Diritto delle obbligazioni
Full text
ABRIGO DERXBURG
Professore ordinario di Diritto nell'Universitá di Berlino
•
DIRITTO
DEUX
OBBLIGAZ1(»I
PRIMA TRADUZIONE DAL TEDESCO
Bulla
6
a
EDIZIONE
DI
FRANCESCO BERNARDINO CIGALA
con PREFAZIONE di
V. SCIALOJA
Prof.
p
ella R. Universitli di. Roma
G.
P.
CHIRONI
Prof. nella R. Universitá di Torino
TOR1NO
FRXTELLI HOCCA, EDITOR1
Libra' di S. M. il Re d' Italia
Fi RENZE
LUMACEII
Sucej
Vi a Cerrelani,
Deposil.
gener.
per la Sicilia:
O. FIORENZA,
Palermo
1903
ROMA
MILANO
Corso Urnberto 1, 216-17
Corso Vitt. Ernan.,
C
PROPRIETX LETTERARIA
I 1\T ID I C
DEDICA
PREFAZIONE
•
.
Pay.
xi
»
XIII
PARTE PRIMA .
Le teorie generali.
SEZIONE I.
Natura giuridica dell'obbligazione.
§
1.
Concetto dell'obbligazione
.
.
.
.
.
Pag.
1
§
2. Dovere della prestazione e suo scopo
.
.
»
5
1
3. L'obbligazione e l'azione
.
.
.
.
»
6
§
4. Delle obbligazioni naturali in generale
»
9
§
5. Casi dell'obbligazione naturale
.
.
.
»
12
SEZIONE II.
Cause della nascita delle obbligazioni.
6.
Cause della nascita delle obbligazioni in generale .
.
Pag.
18
CAPITOLO I. -
Forma dei negozi
obbligatorii.
7.
Sistema romano dei contratti .
.
.
.
.
Pag.
21
8.
Forza obbligatoria dei contratti non formali secondo il diritto
CO11111110
»
26
CAPITOLO
II. —
Conclusione
dei negozi obbligatorii.
9.
Contratti di debito e promesse unilaterali
.
.
.
Pay.
27
10.
Trattative di contratti. Contratti preliminari.
Culpa in contralioulo »
31
11.
Conclusione dei contratti. Contratti tra
.
assenti
.
.
»
36
12.
L'arra, o caparra .
.
.
.
.
»
41
CAPITOLO
III. —
Responsabilitá per negozi altrui.
13.
Generalitá.
Actio exercitoria
ed
institoria
.
.
. Pay.
44
14.
Le tre azioni contro chi osercita la patria potestá, derivanti dai con-
tratti dei suoi dipendenti .
.
.
y
48
CAPITOLO
IV. —
Requisiti dei negozi
obbligatorii
§ 15.
Determinabilitá della prestazione
. Pay.
54
§ 16.
Promesse impossibili, hin-lloran
.
58
§ 16a. Negozi usurari
.
.
.
63
§ 17.
Interesse e valore patrimonial° della prestazione .
»
65
§ 18.
Contratti a favore di torzi
.
.
68
VI
CAPITOLO
V. -
Specie
dei negozi
obbligatorii.
19.
Negozi obbligatorii unilaterali e bilaterali
20.
I negozi sinallagmatici in particolare
21.
Eccezione del contracto non adempito
22.
Obbligazioni astratte
.
Pag.
74
75
80
82
SEZIONE
Contenuto ed oggetto della obbligazione.
CAPITOLO
I. —
Essenza della
prestazione
obbligatoria.
23.
Contenuto ed oggetto in generale .
24.
Obbligazioni divisibili ed indivisibili
•
•
Pag.
87
»
92
CAPITOLO
II. —
Varie categorie
degli
oggetti delle obbligazioni.
s 25.
Debito di
species
e debito di
genes
.
.
.
Pag.
99
s 26.
Danaro e debiti di
danaro .
.»
102
s 27. Obbligazioni alternative .
»
106
,s
.
.
CAPITOLO
III. —
Prestazioni speciali.
I. —
Gl'interessi.
§ 28.
Obbligo degl'interessi in generale .
.
.
.
Pag.
111
§ 29.
Interessi contrattuali e legali .
.
.
.
»
114
§ 30.
Ammontare degl'interessí
.
.
.
.
»
122
II. — Obbligo degli alimenti.
§ 31.
Alimenti iinmediati e mediati .
.
.
.
.
Pag.
126
CAPITOLO
IV. —
Luogo e tempo
dell'adempimento.
32.
Luogo dell'adempimento .
.
.
.
•
.
Pag.
129
33.
Luogo dell'azione e luogo dell'adempimento .
.
.
.
»
132
34.
Tempo della prestazione .
.
.
.
.
.
.
»
134
35.
Significato giuridico della prefissione del termine
.
»
137
CAPITOLO
V. —
Colpa, mora, risarcimento dei danni, pena convenzionale.
§ §
§
I.
Colpa.
.
.
.
•
.
.
.
.
.
Pag.
.
»
.
»
—
36. La colpa
p
elle obbligazioni contrattuali
37. Misura della colpa nei singoli rapporti
contrattuali
38. Responsabilitá, per la colpa altrui
.
§
39. Responsabilítá sino alla forza maggiore
. .
.
•
.
»
II. —
Mora.
§
§
§
§
40. Mora del debitore. Presupposti
41. Conseguenze della mora del debitore
42. Fine della mora
.
43. Mora del creditore
•
•
•
•
•
•
•
.
•
.
Pag.
139
142
148
152
155
161
166
•
•
•
168
INDICE
III. —
Risarcimento dei danni.
VII
§
44. Il
danno ed il suo risarcimento in generale
.
.
Pag.
173
§
45. Estensione del risarcimento
.
»
177
IV. —
Pena convenzionale.
§
46. Concetto. Principii fondamentali
.
»
185
SEZIONE
IV.
Trasmissione delle obbligazioni.
47. Introduzione. Modificazioni delle obbligazioni .
.
Pag.
192
I.
La
—
cessione.
§
48. La cessione e la denunciazione
.
.
.
Pag.
195
§
49. Atto della cessione e causa della cessione
.
.
.
»
199
§
50. Oggetto della cessione
.
.
.
.
»
201
§
'51. I)iritti del cessionario centro il debitore ceduto
»
203
§
52. Rapporti giuridici tra il cessionario e il cedente
. .
»
209
II. — Assunzione del debito.
53. Concetto ed effetti dell'assunzione del debito
.
»
211
SEZIONE
Estinzione delle obbligazioni.
54. Cause di estinzione in generale.
Acceptilatio .
•
Pag.
214
I. —
Pagamento, fallimento,
beneficium competentiae.
55.
Il
pagamento
.
.
.
.
Pag.
218
56. Concorso dei creditori
.
.
.
»
229
57.
Il
beneficium, competentiae
.
»
233
II. —
Surrogati dell'adempimento.
§
58. Prestazione in luogo di pagamento .
.
Pag.
238
§
59. Novazione e delegazione .
.
»
241
§
60. Requisiti ed effetto della novazione
.
»
245
§
61. Pubblico deposito
.
.
»
250
§
62. Compensazione. Sviluppo storico
.
»
253
§
63. Presupposti della compensazione
.
.
»
259
§
64. Modo di far valere la compensazione. Effetti .
»
263
III. —
Contratti di remissione.
§
65. Contratto di remissione volontario
.
.
Pay.
267
§
66. Remissione forzata. Concordato
.
.
268
IV. — Altre cause di estinzione.
67. Scomparsa del subietto
.
.
. Pay.
270
68. Successiva impossibilitlt della prestazione
.
.
.Y-79
V
II
I
INDICE
SEZIONE VI.
Piú obbligazioni dirette al medesimo scopo
Obbligazioni solidali. - Fideiussioni. - Intercessioni.
69.
Generalitá. -
Constitutuni
.
. Pag.
277
CAPITOLO
I. — Obbligazioni
solidali.
70.
Partecipazione di piú persone ai rapporti obbligatori in generale
Pag.
281
71.
Obbligazioni correali ed obbligazioni solidali
» 282
72.
Teoría dell'unitá delle obbligazioni correali
» 287
73.
Le obbligazioni correali passive
•
» 293
74.
Le obbligazioni correali attive .
.
.
.
» 299
75.
IZegolamento delle obbligazioni correali in senso stretto .» 301
CAPITOLO
II. —
La fideiussione.
I. — Introduzione storica.
76.
La fideiussione stipulata .
77.
Negozi con effetto di garanzia
II. — Il diritto attuale della fideiussione.
78.
Essenza della fideiussione.
79.
Diritti del creditore contro il fideiussore
80.
Diritti del fideiussore contro il debitore principale .
81.
Rapporti tra parecchi fideiussori
82.
Fine della fideiussione .
CAPITOLO
III. — Le intercessioni.
83.
Concetto e specie della intercessione
84.
I benefici giuridici delle donne
•
•
.
Pag.
303
»
306
.
Pag.
309
•
312
•
319
•
323
328
.
Pag.
331
»
333
PARTE SECONDA.
1 singoli diritti di credito.
SEZIONE I.
Obbligazioni
contrattuali.
CAPITOLO
I. —
Contratti reali.
§
§
I.
Il
•
.
Pag.
•
.
Pag.
•
»
343
346
351
354
358
362
367
—
mutuo.
85. Concetto. Costituzione del mutuo
86. Valuta del mutuo
87. Obbligazioni derivanti dal mutuo
.
88. Mutui di danaro ai figli di famiglia
89. I1
faenus nautieum
II.
C
ommodato
—
e precario.
90. Il
c
ommodato .
91. Il
precarium .
INDICE
IX
III.
Deposito.
-
92. Concetto del deposito. Obbligazioni
.
Pag.
370
93.
Particolari specie del deposito
.
376
CAPITOLO
II.
I
-
contratti consensuali.
I.
Vendita e
-
permuta.
§
94. Concetto. Conclusione del contratto di vendita
Pag.
381
§
95. Specie dei contratti di vendita.
Contratti accessori
389
96.
Perfezione del contratto di vendita. Passaggio del rischio
397
97. Obbligazioni del compratore
.
402
§
98. Obbligazioni del venditore in generale
405
99. Responsabilitá del venditore per l'evizione
409
§
100. Responsabilitá per le qualitá promesse e pei vizi
422
§
101. Le azioni edilizie in particolare
428
§
102. Annullamento dei negozi di vendita
4'37
§
103. Contratti di permuta
404
II. -
Giuoco e scommessa.
§
104. Giuoco
.
.
Pag.
442
§
105. La scommessa
»
445
III.
Donazione. Transazione.
-
§
106. Concetto della donazione
.
Pag.
446
§
107. Obbligazioni derivanti dalla donazione
452
§
108. Limitazioni delle donazioni
454
§
109. La transazione
462
IV. -
Contratti di locazione.
§
110.
Le specie dei contratti di locazione. Sviluppo storico
.
Pag.
467
§
111. a) La locazione di cose
.
470
§
112. b) La locazione di servigi
486
§
113. e)
Locatio eonductio operis
489
§
114. La
lex Rhodia de iaetu .
496
V. -
Mandato. Negozi affini.
Negotiorum gestio.
a)
Mandato.
§
115. Concetto del mandato
.
.
.
.
Pag.
500
§
116. Le obbligazioni derivanti dal mandato
»
506
§
117. Estinzione del mandato
.
.
.
»
b)
Sottospeeie del mandato e negozi affini.
514
§
118. Contratti di garanzia
.
Pag.
517
§
119. L'assegno
-
»
iví
§
120. Il contratto estimatorio
.
.
.
»
e)
La
«
negotiorum gestio ».
521
§
121. Sulla
negotiorum gestio
in generale
.
.
.
Pag.
524
§
122.
,
Gestione di negozi altruí per conto altrui
5''5
§
123. Negozi altrui. por conto proprio
.
53'7
INDICE
VI. — Il contratto di societt.
§ 124.
Concetto e specie del contratto di societá
.
.
.
.
,
Pag.. ' 540
§ 125.
Sviluppo del diritto di societá romano .» 543
.
.
.
.
§ 126.
Contributi, dividencli, obbligazioni reciproche dei soci
»
546
127.
§
Rapport°
dei soci all'esterno .»
551
128.
§ Fine della societá .553
»
.
.
.
.
.
.
.
.
§ 130.
B)
Il
furtum .
C)
L'azione penale dei danni arrecati alle cose, e rimedi giuridici affini.
§ 131. Danneggiamento colposo .
.
.
.
.
.
» 572
§ 132. Lesione colposa ed uccisione di una persona .
.
.
» 581
§ 133. Danni recati dagli animali
.
.
.
» 583
§ 134.
L' actio de effusis et deiectis
.
.
»
588
10
Responsabilitá per danneggiamenti diversi da quelli di cose.
§ 135. Risarcimen.to per la colpa in generale
.
.
.
»
590
§ 136.
Actio Boli
.
.
.
.
.
.
.
.
.
»
592
E)
L'azione d'ingiurie.
§ 137. Concetto e principii fondamentali
.
.
.
» 595
CAPITOLO
II. —
Le «
condictiones
§ 138.
A)
Le
condictiones
in generale
.
.
.
.
Pag.
600
B) Condictiones
per l'acquisto in mala Pede.
§ 139. La
condictio furtiva
.
.
.
»
603
§ 140.
Condictio ob turpem vel iniustam causam .
.
.
»
605
C)
Le
condictiones
a causa di acquisto obiettivamente ingiustificato.
§ 141. La
condictio indebiti
.
.
.
.
.
»
607
§ 142.
La
condictio ob causam .
.
»
617
§ 143. Le
condictiones sine causa .
.
.
»
621
CAPITOLO
III. —
1
diritti d'impugnativa dei creditori lesi.
A)
Dirjtto romano.
§ 144. Sviluppo storico dell'actio
Pauliana
.
•
.
§ 145. I
principii dell'actio
Pauliana
,.
B) Il
diritto d'impugnativa secondo le leggi dell' Impero.
§ 146.
Il
diritto d'impugnativa in generale
.
Pay.
630
§ 147.
Le
singole regole del diritto d'impugnativa .634
APPENDICE.
Interpretazione dei testi greci riportati nel presente volume
Pag.
637
Indice alfabetico-analítico
639
Tavola degli aforismi
•
651
Errata-corrige
.
653
SEZIONE II.
Le obbligazioni extracontrattuali.
CAPITOLO
I. —
Le obbligazioni « ex delicto ».
§ 129.
A)
Generalith dele obbligazioni derivanti da delitto
.
.
Pay.
557
563
•
Pag.
622
» 625
«s.
AL MIO MAESTRO
VITTORIO SCIALOJA
QUESTA TRADUZIONE DELLE PANDETTE DEL DERNBURG
PRIMO MODESTO LAVORO
RIVERENTE
DEDICO
11
2
IL DIUITTO DELLE 013I3LIGAZIOM
[§
Le obbligazioni devano produrre
risultato economice. Esse hanno
per iscopo ora la trasmissione della ropa lefa di cose corporee, ora la
pella
concessione dell'uso di esse, ora (e ció in special modo é emerso
vita
moderna) servigi materiali o spirituali, ora altri vantaggi. A tal
fine esse vincolano 11 debitore a fare,
tollerare o a non fare, come,
er esempio, nel caso di mi divieto di concorrenza, in forza del quale
p
non si puó esercitare un determinato negozio. A comprendere tutto
ció si adopera la parola « prestazione » (5).
Ala la prestazione deve avere un valore patrimoniale. Ció da alla
cerchia delle obbligazioni la sua salda delimitazione (6).
Le obbligazioni appartengono di conseguenza, come i diritti reali,
al
diritto patrimoniale. Tuttavia le differenze, tra queste due principali
categorie di diritti patrimoniali, sono assai rilevanti. Infatti i diritti reali
assoggettano a
p
oi immediatamente le cose corporee. Le obbligazioni
non conferiscono alean dominio sul mondo esteriore: esse pongono in
essere ion rapporto da persona, a persona riguardo ad interessi patri-.
moniali. Esse creano un dovere, ed operano con ció in una sfera invi-
sibile, in quella delle determinazioni volitive. Queste esse provocano
mediante mezzi psichici. Il debitore ó spinto all'adempimento in parte
dal sentimiento del diritto e dell'onore, in parte dal fine di ottenere
una controprestazione promessagli, in parte dalla considerazione del
proprio credito, sta in fondo la coa zione dello Stato.
La piú manifesta, e senz'altro violenta coercizione dell'obbligazione
e la esecuzione forzata contro la persona del debitore, o sul suo patri-
monio. Qui si appoggia l'opinione, che vuole attribuire all'obbligazione
un dominio visibile, ponendo l'essenza d. ell'obbligazione nell'assoggetta-
mento del debitore alla esecuzione forzata, cioó nel vincolo della per-
sona e del patrimonio del debitore, pel caso della mancata prestazione
da parte di lui (7). Ma con ció si viene a scambiare la causa con l'effetto.
