Costitutioni Generali Romane de i frati del Terz'Ordine di S. Francesco, Regolari Osseruanti ..
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COS GENERALI ROMANE | DEI FRATI DEL TERZ'ORDINE DJ S. FRANCES CO, Regolari Offeruants , Fattenell Anno ou D C I. IN ROMA, Appreffo gli Stampatori Camerali. M DC I. p CO'L CONSENSO DE SVPERIORI, LI eel Bowed ETAL
AIREV.E DILETTI PADRI, E FRATI DEL TERZ"ORDINĖ DI S. FRANCESCO REGOLARI OSSERVANTI, PER TAVAT TAY I TEAL TA, F.Gio.Battifta Prouinzano Dottor Theologo, Generale, & fcruo. į JCHIEDE la Paterna cura,dy Paftoralvigilanza, chedeue tener fempre follecito il vero Prelato del Sacro gregge di CHRIST Osehe con ogni follecitudine s'adopriadonirele pecorelle A fe commelfe, per feguir PorVEEN me del Supremo Paflore , er ad accoppiarie quafiviue 63 NN <! membraal lor capo G I E SV; procurando che non vi as DA END fia putrido membro,che bifogns refecarfs, 6 difforto talmente, che babbiasl capo ifle/Jo ad arroffirfene . Onde ci eceita Leone if Primo a mirar la dignita noftra, ¢diche capo fiamo membri ; accio nos fatti conforti di si Nobil Natura in GIES V., non torniamo ad anuilinfiin dietro. Tutti Ren. Fratelli y nel battefimo Ji fiamo veftiti di CHRISTO, fatti Tempio dello Spirito Santo: ma particolarmente noi Religioff, che Jpogliatidel vecchio buomo fi fiamo veftiti del nuosos; per lo che con maggior diligenza conuien conferuarci fodi, e monds dy quefio ¢ quello, che N.S. Clemente V I I I . baciandoli noi i facri piedi ciording. Come wolfe ancor Nicolo I111.confermandocila Regola per effer noi veri religiofis e perfone Ecclefiaftiches¢ F rati di Penitenza, fécondo la Cofiitutione di Sifto 1111. di Leone X. ¢)-d'altri Pontefici . 0 che lifte/- Jo Sifbo aggiunge, che'l voto d'obedienza, pouertd, e caftita, fatto nella Religione noftra ba forza , «e valore di voto folenne inducendo ogni effétto, che induce il voto foléne fatto d gualfinoglia delle Religions approbate dal la Santa Sede Apoflolica : pero che AleffandroV I. Eugenio III I. Nicolo V.. Sifpo IIII. Giulio I1.Paolo IT .¢o Paolo III. PioV.¢& Sifto V. ci bū dati dinerfi fanori e gratie. Et particolarmente Clemente V I I. & Gregorio XIII. ci han fatts partecipi di tutte le gratie, immunitadi, ¢ priuilegij conce[fi > ¢da concederfi 4 tutte le Religioni, tantomendicanti, quanto non mendicanti, cosinoi come le noftre Chigfe, ep familiari. Douendo dunque fRabilirui come colonne nel Sacro Tempio di D 10, Eccole Coftitutioni, conformi alla Regola e Sacri Canoniscon le quali dir potro con Dauid. Ego confirmaui columnas cius. Ef con Vifteffe lafeiato i) vecchio fermento, potretein una fanta nouita di pire riformarsi; e quafi altiera fenice nel rogo dellamor di D 1 o,con le i. aromatiche de regolari flatuti ringiouenirui. Accettate vi prego quefii paterniricords, e» attendete co’l buon defiderio , ¢& fanto zelo, che in voi fi ritrona ad effequirie , E» pregate perme Sua Diuina Maefid) che vi benedica_. Dat. in Roma, nelnofiro Conuento de' SS. Cofmo, e Damiano, il di kv. di Giugno, SM DCI. Aj
