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Luci e ombre della Convenzione di Nicosia

Scovazzi, Tullio

Abstract

The Council of Europe Convention on Offences Relating to Cultural Property (Nicosia, 2017), which is today in force for six States, aims to establish a uniform regime in a field where the prevention and suppression of the main crimes (illegal trafficking and destruction) presents several difficulties. In fact, the different attitude of States, including European States, as regards cultural property has its consequences also in criminal matters, depending on whether domestic legislation understands cultural property as the expression of the spiritual and cultural identity of a nation or as goods freely circulating in markets. As a result, the Nicosia Convention, together with provisions that establish uniform types of crimes and enhance cooperation in criminal matters among States parties, allows Parties to cast reservations that essentially nullify some of its main obligations and contains some provisions that seem inadequate to ensure a sufficient deterrent effect.

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Freedom, Security & Justice: European Legal Studies Rivista giuridica di classe A 2022, n. 2 DIRETTORE Angela Di Stasi Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea) "Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice" COMITATO SCIENTIFICO Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’UE Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Giudice della Corte Costituzionale Giuseppe Tesauro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma “La Sapienza” - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell’UE Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari COMITATO EDITORIALE Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell’Unione europea, Università Roma Tre Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro Lina Panella, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell’UE COMITATO DEI REFEREES Bruno Barel, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Padova Marco Benvenuti, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza" Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma “La Sapienza” Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell’Unione europea, Università di Milano Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell’ITLOS Federico Casolari, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Elspeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén Ivan Ingravallo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Bari Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno Luisa Marin, Marie Curie Fellow, European University Institute Simone Marinai, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Pisa Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata Daniela Marrani,Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d’Aix-Marseille Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Torino Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell’Unione europea, Università Roma Tre Michele Nino, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno Leonardo Pasquali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Teramo Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Genova Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna COMITATO DI REDAZIONE Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Angela Festa, Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Caterina Fratea, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Verona Anna Iermano, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Michele Messina, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Messina Rossana Palladino ( Coordinatore ), Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Revisione linguistica degli abstracts a cura di Francesco Campofreda , Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno Rivista quadrimestrale on line “Freedom, Security & Justice: European Legal Studies” www.fsjeurostudies.eu Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017 Indice-Sommario 2022, n. 2 Éditorial Mandat d’arrêt européen et défaillances de l’État de droit: une analyse en deux étapes Lucia Serena Rossi p. 1 Saggi e Articoli La responsabilità civile dell’impresa transnazionale per violazioni ambientali e di diritti umani: il contributo della proposta di direttiva sulla due diligence societaria a fini di sostenibilità Gabriella Carella La condizione giuridica dello straniero e il godimento dei diritti sociali fondamentali: la recente giurisprudenza costituzionale (e il dialogo con la Corte di Lussemburgo) Armando Lamberti Il contenzioso tra Ucraina e Federazione russa davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo Riccardo Pisillo Mazzeschi Dalla protezione internazionale alla protezione immediata. L’accoglienza degli sfollati