(pr. I.
de obligationibus,
3, 13) ;
e)
il diritto di credito che sta di fronte alla
obbligazione (fr. 3 pr. D.
de obl. et act.,
44, 7) ; ed infine
d)
l'intero rapporto
giuridico in ambo i riguardi. Vedi
WINDSCHEID ,
vol. II, § 251, e le monografie
ivi citate sul significato della parola
obligatio
(5)
SCHEY,
Struttura dei diritti di credito
[Struktur der Forderungsrechte] nella
Rivista di Grünhut
[Grünhuts Zeitschrift], vol. IX, pag. 361 ; W.
STINTZING-,
nel-
l'Archivio
per la pratica civile
vol. LXXXI, pag. 449. II Cod. civ. germanico
dispone al § 241: « In forza del rapporto obbligatorio il creditore é autorizzato
a
reclamare dal debitore una prestazione. La prestazione puó anche consistere
in una omissione ».
(6)
Cfr. § 17.
(
p
7) Il
BRINz,
nella
Rivista di Griinhut,
vol.
I, n.
2, ha sostenuto l'opinione
che « in tale vincolo stia il concetto vero della obbligazione e
la
ristaurazione.
di questo ed ancora l'ha svolta nelle sue
Pandette,
vol. II, pag. 1 sgg. Contra
di lui si é segnatamente rivolto, in una profonda disamina G.
RÜYIELIN
nel
[§ 1
SEZIONE I — NATURA_ GIURIDICA DELL'OBBLIGAZIONE
J
Il
diritto della esecuzione forzata sussiste a causa della obbligazione e
tien dietro di essa, ma non é l'obbligazione.
II. -- L'obbligazione rimanda al futuro. Un effetto deve pro-
dursi, qualche cosa deve compiersi o venire omessa. In questo senso
ogni obbligazione contiene un accreditamento, volontario o anche invo-
lontario, cioé l'aspettazione di un adempimento futuro. Cosi si giustifica
il
nome di creditore —
creditor —
in
tutte le obbligazioni, anche
nelle extracontrattuali (8).
Piú ristretto é il concetto dei negozi di credito. Come tali i Romani
designano quei contratti, pei quali vengono volontariamente affidati a
un debitore dei valori, con l'obbligo della futura restituzione (9).
senso particolare é negozio di credito quello pel quale al debitore si
trasmette la proprietá di danaro o di altri valori in corso — per
esempio, carta moneta dello Stato od anche merci in luogo di danaro
con l'obbligo del futuro rimborso di tali valori, trattisi peraltro di un
debito derivante da mutuo o da cambiale, o di altri rapporti giuridici (10).
Arehivio per la pratica civile
[Archiv für die ci
y
ilistische Praxis], vol. LXVIII,
n. 8, al quale il
BRINZ,
lvi,
vol. LXX, n. 12, ha replicato. Il
Sosa,
nellaRivista
di Griinhut,
vol. IV, n. 7, ritiene come del tutto estranei al contenuto del diritto
di credito gli effetti coattivi contro la persona del debitore e contro il suo patrimonio.
Nella esecuzione forzata agirebbe solo la superiore energia del diritto pubblico.
L'essenza del diritto reale sarebbe la forza (per mezzo del possesso), l'essenza del
diritto di credito la mancanza di potere (poiché non é coperto dal possesso). Ma
cfr. quanto si é
.
osservato piú copra, vol. I, § 126. Vedi anche
KUNTZE,
Le obbli-
gazioni ed il «
ius
extraordinarium »
[Die Obligationem und das I. Extr.], 1886,
specialmente pag.
90 ;
KOHLER,
nella
Rivista di Griinhut,
vol. XIV, pag. 3.
(8)
Vedi piú giú § 129 sgg.
(9)
Questo concetto del credito poneva
a
fondamento il pretore, quando, sotto
il
titolo «
de rebus ereditis »
emanava l'editto anche «
de commodato et de
pignore »:
fr. 1, § 1, D.
de rebus ereditis,
12, 1. Cfr.
PAULUS,
libro 28,
al edictuni,
fr. 2, § 3, D.
eod.: «
Creditum ergo a mutuo differt qua genus a specie : narra
•
creditum consistit extra eas res, quae pondere numero mensura continentur sic,
«
ut, si eandem rem recepturi sumus, creditum est, item mutuum non potes` esse,
«
nisi proficiscatur pecunia, creditum autem interdum etiam si nih
i
l proficiscatur,
«
veluti si post nuptias dos promittatur ». Ma diversamente suona il fr. 2, § 1,
D.
eod. :
Mutui datio consistit in his rebus, quae pondere numero mensura
«
consistunt, quoniam eorum datione possumus
creditum ire, quia in genere
«
suo functionem recipiunt per sointionem quam specie : nani in ceteris rebus
«
ideo in creditum ire non possumus, quia aliud pro alio invito creditori solvi
«
non potest
D.
Sul concetto del credito cfr. Coomno
COHN,
nel
illanuale di diritto
commereiale dell' Endemann
[ENDEMANN,
Handbuch
des Handelrechtes], vol. IL
Sezione
6
a
.
Ivi si tro
y
ano delle indicazioni bibliografiche. Vedi anche
SCHEY,
Rap-
porti obbligatorii
[Obligationsverhilltnisse], vol. I, pag. 30.
(10) Cfr.
PETRA.ZYCKI,
17
reedito
[Das Einkommen] vol, II, § 25. Secondo la leggo
imperiale del 19 giugno 1893, art. 4, chi « esercita l'industria dei negozi di danaro o
di credito » é tenuto, sotto pubblica pena, a rilasciaro ogni anuo al debitore un conto
per iscritto dei negozi medesimi. E dubbio che cosa ivi debba intendersi per negozi
di credito. Si dovrá porro a fondamento il concedo espresso nel testo.
IL DIPUTO DELLE OBBLIGAZIONT
4
III.
ogni obbligazione si fa parola di un debito, cioé di
un vincolo presente
(
oppure eventuale ad una prestazione. Ogni obbli-
gato viene perció chiamato debitore —
debito'
Ma in un senso
ristretto si pa
rla di « debito » solo guando sussista un obbligo alla
trasmissione di valori patrimoniali (11). Il mandatario, per esempio,
con l'a,ssunzione del mandato é obbligato ad impiegare la sua capa-
cita ed attivitá, per l'espletamento dell'incarico a lui conferito, ma
solo ahora noi potremo cirio debitore del mandante, guando egli in
conseguenza del mandato, debba, a lui rendere dei valori, per esempio
danari riscossi.
IV.
— Il diritto dele obbligazioni tratta nella sua prima parte
generale dell'obbligazione come tale, cioé di ció che é comune a tutti
o almeno al maggiori gruppi di obbligazioni, e nella sua parte speciale
dei singoli modi delle obbligazioni (12-13-14).
(11)
La differenza viene principalmente accentuata dal
BRINZ,
Pandette,
vol. II,
pag.
33
sgg. Brinz ammette che ahora esista il debito, guando la prestazione
debba offettuarsi a spese del patrimonio di chi la compie, od almeno guando essa
non sia possibile senza un consumo di patrimonio da parte di lui : guando dunque
porti seco una diminuzione patrimoniale. —
WINDSCHEID,
vol. II, §
2o1, nota 2,
ritiene corrispondente all'uso del linguaggio, di designare come debiti soltanto i
debiti di dallara. Cfr. del resto anche
RiblELIN,
nell' Archivio per la pratica civ.,
vol. LXVIII, pag. 183.
(12)
Le pretese dirette a far valore reali soggiacciono in non piccola parte
a norme di diritto sviluppatesi riguardo alle obbligazioni, come, per es., quelle
intorno alla cessione, ed anche alla mora, secondo alcuni. Ma questa estensione
non giustifica (planto propone il RümELIN, nell'Arch.
per la prat. civ.,
vol. LXVIII,
pag. 192, di sottoporre addirittura quelle
pretese reali » alle obbligazioni. Le
obbligazioni sono « speciali » rapporti giuridici tra due persone » —
RYCK,
liapporti, obbligatorii,
pag. 1 — ; quelle pretese sono parti « costitutive » finte-
granti di un altro diritto, del diritto reale. É questa una importante differenza
di principii, ed anche praticamente rilevante. Era perció in ogni caso, come con-
cede il
estraneo al Romani ii concetto di subordinare le pretese reali
alle norme delle obbligazioni, § 1, I.
de act.,
4, 6 : « Omnium actionum... summa
«
divisio in duo genera deducitur : aut enim in rem sunt aut in personam, namque
•
agit unusquisque aut cum eo, qui el obligatus est vel ex contracta vol ex ma-
«
leficio, quo casa proditae actiones in personam sunt, per quas intendit adver-
«
sarium el dare aut dare facere oportere et aliis quibusdam modis: aut cum eo
«
agit, qui nullo iure el obligatus est,' movet tatuen alicui de aliqua re contro-
«
versiam, quo caso proditae actiones in rem sunt... ». Ma la sistematica deve
procedere sui concetti giuridici storicamente tramandati, altrimenti essa corre
pericolo di smarrirsi nel vuoto.
(13)
Le obbligazioni sono spesso pertinenza di rapporti reali, familiari, succes
sorii. Questi vengono trattati nel diritto delle cose, nel diritto di -famiglia, e nel
diritto di ereditá.
(14)
Il Cod.
germ. divide il diritto dello, obbligazioni in sette• sezioni, le
sei prime contengono la parte generale del diritto dello obbligazioni, la settima,
tratta dei singoli rapporti obbligatorii.
[§ 2]
SEZIONE I - NATURA OIURIDICA DELL'OBBLIGAZIONE
5
§ 2. —
Dovere della prestazicne e suo scopo.
I ---
L'obbligazione dá un mezzo per uno scopo. Il mezzo
il
dovere della prestazione del debitore, lo scopo é il vantaggio che deve
essere procurato al creditore (1).
L'óbbligazione ha per contenta() il dovere della prestazione del debi-
tore, cioé un diportamento di lui corrispondente alío scopo dell'ob-
bligazione. Ma in definitiva quel che rileva al creditore é il risultato
che deve ottenersi mediante la prestazione.
Onde si appalesano importanti fenomeni.
Occorre nettamente distinguere, quále sia il contenuto dell'obbli-
gazione, e che cosa basti alradempimento di essa.
A prima vista sembra che i due quesiti si equivalgano. E tale era
nel facto il punto di vista del diritto milico. Ma esso non si mantenne.
Ció risalta tra l'altro nella questione: chi sia autorizzato a pagare un
debito. Per effetto dell'obbligazione resta vincolato solamente il debí-
toro ed il suo erede : tale ó il contenuto di essa; e nondimeno di
regola chiunque, anche non debitore, puó adempirla. Infatti la presta-
zione ad opera di chi non ó debitore, produce di regola Felretto che
deve essere conseguito, non meno che la prestazione dello stesso debi-
tore. Ció deve, bastare alla estinzione dell'obbligazione.
Dacché le obbligazioni cretino solo dei mezzi al conseguimento
di
determinati scopi, ó inoltre possibile, che per il inedesimo scopo ven-
gano costituite parecchie obbligazioni.
Ed invero anzitutto il medesimo debitore in tale qualitá puó assu-
mere vario obbligazioni. Tale é ad esempio il caso, guando il compra-
tore promette al venditore in un'altra forma giuridica il prezzo della
vendita, di cui egli ó debitore in forza del contratto, il che poteva ayer
luogo in Roma per mezzo di una stipulazione accessoria, e al nostri
giorni spesso avviene mediante la cambiale. Cosi si hanno parecchie
obbligazioni del debitore, ma in tutte si tratta di un sol pagamento,
del medesimo scopo.
(1) Acutamente
HARTMANN,
obbligazione, Rieerelze sul loro scopo e sulla
loro struttura
[Die Obligation,
Untersuehungen über ihren Zweek
und
Balt],
1875,
ha rilevato che nella obbligazione vi so
p
o due momenti nozionali, in guardo
essa accorda un mezzo giuridico, por un deterininato seopo; cfr. partieolarmente
pag. 31 sgg. Ma Hartmann diviene unilatorale, quando vuele eliminare dal con-
cetto della obbliga,zione
diritto ad « una prestazione
e
viene di conseguenza
— pag. 161 -- alla forrnulazione seguente <, La sostanza della, obbli2Azione
solo il dovere concretamente hasato e giuridicamento in qualsiasi modo assieurato„
diretto a produrre lo scopo prestabilito ».
(;
I1,
1)11:11"I'(>
1)11,1,1
,
, 011111,1(i .\_ZION1
i§
2-3]
Non di‘erso
caso in
ein pin
persone promettono la medesima
cosa.
(1(ti esistono parecchie obbligazioni, ed
unico scopo.
1
∎
1
.4 questa la c¿tratieristica del debito correale, intorno a culi tanta intensa
e
\
lanca si
spesa (2).
11.
-
le obbligazioni garantiscono giuridicamente il con-
seguimento di un vautaggio patrimoniale, esse rappresentano, fin dal loro
sorgere, nena stima degli uomini un valore patrimoniale. Esse formano
cosí parle costitutiva del patrimonio del creditore, della quale egli puó
disporre, e che in ispecie pu(
►
di regola cedere e ciare in pegno (3).
guando si abbia una, pluralitá di obbligazioni, le quali concorde-
mente miran() a procurare al creditore la medesima cosa, trattasi in
iutte di un solo valore patrimoniale. Esse forman() cosi nel bilancio
patrimoniale del creditore una sola parte costitutiva, iin'uniea partitá
patrimoniale.
L'obbligazione e l'azione.
11 creditore non
protetto da un possesso, come quello
cite pu) tornare a profitto di coliti che
investito di un diritto reale.
Di fronte al debitore negligente, egli di regola puó ricorrere soltanto
1111 azione. Solo quindi l'obbligazione t'omita di azione é perfetta (1).
Essa viera detta civil., perché
protetta dalla societá civile, appar-
tenga peraltro sto
•
icamente all'antico diritto civile romano
(obligatio
eirdis
in senso stretto)
O
invece al
iUS
gentinin ‘(2).
La necessitá, per il creditore, di ngí
•
e per ottenere il suo diritto,
olire ¿t1 debitore Foccasione sovente agognata di trame in lungo l'adem-
phnento, per modo che frattanto 11 creditore resta privo di cuanto gli
spetta, anche
so
ne abbia stretto bisogno, e maigrado sia possibile, che
dopo la iinale decisione del giudizio non pitl si rinvenga un patrimonio
Cfr. in soguito § 70 sgg.
(3)
Cfr. so
►
ra vol. 1, § 293.
(1)
Fr. 10, fr. 103, D.
de
S.,
50, 16 : t
Creditores
aceipiendos osse consta.t
eos, quihus debotur ex quacumque actione vel persocutione, vel iure civili sine
exceptionis perpetuas remotione vol honorario vol extraordinario, sive pure,
« in diem vol sub condicione. quod si natura debeatur, non sunt loco creditorum.
sed si non sit mutua pecunia, sed contractus, croditores accipiuntur
»
—
fr. 105: «
Debitor
intelligitur is, a quo invito exigí pecunia potest ».
(2)
L'esprossione ó adoperata per le obbligazioni del diritto civile romano :
§
1 I.
de
o
b
l
igationibus,
13 ; fr. 5 pr. D.
de
pign., 20, 1 ; fr. 1, § 1, D.
de
vov.,
46, 2. «
Civilis obliyatio » c
1)&1..6 dotta anche ogni obbligazione l'omita di
azione senza difforenza aleuna di origine : fr. 16, § 3, 4, D.
de fideius.,
46,
1
fr.
§ 2, D. de
paet.
,
2, 14. Diversamente lo
SCHEURL,
Riv
erit. di Heidelberq
[1Ieidelberg. kritische Zeitschrirti, vol. 1, pag. 504.
[§
3
]
SEZIONE I - NATURA GIURIDICA DELL'OBBLIGAZIONE
7
presso del debitore. L'ideale della procedura é perció la massima rapi-
dita del procedimento, come la piena giustizia della decisione. Pure
nel fatto fácilmente si incrociano le esigenze per la realizzazione di
tali postulati.
L'antico diritto romano mirava percipuamente al piú rapido esau-
rimento del processo, Da ció si appalesava in gran parte l'unilateralitá
e l'asprezza dell'antico diritto romano delle obbligazioni, e dei
iudicia
stricti iuris
ad esso pertinenti. Piú tardi i Romani si studiarono di
uniformarsi in piú alta misura alla giustizia materiale. Secondo questo
punto di vista si sviluppó il diritto delle obbligazioni dopo la fine della
repubblica, specialmen te la trattazione dei
bonae fidei negotia
e le
corrispondenti azioni. Ma l'inconveniente non veniva eliminato;
pronto esaurimento delle liti
p
ella maniera antica era con ció da-
cilmente conciliabile.
Pel diritto comune valgono in generale i principii dei
bonae fidei
iudicia;
gli
stricti iuris iudieia
romani si sono trafusi in essi (3).
Nondimeno il bisogno di portare rapidamente al riconoscimento giudi-
ziale determinati crediti, ha condotto a nuovi negozi formali, e parti-
colarmente alla cambiale (4).
