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[INTERFACE-D24_Final Legal Toolkit]

University of Turin

Abstract

Analysis of the critical issues that emerged from interviews with mayors regarding the legal institutions useful for outlining operational paths applicable in the territory.

Full text

1 NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile Public-civic-partnership survey guidelines SPOKE N 4– Digital innovation toward sustainable mountain DELIVERABLE D23 Final legal toolkit Version history No. Date Details Author(s) 1 16.12.2023 Trascrizione prima riunione Eugenia Jona, Michael W. Monterossi 2 10.2.2024 Trascrizione seconda riunione Eugenia Jona, Michael W. Monterossi 3 Giugno 2024 Integrazioni dopo le single interviste Eugenia Jona, Michael W. Monterossi 4 Settembre 2024 Final Draft Eugenia Jona, Michael W. Monterossi 5 Ottobre 2024 Revisione Alice Cauduro, Alessandra Quarta 6 Giugno 2025 Literature review report Eugenia Jona, Michael W. Monterossi, Alessandra Quarta, Alice Cauduro 7 Novembre 2025 Final legal toolkit Eugenia Jona, Michael W. Monterossi, Alessandra Quarta, Alice Cauduro This document is part of the project NODES which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR with grant agreement no. ECS0000003 2 Glossary Definition Hub Coordinator (HC) The Hub Coordinator represents the single point of contact for the implementation of the innovation ecosystem towards the MUR. It carries out the management and coordination activities of the innovation ecosystem, receives the fundings, verifies, and transmits to the MUR the reporting of the activities carried out by the Spoke and their affiliates. National Recovery and Resilience Plan (NRRP) This document uses the Italian acronym for the NRRP, which is PNRR (Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza) Research Program Manager The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the NODES project. The NODES will appoint the Research Program Manager. It refers to “Responsabile del Programma di Ricerca” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione” NODES’ Research and innovation program NODES’ Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spoke, with the aim to promote and support applied research on topics consistent with the Intelligent Specialization Strategy, with the guidelines of the 2021-2027 partnership agreement scheme, with regional operational plans and regional and national research and innovation priorities. Although NODES’ Spokes are concentrated on different themes, they will organize their activities and actions within a common framework – NODES’ Booster Methodoloy Spoke Coordinator The University in charge of coordinating the Spoke’s ecosystem. It refers to “Spoke” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione” Spoke Data Manager The person who will be the responsible for the monitoring and management of data generated at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Data Manager. Spoke Partner The entity associated to the Spoke Coordinator. It can be an Innovation Cluster, Competence Center, Research Center related to the Spoke’s ecosystem and contributes to achieve objectives and impact under the Spoke’ 3 leadership and management. It refers to “soggetti affiliati” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione”. Spoke Project manager The person who will be the responsible for the management, coordination and progress of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Project Manager. Spoke research and innovation program NODES’ Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spokes. The spoke will leverage a consolidated collaboration with leading private and public companies and will focus the applied research activity on technological domains and applications that can favour the integration of SMEs into new value chains. Spoke Scientific and Technical Manager The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Scientific and Technical Manager. Spoke Stakeholders Committee (SC) Consultation structure formed by relevant stakeholders (Government, universities, companies, civil society, third sector, etc.) Spoke Thematic General target focus and domain of the Spoke research. Spoke Topics Specific areas/lines of development within the Spoke. Spoke Work Package Leader At the Spoke level, Work Packages (WPs) will be organized by WP leaders, who will be responsible for performance evaluation and reporting. Flagship Project Main research project at the Spoke level with the goal of prototyping, testing, demonstrating the research activities towards higher TRLs. Final legal toolkit Le interviste ai Sindaci dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius hanno permesso di individuare i principali ambiti di indagine su cui focalizzare la ricerca, di cui si propone qui una sintesi, con particolare attenzione alle criticità emerse e della loro analisi attraverso gli istituti giuridici utili a delineare percorsi operativi applicabili sul territorio. 4 Legal toolkits for participation model and co-management of abandoned buildings and areas with community and Public Administration Sezione I – Strumenti pubblicistici per la gestione forestale e degli spazi urbani Sommario: 1. Introduzione – 2. La gestione forestale e degli spazi urbani: criticità e soluzioni – 3. L’amministrazione condivisa degli spazi urbani 1.Introduzione La gestione del territorio dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius (in particolare dei Comuni di Nus, Jovençan, Saint-Marcel, Quart) è interessata da diverse criticità, non soltanto relativamente alla gestione del patrimonio boschivo-forestale, ma anche degli spazi urbani. L’abbandono della cura dei luoghi, siano essi aree verdi o centri abitati, caratterizza l’approfondimento giuridico condotto. In questa prospettiva, il diritto amministrativo offre molteplici spunti di analisi e soluzione delle problematiche attraverso istituti anche profondamente diversi tra loro. Di seguito, pertanto, la gestione forestale verrà approfondita tramite i modelli di pianificazione e programmazione, di collaborazione pubblico-privato, fino alla requisizione, mentre l’amministrazione condivisa degli spazi urbani offrirà spunti per le collaborazioni di partenariato sociale. 