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Sull'incremento del delitto in Italia e sui mezzi per arrestarlo

Lombroso, Cesare

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SULL'INCREMENTO DEL DELITTO IN ITALIA E SUI MEZZI PER ARRESTARLO C. LOMBROSO LJ (7-_ '" SECONDA EDIZIONE AMPLIATA. E CORRETTA. Biblioteca Pixelegis. Universidad de Sevilla. ROMA TORINO FIRENZE FRATELLI BOCCA Librai di S. M. il Re d'Italia • 1879 PROPRIETÀ LETTERARIA. TORINO - Stabilimento Tipogra fi co VINCENZO BONA. AL LETTORE A chi mi chiedesse perché io, senz'essere uomo politico o giurista, abbia ardito porre mano ad un'opera di questa natura, risponderò solo : Che si guardi d'intorno. — Innanzi alla marea del delitto che monta e monta sempre, e minaccia sommergerci e insieme infamarci, senza che alcuno pensi ad opporvi le dighe, a me parve, che un uomo onesto, il quale aveva per molti anni studiato il delitto come psichiatra, se non come statista, non doveva tacere, e che la sua parola, per quanto poco autorevole, forse troverebbe ascolto, non foss'altro perché ispirata, non dall'amor di una setta o di un par- . tito, ma da quello del paese: appartenendo egli a quello scarso manipolo che crede il miglior partito non averne alcuno, finché almeno uno ne sorga che preferisca alle bizze personali e regionali il miglioramento graduato e continuo delle classi popolane. Ció gli faccia perdonare i non pochi errori in cui sarà pur caduto, malgrado abbia tentato cli correggere _,  +^.^:.,..., ,  . ^.:  ,^..  ..,.  .  . ^..  . ,:.. . IV = la propria insuficien2'a nelle cose di governo e di procedura penale, consultandosi, per quanto era possibile, nelle questioni politiche o giuridiche con egregi uomini di stato, e giurisperiti, fra cui ama ricordare BARGONI, BODIO, BELTRAMI-SCALIA, ISNARDI, MATTIROLO, SIGHELE, TORTI,. e i redattori della Rassegna settimanale. Ad ogni modo, ricordi il lettore che se l'impresa avesse pur l'aria di un'audacia spavalda, fu iniziata e compita colla trepidanza di chi preferisce il propriodanno a quello della patria. L'AUTORE. e- NOTA ALLA 2' EDIZIONE A mostrare che il grido d'allarme Sull'incremento del delitto in Italia non era ingiustfcato, basterebbe riprodurre le cifre della criminalità nostra nei primi sei mesi dell'anno. Malgrado che, per una legge costante di statistica sociale, agli anni di grandi incrementi debbano succedere altri con oscillazioni in senso contrario, la triste quota del delitto accennava a voler continuare nel 79 e da qualche lato, per e fin, peggiorare, certo pei ferimenti e nel fenomeno si doloroso della sproporzione regionale (1) . (1) Si contò 1 omicidio consum. ogni 19,458 ab. in Roma » 24,378  » Sicilia n n 29,287 Napoli 37,451 Sardegna » 54,260  » Marche ed Umbria » » 97,387 Toscana » 100,658  A Emilia » r 133,436 Piemonte 176,218  „ Lombardia » » 225,519 Veneto (Gazz. Ufficiale, 1879, N. 129). ^ = VI = E mentre coloro che, giudicando anche le questioni giuridiche con l'occhio della passione politica, gridavano alle tendenze illiberali di chi credeva necessario il rinserrare maggiormente i freni della giustizia, un popolo, libero davvero, e degno di esserlo perché sciolto affatto dalle pastoie dei retori e dei legulei, votava a suffragio universale, con una maggioranza di più di 16 mila voti, d ristabilimento della pena di morte, e cid come unico rimedio contro a quell'incremento dei crimini che saliva in pochi anni dalla decretata abolizione a non meno del 75/100. Non già ch'io creda basti un voto popolare a decidere si gravi questioni sociali, ma sì bene a ribattere quell' argomento che tanto ci si rinfacciava di andare, con quelle proposte, a ritroso della coscienza pubblica e degli spiriti liberali dell'epoca. E questo soprattutto ani giova, dopo aver veduto sollevarsi, contro a queste idee, con inusata acrimonia, quasi si trattasse d'offesa al proprio partito, molti di coloro che vanno in fama di più avanzati nell'amore delle libere istituzioni. Oh! sciagurato quel giorno in cui trionfassero in Italia, anche per un solo momento, i partigiani che non rifuggono dal confondere gli interessi politici colle manovre del Ciò pel l o trimestre 1879; per tutto il semestre 1879 si notarono: Omicidi consumati e mancati  . 1823 — Nel 1878 erano 1748 Infanticidi consumati e mancati 14 —  »» 137 Ferimenti gravi   3256 —  n n 2791 lievi   14,140 —  » » 12,551 Grassazioni 1086 —  » 1653 Furti . 35,683 --  » » 45,263 Danni  .  .  5 752 419 ^  >  > —  » » 6,696,475 = VII crimine; in quel giorno non sarebbe solo la libertá in grave pericolo, né soltanto l'onore, ma perfino la nostra esistenza, perché é l'uomo di tal natura che, messo nel bivio tra l'amore della vita, degli averi .e quello della patria, sacrifica quasi sempre quest'ultimo, i cui legami meno strettamente l'avvincono. Ho parlato della guerra bandita a coteste idee, e non già a questo mio povero libro, il quale aspirava solo a dare, in tempo, un grido d'allarme agli onesti di tutti i partiti e ad essere il corollario, ma non a toccare l'alto seggio di un libro di scienza, nemmeno ora in cui, dopo esaminate le critiche degli . avversari leali, tento dar loro una risposta quando mi parvero meno giuste o di giovarmene se vere. Torino, 1° luglio 1879. L'AUTORE. • t PARTE PRIMA INCREMENTO DEL DELITTO IN ITALIA E SUE CAUSE I. Già da molti anni si conosce e deplora il triste primato che ha l'Italia (1) pel crimine sulle vicine nazioni, cui supera quasi più del doppio per condannati in genere e peggio per gli omicidi di cui essa abbonda, come nota B. Scalia (2), 3 volte più dell'Austria, 4 volte più della Prussia, 5 volte più della Svezia, 10 volte più dell'Irlanda, 14 volte più della Danimarca, e 16 volte più dell'Inghilterra. E già si era veduto; anni fa, come lungi dall'arrestarsi, od almeno limitarsi, il delitto seguiva un incremento pro- (1) Italia Francia  Austria anni 1873 2,82 per 1.000 abit. 1,53 1,45 »  1874 2,94  »  » 1,56 1,39 18?5 2,92  »  » 1,36 Archivio Stat. Italiano 111, Roma 1878. (2) Dal lavoro Sulla riforma penitenziaria in Italia, Roma, 1879, di cui l'insigne redattore mi permise fruissi prima della pubblicazione mandandomene le bozze con cortesia troppo rara i n Italia, perché non lo debba qui ringraziare. 1 8 = È certo che questa tetra setta si è in questo ultimo anno fatto una strada nel paese; benché alcuni principi tnetafisici, sulla liberti, di qualche ministro, possano avervi, indirettamente, contribuito, sarebbe una partigiana ingiustizia attribuirgliene tutta la colpa; il contagio era ai nostri confini, ci circondava da tutte le parti, esso ha potuto crescere, perfino, in quella semi-dispotica Germania, che non si può proprio dire faccia risparmio di cautele e di repressioni. Ed anche nel primitivo suo nido, se le tristizie delle condizioni sociali vi hanno contribuito, in gran parte vi ebbe pure azione quella specie di vertigine, di delirio epidemico, che prende spesso i popoli sotto l'influenza di un dato uomo che si presenti davanti ad essi con un sistema architettato in modo di colpirne l'immaginazione, solleticandone le passioni più ardenti. Gli è così che si crearono e si diffusero le religioni dei tempi antichi e dei nostri giorni ; agli uni offrendo come fra i pagani, carne e lupercali, agli altri, piaceri più nobili, come l'arte della musica e della pittura, e larghe speranze sull'avvenire. Le masse, allucinate dalla lusinga di futuri godimenti, si gettano ciecamente nel vortice in cui le trascinano i capi che alla loro volta sono tratti più lontano della meta prefissa. Un esempio ne ebbimo or ora nei seguaci del Lazzaretti, cui solo una specie di follia ispirata da convinzioni stranamente contradditorie, papistiche ed internazionali, trasportò in faccia alle nostre palle. Solo un delirio può far credere sul serio agl'internazionalisti di migliorare la societá decimandola; e cominciando col dividere le proprietà, e ad imporsi ai popoli interi con quelle armi del terrore che adoperavano precisamente , i despoti, di cui essi pretendono trarre vendetta. E male si vorrebbe conchiudere, dal vedere come essi hanno preso per bandiera o per religione il positivismo od il Darwinianismo, che L'internazionale e lo Stato, 1878, ne calcolano il numero a 2.000 in Italia, a 30.000 in Inghilterra, 1.500,000 negli Stati Uniti, a 350.000 in Germania. er 9- queste teorie siano state le cause del loro nascere e della loro diffusione. Quelle teorie sono la livrea del nuovo delirio, non ne sono il germe. E infatti, come bene avvertiva testé lo Schmidt, sulla Deutsche Rundschau, il Darwinia nismo, prendendo le mosse dalla selezione della specie, dal trionfo della bellezza e specialmente della forza, dimostra essere impossibile, nella natura, la completa uguaglianza e naturále e necessaria, quindi, l'aristocrazia ; che se negli animali inferiori la è costituita solo dall'energia muscolare o dalla ricchezza di connettivo, nell'uomo lo sarà invece dalla forza intellettuale e dal carattere. E si trova anche fra le scoperte di Darwin un'altra legge che parla affatto contro gl'internazionalisti, i quali, con delle scosse violenti, con dei cataclismi, pretendono mutare tutto l'organismo attuale; la legge, secondo cui, ogni mutamento stabile avviene, in natura, grazie a trasformazioni molecolari, lentissime, che durarono centinaia di secoli. Gli internazionalisti dunque presero questa teoria a prestito, per insegna, senza ben comprenderla, e non perché essa _veramente li avesse ispirati, ma perché avendone bisogno di una purché siasi e che fosse affatto diversa da quella adottata dagli avversarii, non avevano altra scelta possibile. Ma certamente ai tempi dei Cesari avrebbero preferita la religione cattolica, come ai tempi della riforma, la luterana. Infatti noi li vediamo in Italia preponderare nei paesi dove il clero ebbe sempre incontestate preponderanze e prendere col monomaníaco Lazzaretti a prestito un misto di papismo e di socialismo, precisamente come a Torino il satiriaco ed epilettico Detomasi s'era mascherato di Darwinianismo per predicare la religione della selezione sessuale con cui eragli dato di soddisfare le sue strane passioni carnali. E come l'internazionale prende ad insegna il positivismo, i delinquenti comuni prendono alla lor volta a prestito la bandiera dell'internazionalista, poiché ben conoscendo il ribrezzo, ormai generale, per il delitto comune, essi così giungono a scusarlo dinanzi a loro stessi ed agli altri, appagando, egualmente, le loro passioni. Arroge che essi, in 10 = lite continua coi governi costituiti, confondendo l'ordine politico col giuridico, fanno sempre la guerra all' ultimo che si regge in piedi; quindi, sotto i Borboni, i camorristi tiravano al liberale e nel 1863 i maffiosi al regionismo, e in Lombardia i delinquenti, che nel 1849 fremevano, insieme ai liberali, contro il governo austriaco, nel 1859 imprecavano agli Italiani. I capi della banda che sequestrava Porcari e Sgadari si spacciavano capi di partito politico, sociale. Pasquale si intitolava un altro Spartaco. Guai però al governo, guai a quel partito che ha simili partigiani i quali sono come il segnacolo della morte, anzi della vicina putredine. Camorra. — Ma veniamo ora a studiare le cause delle speciali associazioni al mal fare dominanti nei paesi del sud. La maggior persistenza e tenacia della camorra nelle sue forme rituali, nel suo codice criminale, in confronto delle altre prave associazioni, parrei dipendere, in primo luogo, dall'antichità della sua esistenza, poichè la lunga ripetizione trasforma i nostri atti in abitudine, e quindi in leggi, e la storia ci addita come tutti i fenomeni etnici, che ebbero una lunga durata, difficilmente spariscono tutto ad un tratto. Fino dal 1568 esisteva in Napoli la camorra, conoscendosi delle Prammatiche del 1568, del 1572, del 1597 e del 1610, in cui i vicerè spagnuoli, conte di Miranda, duca d'Alcalà, ecc., cercavano di punire a con pene straordinarie, colla galera., il giuocatore e tenitore di case da giuoco, o meglio di baratteria, che cavava illecite esazioni su dette case, ed i carcerati, che, ora sotto colore di devozione a sacre irnagini, ora per altra diversa figurata causa, imponevano pagamento agli altri, in poca o molta quantità, commettendo per tal modo crudeli estorsioni D (1). Certo il Gueltrini trovó la parola camorra, in riguardo alle minute contrattazioni sui mercati, usata in un sonetto del 1712. (1) Vedi MORDINI, Relazione al R. Ministero. Roma, 1874. - MONNIER, Sulla Camorra, 1861. I1 Monnier osserva, assai bene, che l'etimologia della camorra dimostra la sua origine dalla Spagna e forse dagli Arabi. Camorra in spagnuolo equivale a querela, rissa o disputa; e camorrista a cattivo soggetto ; in arabo humar significa giuoco d'azzardo. Una novella del Cervantes ci mostra aver esistito in Siviglia, fin da quei tempi, una setta affatto simile ai camorristi. Anch'essi prelevavano su ogni furto un'elemosina per la lampada di una santa imagine da loro venerata; anch'essi davano alla polizia una parte dei prodotti ; s'incaricavano delle vendette private, non escluso lo sfregio col rasoio; anche fra essi vi erano i novizi, che si chiamavano fratelli minori, e dovevano pagare una mezza annata sul primo loro furto, portare ambasciate aí fratelli maggiori, sia nelle prigioni, sia nelle carceri, ed adempiere agli altri uffici subalterni. I fratelli maggiori avevano un soprannome, e si dividevano, in giusta quota, le somme che gli applicati versavano alla massa comune. Anche i ladri del Marocco prelevavano un tanto sulle prostitute (De Arnicis). Nel Don Chisciotte vi é una scena, in cui si vedono alcuni oziosi esigere una gratificazione dai giuocatori fortunati, per aver presenziato ai cattivi e ai buoni colpi. — 1 E la missione più comune del moderno camorrista. -- Ed 6 curioso il notare che quella mancia viene chiamata barato, press'a poco come intitolano le loro equivoche imposte i camorristi. Anche il brigantaggio, che pure persiste tanto nelle provincie del sud, ha una probabile causa nella tradizione storica, essendosi esso radicato fino dai tempi antichissimi nell'Italia media e del sud. Gabriele Rosa l'attribuisce all'antica guerra sociale, che costrinse i nostri agricoltori a farsi pastori nomadi (Su Ascoli-Piceno. Brescia, 1869). Nel 1108 in Roma si contavano ogni giorno a centinaia . i furti e gli omicidi, nel 1137 delle città intere erano preda di assassini, p. e. Palestrina. Banditi nel Napolitano ci furono sempre, scrive Gian- 12= none (Lib. IV, cap. 10), in coda agli invasori greci, longobardi, svevi, saraceni, angioini, albanesi, ladroni gli uni degli altri, crudeli e rapaci del pari Nel 1458, i mercenari stranieri espulsi da Giovanna I divennero briganti, rubando e penetrando fino in Melfi; di poi si posero al servizio dei Baroni del Regno, che se ne servirono come di ordinaria milizia. Nel 1528 gli imperiali assediati in Napoli si servirono per buscar vettovaglie dell'assassino 'Venticelli ; e dopo la caduta di Lautrec, molti baroni continuarono la guerra, ma sotto forma cli brigantaggio nelle Puglie;, gentiluomini indebitati, qualche volta grandi signori, non sdegnavano mescolarsi ai briganti, che erano giunti a credere gloriose e patriottiche le loro imprese ; sorprendevano i villaggi piccoli per saccheggiarli ; imponevano ai più. grossi dei ricatti, ecc. Nel 1610 contro il brigante Sciarra si mandò un vero corpo d'armata di 4.000 uomini, e senza frutto, chè il suo comandante Spinelli quasi vi perdè la vita, e Sciarra entrò fino in Lucera, battendo la campagna in grosse colonne, con trombettieri e stendardi alla testa. Nel 1559 dei briganti capitanati da Marcone posero Fasseclio a Cotrone. Un abate Cesare osò accostarsi a Napoli. 11 Viceré di Napoli nel 1642 faceva entrare in città i briganti, per avventarli contro Masaniello, come contro il duca di Guisa. Le cronache della Sicilia, fin dai tempi spagnuoli, sono pieni di decreti vicereali contro i briganti, di storie di torture crudeli, inutilmente imposte per farli sparire. — Sotto i Napoleonidi, Taccone entrava un giorno trionfalmente in Potenza, Antonelli patteggiava da -pari a pari con Giuseppe Bonaparte. Cattivi governi, ecc. — Qui però si obbietter., che associazioni affatto simili alla camorra ed il brigantaggio esistettero in tutti i tempi poco civili ; così nel medio - evo; nei Regolarnenti delle Stinclie, ed in quello delle carceri di Parma, B. Scalia trovò accennato a soprusi simili a quelli dei camorristi, specialmente in occasione dei giuochi, e vi 13 si legge come ogni camerata di prigionieri aveva un suo capo che si faceva chiamare capitaneo o podestà, precisamente come dai moderni camorristi priore; e tanto in queste come nelle carceri di Venezia esisteva l'uso di tassare i nuovi entrati (1) . Anche nel Veneto, fino ai tempi napoleonici, braveggia_- vano i così detti boli, che disponevano a loro grado della volontà degli altri, pel solo terrore che sapevano diffondere fra i più. Nel Messico anche oggidì i figli di famiglie nobili non credono derogare facendosi aggressori di strada, come nel 1400 in Parigi. Finalmente, qualche cosa di affatto simile, se non alla camorra, certo alla mafia siciliana, esisteva pochi secoli sono, al tempo di Cartouche, a Parigi. I ladri vi si erano organizzati in bande, che avevano dei centri d'azione nelle stesse guardie di polizia; contavano i loro pseudi-arcieri, pseudo-uscieri, le loro spie; si erano artigliati tutta una popolazione di osti, facchini, orologiai, sarti, armaiuoli, e perfino di medici. Sotto Carlo VI in Francia, i mazzuolatori, i Borgognoni, gli Zingari, gli Arrnagnacchi erano delle vere sètte brigantesche, composte di antichi soldati di ventura, di vaga-. bondi, i quali, a mano a mano che la società si raffinava, che le strade si aprivano nei centri grossi di Parigi, si ritiravano ai boschi di Rouvray, Estrellere, ove i fuggiaschi alla guerra civile andavano ad ingrossarli. Perchè, ripeto, qualcuno chiederà: « Se in tempi antichi queste associazioni criminose esistevano dappertutto, perchè la pratica loro si conservò solo in alcuni paesi (Napoli), e si spense negli altri? » La risposta é trovata pensando alle condizioni poco civili del popolo e del governo soprattutto, che manteneva e faceva ripullulare quella barbarie, che è prima e perenne sorgente delle malvagie associazioni. Finchè i governi si ordinano a sètte, sentenzia assai (1) B. Scalia, Storia della «orina delle carceri in Italia, 1868, pag. 288. = 14 bene d'Azeglio, le s fi tte si ordinano a governi . Quando la posta regia frodava sulle lettere ; quando la polizia pensava ad arrestare gli onesti patriotti, e trafficando coi ladri, lasciava libert y ad ogni eccesso nei postriboli e nell'interno delle carceri, la necessità delle cose contribuiva a proteggere nel camorrista chi poteva mandarvi un plico sicuro, salvarvi da una pugnalata nel carcere, o riscattarvi a buon prezzo un oggetto rubato, od emettervi, in piccole questioni, dei giudizi forse altrettanto equi e certo meno costosi e meno ritardati di quelli che potevano offrire i tribunali. Era la camorra una specie di adattamento naturale alle condizioni infelici di un popolo reso barbaro dal suo governo. Anche il brigantaggio era spesso una specie di selvaggia giustizia contro gli oppressori. Al tempo della servitù in Russia, i moujih, indi ff erenti alla vita, provocati da sofferenze continue di cui niuno si preoccupava, erano pronti a vendicarsi coll'omicidio, come ben ci mostrò un canto rivelatoci da Dixon. Non v'è (dice il noto autore dello studio sulle prigioni in Europa) famiglia grande di Russia che non abbia un massacro dei suoi nella sua storia di famiglia. La mancanza di circolazione dei capitali, e l'avarizia, spingevano i ricchi dell'Italia meridionale ad usure e malversazioni contro i poveri di campagna, che non sembrano credibili. A. Fondi, scrive il Jorioz, molti divennero briganti in grazia delle angherie del sindaco Amante. — Coppa, Masini, Tortora, furono spinti al brigantaggio dai maltrattamenti impuniti dei loro paesani. -- I caffoni (diceva alla Commissione d'inchiesta il Govone) veggono nel brigante il vindice dei torti che la società loro infligge. — Il sindaco di Traetto, che si spacciava per liberale, bastonava per istrada i suoi avversari, e non permetteva loro di uscire alla sera. — Le questioni che nascevano fra i ricchi ed i poveri, per la divisione di alcune terre appartenenti ad antichi baroni, il cui • possesso era dubbio, ed era stato promesso a tutti, ed in ispecie ai poveri coloni, gli odf che  1} dionale, e le vendette esercitate contro i clienti degli uni dividevano i pochi signorotti dei comuni dell'Italia meri-  ;1 = 15 = e degli altri, furono cause precipue del brigantaggio. Sopra 124 comuni della Basilicata., 44 soli non diedero alcun brigante; erano i soli comuni dove l'amministrazione era ben diretta da sindaci onesti. -- Dei due comuni, Bomba e Montazzoli, vicini a Chieti, il primo, ove i poveri erano ben trattati, non diede briganti . ; mentre il secondo, ove erano malmenati, ne forni moltissimi. — selle piccole terre dell'Italia meridionale, osserva assai bene il Villari, vi ha il medio-evo in mezzo alla civiltà moderna; solo che invece del barone despotizza il borghese. --- A. Partinico, città di 20.000 anime, si vive in pieno medio-evo, perchè i signorotti tengono aperta una partita di vendetta che dura da secoli. — A. San Flavio due famiglie si distrussero a vicenda per vendicare l'onore. « Abbiamo sempre in Sicilia, scrive il Franchetti, una classe di contadini quasi servi della gleba, una categoria di persone che si ritiene superiore alla legge, un'altra, e questa è la più numerosa, che ritiene la legge inefficace ed ha innalzato a dogma la consuetudine di farsi giustizia da sè. E dove la maestà della legge non è conosciuta nè rispettata, saranno rispettati i rappresentanti di essa? Il pubblico impiegato in Sicilia è blandito, accarezzato finchè gli autori dei soprusi e delle prepotenze sperano di averlo connivente, o almeno muto spettatore delle loro gesta; è insidiato, avversato, assalito, combattuto con tutte le armi, non appena si riconosce in lui un uomo fedele al proprio dovere. « Dopo l'abolizione della feudalità, continua altrove il Franchetti, se non era mutata la sostanza delle relazioni sociali, ne era bensì mutata la forma esterna. Avevano cessato di essere istituzioni di diritto la prepotenza dei grandi e i mezzi di sancirla; le giurisdizioni e gli armigeri baronali. L'istrumento che conveniva adesso di adoperare per i soprusi era in molti casi l'impiegato governativo o il magistrato. E ad assicurarsi la loro connivenza non bastava la corruzione, conveniva inoltre adoperare una certa arte. La stessa doveva adoperarsi per acquistare o conservare l'influenza su tutti coloro, che la loro condizione 16 economica non rendeva addirittura schiavi. La violenza brutale dovette in parte cedere il posto all'abilità ed all'astuzia. « Ma non perciò era esclusa la violenza almeno nella maggior parte dell'isola; nulla era venuto ad interrompere le antiche tradizioni, e rimanevano sempre gli strumenti per porla in opera. « Rimanevano gli antichi armigeri baronali mandati a spasso, oltre a tutti gli uomini che avevano già commesso dei reati, od erano pronti a commetterne, e che non potevano non essere numerosissimi in un paese dove era tradizionale la facilità ai delitti di sangue, e la inefficacia della loro repressione. Se non che adesso, i primi come i secondi, esercitavano il mestiere per proprio conto, e chi avesse bisogno dell'opera loro, doveva con loro trattare volta per volta, e da pari a parie (Franchetti, Condizioni politiche e amministrative della Sicilia. Firenze, Tip. di G. Barbera. Religione, morale, politica. — Dove