dall’Ucraina come cartina di tornasole della proposta di trasformazione Emanuela Pistoia Il Consiglio d’Europa e gli effetti giuridico-istituzionali della guerra in Ucraina sul sistema convenzionale Guido Raimondi Luci e ombre della Convenzione di Nicosia Tullio Scovazzi In Search of the Legal Boundaries of an “Open Society”. The Case of Immigrant Integration in the EU Daniela Vitiello Commenti e Note Il difficile bilanciamento tra sicurezza nazionale e tutela dei diritti fondamentali nella “data retention saga” dinanzi alla Corte di giustizia Giovanna Naddeo p. 10 p. 42 p. 88 p. 101 p. 124 p. 140 p. 151 p. 188 La sesta direttiva antiriciclaggio e la sua attuazione nell’ordinamento italiano: alcune considerazioni Matteo Sommella Il Panopticon digitale. I cookies tra diritto e pratica nell’Unione europea Flavia Zorzi Giustiniani p. 218 p. 241 Freedom, Security & Justice: European Legal Studies ISSN 2532-2079 2022, n. 2, pp. 140-150 DOI:10.26321/T.SCOVAZZI.02.2022.07 www.fsjeurostudies.eu LUCI E OMBRE DELLA CONVENZIONE DI NICOSIA* Tullio Scovazzi ** S OMMARIO : 1. Un recente trattato in materia di reati contro i beni culturali. – 2. Gli aspetti sostanziali della Convenzione di Nicosia. – 3. Le riserve e le disposizioni insufficienti. – 4. Considerazioni conclusive. 1. Un recente trattato in materia di reati contro i beni culturali I beni culturali presentano alcune caratteristiche che rendono particolarmente difficile la prevenzione e repressione degli illeciti ad essi relativi 1 . Organizzazioni criminali 2 operano in un mercato clandestino che ha spesso carattere ramificato 3 e internazionale e che coinvolge acquirenti molto facoltosi. Le transazioni sono frequentemente anonime o confidenziali e possono con relativa facilità coinvolgere operatori che agiscono in modo apparentemente legale, come antiquari e case d’asta. Negli ultimi anni, la rete interconnessa ha facilitato le transazioni, ivi comprese quelle illegali 4 . Alcuni criminali * Rielaborazione della relazione tenuta al convegno “Consiglio d’Europa e Convenzione europea dei diritti umani. La Presidenza italiana del Comitato dei Ministri e le conseguenze della Guerra in Ucraina nel contesto giuridico europeo” (Università degli Studi di Salerno, 29 aprile 2022). ** Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Milano-Bicocca. Indirizzo e-mail: [email protected]. 1 Sui reati collegati ai beni culturali cfr. P.G. F ERRI , The Illicit Traffic of Cultural Objects and the Current Changes in its Evaluation, in Ministero per i Beni e le Attività Culturali, International Meeting on Illicit Traffic of Cultural Property, Roma, 2010; S. M ANACORDA , D. C HAPPELL (eds.), Crime in the Art and Antiquities World – Illegal Traffic in Cultural Property, New York, 2011; S. M ANACORDA , A. V ISCONTI (a cura di), Beni culturali e sistema penale, Milano, 2013. 2 Come segnala il preambolo della Convenzione qui considerata, “organised crime is involved in the trafficking of cultural property”. 3 Come rileva P.G. F ERRI , Riflessioni sulla tutela dei beni culturali, in La diplomazia culturale – Forza del dialogo, potere della cultura: le opportunità per l’Italia, Roma, 2013, p. 185, il crimine organizzato è “un fenomeno frequente nel mercato dell’arte, altamente specializzato e bisognoso di diverse qualifiche e competenze, dai tombaroli e dai ladri, ai mediatori, agli spedizionieri e autisti, agli ufficiali di dogana, agli esperti, restauratori, impiegati nelle case d’asta etc. Tutta gente che lavora sovente assieme, ma con compiti ripartiti, in una dimensione transnazionale e frequentemente con un legame di tipo piramidale quando operano sul territorio di origine dei beni, ove avvengono le acquisizioni illegali degli oggetti culturali da destinare all’esportazione illecita. Mentre il legame diviene di tipo funzionale allorché gli associati operano in territorio estero, ove vengono ad esempio compiuti gli expertise per certificare l’autenticità e aumentare il prezzo dei beni medesimi; ove si opera per favorire il loro riciclaggio, al fine di dare ai beni una provenienza apparentemente lecita”. 4 Come segnala il preambolo della Convenzione qui considerata, “unlawfully excavated and illicitly exported or imported cultural property is increasingly being sold in many different ways, including through antique shops and auction houses, and over the internet”. Luci e ombre della Convenzione di Nicosia www.fsjeurostudies.eu 141 agiscono senza riguardi per il valore culturale e ideale dei beni, frammentando e alterando reperti autentici per meglio occultarli oppure fabbricando e immettendo falsi sul mercato. Per di più, negli ultimi tempi è ricomparso il fenomeno dell’iconoclastia, con casi di distruzione di beni culturali per motivi di intolleranza religiosa o ideologica 5 . Resta il fatto che gli Stati hanno un diverso atteggiamento in