2. La gestione forestale e degli spazi urbani: criticità e soluzioni 2.1.1 La gestione forestale nella normativa europea e nazionale La gestione forestale è tra le questioni più problematiche sul territorio valdostano; d’altronde a livello nazionale in molte aree montane e rurali si registra un progressivo abbandono dei boschi, con conseguenze sulla sicurezza idrogeologica, sulla produttività del territorio e sull’equilibrio degli ecosistemi locali (M. Borghetti, Giannini, Magnani; Flick). La gestione del patrimonio forestale è disciplinata da un quadro normativo che definisce competenze e responsabilità condivise tra Unione europea, Stato e Regioni. Il contesto normativo nazionale guarda alla Strategia Forestale dell’Unione europea per le foreste 2013 e al Green Deal europeo, che promuovono una gestione sostenibile e multifunzionale del bosco, inteso come bene ambientale ed economico e come risorsa strategica per la transizione ecologica 1 . Inoltre, la più recente Strategia Forestale dell’Unione europea per il 2030 individua tre obiettivi generali, strettamente connessi ai principi fondanti quella precedente del 2013 2 e inseriti nel quadro del Green Deal europeo: (i) la tutela, il ripristino e l’ampliamento delle superfici forestali; (ii) il 1 Gli orientamenti dell’Unione europea in materia forestale sono stati delineati per la prima volta nel 1998 con l’adozione della prima Strategia forestale dell’UE, attuata attraverso il Piano d’Azione Forestale 2007–2011. Tale impostazione è stata successivamente aggiornata con la seconda Strategia forestale dell’UE, approvata nel 2013, oggetto a sua volta di revisione nel 2015. A quest’ultima hanno fatto seguito la Comunicazione della Commissione del 2018, intitolata “Una nuova Strategia forestale dell’UE: per le foreste e il settore forestale”, la seconda Relazione sulla Strategia forestale europea – Il cammino da seguire (2019/2157(INI)), il Green Deal europeo, e infine la Nuova Strategia forestale dell’UE per il 2030 (COM (2021) 572 final). 2 Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, Una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il settore forestale Bruxelles, 20.9.2013, COM (2013) 659. 5 rafforzamento del contributo delle foreste alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici; (iii) lo sviluppo di una bioeconomia forestale sostenibile e circolare, capace di coniugare tutela ambientale, sviluppo economico e coesione territoriale 3 . Gli Stati membri dell’Unione europea sono così impegnati a rafforzare la gestione forestale sostenibile, aumentando la conservazione e il ripristino degli ecosistemi forestali – anche mediante corridoi ecologici e interventi di rinaturalizzazione – e a sviluppare filiere legno-energia e una bioeconomia circolare. É inoltre richiesto il miglioramento del monitoraggio, della raccolta dei dati e della trasparenza (attraverso inventari forestali digitali, telerilevamento), nonché il rafforzamento delle capacità amministrative locali 4 . A livello nazionale il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF) 5 è per la Valle d’Aosta, in quanto regione a statuto speciale, ‘parametro di coordinamento e fonte di principi’, ferma restando la disciplina adottata dalla Regione. Dalla disciplina del TUFF il patrimonio forestale è inteso come ‘sistema complesso e vivente’ 6 , la cui tutela deve considerare non solo gli aspetti economici, ma anche le funzioni ecologiche, sociali e culturali 7 . Il TUFF individua una gerarchia fra strumenti di pianificazione e di programmazione (art. 6), i criteri minimi per i piani di gestione forestale e i piani di assestamento forestale, nella definizione di una gestione forestale sostenibile (art. 2, co. 2, lett. b) come parametro di riferimento; riconosce l’impresa forestale e delle professioni forestali (artt. 9-12) quali strumenti di esecuzione qualificata degli interventi; promuove forme cooperative di gestione (consorzi, proprietà collettive, contratti di foresta). In questo quadro si inserisce la Strategia Forestale Nazionale (SFN) 8 che costituisce lo strumento di pianificazione strategica di livello statale (valido per un ventennio e soggetto a revisione ogni cinque anni), volta a definire gli obiettivi e le linee di indirizzo per la gestione sostenibile e multifunzionale del patrimonio forestale nazionale. La SFN prevede, in particolare, per le Regioni a statuto ordinario l’obbligo di adottare un Programma Forestale Regionale (PFR) quale strumento di pianificazione e programmazione volto a tradurre, a livello territoriale, le proprie finalità strategiche, in coerenza con la Strategia forestale dell’Unione europea 2030 9 . Il modello di amministrazione forestale si struttura così fra più livelli d’amministrazione, fondato su strumenti di pianificazione e programmazione orientati alla prevenzione del rischio di degrado (idrogeologico, incendi, valanghe, inondazioni) e alla valorizzazione durevole dei servizi ecosistemici forniti dal bosco (Munafò; Magnanghi). Nelle regioni a statuto speciale come la Valle d’Aosta tale raccordo assume forme proprie; nonostante il Programma Forestale Regionale venga elaborato in coerenza alla Strategia Forestale Nazionale, esso si adatta alla specialità statutaria, 3 Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, Nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030, Brussels, 16.7.2021, COM (2021) 572 final. 4 Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del consiglio del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010. 5 Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. 6 Definizione che si ritrova nella giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, sez., IV, 15 aprile 2025, n. 3240; Consiglio di Stato , sez. IV , 18/10/2024 , n. 8385; Cons. Stato, Sez. IV, 2 agosto 2023, n. 7475; Cons. Stato, Sez. IV, 09 febbraio 2022, n. 935; Cons. Stato, sez., VI, 17 marzo 2021, n.2300; Cons. Stato, sez., IV, 30 novembre 2020, n.7570:Cons. Stato, Sez. VI, 02 dicembre 2019, n. 8242; Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1462; Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 29 marzo 2013, n. 1851. 7 Sulla funzione ecologica, sociale e culturale cfr. Corte cost., 3 giugno 2022, n. 135; Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2021, n.2422; Cons. Stato, sez. I, 30 giugno 2020, n. 1233; Cons. Stato, Sez. I, Parere, 30 giugno 2020, n. 1233; Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 4 marzo 2019, n. 1462; Corte cost., 11 luglio 1989, n.391. 8 Adottata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 15 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 9 Comunicazione della Commissione europea, COM (2021) 572 final, del 16 luglio 2021. 6 così spetta ai Comuni indicare il bosco nella pianificazione urbanistica e dichiarare l’inedificabilità 10 , integrando così stabilmente la dimensione forestale nel governo del territorio, anche locale. In tale contesto le consorterie e gli altri domini collettivi, sono valorizzati come soggetti collettivi di gestione delle superfici silvo-pastorali 11 . 