la civiltà non ha ancora ben penetrato, anche le idee di giustizia e di morale non sono abbastanza chiare; quindi si vede la religione farsi alle volte , partecipe, istigatrice al delitto. Parlando della Sicilia, scrive l'avv. Locatelli, è impossibile l'immaginare l'immoralità che dovevano spargere nelle classi povere quelle parecchie migliaia di religiosi, provvisti di ricchezze, di in fl uenza, oziosissimi, e dotati dello spirito ardente e della vivissima sensualità dei popoli meridionali. Per essi erano peccati perdonabili la seduzione, l'adulterio, e persino anche l'incesto. L'assassino, che rivelava al confessionale il proprio misfatto, e che cercava scusarsi adducendo l'offesa ricevuta, il danno patito, la estrema sua miseria, veniva non solo assolto, ma per di più esonerato dal darne scarico alla giustizia umana, quand'anche questa avesse colpito per isbaglio un'innocente in vece sua. I1 testimone che taceva al giudice la verità, per evitarsi un pericolo, per non compromettere il prossimo, era del pari sicuro di riconciliarsi con Dio coll'intermezzo del confessore. I1 ricco, che teneva le proprie donne in continua clausura per una gelosia veramente turca, era. =1i = compatito e fin anco lodato se menava strage della onesta, e della riputazione delle figlie e delle donne del popolo, perchè in fin dei conti egli faceva la carità, gettando fra loro qualche manata di piastre. V'era peggio. In grazia di una bolla antica, il clero componeva a denaro i delitti : un uomo poteva francare la coscienza di un adulterio, di un falso, di un peculato, pagando alla Chiesa 32 lire e 80 cent. (Maggiorani) . Quindi, all'inverso di quanto aceade ordinariamente, i preti sonvi spesso complici di delinquenti. — L'avv. Locatelli, in Sicilia, deplora d'aver veduto, in due anni, ben 8 preti condannati per assassinio: due preti, p. e., uccisero un servo perchè denunziava al Vescovo le loro oscenità. Il Pugliese fu condotto da un prete al saccheggio di S. Giovanni. Bari veniva, a spese del brigante Pasquale, celebrata ogni giorno regolarmente la messa dei briganti. Noi siamo (ripetevano costoro ad un amico di Pitrè) benedetti da Dio ; lo dicono li Vangel'ii de la ' issa (Fiabe, III, 1875, p. 50). — Per altri esempi si vedano le pag. 166, 168, 244, 362. La morale tien bordone ad una simile religione. Nella Basilicata, Pani Rossi (op. cit.) sentì spesso chiamare brigantiello dalle madri il loro figliuolo ; Croceo era il loro Carminuccio; i ricchi soprannominavano re della campagna N inco-'Man che . « La parola malandrino perdè in Sicilia perfino il suo significato, ed invece di un appellativo d'infamia, divenne pel pópblo uno_ di lode, del quale molti onésti popolani menano vanto. Io sono malandrino significa in fatti, per loro, essere un uomo che non ha paura di nulla, e speci p lmente della giustizia, la quale nella loro mente si confonde col governo, o meglio colla polizia n (Tommasi-Crudeli). Mancando il concetto vero della morale, ed essendo scemata e quasi tolta la distanza fra lo strato equivoco e lo strato onesto, è cosa naturale che il malandrino trovi un complice nel colono ed anche nei proprietari in mezzo a cui vive, e che riguardano il delitto come una nuova specie di speculazione. E questo, secondo la relazione dei Prefetti, 9 24- camorra, dice assai bene Monnier, era l'abitudine diffusa fra i popoli di Napoli di far crescere i loro figli fino dal terzo anno in mezzo alle vie, accattonando e giurando per tutti i santi dl essere orfani e di morire di fame; il mendicante si trasformava presto in borsaiuolo; cacciato in prigione, se vile, diventava una vittima; se forte, un aff.- gliato della camorra. Ibridismi sociali — Ma più ancora che la scarsa civiltà di un paese, vi influisce, sinistramente, il cozzo contradditorio, le mescolanze della poca o della troppa civiltà ; come, p. e., in alcune regioni d'Italia ed in molte dell'A- merica, dove si vedono popoli tutt'altro che appieno inciviliti sotto un reggimento, il cui modello è preso a prestito dai popoli più civili. Da questa assurda mescolanza, proprio come da quella delle acque dolci colle salse, sorge un gravissimo danno, in ispecie quanto alla criminalità, poiché, al pari che nell'esempio citato, mentre mancano i vantaggi delle due condizioni, se ne hanno i danni moltiplicati, ed ecco perché la giuria e forse le libertà provinciali fomentano, indirettamente, la mafia e la camorra. La politica, quindi, spesso nei tempi di guerra, di sollevazione, trascina sempre gli uni e gli altri, specie se queste mutazioni fanno emergere uomini nei quali i rei possono credere trovar protezione od almeno meno severità ed inclinazione a confondere la causa del partito con quella della morale. a In tutte le rivoluzioni di Palermo, scrive Tommasi- Crudeli, una parte rilevante è stata rappresentata dalla gente manesca e facinorosa, spintavi dall'odio dei dominanti, ma più ancora dai suoi istinti anarchici, e dall'idea che libertà significasse cessazione dell'impero della legge. « Né il loro concorso era rifiutato dagli onesti, tanto più che l'entusiasmo generale conteneva i pravi istinti di quella gente ed eccitava i più nobili, che, in uomini d'una razza così fiera come la siciliana, non periscono, mai. Ma poi la bestia si mostrava. Aprivano le prigioni, e coi carcerati si ingrossavano le squadre, si imponevano al governo facendo • ^ ^ 25_ più o meno prevalere una bestiale anarchia, di cui approfittava il Borbone, come avvenne nel 1820, nel 1849. Nel 1860 avvenne pure egualmente, e la mafia, sollevatasi con Garibaldi, formò squadre, aprì le prigioni, passeggiò armata, e compì efferate vendette per entro Palermo. Ma il prestiggio di Garibaldi fu più forte di essa, e furono disciolti. Tentava, poco dopo, gittarsi al partito d'azione, ma ne venne respinta, e nel 1866 essa compare armata, e domina per sette giorni in Palermo come reazionaria, in occasione dell'abolizione delle corporazioni religiose A (Op. cit.). Più recentemente, in Sicilia, la reazione borbonica si serviva della mafia, come i rivoluzionari tentarono servirsi della camorra. I camorristi nel 1860 salvarono Napoli dal saccheggio ; impedirono, quando furono trasformati da, Liborio in poliziotti, i piccoli delitti, assai più che l'antica sbirraglia borbonica; ma a poco a poco divennero alla lor volta i soli malfattori ; organizzarono il contrabbando per terra e per mare, sotto apposito capo; con un tributo ai camorristi i carrettieri non pagavano più nulla ai gabellieri. Fuvvi un giorno in cui le gabelle delle porte di Napoli non produssero al municipio che 25 soldi. E quando ei si videro spodestati e decimati da Spaventa, si diedero all'opposizione, minacciarono rivoluzioni in Napoli, iniziarono (1862) aggressioni, rivolte audacissime nelle città. Anche nel 1830 come nel 1848 i delitti crebbero ovunque di molto. Miseria. —Un' altra causa dei reati si vuole che sia la miseria, ed è certo che i delitti contro le proprietà aumentano quando scema il lavoro e la produzione nei mesi freddi ; è pur certo che le tristi condizioni dei contadini dell'Italia meridionale e della borghesia toscana hanno contribuito a mantenervi le tristi forme dei delitti associati ; come le nuove industrie le han fatto scemar nella Gallura (Manfredi, Relaz. 1878) ; certamente nella Capitanata (Proc. del Re di Lucera) vi contribuirono le condizioni dei beni comunali e delle triste abitazioni campagnuole, ed è certo che insieme ai soliti delitti crebbero in quest'anno i fallimenti, prova chiara d'una aumentata mi- = 26 = seria. Ma bisogna notare che la statistica ci dimostra come la miseria nei paesi civili fa scemare alcuni delitti che da noi si mostrarono anzi in aumento, p. e., i delitti di libidine e d'infanticidio, e come in confronto al cittadino siciliano e calabrese cui almeno il sole è benigno, e cui pochi centesimi di fichi d'india e lattuga possono bastare a nutrire, i contadini lombardi, che, come ho dimostrato, impunemente i padroni continuano ad alimentare di un pane avvelenato, sono in condizioni mille volte peggiori, eppure non sonosi mai lasciati trascinare alla delinquenza associata (1). Stimolo, dettava Lavini, a molti reati contro la proprietà, chi lo nega? è la miseria; ma non esageriamo ; e soprattutto, guardiamoci dal fare di questa dolorosa verità un'arma per la difesa dei ladri, la quale si ritorcerebbe ben presto contro coloro che l'adoperano ; coi fatti alla mano desunti dallo studio delle numerose procedure che furono recate in quest'anno alla pubblica discussione avanti i Tribunali ed alla Corte, io posso dimostrare in modo irrefutabile che il frutto delle ruberie il più spesso va sciupato in breve ora nell'ubbriachezza e nel bagordo delle taverne e dei postriboli. Il vizio genera il vizio, i delitti minori sono scala ai maggiori, e non che portar sollievo alle miserie del popolo, le ricolmano coll'onta delle prigioni » (Lavini, Inaug. dell'ann. giurid., 1878, p. 31, 3). Ed Avet parlando dei molti reati accresciuti nel 1867: i ciò che poi credo in diritto di sconfessare si é che dipenda dall'aumento della miseria. Pochi sono i casi di esseri indigenti. La vera miseria soffre tacendo. Non s'ammazza, non si ferisce, non si rissa per fame. I gras- << satori sono per lo più atti ad un mestiere e l'esercitano insieme alla loro colpevole industria, e se fosse mestieri di prove basterebbe al riguardo mostrarli intenti a grossi bottini non curanti dei piccoli » (2). (1) V. Uomo delinquente, pag. 262. V. Studi clinici sulla pellagra, 1872. (2) Rendimento dei conti dell'amministrazione della giustizia, Bologna 1868. =27= La-Gava notó che i mafiosi abbondano più fra gli artigiani ben provveduti e viziosi che fra i poveri della Sicilia. Alcool. — Forse più della miseria vi ponno gli alcoolici che noi vediamo diffondersi in proporzioni spaventevoli. Così a Milano le osterie che erano 1620 nel 1865, nel 75 aumentarono a 2140 di cui 500 di Liquori (Locatelli, op. cit .). In Milano ne furono arrestati ed accolti all'ospedale  N° 1134  nell'anno 1867  » 1164  n  1868  / 1278  1869  1236  1870  » 1263  »  1871 (Verga, L'Ubbriachezza in Milano, 1872) . Lo Sciopis dichiarò in Parlamento, che nove decimi dei delitti, che si commettono in Italia, hanno origine nelle osterie (1). Secondo l'ispettore delle Case penali di Boston, sette decimi dei condannati, lo eran in seguito all'intemperanza ; salirebbero anzi a nove decimi, secondo il giudice di Albany. Nel Belgio si calcolava l'alcoolismo provocare il delitto nel rapporto del 25 al 27 per 100. A New-York, su 49,423 accusati, 30,509 erano ubbriachi di professione (2). In Inghilterra nel 1857 si arrestarono per ubbriachezza 403 individui ogni 100,000 abitanti ; nel 1863, 450, nel 1865, 503 (Journal of State soc., 1868, foglio 157) ; e i delitti commessi per ubbriachezza erano 111,465 nel 1867-8, salirono a 151,054 nel 1871-2 (Lemarque, La Réhabilitation, 1877) ; in Olanda si attribuiscono al vino 4 / 5 delle cause dei crimini e precisamente '/$ delle risse e contravvenzioni, 3/4 degli attentati contro le persone, '/4 di quelli contro le proprietà (Essai sur l'intemp., Paris, 1871). In Irlanda le prediche del padre Mathiew avevano, nel 1838-40, fatto calare della metà il consumo dei liquori. E (1) BROFFERIO, Storia del Parlamento Italiano, 1868. (2) V. Ubbriachezaa in Italia del Dottor FAZIO (Napoli, 1875); una delle migliori opere che siano uscite su questo argomento fra noi. .28 per cinque anni ancora i delitti scemarono da 64,000 a 47,000, e le condanne capitali da 59 a 21. Dixon trovò un solo paese in America che da anni va esente da crimini, S. Johnsbury, malgrado popolatissimo di operai; ma questo paese adottò per legge la proibizione assoluta delle sostanze fermentate, birra, vino, che vengono somministrate, come i veleni dal farmacista, per domanda per iscritto del consumatore e con assenso del sindaco, che però appende il nome del reprobo in un pubblico albo. Mitezza delle pene. — Soprattutto aumenta e l'una e l'altra forma di delitti la esagerata mitezza e più l'incertezza delle pene. Pensiamo che senza contare le grazie che ammontano al decuplo della Francia, gli appelli che van al trentuplo, i nostri Tribunali di prima istanza in materia correzionale, nel 1874 (quando la moda e quasi l'ordine della mitezza non era, dirò, entrata nelle sfere penali), condannarono solo il 2,38 ogni 1000 abitanti (in Venezia 1,71, Casale, anzi 0,89, Brescia 1) mentre in Francia nel 1871 condannavasene il doppio, 4,66 per 1000 abit. Ogni 100 imputati giudicati, contansi 75 condannati in Italia e 90,6 in Francia (Relax. stat. del Ministro di grazia e giustizia, 1.871). Dopo tanta differenza poco approda la maggiore severità della Corte d'Assisie che colpisce un piccolissimo numero di colpevoli, e, come vedremo, quasi sempre a casaccio. Ben è vero che molti delinquenti sono affatto imprevidenti e non si preoccupano gran che della pena; ed è verissimo che quando si esagerava nella crudeltà delle pene, non perciò si soffocava, anzi, si acuiva la tendenza al delitto comechè la ferocia umana trovasse uno stimolo e un prestigio nello spettacolo della ferocia legale. Ma tutto ciò non devesi portare fino alla strana esagerazione di credere che quanto più scemino di numero o di rigore le pene, scemino di altrettanto i delitti. Da una parte vi ha sempre un certo numero di delinquenti, i quali si preoccupano, prima ancora del delitto, della pena che vi può conseguire, e preparano perciò accuratamente lo alibi, fanno appositamente commettere nelle bande delitti di sangue dai minorenni sapendo che essi sfuggono la pena 29= capi ale (Medichino). Antonelli, parecchi mesi prima di commettere una feroce grassazione, fu visto leggere e rileggere gli articoli del codice che comminano la morte all'assassino e dichiararli ad alta voce ingiusti e lodare una operetta del Poletti che tentava dimostrarlo. E Boggia, Vallet, la marchesa di Brinvilliers, Bourse e forse Lacenaire furono colti da terrore innanzi all'estremo supplizio. Il fatto è che l'eccessiva mitezza è sempre dannosa e ció appunto avvenne sotto gli imperatori Maurizio e Anastasio, i quali, salendo al trono, aveano dichiarato che essi non avrebbero giammai versato il sangue dei loro sudditi. La sicurezza dell'impunità e la cattiva amministrazione della giustizia, duplicaronvi subito i delitti. Dopo l'abolizione della pena di morte, a Friborgo gl'infanticidi crebbero da 8 a 15, gli omicidi da 5 a. 15, gli assassinii da 1 a 15 (Riv. di Dis. ca rp e., 1878; 36). E tutti sanno come l'introduzione in Inghilterra del ticket of leave abbia di molto aumentato i delitti che da 2649, quali erano nel decennio 64-65, crebbero a 15,049 nel 1873-74; anche la deportazione, così in Francia come in Inghilterra, vi aumenta il crimine, tantochè vi si erano osservati perfino dei forzati che per ottenerla commettevano nuovi delitti; e quando nell'Inghilterra, nel 1862, crebbervi tutto ad un tratto le grassazioni, gli arresti e le condanne eseguite entro lo stesso anno, subito le scemarono, ed il sistema repressivo si trovó tanto utile che nel 1863 si studiò una legge apposita che comminava l'aggravanti del bastone nelle pene per tali reati. É un fatto pure certo che le energiche repressioni di Sisto V, nelle Romagne, degli Austriaci nel 49 contro le bande di Este, di Brescia e dei Francesi, sotto Manhes, nelle Calabrie, dei nostri sotto Pallavicino e sotto Medici, contennero e qualche volta giunsero a sopprimere delitti associati, e certo i delitti degli internazionalisti di Parigi ed Alcolea furono evidentemente repressi per molto tempo dalle subite carnificine. La legge Pica scema il brigantaggio nel Napolitano ; la legge 6 luglio ] 871 scemò le accoltellature di Ravenna. ^30r Infine, se é giusto il considerare che la radice di certi mali non si sopprime colla morte di pochi malvagi, è pur vero che i delitti hanno scemato d'intensità e ferocia in questi ultimi secoli, anche in grazia alla pena di morte, distribuita allora in così larga copia e con tanta pubblicità; che se avrà contribuito per qualche quota a nuovi delitti collo spirito d'imitazione e coi feroci pubblici spettacoli, deve pur averne scemati moltissimi altri, prevenendo radicalmente ogni evasione, ogni recidiva ed eredità dei delinquenti, facendo insomma quello che la natura, quando, colla selezione della specie, dagli esseri più inferiori, giunse a darci il grande dominatore del globo. Quei valenti giuristi italiani, che dal minor numero di grandi delitti, osservato dopo il decremento o l'abolizione delle pene più gravi, dedussero il contrario, caddero in una illusione, la quale è giustificata dal fatto che i delitti scemarono di violenza , ma non già tanto per l'abolizione dì quelle pene, quanto per la maggior coltura e gentilezza degli animi, e per la facilità nei rei di conseguire i medesimi pravi intenti con mezzi meno brutali e più sicuri, truffe, cambiali false, ecc., e non pensarono poi che abbiamo già innanzi a noi, appunto in grazia della pena di morte che, nel tempo addietro, colpiva migliaia di vittime, una razza depurata già dalla selezione, selezione brutale quanto si vuole, ma pur selezione. Che, se anche la mancanza o mitezza della pena in nulla veramente influisse sul delinquente abituale, nato pel male, essa certo può agire sopra gl'individui condotti al delitto non dagl'innati istinti dell'organismo, ma dalla imitazione e da quella debolezza di carattere che lascia tanti uomini, anche estranei al vero mondo criminale, oscillanti in perpetuo tra il vizio e la virtù, e che la certezza dell'impunità insieme a quella del proprio soddisfacimento farà in-. clinare più sicuramente pel primo. Sopra tutto, ció spicca nei paesi infestati da brigantaggio, dove quando una pena fierissima non s'opponga al manutengolismo, i più onesti si fauno, quasi necessariamente, per sfuggire alla vendetta, complici dei malfattori. = 31 = Finalmente la controprova sì è fatta in Italia dove certo da alcuni anni non si pecca per poca mitezza, e ció malgrado il delitto imperversa casi nella qualità come nel numero, e persino in quelle miti regioni, dove così l'indole popolana come la dolcezza del clima avrebbero dovuto cospirare con l'antica e tradizionale mitezza delle pene a far scemare il delitto, che per la prima volta dall'epoca dei Ciompi comparve minaccioso e associato perfino nelle vie. Al contrario qui il nuovo incremento del delitto fu certo favorito dall'inconsulta amnistia del Mancini ; così scrive da Ferrara il Proc. del Re: Su 74 amnistiati, fra cui alcuni per parecchi anni di pena, 17 rientrarono nell'anno stesso (1), e ad Udine (Vanzetti, Relaz. stat.) 1 degli amnistiati tornó dopo 1 giorno, 2 dopo 7, 3 dopo 30 e 15 nei primi 6 mesi. Liberta provvisoria. — Ritardi nei giudizi, appelli, ecc. — Ma il danno di questa eccessiva mitezza delle pene non sarebbe ancor così grande quando, per miti che fossero, si avesse la sicurezza della loro applicazione e in un breve tempo. I1 guaio maggiore è che un grosso numero dei rei, la metà almeno, sfugge ad ogni indagine, sia perchè ne é sconosciuto l'autore, sia perchè le indicazioni sono insufficienti (2); un'altra parte sfugge, benché scoperta, ad una pronta punizione, tanto più ora dopo le nuove concessioni sulla libertà provvisoria ; ma anche prima della nuova legge il 13 per 100 di quelli che erano a piede libero (3), i quali (1) POGGI, Relaz. stat. dei lavori, ecc. Ferrara 1879, pag. 21. (2) Su 10.000 denunziati in Italia Belgio Francia Autori sconosciuti  .   2490 1069 2234 Indizii insufficienti   1234 1037 965 Altre cause (inesistenza di reati) 1219 1134 1879 (B. SCALIA). (3) A Venezia su 3743 accusati, 2107 a piede libero, o dimessi perchè non legale l'arresto. Nell'anno 1877 a Rovigo  319 imputati Forlì . .  .  236  » Bologna  . 1146  n Perugia  . 1128  >> Catanzaro 3496  » 118 ammessi a piede libero 49  >; 146 145 485 cioè 1,003 sopra 6304 (Rivista Penale, 1878). 32 = son 30 % degli imputati, si faceva contumace (Annuar. statistico, 1878, p. 42); grazie alla nuova legge 30 giugno 1876, i cui benefici si estendono a certi reati, che non ne avrebbero )isog no, come ai ferimenti, mentre si nega ai delitti men gravi, come a certi piccoli furti, purché qualificati, quasi la persona fosse men preziosa degli averi, un sesto degli accusati, sempre, e spesso una metà, o rimane o torna in breve tempo in libertà; questaconcessione non dà solo una mostra, ma un reale godimento d'impunità, ed un mezzo spesso certo di procacciarla poi, d'intimidire i testimoni, di provare i falsi alibi, ed infine di fuggire; e ciè è tanto più grave che, come si sa, tutta l'efficacia della pena sta nella prontezza e nella sicurezza dell'applicazione. Né il male per tutto ció sarebbe gravissimo, se ancora l'istruttoria durasse poco, ma, per aggravarne i danni, nessuna disposizione impedisce, che io sappia, che, col più lieve p retesto (il_ bisogno, per es., privato, di un patrocinante, o peggio), si protraggano i giudizi per mesi ed anni, finché ogni impressione malevola sia scomparsa e si trovino o creino in qualche modo delle prove in favore del reo, che alla peggio si gabella o si fa infingere pazzo. In Inghilterra, recentemente, un Lord si lagnava in Parlamento, che nell'anno ben 71 giudizi fossero stati ritardati di tre mesi ; cosa diremmo noi (1), a cui questa parrebbe una straordinaria sollecitudine, a cui i ritardi di anni sana comunissimi? Il Procuratore del Re di Cagliari diceva che a Cagliari sino al 21 dicembre 1877 ben 222 attendevanoil giudizio da 6 mesi; 106, da 1 anno; 107 da più di 1 anno. Per 3645 istruzioni di processi a Messina (1877) decorsero più di 2 mesi per 1087 4  313 6 »  »  103 12 »  n  18 (1) Il regolamento giudiziario del Napoletano, 182$, non permetteva protrarre le cause oltre 1'8 dì ; oggi è raccomandata la 4a udienza, ma senza ragione » 33 = I tribunali profer. sentenze 345 in 1 mese dopo la querela r,  »  »  280 in 2 » u  n  »  217 in 4 » 96 in 6 » 96 dopo anni ! La Corte d'Appello (sezione degli appelli correzionali) ne proferì dalla data dell'appello: — 19 in 1 mese 222 in 3 mesi 61 in 6 7 — anni  (Rivista penale, 1878, pag. 391). La Corte d'Assise dall'epoca dell'accusa pronunciò 43 sentenze entro 3 mesi 32  »  „  6  » 23  »  »  anni (Id.). A Parma rimanevano pendenti da più di 6 mesi al fine del 1876 cause 136. A Brescia il tribun. correz. nel 1876 decise 753 cause su 1432 nei primi 6 mesi! A Roma per 1418 cause occorsero più di 4 mesi per la ordinazione istruttoria dal giorno della denuncia »  »  500  »  »  più di 6 » 1,  1796  A  »  più di 1 anno su 11.538.. A Genova per 1912 cause occorsero più di 4 mesi dal dì della denuncia. >  »  865  »  »  più di 6  470 »  più di 1 anno  352 »  »  2 e più  (Rivista penale, 1878, p. 301) . A' Milano (nel 1878) le cause procedettero , come attesta l'ill. Sighele (Relaz. statist., 1879), più rapidamente. In più della metà (2900) delle istruttorie complessivamente definite l'ordinanza venne pronunciata entro due mesi dalla data della denuncia o querela; però in 1274 tale pronuncia seguì entro quattro mesi; in 899 entro sei ; e in 6 entro un anno. Ora chi non vede come questi ritardi straordinari sono già una mèzza impunità o ne hanno almeno l'apparenza, e 3 40 sarebbe il piú degno, non vi pub proprio nulla, e che tutto dipende da un ministro il quale pub esservi tratto dalle teorie piú balzane, e se fosse anche;il piú accorto degli uomini, deve porsi spesso al rimorchio di persone, come sono i direttori delle carceri, i quali, non rispondendo quasi mai dei dannosi effetti dei loro giudizii, vi si lasciano trascinare, oltre che dalle simpatie personali, anche dall'osservazione sbagliata della maggiore ;docilità nella disciplina e della molta attività nei lavori, dati, i quali noi abbiamo provato