II. — Nell'antica Roma severo pene processuali reagivano contro
gl' indugi cagionati dal debitore al procedimento (5). Esse per la maggior
parte colpivano senz'altro il soccombente, senza differenza se egli avesse
condotto la lite cavillosamente, ovvero nella buona fede del suo diritto.
Veramente nel fatto tale distinzione é giusta, ma poco pratica, poiché
rende necessario, che al giudizio sulla causa principale segua uno Spia-
cevole strasico sulla questione dei cavilli processuali del soccombente.
Da ció la necessitá di essere cauti in generale nella inflizione di pene
(3)
Cfr. piú sopra vol. I, § 131.
(4)
Sulle obbligazioni astratte cfr. piú giú § 22. Del resto il diritto odierno,
anche a prescindere da cid, conosce numerosi mezzi per portare ad esecuzione i
crediti ii piú rapidamente possibile. E segnatamente, secondo il disposto della-
Legge di proc. civ. germ., § 794, n. 5, le pretese derivanti da documenti, rice-
vuti da un tribunale tedesco o, nella forma legale, da un notaio tedesco nei
limiti delle sue attribuzioni, guando essi abbiano per oggetto il pagamento di una
determinata somma di danaro, o di altre cose fungibili,
S0110
sin dalla loro sca-
denza eseeutive, senza un preliminare procedimento nel caso che il
debítore nel documento stesso siasi sottoposto all'immediata esecuzione forzata.
Inoltre puó essere pronunciata una sentenza parziale, come definitiva su di una
tra parecchie pretese che sono insieme in discussione : Legge di proc. civ.,
§ 301. In molti casi ínfimo devono dichiararsi dal giudice provvisoriamente ese-
cutíve le sentenze di prima istanza, sia d'utficio che sopra domanda del creditore,
talché l' esecuzione non viene arrestata dall'interposizione dei mezzi giuridici contro
la sentenza: Legge di proc. civ., § 708 sgg.
(5)
Le
poenae temere litigantium,
nell' epoca classiea sono esposte da
(IAIU,
Inst.,
IV, § 171 sgg.
8
DIR ITTO PELLE O DB LIGAZIOX
I
[§
31
u
s
roce
sali. Nel diritto giustinianeo esse erano giá di minuite di moho (6-7).
p
Il Codice civile le ha totalmente abolite.
Il soccombente deve peló di regola sopportare le spese processuali (8).
III. — L'obbligazione accorda solo un diritto di agire contro
debitore ed i suoi eredi —
un: actio in persona
n.
Altre persone non
possono esserne riguardate. Perció lo stesso creditore, che ha il diritto
di richiedere una determinata, cosa, non ha azione contro colui che
l'acquistó, sebbene questi, al momento dell'acquisto, avesse conosciuto
(6) In parecchi casi ora colpito da pene il debitore che negava la pretera dedotta
nell'azione. E segnatamente
si
verifica-va la litiscrescenza nel doppio, guando il conve-
nuto con
l'actio legis Aquiliae,
per danneggiamento di cose, negava la sua obbliga-
zione, vale a dice guando non si limitava a contestare l'ammontare del credito del-
l'attore :
infitiatione actio duplicatur, in confitentenz in simplum datar,
fr. 2, § 1, D.
ad legon Aquiliam,
9, 2 ; cfr. § 19, 23, 26, I.
de action.,
4, 6 [§ 19 cit. : « Vi
•
autem bonorum raptorum actio mixta est, quia in quadruplo rei persecutio con-
«
tinetur, poena autem tripli est. sed et legis Aquiliae actio de damno mixta est,
«
non solum si adversus infitiantem in duplum agatur, sed interdum et si in
«
simplum quisque agit... »]. Inoltre l'azione diretta alla restituzione di un deposito
fado in caso di straordinatia calamitt, cioé del cosiddetto
depositum miserabile,
era diretta al doppio guando il depositario negava malignamente il deposito. Del
parí non erano tare le pene pel mancato adempimento. In particolare il convenuto
con
l'actio quod metus causa,
che non obbediva al comando del giudice di ese-,
guire la restituzione, veniva condannato Bel quadruplo. [Cfr. § 25, 27, I.
de action.
4, 6 ; fr. 14, § 1, D.
quod metus causa,
4, 2 : « Si quis non restituat, in qua-
«
druplum in euro iudicium pollicetur: quadruplabitur autem omne quodcumque
restituí oportuit. satis clementes cum reo praetor egit, ut daret el restituendi
«
facultatem, si vult poenam evitare. post annum yero in simplum actionem pol-
«
licetur, sed non semper, sed causa cognita ». § 27 I. cit. :
Itera actio de eo,
•
quod metus causa factum sit, a ceteris, de quibus locuti sumus, eo differt, quod
•
eius natura tacite continetur, ut, qui iudicis iussu ipsam rem actori restituat,
«
absolvatur. quod in ceteris casibus non ita est, sed omnimodo quisque in qua-
« druplum condemnatur, quod non est in furti manifesti actione »]. Cosi puro
gravato di un lascito a favore di una chiesa o di una pia causa doveva pagare
il doppio, se ad o
p
ta dell'av viso del vescovo egli rendeva necessario il giudizio :
§§ 19, 23, 26, I.
de action.,
4, 6. T'Ate queste ed altre simili
poenae temere
litigantium
del diritto giustinianeo sono rimaste estranee alla pratica tedesca ;
oltraccio la piú recente legislazione processuale ha tolto loro ogni base, se puro
in
generale ne avevano. Cfr.
L.
SEUFFERT
nell'Arch.
per la prat. civ.
vol. LXVII,
5
• 5
n. 9. D'altra opinione
WINDSCHEID,
vol. II, § 263,
nota
15, ma cfr. anche Trib.
Imp., vol. XI, pag. 419 ; vol.
XXVI,
pag. 211.
(7)
Svantaggi del diniego, conservati dal diritto giustinianeo ed ancora rico-
nosciuti nel diritto comune, si tro
y
ano nel fr. 10, § 1, D.
de fideiuss.,
46, 1 :
« Ita demum inter fideiussores dividitur actio, si non infitietur : nam infitiantibus
« auxilium divisionis non est indulgendum » ; cfr. inoltre fr. 67, § 3, D.
pro
socio,
17, 2 ; fr. 25 pr. D.
de probar.,
22, 3 [fr. 67 cit. :
Non alias socius in
« id quod facere potest condemnatur, quarn si confitetur se socium fuisse >].
(8)
§ 2 in fine I.
de poena temere litigantium,
4, 16. Legge di pros. ci v.,
§§ 91 sgg. Cfr. particolarmente
WALDNER,
Teorice delle spese processuali
[Die
Lehre von den
Pr
ozesskosten], 1883.
[§ .3-4]
SEZIONE I - NATURA GIURIDICA DELL'OBBLIGAZIONE
9
l'esistenza di tale diritto. Quel creditore deve limitarsi ad esigere dal
debitore, che non adempie al suo obbligo della prestazione della cosa,
il risarcimento a causa dell' infrazione del contratto (9).
L'antica teoria del diritto comune non riconosceva ció. Al credi-
tore di una cosa specifica, particolarmente al compratore di essa, si
attribuiva piuttosto un diritto alla cosa —
ius ad rem, —
che poteva
esser fatto valere anche di fronte al terzi acquirenti, guando questi
avessero conosciuto quel diritto al momento dell'acquisto della cosa
stessa (10).
Tutto ció appare richiesto da esigenze etiche e dal módo di con-
cepire del popolo tedesco. Ma una difficoltá pratica sta in ció, che
spesso non si puó provare nei terzi una sicura conoscenza dei rap-
porti obbligatorii esistenti tra altre persone.
La piú retente teoria e pratica del diritto comune ó ritornata
principii del diritto romano puro, rigettando il diritto alla cosa (11).
§ 4. — Delle obbligazioni naturali (1) in generale.
Accanto alle obbligazioni fornite di azione
(obligationes civiles) si
tro
y
ano le obbligazioni prive di azione
(obligationes naturales).
Le
obligationes naturales,
non essendo fornite di azione, sono quindi
(9) C. 6 Cod.
de hereditate vendita,
4, 39 : « Alexander. Qui tibi hereditatem
«
vendidit, antequam res hereditarias traderet, dominus earum perseveravit et
ideo vendendo eas aliis dominium transferre potuit. sed quoniam contractus
«
fidem fregit, ex empto actione conventus quod tua interesa praestare cogitur
Cfr. c. 15 pr. Cod.
de rei virad.,
3, 32: L« Quotiens duobus in solidum praedium
«
iure distrahitur, manifesti iuris est eum, cui priori traditum est, in detinendo
«
dominio esse potiorem
»].
(10)
ZIER.kRTH
Eseeuzione reale ed obbligazione
[Realexekution und Obli-
gation], 1866, pag. 203 sgg. ; von
BRÜNNECK,
Sulla origine del cosidetto « ius
ad
rem »
[Deber den Ursprung des so genannten i. a. r.], 1869.
(11)
Neanche il Cod. civ. germ. menziona il
ius
ad rem.
1
.5Ia cfr. Cod. civ.
germ., § 883 sgg.
(1) L'opera principale é dello
SCHwANEHT
obbligazione naturale del diritto
romano
[Die Naturalobligation des ruin. Rechtesl, 1861. Nella introduzione di
essa, pag. 7 sgg., trovasi una esposizione critica degli scritti dalla glossa in poi,
e con ció anche un sommario della bibliogralia. Cfr. ancora
,
ScHEurnr„ negli
Annali
di Ihering
[Iherings Iahrbücher für die Dogmatik des heutigen rómisehen und
deutschen Privatrechtsl, vol.
-
VII, n. 6, ed i1 BniNz,
Pandette,
vol. II, §§ 219 sgg. ;
come puro :
UNO-En,
nella
Rivista
di
Gr:inhut,
vol. XV, pag. 371 ; KuNTzi-c,
ob-
bligazione
[Die pag. 192 ;
PERNICE,
Labeone,
vol. Hl, pag. 253. Anche
il Cod. civ. germ. di fatto, se non di nome, riconosee lo obbligazioni natur
a
li.
Cfr.
DERNBURG,
Diritto civile
[Bürgerliches Rechtil, vol. TI, pag.
lo
II, DI 1;1170 PELLE ([IBLIGAZIONI
[§ 4]
solo obbligazioni improprie, imperfette, ma non sono tuttavia prive di
etletto giuridico, e in conseguenza sono pur sempre obbligazioni.
Come si spiega la loro esistenza? L'opinione dominante le caratte-
p
izza sin dai tempi antichi per le obbligazioni del
ius gentium
(2)• Ma
con ci() non si spiega la proprietá, di esse, cene appunto di esser prive
di azione; poicllé invece ben ne divennero fornite le pretese derivanti
dal
las gentium.
Altri ne ricercano il fondamento nel « diritto natu-
rale » (3), o nella « equitá » (4) ovvero nel « concepimento naturale ».
Ma con ci() non penetnamo piel addentro nella loro essenza (5-6).
Si tratta di un contrapposto tra la societá civile e lo Stato. Alcune
obbligazioni sono rispettate dalla societá civile, in parte avisto riguardo
alle esigenze del crédito e della riputazione commerciali, in parte come
corollarii del decoro e dei buoni costumi, mentre lo Stato chiude loro
la via dell'azione per motivi di politica legale. Esse sono dunque estranee
(2)
Per tale opinione si é fatto riferimento, sin dai tempi antichi, ad una
osservaziono di
PAOLO,
di cui si é abusato: libro 3,
quaestionum,
fr. 84, § 1,
D.
de R.
I., 50, 17: « Is natura debet, quem iure gentium dare oportet, cuius
« lidem secuti sumus ». Ma ció significa solo, che le obbligazioni del
ius gentium
valgono nel tempo stesso come naturali. Non é detto, e sarebbe insostenibile, che
tutto lo obbligazioni naturali e propriamente quelle sfornite di azione abbiano
radico nel
ius gentium.
Recentemente questa opinione, che fa risalire l'obbliga-
zione naturale al
ius gentium, é
stata a preferenza sostenuta da PucHTA,
Pand.,
§ 237, e
SA\IGNY,
D. O.,
vol. I, pag. 22 sgg. Cfr., in censo contrario,
SCHWANERT,
loe. cit.,
pag. 33 sg;g.
(3)
Era questa la teoria di A.
D. WEBER,
Sviluppo sistematico della teorice
delle obbligazioni naturali
[Systematische Entwickelung der Lehre von der natür-
tichen 'Verbindlichkeit], 1784,
5
a
ediz. 1825.
(4)
SCITELTRI,
nella
Riv. crit. di Heidelberg,
vol. I, pag. 501 sgg. Pin tardi lo
Scheurl nella sua monografia pubblicata negli
Annali di Ilzering,
vol. VII, n. 6,
non ha mantenuto la sua opinione.
(5)
Il « concepimento naturale » é pel
WINDSCHEID,
vol. II, § 287, nota 5,
l'origine della
naturales obligatio.
Ma anche di fronte a lui resta a domandarsi,
donde proviene che il dirítto non si appropria interamente tale « concepimento
naturale ?
(6)
11 BiaNz,
loc. cit.,
richiede per l'esistenza delle obbligazioni naturali vere
e proprie un contratto, un quasi contratto o un delitto, il corpo per cosi dire di
una obbligazione completa, in modo pecó che siavi una qualche circostanza, che
escinda l'efficacia civile o la civil° perpetuazione della obbligazione. Dalle obbli-
gazioni naturali -vere e proprie il Brinz distingue i doveri che riposano sulla societt
familiaro o dello Stato pretese
officiales
che furono invero designate come debiti
naturali, ma si dilungavano essenzialmente dalle specifiche
naturales obligationes.
A ció si aggiungono ancora gli « obblighi naturali » che sorgono fuori della cerchia
di quelle pretese medesime. In sonso analogo
SCHWANERT,
loc. cit
cfr. tra l'altro
pag. 53 sgg. Lo quali teorie vanno troppo oltre Ma"sia pur questa
analisi da pin riguardi autorizzata nella obbligazione naturale, nondimeno l'ele-
mento comune evidentemente sussiste e va constatato.
[§ 4]
SEZIONE I - NATURA GIURIDICA DELL'OBBLIGAZIONE
11
ano Stato, nondimeno lo Stato si vede indotto a riconoscere una certa
influenza delle obbligazioni dette naturali sui suoi ordinamenti.
A prescindere dall'azione, é possibile in esse ogni effetto della obbli-
gazione perfetta. Peró la loro precipua efficacia consiste nell'essere
suscettibili di pagamento, in quanto la prestazione avvenuta alío scopo
dell'adempimento di esse viene giuridicamente considerata come paga-
mento di un debito (7). In particolare accade quanto segue:
1° Prestazioni fatte scientemente, cioé con la scienza della
mancanza di azione delle relative obbligazioni per l'adempimento di
queste, valgono come pagamenti, non giá come donazioni (8).
2° Pagamenti avvenuti per errore, cioé nell'ignoranza della man-
canza di azione, non possono essere impugnati con la
condictio indebiti
da parte di chi ha pagato (9).
3° L'obbligazione naturale puó divenire fundamento di una no-
vazione, di un constata() (10).
(7)
BRINz,
Fogli critici
[kritische Bliitter], III, riassume il contenuto della
naturalis obliyatio,
col dice ch'essa é « suscettibile di pagamento, ma sfornita di
azione ». Si associa ad esso lo
SCHWAYERT,
loc. cit.,
pag.
222.
WINDSCHEID,
V01.
§
288, nota 5, non ritiene felice tale formulazione, poichO non tutti gli
effetti della obbligazione naturale vengono designad come atti di adempimento.
Ció é esatto, ma peró non escinde che l'effetto principale dell'obbligazione natu-
rale consista in tale sua suscettibilitá dell'adempimento.
(8)
Fr. 19, § 4, D.
de clon.,
39, 5 ; fr. 28, D.
de cond. indebiti,
12, 6 [fr. 19
cit. : « Si quis servo pecuniam crediderit, deinde is liber factus eam expromiserit,
«
non erit donado sed debiti solutio. idem in pupillo, qui sine tutoris auctorita,te,
«
debuerit, dicendum est, si postea tutore auctore promittat » ; fr. 28 cit.: « ludes
« si male absolvit et absolutus sua sponte solverit repetere non potest »].
(9)
lulianus libro 53 digestoruni,
fr. 16, § 4, D.
de f deiussoribus,
46, 1 :
«
Naturales obligationes non
,
eo solo aestimantur, si actio aliqua eorum nomine
•
competit, verum etiam cum soluta pecunia repetí non potest: nam licet minus
«
proprie debere dicantur naturales debitores, per abusionem intellegi possunt
«
debitores et, qui ab his pecuniam recipiunt, debitum sibi recepisse ». Cfr. su
questo passo anche il WINDseman, vol. II, § 288, nota 11. L'uso del linguaggio
antico aveva concepito come
naturales obligationes
solo quelle fornite di azione,
derivanti dal
tus gentiurn.