2.1.2 Le specificità del quadro normativo regionale e delle Unités des Communes valdôtaines L’organizzazione della Valle d’Aosta si caratterizza per una forma di cooperazione intercomunale strutturata, che trova espressione nell’istituzione delle Unités des Communes valdôtaines, enti locali dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria e regolamentare, cui è attribuito il compito di coordinare e gestire in forma associata servizi e funzioni comunali, (art. 8, l.r. Valle d’Aosta 5 agosto 2014, n. 6). Attraverso le Unités i Comuni esercitano in modo coordinato funzioni operative e servizi di interesse sovracomunale, nel solco della tradizione valdostana di cooperazione sviluppatasi, fino al 2014, nelle Comunità montane 12 . Ne risulta un modello organizzativo fondato sull’associazione fra Comuni, ma garantito dall’intervento regionale, così da assicurare l’erogazione uniforme dei servizi e il presidio delle funzioni di interesse generale (Cavino). La gestione associata a livello di Unité rappresenta un livello intermedio di governance territoriale, che consente di coniugare gli strumenti ordinari di pianificazione e programmazione con l’esercizio, quando strettamente necessario, di poteri amministrativi straordinari da parte dei Sindaci. Tra questi rientrano le ordinanze contingibili e urgenti per ragioni di sicurezza pubblica e incolumità (art. 54, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e in particolare per la Valle d’Aosta, art. 28 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54) e, nei casi di grave e urgente necessità pubblica, la requisizione temporanea di beni privati, istituto riconducibile agli artt. 835 ss. c.c. e all’art. 7, all. E, l. 20 marzo 1865, n. 2248 su cui si tornerà nel corso della trattazione. Tali strumenti straordinari trovano applicazione, ad esempio, per consentire accessi coattivi a viabilità forestale privata, per interventi urgenti di messa in sicurezza post-frana o per attività antincendio boschivo. Pur non avendo una competenza legislativa propria in materia forestale (che resta regionale, in quanto competenza primaria della Valle d’Aosta in agricoltura e foreste, pascoli e usi civici: art. 2, co. 1, lett. g, l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4), l’Unité svolge un ruolo tecnico e di supporto ai Comuni nella gestione del territorio e nella definizione di strategie di pianificazione sovracomunale, in particolare per la prevenzione del rischio idrogeologico e per la valorizzazione ambientale delle aree boscate. Questa funzione di coordinamento interistituzionale è rilevante anche in prospettiva futura, poiché rappresenta il livello organizzativo più idoneo per dare attuazione ai Piani Forestali di Indirizzo Territoriale (PFIT) previsti dal TUFF, che richiedono una lettura unitaria degli ambiti silvo-pastorali e delle infrastrutture di accesso forestale. Il territorio dell’Unité di Saint - Émilius presenta una copertura boschiva superiore al 50%, dominata da specie resinose alpine (larice, abete rosso, pino silvestre), ma è segnato da un’elevata frammentazione fondiaria e da un progressivo abbandono gestionale, che ostacolano l’attuazione coordinata delle politiche regionali e comunali. La peculiarità di questo contesto risiede nella combinazione di fattori strutturali e culturali: da un lato, la morfologia alpina e la parcellizzazione fondiaria rendono complessa ogni forma di gestione unitaria; dall’altro, le antiche consorterie e gli 10 Legge regionale della Valle d’Aosta 6 aprile 1998, n. 11, Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta. 11 Legge regionale della Valle d’Aosta, 1° agosto 2022, n. 19, Norme in materia di consorterie e di altre forme di dominio collettivo. 12 Legge regionale Valle d’Aosta 19 giugno 1996, n. 11, poi abrogata dalla l.r. 6/2014. 7 usi civici testimoniano una tradizione di gestione comunitaria del bosco, oggi in parte affievolita ma potenzialmente riattivabile. Le interviste svolte con i Sindaci dei Comuni di Nus, Jovençan, Saint-Marcel e Quart (tutti appartenenti all’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius) hanno messo in luce alcune criticità ricorrenti riguardanti il calo della cura attiva del bosco rispetto al passato, dovuto alla cessazione delle iniziative regionali di manutenzione collettiva e alla riduzione delle squadre forestali; alla frammentazione e inaccessibilità delle proprietà private, spesso suddivise in microparticelle intestate a proprietari non più residenti o ignari dei propri titoli; alle consorterie inattive o solo in via di riconoscimento, ma percepite dagli amministratori locali come leve identitarie e gestionali da riattivare; nonché all’aumento dei rischi (incendi, fitopatie, dissesti, criticità della viabilità forestale) nelle aree prive di piani aggiornati e di copertura finanziaria per l’esbosco. In sintesi, il quadro valdostano dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius evidenzia l’esigenza di (i) riattivare la gestione collettiva dove possibile (consorterie, proprietà collettive); (ii) aggiornare e integrare i piani forestali con urbanistica e protezione civile; (iii) facilitare l’accesso e l’aggregazione delle micro-proprietà (accordi, servitù, contratti); (iv) garantire risorse per esbosco e manutenzioni. 2.1.3 La definizione giuridica di bosco e la sua rilevanza a livello locale Come noto la nozione giuridica di bosco è stata definita dal decreto legislativo n. 227 del 2001, che ha equiparato i termini “bosco”, “foresta” e “selva” e ha stabilito criteri per l’individuazione delle superfici forestali. Tale definizione è stata successivamente ripresa e precisata dal TUFF che all’art. 3, comma 2, equipara bosco, foresta e selva e li definisce come: «tutte le superfici coperte da vegetazione forestale, arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo o evoluzione, con estensione non inferiore a 2.000 m², larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura arborea forestale superiore al 20 per cento» 13 . Tale definizione è parametro per l’azione amministrativa, in quanto impone agli enti pubblici di perseguire obiettivi di equilibrio tra tutela ambientale, valorizzazione economica e sicurezza del territorio. Ne discende un obbligo di conformazione delle attività di pianificazione, autorizzazione e controllo alla finalità di sviluppo sostenibile (art. 3-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006, Testo unico dell’ambiente). La disciplina della gestione forestale qui richiamata configura un sistema di competenze concorrenti in cui lo Stato definisce i principi fondamentali, le Regioni esercitano la potestà legislativa e amministrativa in materia di pianificazione e gestione e i Comuni attuano le misure di intervento sul territorio. Per la Regione Valle d’Aosta, tale assetto multilivello è ulteriormente specificato da alcune fonti regionali: ● la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, qualifica le “aree boscate” come aree inedificabili, ne definisce i requisiti tecnici (superficie minima, continuità del soprassuolo forestale, ecc.) e impone ai Comuni di perimetrarle nei propri strumenti urbanistici, subordinando gli interventi edilizi e infrastrutturali al parere della struttura forestale regionale; 13 Consiglio di Stato sez. IV, 17/07/2023, n.6950 che riprende Consiglio di Stato sez. IV, 12/03/2013, n.1481 ove stabilisce che la nozione di bosco deve essere riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste di alto fusto ma anche, per identità di ratio, a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un contesto con la preponderanza di vegetazione, anche di tipo arbustivo»; E poi, Cons. Stato, Sez. III, 04 novembre 2024, n. 8770; Cons. Stato, Sez. IV, 09 febbraio 2022, n. 935; Cons. Stato, sez. I, parere 7 dicembre 2020 n. 1988. 