V.1 – 07/11/25 Pag. 1 | 41 BIOBANCHE E RICERCA CLINICA: elementi introduttivi Daniela Selisca e Laura Canavacci Con approfondimenti di - Simone Lapi - Maria Carmela Leo e Alessio Fabbiano - Lorenzo Maria Lucarelli Tonini
V.1 – 07/11/25 Pag. 2 | 41 Indice Premessa ..................................................................................................................................................... 3 Introduzione ................................................................................................................................................ 4 I campioni biologici umani ........................................................................................................................... 5 Le biobanche ............................................................................................................................................... 5 Il consenso informato al biobancaggio del campione e al suo utilizzo ........................................................ 8 I dati associati al campione: pseudonimizzazione, anonimizzazione, dati sintetici e privacy ...................... 9 Procedure di accesso ................................................................................................................................. 13 La richiesta di campioni ..................................................................................................................... 13 La valutazione della richiesta di campioni ......................................................................................... 14 La concessione del campione ............................................................................................................ 15 Comunicazione dei risultati ............................................................................................................... 16 Biobanche toscane .................................................................................................................................... 16 Biobanca multispecialistica (BMS), U.O. Biobanche, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana....... 16 Da Vinci European Biobank – Università degli Studi di Firenze (daVEB) ............................................ 18 Genetic and COVID-19 Biobank of Siena (GBS) ................................................................................. 20 Biobanca del Laboratorio Regionale Prevenzione Oncologica dell’Istituto per lo Studio, le Rete e la Prevenzione Oncologica (Biobanca LRPO-ISPRO) .............................................................................. 21 Biobanca dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (BB IFC-CNR) ....... 23 Reti di biobanche ....................................................................................................................................... 25 La Rete Telethon di Biobanche Genetiche (TNGB) ............................................................................ 25 La rete BBMRI .................................................................................................................................... 27 Approfondimenti ....................................................................................................................................... 29 Accreditamento secondo la Norma ISO20387: potenzialità e criticità .............................................. 29 Campioni biologici e dati personali tra regime di appartenenza e valore economico ...................... 33 Sviluppo di una Biobanca in un Ospedale Pediatrico: standard, etica e implementazione ............... 39
V.1 – 07/11/25 Pag. 3 | 41 Premessa Questo lavoro è frutto del progetto “THE - Tuscany Health Ecosystem” finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” – Investimento 1.5, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, a valere sull’Avviso pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3277 del 30.12.2021. Codice identificativo ECS00000017. In particolare, è stato svolto nell’ambito della Milestone M.5.4 - Creation and activities implementation of expert working groups on innovation tools frameworks, che è parte dello Spoke 5 Implementing innovation for healthcare and well-being. Il testo si propone come un’introduzione semplice alle questioni relative alle biobanche e all’accesso ai loro servizi, uno strumento per conoscere la realtà del biobancaggio nel suo complesso e in maggiore dettaglio alcune strutture presenti sul territorio toscano, interessato dal progetto THE. La tematica delle biobanche e delle normative che le regolano è in continua evoluzione, e questo testo è destinato ad essere velocemente superato in alcune delle sue parti. Se ve ne sarà la possibilità, provvederemo ad aggiornarlo. Ringraziamo coloro che hanno arricchito questo documento con i loro approfondimenti: dott. Alessio Fabbiano (IRCSS Mayer), dott. Simone Lapi (Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (Direttore di Struttura Complessa – Unità Operativa Biobanche), dott.ssa Maria Carmela Leo (IRCSS Meyer) e dott. Lorenzo Maria Lucarelli Tonini (Università degli Studi Roma Tre). La nostra gratitudine va anche alle dott.sse Simonetta Bisanzi, Chiara Fallerini, Paola Nincheri e Laura Sabatino, al dott. Simone Lapi e alla prof.ssa Alessandra Renieri, che hanno fornito informazioni essenziali per la presentazione delle biobanche toscane. Ringraziamo anche gli altri esperti che hanno contribuito ad alimentare un vivace dibattito su molte questioni riguardanti le biobanche: dott.ssa Simona Aloe (Daiichi Sankyo Italia S.p.A.), dott.ssa Sara Casati (Nodo nazionale BBMRI), dott.ssa Tommasina Iorno (UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare). In nessun modo quanto scritto in questo lavoro esprime o rispecchia il loro pensiero, ma solo quello delle autrici. Hanno supportato i lavori anche le dott.sse Maria Raffaella Martina (Università di Firenze) e Roberta Mezzena (Toscana Life Sciences), a cui siamo grate. Un ringraziamento particolare va al dott. Francesco Mazzini (Fondazione Toscana Life Sciences) senza il cui supporto e contributo non sarebbe stato possibile raggiungere gli obiettivi del progetto. Ottobre 2025 Daniela Selisca – Consiglio Nazionale delle Ricerche Laura Canavacci – Fondazione Toscana Life Sciences
V.1 – 07/11/25 Pag. 4 | 41 Introduzione «Il progresso della scienza biomedica e della pratica dipende dalla conoscenza e dalla scoperta che richiede la ricerca sugli esseri umani e la ricerca che implica l’uso di materiali biologici di origine umana» 1 . Il campione biologico è materiale biologico di origine umana prelevato per eseguire trattamenti diagnostici, clinici/terapeutici o per fini di ricerca. Possono essere campioni biologici componenti subcellulari (ad esempio DNA, RNA, proteine), cellule o tessuti (ad esempio sangue, linfociti, cellule staminali), ed anche interi organi (ad esempio fegato, placenta, rene), o sostanze escrete o secrete (quali aria esalata, lacrime, urina). Il campione biologico è solitamente accompagnato a dati, anche personali, e informazioni che riguardano il campione stesso e l’individuo. I campioni biologici umani ed i dati ad essi associati sono oggi al centro della medicina traslazionale e della medicina di precisione. Essi sono un contributo insostituibile che le persone (sane o malate) forniscono alla ricerca, che può così perseguire obiettivi benefici non solo per l’individuo ma anche per la salute pubblica. Fino al momento del prelievo o dell’emissione da parte del soggetto, il materiale biologico è parte del corpo umano e il prelievo, la raccolta e il trattamento avvengono sulla base di un consenso informato 2 e del principio della gratuità. La legge infatti tutela la dignità e l’integrità della persona e del corpo umano anche rendendolo un oggetto di cui non si possa disporre totalmente, escludendo così la possibilità di usare per fini commerciali organi, tessuti o altri materiali biologici, anche se propri. Nonostante la gratuità della concessione del campione, non si può propriamente parlare di una donazione, poiché non vi è un effettivo trasferimento di proprietà così come definito dal Codice Civile: “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”. Il campione viene infatti esclusivamente affidato ad una biobanca affinché lo custodisca e ne faccia l’uso previsto dal consenso informato fintantoché detto consenso non venga eventualmente ritirato. 1 Raccomandazione nr. 4/2006 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa (15 marzo 2006), Considerando n. 4. 2 Il consenso informato è l’espressione della volontà, libera e consapevole, di una persona rispetto ad un qualsiasi trattamento di tipo sanitario. Il consenso è necessario anche per la raccolta, conservazione e trattamento di campioni biologici per finalità terapeutiche e/o diagnostiche e/o di ricerca. Il consenso può essere liberamente ritirato in qualsiasi momento. In alcuni casi particolari i campioni possono essere raccolti e/o biobancati anche in assenza di consenso.
V.1 – 07/11/25 Pag. 5 | 41 I campioni biologici umani I campioni biologici umani sono costituiti da materiale organico (ad esempio sangue, cellule, tessuti, secrezioni), raccolto per scopi clinici o di ricerca, che contiene informazioni genetiche sulla persona a cui appartiene, e che può fornire indicazioni sul suo stato di salute, sulla sua suscettibilità a determinate malattie o a manifestazioni non patologiche, nonché informazioni di carattere anche familiare, quindi relative ad altre persone. Alcune di queste informazioni possono essere di grande rilevanza a fini diagnostici o terapeutici anche per gli ascendenti o i discendenti della persona. Questi materiali ricoprono un ruolo essenziale anche nella ricerca biomedica, e sono alla base ormai da anni della maggioranza degli studi clinici che conducono a nuovi risultati nel campo della diagnostica medica, della prevenzione e della cura. L’utilità del campione è particolarmente evidente per lo studio delle malattie rare, ma si esprime ampiamente in tutte le branche della medicina. Il campione ha questo importante ruolo grazie alla persona che acconsente alla sua raccolta, conservazione e utilizzo non solo nell’interesse della propria salute ma nell’interesse della collettività, per scopi di ricerca scientifica. È una risorsa la cui disponibilità è imprescindibile da questo contributo individuale, che gli conferisce un carattere di unicità e di altissimo valore intrinseco. Le operazioni di raccolta, conservazione, trattamento e uso di una risorsa così rara e preziosa esigono il rispetto di requisiti molto precisi e garanzie certe di qualità. La biobanca è la struttura che fornisce queste garanzie: - a chi le affida i propri campioni stabilendone gli usi consentiti; - a chi svolge ricerca e ha necessità di avvalersi lecitamente di risorse correttamente conservate e corredate da informazioni certe; - al mondo produttivo che sperimenta e commercializza farmaci e dispositivi medici basandosi sui risultati prodotti dalla ricerca; - alla collettività che su detti farmaci e dispositivi fa affidamento a tutela della propria salute. Le biobanche Il Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nelle Linee guida per l’istituzione e l’accreditamento delle biobanche (2006) definisce le biobanche «unità di servizio, senza scopo di lucro diretto, finalizzate alla raccolta e alla conservazione di materiale biologico umano utilizzato per diagnosi, per studi sulla biodiversità e per ricerca». In modo più completo la biobanca si può descrivere come un centro di servizi che custodisce e gestisce in maniera professionale, regolata e organizzata raccolte sistematiche di materiali biologici umani insieme a dati ed informazioni ad essi correlati, fornendo accesso, sia ai campioni che ai dati, a ricercatori/trici e studiosi/e che ne facciano richiesta. La biobanca gestisce l’acquisizione, la conservazione e la distribuzione del patrimonio tissutale e informativo sulla base della normativa nazionale ed europea, di eventuali regolamenti regionali e disposizioni specifiche del Garante della privacy, nonché del consenso espresso dai soggetti che hanno acconsentito all’uso dei propri dati e campioni a fini di conservazione e studio. La “biobanca”, differente dalle semplici collezioni o strutture di deposito dei campioni (“repository”) per le più disparate finalità, può essere sia di diritto pubblico che privato, ma si caratterizza per lo svolgimento di una funzione pubblica di servizio priva di finalità di lucro, pur potendo fornire servizi a fronte di pagamenti finalizzati al ristoro delle spese sostenute. La biobanca