COSTITVTIONI GENERALI Romane de i Frati del Terz' Ordine diS.Francefco,regolariofleruanti. SE O VENDO noi reggerci conforme alla re- , | gola, & per leuar | 'occafione di poca offeruiza, che per negligėza di leggere le molte Coftitutioni potrebbe nafcere nella facra Religio ne noftra; per ordine dell'llluftrifsimo,& Reuerendifs. Sig. Cardinale Matthei Protettore noftro ė parlo al P. Reuerendifs. Maeftro Gio. Battifta Prouinzano Generale,co’] confenfo de i molto Reu. Padri Diffinitori generali, cioė del P. Fra Bafilio Gariboldi, del P. Fra Aleflandro de'Roffi, del P. Maeftro Cherubino Montifieddi, & dei P. Fra Fulgentio Miranda, ridurre quafiin C. mpendio tutte le Coftitutioni paflate , aggiungendoui alcune cole neceflarie per lo viuer religiofo, da offeruarfi compitamente per tutte le Prouincie,, ordinando che fi leggano con la Regolaogni Venerdi: annullando tutte Laltre Coftitutioni, che qui non fono efprefle . Et prima, Circa l'erettione de’nouitiati, recettione, gouerno, & profeflione de’ nouitij fiattenda (ne iluoghi doue s'ė hauura licenza di veftire)cé ogni vigilanza,& diligenza ad offeruare le Bolle della fanta memoria di Sifto V. di N.S.Clemente VIII. & le ordinationi fatte d’ordine della Santita Sua dalli Reuerendifs. Sig. Riformatori da Roma. Tengano in detti nouitiati vn libro, ou fi notiil nome , il cognome, la patria,'eta,& il di della recettione,& profeflione loro. 1 nouitij che faranno Sacerdoti non fiano ammeffi a confeffare n6 folo fecolari, ma nė anco Frati,{e non fiano paffati due anni dopo la loro profifsione. Tutti i nouitij (mentre dura il nouitiato)dicano ogni giorno la col pa, & faccianotre volte la difciplina ogni fettimana; & finito il nouitiato {iano obligatidire la colpa tre volte la fettimana, & ogi venerdi fare la difciplina per due anni. Neal.
Nell’elettioni s'offerui ¢6 diligéza la Bolla di N.S.Clemčte V III, nė fi publichi il Generale , inche non fiano eletti iguattro Diffinitori . Vengano al Capitolo Generale, a fpefe ditutta la Religione, il P. Reuerendifs. Geaerale co’ {un Scrittore : mi Prouinciali, Difcreti, e Cuftodi, vengano a {pefe delle loro Prouincie. - I Diffinitori Prouinciali non poffano hauere vfficio alcuno dependente da quella diffinitione oue effi entraranno, eccetto nelle Prouincie picciole , oue poffono effere fatti Priori. Auertendo che quando occorreri defer propofto per Priore vn Diffinitore attuale, in tal cafo egli s'aftenga a dar il voto, & poffaanche il Cuftode effer Priore ; non gia 1l Difcreto Prouinciale. Sia priuo di voce attiua & paffiua per diece anni quel frate,che per via diraccomandationi procurera officij nella Keligione . Moreadoil P. Reuerendifs. Generale avanti il fine del {uo vfficio, i {uoi figilli, e fcritture reftino appreflo il fuo Scrittore gen®ra~- le, fintanto che habbia ordine dall'Tiluftrifs. Sig. Protettor.. 8 nella morte del Prouinciale reftino i fuoifigilli in mano del {uo Difcreto, afpettandoordine dal P.Reuerendifs.Generale. Il Procuratore Generale non poflaefler’ eletro Vifitatore Genera le, Vicario Generale,né Commifario generale,fe non iano paf fati tre anni dopo il {uo vfficio;nė il {uo vfficio pofla durare piu chetre anni. Il Capitolo Generale fi faccia ognitre anni, il Sabbato, Vigilia della Pentecofte : & il Capitolo Prouinciale fi facciain ciafcu na Prouincia ogn’anno, conforme alla Regola, la terza Domenica dopo Pafca di Refurrettione; eccetro I'vitimo anno, che fi fara dopo il Capitolo Generale, inbreue [patio di tempo. 11 Cuftode della Prouincia fi fara neliecédo Capitolo Prouincia= le, nė pofia effer eletto chi no fia tato in effa Prouincia per due anni continu; & data conto nel Capitolo Generale dello ftato della fua Prouincia,e del gouerno del fuo Prouiaciale,e Difcre to, procurando lariforma della fua Prouincia . I Erati Laici habbianolavoce attiua tantūm, e fiano almeno cin que vocineilelettione de’ Difcreti local, & i frati d'vn Con- . uento picciolo fi poflano vnire co i frati d'altri Conuenti piū