8 ● la legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85, disciplina la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, imponendo alla Regione l’adozione di un piano AIB e attribuendo al Presidente della Regione il potere di dichiarare periodi di eccezionale pericolosità; ● la legge regionale 1° agosto 2022, n. 19, riconosce le consorterie e gli altri domini collettivi come ordinamenti giuridici primari delle comunità valdostane, attribuendo loro la gestione dei patrimoni silvo-pastorali su base comunitaria e intergenerazionale. In questo quadro, il Corpo forestale della Valle d’Aosta, disciplinato dalla l.r. 8 luglio 2002, n. 12 (come modificata nel 2021 e 2024), svolge funzioni di vigilanza forestale, polizia ambientale, prevenzione incendi e supporto tecnico-operativo ai Comuni e alle Unités. 2.1.4 La gestione forestale tra pianificazione, programmazione, collaborazione pubblicoprivato e requisizione La pianificazione e la programmazione forestale sono i principali strumenti di governo e d’amministrazione del territorio boschivo e forestale. Tuttavia, molti dei Comuni qui considerati non dispongono di piani di gestione aggiornati né adeguatamente coordinati con gli strumenti urbanistici e di protezione civile, anche per effetto del ritardo nell’adozione del Programma Forestale Regionale, necessario per orientare la pianificazione comunale 14 . Tali piani si collocano nell’ambito del sistema di programmazione forestale autonomo della Regione Valle d’Aosta, che recepisce i principi della Strategia Forestale Nazionale e dell’Unione europea come linee di indirizzo. I Comuni partecipano così, attraverso la propria pianificazione locale, alla realizzazione degli obiettivi condivisi di tutela ambientale, resilienza climatica e sviluppo sostenibile, secondo il modello di leale collaborazione tra livelli di governo. Il Comune, pur non essendo titolare della pianificazione regionale forestale, opera in attuazione della normativa e degli indirizzi adottati dalla Regione Valle d’Aosta nell’esercizio della propria competenza primaria, e cura il patrimonio boschivo, in quanto ente territoriale di prossimità (art.114 e 118, Cost.). Nel rispetto dei principi di sussidiarietà (art. 118 Cost.) e di leale collaborazione tra livelli di governo e di amministrazione, il Comune è chiamato a garantire la coerenza tra pianificazione forestale, strumenti urbanistici e piani di protezione civile. La funzione comunale assume altresì una dimensione relazionale, nella misura in cui il Sindaco rappresenta il punto di raccordo tra interessi pubblici e privati, promuovendo accordi e iniziative partecipate di gestione sostenibile 15 . Dalle interviste emerge la volontà condivisa fra i sindaci di valorizzare alcune forme di cooperazione orizzontale. Ad esempio, a Jovencan si stanno promuovendo incontri per riattivare la consorteria locale; a Nus l’amministrazione partecipa ai consorzi di miglioramento fondiario e considera il riconoscimento delle proprietà collettive un passo necessario per rafforzare la gestione partecipata. In generale, la gestione forestale comunale si fonda su tre linee d’azione: ● Pianificazione integrata, per connettere strumenti forestali, urbanistici e ambientali; ● Collaborazione pubblico–privato, attraverso accordi, convenzioni e contratti di foresta; ● Attivazione di strumenti straordinari, laddove la sicurezza o la tutela ambientale lo richiedano. 14 In Regione Valle d’Aosta risulta essere in discussione il nuovo Programma Forestale Regionale la cui adozione è prevista per il 2026. 15 Come emerge dalle interviste, in alcuni Comuni i Sindaci hanno chiamato informalmente la popolazione ad intervenire in occasione di una frana che aveva bloccato una strada. 9 Le criticità emerse confermano che, pur rappresentando la superficie forestale una componente rilevante del territorio, la gestione effettiva rimane spesso frammentata e discontinua. Nel Comune di Nus, la maggior parte dei boschi è privata, con prevalenza di legno di larice e abete rosso. Le aree comunali si limitano a pochi lotti lungo il torrente Bosco. Si segnala un generale ridimensionamento della manutenzione attiva, legato alla riduzione del coinvolgimento della popolazione e alla cessazione delle iniziative regionali di manutenzione collettiva. Nel Comune di Jovencan, oltre il 90% dei boschi è di proprietà privata e caratterizzato da scarsa accessibilità, con conseguente riduzione della manutenzione a causa della limitata redditività delle attività selvicolturali. Nel Comune di Saint-Marcel, dove il 70% delle superfici boschive è privata, si registra un progressivo abbandono gestionale sia dei boschi pubblici (a causa della carenza di risorse regionali e della scadenza dei piani di gestione) sia di quelli privati, spesso intestati a proprietari non più residenti o ignari dei propri titoli. Tale abbandono determina rischi crescenti di incendi, fitopatie e dissesti idrogeologici, aggravati dalla riduzione delle squadre forestali regionali. Il Sindaco ha riferito che molti alberi abbattuti sono stati lasciati in bosco per mancanza di copertura finanziaria delle operazioni di esbosco, con effetti negativi anche sulla viabilità forestale d’emergenza e, quindi, sulla prontezza di intervento antincendio e di protezione civile. Infine, nel Comune di Quart, la gestione comunale si affianca a quella delle consorterie ancora attive, che amministrano beni collettivi eterogenei (boschi, terreni, persino un campo da golf). Tuttavia, la partecipazione delle cittadine e dei cittadini è limitata; la pulizia delle aree boscate resta insufficiente, con conseguenze sulla viabilità e sulla sicurezza ambientale. Il Sindaco riconosce che “non sono ancora state adottate ordinanze specifiche per la cura del bosco”, pur ritenendo opportuno introdurle in futuro. Dalle interviste raccolte emergono quattro criticità strutturali ricorrenti nei Comuni valdostani, di seguito riportate a titolo esemplificativo: Frammentazione e abbandono dei terreni forestali privati Tutti i sindaci concordano nel rilevare la difficoltà di gestire superfici boschive suddivise tra numerosi piccoli proprietari. La complessità catastale e la scarsa redditività rendono il recupero dei boschi privati poco sostenibile, anche laddove esistano strumenti di sostegno pubblico. Questa frammentazione impedisce il ricorso a strumenti coordinati di manutenzione (esbosco condiviso, viabilità forestale comune), ostacolando anche