V.1 – 07/11/25 Pag. 6 | 41 si contraddistingue quindi per la propria terzietà e ruolo di garanzia del biobancaggio 3 nei confronti di tutti gli attori coinvolti. Tutte le biobanche propriamente dette secondo quanto specificato sopra e legalmente costituite garantiscono uno standard minimo di servizi che appunto consente loro di operare nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili e nel rispetto del consenso del soggetto che ha affidato loro i propri campioni. Le biobanche si dotano di accreditamenti o certificazioni che offrono garanzie di qualità in merito ai propri processi e quindi alla qualità dei servizi erogati. A livello internazionale la International Organization for Standardization (ISO) ha stabilito degli standard di qualità per lo stoccaggio e il trasporto di campioni biologici con la norma ISO 20387:2018 Biotechnology — Biobanking — General requirements for biobanking. L’ottenimento della certificazione ISO 20387 è un processo lungo e complesso, e molte biobanche hanno invece la sola ISO 9001 (ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements), che non è specifica delle biobanche ma che è uno standard riconosciuto a livello mondiale che comprova la qualità dei processi e dell’intero sistema e la sua gestione in un’ottica di miglioramento continuo. Vista l’importanza e l’unicità del patrimonio di informazioni e campioni custodito dalla biobanca, l’ente che la istituisce, sia esso pubblico o privato, deve poterne garantire un’adeguata governance, tutela e il sostegno a lungo termine. Solitamente, quindi, la biobanca viene creata previa approvazione del comitato etico indipendente competente con un atto formale accompagnato da adeguati documenti che ne specifichino gli obiettivi, le modalità e le procedure operative, il funzionamento, i regolamenti per l’accesso, e così via. L’ente presso cui viene istituita la biobanca ne deve essere legalmente responsabile. Le biobanche conservano campioni biologici umani che possono provenire da persone sane o affette da patologie. La raccolta del campione può essere avvenuta nell’ambito di procedure mediche di routine o interventi mirati, ma comunque a seguito del consenso informato espresso dall’individuo interessato, che deve aver autorizzato la conservazione del campione ed il suo uso specifico; nel caso di studi, sarà stato preventivamente acquisito anche il parere positivo del comitato etico indipendente competente. Le biobanche di ricerca possono conservare collezioni di materiali biologici orientati per patologia sulla base di progetti e/o protocolli clinici legati a una determinata attività di ricerca e ad un consenso specifico sia per la raccolta che per l’uso dei campioni e dei dati. In taluni casi la biobanca stessa può definirsi disease-oriented, cioè costituita da un patrimonio interamente orientato su patologie (oncologiche, cardiovascolari, ecc) oppure multispecialistica in funzione dell’ambito più o meno ampio delle proprie collezioni. La tipologia dei dati che accompagnano i campioni (ad esempio molecolari, epidemiologici, strumentali, genetici) è determinata dallo scopo della raccolta e dalle finalità dello studio. Ne costituiscono una specie le biobanche di popolazione, nelle quali i campioni vengono raccolti da persone appartenenti a popolazioni specifiche, definite sulla base di specifici criteri d’interesse (ad esempio, l’esposizione a determinati fattori di rischio ambientali). Nelle biobanche cliniche vengono invece conservati campioni di tessuto umano ottenuti da soggetti sottoposti a cure ed accertamenti diagnostici in un contesto clinico. In alcuni casi, e sotto determinate 3 Il biobancaggio è il processo di acquisizione e conservazione di uno specifico materiale biologico accompagnato da informazioni e dati ad esso correlati, insieme ad alcune o tutte le attività relative alla sua raccolta, preparazione, conservazione, analisi e distribuzione.
V.1 – 07/11/25 Pag. 7 | 41 condizioni legate al consenso informato e nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali, detti campioni biologici possono essere biobancati per scopi di ricerca scientifica. È comunque obbligatorio, per procedere al biobancaggio di materiale biologico e dati associati, aver ottenuto l’approvazione dello studio/progetto da parte del competente comitato etico. Il personale clinico o di ricerca che intenda ricorrere ai servizi di una biobanca (per ottenere campioni biologici conservati dalla biobanca, oppure per biobancare il materiale biologico dei soggetti partecipanti ad uno studio/progetto/raccolta prospettica) deve essere provvisto di autorizzazione dello studio/progetto/raccolta prospettica del comitato etico indipendente competente; il biobancaggio del materiale biologico, se previsto dallo studio, deve essere contemplato anche nel consenso informato. I servizi delle biobanche sono in massima parte disponibili sia per l’utenza afferente ad istituzioni pubbliche che per le aziende private. Alcune biobanche adottano dei tariffari maggiorati o prevedono condizioni di accesso differenti per gli utenti privati. Talvolta possono essere privilegiati gli studi proposti in collaborazione con enti pubblici, anche a salvaguardia delle garanzie di open access sulla pubblicazione dei risultati o di limitazioni in materia di proprietà intellettuale. Anche se alcuni di questi vincoli possono apparentemente ostacolare le imprese negli studi che fanno uso di campioni custoditi dalle biobanche, bisogna considerare che essi hanno lo scopo di proporre un bilanciamento degli interessi pubblici e privati poiché le biobanche rivestono una funzione di perseguimento della salute collettiva e garantiscono, come custodi terzi neutrali, il rispetto di requisiti di qualità, non solo scientifica ma anche etica, e la disponibilità di un dato scientifico robusto. Le biobanche, quindi, rispondono a standard molto elevati, assolutamente necessari per l’industria che ha bisogno di requisiti di robustezza, sicurezza e sostenibilità. E questo è ancora più determinante nel caso di riuso dei campioni e dei dati, per il quale la biobanca è garanzia di liceità e trasparenza. I risultati e i dati della ricerca condotta anche grazie ai dati e/o ai campioni ottenuti dalla biobanca possono essere condivisi con la comunità scientifica in modalità open access, in forma anonimizzata, per massimizzarne la diffusione e quindi il contributo alla ricerca e alla salute a livello internazionale. L’apporto dato alla ricerca dai servizi della biobanca deve essere menzionato nelle pubblicazioni e nelle altre occasioni di divulgazione dei risultati. Dell’andamento dello studio e dei risultati che ne scaturiscono deve essere informata la biobanca ed anche i soggetti che hanno reso disponibili i campioni e i dati. Le biobanche possono essere organizzate nell’ambito di Centri di Risorse Biologiche 4 , che consentono di centralizzare e organizzare in modo uniforme le procedure e le risorse per la gestione e l’accesso non solo alle biobanche stesse ma anche ad altri patrimoni biologici. 4 I Centri di Risorse Biologiche, secondo la definizione OCSE, sono costituiti da fornitori di servizi e archivi di cellule viventi, genomi di organismi e informazioni relative all'ereditarietà e alle funzioni dei sistemi biologici. I CRB contengono raccolte di organismi coltivabili (ad esempio microrganismi, cellule vegetali, animali e umane), parti replicabili di questi (ad esempio genomi, plasmidi, virus, cDNA), organismi vitali ma non ancora coltivabili, cellule e tessuti, nonché database contenenti informazioni molecolari, fisiologiche e strutturali pertinenti a queste raccolte e alla bioinformatica correlata. I CRB devono rispettare gli alti standard di qualità e competenza richiesti dalla comunità internazionale di scienziati ed industria per la gestione di informazioni e materiali biologici. Devono fornire accesso a risorse biologiche da cui dipendono la ricerca e lo sviluppo nelle scienze della vita e il progresso della biotecnologia.
V.1 – 07/11/25 Pag. 8 | 41 Il consenso informato al biobancaggio del campione e al suo utilizzo “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.” 5 Così come per i trattamenti medici, anche per prelievo, trattamento, utilizzo e biobancaggio di un campione umano è indispensabile la preventiva autorizzazione, libera e consapevole, della persona da cui proviene detto campione attraverso il consenso informato. Per poter esercitare adeguatamente i propri diritti in materia, la persona viene informata in modo facilmente comprensibile ma comunque esaustivo sulla natura del campione, le modalità del prelievo, i potenziali rischi che questo può comportare, le finalità della raccolta e della conservazione e i potenziali benefici (per la persona stessa o per la collettività) che ne possono scaturire; la persona viene messa a conoscenza di quali dati verranno accompagnati al campione e quali dati o tipologie di dati verranno estratte da esso, gli eventuali trattamenti a cui il campione verrà sottoposto, le modalità e la durata della conservazione. In alcuni casi attraverso il consenso informato il soggetto si esprime anche in merito ai diritti di proprietà intellettuale generati dalla ricerca, fra cui l’eventuale brevettazione di invenzioni e il loro sfruttamento commerciale 6 . La persona viene informata del fatto di poter liberamente ritirare o modificare in qualsiasi momento il proprio consenso, ed anche di poter richiedere la distruzione del campione e dei propri dati o il loro trasferimento presso un’altra biobanca. Al soggetto viene garantito che le sue scelte, inclusa eventualmente quella di non acconsentire al biobancaggio, non comporteranno pregiudizi nei suoi confronti per quanto riguarda la definizione della diagnosi e la disponibilità di terapie. Tutte le scelte operate dalla persona devono essere libere, e per nessuna di esse sussiste un obbligo di motivazione. La persona mantiene il diritto di accesso ai propri dati e di informazione sugli studi che hanno utilizzato i suoi campioni; sceglie inoltre se voler essere ricontattata successivamente anche per conoscere i risultati prodotti dalla ricerca sul campione, a tutela della propria salute. Il consenso prestato per uno scopo, salvo particolari eccezioni, non si estende ad altri. Il consenso informato (per l’attività di biobancaggio e per la correlata attività di trattamento dei dati) è quindi lo strumento principale che permette di raccogliere, trattare e conservare il campione e i dati correlati, e definisce l’ambito di liceità nell’utilizzo del campione, a garanzia delle persone che svolgono ricerca e che vengono così messe in condizione di operare nel rispetto della normativa vigente in 5 Convenzione sui diritti umani e la biomedicina o Convenzione di Oviedo, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997. 6 Ad esempio, nel modulo di espressione del consenso della rete Telethon di biobanche genetiche “Versione 05 – Maggio 2021 – Espressione del consenso (Adulto)” (ancora in vigore nel maggio 2025) alla persona viene chiesto se acconsente o meno “all'eventuale brevettazione, ossia allo sviluppo di invenzioni, a partire dal materiale biologico, da parti terze che operano in campo biomedico e a eventuali usi commerciali, consapevole che, in riferimento a questi, non [le] verrà riconosciuto alcun compenso o diritto (Informativa - sezione E).”