Nell'epoca imperiale si designavano cosi anche le obbli-
gazioni che sono fornite di azione o suscettibili di pagamento, e si manifestano
come
debita
essendo esclusa la
condictio indebiti.
Cfr. del resto fr. 41 D.
de
cond. ind.,
12,
6, dove giá Nerazio parto dal medesimo concetto espresso da
Giuliano.
(10) Fr. 1, § 1, D.
de novationibus,
46, 2 ; fr. 1, § 7, D.
de pecunia constitutu.
13, 5 [fr. 1, § 1 cit.: « Illud non interest, qualis proeessit obligatio, utrum nata-
«
ralis an civilis an honoraria, et utrum verbis an re an consensu : qualiseumque
•
igitur obligatio sit, quao praecessit, novari verhis potest, dummodo sequens
•
obligatio aut civiliter teneat aut naturaliter
-ut puta si pupillus sine tutoris
«
auctoritate promiserit »; fr. 1, § 7 cit.
Debitum autem vel natura. suffieit
18
[§ 5-6]
DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI
T'
auto fu prestato in conformitá di esso. Cosi segnatamente nel caso
della costituzione di una dote, fatta dalla moglie al marro e
dal
suocero al genero, Mella falsa credenza di esservi obbligati (17-18).
Le obbligazioni naturali si radican() nella concezione che la civile comu-
nanza ha dell'insieme dei proprii rapporti. Ond'é che il loro numero
non si limita al casi riportati nelle fonti. Ad esempio il debitore fal-
lito, che per accordo colla maggioranza dei creditori abbia ottenuto
una parziale remissione dei suoi debiti, resta obbligato
naturaliter
al
pagamento integrale (19). Se egli perció paga in seguito quanto gli
venne rimesso, si ha estinzione di un debito, e non una liberalitá;
cosi pare le garanzie pift tardi costituite per il pagamento integrale
sono giuridieamente valide. Ma le pretese condonate per effetto del-
l'accordo non possono essere di base ad una compensazion e coatta.
SEZIOYE II.
Cause della nascita delle obbligazioni.
§ 6. —
Cause della nascita delle obbligazioni in generale.
La principale divisione delle cause della nascita delle obbligazioni
presso i Romani, é quella che si riscontra nelle obbligazioni
ex con-
(17) Fr. 32, § 2, D.
de cona'. indeb.,
12, 6 ; cfr. inoltre anche fr. 26, § 12, D.
eod.
[fi
.
. 32, § 2 cit. : « Mulier si in ea opinione sit, ut credat se pro dote obligatam,
«
quidquid dotis nomine dederit, non repetit: sublata enim falsa opinione relin-
«
quitar pietatis causa, ex qua solutum repeti non potest » ; fr. 26, § 12 cit. :
Libertas cum se putaret operas patroni debere, solvit : condicere eum non
•
posse, quamvis putans se obligatus solvit
natura enim operas patrono
«
libertas debet... »]. Le donazioni possono in
.
date circostanze generare un obbligo
naturale a « doni reciproci » : fr. 25, § 11,
D.
de her. pet.,
5, 3; ma parlare perció
di « un obbligo naturale alla gratitudine » é andar troppo oltre. [Fr. cit. : « Con-
«
suluit senatus bonae fidei possessoribus, ne in totum damno adficiantur, sed in
«
id dumtaxat teneantur, in quo locupletior facti sunt. quemcumque igitur sumptum
«
fecerint ex hereditate, si quid dilapidaverunt perdiderunt , dum re sua se abuti
«
putant, non praestabunt. nec si donaverint locupletiores facti videbuntur,
«
quámvis ad remunerandum sibi aliquem naturaliter obligaverunt. plano si ávtlótopoc.
«
acceperant, dicendum est eatenus locupletiores factos, quat enu,?: acceperunt :
•
velut genus quoddam hoc est permutationis »].
(18)
Il Cod. civ. germ. al § 814 dispone : « Qu.anto si é prestato alío scopo
dell'
adempimento di una obbligazione non puó essere ripetuto , ... se la prestazione
corrispose ad un dovere morale o ad un doveroso riguardo verso il decoro ».
(19)
Cosi Decís: del Trib. Imp., vol. XXXXII, pag. 118, ma ín senso contrario
SEUFFERT, Arehiv.,
vol. XXXXV, n. 7. — Cfr. ancora
SEUFFERT,
Archiv.,
vol. XVIII,
n,, 140, intorno al caso del pregiudizio nella cambiale per ritardato pro testo:
[§ 6]
SEZIONE II - CAUSE DELLA NASCITA DELLE OB13LIGAZIONI
19
tractu,
ed obbligazioni
ex delicto (1).
Essa riposava su di un contrap-
posto di principii.
I contratti sono le convenzioni fornite di azione. Essi sono i mezzi
del commercio (2).
I delitti solio atti colpevoli puniti dal diritto e gravati da pene
prívate. Le obbligazioni derivanti da delitti avevano in Roma scopi
precipuamente punitivi, malgrado fossero regolate dal diritto privato (3).
Il
contrapposto risaltava in numerosi ed importanti principii giu-
ridici. Anzitutto le obbligazioni contrattuali erano di regola ereditarie,
non erano tali le obbligazioni derivanti da delitto (4). Inoltre il padre
di famiglia, che aveva dato un peculio a chi era sotto la sua, potestá,
poteva esser chiamato a rispondere sino all'ammontare del peculio per
i contratti dallo stesso conchiusi, ma non gis, per i delitti; riguardo a
questi egli era tenuto solo colle azioni nossali (5).
(1)
Gxius,
Inst.,
§
88: « (Nunc transeamus) ad obligationes, quarum summa
«
divisio in duas species deducitur : omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur
•
vel ex delicto ». Cfr.
GAIUS,
Inst.,
IV, § 1; § 1
I.
de action.,
4, 6.
(2)
Contrahere
.
—
che nel significato originario vale « stringere insieme » ed
anche
contraetus,' é
espressione adoperata' dai Romani in sonso lato per ogni costi-
tuzione di rapporti giuridici tra individui. Cfr.
SCHLOSSINIANN,
Contralto,
pag. 23 sgg.
Ma in seguito, e propriamente avuto riguardo alfa divisione dello obbligazioni
(ex contractu ed
ex delicto),
si formó l'Uso del linguaggio piú ristretto, secondo
il
quale « contratti » sono le convenzioni fornite di azione. E Gaio in ispecie,
che seguiva quella divisione, parte regolarmente da questo concetto. Cfr.
Gxms,
Inst.,
III, § 91 fr.
5,
D.
de obl. ed action.,
44, 7.• Secondo questi testi la
con-
ventio
fornita di azione é
contraetus,
quella sfornitane é semplicemente
pactum.
Cfr. fr. 7 pr. §
1 e fr. 2, D.
de paetis,
2, 14 [fr. 7 cit.: « Iuris gentium con-
« ventiones quaedam actiones pariunt, quaedam exceptiones ; 1 : Quae pariunt
«
actiones, in suo nomine non stant, sed transeunt in proprium nomen con-
«
tractus... » ; fr. 2 cit.: « Labeo ait convenire posse vel re : vel por epistulam
•
vel per nuntium inter absentes quoque posse. sed etiam tacite consensu conve-
«
aire intellegitur: et ideo si debitori meo reddiderim cautionem, videtur inter nos
•
convenire ne peterem, profuturamque el conventionis exceptionem placuit »1.
A volte i Romani designan° come
contractus
soltanto le convenzioni. « lucrativo »
fornite di azione : fr. 25, § 1, I).
de obl. et action,
44,
7,
-verb.
sui lucri causa:
[« ... ex contractu actio est, quotiens quin sui lucri causa cum aliquo contrabit...
(3)
Cfr. piú sopra, vol. I, § 130.
(4)
Fr. 111., § 1, D.
de
R. I.,
50, 17 ;
GAIUS,
Inst.,
IV, § .122 ; fr. 49, D.
de
obl. et aet.,
44, 7 [fr. 111 cit. : « In heredem non solent actiones transíre, quae
«
poenales sunt ex maleficio, veluti furti, damni iniuriae, vi bonorum raptorum,
•
iniuriarum » ; fr. 49 cit.: « Ex contractibus venientes actiones in heredes
« dantur, licet delictum quoque versetur, veluti cum tutor in tutela gerenda dolo
fecerit aut is apud qu.em depositum est : quo caso etiam cum filius familias aut
«
servus quid tale commisit, de peculio actio datar, non noxalis »1.
(5) Fr. 1, D.
de nox. act.,
9, 4: p Noxales actiones appellantur, quae non ex
«
contractu, sed ex noxa atque maleficio servorum adversus nos instituuntur
quarum actionum vis et potestas baec est, ut, si clamnati fuerimus, liceat in )bis
«
deditione ipsius corporis quod deliquerit evitare litis aestimationem »1.
20
DIIfVETO DELTA OB BLIGAZ1ONI
[§ 6]
Non tutte le obbligazioni nascono
contratti o da delitti, ma
tutte hanno in prima linea scopi patrimoniali, o scopi punitivi. Quindi
uelle obbligazioni che non derivavano né da contratti ne da delitti
q
vengono
dai Romani design
ate o come
quasi ex contracta
ovvero
come
quasi ex delicto (6).
Le prime partecipavano alle norme di
iritto fissate per i contratti, le altre a quelle stabilite pei delitti (7).
d
Pel diritto odierno le azioni derivanti da delitto non perseguono
iii
scopi
ma solo un risarcimento patrimoniale, e perciú né
p
in forza dei principii generali né per le singole regole di diritto tro-
vansi
p
iú in brusco contrapposto co
p
ealtre obbligazioni di carattere
patrimoniale, esse non occupano neanche
un posto cosí largo
come in Roma (8).
Di conseguenza il criterio di divisione che si presenta come il piú
naturale é che una gran parte delle obbligazioni riposa su negozi
(6) Giá.
GATO,
libro 2,
aureorum,
fr. 1 pr., D.
de
obl.
et (tel.,
44, 7, allarga la
sua primitiva classificazione (cfr. piú sopra nota 1): « obligationes aut ex contracta
«
nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodani iure ex variis causarum figuris ».
Pffi oltre (libro 3,
aureorum,
fr. 5, D.
eod.)
egli viene all'altra classificazione
dello obbligazioni in
quasi ex contractu
e
quasi ex
delicto.
Perció il § 2,
Inst.
(te oblig.,
3, 13, ci dá la tetracotomia : « aut enim ex contractu sunt aut quasi ex
«
contracta aut ex maleficio aut quasi ex maleficio ».
(7) Cfr. fr. 1, § 7 sgg. e fr. 5, § 5, D.
de )zis qui effuderint,
9, 3 [fr. 1 cit. :
Si filias familias cenaculum conductum habuit et inde deiectum vel effusum
«
quid
sit, de peculio in patrem non datar, quia non ex contractu venit : in ipsum
«
itaque filium haec actio competit ; 8 : Cum servus habitator est, utrum noxalis
actio danda sit, quia non est ex negotio gesto
an de peculio quia non ex
«
delicto servi vena ? neque enim recte servi dicitur noxa, cum servus nihil
«
nocuerit. sed ego puto impunitum servunm esse non oportere, sed extra ordinem
«
officio iudicis corrigenduni » ; fr.
5 cit. :
Hace autem actio, quae competa de
«
effusis el deiectis, perpetua est et heredi competa in hereden'
y
ero non datar.
«
quae autem de eo competit, quod liber perisse dicetur, intra annum dumtaxat
•
competit, neque in heredera datur neque heredi similibusque personis : nain
«
est poenalis ét popularis dummodo sciamus ex pluribus desiderantibus hanc
«
actionem et potissimum dari debere cuius interest vol qui adfinitate cognationeve
«
defunctuin contingant. sed si libero nocitum sit, ipsi perpetua erit actio : sed
« si alias velit experiri, annua erit haec actio, nec enim heredibus iure heredi-
«
tario competít, quippe quod in corpore libero damni datur, iure hereditario
transire ad successores non debet quasi non sit damnum pecuniarium nam ex
bono et aequo oritur »].
(8) Cfr. pia sotto § 129. Neanche il gruppo dei quasi contratti puó esser piú
conservato intatto. Esso abbraccia rapporti assai varii. E
y
ero che alcuni singoli
rapporti obbligatorii, che i Romani ponevano tra i quasi contratti, hanno tul' intima
affinitá con determínate obbligazioni contrattuali, talché l'analogia di queste puó
essere per quelli adoperata : ció vale
b
sé
o.
nataniente per la
negotiorum gestío
in
rapporto al mandato. Ala tale particolaritá non si riscontra in tutti i
M
quasi con-
tratti romani. Cfr.
RAM,
11
quasi con
-
tr atto
[Den Quasikontrakt], 1882.
[§
6-7]
SEZIONE
II - CAUSE DELLA NASCITA DELLE OBB EIGAZIONI
21
giuridici, ma una parte non meno importante si ricollega ad altre
fattispecie (9).
Le fattispecie di questo secondo gruppo sono della natura piú varia.
Delitti, arricchimenti ingiustificati, relazioni di parentela e sociali ser-
vono ad esse di base.
I
principii generali vanno sviluppati solo riguardo alle obbligazioni
derivanti dai negozi giuridici.
C
i
A.PITOLO
I.
Forma dei negozi obbligatorii.
§ 7. --,- Sistema romano dei contratti (1).
•
A costituire l'obbligazione basta ogni accordo di
y
olontá del cre-
ditore e del debitore, comecchessia dichiarato? ovvero é necessario un
modo determinato --,- una forma -- della dichiarazione, che esprima
in modo non ambiguo che sia dovuta una prestazione e in che cosa
debba consistere?
Su questa questione i popoli sono divisi da secoli.
I
Romani richiedevano una forma, affinché la conclusione del
negozio si staccasse in modo reciso dagli abboccamenti e dalle trat-
tive preliminari (2). A ció serviva di preferenza la stipulazione.
La stipulazione era un contratto orale tra presenti, nel quale i
partecipanti scambiavano senza interruzione domanda e risposta.
creditore, lo stipulante, doveva fare la domanda, nella quale formulava
le condizioni del negozio, talché al debitore, il promittente, non restava
che di rispondere affermativamente. Nella sua forma piir semplice la
stipulazione suonava cosi:
centunz fiare spondes? spondeo (3).
(9) DiversaMente il
BRINZ, vol.
II, §
247.
(1)
GNEIST,
I
contrata formali del moderno diritto romano Melle obbligazioni
[Die formellen Vertrüge des neueren rómischen Obligationenreehtesl, 1845 ;
A.
PERNICE,
nella,
Riv. della Fond. di Savigny P. R.,
vol.
IX,
pag. 195; L.
SELTF-
FERT,
Per la storia dei contrata obbligatorii
[Zur
Geschichte der obligatorischen
Vertráge], 1881. Naturalmente non abbiamo qui in mira una completa, esposizione
del sistema romano dei contratti e dello sviluppo di esso, piuttosto intendiamo solo
di dar rilievo, a quanto é essenziale alla intelligenza del diritto romano nuovo.
(2) Pxum_
Sententiae,
II,
14, § 1: « ex nudo pacto inter eives .Uoinanos actio
non nascitur
>>
(3)
Cfr. fr. 1 pr., D.
de verb. obl.,
45, 1 :
Stipulatio non potost conocí nisi
utroque loquente : et ideo neque mutus neque surdus neque infans stiptilationein
contrahere possunt : nec absens quidem, q'uoniaiu ex_audiro invice
i
n dae
ll
t. si
«
quin igitur ex his volt stipulari, per servum praesentem stipuletur, et adquiret
[§ 7]
nivirro DEELE or,BLIGAziom
Circa le stipulazion
i
si adottarono dall'uso dei documenti, i quali
tosto svanisce.
fissavano m iscritto la parola ovale, che per sua natura
Non era ció una necessitá giuridica, ma era giá nel costume al tempo
di Cicerone (4).
Ai Greci, i quali prima e dopo il loro assoggettamento furono in
vivo commercio coi Romani, era estranea la forma della stipulazione.
v
resso di essi la redazione
iscritto era la regola; nondimeno non
P
erano ineflicaci i contratti privi di forma, guando si avevano per essi
dei testimoni (5). Il che man mano riusci a guadagnare una relevante
influenza sul diritto romano (6).
Penetró di buon'ora in Roma il concetto, che in alcuni negozi la
lealtá e la sinceritá — la
fides —
richiedessero dal cittadino onesto
radempimento anche della parola data senza alcuna forma. Vero é
che in origine ebbe soltanto peso su di lui la considerazione del cre-
dito e della pubblica opinione; e in parte
aggiungevasi
la minaccia-
della infamia. Ma alla fine furono stabilite delle azioni; per le quali
si otteneva
adempimento di quei negozi, quand' anche conchiusi
senza forma (7).
Ben rimase la stipulazione come regola per la contrattazione delle
obbligazioni; ma questa regola verme sempre piú Blusa da eccezioni
assai estere.