essere tutt'altro che segno di ravvedimento, come che sia noto i peggiori delinquenti essere i migliori carcerati ; ragione quest'ultima che ci fa increduli completamente sui vantaggi della liberazione condizionata che massime priva degli istituti speciali intermedii, da cui essa è temperata in Inghilterra, Danimarca, Germania, e dal sistema di marche che è una specie di moneta psicologica per la redenzione del colpevole, non potrà che aumentare le cause delle recidive. Il diritto di grazia, sopratutto, come assai bene lo dimostrarono Mattirolo (Filosofia del diritto, 1871) ed. Hello, quello dell'amnistia, che cancella ogni azione penale, che cioè ammette come non avvenuto l'avvenuto, è un non diritto, é il droit du cachet, contro cui tanto reclamammo, ma tanto più dannoso che è un droit du cachet alla rovescia; poi che se il primo, per un arbitrio personale, facea restare od entrare in carcere alcune poche persone, solo, con loro speciale danno, questo ne libera moltissime e con danno di tutti e senza che alcuno se ne accorga ed osi protestare, toltone casi scandalosi. Il diritto di grazia è una delle molte contraddizioni del diritto criminale moderno; benché esso si vanti aver rotto ogni rapporto colla religione, riproduce, con quello, uno dei suoi portati. Un tale, dichiarato colpevole dalla legge, viene ad essere graziato da un'altra autorità estranea alla legge. Grazia vuol dire pietà, misericordia; ma come potete usarne voi con chi credete essenzialmente cattivo ? Essa è tutta poggiata alla supposizione che il diritto di 41 punire stia tutto nella volontà di un reggente. — Ma noi l'usiamo per temperare la giustizia, dice Friedreich, quando é troppo severa! a Ebbene, quando è tale non è veramente giusta. Su 189 condanne capitali in Prussia, solo 6 furono eseguite. Su 409 condanne in Italia dal 1867-77 se ne eseguirono solo 31. Non diventa in tal modo la grazia piuttosto la regola che l'eccezione? Non era meglio abolire la pena che lasciarla nel codice e poi non porla in pratica ? Ed invero, v'hanno casi nella vita giuridica, in cui la grazia è quasi un complemento della giustizia, e viene a correggere il rigore e l'inflessibilità di questa. Un individuo di vita proba e intemerata, il quale per uno strano accozzo di circostanze sia trascinato a commettere un reato, non è certamente da paragonare al volgare assassino, spinto al delitto dalla brama di ricchezze. Mundorf, uomo onestissimo, uccise la moglie in un impeto di gelosia; si pentì subito : tentó uccidersi e confessò tutto; il giurì lo condannó a morte, ±ma chiese la grazia sovrana. Ebbene, se egli era un reo d'impeto, non abitualmente dedito al male, non dovea condannarsi a tal pena. Una donna abbandonata dall'amante, dopo incinta, sola, affamata, fantasticò di far banconote false che riuscirono grottesche e subito riconoscibili; venne condannata a 5 anni ; ma rimessa, perchè probabilmente folle, alla grazia sovrana. Che v'entra la grazia! Una tal donna non dovea condannarsi. Ma quando la legge contemplasse questi casi aggravando il recidivo o . alleggerendo la mano nei delitti d'impeto, ed applicasse agli incorreggibili la pena perpetua, non sarebbe più necessaria la grazia. Cicerone avea detto a benefacta male locata, male facta arbitror n (De 0f`., lib. I). La grazia, infatti, è una speranza aperta all'impunità, e quindi causa di nuovi delitti. il commendatore Ratti, Procuratore generale, nel 1873 faceva rilevare che su 100 individui dichiarati rei di omicidi volontari (nel corso dell'ultimo decennio) u 12 soltanto avevano subita la pena sentenziata di 20 anni di lavori for- =42= zati; per tutti gli altri la pena era stata mitigata e per 23 era stata ridotta a quella del carcere. Da quell'epoca la più alta delinquenza andò crescendo, e le circostanze attenuanti continuarono ad essere accordate sempre con frequenza n . Ricordiamo in proposito le parole di Gian giacomo Rousseau : Les fréquentes graces a.nnoncent que bientót les forfaits n'en auront plus besoin, et cltacun voit ou cela ,néne. Beccaria scrisse che il far vedere agli uomini che si possano perdonare i delitti, o che la pena non ne è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lusinga dell'impunità, é un far credere che, potendosi perdonare, le condanne non perdonate sieno piuttosto violenze della forza, che emanazioni della giustizia  Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse nei casi particolari, ma sia dolce, indulgente, umano, il legislatore (1). Se il principe, continua egli, deve perdonare e la legge deve condannare, le leggi invece d'essere l'ostacolo innalzato dalla forza pubblica contro le violenze private, saranno dunque i lacci tesi dal tiranno contro quella porzione degli individui della società che non han saputo procurarsi il suo favore. E. Filangeri. Noi diremo... che ogni grazia conceduta ad un delinquente è una derogazione della legge, che se la grazia è equa, la legge è cattiva, e se la legge è buona, la grazia è un attentato contro la legge ; nella prima ipotesi bisogna abolire la legge, e nella seconda la grazia (2). Noi aggiungeremo come ultima considerazione essere la grazia contraria allo spirito di eguaglianza che anima la società moderna ; poiché quando essa, come_ è pur spesso il caso, favorisce i ricchi, fa sospettare ai poveri che per essi non esista giustizia, e li spinge per reazione a nuovi reati, e così riesce una provocazione della pubblica morale e insieme una negazione dell'eguaglianza. (1) Beccaria, Dei delitti delle pene, XX. (2) La scienza della legislazione, libro III, parte IV, cap. 57). - 43 = Carceri. -- Appunto grazie alla soverchia mitezza, la principalissima fra le cause dei delitti associati e degli sporadici è la degenza nelle carceri che non siano costrutte a sistema cellulare. Quasi tutti i capi malfattori : Maino, Lombardo, La Gala, Lacenaire, Souffard, Harduin, erano fuggiaschi dalla galera, e scelsero i loro complici fra quei compagni che vi avevano date prova di audacia o di ferocia. La prima origine della camorra è nelle carceri. Essa dapprima non padroneggiava che colà; ma quando, sotto il re Ferdinando, nel 1830, molti galeotti, per grazia regia, vennero posti in libertà, pensarono di trasportare i guadagni ed il costume delle carceri, a cui si erano abituati, anche nella vita libera (Monnier, pag. 58) . E pochi anni sono, la camorra sceglieva i suoi capi fra i carcerati della Vicaria, ed i camorristi liberi non prendevano deliberazione importante senza essersi intesi con questi. -- La camorra, compressa dovunque in Napoli dalla mano potente del Mordini, vi perdura ancora nelle carceri che furono la sua prima culla. -- La stessa parola .r y naf a é un prodotto delle prigioni. A Palermo, scrive un acuto osservatore (Locatelli), i malfattori d'azione si fanno nelle carceri giovandosi di elementi nuovi solo quando non ne possano fare a meno per date imprese. La maggior parte degli affigliati alla banda che derubò il monte di Pietà di Palermo proveniva dalle carceri. Il vecchio brigantaggio napolitano si reclute fra i molti galeotti messi in libertà dalle frequenti grazie regie, non meno di 19 in 30 anni (1760 al 1790). — Le analogie singolari negli usi ed anche nelle denominazioni dei gradi fra gli accoltellatori Ravennati ed i camorristi mi fanno credere che i riti di quelli sieno stati ricopiati da questi, che certo li appresero nelle carceri, come i riti dei malandrini siciliani furono importati dal Lombardo, sulla falsariga della camorra carceraria di Calabria. E tutto ciò è naturale a chi ricordi i lugubri versi dei malfattori Palermitani : la carcere è una fortuna che il cielo vi invia, perché vi insegna íl luogo e i compagni 44= del furto (1). Noi, precisamente quando crediamo vendicare e difendere la società colla carcere, somministriamo ai delinquenti i mezzi di conoscersi, di istruirsi e di associarsi nel male. Ma vi ha, se è possibile, di peggio : la carcere ò una causa diretta di delitti per se stessa, perché diventata un comodo albergo, stante all'esagerata mitezza riesce la mira di alcuni che delinquono per ottenerla. Cu'dici mali di la Vicaria (cantava un prigioniero di Palermo) Cci farcissi la facci feddi-feddi, Cu'dici ca la càrzara castia, Cbmu vi 'ngannati, puvireddi! (1) ecc. « Io farei a fette il viso a chi sparla della Vicaria. Chi dice che la carcere castiga, oh ! come si sbaglia il poveretto ; la carcere è una fortuna che vi tocca, poiché vi insegna i ripostigli (porteddu) e i modi del furto » . E in altra : Carcere, vita mia, cara, felice! Lo starmi entro di te come mi piace! Si spicchi il capo a quel che mal ne dice, O pensa che fa perdere la pace. Qua sol trovi i fratelli e qua gli amici, Denari, ben mangiare e allegra pace ; Fuori sei sempre in mezzo ai tuoi nemici ; Se non puoi lavorar muori di fame, ecc. Questi versi ci spiegano come le nostre statistiche e le statistiche inglesi ci diano così spesso degli individui entrati nel carcere fino a 50 a 60 volte (2), e ci spiegano il caso di quel tale di cui narra Breton che commetteva furti solo per farsi ricoverare in prigione e che alla 50 a volta condannato alla cella disse : La giustizia questa volta mi ha frodato, ma non mi ci córranno un'altra volta; ed il caso ripetutosi nel maggio del 1.878 a Milano da quel Zucchi che rubò alle Assise per farsi porre in prigione. « Dal 1852 in (1) V. Uomo, delinquente, pag. 182. • (2) V. Uomo delinquente, pag. 143. =45= poi, diceva egli, ho passato in carcere 20 anni: l'amnistia mi ha fatto escire, ma non posso vivere con una lira al giorno ; ho pensato di farmi mettere in prigione per poter mangiare, bere e dormire. Sig. Presidente, calchi la penna, perchè tanto e tanto in carcere non si sta male (Rivista di discipline carcerarie, 1878). Or ora nel 1879 a Roma un vecchio di 80 anni che ne era stato 47 in prigione, dove si era trovato benissimo, in ispecie sotto il papa, in cui guadagnava fino 7 lire al giorno, strepitava presso il questore per rientrare in carcere : Io non vi chieggo un impiego, ma un carcere qualunque pur che possa vivere tranquillo ; ho oramai 80 anni e non vivrò tanto da rovinare il vostro governo che è gin, male in gamba. Che questa esagerata mitezza sia deplorata anche altrove lo dimostrano le parole di Tallack e di D'Olivecrona. a I delinquenti, dice il Tallack (Difetti nell'amministrazione della giustizia penale d'Inghilterra e d'Irlanda. Londra 1872, pag. 7), fra noi si avvezzano a riguardare la prigione come alcun che di fruttifero e di attraente : se non altro li assolve dalle spese di tavola, di alloggio e di vestiario, e li dispensa dal troppo affaticarsi » Mentre il forzato, scrive D'Olivecrona, nel volgere dell'anno, consuma 33 chilogrammi di carne, il bracciante stabile di campagna non ha, di solito, in forza del contratto locativo, se non chilogrammi 25 e 112 di bue salato, 25 e 112 di maiale salato, che è quanto dire, in tutto, chilogrammi 51: assegno che deve bastare per lui, per la donna e pei figli (De la récidive, 1812). All'ultima ora del suo castigo (in Svezia), un forzato rese vivissime grazie al direttore, dichiarando che, prima dell'arresto, non aveva mai gustato cibarie tanto sapide e sostanziose. In altro stabilimento, una femmina aveva fatto considerevoli risparmi sulla razione del pane, affinchè, diceva essa, i miei figli, quando sarò a casa, dividano con me il buon pane dello Stato (Id.). Io non esito, continua egli, a porre fra le cause della recidiva l'indulgente trattamento che si usa ai forzati. 4(i U Lungi da me il voto che i prigionieri languiscano sotto le torture della fame e del freddo : io non so vedere giustizia nella crudeltà. Seguace, pero, dell'antico (ma non vecchio) precetto est modus in rebus, vorrei si negassero ai forzati quelle agiatezze che non osa ripromettersi l'onesto operaio ; ed anche vorrei non si togliesse alla pena il carattere di sofferenza che le é naturale. abbondano le nostre carceri d'aria, di calore, di luce: vi regna una pulitezza quasi elegante: nessun risparmio nel vestito, e nei giacigli : si pecca di super fl uo nelle cibarie : si debilita, insomma, il controstirnolo delta pena riguardo a chi la soffre, e riguardo ai terzi, inclinati — per avventura — a seguire le orme colpevoli di lui (D'Olivecrona, pag. 42 e 44) . U Io credo, inoltre, e fermamente, che il lavoro espiatorio, del carcere cellulare, non debba risolversi in un passatempo, nella preparazione di scatole ai solfanelli. — E credo non risponda alla nota caratteristica dei lavori forzati l'assegnamento che si fa al prigioniero di un terzo del prezzo dell'opera sua (detratte le spese), come se egli avesse facoltà di ricusarla, cioè di esimersi dalla punizione. a Il lavoro che ferve dietro accettata promessa di un gui= derdone, è libero e non forzato, é lucrativo e non punitivo, è desiderabile sotto ogni riguardo e non temibile. — A che concedesi, quindi, nell'ipotesi nostra, il nome di pena ad un'impresa di lavoratori a cottimo (ove non entra l'autorità dello Stato se non quale moderatrice dell'incasso), lavoratori albergati, vestiti, nutriti e sorvegliati a spese della Nazione? Riassumendo: se gli ascritti al carcere, cellulare vivono più comodamente, in generale, che non l'operaio di città e di campagna; se risolvesi ogni lor fatica nel preparare scatole da solfanelli ; se hanno modo perfino, con attività e parsimonia, di ragranellare un peculio tanto vistoso quanto più dura la detenzione; se tutto questo è, la gran massa degli ineducati non può veder altro di pauroso, nel carcere cellulare, se non la solitudine e la mancanza di libero moto, che trova compenso ad usura nelle blandizie del –47– trattamento, del lavoro e del guadagno: la pena, quasi direi, serve a cancellare, anzi che a tenere viva, e a renderne istruttiva la memoria del commesso delitto (Id.) R . A questi fatti, a questi detti, dovrebbero pensare i filantropi troppo sentimentali che vanno in deliquio al pensiero dell'orribile tortura delle nostre prigioni, e all'idea del carcere perpetuo degli incorreggibili. Se non dobbiamo rinnovare la quaresima del Galeazzo ed i piombi, non dobbiamo nemmeno apprestare a costoro una vita che possa riuscire gradevole, forse anche ai meno schifiltosi (1). Oltre a tutti questi difetti, generali a tutta l'Europa, il carcere d'Italia ne ha anche di tutti suoi, o meglio di quelli che solo la Spagna può vantare comuni — ha la mala struttura che permette la facile evasione come in Girgenti e Cal.tanisetta, e forse in quasi tutte le carceri mandamentali ha l'insufficienza, la sproporzione dei locali alle singole condanne. La legge commina la custodia , l'arresto, la carcere, la cella, la relegazione, ma tutto ciò resta lettera marta, perchè le celle non bastano non che pei minorenni, nemmeno per il decimo dei soggetti a giudizi, per cui, se si vuole un buon processo, sarebbero più necessarie. Chi crederebbe che Napoli, il centro pili abitato, ed ahi! il più ricco di delitti associati d'Italia, non ha un vero carcere cellulare; ha, anzi, un carcere giudiziario, in cui quasi tutti i detenuti fan vita in comune, e possono tutto il giorno comunicare con segnali e biglietti con una persona che prese alloggio attiguo, appositamente, e che si fece ricca con tal mezzo; oltrechè ricevono visitatori a quattro alla volta durante il giudizio, così che riescono a (1) Noi spendiamo pe r i carcerati  65,0 cent. al dì. Austria  1, 39. Olanda  79. Belgio  97. Prussia  62,8.  ( Vedi Statist. Penitenziaria Internaz., 1879). = 48 combinare impunemente non solo i mezzi di difesa, ma anche i ricatti. In Italia, in media, ogni anno si contano da 5 a 7800 condannati che passano nelle carceri giudiziarie le pene che dovrebbero scontare altrove (B. Scalia, op. cit.). E come si vuole, dopo ció, introdurre la liberazione condizionata, il cui primo stadio è sempre la cella ! La legge avendo lasciato ai comuni l'erezione e manutenzione delle carceri mandamentali, questi pensarono più all'economia che alla sicurezza, e così una buona parte dei processi che pur si svolge nelle dimore di queste carceri va perduta ; ed ecco la causa degli indizi insufficienti più numerosi da noi; ecco perchè si trovi, anche senza uscire dal carcere, il modo di sedurre od intimorire i testimoni, o creare dei complici per le imprese future — e così la dimora nel carcere non è più soggetto di terrore, ma spesso di passatempo, e così la pena non è più proporzionata, perchè una egual condanna scontata in un carcere diversamente amministrato, ha una portata diversa ; di qui, giustamente B. Scalia e Rudini fecero osservare (Atti . parlamentari, 11 febbraio 1879 ), che questa sproporzione é sempre la regola; nelle case di pena, dove dimorano i rei meno gravi, severissima è la disciplina : nei bagni, ove sono i pessimi, invece la è più rilassata; non ultima causa, questa, di certi reati commessi nelle carceri appunto per mutare di destinazione. Il riformatorio, la sola misura profilattica, che contro il delitto crede possedere il paese, è, almeno per una gran parte dei privati e per tutti i pubblici, un vero modo di erudire rapidamente gli accoltivi nel crimine, poiché nei governativi vi sono quasi sempre confusi i minorenni, ospitati per mancanza di altro ricovero coi corrigendi e spesso coi pretesi pazzi condannati a custodia, e quelli dell'alte classi coll'infime e spesso gli adulti coi piccoli (V. Uomo delinquente, pag. 398 a 417 ), restando tutti spesso senza istruzione e senz'altra occupazione che quella del tatuaggio, della sodomia e del borseggio simulato. Ogni causa che aumenti i contatti reciprochi moltiplica =4J= sempre anche la delinquenza ( y . s.), tanto 'più in quell'età che, non essendo abbastanza tenera per potersi correggere e modellare, è più espansiva, più incline all'imitazione, e specialmente all'imitazione del male, verso cui naturalmente pencola e per le più violenti passioni e per la mancata educazione e pel minore criterio. Che sarà, se vi s'aggiunga, poi, il distacco da quel preservativo del delitto che é la famiglia ? Tali istituti riescono sempre ad ogni modo meno vantaggiosi quando la cifra dei ricoverati passi il centinaio (e ,il non sorpassarlo é inconciliabile con le viste economiche); essi cessano, allora, di essere individui; diventano cioè, come si dice in gergo burocratico, un numero, e non possono anche dal più abile direttore essere sorvegliati ed educati. Si parla della corruzione che potrebbero ricevere alcuni in mezzo alle loro famiglie, e non si pensa a quella che effettivamente è generata nei giovanetti onestissimi, ma privi d'ogni sussistenza, che si fanno ricoverare in mezzo a costoro; non si pensa a quel nuovo genere di delitti ingenerati dal riformatorio che é la seduzione e la costrizione al crimine del minore per parte dei genitori onde aver un pretesto al ricovero, non si pensa che in grazia di questo perdonsi quei legami d'affetto che il contatto continuo desta e mantiene negli uni e negli altri e che forma il più grande fra i freni al delitto. Che se anche il riformatorio fosse utile, sarebbe sempre insufficiente e sproporzionato al bisogno, perchè comprendendo i riformatori privati (alcuni dei quali devono sopprimersi perchè vi si muore di fame e di stento), non possedonsi più di 4000 posti, cioè appena il 3 0 od il 4° di quelli che dovrebbersi ricoverare, se stiamo ai calcoli anche più grossolani. Giuria. -- Ma una causa certissima dell'aumento della criminalità è la mala prova data dalla giuria. Le statistiche ci hanno mostrato come le assoluzioni passanvi il 24 per cento, qualche volta fino il 50. Ora si ha un bel dire che le assoluzioni nei Tribunali ordinarii sono pure nelle proporzioni del 30 °fi o , ma qui, invece, si tratta di cause g iá, 4 56= « cognizioni esatte od una seria discussione della qui- « stione. e Ecco il quadro veridico delle affezioni morali , le quali « alterano il senso dell' imparzialità nella giudicatura per « giurati. Queste sono troppo conformi alla natura delle « cose e degli uomini per non essere conosciute anche in « via di naturale presunzione. Se fra le descritte affezioni « noi scegliamo le principali, con qual coraggio potremo « noi affermare che in questa istituzione regni abitual- e mente quello spirito di imparzialitá necessario alla buona « amministrazione della giustizia? Fingete voi il caso in e cui gli spiriti siano infiammati da dissenzioni politiche o da odii religiosi ? L'accusato è perduto colla sola pre- « sunzione di partigiano opposto o di differente religione. e Fingete voi che un gendarme in un tumulto popolare sia « stato coraggioso nella difesa di sè stesso e per necessità. « abbia ucciso o ferito ? L'accusato sarà condannato. Ora « credete voi che un governo provvido possa tollerare molti. « esempi di codeste assoluzioni e di codeste condanne ? Villiam Palley che, come conviene ad un inglese, loda l'istituzione, nello stesso tempo confessa che soventi volte anche il giuri del suo paese non si conforma alle regole della giustizia. « Questa imperfezione, osserva, si nota prin- « cipalmente nelle dispute nelle quali si mescola qualche « passione o pregiudizio popolare, ed ove gli animi sono « accesi da dissentimenti politici o da odij religiosi a (Pizzamiglio, Dei giurati in Italia, 1872). la giuri, scrive il Pironti, spesso assolse i ladri del pubblico denaro per fare una specie di protesta contro il Go- y erno (Resoc. di Pironti, 1862), ed assolse il reo perchè era prode militare ; e segue mostrando che i reati di sangue raramente furono raggiunti da condanna, e quando lo furono, il più delle volte ebbero pene di lievissima importanza ; che quelli contro le proprietà, nei quali ha il pubblico Erario un qualche interesse, erano festeggiati sempre da un assolutorio verdetto; che in quelli di ribellione mena in pochi luoghi non si giungeva mai ad una corrispondente condanna . 