V.1 – 07/11/25 Pag. 9 | 41 materia. Il prelievo, trattamento o biobancaggio del campione senza consensi validamente prestati è giuridicamente lesivo del diritto all’autodeterminazione della persona 7 . Si possono verificare casi in cui, ad esempio, la ricerca nel tempo può cambiare, oppure varia il modo di usare il campione o le informazioni correlate. Se gli usi di ricerca previsti dei materiali biologici umani e/o dei dati non sono più coerenti con il consenso informato originale, il campione e/o i dati possono essere utilizzati solo se viene ottenuto un nuovo consenso. Per questo motivo solitamente quando si acquisisce il consenso al biobancaggio si propone alla persona interessata di accettare di essere ricontattata successivamente dalla biobanca per modificare il consenso o per esprimerne uno nuovo, ad esempio per rendere possibile l’uso del campione anche per una finalità diversa rispetto a quella per cui era stato raccolto e conservato. In conformità con il GDPR, i dati associati al campione possono essere trattati e conservati per i soli fini e per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti o per cui ne è autorizzato l’utilizzo, salvo la loro completa anonimizzazione. La fase informativa del soggetto è fondamentale non solo per tutelarne i diritti, ma anche per agevolarne la partecipazione al biobancaggio, grazie ad una comprensione piena dei processi gestionali e decisionali, delle garanzie, delle finalità, e così via. Essa non deve essere finalizzata solo all’ottenimento del consenso ma all’avvio di un rapporto di fiducia e partecipazione duraturo e libero. L’Istituto Europeo di Oncologia IRCSS, ad esempio, ha dato alla sua “Informativa per utilizzo dati personali e campioni biologici per finalità di ricerca scientifica” il titolo di “Accordo di Partecipazione alla Ricerca Scientifica”, valorizzando così anche formalmente il principio della partecipazione. I dati associati al campione: pseudonimizzazione, anonimizzazione, dati sintetici e privacy I dati associati conferiscono un grande valore informativo al campione e contribuiscono in maniera spesso determinante alla sua qualità e alla qualità della ricerca che viene condotta anche grazie al suo utilizzo; sono inoltre indispensabili ai fini della riproducibilità dei risultati ottenuti. La medicina, ed in particolare la medicina di precisione, per i propri studi ha necessità di campioni biologici caratterizzati da una grande quantità di dati, da poter affrontare oggi anche con strumenti quali l'intelligenza artificiale e l'analisi dei big data. Oltre alle informazioni che pertengono strettamente al campione specifico, e di grande rilevanza per la ricerca, i dati associati al materiale biologico possono riguardare informazioni cliniche, genetiche e demografiche della persona interessata, informazioni di dettaglio sulla gestione del campione (metodo di raccolta, data, elaborazioni ed analisi svolte, cicli di gelo-disgelo, ecc). In virtù dell’ampio patrimonio di dati che raccoglie e conserva, la biobanca è quindi anche un vero e proprio data centre. Questo richiede, da parte delle biobanche, una forte capacità e competenza informatica accompagnata da misure di sicurezza particolarmente evolute e da adeguate cautele, 7 Il principio del consenso è sancito dall’articolo 32, co. 2, della Costituzione italiana: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” Esso è normato dalla Legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
V.1 – 07/11/25 Pag. 16 | 41 La concessione del campione da parte delle biobanche è di per sé gratuita, così come è gratuita la messa a disposizione del campione da parte dell’individuo; molte biobanche applicano dei tariffari a parziale recupero dei costi di prelievo, mantenimento, processamento e distribuzione del campione stesso (cost recovery). Sono spesso previste tariffe agevolate per i gruppi di ricerca che hanno contribuito alla raccolta dei campioni o che operano all’interno dell’ente di afferenza della biobanca; sono altresì previste talvolta tariffe maggiorate per le organizzazioni con scopo di lucro. Vengono escluse garanzie sull’idoneità dei campioni rispetto allo scopo specifico per cui sono stati richiesti, e la biobanca non si assume responsabilità in merito all’uso del materiale da parte dei gruppi di ricerca. Comunicazione dei risultati Chi svolge la ricerca deve condividere con la biobanca i risultati della ricerca svolta grazie al materiale concesso, attraverso la consegna di report periodici e finali e/o copia delle pubblicazioni o delle relazioni a congressi. Un particolare rilievo è dato alla comunicazione di risultati o di incidental findings che possano essere rilevanti per la salute dei pazienti, al fine di favorirne l’eventuale comunicazione alla persona coinvolta. Il contributo della biobanca alla ricerca deve essere menzionato nelle pubblicazioni secondo le forme più opportune e in conformità con le istruzioni fornite in merito dalla biobanca stessa. La pubblicazione dei risultati avviene solitamente in modalità open access. Accordi specifici possono essere previsti anche in merito alla titolarità di eventuali scoperte o trovati, brevettabili o meno, derivate dall’uso dei campioni concessi. Biobanche toscane Anche in Toscana la realtà delle biobanche è in crescita e in continua evoluzione. In questa sezione vengono sinteticamente descritte cinque biobanche di ricerca: - la Biobanca multispecialistica (BMS) costituita presso l’Unità Operativa Biobanche dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, - la Da Vinci European Biobank dell’Università degli Studi di Firenze (DAVEB), - la Genetic Biobank of Siena dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (GBS), - la Biobanca del Laboratorio Regionale Prevenzione Oncologica di ISPRO (Biobanca LRPO-ISPRO), - la Biobanca dell’Istituto di Fisiopatologia Clinica del CNR (BB IFC-CNR). Al momento della redazione di questo documento è in corso di costituzione anche la biobanca pediatrica dell’IRCSS Meyer di Firenze, oggetto di uno degli approfondimenti in appendice. Biobanca multispecialistica (BMS), U.O. Biobanche, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana La Biobanca multispecialistica BMS si trova presso la UO Biobanche che al suo interno ha anche il Centro Conservazione Valvole Cardiache (Istituto dei Tessuti in accordo col Dlgs191/2007) e l’Archivio Biologico Regionale per la sicurezza della rete trapiantologica toscana (DGR 1223/2004).
V.1 – 07/11/25 Pag. 17 | 41 È stata costituita con Del. D.G. n°267 del 27/03/2020 e successive modifiche in adeguamento alla norma EN ISO 20387: 2018. Biotechnology - Biobanking - General requirements for biobanking. È certificata ISO9001 2015 ed è la prima Biobanca italiana accreditata ISO 20387 (ACCREDIA BBK n.01989). La biobanca BMS è un ente terzo che si colloca in una posizione intermedia tra la cittadinanza e la ricerca, garantendo i diritti in gioco degli individui e delle famiglie, e l’elevata qualità dei dati e campioni biobancati. L’accreditamento ISO20387 s’inserisce a pieno titolo nella mission dell’istituzione, ovvero erogare servizi e prestazioni atti a garantire l’utilizzo ottimale del campione, considerando in via assolutamente prioritaria la sicurezza dei/lle clienti/riceventi, la sicurezza del personale, la sicurezza fisica del materiale biologico ad essa affidato, la sicurezza dei dati ad esso associati, la tracciabilità dei campioni. La BMS accetta il seguente materiale biologico: - tessuti umani (es. campioni chirurgici ridondanti ai fini del percorso diagnostico, attualmente eliminati quali rifiuti speciali - left over), - campioni citologici, - sangue, plasma, siero, - saliva, - liquidi biologici, - acidi nucleici. I materiali biologici accreditati ai fini della certificazione ISO 20387 ad oggi sono siero, plasma, saliva e tessuto nasofaringeo. Il catalogo di campioni include due collezioni: - tumore nasofaringeo (10 campioni), - malattie neurodegenerative (275 campioni). La BMS accetta materiale biologico e dati clinici associati per finalità di ricerca e diagnostica. I dati vengono archiviati tramite supporto informatico o cartaceo, in modo da rispondere all’obbligo della rintracciabilità e della riservatezza. I tessuti destinati a trapianto, ovvero le valvole cardiache, sono processati in clean room; i tessuti per ricerca vengono processati sotto cappa sterile biohazard classe I in laboratorio. La conservazione del materiale biologico avviene attraverso contenitori criogenici, congelatori a discesa programmata alimentati da azoto liquido/vapori di azoto e/o congelatori provvisti di controllo della temperatura -80°C /-20°C. La UO Biobanche dispone di aree dedicate con 10 congelatori -80°C, 4 congelatori -20°C, 2 frigoemoteche, monitorati h24 in remoto. È parte integrante della biobanca un’area criogenica con 15 contenitori criogenici in vapori di azoto, alimentati da una linea in continuo e monitorati h24 mediante apposito software con remotizzazione degli allarmi. La Biobanca BMS garantisce la tracciabilità del proprio materiale biologico, e lo distribuisce alla comunità scientifica (Aziende Ospedaliero Universitarie, Istituti di ricerca, Università, industrie farmaceutiche e biotecnologiche etc.) per sviluppare studi in base a quanto convenuto nel consenso informato. Tutto il personale di ricerca/clinico appartenente ad enti di ricerca istituzionalmente riconosciuti può chiedere di utilizzare i campioni biologici custoditi presso la Biobanca BMS per progetti di ricerca con finalità
V.1 – 07/11/25 Pag. 18 | 41 chiaramente legate ad uno specifico beneficio clinico-assistenziale (ad esempio individuazione di nuovi marcatori diagnostici, determinazione di nuovi target terapeutici e così via). Le richieste di campioni o di biobancaggio vengono valutate da un Comitato di Accesso con riferimento a criteri di qualità e valore scientifico, ricadute sulla salute e prerequisiti etici (approvazione da parte di un comitato etico indipendente e conformità al consenso informato rilasciato dalla persona che ha concesso il campione). Sono criteri di esclusione il perseguimento di scopi meramente economici che non contribuiscano alla ricerca scientifica e ricerche genetiche su criminalità, orientamenti sessuali, intelligenza, clonazione e manipolazione genetica. Hanno priorità le richieste di ricercatori e ricercatrici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e dei partner in reti nazionali o internazionali. La Biobanca multispecialistica BMS fa parte della infrastruttura europea delle biobanche BBMRI-ERIC 20 e del nodo italiano BBMRI.it. Biobanca multispecialistica (BMS), Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana Sede Stabilimento di Cisanello – Edificio 2Via Paradisa, 1 – 56124 Pisa Direttore Dr. Simone Lapi Contatti Tel. 050 995 522 e-mail :
[email protected] URL https://www.ospedaledipisa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=401:sodbiobanche-appartententi-a-cf&catid=571&Itemid=113 (fonte delle informazioni: dott. Simone Lapi e pagina web istituzionale) Da Vinci European Biobank – Università degli Studi di Firenze (daVEB) La biobanca multispecialistica daVEB è un'infrastruttura di ricerca dell'Università degli studi di Firenze, situata presso il Campus di Sesto Fiorentino, che svolge attività di supporto al mondo della ricerca biomedica, offrendo la conservazione, in qualità, di campioni e dati associati. Sono a disposizione di gruppi di ricerca, nazionali e internazionali, collezioni di campioni di pazienti affetti da diversi tipi di patologie ed anche materiali genetici non umani. La daVEB si occupa della conservazione e distribuzione di collezioni di campioni e dati per attività di ricerca, ed eroga i propri servizi sia all’utenza interna all’Università degli Studi di Firenze che all’utenza appartenente ad altre istituzioni pubbliche o private. I servizi principali della daVEB, nel caso di campioni umani, vengono erogati a seguito di una valutazione positiva da parte del Consiglio scientifico, in conformità con il consenso informato rilasciato dalla persona interessata e previa autorizzazione del comitato etico competente. Detti servizi sono: - creazione di collezioni di campioni per ricerca: il servizio, gratuito, prevede la conservazione di collezioni di campioni e di dati rese disponibili alla comunità scientifica internazionale da parte dei gruppi di ricerca che ne hanno curato la raccolta; 20 La BBMRI-ERIC è un'infrastruttura di ricerca europea per il biobancaggio. V. paragrafo “La rete BBMRI”.