•
el ex stipulatu actionem. ideen si quis obligari velit, iubeat et erit quod ius
«
obligatus »]. Sulla storia dell'origine delle stipulationi vedi
DANZ,
La protezione
sacrale,
1857 ;
KTJNTZE,
Digressioni
suite
pag. 157.
(4)
CICEPO,
Topica,
cap. 25, 26.
(5)
MITTEIS,
.Diritto imperiale e diritto popolare
[Reichsrecht und Volksrecht],
1891, pag. 459, 511.
(6)
É questa una ipotesi. Essa trova un appoggio, in veritá malsicuro, nella
tradizionale attestazione dei giuristi romani, che « ex iure gentium omnes paene
contractos introducti súnt, ut emptio venditio, locatio conductio, so
-
cietas, depo-
«
situm, mutuum, et alii innumerabiles ». § 2 f. I.
de iure naturali,
1, 2.
A sorreggerla ancora servono numeroso analogie, tra l'altro il fatto dell'introdu-
zione, dal diritto greco, dell'ipoteca non formale.
(7) Fr. 11, § 1, D.
de a. e. v.,
19, 1 : [« Et in primis sciendum est in hoe
•
iudicio id demum deduci, quod praestari convenit : cum enim sit bonae fidei
«
iudicium, nihil magis bonae fidei congruit quam id praestari, quod inter con-
«
trahentes actum est. quod si nihil convenit, tuno ea praestabuntur, quae nata-
«
raliter insunt huius iudicii potestate »].
PERNICE,
Labeone,
vol. I, pag.' 408
sgg.
ha dimostrato che la
fides
ebbe una decisiva influenza sullo sviluppo dell'azione
accordata al contratti non formali, in ispecie per il mandato e per la societá.
Ivi nondimeno secondo il nostro concetto si ha solo un periodo di transizione.
Allorché nella vita si fece sentire il bisogno che alcuni contratti non formali venis-
sero osservati, formossi anzitutto l'idea che la
fides
reclamasse il feble adempi-
mento di quei contratti medesimi, e dopo che questa convinzionesi ebbe
radicaía,
venne concessa un'azione Contre colui che aquella fed
i
e veniva meno.
[§ ]
SEZIONE II - CAUSE DELLA NASCITA DELLE OBBLIGAZIONI
23
Nell'epoca imperiale si distinguevano perció quattro categorie di
contratti, e propriamente contratti reali, verbali, letterali e consen-
suali (8).
1.
Contratti reali sono il mutuo, il commodato, il deposito e il
peplo. I contratti reali sono negozi composti (9). L'una parte da una
cosa in proprietá, ovvero in possesso, od almeno in detenzione, e
l'altra, parte si obbliga alla restituzione.
2.
Contratti verbali enano principalmente le stipulazioni.
Perú nell'epoca imperiale i documenti che accompagnavano le sti-
pulazioni assunsero praticamente quasi il carattere di contratti letterali.
Bastava infatti, che in essi fosse riconosciuta per iscritto la promessa
del promittente. La controprova, che l'atto orale fosse stato omesso,
divenne inammessibile, si concesse soltanto la prova, che al giorno
della compilazione del documento una delle parti non fosse stata nel
luogo, da cui quello datava (10).
3.
Pel diritto romano antico i contratti letterali venivano con-
chiusi per mezzo della iscrizione nel registro del creditore, cioé nel
(8) GARTs,
hzst.,
III, §
89 : « Et prius videamus de his quae ex contractu.
•
nascuntur. harum autenr quattuor genera sunt : ant enim re contrahitur obli-
«
gallo, aut verbis, aut litteris, aut consensu' »].
(9)
Cfr. segnatamente
BRINZ, vol.
II, § 228.
(10)
PAULUS,
Sent.,
V, 7, § 2 ; fr. 134, D.
de verb. obl.,
45,
1 ;
c. 1, Cod.
de
contrahenda stipulat.,
8, 37 ; inoltre c. 14, Cod.
eod.
[PAUL., Sent. cit. : « Ver-
«
borum obligatio inter praesentes, non etiam inter absentes contrahitur. quod
«
si scriptum fuerit instrumento promisisse aliquem, peri
r
nde habetur, atque si
«
interrogatione praecedente responsum sit ».; fr. 134 cit. : «
et interpositum
«
est instrumentum... Idem respondit: plerumque ea, quae praefationibus conve-
«
nisse concipiuntur, etiam in stipulationibus repetita creduntur, sic tamen
ttt
•
non ex ea repetitione inutilis efficiatur stipulatio » ; c. 1, Cod. cit.: « Licet
•
epistulae, quam libello inseruisti, additum non sit stipulatum esse euro cui
•
cavebatur, tamen si res inter praesentes gesta est, credendum est praecedente
« stipulatione vocero spondentis secutam » ; c. 14 cit. : «
sancimus tales scrip-
« turas omnifariam esse credendas et, sive adscriptus fuerit servus et ad quandam
personam dicitur pertinere, credi omnimodo et servum adesse et fecisse stipu-
«
lationem et eam esse scripto domino adquisitam et non dubitari, si servus ipse
«
_praesto fuerit vel eius domini fuit is, pro quo scriptus est fecisse stipulationem :
«
Et si inter praesentes partes res acta esse dicitur, et hoc esse credendum, si
«
tamen in eadem civitate -atraque persona in eo diecommanet, in quo hniusmodi
instrumentum scriptum est, nisi is qui dicit sese vel adversarium abesse, liquidis
•
ac manifestissims probationibus ex melius quidem, si per scripturam, sed saltero
«
per testes undique idoneos et omni exceptione maiores ostenderit seso vol
«
adversarium suum eo die civitate adfuisse : sed huiusmodi scripturas propter
«
utilitatem contrahentium esse credendas
GNEIST,
loe. cit.,
pag.
253 ;
MITTEIS,
Dr.
. Imp
pag. 459. — Sul contratto reale-verbale ammesso dal
WENDT
negli
Annali dello lheriny,
vol. XXVIII, n.
1,
vedi
PERNICE,
nella
Riv. della Fond.
di Savigny,
P. R.,
vol.
XIII,
pag. 246.
I1, Di
InTTO DE! 11E 013131,1
1
W
,IONI
[§
7]
(oder accep
e
i7 et expensi,
con rassenso del debitore. Nel divido giusti-
no ció antiquato. Ció che
i
n esso vien detto contratto letterale
nia
una figura giuridica ambigua (11).
4. In fine come contratti_ consensual
i
, iir sequito al semplice
accordo non formale dello volontá,, vi erano quattro contratti forniti
di
azione,
aventi ciascuno un contenuto tipico esattamente determi-
nato: tali erano la vendita, la locazione, il mandato e la societá.
Si aggiunse
•
o inoltre alcuni negozi, a
l
quali ii pretore (12), come
puro imperatori posteriori (13), avevano concesso le azioni, ed
erano
i cosiddetti
pacta praetoria
e
legitima.
La cerchia dei contratti consensuali bilaterali forniti di azione
era
rigorosamente delineata. I negozi non formali bilaterali, i quali
non
rientravano nei tipi della vendita, della locazione, del mandato e della
societá
cioé i contratti innominati — non erano quindi forniti di
azione.
iVia glli emerse un nuovo e importante momento : l'adempimento.
A colui, che in forza di siffatti negozi avesse da parte sua eseguito
la prestazione, competeva sin dai tempi antichi la
condictio sine causa
per la ripetizione della cosa prestata, nel caso che l'attesa contropre-
stazione fosse venuta a mancare. Dall'epoca imperiale poi gli si accordó,
una pretesa directa alla promessa controprestazione.
L'impulso fu dato dal contratto e sti m a t ori o. E questo un negozio
pel quale vien consegnata ad un rivenditore una cosa perché la venda,
col patto che restituisca o la cosa stessa, ovvero il prezzo di stima
convenuto (14). Un tale contratto non é né vendita, né locazione, e •
neanche mandato. Perció il pretore accondiscese a stabilire per esso
una particolare azione «
ex fide
bona » ,
la
aestimatoria praescriptis
verbis,
per mezzo della quale si poteva reclamare dal rivenditore la
cosa ovvero il prezzo (15).
(11)
Vedi su cli ció § 87, nota 10.,
(12)
Il caso principale era il
eonstitutum.
Cfr. piú sotto, § 69. •
(13)
Tra tali negozi si annovera in principal modo la promessa di donazione :
c. 35, § 5, Cod.
de donat.,
8, 54.
(14)
Cfr. piú giú. § 120.
(15)
KARLOWA,
Negozio yiuridieo
[Rechtsgeschift], pag. 254, ha osservato pel
primo che l'aetio
aestimatoria e
stata il punto di partenza per i contratti innominati,
e che non fosse proposta nell'editto pretorio
un' coa° praescriptis verbis
generale,
destinata per tutti i casi relativi.
LENEL,
Edietum,
pag. 237, ha svolto questo con-
cetto sino alla piena cenvinzione. Cfr. fr. 1 pr., D.
de aestimatoria;
19, 3; fr. 1,§ 1,
D.
de reriim permutat.
19, 4; fr. 2, D.
de praescriptis verbis,
19, 5 [fr. 1 pr. cit.:
Actio de aestimato proponitur tollendae dubitationis gratia : fuit enim mates
dubitatum, cum res áestimata vendenda datur, utrum ex vendito sit actio propter
aestimationem
,
an
locato, quasi rem vendendam locasse vilior,. an ex con-
« dueto quasi operas conduxissem, an mandati. melius itaque visum est hanc
[§
7
1
SEZIONE l I - CAUSE DELLA NASCÍTA DELLE OBBLIGAZIONI
25
Analogamente a questa azione, il pretore piú tardi, fondandosi
sull'autoritá di" grandi giureconsulti, particolarmente di Labeone, con-
cesse anche per altri contratti bilaterali innominati, a colui, che da
sua parte aveva adempito l'obbligazione, un'azione
praescriptis verbis
diretta alla controprestazione promessa. Cija invero non riposava né
sulla legge, né sull'editto, ma soltanto sulla opinione di giuristi, piú
o muno controversa, e sulla pratica pretoria. Tanto piit agevolmente
si comprende, come alla parte adempiente, oltre del nuovo rimedio,
y
elmo conservata la
condictio sine causa
che le spettava sin dai tempi
antichi, diretta alla restituzione della cosa prestata. Gli rimase quindi
un diritto di pentirsi, cioé la facoltá di ritrarsi dal negozio, finché
non avesse accettato la controprestazione (16).
•
actionem proponi : quotiens enim de nomine contractos alicuius ambigeretur,
«
conveniret tamen aliquam actionem dari, dandam aestiniatoriam praescriptis
«
verbis actionem : est enim negotium civile gestum et quidem bona fide. quare
oinnia et hic Monín habent, quae in bonae fidei iudiciis diximus » fr. 1, § 1, cit.:
«
Unde si ea
quam acceperim vel dederim, postea evincatur in facturo dandam
•
actionem respondetur » ; fr. 2 cit. :
nam cum deficiant vulgaria atque usitata
actionum nomina, praescriptis verbis agendum est... »]. Cfr. del resto sulla espres-
sione «
aedo » praescriptis rbis, ii
GRADENWITZ
Interpolavioni
[Interpolationen],
pag..123;
LENEL,
nella
Riv. della Fond. di Savigny P. R.,-
vol. IX, pag. 131.
(16) Senza dubbio competeva al datore una
condictio sine causa
(e quindi
un
diritto di recedere dal negozio), se l'accipiente era in mora holla controprestazione:
fr.
1, § 4, D.
de rerum permut.,
19, 4 : [«
Igitur ex altera parte traditione facta
«
si alter rem nolit tradere, non in hoc agemus ut res reddita nobis reddatur, sed
«
in id quod interest nostra illam rem accepisse, de qua convenit : sed ut res
«
contra nobis reddatur condictioni locus est quasi re non secuta »]. Ma aveva il
1-toro anche un diritto di recesso ed una cosidetta
condictio ex poenitentia,
prima
che l'altra parte fosse in mora nella controprestazione, e particolarmente se il
tempo stabilito per la prestazione non ancora fosse decorso ? Cosi era in ogni caso
nel diritto giustinianeo : fr. 3, § 1, 2 ; fr. 5 pr., § 1, D.
de cond. causa data,
12, 4 [fr. 3 cit. : « Idem erit et si quid defiero, ne Stichum manumittas: nam se-
«
cundum distinctionem supra scriptam aut admittenda erít repetitio aut inhibenda.
«
Sed si tibi dedero, ut Stichum manumittas : si non facis possuin condicere, aut
< si me paeniteat, condicere possunt » ; fr. 5 pr., § 1 cit. : « Si pecuniam ideo
«
acceperis, ut Capuam eas, deinde parato tibi ad proficiscendum condicio temporis
•
vel valetudinis impedimento fuera, quo minus proficiscereris, an condici possit
«
videndum : et cum per te non steterit, potest dici repetitionem cessare : sed
«
cum liceat paenitere el qui dedit. procul dubio repetetur id quod datiun est,
«
nisi forte tua intersit non accepisse te ob hanc causara pecuniani. nam si ita
se res habeat, ut, licet nonduin profectus sis, ita tamen reno composueris, ut
•
necesse habeas proficisci, vel sumptus, qui necessarii fuerunt ad profectionem,
•
iam fecisti, ut manifestain sit te plus forte Timm accepisti erogasse, condictio
«
cessabit sed si minus erogatuin sit, condictio locura habebit, ita tatuen, ut
indemnitas tibi praestetur eius quod eXpendisti. Si servuni quis tradide
.
rit alicui
ita, ut ab eo intra, certum tempus inanumitteretur, si paenituerit eum qui tris.-,
•
diderit et super hoc cum certioraverit et fuerit manitmissum post paenitentiani,
26
11,
DI R
"1"1'0
1)E1J,E
OB111,1( FAZIoN1
[§ 8]
Forza obbligatoria dei contratti non formali
secondo il diritto comune (1).
1.
B. sistema romano dei contratti non era adatto ad essere rice-
vuto in Germania. Ad esso mancavano interna armonia e giustezza
logica. Poich invero il principio della necessitá della forma non era •
stato in esso oliminato, ma arbitrariamente frustrato per via di ecce-
zioni, che in gran parte riposavano su eventualita storiche; per di
la forma della stipulazione non trovava alcen punto d'appoggio nella
vita moderna.
Tuttavia, i civilista del medio evo sostenevano ancora essere i
pacta
nudo
sforniti di azione. Ma i canonisti si decisero per l'adempimento
coatto di ess (2). In seguito di che fu stabilito fermamente nella teoria,
e divenne massima indiscussa di diritto consuetudinario, essere i con-
tratti obbligatorii non formali provvisti di azione (3-4).
2.
Di conseguenza anche i contratti innominati romani, subito
dopo la conclusione, son forniti di azione per ambo le parti. Non é
dunque necessario piú l'adempimento, ad avere il diritto di agire per
la controprestazione. Una conseguenza di. ció fu, che venne meno
diritto di pentirsi in colui che aveva eseguito la prestazione,
senza
che
fosse avvenuta la controprestazione; dacché egli ha adempito al suo
«
attainen actio propter paenitentiam competit el qui dedit. plane si non mano-
«
miserit, constitutio succedit facitque eum liberan), si nondum paenituerat eum
•
qui in hoc dedit »]. Che questi luoghi peró siano interpolati é dimostrato dal
GRADENWITZ,
Interpolazioni,
pag. 146. Cosi pure
11
PERNICE,
Labeone,
vol. III, p. 262.
(1)
LOTÁRIO-SEUFFERT
Storia dei contratti obbligatorii,
1881 ;
S
TINT ZING-7
Recensione di quest'opera nella
Rivista critica trimestrale
[Kritische Vierteljahrs-
schrift], vol. XXIII, pag. 489.
(2)
Cfr. quelli citati das
SEUFFERT,
loc. cit.,
pag. 45.
(3)
Il piú antico diritto tedesco richiedeva del parí delle forme per la validitá
dei contratti. Cfr.
STOBBE-LEHMANN,
Dr. pr.,
vol. III, § 210, pag. 108, e gli autori
ivi citati. Ma gis nella seconda metá del medio evo si foco valere
,
in moltoplice
guisa la regola, che si dovesse osservare anche la parola data senza forma alcuna.
(4)
La mancanza di formalitá dei negozi obbligatorii non va esente da timori.
Essa porta seco il pericolo, che vengano intentate delle azioni in base a manife-
stazioni
in
consideratamente fatte alla sfuggita, come pure che sorgano lunghe e
difficili controversia sul contenuto e salla portata dei contratti non formali. Ed
allora si viene alíe oscillanti attestazioni dei testimoni ed al giuram.ento decisorio,
mezzi istruttorii non certo molto propizii. Nondimeno anche il Cod. civ. germ. san-
cisce il principio della liberta nella forma, pur sempre peró limitato da rilevanti
eccezioni.
[§
8-9]
SEZIONE
II - CAUSE DELLA NASCITA DELLE OBBLIGAZIONI
27
debito, é soltanto autorizzato a richiedere la controprestazione pro-
messagli (5).