57 = Morena, che pure è un partigiano del giuri, ammette come fin Sicilia il delitto di sangue non vi sia punito abbastanza `e lo giustifica così : « il giurato è l'uomo con tutte le sue passioni e pregiudizi, che palpita, sente e ragiona come si ragiona e sente nell'atmosfera in cui vive » . In Aosta, continua, si pensa che la vita val qualcosa più della borsa e perciò si colpisce di più chi ferisce che non chi ruba. Nella valle di Mazzara si crede più meritevole di scusa chi offeso ricorra alle armi, e questo é appunto nell'indole e coscienza del popolo; ed è nella legge che punisce in valle d'Aosta ai lavori forzati a vita, in val di Mazzara a 20 anni (1). Ed io convengo con lui e tosto capisco come in un caso di rissa con ferimento a Domodossola un amico dicesse al feritore: Uccidilo, non ferirlo, perchè così andrai all'Assise a Vercelli ; ferendolo andresti al Tribunale (Eco giudiziario, 1878, pag. 98). Come si fa, soggiungo, dopo ciò a parlare di una giustizia eterna, uguale non che nelle varie nazioni, nelle stesse frazioni di uno stesso paese, come si può formulare su questo erroneo concetto le riforme penali? Lasciare all'istinto popolare, al sentimento predominante del momento il decidere di un fatto in cui anzi tutto si vuole spogliarsi del sentimento, non è egli agire in linea diametralmente opposta alla giustizia? E ben lo mostra il fatto seguente raccontato nella sua bell'opera, La giuria e la pena di morte, dall'avvocato Orazio Mangano (Catania 1874, Giurisprudenza) : Un giorno innanzi una Corte di Assise del Regno fu discussa la causa di un coniugicida, che ottenne un verdetto negativo. Quel presidente, nell'animo del quale era profonda la convinzione della colpabilità dell'accusato, assolvendolo, mal frenando i moti del suo giusto risentimento, lasciò sfuggirsi dalle labbra improvvidamente queste biasimevoli parole : — Ora sei libero; torna al tuo paese, (1) CARLO MORENA, Relazione statistica di latori compiuti nella Corte d'Appello di Palermo, 1877. = 58 = prendi moglie, ammazzala, poi torna qui, e i giurati ti assolveranno per la seconda volta. — Sanguinoso, in vero, fu l'insulto fatto a' giurati. Che fare, come vendicarsene ? — La dimani fu discussa la causa di un ladro, presso cui erano stati rinvenuti tutti gli oggetti derubati; e che aveva confessato il suo delitto! i giurati l'assolsero, non trovando altro modo come vendicarsi degli insulti loro fatti il giorno precedente dalla presidenza. E pazienza se gli errori del giuri provenissero solo dalla corruzione, dalla ignoranza, dai pregiudizi, dalla predisposizione del pubblico fra cui é scelto: a tutto ciò potrebbe forse provvedersi col tempo con nuove disposizioni di legge, come quelle che anche di recente si tentò introdurvi ; ma che dire degli errori del giuri dipendenti perfino dal caso che nessuno potrebbe prevedere, come nel fatto accaduto del Galletti a Brescia (Rivista penale, 1874), in cui uno scarabocchio prodotto dall'inchiostro sopra il si di un giurato fu causa della assoluzione completa di un uomo che doveva essere condannato a morte? Il semplice caso, oppure l'effetto diretto dell'ignoranza si sostituì ai pretesi criteri infallibili della giustizia. In una votazione per accusa di omicidio si trovò una scheda su cui stava scritto si o no. — E passò a favor dell'imputato ; il giurato richiesto del perché di un voto così strano rispose: perché stava scritto sulla scheda la formola a il giurato doveva rispondere sì o no » (Eco giucliziario, 1876, pag. 7). Nè ci si opponga per giustificare il giuri le necessiti, di ammodernare, con tante altre istituzioni, anche quella della giustizia; il giurì che era rudimentalmente adottato ai tempi delle XII tavole (1) e delle gerichte germaniche è tanto moderno quanto lo sono le cremazioni, pretese innovazioni dei pseudoigienisti moderni -- e che erano già vecchie ai tempi di Omero ! Esso é anzi l'antitesi delle aspirazioni moderne, liberali in ispecie. Come ! dirò col Mangano e col Vanzina : Credete non essere (1 SCUFFERT, Ub. Schwacrgericñ. 1873, Manhein. 59 abbastanza garantiti, nelle trattazioni degli affari civili al disópra di 1500 L., dai pretori, i quali sono sottoposti a tante altre giurisdizioni, che hanno fatto studi speciali, che devono dare un resoconto, una giustificazione della loro sentenza, che sono in somma specialisti e responsabili, e poi vi fidate del primo droghiere che in grazia del suo censo diventa giurato malgrado che voi ne ridereste se pretendesse ad essere vice-pretore, e ve ne fidate al punto di rimettere nelle sue mani la sorte di vita d'un uomo ed in qualche caso il decidere su parecchi milioni, e ciò malgrado che costui non debba rispondere del suo operato, dopo, nè allora, nè subito, debba darne in alcun modo ragione. E come ! continuano essi, noi ci affaticammo tanto, appena fatti liberi, perché i magistrati dovessero giustificare le loro sentenze ed in disteso e non darle come oracoli, e ciò malgrado che fino ad un certo punto ne li potesse giustificare il loro passato, i loro studi speciali, la loro competenza, l'appellabilità delle loro sentenze, e poi noi stessi crediamo di aver scoperto una nuova fonte di liberti e di giustizia permettendo che alcuni cittadini non esperti nè responsabili possano sentenziare con un semplice sì o no, a guisa dei bimbi e dei despoti , senza rendere la più lieve ragione del loro operato, ordinando, per peggiore danno nostro, che questa inconsulta affermazione diventi irrevocabile e sacra quando si tratti del benessere de' rei, e solo appuntabile quando si tratti della loro pena. Ogni magistrato deve dar ragione dell'assolutoria o condanna per ingiuria, furto, ferita. La magistratura popolare dichiara senz'altra garanzia, senz'altra ragione che il suo sì o no, se un tale commise grassazione, omicidio, ecc. (Eco giudiziario, 1875): anzi, aggiungerò, può dichiararlo ancor più impunemente, col tacere, colla scheda bianca, che è, sia pure, davanti alla legge scritta, un'affermazione, ma, davanti alla coscienza del giurato ignorante e incline alle restrizioni mentali, è un mezzo termine tra la verità e l'ingiustizia. E fossero almeno osservate le precauzioni formulate dalla legge per impedire gl'inconvenienti della giuria ! Noi sappiamo, p. es., che una delle più importanti è quella che i = 60 = giurati non comunichino con chicchessia relativamente alle accuse fatte ad un individuo fino dopo la propria dichiarazione. Quest'obbligo essi anzi lo giurano; ma il fatto è (e tutti lo sanno) che non lo praticare mai e che essi comunicano perfino e pubblicamente col difensore del reo. E perchè lasciare il diritto di esclusione, non motivato, alla difesa, cosicchè sempre escludonsi i giurati migliori, quelli che per censo, per onoratezza e per ingegno pii possono resistere alle seduzioni ed alla rettorica? Come credere che uno zotico qualunque possa tener dietro a quei processi, come accadde ad Ancona, in cui s'nterrogarono 747 testimoni e si richiesero ai giurati 5000 quesiti? Ed in Catanzaro dove l'atto d'accusa constava di 5 volumi ed i testimoni richiesti furono 1028 ; come credere che meglio possano resistere alla minaccia della vita essi che non hanno nulla da perdere in una assoluzione, quando fino i giudici veri e responsabili si lasciano intimorire? E come credere che se dei veri giudici, che se un'assemblea di periti a stento s'illuminarono sulla realtà di alcuni malefici la cui cognizione esige studi speciali di tossicologia, di chirurgia o di psichiatria, lo possano individui non solo non specialisti, ma estranei ad ogni scienza e privi d'ogni coltura, e ciò in un'epoca in cui per bisogni assai men gravi si esige la suddivisione del lavoro ? Sarà vero che qualche rara volta si ebbero pure dei buoni giudizi ; ma possono essi stare al confronto dei cattivi? E non é ad ogni modo lasciare al caso quello che dovrebbe provvedersi con stretto rigore di regola ? Si dice : Ma le medie delle assoluzioni dei giurati si avvicinano a quelle dei tribunali ordinari. Lasciamo pure che il fatto non è punto esatto, chè la media in alcune regioni è perfino raddoppiata, ma fosse anche ; e chi non vede la enorme differenza, mentre innanzi ai giurati passano cause che hanno percorso una lunga fila di criteri e di giudizi, quali il pretore ed il giudice istruttore, procuratore del Re, sezione d'accusa, preside della corte e procuratore generale, ecc., periti, dopo i quali è difficile non sia venuta in chiaro, prima, l'innocenza dell'imputato ? 61 Si vantò, con strana logica, il fatto, che in un secondo giudizio i giurati italiani assolsero 20 individui sopra 222 condannati a morte. Ma ció prova appunto la poco loro giustizia, poichè, od errarono i primi giurati od i secondi: e che quest'ultima ipotesi sia la più probabile emerge dal conoscere che i giurati trascinati sempre dal sentimento più che dal criterio, di tanto sono pronti a colpire sotto l'impressione fresca dei crimini, quanto lo sono poi ad assolvere passata che sia, come è in questo caso, la ricordanza del fatto e subentrato all'orrore del crimine ed al senso della vendetta, quello della pietà per l'autore. Nè vale il dire che in Inghilterra ed America sono adottati i giurì come da noi e senza inconvenienti. Nella razza anglo-sassone il senso del giusto e del dovere non viene meno così spesso purtroppo come da noi, ed oltrecciò, innanzi alle Assise, non compaiono mai i rei confessi che pure sommano alla metà de' rei e che danno luogo agli scandali più vergognosi nei voti dei giurati, onde il numero più scarso di rei portati alle Assise in Inghilterra, 1 ogni 132,790 abit., che non da noi 1 ogni 81,31 abit., differenza enorme che la maggiore criminalità nostra non può bastare a spiegare. D'altronde in` molti casi capitali, ribellioni, o specialissimi come nelle bancherotte, sono ammessi i giurati speciali. Ed in Inghilterra l'habeas corpus non impedisce, come da molti si crede, l'arresto preventivo in flagrante per opera della polizia (che ha luogo più di frequente che fra noi), ma solo dà il diritto al reo processato di provocare, entro 24 ore, l'intervento del magistrato (alta Corte di Londra o Tribunale di Contea nelle provincie) per decidere sulla conferma o revoca dell'arresto. Ed il Coroner in tutti i casi gravi si circonda di un vero giurì di specialisti medici o chimici, assessori giudiziali In Inghilterra si vincolano i giurati alle informazioni del Giudice sul diritto, col giuramento, la cui forza è molto maggiore che da noi pel rispetto tradizionale verso il giudice e la legge ; poiché il sentimento pubblico inglese si rivolterebbe contro un verdetto spergiuro in cui i giurati rispondessero sulle quistioni di diritto allontanandosi dall'istruzione del giudice ; di più, se il verdetto appaiavi errato, il giudice può ornmettere di dare esecuzione alla sentenza od almeno differirla fino a che non abbia ottenuto il voto dei colleghi (Glaser, Schwurgerichttiche Er&terungen, Vienna 1876). In Inghilterra i giurati non possono uscire dal palazzo fino a sentenza emanata, il che impedisce certo molti modi di corruzioni e di influenze. Del resto ivi Inghilterra ed in America non va tutto cosi a seconda come da molti si crede; il biasimo contro il giuri, ai tempi cli Elisabetta, giunse fino a ricordare il motto famoso da Cicerone scagliato contro a quei magistrati popolari corrotti: Quos fames magis quam fama commoverit. Ed ancora nel 1824 la Rivista di Westrinster imprecava furiosamente al modo con cui la istituzione si andava esercitando colà, e fino a qualificarla bugiardo fantasma di giustizia (1). L'istituzione del Coroner vi si vede battuta da tutte le parti, e in America il Tammaniy Ring dimostrò fino a che punto può venire fatale e venale' la giustizia e più ancora quella legge Lunch, legge illegale finché si vuole, ma che intanto sussiste, come ultima ratio della ragion sociale indifesa ; ratio illegalissima, ma che per la lunga tolleranza é una vera valvola di sicurezza, una vera istituzione, che ci mostra a quale sconfinata licenza ci finisce a trascinare la ricerca della pietra filosofale giuridica, della metafisica applicata alla giustizia penale. Che il giuri faccia buona prova in Inghilterra, grazia solo alla buona indole degli abitanti, lo prova il numero delle assoluzioni che dà lo stesso giuri in Irlanda, maggiore non solo che in Inghilterra ma anche fra noi, come 2357 a 1375 (Italia) a 1756 (Inghilt.) ed il numero delle condanne minore 3391, che non da noi 3313 e che non nell'Inghilterra. 4997 su 10.000 abitanti. Ma si disse : come potete voi accusare il nostro giurì di (1) CHIAVES, Giudice mal giudicato. Torino, Bocca, 1878. =63= troppa mitezza se' questo infine dà condanne assolutamente più severe delle nazioni più incivilite? Ai condannati dalle Corti d'Assise furono inflitte le seguenti pene fatta una media per 10,000 (B. Scalia) : Italia Francia Belgio Condannati a morte  . 2 1 2 Lavori forzati a vita  .  .  . 14 4 2 Pene criminali temporanee 113 50 21 Altre pene  .  .  .  .  .  . 66 42 2 Nel 1875 furono rinviati a giudizio ed assolti: Italia  Francia  Belgio Rinv. Assol.  Rinv. Assol.  Rinv. Assol. Ai Tribuu . correz. 1566 361 4183 330 5002 185 Corti di Assise  260 65 118 21 34 7 Se non che non è tanto pel numero che le assoluzioni peccano quanto per la qualità ; largheggiandosene, per una malintesa generosità, coi ferimenti, omicidii, ribelli, causa forse questa del continuo loro accrescersi e per una triste corruzione coi falsari ed abusatori del pubblico denaro. Resta un solo argomento a favore: quello che esposero il Chiaves (o. c.) e 1'Helio, nell'aureo libro Du régime constitutionnel : « Il pericolo dei tribunali ordinarii per i giu- « dizi di reati comuni, egli scrive, consiste nell'abitudine « stessa del trattarli. Si crede veder dovunque ció che si « è usi a vedere, e gli occhi, ai quali la società null'altro « disvela che le sue piaghe, non possono scernerne facilmente le parti sane. Il giudice, la cui vita passa in una « specie di famigliarità colla perversità umana, vi contratta a una misantropia che lo rende troppo facile quanto alla prova, troppo severo quanto alla pena: l'intiera specie « umana è in stato d'accusa dinanzi a lui » . Questo è il solo amminicolo serio che giustifichi ancora il giuri, benchè si possa opporre alle velleità di condanna universale dei magistrati quelle opposte di perdono e pietá. dei cittadini, velleità spesso assai più pericolose, specie, = 64 =a dove dominano i delitti associati e le loro minori cognizioni pratiche. Ammoniti, sorvegliati e coatti.— In mezzo a tanta libertà spudorata del male, il bisogno della propria sicurezza ci fece escogitare alcuni rimedi dei quali ben poco potrebbe giustificarsi un sistema giuridico qualunque, che non fosse basato sulla difesa sociale: ed è la sorveglianza della questura e le ammonizioni, ed ultima ratio, il domicilio coatto ; ma questi rimedi, poco legali, poco utili, riescono, poi, come in genere i palliativi, impotenti sempre e spesso dannosi. Tutti coloro che hanno pratica dei delinquenti e della questura sanno che la così detta sorveglianza occupa una gran parte delle guardie di pubblica sicurezza (1), con una spesa di più di 4 milioni e tutto senza un vero vantaggio, poichè infine i delitti sono in gran parte commessi da questi sorvegliati od ammoniti, ma la sorveglianza è causa essa stessa di nuovi delitti e certo della miseria dei delinquenti, poichè denunciandoli colle visite personali, agli onesti impediscono dal trovare a mantenere l' impiego. Il delitto , dice bene ®r • tolan, dà luogo la sorveglianza, questa all'impossibilità di trovare lavoro con un cerchio tanto più fatale che spesso si assegna loro un domicilio lontano dal paese nativo (Elérnents du droit pénal, cap. 7, tit. V0). L una misura, dice Curcio, che spoglia d'ogni garanzia le persone colpite, che mentre non impedisce le tristi, paralizza le oneste, interdicendole moralmente e fisicamente; si perde affatto il lavoro di tanta gente, mentre la si vuol condannare principalmente per non essersi data a stabili occupazioni. La pena, dice Fregier, della sorveglianza, dopo che fu introdotta, non giovò punto, non offerse alcuna garanzia, e mantenne intanto l'illusione di una sicurezza che non esisteva (Les classes dangereuses, 1868). S'aggiunga l'enorme numero degli arresti , la consecu- (1) G. CURCIO, Delle persone pregiudicate, nell'opera Delle colonie e dell'emigrazione d'italiani all'estero di L. CARPI. Milano 1874. =65= tiva perdita del Governo e dei privati, pei reati, pelle spese di carcerazione, di giudizio, contro ai contravventori, e l'arbitrio enorme per cui la mancanza di un saluto alle guardie, oppure il saluto ad uno sospetto, il ritardo di un quarto d'ora nel rientrare in casa (alle 8 114 invece delle 8) possono essere causa d'arresto, sicché gli infelici sono schiavi in mano alle guardie (Curcio). Altrettanto e peggio si dica dell'ammonizione (1), che non ha almeno la speranza di limiti, di un fine, che ha pur la sorveglianza. Incredibile è la perdita di lavoro che questa produce, mentre essa è escogitata per ottenere il contrario. La sorveglianza (dice l'on. Gallo) e l'ammonizione lasciata esclusivamente all'arbitrio della P. S., fa che lo scopo manca pressoché sempre, anzi, quello che si ottiene è contrario affatto a quello che si è proposto. Essendo l'Autorità di P. S. quella che denuncia la persona da ammonirsi all'autorità giudiziaria, è pur dessa sempre quella che ne fornisce anche le informazioni o dove si appoggia l'ordinanza d'ammonizione. Questa pronunciata, non ammette appello, nè revoca, nè prescrizione; per il che la persona ammonita, incapace, o per la giovane età, o per ignoranza della stessa legge, di conoscerne tutta la gravità, si può dire che da quell'istante rimane priva della sua libertà, la quale poi perde per sempre , imperocchè all'ammonizione tiene subito dietro la contravvenzione, per la quasi impossibilità nell'ammonito di ottemperare alla prescrizione, di darsi a stabile lavoro nel termine prefisso or di cinque, or di dieci giorni al più, coll'obbligo di farne constare alla autorità politica; di qui la condanna certa per oziosità alla pena del carcere per tre mesi coll'aggiunta ancora della pena accessoria della sorveglianza speciale della P. S., non mai minore di sei mesi; pene queste, che precludono per sempre al condannato qualunque via al lavoro , perché io (1) Relazione statistica sui lavori compiuti nel circondario di Torino, del Proc. Cav. GALLO. Torino 1878. J = 72 = Ma é bello però il riconoscere che, malgrado queste mende, il corpo della magistratura, bersaglio alle ire, alle manovre, alla vendetta dei rei, ed ahi ! spesso di quelli,che più dovrebbero difenderlo, sa ancora tenere alto ed intatto l'antico prestigio. Avvocati, penalisti. - Niuno più di me stima il rióbile ceto degli avvocati, e niuno più di me e convinto che essi furono in tutti i paesi i pionniers della libertà, come ne furono il valido fondamento dopo conseguita, e basti citare nell'Inghilterra Erskine, Brougham, e nell'America Lincoln, Jefferson, Adams, e fra noi Romagnosi, PoPrio, Niccolini, Manin, Brofferio, come negli antichi qut.l Papiniano che rifiutò, a costo della vita, di scusare ul parricidio imperiale, ed i Gracchi, Tacito e Grozio, Tomaso Moro e quel Donello che fu il più ardente polemista delle stragi di S. Bartolomeo, ed il più tenace avversario dei nemici del Parlamento. Ma non ò però contestabile anche il fatto che essi, come assai bene dice Ammiano Marcellino, a a furia di difendere l'ingiusto riescirono spesso a falsarsi lo spirito delle cose, a rendere dubbioso e problematico quanto é più semplice e chiaro » , e non é contestabile che i sommi nell'arte forense mostrarono una coscienza singolarmente elastica. Si narra di Demostene che fornisse ad Appollodoro un discorso contro Formia.no e viceversa a questo un altro contro di quello. E Cicerone, dopo vituperato pubblicamente Vatinio, lo difese un'altra volta con altrettanto calore, e la sentenza contro Oppio che stimatizzava nel discorso contro Verre, riabilitava in quello a pro di Cluenzio (Zanardelli, Avvocatura, 1879, p. 152) ed Ortensio ricorse alla corruzione dei giudici nella difesa di Yerre e di Varrone, né si peritò di accettare e sostenere a suo pro un testamento falsificato. E Marocco, nella prefazione alle sue difese, chiede perdono se in molte adoperò sofismi per argomentazioni. Del Bacone si disse aversi egli stesso definito quando scriveta : esservi degli uomini angioli per scienza e serpi per la cupidigia: oratore senza coscienza fece condannare -73= suo benefattore, giudice senza giustizia, innalzava l'arbitrio a regola nelle sentenze (Zanardelli, op. cit.). Nei consulti di Bartolo e di Baldo ve ne ha per tutti, poiché vendettero il loro ingegno solo a chi li pagava, senza riguardo alla giustizia. Socino e Bartolomeo di Raliceto difesero l'attore e poi il convenuto (Zanardelli, op. cit.). I consulenti, scrive Muratori, nobili mercanti del loro sapere, sostengono oggi una dottrina e l'impugnano domani. Ai tempi di Tacita nessuna merce, scrivea egli, era più venale della perfidia degli avvocati, ed i Veneziani neí primi tempi della loro repubblica non vollero permettere causidici nella propria isola onde non fosse dalla loro arguzia malmenata la giustizia (Zanardelli, op. cit.). Lo stesso Zanardelli conviene nella sua bell'opera, che se nelle materie civili non é lecito difendere il falso, lo è nelle penali. Ora chi non vede che persone, le quali sono strette per obbligo loro a tale missione , devono falsare il proprio criterio in tutte le altre questioni, quando sia in gioco un interesse qualunque, specialmente nelle materie penali, dove l'interesse è evidentemente non in favore ma contro la società? Chi non vede che se anche non avessero questa tendenza a sbagliare di criterio , il solo fatto dei continui contatti coi delinquenti e degli uffici continui in loro favore li predisporrebbe, inconsci, a favore di questi per quella specie di attrazione che spinge l'uomo benevolo a favore del proprio simile, specialmente quando ne tocca e vede da vicino più degli altri le sofferenze ; tanto più poi quando ciò gli costa solo qualche frase, qualche foglio di carta od un suffragio; tanto più in fine, poi, quando questa malsana, ma pure già scusabile pietà, può larvarsi di un preteso apostolato o di una più o men profonda metafisica, che egli stesso probabilmente poco comprende, ma che ancor meno comprendono i volghi, i quali credendo si tratti di conclusioni astruse, superiori al suo criterio, vi abbassan la fronte e vi si adattan, fino a che i frutti troppo amari di quei vani sogni non fanno loro scuotere d'un colpo le stolide briglie? Invece, portando quello spirito prevenuto a favore de' rei e quel criterio abituato al falso, =74 per dovere, sono di un danno immediato, gravissimo ; essi non permettono che si introducano nei codici e nella pratica le riforme più necessarie quando in discordia coi loro interessi. S'aggiunga che per la diretta influenza, come ministri, per • la indiretta, come deputati, tanto più se si toglie l'inamovibilità di luogo dei magistrati, essi esercitano un ascendente così grande sopra questi ultimi da paralizzarne davvero ogni spirito indipendente, da rendere peritosi prima e sterili, ad ogni modo, poi, i dettati della giustizia. — Chi non sa come non fu raro il caso in cui patrocinanti influenti fecero sospendere processi incoati con poca fortuna del reo nel giorno del dibattimento, facendo comprendere alla Corte che una troppa rigidità sarebbe forse mal retribuita, e sospendere perfino e revocare arresti già decretati, mentre i complici allo stesso grado di reato, ma meno fortunati nel difensore, scontavano la pena? Noi abbiamo avuti antichi patrocinanti penali divenuti ministri ; essi, certo, tennero alto ed intemerato l'onore della carica loro, e del loro nome; ma non è egli chiaro che con ció essi dovettero imporsi dei sacrifizi • difficili anche ad eroi? Non è egli chiaro che porre la giustizia penale nelle mani di coloro che devono per ufficio essere in una apparente o vera polemica coi suoi sacerdoti è contare sull'eccezione e non sulla regola? Teorici. E non pochi giuristi, teorici, onesti tutti e certamente fra i più illuminati ed elevati negli studi scientifici, appunto per essere a giorno del movimento scientifico che si fa intorno all' argomento dell'uomo delinquente, senza averne potuto, però, per la mancanza di nozioni fisiologiche o di contatti diretti, andar fino al fondo, credendo di seguire 1' andazzo moderno , hanno falsato la base del trattamento e delle applicazioni giuridiche hanno creduto che le novazioni antropologiche che dimostravano la maggior frequenza dei pazzi o dei deboli di mente, negl'imputati la meno assoluta responsabilità di tutti, portasse per conseguenza la mitigazione nelle pene. Essi non compresero che le nuove nozioni antropologiche portano piuttosto, è vero, a scemare l'infamia, ma in fondo a per- 75 petuare la pena, sia poi essa presa sotto un nome più che un altro, inquantochè quanto meno sono responsabili i rei, tanto più sono temibili, come facili alla recidiva, inquantochè la tendenza al crimine, innata perchè atavistica, non scema se non per la selezione ed it sequestro de' rei, e non è contenuta, od almeno raffrenata che per il timore della repressione ; è un'onda sempre incalzante che si reprime e contorce in se stessa quando trova delle altissime dighe e che irrompe e dilaga se non le trova, oppure le trova sfasciate. Essi, invece, Olandesi a rovescio, credettero contenere di più l'onda quanto più calavano o rompevano le dighe, quindi le noiose nenie sulla pena di morte, quindi sempre più aumentate