V.1 – 07/11/25 Pag. 19 | 41 - distribuzione di campioni e dati per la ricerca: il servizio è attivabile previa valutazione positiva del progetto di ricerca (con riguardo alla rilevanza scientifica e alla conformità etica) e consenso del/la Principal Investigator responsabile della raccolta dei campioni. Il servizio è erogato senza scopo di lucro, e vi si applica un tariffario di solo cost-recovery (rimborso delle spese sostenute per la conservazione dei biomateriali). - conservazione per conto terzi: consente la conservazione di campioni e, se richiesto, dei dati associati, presso la daVEB, per un periodo indicato da un apposito contratto. Il servizio viene erogato, in base alle disponibilità di archiviazione, a seguito di una richiesta che specifichi dimensioni e caratteristiche della collezione. I campioni e gli eventuali dati rimangono nell’esclusiva disponibilità del depositante. Al servizio si applica un tariffario, che prevede agevolazioni per l’utenza interna. Il repositorio è organizzato in due aree dedicate alla crioconservazione, in ambiente a temperatura controllata. Sono disponibili 4 congelatori meccanici operativi a -80°C e 4 tank per la conservazione in vapori di azoto (a temperature < -170°C) in ambiente monitorato h24. Congelatori e tank sono collegati ad una linea dedicata di distribuzione dell'azoto liquido. Il catalogo di campioni include nove collezioni: - tumore al seno (670 campioni), - tumori dell’età geriatrica (1037 campioni), - cardiomiopatie (1177 campioni), - COMETA-COVID19 (900 campioni), - cancri ematologici (771 campioni), - ipertensione (125 campioni), - malattia di Krabbe (22 campioni), - melanoma (733 campioni), - malattie rare della pelle (196 campioni). I dati relativi al campione e alla persona che lo ha reso disponibile vengono trattati e conservati presso il SIAF (Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino - Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici). Il sistema di gestione della daVEB garantisce elevati standard di conservazione e tracciabilità, ed opera secondo la normativa per quanto riguarda gli aspetti etici e il rispetto della privacy. Le attività di “Raccolta, conservazione e distribuzione di campioni biologici e dei dati ad essi collegati per la ricerca scientifica” sono certificate in qualità secondo le relative norme SO9001 e in accordo con le “Best Practices for Repositories” dell’International Society for Biological and Enviromental Repositories (ISBER). La daVEB fa parte del nodo italiano BBMRI.it e della infrastruttura europea delle biobanche BBMRI-ERIC. Da Vinci European Biobank – Università degli Studi di Firenze (daVEB) Sede Via L. Guerri, Building P4 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)
V.1 – 07/11/25 Pag. 20 | 41 Direttore Dott.ssa Paola Nincheri Contatti Tel. 055 457 3431 e-mail: dav[email protected]nifi.it URL https://www.daveb.unifi.it/ (fonte delle informazioni: dott.ssa Paola Nincheri) Genetic and COVID-19 Biobank of Siena (GBS) La “Genetic and COVID-19 Biobank of Siena (GBS)” ha sede nei laboratori dell’Unità di Genetica Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Siena e comprende una raccolta di campioni di malattie oncologiche e una collezione di malattie genetiche, finanziata da Telethon e denominata “Cell lines and DNA Bank of Rett Syndrome, X-Linked mental retardation and other genetic diseases”. La Biobanca ha iniziato la sua attività nel 1998, focalizzandosi sulle disabilità intellettive, e specificamente sulla Sindrome di Rett (RTT). Successivamente, ha esteso la raccolta a campioni di altre malattie genetiche ed al momento raccoglie campioni riguardanti oltre 40 diverse malattie genetiche, sia con diagnosi genetica che senza, per un totale di oltre 11.000 campioni biologici. Per alcune di queste patologie, come la sindrome di Rett e di Alport, il laboratorio che ospita la Biobanca è un centro di riferimento in Italia e riceve pazienti e campioni non solo da tutto il Paese ma anche dall'estero. La Biobanca conserva diversi campioni biologici: DNA, RNA, leucociti, linee cellulari linfoblastoidi, fibroblasti primari, sangue intero, plasma. Negli ultimi anni sono state incluse nel catalogo anche le cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC). Per tutte le patologie raccolte, la biobanca offre servizi di manipolazione dei campioni, conservazione e distribuzione seguendo le regole generali definite dalla Carta del Telethon Network of Genetic Biobanks (TNGB) 21 . La GBS offre, tra gli altri, servizi di: - estrazione di DNA/RNA; - isolamento e trasformazione EBV dei leucociti da campioni di sangue periferico; - creazione di colture di fibroblasti da biopsia cutanea; - isolamento del plasma; - creazione di linee cellulari da tessuti; - conservazione di campioni biologici e registrazione dei dati correlati per studi genetici, - servizi di deposito per pazienti e loro famiglie nonché istituzioni esterne che non dispongono di una biobanca indipendente. Il catalogo di campioni include inoltre: - collezioni oncologiche (con campioni di numerosi tumori, fra cui retinoblastoma, mammella/ovaio, Lynch, FAP, gastrico e altri tumori più rari), - COVID-19 (circa 4.000 campioni di DNA e per una parte anche cellule). 21 V. paragrafo “La Rete Telethon di Biobanche Genetiche (TNGB)”.
V.1 – 07/11/25 Pag. 21 | 41 La condivisione dei campioni avviene a seguito della firma di un Material Transfer Agreement (MTA) e di formalizzazione della collaborazione scientifica. La Biobanca, così come la struttura clinica e di ricerca in cui è ospitata, sono certificate ISO 9001:2015 (certificato n. 20015 TAOS-A) e accreditate secondo i requisiti SIGU (Società Italiana di Genetica Umana). La GBS fa parte della rete Telethon di biobanche genetiche (TNGB) di EuroBioBank (EBB), RD-Connect e BBMRI-IT. Genetic Biobank of Siena Sede Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese - Viale Mario Bracci 2 - 53100 Siena Direttrice Prof.ssa Alessandra Renieri Contatti Tel. 0577 23 5456 e-mail:
[email protected] URL Collezione genetica (rete Telethon): https://biobanknetwork.telethon.it Collezione COVID: https://sites.google.com/dbm.unisi.it/gen-covid (fonte delle informazioni: prof.ssa Alessandra Renieri e dott.ssa Chiara Fallerlini) Biobanca del Laboratorio Regionale Prevenzione Oncologica dell’Istituto per lo Studio, le Rete e la Prevenzione Oncologica (Biobanca LRPO-ISPRO) La Biobanca LRPO-ISPRO si trova presso il Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica (LRPO) dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) di Firenze. Il Laboratorio di ISPRO è coinvolto nei programmi regionali di screening di prevenzione del tumore della cervice e del colon-retto; è impegnato in attività di ricerca di nuovi protocolli diagnostici e nuovi test molecolari nello screening e diagnosi precoce del tumore della cervice uterina, del colon-retto, del polmone e della prostata, e in studi riguardanti specifici cambiamenti genetici nella carcinogenesi e il loro possibile ruolo nella diagnosi precoce, prognosi, stadiazione e grading del tumore. Le attività istituzionali e i progetti di ricerca condotti dal Laboratorio prevedono la raccolta, la processazione e la conservazione in banca biologica di campioni biologici umani sani e patologici prelevati per finalità di ricerca, e dei dati clinici ad essi associati. I campioni sono raccolti previa raccolta di consenso informato stilato secondo le specifiche di ciascuno studio, approvato dal comitato etico indipendente competente. I campioni biologici conservati sono delle seguenti tipologie: - sangue e sue componenti (plasma, siero, linfociti), - campioni citologici cervicali, - feci, - escreato, - frammenti di tessuto e biopsie, - campioni che hanno subito una processazione, quali DNA/RNA/buffy-coat. I dati relativi al campione e alla persona che lo ha concesso vengono trattati e conservati pseudonimizzati, in formati digitali protetti, e dotati di copia digitale.