3.
Si dové sollevare la questione se i contratti reali romana con-
servino ancora questo carattere, o se si siano trafusi nella grande massa
dei contratti consensuali. Il mutuo semplice é dunque ancor oggi un
contratto reale, talché la prestazione della valuta per parte del mutuante
debba intendersi avvenuta come
obligandi causa?
Ovvero é divenuto
esso un contratto consensuale, per modo che la consegna della valuta
debba ritenersi avvenuta
solvendi causa,
cioé come estinzione della
obbligazione assunta dal mutuante per via del contratto di mutuo? (6).
La prima ipotesi é la vera. Corrisponde al modo di vedere del com-
mercio e della vita, che le obbligazioni derivanti da mutuo, da depo-
sito, dal commodato, si colleghino solo alla recezione della cosa. Di
conseguenza tali negozi costituiscono pur sempre un gruppo separato.
Veramente essi sollo contratti reali in un senso diverso che in Roma,
poiché la consegna non costituisce piú come in Roma una condizione
positiva ed imprescindibile dell'azione, ma un contrassegno della per-
fezione del contratto, da supporsi come voluto dalle parti, secondo
l'anzidetto modo di vedere nel campo degli affari.
Ció vale tanto pel diritto comune, quanto anche secondo il Codice
civile
tedesco (7).
4.
Malgrado che non vengano pitt conchiude stipulazioni, si parla
ancora oggi di « stipulanti » e di « promittenti » . Stipulante é quegli
che conchiude un contratto di qualunque specie per divenir creditore,
promittente quegli che lo conchiude per divenire debitore.
CAPITOLO II.
Conclusione dei negozi obbligatorii.
§ 9.
Contratti di debito e promesse unilaterali.
1. Le obbligazioni vengono di regola costituite mediante con-
tratti, in cui il creditore accetta una promessa di debito del debi-
(5)
Queste conseguenze ottennero riconoscimento a poco per volea soltanto,
non senza opposizioni.
SEUFFERT,
loe. cit.,
enumera degli scrittorí del
p
ostro secolo
•
che sostengono come avente valore pratico la teoria romana dei contratti innomi-
nati (pag. 144).
(6)
La questione é assai controversa. Cfr.
DEMEIauS,
Il contralto reale nel diritto
odierno
[Realkontrakt in heutigen Rechte], negli
Annali dello Ihering,
vol.
IIL
n.
5 ;
UNGER,
ivi,
vol. VIII, n. 1 ;
SCHEY,
Rapp. Obbl.,
pag. 36.
(7)
Cfr. Cod. civ. germ., § 607 Chi ha ricevuto dallar° od altre cose fungí-
bíli
a
titolo
di mutuo, é obbligato... a restituire,
3 1
IL DIRITTO PELLE OBBLHAZIONI
[§ 10]
f)) contratti preliminari di altra, specie sono i
pacta de con-
trakendo (7),
cioé quei contratti mediante i quali tabulo si obbliga verso
l'altra, parte alla conclusione di un contratto di una determinata specie,
cioé del cosiddetto contratto principale. Siffatti
pacta
possono essere
conchiusi recíprocamente, per es., circa il dare ed il ricevere a mutuo.
I
pacta de contrahendo
sono particolarmente frequenti per la pre-
parazione dei contratti reali, come, per es., il mutuo, o delle obbligazioni
contenuto in titoli scritti come, per es., la cambiale. Ma neanche son rari
contratti intorno alla futura conclusione di contratti consensuali, special-
mente guando si tratti di una pluralitá di futuri negozi, la cui indivi-
duazione non é ancora attuabile, come, per es., se un fabbricante si
obbliga a cedere ad un commerciante per una serie di anni tutti
quanti i suoi prodotti di fabbrica in caso di commissione fatta in tempo
debito, contro il prezzo corrente del mercato. Ii
pactum
naturalmente
é aflora soltanto obbligatorio, guando da esso puó essere giudizialmente
determinato, in caso di controversia, il contenuto del negozio da con-
chiudersi.
Dal
pactan', de contrahendo
sorgo un'azione diretta alla conclusione
del negozio principale. Ma l'avente diritto, nel caso d'indugio dell'altra
parte, puó agire anche immediatamente per
l'id quod interest,
perocché
p
ul
contratto stabilito dall'autoritá giudiziaria non é- da paragonarsi ad
uno conchiuso volontariamente, ed anzi dá facilmente adito a
nuove
controversie (8).
Se infine determínate norme circa la forma del contratto principale
valgan() anche per i contratti preliminari relativi, é a giudicarsi volta
per volta seconclo il contenuto e lo scopo di tali norme, laonde
riguarda la loro interpretazione (9).
(7)
Tratta a fondo del
pactum de eontrahenclo i1
DWENKOLB,
loe. eit.
Cfr. inoltre
REGELSBERGER,
loe. eit.,
pag. 129. Il circoscrivere espressione contratto preli-
minare al
pactum de eontrahendo é
improprio, poiche essa non designa ció che
é caratteristico di questo contratto. Il giudice che esamina una fattispecie e che
deve giuridicamente determinarla, non stabilirebbe nulla di concreto, se egli rico-
noscesse l'esistenza di un <, contratto preliminare ».
(8)
In Roma il
pactum de contrahendo
richiedeva di regola la forma della-
stipulazione. La condanna era diretta al danno interesse : fr. 68, D.,
de verb.
obl.,
45, 1;
PAULUS,
libro 2,
ad edietum :....... «
quod si ita stipulatus fuero :
pocuniam te mihi crediturum spondes ? ' incerta est stipulatio, quia id venit in
stipulationem quod mea interest ». La condanna al danni interessi non é attual-
mente, come nel diritto romano, la sola che puó ottenersi, ma pero di regola nei
rapporti che vi hanno riguardo é cosa pratica ed acconcia, e perció non é a rifiu-
tarsi all'attore che la demanda. Il Cod. civ. germ. lascia intatta la questione.
(9)
L'obbligazione alla conclusione di negozi puó essere anche imposta mediante
disposizioni di ultima volontá. Essa sussiste inoltre non di rado in forza di legge.
Per esempio le pubbliche
a
mministrazioni ferroviarie sono per legge obbligate
[§
10]
SEZIONE II - CAUSE DELLA NASCITA DELLE OBBLIGAZIONI
3 5
3. Dalla colpa nelle trattative del contratto --
culpa in contra-
hendo
puó essere danneggiato colui, che s'impegnó in esse.
Non
per diritto romano, ma per diritto comune attuale vi é la resp
.
onsa-
bilitá per una tale
culpa.
In particolare é tenuto colui che colposamente
fece delle dichiarazioni tali, da risvegliare nell'altra parte l'erronea
credenza di conchiudere un contratto giuridicarnente valido (10). Deve
ahora la medesima essere rifatta almeno di quanto avrebbe avuto se
del contratto non si fosse mai fatto parola, ossia dei cosiddetti interessi
negativi contrattuali (11-12).
alla contrattazione dei negozi di trasporto, e la posta é per legge tenuta ad assu-
mere le spedizioni postali ed al trasporto di viaggiatori. In generale deve ammet-
tersi, che chi esercita giuridicamente un monopolio, e quegli istituti che sono
destinati a pubblici scopi, soggiacciono ad una coazione nella facoltt di contrattaro.
A tanto conduce almeno il recente sviluppo giuridico. Cfr. pecó
BIERMANN
negli
Ann. di lhering,
vol. XXXII, pag. 267.
(10) IHERING
nei suoi
Annali
ha tentato per il primo d' indagare il fonda-
mento scientifico della responsabilitá, per la
culpa in contrahendo
(vol. IV, n. 1).
Contro di lui sorse particolarmente il
MOMAISEN,
La responsabilit4 dei contraenti
nella conclusione di contrata obbligatorii
[Die Haftung der Kontrahenten bei
Abschliessung von Schuldvertrágen], nelle sue
Dissertazioni
[Errterungen], fase. 2.
Si puó riconoscere che una siffatta responsabilitá é estranea al diritto romano, che al
piú se ne tro
y
ano degli accenni nella vendita di una ereditá inesistente, fr. 18 e 19,
D..
de her. vel act. ven.,
18,
4, come puré di una
res extra commercizn;
fr. 62,
§ 1, D.,
de contrahenda emptione,
18, 1. Ma la precedente teoria del diritto
comune ha ammessa anche, sulla analogia della
lex Aquilia,
una responsabilitá
per il danno colposamente cagionato, e che non sia un danneggiamento di cose.
Da tale concetto si é invero ritratta la nuova teoria, come troppo vago e non
conforme alle -fonti. All'incontro si é conservato il principio, che si sia in ogni
caso tenuti al risarcimento, per gli atti giuridici coi quali colposamente abbiasi altrui
cagionato danno. Cosi é per gli arresti incautamente palesati, coi quali si arreca
del danno alla persona arrestata ; e non é altrimenti, secondo l'esatta opinione, nel
caso delle trattative del contratto. Ma l'azione é extracontrattuale, se niun con-
tratto sia venuto in essere, e non giá,
come
ammette lo Ihering, un'azione con-
trattuale. Perció essa puó essere diretta anche contro colui che ha contrattato in
nome altrui, o che, come messaggero od assistente dell' altro contraente, abbia
fatto delle false comunicazioni sulle dichiarazioni di questo, il che lo Ihering non
vuol concederé. Non esiste del resto alcuna
culpa in contrahendo,
guando si
siano dapprimá intavolate e poi arbitrariamente rotte le trattative del contratto ;
tale diritto infatti compete a chiunque, e 1' altra parte deve conoscere la possi-
bilitá di un tale evento. Cosi per massima anche il
THON,
Responsabilitit del-
l' offerente alla revoca della sua offerta
[llaftpflicht des Offerenten bei Widerruf
seiner Offerte], nell'Arch.
per la prat. civ.,
vol. LXXX, pag. 96 sgg. ; in sonso
contrario
WINDSCHEID
7
vol. II, § 307, nota 5, 11 quale esagera di molto la respon-
sabilitá per la pretesa
culpa in contrahendo.
MELLIGER,
culpa in contrahendo o
risarcimento dei danni nei negozi invalidi
[C.
i. c.
oder Schadensersatz
nichtigen Vertrágen], 1898.
(11) Contro l'applicazione del concetto degli interessi negativi contrattuali si
diehiara ü
BAEHR.
Malintesi nel contrarre
Irrungen ini IKentrahierent negii
[§ 10-11]
36
u, Diur no DEI,Liv
O [3
lux; A IO
M
Di ciú deve specialmeute rispondere colui, che si fosse spacciato
come procuratore di un terzo per la conclasione di un contratto, senza
averne ricevuto mandato, cd anche (piando De ignorasse Finesistenza (13).
§ 11. — Conclusione dei contratti. Contratti tra assenti (1).
La conclusione dei contratti avviene di regola (2) in questa guisa,
che una parte fa all'altra una proposta
l'offerta —, e l'altra parte
jun. di 1hering,
vol. XIV, specialmente pag. 422; cfr. pera MommsEN,
loc. cit.,
vio- 52
.
ENNECCEIWS,
Negoio giuridico
[10chtsgescháft], pag. 501;
UNGER,
nella.
Rivistadi Griinhut,
vol. XV, pag. 678.
(12) Secondo civ. germ., § 307, si é tenuti, nel caso ivi menzionato,
agli interessi negativi contrattuali a causa della
culpa in contrahendo,
cfr. anche
§ 122, cap. 1
0
e § 179. [§- 307: « Chi nella conclusione- di un contratto, diretto
ad una prestazione conosce o deve conoscere l'impossibilitá della pre-
stazione, é tenuto al risarcimento del danno che l'altra parte viene a soffrire per
essersi fidata della, validitá del contratto medesimo. Tale obbligo al risarcimento
non si verifica guando l'altra parte conosce o deve conoscere impossibilitt. —
Questi disposti tro
y
ano corrispondente applicazione, guando la prestazione é solo
parzialmen.te impossibile ed il contratto é valido rispetto alla parte possibile ; o
se sia possibile una tra parecchie prestazioni promesse alternativamente ».
§
--
122 : « Se una dichiarazione di volontá é nulla secondo il § 118, o viene annul-
lata in base al § 119, 120, l'autore della dichiarazione,
se
questa dovette rila-
sciarsi di fronte ad un'altra persona, é tenuto verso di questa, od altrimenti verso
i terzi, al risarcimento del danno', che essa persona od il terzo abbiano sofferto,
per la fiducia riposta nella
y
alidit
.
á della dichiarazione, non oltre pera l'ammon-
tare dell'interesse, che l'altro ocl il terzo hanno alla
y
aliditá della dichiarazione
stessa. — Tale obbligo al risarcimento non si verifica guando il danneggiato cono-
sceva la causa della nullitá o dell' annullabilitá, o l'ignorava per sua negligenza
(doveva cioé conoscerla) »].
(13) Il Trib. Imp., anche guando il
falsus procurator
ignorava la mane-anza
della sua 'procura, ammette la responsabilitá di lui, diretta persino agli interessi
positivi contrattuali (vol. XXXV, pag. 135). Diversamente dispone il Cod.
civ.
germ., § 179, cap. 2°, almeno in
.
questo ultimo riguardo. [§ 179 : Q Chi ha con-
chiuso un contratto come rappresentante, finché non dimostra la sua qualitá, é
tenuto di fronte all' altra parte all' adempimento o al risarcimento dei danni, a
scelta di essa, guando il rappresentato neghi la ratifica del contratto (§§ 163-265
Cod. civ. germ.). Se il rappresentante non conosceva la mancanza della sua
qualitá di rappresentante egli é tenuto soltanto al risarcimento di quel danno che
l'altra parte ha sofferto per la fiducia riposta in. tale qualitá, non oltre paró l' am-
montare dell'interesse che abbia l'altra parte all' eficacia del contratto. — 11 rap-
presentante non é tenuto, se l'altra parte conosceva o doveva conoscere il vizio
della rappresentanza. Il
r
appresentante non é neanche tenuto, quando egli fosse
limitato nella sua capacite
di
agire, salvoché avesse agito con l'assenso del suo
rappresentante legale »].
(1) Oltremodo ricca é la lettoratura sui contratti tra assenti : cfr.principalmente
SCHEURL,
Contr
i
ibut.
[B t
e
l
i
ag
s
e
u
]
o
,
i
vol. I, n. 12, come puro negli
Annali di lhering,
vol.
n. 5 ;
BEEKERn
Annali,
vol. II, n. 11, e vol. III, n. 4 •
REGELS-
,
°»*
[§ 111
SEZIONE II - CAUSE DELLA NASCITA DELLE
OBBLIGAZIONI
37
l'aecetta. Colni che fa la proposta chiamasi offerente, e quegli che la
riceve accettante (3).
BERGER, D
issertazioni,
pag. 1 sgg. Inoltre
IWPPEÑ,
11 contratto obbligatorio tra
assenti
[Der obligatorische Vertrag unter Abwesenden], negli
Annali Ihering,
vol. XI, n. 2; Semi,
nella
Riv. di Ooldschmidt,
vol. XVII, n.
2. — Sulla, con-
clusione del contratto vedi tra l'altro :
SCHOTT,
11
contralto obbligatorio tra assenti
[Der obligatorische Vertrag unter Abwesenden], 1873 ; KUHN,
Conclusione del
contralto tra assenti
[Vertragsschluss unter Abwesenden], negli
Aran.
di Ihering,
vol.- XVI, n. 1 ;
MARSSON,
La natura dell' offerta di contralto
[Die Natur 'der
Vertragsofferte], 1879 ;
GARDEIKE,
11
contralto tra assenti
[Der Vertrag unter
Abwesenden],
1882 ;
OEISILER ,
11
contratto tra assenti
[Der Vertr.
A.], 1885;
ICOHLER,
nell' Archivio per il diritto civ..
vol. I, pag. 283;
MAAS,
La conclusione
del contralto per elettrico
[Der Vertragsschluss auf elektrischem Wege], 1889
KRÜCKMANN,
Sulla conclusione del contralto
[Deber den Vertragsschluss], Diss.
Inaug. Univ. di Gottinga,
1892 ;
FRITZE,
In qual modo opera la revoca nelle dichia-
razioni di volonta incomplete, ece.
[In welcher Weise wirkt bei unvollendeten
Willenesklárungen Widerruf u. s. w.], Diss. Inaug.- Riel. Vedi anche
SIEGEL,
La
promessa
-
come causa dell' obbligazione
[Das Versprechen als Verpffichtungsgrund];
HOFFMANN,
Le cause della nascita dell' obbligaxione ;
come pare SCHLOSSMANN,
11
contratto
[Der Vertrag], 1876 e nella
Riv. di Grünhut,
vol. VII, pag. 565;
JACOBI,
neg}.i
Ann. di Ihering,
vol. XXXV, n. 1.