l’applicazione effettiva degli strumenti di pianificazione regionale. Riduzione delle risorse umane e finanziarie La diminuzione delle squadre forestali regionali (citata a Nus e Saint-Marcel) e la scarsità di fondi per coprire operazioni costose come l’esbosco (Saint-Marcel) limitano la capacità dei Comuni di attuare una gestione attiva. Il Sindaco di Saint-Marcel ha riferito che “molti alberi tagliati sono stati lasciati in bosco” a causa dell’assenza di copertura finanziaria per il trasporto. I Comuni segnalano che l’indebolimento operativo delle squadre forestali regionali riduce la capacità di 16 cittadini, associazioni e imprese, secondo il modello della c.d. cittadinanza attiva (Arena). La partecipazione collaborativa (art. 1, c. 2 bis, l. n. 241/1990) è ormai ampiamente riconosciuta nel nostro ordinamento, attraverso modelli di ‘coamministrazione’, ‘coprogettazione’ e ‘cogestione’ 25 . Per promuovere l’attivazione dei privati nella cura degli spazi urbani il legislatore nazionale prevede l’istituto del partenariato sociale oggi disciplinato dal Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023, art. 201) che si applica anche sul territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta, salvo compatibile normativa o disciplina di attuazione regionale. Prima dell’ultima modifica della disciplina nazionale dei contratti pubblici, diverse disposizioni normative dettagliavano modelli alternativi alla pianificazione unilaterale dell’amministrazione pubblica: gli interventi di sussidiarietà orizzontale, art. 189 d. lgs. n. 50/2016 (ora disciplinato all’art. 201, partenariato sociale); il baratto amministrativo, art. 190 d. lgs. n. 50/2016 (ora disciplinato all’art. 201, partenariato sociale); la cessione di immobili in cambio di opere, art. 191 d. lgs. n. 50/2016 (oggi disciplinato all’art. 202). Si tratta di modelli consensuali di amministrazione pubblica condivisa alternativi alla pianificazione unilaterale della PA per specifiche tipologie di interventi di governo del territorio urbano. In particolare, il partenariato sociale (art. 201 d.lgs. 36/2023, art. 201), dove riprende la precedente formulazione normativa del baratto amministrativo, caratterizza una modalità di gestione di “aree e beni immobili inutilizzati” secondo il modello partecipativo. La partecipazione promossa dall’amministrazione si riferisce in particolare alla comunità che percepisce il degrado o disuso dei beni. Fin dal 2016 l’attività condivisa tra amministrazione e cittadini poteva comprendere non solo “la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade”, ma anche la “loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati”. Più in generale, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale (artt. 2 e 118 Cost.) “la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato […]” (art. 6, rubricato Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo, d. lgs 31 marzo 2023, n. 36). Il “partenariato sociale” di cui all'art. 201 del d.lgs. n. 36/2023 riunisce oggi le precedenti previsioni su baratto amministrativo e interventi di sussidiarietà orizzontale ricomprendendo diverse tipologie di prestazioni: “a) gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprietà della lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare, altresì, di incentivi fiscali; b) gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento; c) compimento di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente 25 Si v. Corte cost, 26 giugno 2020, n. 131; Corte dei conti n. 136 del 2024 17 concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi; l’esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l’imposta sul valore aggiunto.” (c. 1, art. 201). A differenza della precedente previsione normativa “possono concludere i contratti di partenariato sociale [anche] microimprese, piccole e medie imprese” (c. 3, art. 201). L’istituto tende a promuovere la collaborazione del cittadino, singolo o associato, alle attività di prestazione dell’amministrazione pubblica, quali la manutenzione e rigenerazione di spazi urbani (Giglioni; Della Scala; Cavallo Perin) nella prospettiva della valorizzazione della partecipazione cittadina. Sezione II - Strumenti privatistici per la gestione e valorizzazione del patrimonio forestale 1. Introduzione - 2. Forme associative “forestali” promosse dal TUFF – 3. Contratto di rete: gli “accordi di foresta” – 4. Domini collettivi: le Consorterie valdostane 1. Introduzione Nelle aree montane la gestione dei boschi soffre tipicamente di tre fattori che si alimentano a vicenda: la frammentazione della proprietà, la difficoltà di coordinare i tagli e gli interventi selvicolturali (anche solo per raggiungere economie di scala) e, infine, la perdita di valore della filiera quando l’impiego e/o la commercializzazione della legna da parte di singoli attori risulta antieconomica. L’analisi emergente dal recente Programma Forestale Regionale della Valle d’Aosta (PFR) 26 evidenzia come «il patrimonio forestale valdostano sia in una fase generale di abbandono e sottoutilizzazione, con forte espansione del bosco sui pascoli abbandonati, aumento della presenza di legno morto nei popolamenti e utilizzazioni molto inferiori agli incrementi potenziali. A questo si associano imprese di dimensioni modeste, in grado di lavorare principalmente su lotti di piccole dimensioni. Il problema principale che è stato individuato è la scarsa gestione e valorizzazione inefficace del patrimonio forestale». In questo scenario, il diritto privato contempla una costellazione di strumenti tecnici e modelli gestionali con cui i proprietari (o titolari di diritti reali/personali di godimento) possono mettere in comune – in forme più o meno stabili – la gestione dei propri fondi e risorse, in modo da superare l’atomizzazione decisionale ed economica e creare le premesse per approcci collaborativi e sinergici in grado di valorizzare le risorse del territorio montano e, insieme, rafforzare la comunità che lo abitano. 2. Forme associative “forestali” promosse dal TUFF Un primo set di istituti si radica all’interno del fenomeno dell’“associazionismo fondiario”, categoria nell’ambito della quale rientrano strutture organizzative tra loro diverse, ma tutte accomunate dalla creazione di un nuovo ente giuridico per la gestione in comune di risorse conferite dai partecipanti all’associazione. 26 Programma Forestale regionale, Procedimento di VAS Rapporto ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, novembre 2025. 