le garanzie per le difese e facilitate le grazie, mentre poi nulla fecero per aumentare la sicurezza e la repressione. Se un generale fidando nella grande potenza della metafisica lasciasse da banda per un giorno solo la strategia e la balistica e si lasciasse guidare, non dirò dalla metafisica ma dalla filosofia della storia, anzi anche solo da una strategica astratta, fondata, p. e., sulla storia delle battaglie, non condurrebbe certo a perdizione i suoi poveri soldati quando non fosse mandato il più presto possibile in pensione od in un collegio? Ebbene, l'amministrazione delle cose penali esige per lo meno tante conoscenze pratiche quanto la strategia militare, e meno forse che più le può soccorrere la metafisica; eppure le nostre cose penali pendettero spesso dai cenni di persone venerande, ma che sostituirono la metafisica alla strategia, e sognando ad occhi aperti sopra un libero arbitrio che non esisteva, sopra una libertà indipendente dalla materia, sopra un diritto di punire fondato non sulla stringente necessità sociale, ma sopra astratte violazioni dell'ordine giuridico, non solo non pensarono a levare o scemare le vere cause del delitto (alcool, associazioni, ecc.), o di reagire con punizioni come contro spinta al delitto, ma credettero di ottenere di più facendo (li meno; e mentre a precipizio introdussero tutte le riforme che escogitava il mondo civile in favore dei rei, dimenticavano le cautele, le norme con = 76 cui questo ne temperava i possibili danni (Celle, abitazioni intermedie per la liberazione condizionale, sequestro, annullamenti per la giuria, ecc.), e dimenticarono tutti o quasi tutti i mezzi nuovi escogitati alla difesa sociale, e quindi ritennero inutili i manicomii criminali, le case di pena pegli incorreggibili, inutile il scemare i rinvii, le grazie, il tassar gli alcoolici, e il punire gli ubbriachi, ridicola la giuria tecnica. Giornali. -- La pubblicità delle Assise, accresciuta a mille doppi da quella della stampa, rende il delinquente spettacolo a se medesimo e agli altri poco dissimili da lui, e, quel che è peggio, anche alle persone volgari, non ancora intinte del crimine, ma che non senza invidia vedono aperta un'altra via a quella meta cui ambiscono spesso tanto i piccoli che i grandi uomini: il far parlare di sè. Tutti i delinquenti che io ho frequentato durante o dopo i dibattimenti mi chiedevano sempre che notizie i giornali dessero di loro. Io ho narrato nel mio Uomo delinquente (pag. 308) come appena si sparpagliò la storia del delitto di Tropmann immediatamente si ebbero due assassini dello stesso genere, ed al Billoir di Parigi seguì quello d'Anversa e del Passo di Calaiso, e alla Gazzarro di Napoli, quelle di Palermo e di Milano, e forse di Torino; e peggio va la cosa col sorgere adesso in Italia quei diari , veramente criminali, che intingono la penna nel putridume più fetido delle piaghe sociali e non per altro se non per cavarne un infame guadagno, titillano i malsani appetiti e la più malsana curiosità delle bassi classi sociali sì, che io li vorrei paragonare a quei vermi, che, sorti dalla putredine, l'aumentano colla loro presenza. Questi ' diari pur troppo in una sola città nostra toccano la cifra enorme di 28 mila lettori. Il danno loro fu provato ivi pure per uno strano reato. Si trovò, mentre era assente il padrone R..., scassinato il suo banco ; si sospetta e si arresta un agente; e nella sua casa si trova la somma mancante, che egli confessa subito, piangendo, aver sottratto, ma senza nessuna prava intenzione : egli poteva, infatti, fruire di somme anche maggiori = 77 = col consenso del padrone, in lui fiduciosissimo, e senza scassinare alcun armadio; né venne a quel passo che per porre in pratica un colpo letto il giorno prima in un di quei sciagurati diarii. Il padrone dichiarò credere verissima questa scusa, sapendonelo lettore infervorato e difatti lo riprese appena fu assolto. --- Un altro esempio offerse Grimal; nel 73 a Parigi delibera di commettere un delitto per far parlare di sè, come nei giornali leggeva dei grandi malfattori ; tenta un incendio, e, suo malgrado, non é creduto reo; maltratta la moglie che poi muore , e se ne denuncia l'autore, ma anche qui esce con sentenza di non farsi luogo ; allora gli capita sott'occhio il processo della vedova Gras , e , per imitarla, getta sul viso di uno che gli era amico , dell'acido nitrico: l'amico muore, ed egli non che nascondersi narra a tutti la sua bella azione; il di dopo, corre a leggere il Petit Journal, che raccontava il triste fatto, si costituisce egli stesso alla questura, dove si appurò che le idee dei suoi delitti gli vennero in capo in grazia dei romanzi giudiziarii e dei fatti diversi dei giornali che erano la sola sua prediletta lettura. Si obbietta: —• I giornali parlano pure delle condanne; ed è vero, ma per le condanne vi è una linea sola e cento ve ne ha per il delitto , e le condanne non toccano nemmeno alla cifra del 75 per Oro dei crimini, poichè è noto che la metà degli autori di questa restano ignoti. Religione. -- Si dirà : perchè non contemplate , come è pure opinione del venerando Pontefice e dell'Imperatore prussiano, fra le cause dell'incremento dei crimini l'indebolimento dell'idea religiosa? Io non lo feci perchè la irreligione è solo la vernice, ma non già la causa della criminalità. Ricordo che delitti atrocissimi ed anche epidemici si fecero col manto della religione. Attestino Clement, Ravaillac, la congiura delle polveri, e i molti sacerdoti briganti dell'Italia meridionale, e l'analogia singolarissima tra l'organizzazione, segreta, cosmopolita, nemica degli affetti di patria e di famiglia, dell'internazionale colla società di Lojola con cui essa ha pur comune la tendenza regicida e despotica e nemica del merito e proprietá indi- = 78 = viduale (1), ed il fatto che i Giapponesi ora hanno venduto a peso di bronzo i loro dèi senza vedere aumentati i delitti. Né vale punto il citare gli orrori delle Comuni di Parigi e di Alcolea, che veramente presero ad innalzare la bandiera dell'irreligione e dell'ateismo; più di quello che valga il citare contro le religioni le stragi degli Albigesi, degli Ugonotti e le dragonate, in cui la religione servi di manto a passioni volgari od a scopi politici. E infatti, codeste infami scene ateistiche e sanguinarie accaddero in mezzo a quel popolo che poco dopo iniziava i pellegrinaggi, i cui Vescovi sedevano al Consiglio della pubblica istruzione ; e a quell'altro che si batte a lungo per avere un re di diritto divino e per il Papa , mentre non se ne trovano traccie nei popoli che ci diedero Darwin e Kant, Spinosa e Bentham, in quei paesi in cui l'utilitarismo ed il positivismo non hanno soltanto un'eco lontana e nebulosa, non sono più subodorati che compresi, più adottati per moda o per far dispetto ai dominanti che per una solida convinzione; ma che penetrati per entro alle intelligenze dei più, produssero già solidi risultati, come sono i Giardini Erbeliani , i magazzeni cooperativi , le banche popolari, i manicomi criminali, la completa secolarizzazione degli studi , e soprattutto quella tolleranza completa di tutte le opinioni , che non si possiede mai da coloro che hanno idee confuse ed unilaterali. Ho creduto di insistere con energia su questo punto, perchè io so come molti uomini di Stato, anche se convinti della verità della scuola positivistica, cercano di soffocarne i conati , per iscrupolo che questa favorisca le idee comunistiche, e, quel che è ancor peggio, la tendenza ai delitti, mentre nel fondo, quando si badasse alla pura parvenza del fatto, potrebbe dirsi il contrario. Ad ogni modo la religione non si impone come un uniforme od una legge; se essa è fondata sul vero e sulle convinzioni generali la non potrà cancellarsi dal cuore (1) Le missioni del Paraguay e le sette religiose degli anabattisti erano avverse alle proprietà private. Il primo comunardo fu Munzer. =79- degli uomini, e cacciata dalla porta tornerà per la finestra; ma se non poggiasse sul vero, se ogni progresso scientifico dovesse scrollarne le basi, come potrebbe essa far da sostegno , e non forse d'inciampo ? O non riescirebbe piuttosto, creditrice che apportatrice d'aiuto ? Morte. — Non credetti dilungarmi sulla pena di morte, che è certo il più radicale ed anche il più sicuro dei mezzi della difesa sociale, e il più logico nel senso dei portati della sociologia criminale che trova eccezionale il pentimento dei rei, e che è consona, non solo alle leggi positiviste e Darwiniane, per cui ebbe luogo la selezione della specie, per cui, anzi, ebbe luogo il trionfo del giusto sul violento e l'ingiusto, ma è scritta, con pagine troppo abbondanti, nel libro della natura. Io ho creduto non poterne toccare perché una volta pervenuto un sentimento, giusto o no, a penetrare nelle masse, mal vi si può sradicare, e, come direbbero i matematici, nessun effetto utile se ne può più cavare ad agirvi contro; a furia di opuscoli, di discorsi, anche molti scienziati italiani sono giunti a farlo nascere questo sentimento e, quel che è peggio, a farlo precedere da una serie dì fatti, di grazie mostruose (Rossignol, Cibolla, La Gala), che oramai sono diventate dei capi saldi di legge. D'altronde il numero delle condanne è ridotto già in Eu - ropa di tanto, in confronto di quello che era una volta, e in paragone di quanto parrebbe sulle prime necessario, che ad ogni modo non potrebbe servire alla selezione: e nulla o ben poco per l'esempio; salvo pel caso di un condannato a vita che non avesse più nulla o quasi più nulla a perdere e pei casi in cui il carcere fosse poco sicuro; poichè quando si ha la massima probabilità che una data pena non sia eseguita, il delinquente, sia per l'imprevidenza sua solita, sia per la lusinga naturale ad ogni essere umano, converte, sempre, quella probabilità in una certezza. Quindi io non la vorrei serbare che provvisoriamente finchè durino i delitti associati in Italia, finchè le carceri non diventino sicure e solo stabilmente pei delitti commessi dai condannati a vita. 80 = Istruzione. — E non ho parlato dell'istruzione. Quando una larga serie di prove mi ha dimostrato che se mai la istruzione cangia la natura ma aumenta il numero dei reati, non restami che da compiangere come ignoranti, incorreggibili coloro, che senza prova alcuna alla mano vogliono sostenere il contrario, e intanto aumentano le spese carcerarie con una istruzione che non serve se non a rendere più pericolosi i reclusi. Ora ho in mio favore due fatti abbastanza evidenti : che l'istruzione alfabetica è certo progredita dal 59 a questa parte e che la criminalità crebbe in rapporto del 90 per 1.00, ed il fatto constatato da Morena a Palermo che nel 1878 ben 53 reati furono commessi alle scuole (giova ricordare Melitello e Siragusa) di cui 34 da scolari e 19 da Maestri , a questi ultimi , almeno, è proprio certo .che l'istruzione non mancava. Antropometria, ecc. — Meno ancora parlerò di quella pretesa nuova causa di crimini che dai nostri avversarii si vorrebbe pescare nelle nostre dottrine, le quali asserendo la causa organica del delitto scemerebbe la responsabilità del reo e ne farebbero un consimile del pazzo; prima perchè ciò non è vero: è vero che anni sono alcuni alienisti, non avendo ben compreso l'indirizzo della psichiatria sperimentale, e trovandosi di fronte ad uomini, come alcuni rei, che erano anormali in confronto all'uomo sano, e mostravano una certa analogia con alcune forme di malattie mentali, piuttosto rare, ma che pure accadono, battezzarono qualche volta la delinquenza per pazzia o semi-pazzia; ma questi non solo non erano i cultori della antropometria psichiatrica e criminale, ma anzi, ne furono, per quanta le loro forze portavano, i più saldi avversarii; e precisamente l'antropometria e sociologia applicate allo studio della criminalità hanno scovato quel mezzo ché mancava per distinguere con norme invariabili e facilissime la delinquenza dalla pazzia, e quindi cessare quelle incertezze le quali erano inevitabili finchè si vaneggiava nelle forrnole Egheliane e del libero arbitrio. Per dare un caso pratico, lo studio antropologico ha dimostrato che un vero delinquente ha, si, è vero, alcuni caratteri anatomici e psichici comuni a certi =81 = gruppi di alienati come, p. e., poca barba, frequente microcefalia, diminuita sensibilità affettiva, ma ha provato che essi hanno una serie di caratteri assolutamente diversi dagli alienati medesimi come, p. e., l'abbondanza del pelo, l'eurignatisrno, il gergo, il tatuaggio, l'amore dell'orgia, dei compagni, la passione per gli alcoolici, la venere precoce, l'instabilità degli affetti, del che coloro che assistettero ai processi della Trossarello, del Passanante ed agli studi sul Cavaglià avranno dovuto persuadersi assai bene. Ora con ciò vien tolto subito un appiglio che facilmente si offrirebbe ai difensori per afferrarsi alla prima bizzarria che ritrovano nei delinquenti onde dichiararli alienati. Che se queste teorie mutano, in parte, le condizioni della responsabilità in un campo assolutamente teorico (1), allo stesso modo cioè che scemerebbero il merito intrinseco al genio, ed il demerito al cretino, accrescono i modi ed i limiti della punibilità, tolgono di mezzo quelle perniciose attenuazioni della pena che un sentimentalismo poco lodevole aveva tentato far diffondere nel nostro paese, fino al punto, se non erro, di scemare le aggravanti per le recidive. Queste teorie dimostrano con nuovi modi la necessità della pena, e specialmente di quella perpetua, e del sequestro perpetuo, perfino nei casi di pazzia, il quale, quando venisse applicato, finirebbe ad essere un'aggravante alla condizione dell'imputato, assai più che non un'attenuante. D'altronde se vi fu abuso sulle questioni della pazzia , l'abuso venne non tanto dai medici quanto dagli avvocati difensori, e specialmente dai giurati. Non furono medici , che io sappia, ma solo giurati che trovarono la pazzia o la scusa della forza irresistibile nel Pezza truffatore, nel Monica assassino con agguati, in un carabiniere stupratore, (1) noto che che prima della pubblicazione del mio libro il Garofalo (Giornale Napoletano, 1877-78) ed il Ferri nel campo teorico (Dell' imputabilità fondata sulla non esistenza del libero arbitrio , 1877) e prima di essi ancora il LUCCHINI (Filosofia del diritto, 1873), provarono lo stesso asserto con nuovi argomenti che io non aveva potuto addurre, limitato come era dal mio campo sperimentale. 6 88= 12.000 artigiani dal 1851 al 1858 (Carpi, Delle Colonie, op. cit.). Gíorni sono lord Derby profferì queste parole : Io ebbi sempre la convinzione che se nel nostro paese fummo sempre liberi da quei mali che affliggono la società, il merito va attribuito al fatto che sempre avemmo al di là dei mari sfoghi per le nostre popolazioni e per le nostre industrie a . Pur troppo l'Inghilterra ha l'immensità dell'Oceano, il mondo, per valvola di sicurezza, e il vapore per usufruirlo ; l'America ha le sue grandi deserte regioni. da coltivare; noi non possiamo giovarci che delle coste, del cabotaggio e di quelle colonie, dove ci attira la tradizione o la vicinanza. Facciamo dell'Italia intiera quello clie erano una volta Pisa e Venezia ed ora Genova ; facciamo che le abitudini delle spiaggie liguri e dei monti biellesi e valtellinesi si estendano alla Toscana, alla Sicilia, ecc., e avremo anche li la stessa ricchezza. Ben inteso che lungi dal voler lasciare a tristi speculatori queste iniziative, che si risolvono nei subiti guadagni di pochi con danno di tutti, dobbiamo pensare invece a farle dirigere e sorvegliare dalle neo sorte associazioni filantropiche e commerciali, e soprattutto dall'occhio e dalla mano del governo, il quale solo, per mezzo dei Consoli e della buona marina, è in grado di efficacemente tutelarle. La colonia più ricca e quella ove più la tradizione ci trascinava era l'America del Sud, ma già qui il terreno comincia a sfruttarsi; più vicino, più sicuro, forse, sarebbe, se ce lo sappiamo procacciare, l'avvenire nelle coste e più, forse, nel centro dell'Africa. Secondo Stanley (1) la popolazione vi passa i 400.000.000; tutti i prodotti naturali vi abbondano: metalli, legumi, carbon fossile, caffè, gomma, olio, guttaperca, avorio, pelli; vi mancano all'opposto le manifatture, ed evvi smania di contraccambiarle coi prodotti naturali, purchè loro diamo (1) Letten d i R. STUART nell'Opinione. 89 ^ modo di aprire uno sbocco; basterebbe a ció una via ferrata, che dal Zanzibar vi si potrebbe condurre in 3 anni, e con 20 milioni di lire. • Questo commercio è il solo che possa compensarci della concorrenza Giapponese e Americana; è il solo cui la nostra posizione geografica ci permetta sostenere a confronto dell'Inghilterra, che, grazie alla sua numerosa flottiglia a vapore, toglie alle nostre navi ogni mezzo di sorpassarla in altre spiaggie. Ma il più dobbiamo farlo, tuttavia, a casa nostra. Perchè permettiamo che il contadino dell'Alta Italia continui a mangiare un pane avvelenato che produce la pellagra, — quando le leggi che applichiamo si bene in città ci darebbero il modo di vietarlo? — Perchè permettiamo che il miasma febbrigeno dei campi lo mieta, quando una spesa leggera in opportuni ricoveri lo salverebbe? Perchè permettiamo, nel Gargano e nella Sardegna, che popolazioni intere dimorino in caverne sotto terra come ai primi tempi dell'umanità, e si dilaniino per la rivendicazione delle terre comunali? Testè il procuratore del Re a Lucera diceva : « A. far diminuire i reati sul Gargano, ad impedire gli ammutinamenti popolari in Montesantangelo, ove il popolo in più migliaia corse le vie gridando : — Abbasso il Municipio ! -- a prevenire novelle invasioni popolari sul lago di Lesina e Carpirlo e Castelluccio, che già diedero origine a molti processi, con centinaia d'imputati, occorre procedere alla rivendicazione dei demanii ed alla quotizzazione a piccoli lotti dei patrimonii comunali (Proc. del Re di Lucera, pag. 51, 1879) . Noi dobbiamo rammentare (dirò con Pepoli) il detto di Cavour : « O le alte classi si occuperanno delle classi diseredate, o la guerra civile sarà inevitabile » Dobbiamo pensare a sollevare le condizioni della plebe e insieme quelle delle classi medie, oppresse dalle tasse. a Se giova il poter dire, riprende Pepoli, che l'Italia ha le più belle corazzate, é vergognoso che in Italia il prezzo del pane sia maggiore che in qualunque altra nazione civile. E mentre in tutto il mondo civile, le farine, le carni, 90- il sale, o non sono gravati o lo sono insensibilmente, in Italia sopportano un peso di quasi duecento milioni. In Inghilterra non esiste alcun dazio sulle materie alimentarie. L'operaio in Francia non paga che novanta centesimi pel sale. In Italia ogni cittadino paga oltre sette lire di gabella sul sale, sul pane e sulle carni, e più pei fabbricati. In Bologna, p. e., l'imposta sui fabbricati raggiunge il 41 per 100 (Pepoli, Jour. des Econom., 1878) i . Un impiegato lavora 11 mesi per la famiglia ed 1 per il Fisco (Id.). Bisognerà, dunque, abbassare l'imposte che più colpiscono i poveri e le classi medie, o sostituirvene di tali che meno danneggino la salute, ed anzi ritemprino la morale, come quelle sugli alcoolici, le quali non saranno sentite che dai viziosi, dai ricchi ; e quando ciò non bastasse, cercare le economie, come giustamente notava il Pepoli (Journ. des Econom•, Lettera al Saracco, Bologna, 15 ottobre 1878), nella diminuzione dell'armata di terra e di mare. Riformatorii. — Ho dimostrato qui e più minutamente altrove, la difficoltà di avere un effetto utile dai riformatorii senza spese gravissime che noi non sapremmo trovar modo di effettuare. Io non li ammetterei, cioè, se non quando vi si raccolgano pochi individui, divisi per classi, per ragione di ricovero, per età, costumi, attitudini, moralità, con celle per la notte ; vorrei vi entrassero solo quelli che per la loro povertà non potessero essere accolti nei collegi militari o di marina, e che ad ogni modo, se fatti ricoverare da genitori ricchi, pagassero una forte diaria proporzionata alle loro rendite ; tutti dovrebbero essere sorvegliati, uno per uno, e diretti da capi e maestri veramente adatti, che se ne facciano un apostolato. E piuttosto che i molteplici regolamenti inutili contro la fiumana del male, credo converrebbe studiare il modo di plasmare, scoprire tali uomini, e metterli a posto, quando si sieno trovati. Ma quando questi manchino, e quando i contatti fra le varie classi, pel troppo numero, non si possano più evitare, né si possano impedire le frodi dei genitori, quando non si abbiano celle per ciascun ricoverato, o officine d'arti o 91 = mestieri, come pur troppo è quasi sempre il caso in Italia, dove le finanze e le grettezze governative vi si opposero per anni (1), credo preferibile il consegnare i corrigendi a famiglie morali ed energiche, e allontanarli dai centri corruttori della capitale o dei capiluoghi. Ma, si chiederà : Come dovrassi provvedere altrimenti alla grossa cifra dei rei orfani o dei minorenni abbandonati ? Qui la carità deve assumere forme nuove, abbandonare la via cappuccinesca dell'elemosina e la soldatesca violenza della carcere e della caserma, nè molto curarsi dell'istruzione alfabetica che lascia il cuore come lo trova ; deve assumere invece le vesti dell'industria, della cooperazione; deve far nascere a poco a poco e celando la mano benefica il piacere della proprietà, l'amore del lavoro, sostituire al riformatorio l'asilo spontaneo, la scuola industriale. E in qual modo Barce ce lo ha insegnato (2). Riforme americane: collocazioni in campagna. — Nel ] 853 i professori, i giudici, i preti e rabbini di New-York si unirono in una società di soccorso pei fanciulli vagabondi (Società per la riforma giovanile); si stabili di raccoglierli in officine, ma la concorrenza le soffocò, e poi ai piccoli discoli ripugnava d'essere oggetto di carità; amavano l'aria libera, fuggivano. Allora si pensò di offrir loro un alloggio, ma dietro una larva di pagamento. Con tutto ciò però non si era trovato il modo per farli lavorare, e invitarveli direttamente sarebbe stato un volere spopolare d'un tratto il nuovo asilo. Per non destare ri- (1) Un bel regolamento esci negli ultimi tempi dal Ministero Nicotera, e qualche provvedimento utile si addottava, maestri, opere d'arte, isolamenti; ma non bastano ancora al bisogno; mancano sempre quasi per tutto le costruzioni opportune pel vero isolamento notturno. (2) Vedi i suoi Rapports sur les questions du programme du Congrés pénitentiaire international qui aura lieti a 8tochholm. — D'aprés quel principe convieni-il d'organiser ces établissements aff'ectés aux enfants vagabonds, mendiants, a.bandonnes, 1877, e op. cit., Dangerons classes of New-York, 1875. =92. pugnanza né sospetti entra una mattina il direttore annunziando essere venuto un signore che abbisogna di un garzone per il suo banco a citi darebbe 12 dollari al mese. Venti soci s'alzano per esibirsi  Si, ma occorre che abbia una bella mano di scrittura » . Silenzio generale. Ebbene, se non vi è chi ne sappia, noi ne la insegneremo alla sera } . E così si formarono le scuole serali. Nel 1869 e 1870, 8.835 giovani erano passati alla Lodging; in dieci anni 91.326, di cui si posero al lavoro 7.789. Le donne avevano paura delle scuole industriali, dove sarebbero state miste alle ricche; se ne stabilirono di apposite; una, anzi, nel centro più povero. Si promisero alimenti e vestiti a chi si conducesse bene alla scuola ; da quel giorno le arrestate per vagabondaggio che erano 3.172 nel 1861 scesero a 339 nel 1871 ; solo 5 su 2.000 scolare si diedero a mala vita; le ladre da 944 calarono a 572; le minorenni arrestate da 405 scesero a 212. Si fece altrettanto pei maschi ; si aprirono scuole di lettere, di falegname, ed insieme somministravansi dei cibi caldi, si davano feste, lanterne magiche, il tutto per a 6 soldi. Cominciarono per rompere i vetri, per gridare: Abbasso le scuole! ma la libertó stessa di non andarvi vinse i più ricalcitranti. L'istituzione venne perfezionata colle collocazioni dei ragazzi nelle fattorie isolate ove il lavoro loro è più utilizzato e quindi preferibile — ove sono impossibili le cattive influenze dei grandi ed anche dei piccoli centri -- ove minore essendo la distanza fra il padrone e l'operaio, esso ne viene più sorvegliato ed anzi entra come nella sua famiglia. Il contatto continuo dell'attenta massaia fa divenire le ragazze buone cameriere, e quello dei coloni fa divenire i ragazzi i migliori coloni, perchè vivendo in un'atmosfera di bontà, di simpatia, di lavori, stimolati al bene dall'amor proprio e dalla speranza di una migliore posizione, non avendo d'altra parte tentazioni al furto, 1'incitazione di cattivi compagni abbandonano coi loro sucidi vestiari molti ^ 93 dei loro vizi, e trovano nei campi e nelle molteplici colture uno sfogo alla loro attività. Ecco come avviene il loro collocamento L'agente della società appena conosce un grosso centro di fattorie dove si abbia bisogno di ragazzi, si procura il nome degli abitanti che possano aiutarlo , annunzia il giorno del suo arrivo; i ragazzi sono lavati e condotti al municipio, dove si improvvisa una commissione dei principali abitanti che designa le famiglie dove collocarli e che li accetta, dopo breve prova, senza convenzione scritta, ma colla promessa di rnandarli l'inverno a scuola e di trattarli bene. La commissione municipale li sorveglia e informa di loro il comitato centrale, il quale si assicura del loro trattamento con nuove visite dell'agente sul luogo e con lettere dirette a loro stessi ed ai loro padroni. Quando sono molto gracili la società paga il loro mantenimento fino a che abbiano sufficiente attitudine al lavoro, li ritira quando non vi abbiano abbastanza robustezza. Molti di questi sono adottati dai loro padroni, altri hanno col loro lavoro impiantate nuove fattorie e divennero professionisti o sacerdoti, e delle donne molte sono buone madri di famiglia ; pochissimi ritornano a New-York, alcuni cambiano di posto come tutti servi, ma ben pochi ; non più di 6 sopra 15.000 ebbero a che fare colla giustizia. Questa società ha collocato così in 23 anni 35.000 ragazzi abbandonati e senza asilo, oltre i moltissimi (più di 23.000 nel 1875) raccolti nelle scuole industriali, 21 diurne e 14 notturne, ove vengono nutriti e vestiti, o nelle 6 case di alloggio (lodging), d'onde, dopo aver preso delle abitudini di ordine e di pulitezza, e frequentate le scuole serali e festive, vengono poi collocati in campagna, il tutto con una spesa che non superò i 10 milioni di franchi. Infatti a New-York dopo quelle istituzioni, in dieci anni: i vagabondi diminuirono da 2.829 a 994 i ladri • 1.948 » 245 i borsaiuoli • 465 A 313 Questo, assai bene continua il Barce, è il modo di sostituire gli stabilimenti pei ragazzi vagabondi, mendicanti, ecc., = 94= che riuniti assieme, come nei nostri riformatori, peggiorerebbero, e ciò migliorando la terra coll'uomo e l'uomo colla terra. Questa, sì, é santa e vera terapia criminale! E quanto non sarebbe applicabile da noi in alcune regioni, p. e. dell'alto Piemonte, della Sardegna, della Valtellina, dove la pastorizia utilizza il lavoro dei fanciulli , dove si educano volontieri i piccoli esposti degli ospedali, appunto per averne soccorsi di braccia quando siano cresciuti in età: — si aggiunga che sopra i risparmi, che ridonderebbero all'amministrazione pel minor prezzo di viveri, pei maggiori guadagni nel lavoro, si potrebbero offrire dei premi ai migliori educatori. Restano i casi di ragazzi gracili, impotenti a lavori di campagna, e per questi si potrebbero tenere pochi letti separati nelle stesse scuole, nella notte, come appunto praticasi nelle ragged sclaools d'Inghilterra. Riformatori esterni per la puerízia. — Ma quando la nessuna abitudine alle istituzioni autonome, spontanee, di beneficenza, impedisca o ritardi il loro nascere, come é da noi, conviene pensare ad un'altra istituzione, molto più facilmente attuabile, a quella che l'abate Spagliardi chiama Riformatorio esterno per la puerizia: sarebbe un asilo obbligatorio, ma solo diurno, per i fanciulli dai 6 ai 12 anni, che non possono più accogliersi negli asili ordinari, e che per propria riluttanza o per impotenza od incapacità dei genitori siano destituiti d'ogni mezzo educativo, e dove si farebbero entrare per forza i monelli associati abitualmente nelle pubbliche piazze. Anche nello stesso asilo infantile, dice quel caldo filantropo (1), non entrano tutti i bambini poveri, specialmente i più poveri vergognosi della loro miseria, ma ad ogni modo, finito l'asilo infantile, in quell'età in cui i ragazzi sono più esposti al mal fare, per la maggiore svegliatezza, (1) Rendiconto dell'adunanza generale dei signori soci dell'Opera Pia dei Riformatori dei giovani nella provincia di Milano (1872) agli onorevoli soci. =95= non hanno alcun ricovero speciale, e si danno al vagabondaggio. Nè possono per legge accogliersi nei riformatori ; e quando a 12 anni vi entrano, non sono più correggibili, ed entrandovi non farebbero che peggiorare coi contatti. In questi asili si darebbe loro un tenue vitto, con che si favorirebbe l'affluenza, e si renderebbe meno dura l'obbligatorietà, si avrebbe più occhio all'educazione che all'istruzione e si avvierebbero verso un'arte, ed insieme sarebbero tenuti in continuo esercizio adatto alle loro forze. Si correggerebbe un difetto che è una delle cause principalissime della criminalità (non meno del 20 per 100) nei figli di persone civili, l'indebolimento dell'autorità paterna, la mancanza di quella resistenza alle voglie irragionevoli, che forma il criterio del giusto, e dell'onesto, e della discrezione, che impedisce lo sviluppo di un egoismo prepotente e selvaggio, le cui pretese ascendono, finchè travolgono i genitori, impotenti alla lor volta, quando vogliano porvi un argine. E ció si otterrebbe senza distaccare il ragazzo dal suo nido in quell'età appunto in cui ha maggior bisogno di aria e di moto, e sopratutto delle cure o dei contatti colla madre e colla famiglia, che una volta interrotti non si ripristinano mai più; si sottoporrebbero i discoli ad un trattamento più adatto, più mite, più conforme all'età loro ed alla natura, emancipandoli da fatiche sproporzionate all'età, ma pur provvedendo al loro fisico sviluppo. Si renderebbe meno ingiusta e più pratica l'applicazione della legge che gravita con egual norma su un fanciullo di 8 anni ed un monello di 16 (Cart. 441) ; si toglierebbe anzi l'apparenza di una condanna. E mentre il riformatorio comune non puó applicarsi in larga scala, per il grande costo, e quindi ad ogni modo non può estendere vantaggi che a pochi individui, questo, pel molto minor costo (col prezzo con cui vi si mantengono 605 nel primo qui se ne manterrebbero 6.000), potrebbe veramente estendere la sua azione in ragione diretta del bisogno, il che è una questione capitale; perchè se anche il riformatorio per gli adulti fosse utile, sarebbe sempre insufficiente e sproporzionato al bisogno. E fosse pur grande la spesa, ad ogni modo verrebbe compensata dal minor numero dei carcerati e dalle minori iatture e vergogne della società. Una prova diretta dei vantaggi di questi istituti si ebbe in Milano, dove i 700 giovinetti dell'infima classe del popolo ricoverati dopo l'uscita dagli asili fin dal 1840 nei due conservatorii della puerizia Mylius e Fasciola non diedero nemmeno un condannato (Sacchi), mentre invece metà dei degenti nei riformatorii appartenne un tempo agli asili infantili. Ragged School. — Una istituzione che tiene il mezzo tra l'asilo obbligatorio di Spagliardi ed il volontario di Barce, è quella dell'Horne fior little boys, veri villaggi interi o colonie dedicate ai ragazzi disgraziati, dove sono tenuti a gruppi come in propria famiglia, imparano a fare i calzolai, i camerieri, i meccanici, gli agricoltori (Riv. di discipl. care., 1876, pag. 197), e meglio ancora quella della Ragged School in cui si dà vestiario ed educazione, qualche poco d'alimento, ricovero diurno, e per alcuni perfino notturno, ai ragazzi poveri abbandonati sulle vie, ed agli orfani. Questa istituzione, che non costa nulla al go- y erno, cominciò nel 1818 con pochi vagabondi razzolati sulle vie di Londra, nel 1869 contava non meno di 23.498 filiali con 3.897.000 beneficati sparsi nei quartieri più poveri, e, quello che è meglio, divisi secondo le varie industrie. Essi formano un anello sublime tra le classi alte e basse; ivi un cancelliere d'Inghilterra fu veduto dare per 34 anni di seguito le lezioni d'alfabeto ogni domenica. I ricoverati entrarvi spontanei in parte, in parte tradotti dalla polizia; non pochi vi si sostengono col proprio lavoro; p. e., nel 1860 vi erano 368 lustra-scarpe, ciascuno dei quali rapportava ogni giorno alla società sei denari. E, misura degna d'imitazione, quando i ragazzi ebbero a delinquere per negligenza dei loro parenti, questi ultimi sono obbligati a contribuire per la loro detenzione del proprio penny per ogni scellino del salario, essendo anch'essi interessati a guardarli e a non contare, come accade fra , noi, quasi sopra un proprio vantaggio sul ricovero dei medesimi. 97- Libertà provvisoria. — Noi dobbiamo restringere alquanto la libertà provvisoria, almeno nei paesi ove domina il delitto associato, e trovare specialmente un temperamento anche per quei casi che solio in fondo veri crimini, ma che per una specie di compromesso, assai opportuno, si fanno passare dalla sezione d'accusa ai tribunali, per delitti, onde risparmiare le spese e l'incertezze giuridiche delle assise: ora, in questi casi, grazie all'art. 205, un furto qualificato che si fece passare per semplice, dà diritto alla libertà provvisoria senza cauzione, mentre un furto semplice, che è meno grave, può esser vi ammesso con o senza cauzione ; il che quanto sia assurdo, quanto sia escogitato contro all'interesse della società, non vi è alcuno che non veda. Stabilimento degli incorreggibili.. — Ma assai più che alla liberazione condizionata e al sistema cellulare -- se si vuol porre un argine all'invadente criminalità — conviene pensare ad una istituzione che provveda alla serie di eterni recidivi, che , ricompaiono sotto tutti i regimi penali, e contro cui la società nostra non seppe trovar altro spediente che la reclusione intermittente, sotto nome di domicilio coatto, ammonizione o sorveglianza (1). Quando nessun metodo più giova, quando il reo si ribella alle sue cure e recidiva le 10, le 20 volte, la società non dovrebbe più attendere che ei si perfezionasse, ancora, a sue spese, con nuove soste nel carcere, ma sequestrarlo fin che abbia sicurezza della sua emenda, o meglio della sua impotenza a nuocere. lo credo che si dovrebbero fondare appositi stabilimenti, (I) Vedo nelle bozze dell'opera citata del B. Scalia combattuta la mia asserzione della costante recidività del reo abituale, specie col fatto che noi vediamo i crimini scemare colle buone leggi ed aumentare col caro del grano, guerre, ecc.; ciò è verissimo, ma non prova se non che alla quota costante di criininalitá ve ne è una variabile, composta di quella, dirò, in istato latente, per servirmi di un termine fisico, che restano innocui od ignoti quando le circostanze non sono favorevoli al loro sviluppo, e che si manifestano e sì moltiplicano nel caso contrario ; precisamente come accade delle nascite, morti, che variano dalla media nello carestie, epidemie. - 144- Nella sua accurata relazione sull'agro romano, molto opportunamente, Baccelli propose: h Che il lavoro più pericoloso in vicinanza al mare, di rimboschimento, di conduzione e disciplina idraulica e di viabilit , fosse compiuto da una colonia carceraria offrendo ad essa il lavoro come diminuzione di pena e riabilitazione sociale. t; troppo giusto che chi ha irrogato un danno nel grembo sociale faccia opera di restituzione, com'è ragionevole, che un capitale inoperoso di braccia, e che costa tanti milioni al pubblico erario, sia impiegato in quelle opere che meglio giovano alla societh, e che l'ozio, cagione del loro abbrutimento, si converta nel loro educatore. I più abili, invece, si dovrebbero utilizzare in lavori industriali. E anche qui godo citare il Curcio: Preferirei cedere a dei capi fabbrica., per un prezzo determinato, i pregiudicati atti al lavoro ; che resterebbero vincolati a questo pel vantaggio del loro creditore, finche; non avessero scontato il loro debito; e il creditore sarebbe mallevadore (iella loro buona condotta, fino a che divenissero proprietari di un capitale e ricchi di quelle buone abitudini che il padrone nel suo interesse farebbe loro contrarre, riconoscendo in lui il diritto di costringerli al lavoro, anche con mezzi coercitivi. Il codice civile stabilisce che le obbligazioni di fare si risolvano in obbligazioni di dare ; ma, secondo il mio concetto, l'obbligazione di dare si dovrebbe poter risolvere in obbligazione di fare. In Atene e in Roma qualche volta il padrone lasciava che lo schiavo vivesse da se colla propria famiglia ed esercitasse liberamente l'opera sua, col patto di pagargli una parte dei proventi in somma determinata ; così praticavasi in Russia, ed io proporrei che qualche cosa di simile si introducesse fra noi (op. cit.). u Come é trattato ora il pregiudicato, ha tutti i danni della schiavitù, senza i vantaggi; io invece vorrei che lo si mettesse sulla via di potersi riabilitare ; altrimenti avverrá che i posteri potranno dire benissimo dei tempi nostri e delle nostre leggi rovinose quel che Tacito diceva =105 dei tempi di Tiberio : ut antehac flagitiis, ita tune legibus laborabatur (1) » . Manicomi criminali. — Non insisto, dopo il troppo discorsone nei miei lavori anteriori, per dimostrare la necessità dei manicomi criminali; i recenti fatti del Madden in Inghilterra, e del Lazzaretti in Italia, hanno dimostrato quanto giustamente io mi apponessi nel dichiararli necessari, anche per la tranquillità dell'intera nazione, comechè quella specie di pazzi intelligenti, e perciò con gran diicolt, diagnosticabili, rivolga, assai spesso, le tristi mire sui capi delle nazioni e contro all'ordine pubblico; e siccome essi non sono abbastanza alienati, in apparenza., per essere spediti o tenuti nei manicomi, nè abbastanza perversi per essere arrestati, senza il manicomio criminale, sono in piena libertà; il caso del Lazzaretti era precisamente questo, e iI dubbio sulla vera sua pazzia (monomania ambiziosa e religiosa, ereditaria) resta nelle regioni governative, perfino ora, che, se mai, le prove ne sono troppe; a rivederci quando era in vita e quando era protetto da bacchettoni e legulei. E qui mi giova ribattere alcune obbiezioni, sollevate dall'onorev. Mancini, per avere io proposto, pei manicomi criminali (ove si sequestrerebbero a vita), tutti i rei di delitti strani, senza movente, su cui sia insorto dubbio di pazzia; egli non avvertiva che è appunto nei casi dubbi, nei casi intermedi fra la follia e la ragione, fra cui i frequenti sono i delitti senza causa, che giovano i manicomi criminali a raggiungere quello che più si ha in mira, la sicurezza sociale. Ricordiamo che un delitto senza causa è già per sè un indizio di pazzia: Beccaria scrive che l'uomo sano non è capace di sentimenti inutilmente crudeli, non mossi da odio, da timore o da interesse. Romagnosi dettava: che quando un reato è senza causa apparente si è dinanzi ad un agente irresponsabile. Godo di poter aggiungere coll'on. Ferri (Dell'impulabilitiz fondata sulla non esistenza del libero arbitrio. Pisa 1878): (1) Lib. III, 25. 106 = Un reato commesso, senza motivo proporzionale, è un effetto di pazzia latente; l'uomo vuole sémpre per qualche motivo e la sua volizione è l'effetto proporzionato della somma di tali motivi; ma quando questi mancano, siamo innanzi ad un caso cui non sono applicabili le regole ordinarie dell'imputabilità, poichè il vero motivo consiste in un'affezione fisica, pazzia, epilessia, che sfugge all'osservazione. Né vale il dire, con Carrara, che vi sono dei pervertimenti morali e non intellettuali; poichè, come il pervertimento intellettuale dà luogo alla demenza, il morale dà luogo alla pazzia affettiva. Perfino i sostenitori di questa vecchia teoria sostengono che per ogni azione umana si deve cercare il motivo proporzionato, e cosi . fa il giudice: E come puossi allora nel caso di un delitto senza causa dire che vi fu delitto appunto perchè non vi fu movente, oppure che vi fu un movente fantastico, l'odio contro la umanità? » Coloro, cui nulla sa di buono, se non porti il bollo francese o prussiano, potevano obbiettare: che nulla di simile sia mai stato fatto nel Belgio, in Francia od in Germania: ed infatti Mancini credette poter asserire, non essere tali istituti necessari perchè non ve ne sono, ancora, nel continente e . Noi potremmo rispondere che, ad ogni modo, il bene, quando sia certo, si deve adottare anche se non fu accolto dagli altri. Ma mi giova soggiungere che questa riforma ha già avuto la desiderata sanzione del continente ! In Danimarca il manicomio criminale già esiste, e già si introdusse nella Svezia. In Francia, fin dal 1870, si incomi-ncib, e nel 1874 si finiva, e nel 1876 si popolava, un vero manicomio criminale, annesso alla casa centrale di Gaillon, capace di 120 a 200 malati. Ivi fin dal 1872 si pose allo studio all'assemblea una proposta di legge del Roussel, Jozon e Desjardins per modificare, in questo, l'antica legge sugli alienati, 30 luglio 1838 (1) . (1) Art. 43. « Un regolamento apposito determinerà entro un 'anno = 107 Finalmente l'esempio del Lazzaretti risponde alla 'grave' obbiezione di Mancini , che pei pericolosi si provveda sempre dal governo; pur troppo non sono pochi i casi in cui anche dopo 1' arresto il pazzo pericoloso , creduto calmo, vien ridato a libertà. Non è molto, un tal Audisio d'Intraqui, dopo aver ucciso un suo vicino per immaginarie persecuzioni, riconosciuto pazzo, fu messo in libertà, e un anno dopo la vecchia smania lo prese, sicchè uccideva un altro. -- « Ho avuto io stesso, scrive il Locatelli, or non è molto, da trepidare assai per la improvvisa liberazione (li un maniaco, il quale era stato dichiarato tale dai Tribunali per ben tre volte, dopo avere ammazzato due galantuomini e tentato di ammazzarne un terzo. I1 peggio si è che questo essere pericolosissimo, benché pazzo, capisce però assai bene ch'egli può ammazzare a sua voglia, senza il pericolo di essere mandato in galera, e lo va dicendo in pubblico ed in privato o . Giuria. -- Se noi ci mettiamo una mano sulla coscienza ci convien confessare che molte di quelle istituzioni, che si credettero per molto tempo la base del governo costituzionale e che sono invero utilissime nel loro paese d'origine, « la fondazione di asili e comparti per alienati che abbiano commesso delitti o crimini; ogni capo di stabilimento potrà farvi entrar gli alienati che ne compromettono la salute del personale addettivo. Art. 44. « Una volta che lo stato di demenza di un accusato avrà « motivato il suo proscioglimento, i documenti ne saranno trasmessi « alla Camera d'accusa che potrà ordinare il suo trasferimento in « detti asili. • Elevandosi in una Corte d'assise dubbi sullo statu di mente di un • accusato, il presidente avvertirà il giuri che se esso opina a mag- « gioranza essere l'accusato in istato di pazzia, dovrà dichiararlo colla « formola « A maggioranza l'accusato è in stato di pazzia >> , In questo caso la Corte ne pronuncierà i proscioglimento, e potrà ordinare « che esso sia inviato, ecc. « Un tale alienato non potrà sortire da questi asili che dopo una c. decisione della Camera d'accusa, che dovrà far prima precedere ad « un esame delle sue facoltà mentali per opera di uno O piìr medici n. (Propos de loi, ecc. Assemblée nafion. 1872, n. 1.348). = 108 = riescirono affatto inutili e spesso anche dannose in quelle nazioni che se le applicarono tutto ad un fiato, non badando come vi mancasse la legge di adattamento e di acclimatazione storica e spesso etnica. Tutti noi, ora, conveniamo a che si riduceva il famoso Palladio ; ma siccome nell'abolizione della Guardia Nazionale i danneggiati erano pochi, qualche tamburino od aiutante maggiore, ed i confortati moltissimi, così lo si potè seppellire fra la dimenticanza ed il riso universale; ma quanto alla giuria, siccome vi sono interessati soprattutto gli uomini del foro, che vi attingono le prime sorgenti di gloria e cli influenza, così, malgrado i pochissimi vantaggi ed i moltissimi danni, noi vediamo sollevarsi un grido di artificiata indignazione ogni volta si tratti di abolirla o modificarla in modo consono ai tempi; e vi gridano all'arca santa, alla libertà compromessa, quasichè, quando si lasciassero integri, come ora, i giurì pei diritti di stampa e politici, e si modificassero pei delitti comuni, ci avesse nulla a fare la questione politica; quasichè si potesse confondere la libertà colla criminalita. Si grida, con grande enfasi, all'esempio dell'Inghilterra, della Francia, dell'America Settentrionale! Ma io dirò: Perchè almeno non tenteremo di dare al giuri quelle garanzie che ha in quei paesi, e ne rende men gravi gli errori? Perchè, almeno, come in Inghilterra, non escludiamo dal giurì i rei confessi, le cui assoluzioni sono il maggior scorno della giuria? (1). Perchè si permette all'avvocato difensore od al procuratore del re di escludere un certo numero di giurati che sono quasi sempre i pili intelligenti, e non si fa almeno loro obbligo di dover dare ragione plausibile delle loro esclusioni? (1) Si registra nella storia criminale qualche innocente dichiaratasi reo per salvare altri o per obbedire ad istanze di congiunti; ma sono i casi pii eccezionali, e no n devono, questi pochissimi, inforsare la regola. E bisogna restringere le categorie dei giurati alle più intelligenti. P. e., che garanzia può dare della capacità di giudicare il fatto del pagare 15 •lire d'imposta, o di essere - stato consigliere 'comunale in un villaggio di montagna? E non solo non si deve lasciar escludere gli intelligenti ed i ricchi, che sono i meno corruttibili, dalla giuria, ma si deve trovar modo di farveli entrare in maggior numero; e non sarebbe male se lo stato favorisse a pro dei primi l'impianto delle speciali società di mutuo soccorso come si faceva a Trieste, o se destinasse loro un maggiore compenso cavato dalle multe che potrebbe imporre con raddoppiata tenacia -sui refrattari. E gioverebbe spiegare, con appositi libri popolari, da distribuirsi a ciascun corpo di giurati, i termini tecnici, giuridici o scientifici che spesso si trovano in applicazione nei processi, e limitare, nell'interesse stesso dell'accusato e dei giurati, il tempo delle arringhe così della difesa che dell'accusa, cercando di scemare così gli inutili sproloqui che servono solo a mettere in mostra la sonorità vocale dell'oratore, e spesso oscurano la mente dei giurati e sempre la stancano e indispongono, con grave danno dell'accusato. Si dovrebbe, nei c<si di evidente errore nelle sentenze dei giurì, poter lasciare alla Corte il diritto di annullarle (1). Si tolgano i circoli di Assise dai piccoli centri dove può darsi il caso che tutti i giurati sieno conoscenti del reo, del difensore, o del procuratore del Re, dove l'istruzione è minore, e l'influenza della voce pubblica assai più prepotente. Si minacci una severa punizione ai giurati che manchino al segreto del voto; e si tenti impedire ogni comunicazione loro col pubblico, tanto pia coi parenti, e peggio col difensore del reo, col quale pure si vedono in colloquio perfino in vicinanze delle Assise, entro le quali giurarono astenersi da ogni informazione e relazione estranea (1) È una proposta che fu fatta da CASARINI (Rivista Penale, 1878). 