretazione ed applicazione della CEDU che dalla risposta giurisdizionale alle istanze di tutela individuali. Simile natura 111 Consiglio d’Europa, Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms – Explanatory Report, par. 26, consultabile al seguente indirizzo https://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_16_explanatory_report_ENG.pdf. 112 Così definita da G. ASTA, Il protocollo n. 16 alla CEDU, cit. 113 Parla tuttavia di “nomofilachia europea” R. CONTI, La richiesta di “parere consultivo” alla Corte europea delle Alte Corti introdotto dal Protocollo n. 16 ammesso alla CEDU, cit., che, riguardo al Protocollo n. 16, segnala come esso introduca “il passaggio da forme di cooperazione e collaborazione spontanea, fondate sull’attivismo a fasi alterne di talune autorità giurisdizionali più favorevolmente orientate ad assecondare le giurisdizioni sovranazionali, alla formalizzazione di strumenti capaci di costituire un ordinato canale di collegamento fra organi nazionali decentrati e giurisdizioni sovranazionali centralizzate”. 114 Su questo concetto, v. S. GREER, L. WILDHABER, Revisiting the Debate about “constitutionalizing” the European Court of Human Rights, in Human Rights Law Review, 2012, vol. 12, n. 4, p. 686.; J. CHRISTOFFERSEN, Individual and Constitutional Justice: Can the Power Balance of Adjudication be Reversed?, in M.R. MADSEN, J. CHRISTOFFERSEN (eds.), The European Court of Human Rights between Law and Politics, Oxford, 2013, pp. 190 ss.; G. REPETTO, Tra procedura e legittimazione politica. Il (fragile) momento costituzionale della Corte europea dei diritti dell’uomo, in www.questionegiustizia.it, 2019; A. RUGGERI, Salvaguardia dei diritti fondamentali ed equilibri istituzionali in un ordinamento “intercostituzionale”, in www.rivistaaic.it, 2013, n. 4.
Diritto di adire un giudice nel sistema “integrato” CEDU-UE 126 www.fsjeurostudies.eu della Corte era per vero già auspicata dall’ex Presidente della stessa Wildhaber, il quale si augurava che le allora riforme strutturali del suo funzionamento la liberassero dal peso di una massa di ricorsi infondati e la aiutassero a preservare la coerenza e la qualità dei judgments of principle, i quali ultimi contribuiscono alla costruzione di uno European public order 115 . Senonché, simile eventualità desta una serie di perplessità. A voler tacere del deficit di legittimazione politica 116 , sottolineato da taluno, che la Corte di Strasburgo patisce, ci sono una serie di indicatori che muovono contro una sua costituzionalizzazione. Primo fra tutti, il disposto dell’art. 47 della CEDU, che non solo restringe l’oggetto su cui possa vertere un parere consultivo della Corte, ma esclude che esso possa essere reso su questioni su cui essa o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso 117 , dimostrando in tal modo la centralità che il ricorso individuale riveste nel sistema CEDU 118 . In senso contrario sembra inoltre propendere il sempre più frequente richiamo al principio di sussidiarietà degli Stati, confortato dall’enfasi tributata al modello della shared responsibility in precedenza ricordato, con particolare attenzione al margine di apprezzamento statale, codificato espressamente dal Protocollo n. 15. In questa prospettiva, lungi dal voler fornire una soluzione al dibattito non ancora sopito, un punto di equilibrio potrebbe essere rinvenuto nella valorizzazione delle Corti nazionali che, consapevoli delle nuove dinamiche di interazione e dialogo tra livelli nazionali, internazionali e sovranazionali di tutela sostanziale e processuale, dovrebbero garantire già a livello interno standard di garanzia che non siano inferiori a quelli internazionalmente garantiti, pel tramite di un’applicazione virtuosa, ma comunque adattata alle specificità nazionali, degli arresti giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia. ABSTRACT: Il presente contributo, partendo dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Succi c. Italia in cui si denuncia l’eccessivo formalismo del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, analizza la compatibilità di simili meccanismi deflattivi del contenzioso con il diritto di accesso a un tribunale garantito dall’art. 6 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, attraverso un’analisi della giurisprudenza delle corti internazionali sul punto. Si rileva, poi, la presenza di meccanismi simili anche nel sistema della Corte di Strasburgo (condizioni 115 Cfr. L. WILDHABER, A Constitutional Future for the European Court of Human Rights, in Human Rights Law Journal, vol. 23, nn. 1-5-7, 2002, p. 163. 116 Sulla fragilità dell’operazione di individuazione di un “popolo europeo” v. A. GUAZZAROTTI, La costituzionalizzazione della CEDU e della sua Corte: la (dis)illusione di un’unione sempre più stretta, in Giurisprudenza costituzionale, 2016, n. 1, p. 381. 117 Cfr. art. 47, par. 2, CEDU. 118 Nello stesso segno si colloca il frequente utilizzo del sistema dell’equa riparazione di cui all’art. 41 CEDU, che sembra relegare sempre più la Corte EDU a giudice del caso concreto.
Claudia Colucci 127 di redazione del ricorso, giudice unico, sentenze pilota, Protocollo n. 16), per sottolineare come quest’ultima si stia trasformando da giudice che rende individual justice a giudice che restituisce constitutional justice. KEYWORDS: formalismo – principio di autosufficienza – articolo 6 CEDU – articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE – dialogo fra Corti. THE RIGHT OF ACCESS TO A COURT IN THE “INTEGRATED” ECHR-EU SYSTEM AND LITIGATION REDUCTION PROCEDURES, STARTING FROM THE CASE SUCCI V. ITALY ABSTRACT: This contribution, moving from the ECtHR case Succi v. Italy, where the Court condemns the excessive formalism of the principle of self-sufficiency of the cassation appeal , analyzes the compatibility of these litigation reduction procedures with the right of access to a court, guaranteed by Article 6 of the European Convention on Human Rights and Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the EU, through an analysis of the case law of international courts concerning this matter. The presence of similar mechanisms in the system of the Strasbourg Court is also noted (contents of the appeal, single judge, pilot judgments, Protocol no. 16), in order to underline how the Court is turning from a judge who renders individual justice to a judge who develops constitutional justice. KEYWORDS: formalism – principle of self-sufficiency – Article 6 ECHR – Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the EU – dialogue between courts.