(2)
La -volontá, di ambo le partí puó essere dichiarata simultaneamente, senza
che l'una-parte abbia veste di offerente e l'altra di accettante. Cosi, tra presenti,
guando un viaggiatore ed un facchino si fanno incontro alío scopo del ritiro della
valigia, senza che possa riconoscersi chi preso l'iniziativa per il contratto di
trasporto. In analoga guisa viene in vita un contratto tra assenti, guando due
offerte del medesim
.
o tenore s'incrocino Cfr.
BEKKER,
loc. cit.,
vol. II, n. 4, cifr. 1;
diversa opinione segue 11
LEONHARD,
Errore,
pag. 71.
(3)
Con- ragione insegna iI
REGrELSBERGER,
loc. cit.,
pag. 4 : « Nei contratti ha
forza obbligatoria solamente quella dichiarazione, che viene rilasciata di frente
all'altra parte contraente od al rappresentante -di questa ».
WINDSCHiaD,
vol. II,
§ 309, n. 3, reputa all' incontro che la volontá contrattuale possa validamente
.essere dichiarata .anche di fronte ad un terzo, che non é l'altro _contraente né
rappresentante di esso. Se é certo, egli ritiene, che una tale' díchiarazione sia la
.espressione di una reale volontá, essa ha il medesimo valore giuridico, che, se
fosse diretta a colui., che
é
destinato per essa a divenire creditore o debitore.
Windscheid concede, come dalle fonti non possa trarsi una prova per questi prM-
eipii. Egli
avrebbe
potuto
aggiungere,
che essi contraddicono alla comune opinione
ed alla tradizione
vuole fondarli sulla natura della cosa, esponendo
come una « doterminazione di volontá espressa non cessi di esser tale, per non essere
.stata emessa di fronte a colui, pel quale devono originarsi i diritti e le obbligazioni
Chi mai vorrobbe disconoscere la veritá di questa sentenza ! Ma non viene risoluta
con ció la questione, se sia sufficiente pel contratto una cleterminazione di volonta
in qualsiasi modo espressa, o se questa debba invoco reciproca
►
ente esprimersi.
Se due persone hanno una volonta concorde e la esprimono, ala non seambie-
volmente l'una di fronte all'altra, esse fauno cosi dei
ma non conclu-
dono alcen contratto. Cfr.
RWELSBERGER,
Pand., vol. 1, pag, 5
1
18, nota 5.
Second()
il
diritto del Cod. eiv. gertn. tanto l'offorta quanto l'accettaziono del contratto
sono dichiarazioni di volonta, che hatillo bisogno di essere
rice
y
nto da qtwgli cuí
sono
in.di rizzate
[§
11
DIUIrl"r0 DELLE 01WED,1ZIONI
i
ll
l
irattative hanno luogo: o tra presenti, ed a ora per o piu oral-
fi
nel (
t
ila] caso possono invero condursi o per
monte; o tra assen„
iscritto, per mezzo di lettere O telegramm
i
, o a voce per via di mes-
saggi o del telefono.
Non o11i specie d invito alla, conclusione di un contratto costituisce
offerta. Si pu() anzitutt
o
avere in mira solo l'avviamento ale tratta-
tive, come spesso liccade negli inviti fatti al pubblico, per affari; od
zi a
persone
negli
anntin
singole, i quali non debbono riguar-
anche
darsi immediatamente come partí costitutive del
contratto (4).
Offerta,
ito per un alfire, solo guando lo stesso invito sia concepito in
modo
;
e in tale intenzione dichiarato, che il negozio venga immedia-
tamente in essere data l'accettazione da parte della persona cui l'invito
e diretto (5). Ogni offerta- é circosc
•
itta nel tempo. Il
.
significato di
essa, anche se ció non venga particolarmente espresso, é che l'offe-
rente presentemente, cioé entro un congruo termine, sia pronto alla
conclusione del negozio (6).
L'offerta si coInpic guando giunge alla persona cui é indirizzata.
Essa pende ogni valore, se prima di essa perviene alla stessa persona
una ritrattazione da parte dell'offerente, per es. per mezzo di un tele-
gramma clic dimitir' l'offerta medesima.
L'accettazione avviene di regola verbalmente ovvero per iscritto.
Sotto l'impero del diritto comune si disputava, se al complemento del-
l'accettazione, e quindi alla nascita del contratto, bastasse che una tale
accettazione fosse stata dicliiarata (la cosiddetta teoria della dichiarazione);
ovvero se per la conclusione del contratto fosse necessario, che essa
fosse stata rosa nota all'offerente (la cosiddetta teoria della cognizione).
Quest'ultima colTispondeva al principii generali. Alla partecipazione
dell'offerta leve corrispondere la partecipazione dell'accettazione.
Giá le fonti romano riconoscono ció per i negozi tra presenti, riget-
tando ferticacia di una stipulazione, in mi ii proinittente risponda
(4)
Cfr. il preced. Cod. di comm., art. 337. Che ancha le offerte al pubblico
possano a
y
er luego, e esposto dal
BIERMÁNN,
negli
Aun. di 1/tering,
vol. XX XII,
pag. 292 ; cfr. anche
BRINZ,
Pand., vol. IV, pag. 312 e
ZSCHIMMER,
L'offcrta al
pubblico
[Die Offerte an das
Publikum],
Diss., 1897.
Tali
offerte si hanno ad esempio
nell' implanto degli apparecchi automatice. Cfr. su di essi
AUWTERS,
La difesa
giuridica della bilancia automatica
[Dor Rechtsschutz der automatischen Wage],
Diss. Inaug. Gott., 1891.
(5)
L'offerta dev'esser talo, che mediante l'accettazione possa risultarne
perfetto aceordo. Ma e troppo angusta teoria
quella
che ritiene,
dovere l'offerta
essere
di
natura, che il contratto possa solo sorgere mediante un semplice « si »
della persona cui essa é
i
ndirizzata. Sono offerte anche vello proposte
che
pongono
nel prudente arbitrio dell'altra parte l'Ulteriore e
p
eer precisa determinazione.
Crr.
REGELSBERGER,
Diss.,
pag. 50.
(6)
Cfr. anche Cod. civ. germ., § 147 sgg.
)8°
[§
11]
SEZIONE 11 - CAUSE DELLA. NASC1TA DELLE OBBLIGAZIONI
39
affermativamente alla domanda di un sordo (7). Ció evidentemente,
perché tale affermazione non giungeva alla percezione del medesimo.
Analogo principio deve valere pei negozi tra assenti. Non é pos-
sibile che l'aver semplicemente redatto in iscritto una risposta affer-
inativa valga come conclusione del contratto. Ció costituisce una pre-
parazione della conclusione, un progetto. Lo scrivente puo quindi
indubbiamente lacerare quanto ha scritto, senza ledere con ció i diritti
dell'altra parte.
Dovrá cambiare la cosa se la lettera ó messa in busta ? se ó con-
segnata alla posta, se trovasi nella cassetta postale delle lettere, o se
viene spedita oltre ? (8). In tutta la scala degli atti che occorrono per
la consegna, non si ha la ferina conclusione del negozio, finché la
lettera non é pervenuta nelle mani del destinatario. Sino a quel momento
il mittente puó riprendere il suo scritto, ovvero revocarlo. Esso é
suo per °gni verso (9). Dunque neanche offerente é ancora vinco-
lato.
guando pero la dichiarazione di accettazione é pervenuta una
buona volta all'offerente, tanto deve bastare. Nulla puó importare, se
egli effettivamente abbia preso cognizione di essa. Chi propone una
offerta, deve prendere notizia delle risposte che gli pervengono.
diritto, il quale per la pratica deve stabilire una pratica norma, ritiene
*ció per avvenuto, anche se nel fatto venne omesso (10). Il Codice
civile (11) si é infatti anche associato alla opinione qui sostenuta.
Non di rado l'offerta viene posta nel senso, che la sua inmediata
esecuzione, per parte di colui al quale vien fatta, .debba valere come
accettazione. Aflora, conforme alla volont?i dell' offerente, il negozio
die
lene perfetto per via dell'esecuzione, senza che siavi bisogno di una
(7)
Fr. 1, § 15, D.
de obl. et act.,
44,
7.
Gxius, libro 2,
aureorum : (:
Sed et
« de surdo idean dicitur, quia etiamsi loqui possit, sive promittit, verba stipu-
(<. lantis exaudire debet, sive stipuletur, debet exaudire verba promittentis ».
(8)
I sostenitori della teoria della inanifestazione differiscono
p
elle loro opinioni.
TiffiL,
Diritto commerciale,
[llandelsrecht] vol. I, G
a
ediz., § 237, ritiene che basti
che il si » venga scritto ;
SeirEuRL,
negli
Ann. di Ihering,
vol. III, pag. 258,
considera la accettazione come avvenuta « dal primo pass° della spedizione all'of-
ferente ».
(9)
Un tentativo del
NVINDscum
p
,
vol. II, § 30G, note 5 e 6, di conciliare le
teorie della dichiarazione e della cognizione, non e riuscito; cfr. su di eiO le nostre
precedenti edizioni ;
REGELSBERGEH
loe. cit.,
pag. 40.
(10)
Si suole perci6 parlare di una teoria della recezione, la vale per(
s
) non
altro che il ragionevole svolgimento pratico della teoria della, cognizione.
(11)
Il Cod. civ. gen". al § 146
dispone
die l'offerta (leve essere aceettata di
fronte all'offerente, ed al § 130: <,
Se
una dichiarazione di volonta, che deve
rilasciarsi di fronte ad un altro, viene cesa invece mell'assenza di lui, essa diviene
efficace in quel momento in cui al medesimo perviene. — Non e etlicace se all'altro.
prima o contemporaneamente ad essa, perviene una revoca
10
u, Diurrro
DELTA;
(ww,iG
n
zioNi
[§ 11]
partecipazione da parte di chi esegue, o della notizia che ne abbia
l'orferente (12).
Fina()
contratto non é conchiuso, mediante la perfetta dichia-
razione dell'accettazione, ad ogni parte invero
lecito ritrarsi, ma
che il receso si fosse precedentemente avuto
non puú bastare a ciú,
in mira, occorre anche che sia stato in precedeuza dichiarato alraltra
arte (13). La rinunzia dell'offerente al ritiro dell'offerta, pel caso
che
p
pervenga in tempo debito l'accettazio
ne dell'offerta, deve ritenersi am-
messibile per diritto co'm'e (14), e secondo il Codice civile l'offerta
medesima ú obbligatoria di regola per tutto quel tempo (15).
La
'
norte di uno dei contraenti prima della conclusione manda a
vuoto i1 contratto, perc
con essa si tronca la possibilitá di un accordo
deipaciscenti (16). Nel punto di vista opposto trovasi
Codice civile
germanico (17). Per esso la 'aceita del contratto non viene im d't
pe
a
(12)
Cfr. Cod. civ. germ. § 151:: « 11 contratto viene in essere per l'accet-
tazione dell'offerta, senza che tale accettazione abbia d'uopo d'esser dichiarata di
fronte all'offerente, guando una simile dichiarazione secondo il costume del com-
mercio non é da aspettarsi, o l'offerente ha rinunziato ad essa...
(13)
Il fr. 4 pr., D.
de manumissis vindicta,
40, 2, viene non di rado addotto
a sostegno della teoria, che una revoca spedita, ma non ancora accettata, abbia
anch'essa giuridico valore. Ma i.vi per() si tratta di una dichiarazione di volont\
unilaterale ed oltracció di un rapporto affatto siiigolare [fr. cit. : « Si pater filium
«
permiserit servum manumittere et interim decesserit intestato, deinde filium
ignoraras patrom suum mortuum libertatem imposuerit, libertas servio favore
«
libertatis contingit, curo non appareat inutata esse domini voluntas. sin luden'
«
ignorante filio vetuisset pater per nuntium et antequain filius certior fieret,
•
servum manumisisset, liber non fit. nam ut filio manumittente servus ad liber-
«
tatem perveniat, durare oportet patris -voluntatem : nana si mutata fuerit, non
•
erit verum volente patre filium manumisisse »]. Cfr. in senso contrario fr. 1,
§ 2, D.
quod iussu,
15, 4 ;
FRITZE,
loc. cit.,
pag. 10 [fr. cit. : * Sed ego quaero,
•
an revocare hoc iussum antequam credatur possit et puto posse, quemadmodum
si mandasset et Costea ante contractiun contraria voluntate mandatum revocasset
et me certiorasset »1.
(14)
Cfr. pin copra § 9 i. f. :
K¿iPPEN,
loe cit.,
vol. XI, specialmente pag. 324,
considera l'offerta di contratto giá pel diritto romano come obbligatoria sotto la
condizione dell' accettazione, pereiú come irrevocabile.
-
Cfr. contro tale teoria
WINDsctimn, vol. II, § 307, nota 7, e gli scrittori ivi citati.
(15)
Cod. civ. germ., § 145: [Chi propone ad mi altro la conclusione di un con-
tratto, e vincolato alía sua offerta, salvoché egli abbia escluso il vincolo].
(15) La questione é controversa. Ma confr. fr. 2
s
6, D
de donat.,
39, 5 •
•
D. • • 5
W
INDSCHEID, §
307, nota 9 ;
FmTZE,
loc. cit.,
pag. 7
.
1 [fr. cit. : « Sed si quis
« donaturus mihi pecuniam doderit alicui, ut ad me perferret, et ante mol taus
« erit quam ad me perferat, non fieri pecuniam dominii mei constat »]. D'altra
opinione é particolarmenteil
•
miELsBERGETR. in ExinmA,-NN
Manuale del diritto
com
p
ra.,
vol. II, pag. 442
P
tt
ance e
vol. I, pag. 551..
(17) Cod. civ.
aun]
§
SEZIONE II - CAUSE DELLA NASCITA DELLE OBBLIGAZIONI
41
dal fatto, che 1 offerente prima dell'accettazione venga a morire o diventi
incapace, salvoché si debba ammettere una sua diversa volontá (18).
§ 12.
L'arra, o caparra (1).
Le
trattative dei contratti, specialmente ("tiene riguardanti vendite
o
locazioni, han termine non di cado con la consegna dell'una all'altra
parte di danaro, ovvero di un filtro oggetto di valore: ció dicesi arra
o
caparra.
1.
Nel dubbio ció ha il significato di un segno della conclusione
del contratto (2); Farra é, come si suol dire,
confirmatoria.
Secondo
alcuni diritti particolari degli Stati confederati, essa é persino forma
necessaria di determinati contratti, specialmente dei contratti di servigi,
ma ció é estraneo al diritto comune.
2.
Frequentemente l'arra ha per iscopo una pena, ed é la cosid-
detta
arra poenalis.
Ed invero, secondo il diritto romano, la funzione
punitiva defl'arra era bilaterale. Come il datore perdeva Farra, se fu
sua la colpa di avere frastornato il negozio, cosi
1'
accipiente doveva
restituirla nel doppio ammontare, se tale colpa dovesse a lui impu-
(18) Controversa era la giuridiea, costruzione dell'incanto. Cfr. su questo negozio
PIICHTA,
Pandette
[Pandekten] e
Lezioni
[Vorlesungen], § 253;
KINDERVATER,
negli
Ann. di Ihering,
vol. VII,
nn. 1 e
IHERING,
ivi,
vol. VII, nn. 4 e 8 ;
UNGER,
ivi,
vol. VIII, n. 5;
REULING,
ivi,
vol. X, n. 6;
SIEGEL,
loe. eit.,
pag. 82;
BRINZ,
Pand.,
vol. IV, pag. 329. Oramai ii Cod. civ. germ. al § 156 dispone : « Nell'in-
canto il contratto vien posto in
.
essere coll'aggiudicazione. Un.'offerta si estingue,
quando vien fatta un'offerta superiore, o se l'incanto vien chiu-o senza essersi fatta
1:aggiudicazione ». Ció corrisponde giá sostenuta nel diritto comune
su- questo punto. Di conseguenza nella formazione dell'incanto si ha solo un gene-
rale invito -a contrarre. La proposta di chi presiede all'incanto deve considerarsi
come offerta di lui. Egli é vincolato ad essa finché non venga data un'offerta
superiore. L' accettazione dell' offerta e la conclusione del .contratto •avvengono
mediante l'aggiudicazione dichiarata da chi presiede l'incanto.
(1)
Cfr.
BECHMÁNN,
La compra-vendita
[Der Kauf], vol. II, pag. -415.
(2)
Yr. I,
De emption et vend.,
3. 23, fr. 25-pr. D.
de eontrah. empl.,
18, 1 :
Gnus, libro X,
Ad
edietum provinciale :
Quod saepe arme nomine pro emptione
«
datur, üon eo pertinet, quasi sine arra conventio nihil proficiat. sed ut evidentius
«
probari possit convenirse de pretio ». Cosi pare il Cod. civ. germ., § 336 : [« Se
nella conclusione di un contratto si dá, cumiche cosa come caparra, ció vale come
segno della perfezione del contratto L'arra deve distinguersi dall'acconto sul
prezzo della vendita ; cfr. c. 2 : Cod.