11 0 alla Corte. E perciò, almeno nei dibattimenti poco prolungati, converra obbligarli a dimorare entro il palazzo delle Assise giorno e notte, e procedere con esempi rigorosi nei casi notorii di corruzione, e togliere dal codice penale per quanto si possa, quelle espressioni (p. e., circostanze attenuanti, indeterminate), che più facilmente traggono in decisioni erronee i giurati; e modificare le pene per quei delitti che essi più facilmente assolvono (ferimenti gravi, ribellioni, infanticidio), forse perchè trovano troppo grave o sproporzionata la pena, comechè val meglio una pena leggiera, ma applicata, che una gravissima mai posta in pratica ; e trasportare più spesso i giuri da una regione all'altra, quando vi sia pericolo di influenze malefiche dell'opinione popolare. Infine, come giustamente propose Sighele (Eco giudiziario, 1878, n. 13), togliere dal codice di procedura penale l'art. 504, secondo cui, se fra le schede estratte dall'urna se ne trova qualcuna non esprimente alcun voto, è considerata come favorevole all'accusato. «Avanti la Corte d'Assise, osserva l'ill. magistrato,i dibattimenti hanno sempre un ampio sviluppo, le prove si a carico che a difesa sono scrupolosamente discusse e vagliate, tutte le parti tendono a chiarire punti oscuri, ogni giurato ha facoltà di fare interpellanze, di chiedere schiarimenti onde eliminare dall'animo suo quelle nebbie che ancora turbassero l'animo suo e la sua coscienza. « A che dunque permettere l'astensione? « La coscienza non é mai muta per chi sa interrogarla. Allorché, nonostante gli schiarimenti ottenuti, il giurato dubita ancora e non è persuaso della colpevolezza dell'accusato, scriva sulla sua scheda il no, perchè nel dubbio si assolve. Ma astenersi dal votare e mettere nell'urna una scheda bianca, è ricorrere ad un sotterfugio, che è prova manifesta di mancanza di coraggio civile. Chiunque ha pratica dei dibattimenti d'Assise non ignora che ben di frequente si trovano nell'urna schede in bianco. Esse appartengono quasi sempre a giurati di coscienza eccessivamente timorata, i quali, sono bensì persuasi della reitá, dell'accusato, ma non vogliono scrivere il --_,111 = si per non contribuire col loro voto alla condanna. E siccome non vogliono nemmeno violare il giuramento prestato, non si sentono la forza ed il coraggio di scrivere il no, perchè cid ripugnerebbe alle loro convinzioni. Sanno che la scheda bianca è favorevole all'accusato, ma nondimeno loro sembra che ricorrendo a quel mezzo termine non si compromettono. . Ciascheduno deve avere il coraggio del proprio voto ; l'astensione, quantunque per legge equivalga ad un voto favorevole, non dovrebbe essere tollerata i . Noi fomentiarno, con quell'articolo, nel giurato, una specie di compromesso fra la verità e la coscienza. Per analoga ragione non trovo giusto che debbano tutti gli scarabocchi incomprensibili dei giurati, ignoranti o distratti, interpretarsi a favore del reo; al più dovrebbero considerarsi come voti nulli. Quando il criterio del vero è già così difficile a stabilirsi, non dobbiamo lasciare al caso e all'ignoranza, degli amminicoli nuovi per scombuiarlo, tanto più che quando uno compare innanzi all'Assisè, la probabilità maggiore è che sia reo e non innocente, e quindi, piuttosto, tutti gli incidenti di difficile interpretazione sul voto si dovrebbero far convergere a suo danno e non a suo favore. Ma quando, dopo tutte queste misure, facilmente addottabili, le male opere del giurì continuassero, allora non resterebbe, prima di passare alla sua soppressione, pei reati non politici, che a studiare, almeno pei casi più gravi e complicati, una modificazione, che, pur conservandone tutti i vantaggi veri (che si riducono all'educazione estranea all' atmosfera dei crimini, meno incline a vedere rei dappertutto), li renda più adatti alla ricerca del vero, e all'indole nuova dei tempi ; e questa si troverebbe in una trasformazione analoga allo scabinato, rendendolo misto, cioè, di magistrati e di estranei alla magistratura, cosicché i difetti degli uni sieno compensati dalla dottrina degli altri, oppure in una composizione speciale del giuri, un giurì semi-tecnico. Una volta i giurati erano i giudici ciel fatto perchè giii- =112= dicavano di quanto avevano veduto essi ed i loro vicini ; ora che l'immensa popolazione e l'immensa distanza non lasciano supporre possibile un - genere simile di testimonianza, ora che la divisione del lavoro e degli. studi, e l'indole speciale di parecchi malefici • non permettono al primo venuto di formarsi un criterio esatto di un dato reato, perché ci siano dei veri giudici del fatto bisogna che ci siano dei tecnici ; siccome, fortunatamente, nella giuria già entrano, per sè, molti di questi, facciamo che essi costituiscano un gruppo almeno d'un terzo dei giurì comuni, vale a dire che quando si tratti di un veneficio, il giurì sia composto, per un terzo almeno, di farmacisti e medici, e quando si tratta di frode, di legali, di giuristi, ecc., lasciando il giurì, così come é composto, pei delitti di stampa e delitti politici. La possibilità che una simile giuria semitecnica possa attuarsi risultava dalla statistica dei giurati anche prima che le nuove leggi curasservi il maggior concorso dell'elemento professionale. Nel 1874, infatti, si avevano fra i giurati (Statist. del Minist. di Grazia, 1875, Roma) Professori  . 1.610 Avvocati, procuratori, notai e dottori 45.865 Maestri, ecc. 5.413 Consiglieri provinciali 1.458 Funzionari civili e militari 14.945 Ingegneri, agrimensori, ragionieri, liquidatori, farmacisti 21.731 Sindaci 32.194 Conciliatori  .. 2.197 Presidenti di banche . 191 comizi agrari 82 Impiegati di opere pie  . 918 Vi erano già, dunque, naturalmente nei giurati tutti gli elementi per un giuri tecnico, .ed ora ancor più. Ne il giuri tecnico esclude l'indipendenza o la natura popolare del giurì; esclude solo la sua ignoranza. Anche nel senso antico del giurì, dei veri giudici del fatto non potrebbero essere che quelli cui la scienza permette di cono- ì13. suere i fatti, e tali non sono certo coloro che in un delitto di veneficio ignorano la natura dei veleni, ecc. Periti. — Se ciò non potesse conseguirsi, deve, almeno, adottarsi il sistema, così saviamente proposto da Maggioravi,: di lasciar giudicare dai periti, seriamente responsabili, la realtà del fatto avvenuto (ferimento, veneficio), -- e questo posto fuori di discussione -- lasciare al giurì il giudicare sugli autori del fatto. I periti non dovrebbero poter parteggiare, come pur troppo fanno, per l'uno o per l'altro; dovrebbero essere in numero di 3, scelti, fra i sommi della specialità, dal Presidente della Corte, d'accordo cogli avvocati difensori e col Procuratore generale, di preferenza fra quelli che rivestono una carica pubblica o di fiducia (primari dì ospedale, ingegneri provinciali governativi); i periti medici che non fossero impiegati pubblici, dovrebbero, anzi, come in Germania, subire un esame preventivo, e nel caso di divergenze insorte fra loro o nel dubbio di falso o di errore per parte loro, si dovrebbe ricorrere ad un consesso di periti centrali, come in Germania, o almeno, come nell'Austria, alla Facoltà Medica universitaria della regione ; e, datone il caso, il perito dovrebbe essere punito, se di falso, come testimonio falso, se per inscienza, come ignorante, nè più ad ogni modo potrebbe conservare iI diritto di essere chiamato ad ulteriori uffici. Avvocati penalisti. — Credo non essere ardito di troppo; se affermo doversi, come principale riforma delle cose penali, addottare una limitazione nel numero degli avvocati, penalisti, alla Camera, così come si è fatto per gli impiegati e rei professori; e per le stesse ragioni, anzi, in confronto a questi ultimi, per ragioni più evidenti, perchè essi, nelle questioni penali sarebbero parte interessata; oltrecchè la necessità in cui sono, spesso (Zanardelli), di sostenere il salso nelle difese, li rende facili al sofisma, inclini a sostituirvi spesso il trionfo delle proprie idee e dei proprii interessi a quelli del paese , nella cui sicurezza turbata essi non vedono l'effetto delle leggi improvvide e dell'abuso che essi ne fanno, ma di cause affatto estranee, come poca i struzione, influenze clericali, ecc. = 120 Prese poi tale instituto maggiore sviluppo, allorché al processo orale pubblico venne surrogato l'inquisitorio scritto e segreto (Mettermayer, Deutsche Strafvers, pag. 605). Questo carattere serbò l'appello durante l'impero del diritto canonico e divenne poi una necessita, quando il convincimento del giudice da spontaneo, intimo, naturale, fu ridotto fittizio, esteriore, convenzionale, mercè la teoria delle prove legali, le quali furono anch'esse allora un progresso, perchè nacquero dal bisogno di frenare l'illimitato arbitrio del giudice dirimpetto alla mancanza di ogni garanzia d'oralità, di pubblicità, di difesa e di serietà d'indagini giudiziarie. L'appello spettava in penale all'accusatore come all'accusato e produceva l'effetto di deferire l'intiera causa in seconda istanza, dove poteva nuovamente trattarsi con esperimento di prove. Nella legislazione dei Municipi italiani assunse poi un assetto più regolare quando fu posto il principio della re iudicata nelle due sentenze conformi. Cambiatosi successivamente il fondamento della procedura, si fece ritorno al sistema dell'intima convinzione. formulato dagli antichi giureconsulti romani nelle auree parole: Sed ex sententia animi tui te aestimare oportere, quid aut credas, aut parum probaturn tibi opinaris (Legge 3, § 2, ff. De Testibus). L'instituto dell'appello correzionale moderno fu regolato in Francia dal codice d'istruzione criminale del 27 novembre 1808, il quale, distinguendo l'istrumento dal pensiero che lo fece sorgere, dètte una diversa destinazione al primo respingendo il secondo: per cui l'appello non fu più, come era stato in principio aneo in Francia, un'istituzione politica avente a scopo di sottoporre alla giustizia reale tutte le giustizie che cuoprivano il territorio dello Stato, mentre l'idea nuova che lo fece entrare come rimedio giuridico nella legislazione francese fu, al contrario, quella di assicurare la garanzia di un doppio esame intorno ad un medesimo processo, di due istruzioni successivamente edificate sul medesimo fatto, di due sentenze pronunciate l'una =121= dopo l'altra, sull'identica questione. Conseguentemente si estese a tutta intiera la causa ed investì il fatto ed il diritto, che è quanto dire la colpabilità e la prova, la qualifica del reato, le nullità occorse per vizi di forma, la specie e la misura della pena ed i danni ed interessi civili. In Inghilterra non si conobbe l'appello in fatto, perché inconciliabile coll'istituto delle Corti di polizia costituite da un giudice unico correzionale, nel quale concentransi le funzioni dell'azione penale, della istruzione e del giudizio, e davanti al quale il procedimento si compie immediato, contradittorio, orale e pubblico, essendo soltanto riservata alla Court of criminal appeal esistente in Londra la decisione delle questioni giuridiche che le sono rinviate dai giudici che presiedono le assisie. La Prussia limitò sensibilmente l'uso dell'appello, statuendo che i fatti ammessi dalla prima sentenza non fossero impugnabili se non per mezzo di fatti nuovi o di nuove prove, e che il giudice d'appello dovesse decidere preliminarmente sulla loro rilevanza, Ed infine vi portò ulteriore limitazione, allorchè costrinse il tribunale di secondo grado a fondare la propria decisione sui fatti ritenuti dalla prima sentenza, menochè nuove deduzioni o nuove prove, o l'intiera ripetizione del dibattimento, da ordinarsi nel solo caso di necessita, cambiassero assolutamente la posizione di fatto della causa (Ord. 3 maggio 1862, art. 101). La legislazione di Anahlt segui il sistema prussiano, ammettendo l'appello nelle stesse forme e modi, ed autorizzando la riapertura del dibattimento di fronte alla deduzione di nuovi fatti e di nuove prove importanti. Lo tolsero affatto di mezzo quelle di Brunswick, Waldech, Oldemburgo e Würtemberg, ammettendo soltanto il ricorso per motivi di nullità e la riassunzione della procedura in certi casi ; se non che nel Würtemberg si attribuì alla Corte di Cassazione una qualche influenza sulla questione di fatto, dando ad essa in via straordinaria il potere di ordinare la riassunzione del procedimento a favore del condannato nel caso che le sorgesse un ragionevole dubbio intorno alla giustizia della denunciata sen- 122 tenia. Lo eliminarono in parte le legislazioni : di Sassonia Utenburg, che, riconoscendolo in modo illimitato di fronte elle pronunzie dei giudici minori, lo ristrinse al solo caso di semplice violazione della legge penale sostantiva contro le sentenze dei tribunali collegiali correzionali e contro quelle delle Corti, quando giudicano dei crimini senza l'intervento dei giurati di Baden, che seguì l'esempio della legislazione anzidetta ; e del regno di Sassonia e di Amburgo, le quali, ritenendolo illimitato per le pronunzie dei giudici inferiori, lo ammisero per le altre soltanto a favore dell'accusato ed unicamente per il capo della misura della pena stata inflitta. Relativamente ai rimedi di legge concessi contro le decisioni giudiziarie, stabilì, il codice Germanico, che essi competessero tanto al procuratore di Stato, quanto all' imputato, e che quello potesse invocarli di sua iniziativa aneo a favore di questo, e in qualunque modo dal primo interposti avessero sempre l'effetto che la decisione impugnata potesse aneo a beneficio del secondo essere riformata o rivocata, e che infine il rimedio, di qualsivoglia specie fosse, se prodotto soltanto dall'accusato o dai suoi legali rappresentanti, non potesse mai riuscire in danno od aggravio del producente (Codice di procedura penale germanico, § 340, 338, 398). E quanto alla specie dei rimedi giuridici riconosciuti ed ammessi, distinse il ricorso per gravame, l'appello, la revisione e la riassunzione del processo già chiuso con sentenza passata in giudicato. Accordò il ricorso per gravame contro quálunque decisione non definitiva pronunciata dai tribunali in prima istanza o in appello e contro i provvedimenti dei presidenti, dei giudici istruttori, dei giudici distrettuali e di quelli delegati od aditi ; escludendolo affatto contro le decisioni ed i provvedimenti dei tribunali superiori provinciali e del tribunale dell'Impero. In virtù di tal ricorso, chiunque, o incolpato, o perito, o testimone, od altra persona, che sentasi lesa, può da quelle ordinanze e deliberazioni, nonostante sempre eseguibili, reclamare avanti lo stesso tribunale ed =123= autorità che l'ha emesse, per ottenerne senza discussione orale, il cambiamento o la revoca, ed ove non vi sia subito riparato, per conseguire una decisione sul dedotto gravame dal tribunale competente. Autorizzò l'appello sospensivo dell'esecuzione quanto alle sentenze dei tribunali degli scabini, ammise in secondo grado la ripetizione del dibattimento e l'esperimento altresì di nuove prove, e fece giudici del merito di tali appelli le Camere penali dei tribunali provinciali. Concesse il rimedio ordinario della revisione con effetto sospensivo contro le sentenze definitive, e le preliminari al giudizio di merito su questo influenti proferite durante il dibattimento, dei tribunali provinciali e dei tribunali dei giurati. Quale una specie di appello quanto al diritto, la revisione venne limitata unicamente alla valutazione giuridica della causa di fronte al caso di commessa violazione di legge. E della revisione furono resi giudici, quanto all'ammissibilità del ricorso per le forme d'interposizione, i tribunali a quo, e quanto al merito, previa discussione orale, le Camere penali dei tribunali provinciali, in via di appello per il diritto, relativamente alle sentenze dei tribunali degli scabini ; i tribunali provinciali superiori a riguardo delle sentenze pronunciate in grado d'appello dalle Camere penali e verso le sentenze da queste proferite in prima istanza, in quanto la revisione sia fondata esclusivamente sulla violazione di una norma di diritto stabilita dalle leggi locali; ed infine il tribunale dell'Impero contro le sentenze delle Camere penali in prima istanza, in quanto non siano competenti i tribunali provinciali superiori, ed in appello rapporto alle cause penali per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la riscossione dei dazi: e delle imposte pubbliche spettanti all'erario dello Stato, e contro le sentenze dei tribunali dei giurati, di fronte alle quali ultime ìl ricorso in revisione pub essere interposto dal pubblico ministero rimpetto al verdetto di non colpabilità., se il collegio dei giurati non fu regolarmente composto, se un giudice o giurato che avrebbe dovuto essere escluso per 124 legge o che fu ricusato prese parte alla pronuncia, se al dibattimento mancó la presenza di una persona richiesta per legittimarlo, o se infine si tratti della posizione o non posizione delle questioni (Codice di proc. penale, § 374 a 398). Finalmente ammise a favore del condannato anco estinto e della parte pubblica il rimedio straordinario della riassunzione di un processo chiuso con sentenza passata in giudicato, ancorchè portata ad esecuzione, nei casi di documento falso, di violazione di doveri inerenti al giuramento per parte di un testimone o perito e di violazione punibile dei doveri di ufficio, di cui siasi reso debitore un giudice, giurato o scabino; e specialmente a favore del condannato nei casi pure di sentenza civile, su cui siasi basata la sentenza penale e stata poi annullata da altra sentenza irrevocabile, ed infine di produzione di nuovi fatti o mezzi di prova che o soli od uniti alle prove precedentemente fatte valere appariscano propri a giustificare l'assoluzione del medesimo o l'applicazione di una legge penale più mite, e specialmente a favore del ministero pubblico nel caso ancora in cui l'accusato assoluto facesse poi giudizialmente o stragiudizialmente una confessione veridica del reato. Sull'ammissibilità e sul merito della domanda per la riassunzione del processo è chiamato a decidere, senza previa discussione orale, il tribunale, la cui sentenza è impugnata col ricorso, e se l'impugnativa colpisce una pronuncia emessa in grado di revisione, quel tribunale, contro la cui sentenza fu prodotta l'istanza della revisione (Codice di procedura penale, § 399). Cassazione. -- Ammettendo i ricorsi in cassazione solo per gravi errori di diritto, e ammettendo gli appelli, solo, _ ín via eccezionale, quando si possano portare nuove prove-, si scemeranno molti ricorsi, che rendono cosl ingombre quelle corti da ritardarne il lavoro e quindi impedire l'applicazione rapida della giustizia che è la sola efficace ; tanto più se vi s'aggiugnerá, come in Francia, e come la giustizia più semplice suggerisce, che i nuovi giudizi in rinvio possano così aggravare come migliorare la sorte del reo. =125 a Questa riforma della cassazione e degli appelli potrà giovare anche a diminu ire il numero degli impiegati, migliorandone la sorte, ed a scemare l'enormi somme che senza il più lieve vantaggio pel paese aggravano il bilancio di giustizia, e tuttociò, accelerando l'esecuzione e definizione delle sentenze. Il confronto, infatti, col nostro vicino paese, ha dimostrato che spendiamo molto di più della Francia, avendo un lavoro assai minore. In Italia nel 1875 si definirono 175.587 processi in meno, e si giudicarono 228.100 rei in meno che in Francia, e si spesero 694.076 lire in più ! Le spese di giustizia per ciascun processo sommarono lire 8,50 in Francia, a 14,20 in Italia, il che non si può spiegare che solo colle poche citazioni dirette, e col numero dei processi gravi in più (12.706) portati dalla sezione di accusa, e alle Assise 772, ma sì bene coll'enorme cifra degli appelli (Statistica degli affari civili e penali del Ministero di gra z ia e giustizia, 1875, Roma). Citazione diretta. -- Ma contro i ritardi e le impunità che sorgono dagli abusi degli appelli e cassazioni, abbiamo aperto e facile un farmaco, senza nessuna legge speciale coll'uso di quella citazione diretta (1), che è, forse, l'unico mezzo che ancora ci resta, onde ottenere, con immensa economia di tempo e danaro, la tanto desiderata prontezza ed anche, che è meglio, la sicurezza della pena; poiché il reato è avvenuto da poco, i testimonii ne hanno più fresca e precisa memoria, nè la loro buona fede fu scossa dalle solite arti, e l'esemplarità è maggiore, nè, trattandosi di magistrati abituati alle tristi scene del delitto, si può temere che l'impressione troppo fresca del fatto possa preponderare nell'animo loro in senso contrario dal giusto. (1) BONNEVILLE: De l'amélioration de la loi criminelle en vue d'une justice prompte, 1855. « La legge che riunisce la rapidità e l'economia colla sicurezza è quella delle citazioni dirette ». Si consultino la circolare De Foresta, 21 giugno 1855. Id. Castellamonte. Torino 1863. =126= Che la punizione raggiunga, colle citazioni dirette, più severamente il delitto, lo provano tutte le nostre statistiche. Così il Torti a Venezia in 194 cause per citazioni dirette nel 1871, ottenne 174 condanne e 17 non farsi luogo , mentre, di 118 istruttorie formali, 82 condanne e 26 non farsi luogo. In Firenze si ebbe nel 1872 1'81 °f ° di condanne nelle cause per citazioni direttissime, il 65 °f ° 'nelle dirette e il 54 °f ° nella istruttoria formale (Cenni. Resoc. dell' amministr. della giustizia. Firenze 1872). E che lo scopo supremo della repressione sia raggiunto senza detrimento della giustizia più scrupolosa e con una enorme differenza nei rinvii e nelle revoche, lo provano appunto le statistiche ; poiché dalle poche statistiche che possediamo troviamo le cause trattate per citazioni dirette aver dato non più il 50 per 9 / 0 d'appelli e di revoche, ma il 10 °/, dei primi, e I'1 ' f °/ 0 delle seconde. Cosi nel 1873 su 711 cause per citazioni dirette, il Torti (Resoc. dell'amministr. della giustizia, Venezia 1873), solo a Venezia ebbe 73 appellati di cui 11 revocati. Ed altrettanto é noto accadere in Francia, dove questa è anzi la ragione precipua delle differenze fra gli esiti ed i dispendii pei processi fra i due paesi (V. sopra). Son queste citazioni dirette che noi dobbiamo cercare di promuovere, moltiplicare, con tutti i mezzi concessici, e anche diffonderne per nuove leggi l'applicazione. Ora non è molto, il Pisanelli propose di estenderle per legge anche al giuramento falso in materie civili, ai ferimenti accennati nell'art. 543 del Cod. pen., al furto campestre, all'appropriazione indebita (Gazz. dei Tribuna. 1878). Ma meglio assai che con leggi dobbiamo ottenerne l a . maggiore applicazione col farvi cooperare, preliminare necessarissimo, gli uffici della Pubblica Sicurezza. De Foresta ed il Castellamonte, che tanto (1) se ne oc- (1) É caratteristico il notare come un egregio magistrato, che fu segretario del Ministero di Grazia e Giustizia, e poi procuratore generale, = 127 = cuparono . (Circol. 