V.1 – 07/11/25 Pag. 22 | 41 La biobanca dispone di laboratori a livello di biosicurezza 2 (BSL-2). La conservazione del materiale biologico avviene attraverso congelatori provvisti di controllo della temperatura -80°C /-20°C alimentati da una linea in continuo, monitorati da un sistema attivo h24, e per queste finalità collocati in specifici locali nella struttura. Al fine di garantire la corretta conservazione e integrità dei campioni biologici contenuti nella banca, il corretto funzionamento di ciascun congelatore è controllato da un sistema di telecontrollo collegato a tali attrezzature. La reperibilità del personale di controllo, appositamente formato, è garantita 365 giorni/anno. Sono a disposizione congelatori di back-up, tenuti vuoti, da utilizzarsi per il trasferimento dei campioni in caso di guasto a un’apparecchiatura. In un locale in una struttura esterna all'istituto è presente un congelatore a -80° C, da usarsi come recovery plan in caso di interruzione grave della corrente elettrica dell'istituto. Il sistema qualità della biobanca valuta tutti gli aspetti inerenti alla biobanca, compreso il controllo della documentazione e della strumentazione. La biobanca garantisce la tracciabilità del proprio materiale biologico tramite la registrazione di ogni operazione eseguita sul campione (ad esempio l’utilizzo di un'aliquota, o lo spostamento in altro congelatore). Il laboratorio utilizza il materiale biologico per progetti di ricerca secondo quanto convenuto nel consenso informato sottoscritto dall’individuo che ha affidato il campione alla biobanca. Tramite la piattaforma dedicata, il personale di ricerca/clinico appartenente ad enti di ricerca istituzionalmente riconosciuti può chiedere di utilizzare i campioni biologici custoditi presso la Biobanca per finalità legate ad uno specifico beneficio clinico-assistenziale. La distribuzione di campioni e dati per la ricerca avviene previa valutazione positiva del progetto di ricerca da parte di un Comitato Tecnico Scientifico interno all'Istituto, con riferimento alla rilevanza scientifica, ricadute sulla salute e prerequisiti etici (conformità al consenso informato rilasciato dalla persona interessata), consenso del ricercatore o della ricercatrice responsabile della raccolta dei campioni. Il servizio è erogato senza scopo di lucro, e vi si applica un tariffario di solo cost-recovery. Sono criteri di esclusione il perseguimento di scopi meramente economici che non contribuiscano alla ricerca scientifica, e ricerche genetiche su criminalità, orientamenti sessuali, intelligenza, clonazione e manipolazione genetica. Hanno priorità le richieste dei gruppi di ricerca dell’ISPRO e dei partner in reti nazionali o internazionali. La Biobanca LRPO-ISPRO fa parte del nodo italiano BBMRI.it e dell’infrastruttura europea delle biobanche BBMRI-ERIC. Il catalogo di campioni include la collezione Italung (trial per lo screening del tumore polmonare, 30.000 campioni) registrata in BBMRI. La collezione Save (progetto di ricerca sul tumore colon retto, 1.000 campioni di sangue e 300 di feci) è in corso di registrazione in BBMRI. Biobanca del Laboratorio Regionale Prevenzione Oncologica dell’Istituto per lo Studio, le Rete e la Prevenzione Oncologica (Biobanca LRPO-ISPRO). Sede Via Cosimo Il Vecchio 2 - 50139 Firenze
V.1 – 07/11/25 Pag. 23 | 41 Direttrice Dott.ssa Cristina Sani Referente biobanca Dott.ssa Simonetta Bisanzi Contatti Tel. 055 32697868 e-mail: [email protected] [email protected] URL https://www.ispro.toscana.it/ (fonte delle informazioni: dott.ssa Simonetta Bisanzi) Biobanca dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (BB IFC-CNR) La Biobanca dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR (BB IFC-CNR) è una infrastruttura di ricerca e si occupa di acquisizione, conservazione e distribuzione di materiale biologico di varia origine e tipologia, per attività di ricerca finalizzate all’avanzamento delle conoscenze scientifiche di varie malattie. Lo scopo della BB IFC-CNR è di costituire uno strumento essenziale di supporto alla ricerca, con particolare attenzione alla medicina di precisione, il cui obiettivo prioritario è di offrire al paziente la miglior cura nel modo più mirato possibile. Questo aspetto è particolarmente rilevante nel caso di malattie complesse, nella cui patogenesi molteplici fattori ambientali interagiscono con fattori di tipo genetico. In questo contesto, la corretta e garantita conservazione dei campioni biologici è il punto di partenza fondamentale su cui basare ogni approccio tecnologico di indagine, al fine di condurre una ricerca di qualità. Il nucleo della struttura è una sala criogenica di 200 metri quadrati, predisposta per ospitare fino a 18 contenitori criogenici per la conservazione dei campioni in azoto liquido. Attualmente sono presenti 6 contenitori criogenici con una capacità massima totale di circa 180000 provette criogeniche. I contenitori sono alimentati mediante una linea di distribuzione sottovuoto dell'azoto liquido collegata ad un serbatoio collocato all’esterno della struttura, in un’area protetta e accessibile esclusivamente al personale della Biobanca, adeguatamente formato e reperibile 24 ore su 24. È presente un impianto di ventilazione a doppia capacità di estrazione che assicura l’evacuazione delle emissioni di azoto gassoso sia in condizioni standard sia in caso di emissioni straordinarie di azoto dovute a operazioni a rischio o malfunzionamenti. L’infrastruttura è dotata di un impianto di gestione operativa altamente specializzato e implementato con sistemi di sicurezza, tra cui un sistema ridondante di allarmi e un sistema di controllo in telemetria, entrambi costantemente attivi. La gestione dei campioni e dei dati ad essi associati è garantita da un sistema informativo che monitora e registra i dati del sistema (temperatura, ventilazione, eventi, allarmi) e consente la completa tracciabilità dei campioni biologici e dei dati durante l’intero ciclo di vita in Biobanca. La Biobanca offre un servizio di conservazione di campioni e dati a medio-lungo termine destinati alla ricerca. Possono usufruire dei suoi servizi i ricercatori e le ricercatrici dell'IFC-CNR, nonché di altri enti e istituzioni pubbliche e private, nell'ambito di collaborazioni approvate. I campioni possono essere conferiti esclusivamente se appartenenti a progetti di ricerca autorizzati da un Comitato Etico indipendente e competente e solo dopo un’attenta valutazione da parte della Biobanca.
V.1 – 07/11/25 Pag. 24 | 41 Per accedere alla conservazione è necessario che la richiesta venga formalizzata dal/la legale rappresentante dell’istituzione interessata, allegando la copia dell’approvazione del Comitato Etico. La richiesta deve includere le seguenti informazioni: - finalità del progetto di ricerca, - provenienza, tipologia e quantità dei campioni, - eventuali rischi infettivi, - eventuale disponibilità per la comunità scientifica, - stima dei tempi di conservazione e programmazione della raccolta, - procedure seguite per raccolta, processamento, pseudonimizzazione. In seguito all’approvazione, tutta la documentazione ed i campioni devono essere conferiti alla BB IFCCNR secondo le istruzioni fornite. Il rapporto tra la BB IFC-CNR e l’utilizzatore del servizio viene formalizzato tramite uno specifico contratto, modulato in base alle richieste e necessità presentate. Il tariffario previsto per la conservazione dei campioni è in linea con quanto applicato da infrastrutture analoghe operanti in ambito pubblico, ed è volto al recupero dei costi di trasporto, di gestione e conservazione, che possono variare anche a seconda della tipologia di utenza. Le collezioni attualmente presenti nella BB IFC-CNR sono: - studio epidemiologico associato al COVID-19, siero umano, 7185 campioni; - biomonitoraggio di ftalati e bisfenolo A in coppie madre-figlio italiane, urine umane, 3957 campioni; - malattia coronarica, siero e plasma umani, 5858 campioni; - studio di molecole con potenziale effetto protettivo sull’endotelio, siero e plasma provenienti da specie animali eterogenee, 74 campioni. Solo la prima delle collezioni elencate (studio epidemiologico associato al COVID-19), una volta che lo studio sarà definitivamente concluso, sarà disponibile per la distribuzione alla comunità scientifica. Nel frattempo, però, la biobanca si è dotata dei regolamenti che verranno applicati per l’accesso ai campioni. Il richiedente dovrà inoltrare una richiesta formale alla Biobanca indicando: - tipologia e numero dei campioni richiesti, - sommario dello studio da svolgere, - parere positivo del comitato etico. In particolare, sarà necessario dettagliare lo scopo dello studio, i tempi previsti per la sua realizzazione e le risorse economiche disponibili. I campioni concessi non potranno essere usati per fini commerciali né ceduti a terzi, e l’eventuale residuo dovrà essere distrutto. La divulgazione dei risultati scientifici dovrà riportare la provenienza dei campioni (la BB IFC-CNR e il progetto di ricerca originario nell’ambito del quale i campioni erano stati raccolti). La Biobanca è certificata secondo la norma ISO 9001:2015 dal 2020 e attualmente sta implementando la procedura di accreditamento secondo lo standard ISO 20387:2018, relativamente all’acquisizione, conservazione e distribuzione dei campioni di siero e dei dati ad essi associati. L’attività e la sicurezza della Biobanca sono definite dal Regolamento Istituzionale.
V.1 – 07/11/25 Pag. 25 | 41 Biobanca dell’Istituto di Fisiopatologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (BB IFC-CNR) Sede Area della Ricerca del CNR -Via Moruzzi 1 - 56124 Pisa Responsabile Dott.ssa Laura Sabatino Contatti Tel. 050 315 2659 e-mail: [email protected] email: [email protected] URL https://ifc-test.ifc.cnr.it/biobanca/ (fonte delle informazioni: pagina web e dott.ssa Laura Sabatino) Reti di biobanche Le reti di biobanche sono in genere infrastrutture che collegano diverse biobanche per uniformarne e migliorarne i servizi e l’operatività, ottimizzarne l’organizzazione, rendere più agevole l’accesso ai campioni e ai dati e supportare così la ricerca di area biomedica. Vengono presentati qui due esempi di reti: la Rete Telethon di Biobanche Genetiche, una rete di ambito nazionale, e l’Infrastruttura di Ricerca Europea per il BioBancaggio e le Risorse Biomolecolari (BBMRIERIC) istituita nel 2013. La Rete Telethon di Biobanche Genetiche (TNGB) La rete TNGB 22 è composta da 11 biobanche italiane ed è stata fondata nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Telethon 23 . La rete collega le biobanche attraverso un’unica infrastruttura informatica coordinata a livello centrale; le procedure e le responsabilità di raccolta, trasporto, conservazione e distribuzione dei campioni sono standardizzate ed armonizzate in modo da fornire servizi efficaci secondo elevati standard di qualità, nel rispetto di principi etici conformi alla legislazione italiana e alle raccomandazioni internazionali. La rete TNGB promuove inoltre, anche attraverso la stipula di specifici accordi di collaborazione, i servizi delle proprie biobanche presso le associazioni di pazienti nell'ambito delle malattie rare, allo scopo di agevolarne la loro attiva partecipazione e la condivisione dei risultati della ricerca ottenuti con l'utilizzo dei campioni conservati dal TNGB. 22 Sito web: https://biobanknetwork.telethon.it/ 23 Ente senza scopo di lucro riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che ha lo scopo di promuovere l’avanzamento della ricerca biomedica verso la cura delle malattie genetiche rare. Sito web: https://www.telethon.it/
V.1 – 07/11/25 Pag. 32 | 41 contratto/accordo con un ente terzo (autorizzato) che preveda le modalità di trasferimento dei tank/congelatori contenenti il materiale biologico in altra sede, a seguito di eventi catastrofali. • 6.5 Attrezzatura – Catalogo attrezzature critiche, Analisi del rischio (F.M.E.A.), Qualifica (Validation Master Plan), Istruzioni operative/Procedure gestionali, Piano di manutenzione. • 7.8 Controlli di qualità – Garantiscono uno stoccaggio aderente alle caratteristiche fit for purpose, contribuiscono alla garanzia di qualità. La definizione di un programma di CQ adeguato al materiale biologico biobancato può rappresentare una criticità, soprattutto in quei casi in cui il materiale biologico è un materiale “complesso” (es. plasma, siero) per il quale è difficile definire un CQ, non essendo sempre chiara a priori l’applicazione diagnostica/di ricerca cui è destinato (ad esempio, una raccolta prospettica di siero e plasma di pazienti affetti da neoplasia polmonare finalizzata a scopi di ricerca futuri). Per quanto attiene alla verifica dei metodi essa deve essere applicata a tutte le procedure inerenti al processamento del materiale biologico. Quando possibile si devono utilizzare metodologie standardizzate e pubblicate dal Comitato Europeo di Normazione (CEN). Metodi sviluppati In house possono essere applicati, ma richiedono un processo di validazione (che può essere molto complesso in alcuni casi). L’accreditamento ai sensi della Norma ISO 20387 assicura che le biobanche operino correttamente sotto gli aspetti etici, legali, di terzietà e di competenza tecnica. Rappresenta pertanto uno strumento che consente di avere a disposizione materiale biologico fit to purpose, ovvero adatto allo scopo per cui è destinato, offrendo al contempo una maggiore garanzia al clinico/ricercatore di ottenere risultati riproducibili e comparabili, con conseguente risparmio in termini di costi e tempistiche. L’accreditamento inoltre rappresenta una maggiore garanzia per la collettività: i cittadini/pazienti/partecipanti che acconsentono alla conservazione del loro materiale biologico e dati associati presso una biobanca accreditata ISO20387 avranno la sicurezza che i campioni e dati associati saranno trattati nel rispetto degli standard di qualità internazionali definiti dalla Norma.