pitt vicini per fare vn fol Difcreto. | Per euitar rumori nella precedéza,nel Capit.generale,8zaltroue dopo’l P. Generale attuale habbiano il luogoi Generali paffati fecodola loro elettione,dopo lor’i Duffinitori Gen.liattuali,poi i Prouinciali;appreffo i Difcreti Prouinciali,e finalméte i Cuftodi. Ne i Capitoli Prouinciali habbia il lnogo il Prouinciale attuale, e dopo luiil Prouinciale immediatamére paffato,poi i Diffinitori attuali, e poi il Difcreto Prouinciale: finito il Capitolo, tutti quei che faranno ftati Prouinciali habbiano il luogo foprai Diffinitori attuali. 11 Procuratore Generale fuordi Capitolo preceda i Diffinitori * Generali ; ma non i Prouinciali nelle loro Prouincic „nė i Priorine iloro Conuenti : & i Macftri, & gli altri Padri tra loro habbiano il luogo fecondo Vanteriorita della loro profeffione; cosi ancora gli altri frati,fecondo detta profeflione;hauendo fempre riguardo al Sacerdotio. Intornoal voto della pouerta,fi deue offeruare il Cap.X. della Regola,&il cap.2.della feff.> 5. del Sacro Conc. Trid.c6 le dichia- . rationi fatte dalla Sacra Congregatione,fopra eflo Cap.v3 I Regolari etiam per difpenfatione , 0 licéza d'inferiori al Sommo Potefice,che pofleggono,o tégono capi, rédite annuali, & aleri beni immobili,0 mobili fuperflui;non fono efcufati'dalla colpa, nė dalla pena : ma v' incorrono ipfo facto. Et per neffun modo fi deue dar fede a Superiori, fe affermano poter concedere tal licenza. Debbono pero ftar’all’arbitrio,e prefinitione de’ Superiori, quito alla fuperfluita,e conuenienza delle cofe mobili,hauutafi ragione della perfona,dell'vflicio,e dello ftato della pouerta, la quale hanno promeflo nella profeffione,& dell’altre qualitadi; eccetto che non coftaffe dell’ecceflo di effo arbitrio Sia punito di pena proprietaria quel frate,, che non haueri confegnato intieramente la quantita dirobbe,e danari, che fi trouard in luo potere, 0 literra fuoridel Monafterio . In ciafcun Céuétos” habbia da elegger capitolarméte da i frati del la famiglia vn Procuratore frate,il qual habbia d’hauer cura dellexobbe della Spropria,e fpédergli folo per le neceflica d¢’ frati. : £ Si
Si veftanotutti di veftimenti vili,& d'vn'ifteffo panno, ¢ colores;fot topena ben viftaal P.Generale: & fi portino le barbe, capelli, e corona, conforme a’ buonireligiofi,& non a modo di fecolari. 1 Priori habbiano a dare tutte le cofe neceflariea i frati di fa fa-. miglia,dandoli piena notitia dell’introito,& effito, di tutte 'entrate, raccolte, elemofine , & fpefe chaueranno fatto: facendo fcrivere nel libro ognifettimana,|'introito & effito,nd folod’ele mofinedidanari, ma d'ogn’altra cofa , per manod'vn frate da eleggerfi per voci de i frati della famiglia , facendofi vn'Inuentario di tutti beni, tanto mobili, quanto immobili del Conuento , per darne poi conto nell'vicir del fuo vflicio; fotto pena di folpenfione de’ loro vfficij. Į Priori attendano a far recitare I'vfficio in Choro all’hore debite paufataméte,& dalla Felta di Santa Croce di Maggio, fin'all'al tra di Sertébre, (i