21 luglio 1855) intravidero, subito, questa ultima necessità e promossero un apposito decreto dal Ministro dell'Interno Rattazzi (21 agosto 1855) che ammoniva gli uffici di P. S. di cooperare sempre coi giudici, agir presto, di unire ai giudici i periti, di verificare l'esattezza delle risposte dei testimoni, ed arrestati, di cercarne la fede di nascita  Tutto ciò è ora messo in non cale, e si videro in alcune provincie le citazioni dirette (Torino, p. e.) che erano salite ad 800, calare, dopo dieci anni, quando la criminalità era aumentata, a poco più di 2 a 300, senza che alcuno se ne risentisse; e non si videro premiati , che io sappia, quasi mai i miracoli di attività di alcuni solerti magistrati, manifestatisi col gran numero di cause trattate con citazioni dirette, non seguite da revoche. -- Speriamo che l'attuale Ministro che con lodevolissima energia propose una legge per la procedura sommaria in materia civile voglia prendersi a cuore queste citazioni dirette che vi corrispondono, negli effetti utili, in materia penale. Diritto di grazia. — Noi vedemmo, che il diritto di grazia è illogico, arbitrario ; ma siccome tutti i sistemi penali sono fondati molto più che sulla logica, sulle immediate necessità sociali, noi dobbiamo conservarlo ancora come un mezzo più spiccio per ottenere un dato scopo, il vantaggio sociale, che é, in questo caso, il minore ingombro del carcere, e la restituzione alla società di quegli individui che pel loro merito e specialità se ne rendono utili e degni ; ma per ottenere questo scopo, senza gli arbitrii e gli abusi che lo resero una causa dell'incremento del delitto, convien circondarlo di limiti ben determinati, p. e., non concedendo deplorando, nella sua Relazione statistica l'attuale imponenza e aumento dei crimini, e proponendone i rimedi, non sa trovare una sola parola per la citazione diretta che non e, nemmeno, menzionata nella sua Relazione, mentre, invece, spera nell'introduzione dello Scabinato e anzi del Giuri correzionale anche per le bisogne penali di minor gravità", come non fossero abbastanza patenti i danni dei giuri nelle cause più gravi (La Francesca,, Relaz. statist. sui lavori compiuti nel distretto della Corte di Napoli. Napoli, 1879, pag. 25). e. 128= la grazia se non contro firmata dai presidenti del Senato, della Camera dei deputati e del Consiglio di Stato, e nel caso di una popolazione intera delinquente, o circoscrivendola solo ai delitti di stampa, ai politici, o militari, a quelli di impeto o forza irresistibile, e pei delitti in genere commessi da persone di una moralità incontestata, od al più da vecchi rei resi invalidi per malattie ed età , come propose Nocito, il che tutto si potrà appurare meglio con pubblicazioni preventive nell'albo pretorio del paese nativo del reo e nelle gazzette regionali. Nei casi di presunto errore giudiziario, non è la grazia che deve redimere il reo, ma una revisione che richiede un apposito giudizio, provocato da un nuovo processo. Che una riduzione grande si possa conseguire, senza alcun inconveniente, su questo preteso diritto, il mostrerebbe il confronto del numero delle grazie che si concedono da noi, che varia dalle 3.500 alle 5.000, ossia da 0,131 a 0,210 per 1.000 abitanti con quelle che si concedono in Francia, ove non passano le 1.100 (nel 72 erano 964) con la proporzione di 0,002 per 1.000 abitanti. Si deve poi cancellare dal codice nostro fin la parola stessa dell'amnistia per reati comuni, perchè contraria così alla teoria (v. s.) come alla pratica della giustizia; sopratutto, poi, se in occasione di avvenimenti politici; il che vi facilita quella confusione che già esiste nelle classi basse e più inclini al delitto, fra la politica e la giustizia punitiva. Carceri. Occorre riforrnar le carceri, specie giudiziarie, per scemarvi quelle evasioni che rendono alle bande il loro capo, e ai capi i loro aiuti più forti, e trasportare questi ultimi nei paesi, in cui sia massima la sicurezza, meglio ancora se isolati dal mare; obbligare i comuni a ricostrurre le carceri mandamentali, più importanti e più irregolari, . sopra un tipo fisso, semplice, ma solido, con un dato numero di celle, pei casi sotto giudizio, e per le brevi pene, e soprattutto pei non recidivi, giovani in specie, che più si guastano dalle prime detenzioni in comune, per i quali vorrei, se manchino le celle, si sostituisse al carcere, l'arresto a domicilio, o le multe, e anche, dirò cosa 129= che farà strabiliare i sentimentalisti, ma che pur si pratica in Inghilterra come poco tempo fa in Isvizzera: le pene corporali, p. e., digiuni, doccia, ecc., pene, che, senza alcuno scandalo, noi applichiamo per ottenere la disciplina nei manicomi, e che potrebbero salvare quei giovani dalla corruzione morale, assai peggiore di un breve dolore fisico. Quelli fra i 252 carceri circondariali ed i 2.464 mandamentali, che non si possano trasformare, si dovrebbero sopprimere, almeno i poco popolati, e molti si spopolerebbero se scemassero i 3.400 appellanti. Conviene o rinsanare o sopprimere gli stabilimenti, che per la loro mala ubicazione dànno una sproporzionata mortalità che si risolve, pei condannati ad una stessa pena, ad un'enorme disuguaglianza in anni di vita, in sofferenze (1), oppure fissare, per legge, la dimora in questi ultimi come un aggravante della pena, e da applicarsi a coloro che si resero recidivi nelle pii salubri case penali. E si deve pensare a mutare la disciplina delle case di pena, estendendo e aggravando pei condannati ai lavori forzati le norme cui sono soggetti quelli alla reclusione (silenzio, proibizione di vitti straordinari, di passeggiate in comune, di fumare, minor guadagno, 3 /„ invece di 5 / 0 dei prodotti % del lavoro e spesso (58 ) ozio forzato), oppure mutando le disposizioni del codice cosicchè i lavori forzati sieno un mitigamento e non un aggravamento della pena (2) (1) Reclusione di Noto  mortalità 0,4 O/  Bergamo  7,9 »  Casa di forza di Piombino  »  0,6 »  Orbetello  »  9,4 » (B. Scalia, op. cit., pag. 115). (2) Dalla singolare statistica rivelataci dal B. Scalia e dalla Statist. gener. delle carceri si vede che si hanno:  Nei bagni  Nelle case di pena Infrazioni  .  33 0 f „  357 0/0 gravissime: 26 »  79 » Reclami per vitto .  12  44 » Lavoro medio :  10 ere  12 ore 9 ^ 136 al meno ufficialmente approvato; come che contenga norme bellissime, consone agli ultimi portati delle scienze giuridiche, ma più addatte per un popolo che abbia tocco lo acme della civiltà, che per uno, come il nostro, in cui in molte regioni la barbarie quasi medioevale domina ancora sovrana. Non si pub, p. e., comprendere, come, senza una previa serie di misure che esigono almeno degli anni per attuarsi, quali costruzione di celle e di case di pena intermedie, si possa porre in pratica la decretata libertà condizionata, che già, pur con quei mezzi, qualche volta fece mala prova, sicché in Germania vi é ridotta ai minimi termini; e benché l'abolizione della pena di morte sia, con solide ragioni, sostenuta dai popoli civili, governati da un perfetto sistema carcerario, è assolutamente pericolosa fin che il delitto conserva, in alcune regioni, il colorito feroce dei popoli barbari, e finché non sia scancellata perfino la triste memoria di quelle grazie ed amnistie che, applicate ai delitti comuni, sono la negazione della giustizia e della sicurezza. E mentre riesce difficile, se non impossibile, provvedere al necessario, alle celle pegli imputati sotto giudizio, non posso sperare che si creino enti nuovi carcerari, quali sono indicati dalla nuova legge, né parmi opportuno che si apra per legge un largo all'esenzione del lavoro, che è già una delle nostre piaghe carcerarie (art. 14). Né io trovo pure conciliabili colle deduzioni cavate dallo studio sull'uomo delinquente, quelle mitigazioni che il nuovo progetto propone per la recidiva impropria, e che sono adottate, del resto, nelle nazioni più civili (1). lo ho (1) In Svezia. Godo vedere, nella recente opera dell'ill. ALMQUIST (La Svède et ses institutions pénitentiaires, 1878) che l'idea della contraddizione esistente tra la teoria e la pratica penale è ormai entrata nelle regioni ufficiali anche degli altri paesi. « L'osservatore, egli vi scrive, attento, constaterà che molte delle cause della criminalità dí cui ci lagniamo si devono attribuire al carattere più teorico che pratico delle legislazioni, ecc. Una trasformazione, su questo punto, dovrà farsi, del pari che nelle riforme carcerarie, se si vuole ottenere lo scopo » (pag. 13). = 137 già dimostrato nel mio libro che grazie all'istruzione introdotta per le nostre erronee teorie di governo, nelle carceri, il grassatore ed il ladro si fanno truffatori e falsari. In Inghilterra, nei liberati in grazia alla legge di libertà graduata, si osservò che i grassatori cambiansi in pericolosissimi manutengoli (vedi pag. 132) ; ma perchè dovremo noi premiare , con una mezza impunità , questa calcolata metamorfosi che torna di analogo o peggiore danno sociale? E altrettanto dicasi di quell'altro paragrafo (art. 84) che non calcola recidivo un reato commesso dopo cinque, dieci anni; sapendosi pur troppo come metà dei delitti resta impunita perchè ignota, sapendosi come il perfezionamento del male che apprendono i rei nelle carceri li rende più accorti nel commettere i delitti; riesce poco temerario il supporre che se un tale recidivò in apparenza solo dopo 5 anni, realmente vi ricadde assai prima. Soprattutto io non esito a credere dannosa la clausola che contempla come non avvenuto un reato amnistiato. Sta bene che nella teorica legale questo reato noli esiste più, ma non perciò meno ha esistito per la povera società che ne sofferse, e che, grazie a questa clausola, è esposta a sof f rire di nuovo. Chi voglia ottenere sul serio un decremento nei crimini deve cercare di aggravare sempre più la recidiva con pene che si avvicinino alla perpetuità, e non di alleggerirla. E giova, perciò, pensare a prevenire, con ogni mezzo, la recidiva nel giovane. Perciò io vorrei che all'art. 67, che scema di 2 a 3 gradi la pena a chi compì i 14 anni, si aggiungesse: Doversi la pena scontar con segregazione continua guanclo la pena non ecceda i due anni; inquantochè é specialmente sull'iniziarsi della triste carriera dei reati che può sperarsi la emenda ed ai giovani riesce assai più perniciosa la detenzione in comune, la quale di nessun danno torna ai recidivi per parecchie volte nel crimine. La sproporzione del delitto in alcune regioni d'Italia, che è certo influenzata dalla varietà del clima, mi fa sospettare, 'che un codice penale, recisamente uniforme, per le varie s138= regioni, sia una delle cagioni fatali onde si favorisce sempre più l'incremento del crimine, e la sua impunità, specie, grazie all'istituzione del giurì; dove, p. e., l'omicidio per vendetta è considerato quasi un dovere, sembrami grave errore il punirlo alla stessa guisa che nelle regioni dove esso desta un profondo ribrezzo (V. Pensierò e Meteore di C. Lombroso, Milano, 1878) ; coll'uniformità teorica apparente si va incontro ad una divergenza pratica, effettiva, tanto più dannosa alla pubblica morale. Quanto alla grave questione dei manicomi criminali male si può scioglierla con semplici misure disciplinari (1), ma occorre regolarla per legge se si vuole averne un effetto utile, oltrechè per i ricoverati delle carceri, anche per tutta la società. Occorre una legge per trasformare quelle misure sciagurate dell'ammonizione e sorveglianza, e domicilio coatto, in qualche provvedimento più stabile e più rassicurante per la società, nelle case di pena degli incorreggibili e nelle compagnie di lavoro pegli oziosi. E occorrono, di urgenza, provvedimenti per trasformare, od almeno disciplinare più severamente i giuri e le corti di Assise, e per aumentare le citazioni dirette, scemare i rinvii, gli appelli e le cassazioni e i ritardi consecutivi, che ren- (1) Ecco come proposi di riformare l'art. 60 succitato, sopprimendo l'art. 59: Se la causa che gli tolse (in tutto od in parte) la coscienza del delinquere, o produsse la forza irresistibile, derivasse da vizio avente i caratteri di permanenza (monomania, epilessia, lipemanía, pellagra, alcoolismo, meningite, ecc.), l'imputato dovrd essere ritenuto e curato in apposita casa di custodia fino a constatata guarigione. Con ciò ovviai d'introdurre alcun ente od istituto nuovo nel meccanismo criminale, limitandomi a rendere più specificata l'antica istituzione della custodia e ad applicarla, anche, a quelle malattie che senza appartenere alle alienazioni mentali riescono ai medesimi effetti, come grá saggiamente consigliava il Mancini. Credetti poi utile la soppressione dell'art. 59, perché reputo assai problematica l'imputabilità di coloro che vi sono contemplati, ed i suoi gradi non misurabili con precisione neppure da psichiatri; e perché anche per gli individui suddetti vale la presunzione che quando sono posti in libertà riescano di pericolo al pari e peggio di prima. .139= dono ormai inefficace la giustizia, anche, quando riesce a sceverare e sentenziare i colpevoli (1). Da questo lato, forse, gioveranno le nuove misure di unificazione della Cassazione di Roma in quanto al penale, attuate dal Tajani, misure a cui necessariamente devono tenere dietro quelle che riducano il numero dei ricorsi. Ricordiamoci, con D'Olivecrona e con Mittermaier, che non approdano le riforme del Codice, se in pari tempo non si procede alla riforma degli stabilimenti penitenziari, e delle regole per applicarvi la pena. Né ci dolga di riformare il codice solo perché fu da poco restaurato. Ci sia d'esempio la vicina Allernagna, che sfece e rifece il suo nel giro di pochi lustri, senza opposizioni di sorta. La Sassonia, durante il 1838, aveva rimodernato le.sue leggi penali; e tuttavia, nel 1 ottobre 1856, le mutó in altre, che a lor volta hanno dovuto cedere il posto, nel 31 maggio 1870, al Codice della Confederazione germanica del nord. I1 Codice bavarese 1813 fu rinnovato nel 1861; quello d'01- denburg 1814 lo fu nel 1858; e sì all'uno che all'altro, ed anche al prussiano del 1851 venne sostituita la legge penale germanica 1870, che vige in tutto l'impero, e che segna, sotto certi riguardi, una vera metamorfosi del diritto criminale. Poniamoci d'accordo tutti, uomini di ogni partito, innanzi ad un pericolo che ci minaccia, non solo nella sicurezza, ma nell'onore e in quella libertà che non sta in piedi senza l'uno e senza l'altro ; lasciamo da parte così le bizze di parte come quelle della vanità personale. Il miglior segno che possa dare della propria eccellenza un grande intelletto é quello di accorgersi d'avere errato e di agire in conseguenza. (1) Credo degna di essere segnalata al paese una circolare del Procuratore Generale del Re in Torino, luglio 1879, che con ben intesa energia impone di far cessare i ritardi nelle esecuzioni penali delle sentenze. Ma essa ci mostra quanto prevalesse finora il sistema contrario; ed ossa ha trovato, pur troppo, pochi imitatori. / PARTE III. POL H M I C II H^ Batti, ma ascolta: posso ripetere ai miei egregi avversari, che, pur combattendomi, meco si unirono nell'intento comune: di dimostrare al paese il pericolo che gli sovrastava. Siccome lo scopo del mio libro era solo questo, e non già di creare o confermare dottrine, le quali cercano il loro capo-saldo in ben altri amminicoli, che non siero quelli offerti dall'opportunità momentanea, così io potrei non darmene per inteso, se il farlo non paresse Lepidezza di convinzioni, mancanza di rispetto o di coraggio. Risponderò, quindi, almeno , a quegli appunti che più hanno colpito il pubblico per l'autorità personale dei critici o per la importanza dell'argomento. Pene preventive. — Uno dei più rispettati veterani della stampa, cui molto deve la libertà del pensiero, mi incolpò per aver detto: che, nelle regioni del nostro paese, dove domina il delitto associato , grazie alla prepotenza dei pochi e alla reazione dei molti, è necessaria una pena che prevenga e colpisca le une e le altre;: reputando non essere ammissibile in diritto una pena che sia solo preventiva. — Veramente non sarebbe qui il luogo di sciorinare teorie =142= • sulle pene, nè io potrei farlo, nè il vorrei, amico troppo dei fatti e nemico delle teoriche: Pure mi sarebbe facile il rispondere che non vi è nessun penalista moderno, cominciando da Bentham e finendo a Mancini, ad Holtzendorf, a Pfotenhauer (Aph. ub die Tod strafe, 1879), a Philip, i quali non dichiarino: essere o l'unico, od almeno l'essenziale scopo della pena il prevenire i delitti ; doversi punire ne peccetur, lasciando solo ai teologi antichi il punire quia peccatum est. Se la pena non avesse lo scopo di prevenire i reati, presentando, come già diceva Beccaria, un motivo sensibile che freni e ritenga il reo dal recidivare, e gli altri dall'imitarlo, riescirebbe un'inutile crudeltà, più biasimevole della stessa tortura, la quale aveva, o almeno si credeva avesse lo scopo di aprire segreti dell'animo del delinquente. D'altra parte, in questo libro si alludeva ad una prevenzione ancora più larga, che dovrebbe impedire, con una rapida giustizia, quelle serie di violenze che sono frutto, nei paesi poco civili, delle ingiustizie e prepotenze di alcuni ceti sugli altri, così come ci furono rivelati dal Franchetti, dalla Mario, pei paesi del sud, e ciò, anche, ricorrendo a mezzi eccezionali. Mezzi eccezionali.— Ma è qui, appunto,'dove invece vedo convergersi contro di me gli avversari anche meno personali. Lo addottare leggi eccezionali, il sospendere le leggi statutarie sembra a molti un errore imperdonabile, un'aspirazione reazionaria. Potrei, col Cognetti, rispondere che popoli maturati da secoli alla vita libera, come glí Inglesi e gli Americani, adottarono pure analoghi provvedimenti senza alcun detrimento alla libertà, eche applicata questa momentanea sospensione, non già a tutto il paese, ma ad una sua parte (poiché il giorno in cui il delitto predominasse per tutto avremmo ben altro a fare che a dissertare su teoriche liberalesche), non può in nessun modo minacciare le nostre istituzioni, molto più seriamente, invece, compromesse il giorno in cui non vi fosse alcuno pià sicuro negli averi e nella vita. Ma ben più mi giova fa'r osservare: che noi, nei paesi dove il delitto associato predomina, dove i ferimenti, 143 gli omicidi accadono 20 volte di più che nella media, abbiamo già uno stato anormale, uno stato di guerra interna, la quale, se non ha le apparenze della vera guerra, ne ba però, tutta la sostanza, e spesso anzi in misura peggiore, poiché coglie le vite e insieme gli averi, che sono pur risparmiati nelle guerre moderne; e le vite colpisce con agguato e senza alcun nobile scopo, e tenendo i popoli in una specie di servaggio morale, quello della paura, mille volte più triste che non quello del despotismo, concentrato almeno in uno od in pochi, e non sempre i peggiori. A questa triste condizione di cose, che è impossibile superare coi soliti mezzi legali, finché e' ci lasciano quasi disarmati mentre gli avversari ne sono doppiamente rafforzati, naturalmente si associa un arresto nell'applicazione di quella legge stessa; dico: naturalmente, perché se ciò non accadesse la società ne sarebbe disfatta; e così avviene che mentre noi disputiamo a tavolino sopra la infamia di sospendere, per un solo minuto, una piccola parte di queste leggi, viceversa, poi, nella pratica esse sono sospese da anni; pochi crederebbero, p. es., che una parte della popolazione rnascolina di F... passa la vita a domicilio coatto? Chi crederebbe che in molte terre di Sicilia si ammonisca e poi si passi a domicilio coatto, senz'altro amminicolo che il sospetto di una guardia di P. S., o il dubbio di un pretore, o le frasi di una lettera anonima? eppure se ciò non si praticasse, probabilmente, assai pochi omicidi sarebbero in carcere. II Nicotera, che è certamente il più benemerito dei nostri governanti per la sicurezza pubblica in Sicilia, ma che ha il grave torto di aver adoperato due pesi e ., due misure a Napoli ed a Palermo, aveva compreso ciò molto bene, e secondato da un uomo di polso, il Malusardi, ave-va tentato, alla chetichella, applicare, • illegalmente, in pratica quello che io suggerivo ora, con grande scandalo dei miei avversari ; e ottenevane quel relativo successo che solo puù aspettarsi fino che non abbiano, col tempo, agito le altre influenze civilizzatrici: la sospensione e la diminuzione momentanea dei reati. = 144 Ma, non appoggiato alla legge, divenuto una questione personale, questo metodo, che era pure il solo utile, cadde colle persone che l'attuavano, e l'attual metodo poco legale che domina, checchè dir si voglia, in Sicilia, non ottiene che scarsissimi frutti, perchè appunto non si appoggiando alla legge, non viene applicato che a sbalzi e dai più coraggiosi e dai più protetti fra gli impiegati, e sempre col pericolo che innanzi alle manovre di un deputato o di un superiore interessato a favore di qualche reo o di un'intiera setta di rei, lo zelo onesto possa tacciarsi, e non senza apparenza dì vero, di criminoso, e qualche volta in fatto lo sia, come potrebbero dirci il Guccione, e il Monforte, ecc., ecc., accusati, condannati e poi trovati innocenti, e riaccusati, e sempre pare contro giustizia. Ma ci sussurrano: Lo Statuto è elastico ; perchè non approffittarne, e serpeggiando e scaltrendosi fra le sue maglie, non supplire colla sua elasticità alle misure eccezionali? — Ebbene, è questo falso pudore, è questo politico eufemismo che io trovo disònesto, e, peggio, malsicuro per tutti ; per gli esecutori della legge, più ancora pei cittadini, i quali tutti sono esposti alla mercé della maggior audacia od accortezza di pochi impiegati o alla varia altalena degli uomini politici, i quali, a furia di tirare l'elastica fibra dello statuto, lo smaglierebbero, cosi come accadde all'Imperio Romano che potè giungere al di là del despotismo asiatico, conservando intatte le forme esterne ed i nomi della spenta Repubblica. Bolla di composizione. — Un giornale religioso, che ha il raro merito di scrivere elegante, se non temperato, e di non deviare mai dalle sue convinzioni, per quanto opposte a quelle dei più, m'accusa di calunnia per avere parlato (p. 17) di una bolla di composizione dei delitti, che si affiggeva pubblicamente in Palermo e mi sfida a riportar quella bolla. La difficoltà non è grande; ecco la bolla, che prendo dalla nota opera (1) di quel saldo patriota che è Vincenzo (1) Storia della rivoluzione di Palermo, 1868. Maggiorani, il cui nome solo basterebbe a garantire il documento, il quale, del resto, é citato in un decreto ufficiale del Procuratore Generale del Re, Tajani, del 23 dicembre 1868 (1). e Io l'ho staccata, vi scrive Maggiorani, con le mie mani a Porta Felice sulle mura di S. Spirito in una notte del gennaio 1866, e prego il lettore a ben ponderarla poiché è il cardine e la spiegazione dei mali che affiggono quest'isola SOMMARIO della Bolla di Composizione per coloro che dovranno restituire beni di padroni incerti, concessa dalla Santità del N. S. Pio IX, Sommo Pontefice. Per l'anno 1866. e Chi avrà fu g ato un bue od una pecora, sia che l'ab- Qui le immagini  Qui •  bia uccisa o venduta, restidi S. Pietro  lo stemma tuira cinque buoi e quattro e  pecore in pena del suo de-  dello  S. Paolo  litio (ExoD., 22, V, I) u . —  Arcivescovo  Per questo diceva Zacheo al  Redentore: « Darò metà dei miei beni ai poverelli, e se altri avrò frodato ne lo rivarrò in quadruplo (1) Ecco i punti più importanti di questo decreto che accenna anche ad altre bolle :  Visto il Rescritto Pontificio del di 8 maggio p. p. spedito da Roma per ordine della Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari, col quale si rinnova per un anno, da computarsi dalla settuagesima del 1869, la concessione dell'indulto della Crociata in Sicilia, colle clausole e indicazioni espresse nel Breve Apostolico del 11 gennaio 1856, relativo alla stessa materia, ecc. E finalmente che si Sopprima la Bolla detta di composizione, restando inibito che altre bolle espresse sieno distribuite con lo scopo di farla valere invece della vietata di composizione e ne sia riscossa la corrispettiva elemosina. 10