V.1 – 07/11/25 Pag. 33 | 41 Campioni biologici e dati personali tra regime di appartenenza e valore economico di Lorenzo Maria Lucarelli Tonini 34 Il complesso argomento delle biobanche, tutt’ora in via di sviluppo sotto molteplici aspetti, richiede di approfondire almeno due questioni giuridiche di primaria rilevanza, connesse tra loro e con dirette ripercussioni nella quotidiana gestione delle attività di una biobanca. Si fa riferimento al regime di appartenenza dei campioni biologici e dei dati collegati e al tema del valore economico che questi, in particolare i dati, hanno ormai acquisito. Infatti, i campioni biologici e i dati (anche personali) formano oggetto di circolazione e scambio tra diversi soggetti che partecipano alle attività cliniche e di ricerca coinvolti nel contesto delle biobanche, potendo assumere diverse connotazioni considerata la concentrazione su un medesimo “bene” di interessi e diritti di soggetti diversi, sia pubblici che privati, quali lo Stato, i ricercatori, i pazienti e i finanziatori delle attività di ricerca. Partendo dal piano materiale, occorre anzitutto considerate come la raccolta, l’organizzazione, lo studio e la gestione sistematica dei campioni biologici consentano ormai a chiunque di contribuire al progresso della ricerca scientifica. Ne deriva che il materiale fornito ed archiviato in apposite strutture (ad esempio le biobanche) si trovi in una forma separata dal corpo umano, con il quale continua a persistere però una relazione inscindibile grazie alla rilevanza del contenuto informativo che riconduce alla persona da cui il materiale è stato escisso. Ne deriva, da una parte, che diverse attività, tra cui l’attività scientifica, possano essere svolte anche al di fuori del corpo considerato nella sua interezza ma, dall’altra, la necessità di prestare cura ed attenzione al regime di circolazione e appropriazione dei campioni e al regime di trattamento e trasferimento dei dati personali: i campioni biologici così considerati non sono semplice materiale di scarto ma invece parte di una persona e fonte di infinite informazioni da proteggere nel rispetto della dignità umana. Allo stesso tempo, l’acquisto di un valore, non solo scientifico ma anche economico dei campioni biologici, sempre più accentuato in ragione dei dati estraibili con le nuove tecnologie, pone la necessità preliminare di chiarire di chi sia questo materiale e, quindi, chi e come possa disporne, per comprendere meglio come i ricercatori e le biobanche dovrebbero agire. Partendo dal termine “biobanca”, infatti, sembrerebbe potersi fare riferimento ad una struttura e ad un’organizzazione di carattere anche economico: tuttavia, tale configurazione contrasta con la mancanza di uno scopo di lucro tipico della raccolta dei campioni biologici 35 per fini diagnostici e di ricerca, così come stabilito dalla “Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina” del 1997, nonché in numerosi successivi atti, nei quali sono state fissate le condizioni per la tutela della persona nell’ambito della ricerca medica e scientifica, al fine di proteggere l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità, garantendo il rispetto dell’integrità e degli altri diritti e libertà fondamentali della persona 36 . Nel cristallizzare il principio fondamentale del primato dell’essere umano rispetto all’interesse della società e della scienza, è stata quindi valorizzata l’espressione del consenso della persona ma soprattutto è stato affermato il divieto di trarre profitto dall’utilizzo del corpo umano o dalle sue parti. 34 Lorenzo Maria Lucarelli Tonini è Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, presso la quale si occupa di approfondire i temi relativi alla protezione dei dati personali, con particolare attenzione al settore sanitario e alle implicazioni che le nuove tecnologie hanno rispetto alla tutela dei diritti fondamentali della persona. 35 In tale senso propendono a ragione diversi autori, tra i quali P. FEMIA, Il campione biologico come oggetto di diritti. Bene giuridico e processi di valorizzazione, in D. FARACE (a cura di), Lo statuto etico-giuridico dei campioni biologici umani, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2016, pp. 191-192, 36 Art. 1 della Convenzione di Oviedo, emanata dal Consiglio d’Europa nel 1997.
V.1 – 07/11/25 Pag. 34 | 41 Una chiara riserva rispetto agli atti di disposizione del corpo umano è stata prevista anche dalla normativa italiana la quale, all’art. 5 c.c., vieta l’esecuzione degli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o che siano contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, tanto che, almeno in principio, sono ammesse solo le menomazioni non permanenti, quali il conferimento dei campioni biologici o alcune tipologie di trapianto di organo o tessuto. Bisogna però considerare come tale disposizione è oggi priva di attualità, adeguatezza e in parte forza applicativa, sulla base della rivalutazione del corpo non più come bene separato dalla persona, a sua volta considerata non più solo nel suo corpo materiale ma anche e soprattutto nella sua dimensione immateriale, come si vedrà “informazionale”. D’altronde, i principi derivanti dalla Costituzione, insieme a quanto previsto a livello sovranazionale, nonché dalle autorità di settore coinvolte, ha determinato la necessità di rileggere, tra le molte disposizioni del Codice Civile, proprio l’art. 5, attraverso un bilanciamento tra diversi principi costituzionali, tra cui proprio la tutela della persona, del suo sviluppo e della sua salute, in una dimensione anche collettiva e solidaristica 37 ed espandendo quindi il campo lecito dell’uso delle parti del corpo, nonché delle informazioni derivanti. La circolazione di materiale biologico per finalità di ricerca e di biobancaggio (di ricerca), rende evidente come le biobanche portino avanti una duplice funzione: da una parte di carattere privatistico, ossia di conservazione dei campioni della persona; dall’altra di carattere pubblicistico, ossia finalizzato al più ampio supporto alla ricerca scientifica e al conseguente miglioramento della salute, anche collettiva. Inoltre, al diritto all’integrità fisica e all’autodeterminazione, da cui deriva il divieto di commercializzare parti del corpo umano, si affianca oggi il diritto di proteggere e controllare i propri dati personali. Diverse sono state le ricostruzioni relative al regime di appartenenza e di circolazione dei campioni, da considerare oggi insieme ai dati personali. Partendo da una logica esclusivamente privatistica, le parti separate dal corpo potrebbero essere considerate come beni mobili, per cui il titolare del corpo ne è anche proprietario 38 , divenendo come tali disponibili come qualsiasi bene e secondo i diversi regimi di circolazione delle cose oggetto di diritto di proprietà previsti dalla legge. Tuttavia, tutte le diverse ricostruzioni sorte da questa tesi sono accomunate dalla considerazione secondo la quale i materiali biologici “donati” sono sempre comunque “res extra commercium”, la cui circolazione e disponibilità è quindi limitata alle attività appunto “non commerciali”. Secondo una diversa ricostruzione, volta a bilanciare il regime proprietario con l’utilizzo dei campioni nell’ambito della ricerca scientifica 39 , si afferma che questi, una volta escissi dal corpo del donatore, diverrebbero beni comuni che, come tali, sono di nessun altro se non dell’intera collettività, in quanto effettiva beneficiaria finale del loro utilizzo. Dunque, l’équipe di ricerca ne avrebbe il libero accesso e disponibilità ma limitatamente al vincolo solidaristico per il quale l’attività svolta deve essere anche a beneficio della collettività: i ricercatori avrebbero quindi esclusivamente l’uso del materiale donato e conservato presso la biobanca, in virtù del ruolo di rilevanza pubblicistica svolto dalla stessa. Secondo un’ulteriore ricostruzione, che si intende maggiormente conforme ai principi previsti in materia, il materiale biologico non può più essere considerato nella sola veste materiale ma invece deve 37 S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza, Bari, 2014, p. 39 ss. 38 Così F. CARNELLUTTI, Problema giuridico della trasfusione del sangue, in Foro it., 4, 1938, p. 95. 39 A. DE ROBBIO, Biobanche e proprietà intellettuale: commons o caveau?, in Bibliotime, 3, 2010; ID, Biobanche in bilico tra proprietà privata e beni comuni: brevetti o open data sharing?, in JLIS, vol. 1, 2, 2010, p. 323 ss.; M. MACILOTTI - U. IZZO - G. PASCUZZI - M. BARBARESCHI, La disciplina giuridica delle biobanche, in Pathologica, 2008, p. 94.
V.1 – 07/11/25 Pag. 35 | 41 essere ormai valutato soprattutto nella sua veste immateriale e non dovrebbe essere possibile fare riferimento ad un regime proprietario dei campioni biologici e dei dati personali, in quanto ciò comporterebbe pur sempre la possibilità di disporne e goderne liberamente, rischiando di ledere i principi dell’indisponibilità dei diritti fondamentali, quali la dignità della persona, la salute e la protezione dei dati personali. Dovrebbe invece farsi riferimento al concetto di “titolarità”, per il quale ogni persona è titolare del proprio corpo (nella sua dimensione materiale e immateriale) e quindi ogni azione compiuta per mezzo di questo è generalmente alla persona riconducibile, con la conseguenza che al corpo, alle parti da questo distaccate e ai dati, dovrà farsi riferimento esclusivamente in una dimensione “ontologica” ed esistenziale, dunque, non secondo la logica dell’avere ma quella dell’essere e agire. Ne deriva che, seppure il termine “donazione” di un campione biologico (o di un organo) venga impiegato in maniera atecnica, non sussistendo veramente un regime di proprietà su tali beni, dall’escissione non deriva alcun distacco di una semplice cosa ma invece la fuoriuscita di una parte fondamentale della persona, ricca di informazioni personali importantissime ed espressione dell’identità di una persona. Pertanto, il regime circolatorio dei campioni biologici e dei relativi dati dovrà intendersi come unitario e formulato da una parte per garantirne la circolazione ma allo stesso tempo per preservarne la tutela. Con la “donazione” di un campione biologico ai fini di ricerca non avviene dunque il trasferimento di alcuna proprietà, quanto, piuttosto, si realizzerebbe un’autorizzazione all’uso di quei campioni, una “donazione d’uso” se volessimo definire la fattispecie, vincolata al perseguimento delle finalità di interesse sia personale che collettivo, con la conseguenza che in ogni momento la persona può intervenire revocando i consensi prestati. Anticipando quindi il tema della valorizzazione sotto il profilo economico dei campioni biologici e dei dati, l’eventuale possibilità di riconoscere tale fenomeno andrebbe intesa come relativa al valore economico derivante dall’uso del campione e non dal trasferimento della proprietà. Una simile conclusione si deve a differenti considerazioni: anzitutto, si ritiene che assoggettare il regime di appartenenza e circolazione del corpo umano e dei dati personali a quello proprietario, tipico dei beni e della loro negoziabilità, violi apertamente la dignità della persona, la quale sarebbe privata del suo essere e relegata ad una mera condizione di “cosalità”. Peraltro, difficile sembra poter conciliare il regime proprietario del campione biologico e del dato, spesso oggetti di complesse vicende di trasferimento in capo ad altri soggetti, con la possibilità, riconosciuta dalla legge, di revocare il consenso all’utilizzo ai fini di ricerca e al trattamento dei dati personali, quale elemento contrastante con la qualificazione della proprietà tradizionalmente intesa come potere di disporre e godere liberamente di un bene potenzialmente ormai acquisito da altri. Differente, invece, è il caso in cui non fosse più possibile fare riferimento a dati personali, quando cioè i campioni biologici e i dati siano stati anonimizzati: in questo caso, non essendo più i campioni e i dati riconducibili ad un soggetto determinato o determinabile, il campione sarebbe effettivamente relegato ad una sola dimensione materiale, perdendo i connotati informazionali che lo collegavano ad una persona ed uscendo da un regime di circolazione strettamente controllato e controllabile, collocandosi invece in una circolazione più libera e priva della possibile applicazione della normativa in tema di data protection, seppur sempre nel rispetto della dignità della persona umana. I campioni non più contenenti dati personali e quindi non in grado di identificare una persona, non fanno più parte e non rappresentano più la persona dalla quale sono stati escissi ma dovrebbero essere considerati della collettività ed in quanto tali utilizzabili, sempre nel rispetto delle finalità di ricerca, per il perseguimento di un bene comune.