faccia ogni giorno,dopo Nona,vn’hora d’oratione,& vi cduengano tutti,fenza eccettione alcuna,& mez’ hora dopo Matutino;& fuor di quefto tempo, fi faccia la fera dopo I'Aue Maria immediatamente. Neflun frate ftia avanti le porte della Chiefa, ė del Conuento, di qualunque hora : e fuggano le prattiche di giouani,e di Donne, (mafsime {candalofe) conforme al cap. 2 6. della Regola. Et fi come Donne non poflono entrare dentro nelli Conuenti, fecé do la Coftitutione della fel. me. di Gregorio XIII. cofi i Frati non permettano,che giouani {ofpetti debbano entrare dentroef fi Conuenti; fotto pena (a' Superiori,che contraueniffero)della priuatione de’ loro vfficij; & ai fudditi , di voce attiua, & paffiua, daincorrerfi,tanto da Superiori,come da fudditi,ipfo facto, & altre pene arbitrarie a effo Reverendifs. P. Generale , & per cioinogni Conuento fi faccia vn Portinaro. Nell'viciredal Conuento fi vada con licenza del Priore ,& dalla Prouincia fi vada conlicenza in {criptis dal Prouinciale ; & chi + fara il cotrario fia caftigaro come Apoftata, privato di voce attiua,& paffiua,per due anni, & ftia tanto tempo prigione, quan to tempo é (tarofenza obedienza. | Intiafcuna Prouincia fi deputino alcuni Couenti per lo tudio + & non poflanoefler’ eletti. Confeflori difecolari fe nonarriuano almeno
almenčalVetž di 30. anni,nė fi eleggano nuodui Predicatori nė | fi mandinoad ordinarfi alcunifrari, fe prima non farūno ammef fi da due effaminatori da deputarfi in ciafcuna Prouincia. Non fi poffa addottorare alcun frate , fe prima non haucra fatto il corfo di due anni in Logica, trein Filofofia, & tre in Theologia:. & fi leggano Cafi di Confcienza in cgni Conuento. " Quel fate che dird parcle infamatorie & ingiuriofe al fuo Superio. re, fia punito di carcere per otto giorni,& fe ad altri frati, faccia la difciplina publicamente. Chi dari con pugni,baftone,0 coltello a frati,d a fecolari, fia puni to dipena di carcere, ad arbitrio de Superiori, & privo di voce attina & paffiua per tre anni: ma fe fard con pin graue offefa,come di mutilatione di membri, 6 di morte; fia punito di prigione perpetua, 0 di galera. Quei che forio pumti di pena dicarcere per caufa notata nelle prefenti Coftitutioni, O per enorme delitto, s’intendano anco priui di atti legitimi per tre anni, i quali nd poffano effer reftitui ti a detri atti,eccetro nelle Diffinitioni Generali,0 Prouinciali, II Padre Generale, & i Prouinciali fi ricordino d' offervare nel riferbo de’cafi, lordine di N.S.Clemente VIII.come fono tenuti. In tutti icafi oue non s &poftapena particolare in quefte Coftitution, s'intenda pena a’ Superiori di fufpenfionc de loro vfficij , & a fudditi, di privatione di voce attiua, Št paffiua, ad arbi. trio del P, Reuerendifs. Generale. " Ą © Svfiognicharita a gl'Infermi, foccorrendoli prima nello fpirito co i Santifs. Sacramenti , & dapoi nel corpo, contutte lecofe neceflarie,de’ Medici, Medicine, & Infermieri . Et in ogni Conuento fi tenga vn libro, oue fi noti il giorno della morte de” Frati, facendoli le debite effeguie , & gli anniucrfarij, conformeal Capitolo xvij . della Regola. Hy CONFIRMAMYVS PREDICTA STATVTA,. HIER. CARD. MATTHAIVS PROTECT. Locus Sigilli. j r Dat. Rome in Palatio/upradičti Ilufiriffimi, &- Reuerendiff.D.D.Cars + — dinalis. Die Sabbaibi 23. lung 1601. a EX k i Erancifcus Peregrinūs Secret, *