materia di beni culturali, a seconda che la propria legislazione intenda prevalentemente tali beni come l’espressione dello spirito e dell’identità di una nazione oppure come merci liberamente circolanti sui mercati. Non è sorprendente che questa difformità di concezioni, che divide anche gli Stati europei, si rifletta anche sul piano penale. Un tentativo di instaurare un regime uniforme in materia penale è stato messo in atto con la Convenzione del Consiglio d’Europa sui reati relativi ai beni culturali (Nicosia, 3 maggio 2017) 6 , promossa dai ministri responsabili per il patrimonio culturale degli Stati membri di questa organizzazione internazionale. Diversamente dalla precedente Convenzione europea sui reati relativi ai beni culturali (Delfi, 23 giugno 1985), che è stata pure adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa, ma che è rimasta lettera morta 7 , la Convenzione di Nicosia è entrata in vigore il 1° aprile 2022 8 e vincola oggi sei Stati, tra cui anche l’Italia 9 . Non a caso, in Italia, proprio nello stesso periodo, i reati contro il patrimonio culturale sono stati riveduti e le sanzioni inasprite con la legge 9 marzo 2022, n. 22 10 . 5 Come segnala il preambolo della Convenzione qui considerata, “terrorist groups are involved in the deliberate destruction of cultural heritage and use the illicit trade of cultural property as a source of financing”. 6 Qui di seguito: Convenzione di Nicosia. In merito cfr. E. M OTTESE , La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale – La Convenzione di Nicosia del Consiglio d’Europa, Torino, 2020, secondo cui la Convenzione di Nicosia mostra “la disgregazione delle barriere tra diritto internazionale pubblico e privato così come di quelle tra diritto internazionale e diritto nazionale ed il contestuale proliferare di modelli definibili fors’anche di governance transnazionale” (p. 42). Vedi anche A. C HANAKI , A. P APATHANASSIOU , The Council of Europe Convention on Offences Relating to Cultural Property Eventually Enters into Force: A New Tool to the Arsenal of International Criminal Law Responses to the Trafficking of Cultural Property, in EJIL:Talk!, 14 aprile 2022 (formato elettronico). 7 Nessuno Stato è parte della Convenzione di Delfi. 8 Per la sua entrata in vigore, la Convenzione di Nicosia richiedeva la manifestazione del consenso a vincolarsi da parte di cinque Stati, di cui almeno tre membri del Consiglio d’Europa (art. 27, par. 3), che nel caso specifico sono stati Lettonia, Grecia, Messico, Cipro, Ungheria. Si noti che della Convenzione di Nicosia possono essere parti, oltre che gli Stati membri del Consiglio d’Europa, anche gli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione (art. 27, par. 1) o che siano stati invitati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, previo consenso unanime degli Stati parti alla Convenzione (art. 28, par. 1). Queste disposizioni sono state inserite per riflettere il carattere mondiale del traffico illecito di beni culturali. Volendo essere precisi, si segnala che gli Stati aventi titolo in base all’art. 27, par. 1, sono tre, ossia Giappone, Messico e Santa Sede. Paradossale il caso della Russia, espulsa dal Consiglio d’Europa il 16 marzo 2022: se in precedenza aveva titolo per diventare parte alla Convenzione di Nicosia, ha ancora titolo per diventarne parte, in quanto Stato non membro (ora) avente partecipato alla sua elaborazione (allora). 9 La Convenzione di Nicosia è stata ratificata dall’Italia il 1° aprile 2022 ed è in vigore per questo Stato dal 1° luglio 2022. 10 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 22 marzo 2022, n. 68. Si segnala, ad esempio, la nuova contravvenzione di “possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli”. Tullio Scovazzi www.fsjeurostudies.eu 142 La Convenzione di Nicosia ha vari meriti e un solo, ma grave, difetto, come si cercherà di mettere in luce con le brevi considerazioni che seguono. 2. Gli aspetti sostanziali della Convenzione di Nicosia I principali trattati multilaterali relativi al traffico illecito di beni culturali, vale a dire la Convenzione sui mezzi per proibire e prevenire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illeciti di beni culturali (Parigi, 1970) e la Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illegalmente esportati (Roma, 1995), non contengono disposizioni specifiche sul piano penale o processuale penale. È quindi merito della Convenzione di Nicosia avere colmato una lacuna, rafforzando la regolamentazione internazionale del settore dei beni culturali con riguardo agli aspetti penalistici 11 . In caso di conflitto armato, alcune norme penali, sostanziali e procedurali, vertenti sui reati contro i beni culturali e sui relativi procedimenti, sono contenute nel secondo Protocollo (L’Aja, 1999) alla Convenzione sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (L’Aja, 