V.1 – 07/11/25 Pag. 36 | 41 Dunque, per quanto sin qui ricostruito, dovrebbe in ogni caso escludersi la possibilità che la biobanca e/o i ricercatori diventino proprietari dei materiali biologici, dei quali invece hanno il mero uso vincolato alle attività di ricerca. Diversamente, nel caso di campioni anonimizzati, questi dovrebbero essere quanto più accessibili, secondo procedure certe e sicure, per lo svolgimento di attività di ricerca ritenute valide e in grado di perseguire l’interesse comune. Allo stesso tempo e prescindendo dal regime di appartenenza e di circolazione dei dati, tuttavia, è necessario prendere atto del valore 40 patrimoniale ormai acquisito dai dati personali: ne deriva che è oggi possibile fare riferimento al fenomeno della “patrimonializzazione” dei dati personali, quando tale valore viene, in diversa misura, preso in considerazione nelle vicende circolatorie dei dati, ma addirittura al fenomeno della “monetizzazione” dei dati personali, quando questi sono utilizzati direttamente come corrispettivo totale o parziale di una controprestazione. Rispetto a questo fenomeno, con rilevanza di carattere sia etico, che giuridico ed economico, si sono sviluppate due contrapposte teorie: la prima aderente ad un approccio “morale”, preclusiva alla commercializzazione dei dati personali e principalmente attenta alla tutela della sfera giuridica della persona fisica; l’altra, invece, aderente ad un approccio “negoziale” e consapevole dell’esistenza di un vero e proprio “mercato del dato” che, in presenza di determinate garanzie, consente lo sfruttamento economico dei dati, quando cioè l’interessato ne sia consapevole e, possibilmente, abbia espresso il suo consenso. La “concezione morale” troverebbe la propria forza 41 nella considerazione per cui il dato personale (e il diritto alla sua protezione) è esplicazione dell’identità personale del soggetto interessato, quindi di un diritto fondamentale come tale inalienabile, indisponibile e non assoggettabile a mercificazione. Una simile impostazione 42 , volta a garantire la “sacralità” della persona fisica, è oggi in parte superata dal moderno contesto socio-economico e dalla prassi commerciale. Ne deriverebbe 43 la possibilità di acconsentire alla patrimonializzazione dei dati personali, da cui non ne viene meno, tuttavia, il ruolo del diritto che, quale diritto fondamentale, determina la necessità di garantire la tutela della persona fisica: se per un verso l’ordinamento riconosce un diritto della personalità primario, caratterizzato dalla non 40 Sul valore dei dati personali si vedano: E. CREMONA, F. LAVIOLA, V. PAGNANELLI, Il valore economico dei dati tra diritto pubblico e privato, Giappichelli, Torino, 2022; J. LITMAN, Information Privacy/Information Property, in Stanford Law Review, 52(5), 2000; ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, Exploring the Economics of Personal Data: A Survey of Methodologies for Measuring Monetary Value, OEDC Digital Economy Papers, 220, 2013; G. MALGIERI, B. CUSTERS, Pricing privacy: the right to know the value of your personal data, in Computer Law & Security Review, 2017. 41 Al riguardo si vedano le posizioni di S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 397 ss.; F. MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 1995; G. ALPA, La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi esegetici, in V. CUFFARO, V. RICCIUTO, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Trattamento dei dati personali e tutela della persona, Giuffrè, Milano, 1998, p. 25 ss. 42 Si veda, ex multis, G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI, Il diritto all’identità personale, Cedam, Padova, 1981; F. MACIOCE, Tutela della persona e identità personale, Cedam, Padova, 1984; A. SCALISI, Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità, Giuffrè, Milano, 1990; S. RODOTÀ, Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali, in Riv. crit. dir. priv., 1997, p. 583. 43 A riguardo si vedano le posizioni di V. RICCIUTO, La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno, in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, cit., pp. 23-59.; A. DE FRANCESCHI, Il pagamento mediante dati personali, in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, cit., pp. 1381-1411.
V.1 – 07/11/25 Pag. 37 | 41 patrimonialità e indisponibilità, dall’altro sussisterebbe anche un autonomo diritto di carattere patrimoniale all’utilizzazione economica dei dati personali 44 . Tale approccio negoziale ha, con i dovuti limiti, un primo ed indiretto riconoscimento nel Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), il quale espressamente prevede, all’art. 1, che la libera circolazione dei dati personali non possa essere limitata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche e da cui deriva la necessità di un bilanciamento costante tra la protezione e la circolazione dei dati personali 45 , nel rispetto dei principi e delle regole previste dal GDPR. Si potrebbe dunque ritenere, così come è stato affermato 46 , che l’interessato, acconsentendo al trattamento dei propri dati personali, li ceda al fornitore in qualità di proprietario di tali beni, quindi mediante un negozio traslativo. Tuttavia, una simile ricostruzione, come è stato già evidenziato, si scontrerebbe con il principio per cui i dati personali, ormai pacificamente ritenuti un bene, seppure immateriale e bisognoso di una tutela rafforzata, appartenendo alla sfera più intima e personale dell’interessato difficilmente possono essere in concreto ceduti. Infatti, è innegabile che il trasferimento della proprietà dei dati personali comporterebbe per l’interessato l’impossibilità di utilizzarli e, quindi, il venir meno di elementi descrittivi della propria persona. Inoltre, se i dati personali costituissero oggetto di proprietà dell’interessato, il cessionario, dopo averli ricevuti ed esserne diventato proprietario, dovrebbe poterli ritrasferire a qualunque altro acquirente in maniera libera. Pertanto, in base ad una differente ricostruzione del fenomeno 47 , che qui si sostiene, il consenso non avrebbe un’efficacia traslativa, in quanto i dati personali costituiscono elementi dell’identità del soggetto interessato, ma invece un’efficacia autorizzativa, in questo caso all’utilizzo dei suoi dati per ricavarne un ritorno anche di carattere economico. Del valore patrimoniale dei dati personali e della loro possibile “monetizzazione”, seppure a determinate condizioni, è stato ormai dato formale riconoscimento con la Direttiva Ue 2019/770, così come recepita in Italia dal D. Lgs. n. 173 del 4 novembre 2021, a modifica del Dlgs. n. 206 del 2005 (“Codice del consumo”): in tale contesto è stato previsto che nell’ambito della fornitura di un bene o un servizio digitale da parte di un professionista ad un consumatore, è possibile conferire ulteriori dati personali, rispetto a quelli necessari per la conclusione del contratto o la sua esecuzione, quale controprestazione, parziale o totale rispetto al bene o servizio fornito e pur sempre nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento Ue 679/2016, a partire dall’espressione di un consenso libero, specifico ed informato. Quanto più specificamente ai dati relativi alla salute, occorre precisare che la Direttiva, nel delineare a quali tipologie di servizi digitali debba trovare applicazione 48 , nega l’applicabilità della disciplina qualora si tratti di servizi sanitari strettamente finalizzati a valutare, mantenere o ristabilire lo stato di salute, comprensivi dell’uso dei dispositivi medici 49 strettamente correlati. Non viene fatta menzione, invece, di tutte quelle attività sanitarie accessorie che prevedono comunque l’uso di servizi e contenuti digitali, 44 Sul punto di veda V. ZENO-ZENCOVICH, Profili negoziali degli attributi della personalità, in Dir. Inf., 1993, p. 545 ss.; F. G. VITERBO, Protezione dei dati personali e autonomia negoziale, Esi, 2008, pp. 20-26. 45 G. D’IPPOLITO, Commercializzazione dei dati personali: il dato personale tra approccio morale e negoziale, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 4, 2020, p. 656. 46 Così A. DE FRANCESCHI, La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto, Napoli, ESI, 2017. 47 Si veda V. RICCIUTO, La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno, p. 48 ss., in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RICCIUTO, I dati personali nel diritto europeo, cit.; C. IRTI, Consenso negoziato e circolazione dei dati personali, Torino, Giappichelli 2021, pp. 50-56. 48 Dir. Ue 2019/770, art. 3, c.5, lett. c). 49 Così come definiti dall’art. 3, lett. a), della Direttiva 2011/24/UE.