18 Sul piano settoriale, un primo punto di riferimento normativo è il d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali o TUFF), che colloca la gestione attiva e sostenibile del bosco in una logica di programmazione e valorizzazione della filiera e, soprattutto, sollecita strumenti di gestione associata delle proprietà forestali. In particolare, l’art. 10 TUFF – nel quadro della «promozione ed esercizio delle attività forestali» – esprime un indirizzo di sistema favorevole alle forme di «associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati» e la partecipazione a consorzi forestali, cooperative ed altre forme associative tra proprietari e titolari della gestione del beni terrieri capaci di rendere economicamente praticabile la cura e gestione associata delle proprietà individuali o collettive in cui è frammentato il territorio boschivo. 2.1. Le principali forme associative per la gestione e valorizzazione del patrimonio forestale All’interno di questo spazio normativo, si incontrano (e spesso si combinano) sul versante privatistico alcune architetture ricorrenti. a) Associazione (riconosciuta o non riconosciuta) tra proprietari. È lo strumento più “leggero”: i proprietari costituiscono un centro stabile di imputazione di scelte (assemblea, organi), disciplinando nello statuto regole di adesione e recesso, maggioranze per deliberare interventi selvicolturali e criteri di riparto di costi/ricavi. La fisiologia è quella di una governance di comunità: la proprietà individuale resta intatta, ma le decisioni (piani di taglio, manutenzioni, viabilità agro-silvo-pastorale, conferimenti) vengono prese unitariamente. Al fine di conferire all’ente associativo il potere di operare può essere necessario stipulare contratti quali mandati, contratti di gestione, comodati o affitti. b) Consorzio tra imprenditori Il contratto è un contratto mediante cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il consorzio è disciplinato dagli artt. 2602 ss. Quando l’obiettivo è coordinare non solo i proprietari ma anche gli operatori (imprese boschive, segherie, trasportatori, operatori energetici), il consorzio offre una struttura adatta a “organizzare” iniziative per lo svolgimento di attività e servizi comuni: gare per lavori, acquisti collettivi, commercializzazione, certificazioni, gestione di piazzali e cippato, ecc. È spesso strumento più adatto dell’associazione se il baricentro dell’aggregazione è lo svolgimento coordinato di attività di impresa e l’interazione con il mercato. c) Cooperative forestali La cooperativa forestale è una società a capitale variabile con scopo mutualistico (2511 c.c.) che svolge attività di manutenzione del territorio montano (strade e sentieri), gestione del bosco, opera interventi di sistemazione idraulico-forestali, offrendo inoltre servizi per la valorizzazione della filiera e dell’economia forestale. Ai sensi dell’art. 10, co. 6, TUFF, le cooperative forestali – e i loro consorzi – sono equiparati agli imprenditori agricoli. 19 La creazione di cooperative forestali può contribuire a risolvere problema della continuità operativa (personale, mezzi, investimenti) può essere risolto mediante, organizzando attività strumentali alla gestione del bosco (esbosco, manutenzione, lavori in bosco) secondo una logica mutualistica. In territori marginali, e connotati da una forte parcellizzazione della proprietà, la cooperativa può diventare anche un “operatore di valle” che garantisce servizi minimi (viabilità, prevenzione rischi) e, insieme, produce reddito con la vendita del legname e dei servizi ecosistemici. 2.2 I potenziali benefici L’utilità giuridico-economica dell’associazionismo fondiario risiede nel ridurre i costi di transazione che la proprietà frammentata crea: esso consente una riduzione del numero di negoziazioni, una progettazione unitaria e sinergica, una maggiore forza contrattuale verso le imprese di utilizzazione e verso gli acquirenti. Sul piano forestale, permette inoltre di passare da tagli sporadici e “di bisogno” a programmi pluriennali (con una pianificazione compatibile con i vincoli ambientali e paesaggistici), aumentando la resa economica e la qualità del materiale legnoso. Sul piano della filiera, infine, le forme associative consentono altresì di stabilizzare l’offerta (quantità/qualità) e quindi di valorizzare meglio il prodotto, riducendo la dispersione del valore aggiunto. 3. Contratto di rete: gli “accordi di foresta” 3.1. Il contratto di rete e la struttura organizzativa Il contratto di rete nasce come strumento di diritto privato pensato per consentire a più imprese di “fare sistema” senza fondersi. Il contratto di rete è stato introdotto con d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla l. n. 33/2009 (art. 3 «Distretti produttivi e reti di impresa», commi da 4-ter a 4quinquies) 27 , poi successivamente più volte modificato. L’art. 3, co. 4-ter, d.l. 5/2009 definisce il contratto di rete come il contratto con cui «più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa». La leva operativa è dunque rappresentata dal programma comune di rete, rispetto al quale i partecipanti si obbligano a collaborare, a scambiarsi prestazioni/informazioni o a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Dal punto di vista della struttura, la disciplina consente di costituire un’organizzazione più leggera (cooperazione e programma) oppure più organizzata, potendo prevedere un fondo patrimoniale comune e un organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto; inoltre, a condizioni determinate e su base opzionale, la rete può acquisire soggettività giuridica mediante iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, configurandosi come “rete-soggetto” (in alternativa alla “rete-contratto”). I contratti stipulati tra imprese agricole o imprese agricole e imprese industriali sono 27 Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. 20 destinatari di norme specifiche, che contemplano agevolazioni formali sia con riguardo ai profili fiscali sia in materia lavoristica. Il modello standard per la redazione del contratto di rete (e la semplificazione di alcune formalità) è supportato anche da prassi e atti attuativi, tra cui il d.m. 10 aprile 2014, n. 122 28 . 3.2. L’accordo di foresta come strumento per fare rete nel settore forestale Nel contesto della Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il legislatore ha introdotto un nuovo strumento per far rete denominato Accordo di foresta, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale in modo da valorizzare superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale e conservare ed erogare servizi ecosistemici. La disciplina – introdotta dall’art. 35-bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 29 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 – è stata collocata nell’art. 3 («Distretti produttivi e reti di impresa») del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla l. n. 33/2009. Dall’analisi del dato normativo si evince che l’Accordo di foresta non è qualificabile come contratto di rete in senso stretto, sebbene sia ad esso accomunato dal fatto di essere uno strumento messo a disposizione dei privati al fine di costituire una rete organizzata di soggetti. Si tratta piuttosto di un nuovo tipo