1954). Si deve pertanto intendere che la Convenzione di Nicosia, che si applica sia in tempo di pace che in tempo di guerra, costituisca un’integrazione e un supplemento a tali norme per quanto riguarda gli Stati che siano parti a entrambi i trattati 12 . Come indica l’art. 1, la Convenzione di Nicosia mira a prevenire e a reprimere i due principali tipi di reato concernenti i beni culturali, vale a dire la distruzione e il traffico illecito. Si noti che i due tipi di reato hanno un presupposto completamente diverso. Mentre la distruzione, che comprende anche il danneggiamento, implica disprezzo per il bene culturale, il traffico illecito implica il suo apprezzamento, sia pure come mezzo per procurarsi un utile. La Convenzione di Nicosia mira anche a rafforzare la capacità della giustizia di affrontare i reati contro i beni culturali e a promuovere la cooperazione internazionale a questo riguardo. La Convenzione di Nicosia si applica a un insieme sufficientemente ampio di beni culturali mobili e immobili (art. 2, par. 1). I primi includono ogni bene, situato in terra o sottacqua, che sia designato da uno Stato 13 come importante per l’archeologia, la 11 Come segnala il rapporto esplicativo alla Convenzione di Nicosia, “the Convention aims to build on instruments relating to cultural property such as the 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property and the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects in order to make sure that Convention is highly compatible with relevant existing international and supranational legally binding standards. As none of these international instruments deal with criminal law issues, the Convention thereby enhances law enforcement capacity by requiring State Parties to implement several important provisions concerning cultural property into their criminal law, further ensuring the ability to investigate, prosecute, sentence and/or extradite persons suspected or convicted of offences falling under the ambit of the Convention” (par. 12). 12 Ossia la Convenzione di Nicosia e il secondo Protocollo. 13 Per la precisione, la designazione deve essere fatta o da uno Stato parte alla Convenzione di Nicosia o da uno Stato parte alla Convenzione del 1970 sui mezzi per proibire e prevenire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illeciti di beni culturali. Luci e ombre della Convenzione di Nicosia www.fsjeurostudies.eu 143 preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza e che rientri in un elenco di undici categorie 14 (art. 2, par. 2, lett. a). I secondi includono ogni monumento, edificio, sito o struttura, situato in terra o sottacqua, che sia designato da uno Stato 15 come importante per l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza o che sia inserito nelle liste previste dalla Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Parigi, 1972) 16 (art. 2, par. 2, lett. b). La Convenzione di Nicosia fa obbligo agli Stati parte di prevedere come reato una serie di condotte relative a beni culturali e precisamente: il furto e altre forme di appropriazione indebita (art. 3), lo scavo e la rimozione illecita, se intenzionali (art. 4), l’importazione illecita (art. 5), l’esportazione illecita (art. 6), l’acquisizione di beni culturali rubati (art. 7), il collocamento sul mercato di beni culturali rubati (art. 8), la falsificazione di documenti relativi a beni culturali mobili (art. 9), la distruzione e il danneggiamento, se intenzionali (art. 10). Se anche non espressamente previsto come reato, è chiaro che il traffico illecito di beni culturali integra facilmente almeno una delle condotte previste come reato dalla Convenzione di Nicosia 17 . Altre disposizioni significative della Convenzione di Nicosia riguardano la complicità e il tentativo (art. 11), la giurisdizione (art. 12, che prevede l’obbligo di uno Stato parte di stabilire la propria giurisdizione se il reato è compiuto sul suo territorio, a bordo di una nave battente la sua bandiera o di un aeromobile da esso registrato o da un suo cittadino), la responsabilità delle persone giuridiche (art. 13), le sanzioni (art. 14, che prevede che esse siano effettive, proporzionate e deterrenti), le circostanze aggravanti (art. 15), le indagini (art. 18), la cooperazione internazionale in materia penale (art. 19), le misure preventive a livello interno (art. 20) e internazionale (art. 21). È infine stabilita l’istituzione di un Comitato delle Parti, incaricato di sorvegliare l’attuazione della convenzione, identificare problemi, formulare opinioni e fare raccomandazioni (art. 24). 