V.1 – 07/11/25 Pag. 38 | 41 ad esempio le app sanitarie, per le quali sussisterebbe l’astratta - e pericolosa - possibilità 50 di utilizzare i dati personali dei pazienti, sulla base del loro consenso, quale moneta di scambio per i servizi e contenuti digitali utilizzati in ambito sanitario e diversi da quelli esclusi dalla Direttiva 2019/770, anche in rapporto, ad esempio, a beni e servizi digitali forniti da soggetti terzi ed impiegati nell’ambiente della biobanca. Da quanto sin qui detto è quindi necessario prendere atto dell’importanza che i dati personali, in specie quelli relativi alla salute, hanno ulteriormente acquisito nelle vicende circolatorie relative al settore sanitario e della ricerca scientifica sempre più valore, anche economico, tanto da essere spesso oggetto di scambio e trasferimento per finalità e con conseguenze non strettamente connesse alla sola analisi dei campioni e dei dati. Ciò avviene adottando generalmente, seppure in maniera non sempre corretta, logiche ormai passate e legate ad un “regime” proprietario dei dati e dei campioni stessi. Dovrebbe, invece, farsi più correttamente riferimento al concetto di uso dei campioni e dei dati, rimanendo invece la titolarità del materiale biologico e delle informazioni sempre in campo al soggetto interessato e divenendo della collettività, quindi trattati per finalità non strettamente private, una volta divenuti anonimi. In tali circostanze, occorre al contempo prestare attenzione al fenomeno dell’acquisito valore patrimoniale che i dati personali stessi hanno ormai acquisito, nei termini suddetti, verificando la concreta applicazione dei principi in tema di data protection e riconoscendo un valore patrimoniale qualora e nei limiti in cui non ne derivi una lesione della dignità della persona. 50 Il considerando n. 29 della Direttiva prevede infatti che «La presente direttiva dovrebbe tuttavia applicarsi a qualsiasi contenuto digitale o servizio digitale che costituisce un dispositivo medico, come le applicazioni sanitarie, e che può essere ottenuto dal consumatore senza che sia prescritto o fornito da un professionista sanitario».
V.1 – 07/11/25 Pag. 39 | 41 Sviluppo di una Biobanca in un Ospedale Pediatrico: standard, etica e implementazione di Maria Carmela Leo 51 e Alessio Fabbiano 52 Premessa L’ambito pediatrico, caratterizzato dalla rarità di molte condizioni cliniche, rende sempre più necessaria la disponibilità di campioni biologici e relativi dati di qualità per lo svolgimento di studi che favoriscano la scoperta di biomarcatori e incrementino l’accesso a terapie personalizzate, che permettano nuovi sviluppi nella ricerca biomedica col fine ultimo di arrivare a soluzioni terapeutiche più efficaci o che comunque arricchiscano il dibattito scientifico imperniato sulla ricerca. La rete italiana degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), gestita dal Ministero della Salute, si prefigge come scopo quello di supportare una ricerca di eccellenza che riduca i tempi tra le scoperte e le applicazioni pratiche verso i pazienti, potenziando una cura sempre più di precisione e innovativa. La pubblicazione di documenti operativi per la gestione del materiale biologico nella rete degli IRCCS con focus su governance, sostenibilità, qualità, gestione del rischio, ELSI (Ethical‑Legal‑Social Issues) e infrastrutture IT dimostra l’attenzione sul tema delle biobanche 53 . L’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, riconosciuta IRCCS il 2 agosto 2022 dal Ministero della Salute con apposito Decreto, ha intrapreso un percorso per l’istituzione di una biobanca, non di patologia, e che in sinergia con la clinica possa costituire un pilastro nazionale e internazionale di una ricerca avanzata, sostenuta da procedure e infrastrutture solide in termini organizzativi, tecnici ed etici, per il miglioramento della qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. La ricerca pediatrica d’avanguardia oggi richiede che campioni biologici, come sangue e tessuti (fonte di dati genomici), unitamente alle relative informazioni sanitarie da cartelle cliniche elettroniche (fonte di dati fenotipici), siano raccolti e conservati presso istituzioni di ricerca, quale è l’IRCCS Meyer, che garantiscano qualità, integrità e standard etici elevati, permettendo la collaborazione tra i ricercatori e accelerando l’innovazione scientifica per cure che ottimizzino i benefici minimizzando i rischi ma sempre preservando i diritti fondamentali dei minori. La biobanca rappresenta il naturale assetto organizzativo per le sfide della ricerca. Ciò a maggior ragione se si considera che una biobanca, per sua natura, non ha una mission di ricerca generalista ma è dedicata a specifici settori della ricerca e, a tale scopo, si impegna nella raccolta di campioni e dati associati collegati al proprio settore di elezione. Il percorso di realizzazione Le fasi iniziali di implementazione di una biobanca comportano un impegno organizzativo ingente in termini di pianificazione strategica, progettazione infrastrutturale e misure di implementazione. Per quanto riguarda la nostra esperienza per la biobanca dell’IRCSS Meyer, la pianificazione ha comportato: 1) l’analisi e la valutazione dei bisogni clinici e scientifici, 2) la definizione delle tipologie di campioni da raccogliere, 3) l’identificazione delle patologie target, 4) l’adeguatezza degli spazi e locali necessari per la gestione dei campioni, 5) l’individuazione del personale tecnico e delle attrezzature core, 6) l’analisi di infrastrutture informatiche conformi agli standard in materia di gestione in sicurezza dei 51 Responsabile della Segreteria Tecnico-Scientifica del Comitato Etico Regione Toscana – Pediatrico. 52 Collaboratore Amministrativo Professionale – IRCSS Meyer. 53 Ministero della Salute. (2020). Il materiale biologico — Bussole IRCCS.
V.1 – 07/11/25 Pag. 40 | 41 dati personali associati ai campioni biologici in ottemperanza ai requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e la tracciabilità dei campioni 54 . Questa fase, propedeutica alle successive di progettazione, validazione, avvio controllato e accreditamento 55 poggia su uno stretto rapporto tra gli organi direzionali dell’istituzione. La predisposizione di un regolamento e di un documento programmatico sono i pilastri di una governance solida integrata ad un piano di sviluppo degli aspetti etici, legali e sociali (ELSI) della biobanca (codice etico), così come non meno importanti sono il resto dei documenti che consentono ad una biobanca di ricerca di operare secondo standard internazionali riconosciuti (p.e., un consenso informato definito sulla base delle caratteristiche proprie della biobanca oppure procedure operative standard intese a dimostrare l’adeguatezza normativa del biobancaggio). La scelta del miglior modello di governance di una biobanca pediatrica è un passaggio fondamentale dell’istituzione perché serve a promuovere sinergie con altre biobanche pediatriche internazionali che aiutino i ricercatori a trovare nuovi trattamenti e cure per le malattie pediatriche portando a benefici misurabili per le giovani generazioni attuali e future. L’organo decisionale sarà rappresentativo delle diverse competenze cliniche e tecniche (Direttore scientifico, Responsabile operativo/biobanking manager, referenti di qualità e Data Steward) tra cui il patient advocacy, in modo da garantire che le responsabilità legate alla selezione dei progetti di ricerca per l’uso dei campioni biologici e dei dati portino ad un reale valore scientifico e sociale trasparente e altresì in modo da coinvolgere, in una rete partecipativa della biobanca che ne rafforzi l’identità, le istanze dei pazienti interessati dalla ricerca a cui la biobanca è dedicata. La partecipazione dei bambini e delle loro famiglie come partner di una governance è quello che contraddistingue una biobanca, quale risorsa preziosa al progresso della ricerca scientifica nel contesto della massima protezione dei diritti della privacy e dei valori individuali dei partecipanti. Obiettivi della Biobanca La biobanca dell’IRCCS Meyer raccoglierà campioni di minori e adulti (compresi i familiari), sia sani che malati, per: i) supportare i progetti di ricerca scientifica, facilitando studi genetici, epigenetici e molecolari, ii) effettuare diagnosi precoci, migliorando la capacità di identificare patologie rare e complesse, iii) sviluppare terapie personalizzate promuovendo la medicina di precisione. La biobanca sarà aperta a tutti i pazienti che ricevono cure specialistiche, nonché ai bambini apparentemente sani e ai loro parenti biologici. La partecipazione e il coinvolgimento Il biobanking pediatrico è caratterizzato da sfide etiche, legali e sociali legate alla condizione di vulnerabilità dei minori, impossibilitati ad assumere il controllo delle loro decisioni pur esprimendo un assenso/dissenso, e delle loro famiglie mediante il consenso. La condizione clinica del minore, tuttavia, incide considerevolmente sulla reale comprensione delle caratteristiche di una biobanca di ricerca da parte dei genitori nel momento in cui decidono di rendere disponibile il suo materiale biologico per ricerche future (obiettivo primario di una biobanca di ricerca). 54 ISO. (2018). ISO 20387:2018 — Biobanking — General requirements for biobanking. 55 Accredia. (2022). Biobanche accreditate al servizio della Ricerca e Sviluppo in ambito sanitario.
V.1 – 07/11/25 Pag. 41 | 41 Non solo, ma implica anche la comprensione di una visione di valutazione del rischio come strumento per la gestione dell'incertezza scientifica e l'accettazione di un processo probabilistico. La vulnerabilità di un bambino è però momentanea allorché, diventando un giovane adulto, entrerà nella società con il desiderio di essere coinvolto nelle decisioni che riguardano sé stesso e le sue relazioni affettive e procreative. In alcune ricerche, come quelle genetiche e genomiche, la possibilità di risultati che possano indurre una precoce medicalizzazione o esporre il minore a rischi futuri di conoscenza è una questione di natura bioetica sempre attuale e da attenzionare 56 . In questo contesto un elevato livello di protezione può essere garantito sia da un modello di governance trasparente che da un Comitato Etico che svolge un ruolo di garanzia pubblica e vigilanza. La biobanca di ricerca dell’IRCCS Meyer si inserisce in un contesto culturale che vede nei modelli di coinvolgimento e di buone pratiche sempre più dinamiche una valutazione dell’adeguatezza degli strumenti che garantiscono una partecipazione effettiva del minore in base al suo grado di maturità. Sfide e considerazioni future Il significativo coinvolgimento del minorenne e dei suoi genitori/tutori dovrà essere garantito da un modello di “assenso” partecipativo dinamico per il partecipante minorenne e per i genitori/tutori. I partecipanti, in linea con lo sviluppo della maturità, avranno la possibilità di modificare le proprie preferenze per tutta la durata di vita dei loro campioni e dati, grazie alla digitalizzazione che faciliterà la comunicazione e la trasparenza e che consentirà di mantenere un “filo diretto” con la biobanca, anche in termini di feedback che i partecipanti possono ricevere dai progetti di ricerca eseguiti con il materiale biologico reso disponibile. Un nucleo operativo di rappresentanti delle associazioni dei pazienti e un gruppo consultivo di giovani adolescenti saranno le sfide di una vera partecipazione della società alla biobanca. La società dovrà essere maggiormente sensibilizzata sui temi dell’importanza del rendere disponibili i propri campioni biologici, nonché degli obblighi etici e legali legati all’integrità della ricerca scientifica, al diritto ad un futuro aperto e alla restituzione dei risultati, soprattutto genetici. In conclusione, coinvolgere i bambini in una fase iniziale dello sviluppo della ricerca garantisce che i progetti siano più adatti ai bambini e che essi “non siano semplici soggetti passivi ma piuttosto partecipanti attivi in un’impresa congiunta di ricerca”, ovvero “la ricerca clinica deve quindi essere sempre con i bambini e i giovani, non su di loro” 57 . 56 Comitato Nazionale per la Bioetica. Biobanche pediatriche. 11 aprile 2014. 57 Nuffield Council on Bioethics. Children and Clinical Research: Ethical Issues. London. (2015).