contrattuale connotato, per un verso, dalla natura dei soggetti che possono stipularlo e, per altro verso, dalla funzione – la causa – che esso è deputato a realizzare. La normativa ne disegna i tratti essenziali: ▪ chi può stipulare: l’accordo di foresta è un contratto che può essere stipulato tra due o più soggetti, singoli o associati, che soddisfino un criterio di radicamento reale sul territorio forestale: almeno metà titolari di proprietà o altro diritto reale/personale di godimento su beni agro-silvopastorali, oppure almeno un contraente che rappresenti in forma consortile/associativa tali titolari; non è invece necessario che le parti siano imprenditori iscritti nel Registro delle imprese ▪ che cosa possono fare: l’accordo può individuare soluzioni tecnico-economiche coerenti con obiettivi condivisi e, soprattutto, promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali e il recupero funzionale e produttivo, con attenzione anche a particolari categorie di terreni richiamate dal TUFF. ▪ effetto “di sistema”: gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole e le Regioni sono chiamate a promuoverne diffusione e attuazione. 3.3. Potenziali benefici Nel contesto montano, l’accordo di foresta può rilevarsi strumento particolarmente utile perché consente di costruire una rete di soggetti che tiene insieme segmenti diversi della catena del valore, senza imporre un unico “contenitore” istituzionale. Lo stesso PFR valdostano annovera l’attivazione 28 D.M. 10 aprile 2014, n. 22, Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese. 29 Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. 21 degli Accordi di Foresta tra le iniziative oggetto dell’obiettivo (OS3), orientato alla valorizzazione economica sostenibile delle risorse forestali. In particolare, gli Accordi di Foresta possono: ▪ ricomporre l’offerta, senza scomporre la proprietà: la rete lavora sul programma: pianificazione dei tagli, cantierizzazione, logistica, conferimenti. Il proprietario frammentato può restare tale, ma la gestione diventa coordinata. ▪ integrare soggetti diversi: proprietari pubblici (Comuni), proprietari privati, imprese di utilizzazione, segherie, operatori energetici, eventualmente soggetti “tecnici” (consorzi, cooperative, enti di certificazione). La rete consente di allocare funzioni (chi progetta, chi esegue, chi commercializza) e responsabilità (standard di sostenibilità, assicurazioni, tracciabilità). ▪ rendere finanziabile la gestione: attraverso la predisposizione di un programma pluriennale, di un organo comune e (se utile) di un fondo patrimoniale, la filiera diventa più credibile per credito, bandi e investimenti in infrastrutture leggere (piazzali, teleferiche, mezzi forestali). ▪ valorizzare servizi ecosistemici: la disciplina degli accordi di foresta inserisce espressamente l’obiettivo dei servizi ecosistemici (oltre alla conservazione e alla biodiversità): ciò aiuta a costruire progetti misti (prevenzione rischi, protezione versanti e bacini, fruizione), utili anche per intercettare misure pubbliche coerenti con tali finalità. 4. Domini collettivi: le Consorterie valdostane 4.1. I domini collettivi nel quadro normativo statale A differenza degli strumenti “volontari” (associazioni, consorzi, reti), i domini collettivi costituiscono forme di organizzazione comunitarie connotate da un più profondo e diretto legame con il territorio, riguardando beni «aventi perpetua destinazione agro-silvo-pastorale» collegati ai membri di comunità storicamente radicate su un certo territorio. La legge 20 novembre 2017, n. 168 – recante «Norme in materia di domini collettivi» – ha segnato un profondo mutamento nel panorama normativo dedicato agli usi civici e alle proprietà collettive, fino ad allora disciplinati dalla l. n. 1766/1927 e dal regolamento n. 332/1928. I domini collettivi sono riconosciuti come «ordinamento giuridico primario delle comunità originarie», che si connota, in chiave qualificatoria, per «l’esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva» (art. 1, co. 1). I domini collettivi rappresentano dunque un «ordinamento giuridico» autonomo – seppur soggetto alla Costituzione – alla quale la legge riconosce «capacità di autonormazione, sia per l’amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l’amministrazione vincolata e discrezionale», nonché capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale». Questa capacità di autonormazione – che si esplica nel potere di definire le modalità di uso congiunto dei beni, oltre che di gestione economica degli stessi sebbene entro i più stringenti limiti 22 in ordine al regime di inalienabilità e indivisibilità dei beni in vista della loro trasmissione alle future generazioni 30 – è assegnata agli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti sui beni. Occorre dunque tenere distinti i singoli appartenenti a una determinata collettività – che costituiscono i soggetti titolari dei diritti di uso civico e delle proprietà collettive; dagli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva – che rappresentano e amministrano i beni di proprietà collettiva e ai quali la legge riconosce «personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria» (art. 1, co. 2) 31 . La qualificazione operata dalla l. n. 168/2017 riveste particolare importanza per almeno due ragioni: (i) inverte radicalmente la logica sottostante la disciplina, passando dalla mera tolleranza amministrativa di istituti considerati obsoleti, non rispondenti alla più moderna realtà economica e destinati alla liquidazione, al pieno riconoscimento di un ordinamento comunitario dotato di autoorganizzazione da promuovere in quanto funzionale non solo allo svolgimento della personalità degli individui, ma altresì a finalità di protezione e conservazione dell’ambiente, del paesaggio e di tradizioni antropologiche e culturali in un’ottica di solidarietà sociale, come si evince dall’espresso richiamo operato dal legislatore gli artt. 2, 9, 42, co. 2, e 43 Cost. 32 ; (ii) sposta i domini collettivi nella sfera del diritto privato, rendendo maggiormente lineare l’uso di strumenti privatistici (statuti, regolamenti, contratti) per governare i beni associati al dominio collettivo, pur entro i vincoli di tutela che tipicamente connotano tali beni e che sottendono «una responsabilizzazione delle comunità chiamate a preservare l’ambiente» 33 , in attuazione del principio di solidarietà orizzontale di cui all’art. 118, co. 4, Cost. Sotto questo profilo, la Corte costituzionale, con sent. n. 152/2024 34 , ha ribadito – in un giudizio relativo ai controlli pubblici – la natura segnatamente privatistica di tali enti esponenziali, evidenziando che i Comuni possono gestire i beni collettivi solo laddove non vi siano enti esponenziali 35 e che le Regioni non hanno poteri di indirizzo/vigilanza e i controlli sostitutivi previsti per gli enti dipendenti dalla Regione. 