3. Le riserve e le disposizioni insufficienti Il grosso difetto della Convenzione di Nicosia sta nel fatto che le principali sue norme sono contraddette dalla possibilità di formulare riserve. Come è noto, la riserva, in base alla Convenzione sul diritto dei trattati (Vienna, 1969), è una dichiarazione unilaterale, 14 La Convenzione di Nicosia qui riprende le categorie di beni culturali elencate nell’art. 1 della Convenzione del 1970 sui mezzi per proibire e prevenire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illeciti di beni culturali. 15 Per la precisone, la designazione deve essere fatta o da uno Stato parte alla Convenzione di Nicosia o da uno Stato parte alla Convenzione del 1970 sui mezzi per proibire e prevenire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illeciti di beni culturali. 16 Si tratta della Lista del Patrimonio Mondiale e della Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo. In tali liste possono tuttavia essere inseriti soltanto i beni culturali immobili che presentino un “valore universale eccezionale” (“outstanding universal value”). 17 “However, as outlined in the Explanatory Report, these Articles have been designed to complement each other and thus ensure the criminalization of the different components of the phenomenon of trafficking of cultural property, taking due account of its transnational and multifaceted nature” (così A. C HANAKI , A. P APATHANASSIOU , op. cit.). Tullio Scovazzi www.fsjeurostudies.eu 144 con la quale uno Stato, nel momento in cui esprime il proprio consenso a vincolarsi a un trattato, esclude o modifica l’effetto giuridico di alcune sue disposizioni, per quanto riguarda la loro applicazione nei suoi confronti 18 . Sta di fatto che l’art. 30, par. 1, della Convenzione di Nicosia consente le riserve che riguardano cinque disposizioni della convenzione stessa: “Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of one or more of the reservations provided for in Articles 4, 5, 10, 11 and 12, paragraph 3, of this Convention. No other reservation may be made in respect of any provision of this Convention” 19 . Come rivela lo stesso rapporto esplicativo, la possibilità di fare riserve è stata il prezzo da pagare per raggiungere un compromesso tra gli Stati più rigorosi in tema di reati contro il patrimonio culturale e gli Stati più permissivi, in modo da raggiungere un’auspicata ampia partecipazione alla futura convenzione: “The reservations listed in paragraph 1 of this article [= Art. 30] have been introduced in the Convention with regard to Articles for which unanimous agreement was not reached among the drafters, despite the efforts achieved in favour of compromise. These reservations aim at enabling the largest possible ratification of the Convention, whilst permitting Parties to preserve some of their fundamental legal concepts” 20 . Rimane però il dubbio se, in conseguenza della possibilità di riserve, alcuni fondamentali esigenze della tutela penale dei beni culturali siano state effettivamente preservate. È quindi il caso di esaminare più in dettaglio la portata delle riserve ammesse. Benché il par. 1 dell’art. 4 faccia obbligo agli Stati parti di istituire il reato di scavo e rimozione illecita di beni culturali 21 , il par. 2 ammette la possibilità di una riserva, con la quale ogni Stato parte può dichiarare che tale condotta sarà da esso punita con sanzioni non penali: “Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to provide for noncriminal sanctions, instead of criminal sanctions for the conduct described in paragraph 1 of this article” 22 . 18 Si veda la definizione di “riserva”, data dall’art. 2, lett. d, della Convenzione di Vienna. Il regime delle riserve è previsto negli articoli da 19 a 23 della stessa convenzione. 19 Una conseguenza dell’effetto reciproco delle riserve (cfr. l’art. 21, par. 1, lett. b, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati) è l’art. 30, par. 3, della Convenzione di Nicosia: “A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not claim the application of that provision by any other Party; it may, however, if the reservation is partial or conditional, claim the application of that provision in so far as it has itself accepted it”. 20 Par. 155 del rapporto esplicativo. 21 “Each Party shall ensure that the following conducts constitute a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally: a. the excavation on land or under water in order to find and remove cultural property without the authorisation required by the law of the State where the excavation took place; b. the removal and retention of movable cultural property excavated without the authorisation required by the law of the State where the excavation took place; c. the unlawful retention of movable cultural property excavated in compliance with the authorisation required by the law of the State where the excavation took place”. 22 La riserva è stata fatta dall’Ungheria (“Hungary reserves the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions for the conduct described in Article 4, paragraph 1, subparagraph a, on the