4.2. La specificità valdostana: le Consorterie come domini collettivi organizzati La Valle d’Aosta ha una tradizione peculiare di proprietà e gestione collettiva di beni. La legge regionale 1° agosto 2022, n. 19 riconosce le Consorterie valdostane come «forme di dominio collettivo e come ordinamenti giuridici primari delle comunità valdostane, intendendosi per tali le collettività i cui membri hanno in proprietà comune terreni o fabbricati ed esercitano, collettivamente e individualmente, diritti di godimento in forma più o meno estesa sugli stessi e sulle risorse idriche pertinenti, nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e pubblicità delle decisioni» (art. 2, co. 1). Alle Consorterie – quali enti esponenziali delle collettività interessate e gestori dei loro beni collettivi – sono riconosciute la capacità di autonormazione e la capacità di gestione del patrimonio ambientale economico e culturale che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva quale forma di comproprietà intergenerazionale (art. 1, co. 2); i relativi atti non sono soggetti ad approvazione o controllo da parte della Regione o di altra pubblica amministrazione (art. 1, co. 3). 30 Cfr. sul punto Corte cost. sent. 2 dicembre 2021, n. 228, punto 4.2.1 Cons. diritto. 31 Cfr. Corte cost. sent. 2 dicembre 2021, n. 228. 32 Aspetto sottolineato dalla Corte cost. sent. 28 novembre 2022, n. 236 e sent. 15 giugno 2023, n. 119. 33 Cfr. Corte cost. sent. 26 luglio 2024, n. 152. 34 Corte cost. sent. 26 luglio 2024, n. 152. 35 Ibidem, punto 10.2 Cons. diritto 23 L’art. 3, co. 2, precisa che «In forza di quanto stabilito dai rispettivi statuti e regolamenti, possono fare parte delle Consorterie, esercitando i relativi diritti e adempiendo ai connessi obblighi, i proprietari di fondi rustici siti nelle frazioni e località dei Comuni in cui sono ubicati i beni della Consorteria, i discendenti dei titolari originari ovvero coloro che risiedano effettivamente in Valle d’Aosta per il periodo minimo stabilito negli statuti o nei regolamenti delle Consorterie stesse». Al fine di promuoverne e regolarne l’utilizzo, la legge regionale collega l’autonomia statutaria e la natura privatistica a un’infrastruttura di certezza giuridica (registro/procedure), con funzioni ricognitive, utile proprio nei casi di boschi frammentati o dormienti, dove la mancanza di titoli chiari o di organi funzionanti paralizza la gestione. La disciplina regionale prevede un Registro valdostano delle consorterie, e l’iter procedurale approvato dalla Giunta chiarisce che la registrazione «attesta la personalità giuridica di diritto privato» delle consorterie (art. 6), oltre a definire adempimenti e fasi (pubblicità, opposizioni, decisione) (art. 7). La stessa legge valorizza il ruolo di cooperazione tecnica con il Réseau des consorteries et des biens communs de la Vallée d’Aoste – e le altre associazioni assimilabili – quali strumenti di cooperazione volontaria fra i soggetti gestori dei domini collettivi presenti sul territorio regionale, operanti su base democratica, con funzioni rappresentative, consultive e propositive, con i quali la Regione può stipulare accordi per interventi di supporto in funzione delle necessità di carattere tecnico-gestionale o contabile. Sul piano delle funzioni, la l.r. n. 19/2022 è esplicita nel collegare la consorteria alla gestione dei territori agro-silvo-pastorali, consentendo tuttavia di svolgere attività complementari e accessorie – quali, attività turistico-ricettive, di produzione energetica, di commercializzazione dei prodotti del territorio (art. 10, co. 1), con vincoli di reinvestimento nelle attività delle Consorterie e gestione del suo territorio (art. 10, co. 2). Essa disciplina inoltre le autorizzazioni alla destinazione dei beni immobili della Consorteria a funzioni diversa da quella agro-silvo-pastorale, la costituzione di diritti reali parziari e limitati su beni immobili, nonché permute a fini di razionalizzazione/accorpamento; e richiama una partecipazione attiva alla pianificazione forestale e pascoliva, anche per prevenzione rischi e adattamento climatico. 4.3. I potenziali benefici Per la gestione dei boschi, domini collettivi e consorterie si rivelano strumenti utili a superare la frammentazione della proprietà privata e promuovere la gestione collettiva, offrendo un vantaggio di tipo strutturale rispetto alle tradizionali forme associative, posto che in tal caso l’“aggregazione” non è da costruire ex novo, ma è insita nella natura del bene (proprietà collettiva o diritti collettivi di godimento). L’istituto può produrre diversi effetti pratici positivi: ▪ gestione condivisa dei beni: boschi e pascoli collettivi, se ben governati, consentono pianificazione e cantierizzazione su scala adeguata, rendendo economicamente possibili tagli colturali, manutenzioni, viabilità forestale e conferimenti programmati. ▪ governance locale: statuti e regolamenti (autonomia riconosciuta) permettono di adattare regole di godimento e gestione ai contesti micro-territoriali, con un allineamento forte a interessi di lungo periodo (intergenerazionali), tipici del patrimonio forestale. ▪ filiera legno-territorio: la consorteria può agire come “aggregatore naturale” della produzione legnosa, ma anche come interlocutore per reti/consorzi/accordi di foresta, evitando che ogni 24 utilizzazione sia un episodio isolato. Consorterie e reti possono operare in sinergia: la consorteria porta base fondiaria e legittimazione collettiva; la rete porta integrazione con imprese e mercato. ▪ gestione dei casi patologici (beni dormienti, organi non funzionanti): la legge regionale prevede misure sussidiarie e poteri surrogatori (con coinvolgimento comunale/regionale in via eccezionale) e regole sui beni “dormienti”, riducendo il rischio che patrimonio agro-silvopastorale resti inerte per decenni. 4.4. La giurisprudenza essenziale ▪ Corte cost., sent. n. 119/2023: ha dichiarato illegittima la previsione di inalienabilità delle terre di proprietà privata gravate da usi civici (in quanto introdotta dalla l. 168/2017), precisando però che, in caso di alienazione, i diritti di uso civico “seguono il bene” e continuano ad essere esercitabili. ▪ Corte cost., sent. n. 152/2024: ha affermato che, poiché gli enti esponenziali dei domini collettivi sono enti di diritto privato, spetta allo Stato disciplinare i contenuti sostanziali dei controlli pubblici su tali enti (competenza su “ordinamento civile”), lasciando alle Regioni, al più, profili organizzativi. ▪ Cass., Sez. Un., ord. 15 gennaio 2025, n. 1008: in tema di riparto di giurisdizione, ribadisce l’ampiezza della giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le controversie relative all’esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico e questioni connesse alle operazioni affidate ai commissari. 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