Quando lieeat ah emptione,
4. 45 : I« Per-
«
feetam emptionem atque venditionem re integra tantuni pacto et consensu pose
«
dissolvi constat, ergo si quidem arrae nomine aurum datum sit, potest .hoc solum
secundum fidem pacti recuperare, si vero partem predi persolvisti, ad ea, qua°
«
venditorem oportet ex venditione praestare, i
►
agis ac,tionern quam ad pretii (
l
uan-
«
titatem, quam te dedisse significas, haber
BEciimANN,
loe. eit.,
pag. 416.
II, 1 )11i ITTO
\zioNi
I§ 12]
(;)
)).
diriito conmine conosee solo la pena, della perdita dell'arra
er parle d
d
el
ator
n
e,
on l'obldigo della, re
n
stittizioe
doppio da
p
parte dell'accipiente.
(7)
1:arra penale
1)110
:n'ere sc
►
po sol-tanto punitivo, e ciú allora
(piando
(
'
erío, che le parti
non ancora
.
volevano
1111
contratto
gaiorio specialmenle
convennero che i loro accordi dovessero rima-
mere romí soltanto (10
1
)0 la loro conforma
111
iscritto (4).
Se a
(1,11.01
.
e. si
riser
b
at
o
,
(Oil apposiio patio, di reeedere a piacimento dal
c,
►
ntratto contro
11
saerílizio dell'arra, questa ¿.-?, nel tempo stesso
(zara
1))
Ala, l'ami, pm') anche avere lunzione penal°, decanto alto
scopo
di essere il segno della, conclusione del contiutto (5). Anzi,
che viene spesso disconosciuto, questa uniono dei dile scopi
dive-
nida la regola (6). 1:accipiente perció, Del caso che Faltro si sottragga
alle obbligazioni suc contratluali, nivele d'insistere sulFeseeuzione del
negozio, 0 di liquidare i danni,
autorizzato a tener° Farra per sé (7).
(3)
1 7, Cod.
-fide instruntePlorum,
4, 2 1,
§
:
etiam
adi-
eientes
quid super isdem sexis non procedente contractu liori oportoat,
tamen el. qui
vender°
pollicitus est, venditionem recusans 111
duplum
eas red-
dere cogatur, et qui ()mere pactas est, ab emptione reeodens datas a se arris cadat,
repetitione earum deneganda
(
.
1) .Anche seeondo il Cod. cié'. germ., § '336, eapov. 2
0
, la caparra non si
considera -Del dub
►
ie come arra penitenziale. Cfr. Cod. civ. gorm., § 359.
(5)
L'arra,
noto, riman() al venditoro anche senza specialo accordo,
quando egli
conchiuso la, vendita con la
lex ('0111 »l
e
Caccia valore
questa clausola di rronte al compratore moroso : Ir, ti pr., fr. S, 1). de
ley e
com-
,nissoría,
1S,
1-fr. 6 cit :
De
lege commissoria interrogatus ita respondit, si
por emptorem tactum sit, quo minus legi pareretur, et ea, lego uti v3nditor velit,
inemptos t'ore et
quod arrae vol alio nomino datum esset, alud ven-
, ditorem remansurum ». Fr. S cit. : a Mulior fluidos Gni() Seio vendidit et acceptis
arrae nomine cortas pecuniis statuta sunt tempora solutioni reliquae pecuniae :
quiluts si non paruisset emptor, pactas est, ut arram perderet et inomptae villa°
essont. Die statuto empter testatus est se pecuniam 0111110111 reliquam paratus
fuisse exsolvere (et sacetilum culi) pecunia signatorum signis obsignavit), defuisso
indelli
enditricem, posterior° autem die nomino lisci test-ato conventum emptorem,,
lie ¿inte muliori pecuniaan exsolverot quam fisco satisraceret. Quaositum est ami
:unt., non sint in ea causa, lit a venditrieo vindieari debeant ex conventione
ven
-
liospondit secundum ea (1ua° proponerentur non commisisse in legoin
venditionis emptorem
(6)
Cosi puro socondo 11 Cod. eiv. gertn.,
33S :
Se
la prestazione dovuta
datoro divione impossibilo in consc
o
Tionza di un l'atto di cui
deve
rispon-
clero, o so ogli abbia colpa,
n
oll'annullamonto dol contralto,
Faccipiento
t
s,
autoriz-
zato a
•
ritonoro 1'
per s¿
,
.. So l'I
T
teeipiento chiede
risareimento dei danni per
mancato
ade
mpimonto,
l'aura
deve nol dubbio imputarsi, o, se 01.)
11011 possa
a
y
er lu(1go, dov'ossero res
-tituita
all'atto della prestazione del risarcimento »1.
7) Cho n el diritto giustinianoo Farra,
conclusione del contralto,
accai,to al suo earattere di segno (()1121
la ancora funziono penal°, risulta indubbiamente, a
[§ 121
SEZIONE II - CAUSE DELLA NASCITA DELLE OBBLIGAZIONI
43
3.
L'arra Del dubbio non é un aumento sulla prestazione con-
venuta (8).
4.
Chi riceve Parra ne diviene invero, nel dubbio, proprietario,
e non é affatto un semplice depositario delraltrui cosa: laonde se egli
consuma Farra non commette malversazione (9). Ma egli é obbliga-
nostro avviso, dal pr.
I,
De ernption. et vend.,
3, 23.
Dopoché in questo luogo
si espone come si possa recedere da un contratto di vendita, se siasi convenuta,
ma non ancora offettuata la redazione in iscritto di esso (cfr. piú sopra, § 10), si
prosegue a dire : « Ita ta
p
ien impune recedere eis concedimus, nisi iam arraruni
«
nomino aliquid
fuerit datum : hoc enim subsecuto
sive in scriptis sive sine
«
scriptis venditio celebrata est,
is qui recusa(
adimplere contractum,
si quidem
«
moptor est, perdit quod dodit, si
y
ero venditor, duplum restituere compellitur,
«
licet nihil super arris expressum est ». In ció gil il
SAVIGNY
ebbe a trovare,
che F
arra confirmatoria
ha insieme il carattere di una pena
(D. O.,
vol. II,
pag.- 271). Ció veramente non va a genio a
molti
dei piú recenti scrittori e par-
ticolarmente al
BECEDIANN,
loc.
cit.:
ed é esatto, che
GIUSTINIANO
nelle
Istitzwioni
unisce insieme casi differenti, n'entre non contiene di ció alcuna traccia la c. 17
Cod.
De fide instrumentorum,
4, 21, che sta di base. Ma ció non
é
nuovo in
Giastiniano. Nel luogo in esame si elabora appunto un nuovo concedo giuridico in
maniora poco abile. Concorda con ca) l'esposizione del libro giuridico romano-sirio
(cfr.
BEITNS,
Commentario
[Kommentar], pag. 216), a tenore del quale il compratore
che presta un
l
arra, non puó piú per ció stesso recedere, e so egli tuttavia recede
dal contratto, perde Farra. Il Bruns spiega Tueste regale assai osadamente osser-
vando che al venditore deve spettare la scelta, o di richiedere l'adempimento del
contratto, o di permettere il recesso e di lucrare con ció Farra. Tutto ció era affatto
pratico e si sviluppó, come pare, nella consuetudine del commercio. Ahora i com-
pilatori, poiche la regula non era riconosciuta in questa forma generale nene fontí
dell'epoca classica, la rabberciarono come era del caso. Cfr.
WINDSCHEID,
Vol.
II.
§ 325, nota 4.
(8)
Analogamente il Cod. civ. germ., § 337 : [« L'arra nel
dubbio
dev'essere
imputata alla prestazione dovuta dal datare, o, so
Tiesto
non possa accadere, deve
restituirsi Jopo l'adempimento del
contratto
(9)
A sostegno di ció sta il fatto, che Farra deve essere ripetuta con una
condictio
e che mai si fa parola di una
vindicatio
dell'arra, come sarebbe stato
naturale nel caso di un ancho, se il datore ne fosse rimasto proprietario : fr. 11,
§ 6, D.
de action. empt. vend.,
19, 1: [-« Is qui villa emit arrao nomine
certain
«
sammam dedit : postea convenerat ut emptio irrita fieret. lulianas ex empto
«
agi posse ait, ut arra rostítuatur, titilea-1110 esso actionota ex
einpto otiam ad
distrandndam,
emptionem. ego illud quiero : si anulas datas sit ame
•
nomine et secuta emptione protioque numerato ot tradita re anulas non reddatuv.
«
qua actione agendum est, taran' condicatur quasi ob causam datas sit et causa
•
linda non sit, an
y
ero ex empto agendum sit, et lialianas dicerot ex empto agi
posse : certe etiani condici potorit, quia iain sino causa apud vonditorem est
anulus
BEcamANN, loe.
pag.
credo nondimeno di dover contestare
talo passaggio di proprieta. E corto non pm) affermarsi la « neeessita del pas-
saggio di proprietá
Ma non si tratta di Tiesto. Si do manda, qual'6 nel Junio
l'opinione dello parti olla consegna dell'arra, e che cosa corrisponde agli scopi del
commercio ? La risposta dei
6: il passaggio di
proprieta. Soco
li
do d
civ.
gertn. e questione d'interpretozione se debba am mettersi o
no
íl passaggie (-h
proprieta.
TL DTRITTO .DET,T,E
onnucaztom
[§ 141
Le azioni peculiari non liana° va
h
lore pratico in GermanialPoic
L
Don
hanno peculii Del censo romano.
3. La terna a,zione
(«dio de in
9
.
0)1
verso)
divenne di diritt6
mune (7). Essa si fonda sull'anicaimento del padre di famiglia per
co
•
causis ipsum a semetipso exegisse dicimus qui negotia vel tutelam geret, cur
•
non etiam in specie peculiari exegerit, quod exigí debuit ? defendendum igitur
erit quasi sibi cual solvere, cual quis agere de peculio conabitur ; 5 : Sed et
50
•
creditor servi, qui heres extitit domino eius, deducit de peculio quod sibi debetur'
«
•
si conveniatur, si-ve libertatem servus acceperit si ve non, idemque et si legatus
7 : Si ipse servus seso vulneravit, non debet hoc damnum
'
«
sit pare servus :
;
«
deducere, non magis quam si se occiderit vel praecipitaverit : licet enim etiam
•
servis naturaliter in suum corpus saevire
; 8: Itero deducetur de peculio
«
si quid dominus servi nomine obligatus est aut praestitit obligatus : ita si quid
«
el creditum est iussu domini: nam hoc deducendum
scribit. sed hoc
ita demum verum puto, si non in rem domini vel patris quod acceptum est per-
«
venit: alioquin secum debebit compensare. sed et si pro servio fideiusserit,
«
dedueendum
scribit. Marcellus autem in utroque, si nondum quicquam
«
domino absit, melius esse ait praestare creditori, ut caveat ille refusurum se,
si quid praestiterit dominus hoc nomine conventus, quam ab initio deduci ut
•
medii temporis interusurium magis creditor consequatur. sed si de peculio .Con-
•
ventus dominus cOndemnatus est, debebit de sequenti actione de peculio deduci... »,
fr. 11 cit.: « Si noxali iudicio conventus dominus litis aestimationem obtulerit,
de peculio deducendum est: quod si noxae dederit nihil est deducendum ; 1: Sed
•
et si quid dominus soluturum se servi nomine repromisit, deduci oportebit,
•
quemadmodum si quid domino servus pro debitore expromiserat... ; 2: Sed si
a debitore dominico servus exegerit, an domini debitorem se fecerit quaeritur:
et lulianus
non autor dominum deducturum ait, quam si ratum habuisset
quod exactum est : eadem et in filio familias dicenda erunt. et puto veram
Iuliani sententiam : naturalia enim debita spectamus in peculii deductione... »].
Il
pater familias
doveva pagare finche il peculio non si esauriva. Se peí primi
venivano soddisfatti dei singoli creditori peculiari e veniva con ció ad esaurirsi
il peculio, i creditori rimanenti restavano a mani vuote. La dolosa diminuzione
del peculio era imputabile al padre di famiglia, se si agiva entro 1' annus
dopo di essa: fr. 39, § 6, D.
h. t.,
15, 1: [« In dolo obiciendo temporis ratio
«
habetur : fortassis post tempus de dolo actionis non patietu
•
dolum malura obici.
«
praetor, quoniam nec de dolo actio post statutum tempus datur »]. Anche
dogo
rimosso il rapporto di potestá si poteva agere contro il
dominus
di una voltea ed
i suoi eredi, se essi possedevano il peculio, con 1'
actio de peculio « annalis
Tit. Dig. 15, 1 : « Quando de peculio actio annalis est ». Se il patrimonio pecu-
liare, con la scienza del padre, era stato impiegato in una industria coMmerciale,
i creditori dei negozi ad essa relativi avevano
actio tributoria,
in forza
della quale potevano reclamare il proporzionato soddisfacimento dei loro crediti
dal patrimonio peculiare, senza che in questa azione il padrepotesse operare in
precedenza
detrazione dei suoi crediti contro la persona a
soggetta. Tit.
Dig,
de tributoria actione,
14, 4.
M
a,
(7) Cfr. Tit. Dig.
de in rem verso,
15, 3. Una profonda trattazione no dá
ANDRY,
Diritto dei beni
•
anteriore. Sono inoltre da aggi
vo
l
.
B
l. II, pag. 454. 'vi troVasi la bibliógrafia
TUIIR,
a.
de in rem verso,
18"
ungersi
RINZ,
vol. II, pag. 218, e particolarmente
vol. XXXIV n. 2, ma contro
D;
contro di luí SeLossmANN, nec
r
bv
li
ilnn.
di
Ihering,
ro di queso di nuovo
15B
T
R
n.
6.
i
"
t§ 14I
SEZIONE II - CAUSE DELLA N'ASCITA DEUX, OBBLIGAZIONI
51
il
negozio del
filins familias (8),
e si estende sino all'ammontare di
questo arricchimento.
Si presuppone :
a)
Un negozio conchiuso dall'attore
de in rem, verso
colla
persona
in potestate (9).
b)
L'arricchimento del padre di famiglia. Esso puó consistere
o in un positivo aumento patrimoniale, o in un risparmio di spese,
che egli avrebbe sopportato per scopi necessari o utili o a lui
graditi (10).
(8) Tale é il punto di vista delle fonti : fr. 10, § 7, D.
h. t.,
15, 3; fr. 17, § 4,
D:
de institoria act.,
14, 3; [fr. 10 cit. : « Si domini debitor sit servus et ab alio
mutuatus el solverit, hactenus non vertit, quatenus domino debet: quod excedit,
•
vertit. proinde si, cum domino deberet triginta, mutuatus quadraginta creditori
eius solverit vol familiam exhibuerit, dicendum erit de in rem verso in decem
«
competere actionem : aut si tantundem debeat, nihil videtur versum. nam, ut
«
Pomponius scribit, adversus lucrum domini videtur subventum : et ideo, sive
«
debitor fuit domino, eum in rem verteret, nihil videri versum, sive postea debitor
«
esse domino coeperit, desinere versum: idemque et si solverit ei. plus dicit et si
•
tantundem el donavit dominus, quantum creditori solvit pro se, si quidem
•
remunerarsdi animo, non videri versum, si
y
ero _alias donavit, durare versum »;
fr. 17 cit. :
Proculus ait, si denuntiavero tibi, ne servo a me praeposito ere-
«
deres, exceptionem dandam : ' si ille illi non denuntiaverit, ne illi servo crederet.'
«
sed si ex eo contractu peculium habeat aut in rem meam versum sit nec velim
•
quo locupletior sim solvere, replicara de dolo malo oportet. nam videri me dolum
•
malum facere, qui ex aliena iactura lucrum quaeram »]. Il
BRIN;
loc. cit.,
adduce in contrario 11 testo del fr. 17
.
pr., D.
h. t.,
15, 3,
AFRICANUS,
libro 8,
quaestionum: «
Servus in rem domini pecuniam mutuatus sine culpa eam perdidit :
•
nihilominus posse cum domino de in rem verso agi existimavit, nam etsi pro-
«
curator meus in negotia mea impensurus pecuniam mutuatus sine culpa eam
«
perdiderít, recto eum hoc nomine mandati vel negotiorum gestorum acturum ».
11 passo, nel fatto, offre delle ditficoltá, ma principalmente perché ivi
versum non
«
durat » .
Cfr. peró
TUHR,
a.
de in ron, verso,
pag. 209 sgg.
(9)
L' (tajo
de in rem verso
é
actio adieetieiae qualitatis.
Essa perció. non ha
luogo, se l'attore ha dar e t t a m e n t e impiegato alcunhé nel patrimonio del
convenuto, o se por caso fortuito qualehe cosa d.al patrimonio dell'attore riflui a
suo vantaggio. E qui si entra nel campo delle
condietiones.
(10)
Fr. 3, §§ 4, 6 ; fr. 5, § 2, D.
h. t.,
15, 3 ; [fr. 3 cit., § 4 : « Sed si mutua
«
pecunia accepta domum dominieam exornavit tectoriis et quibusdam aliis, quae
«
magis ad voluptatem pertinent guara ad utilitatem, non videtur versum, quia
«
nec procurator hace imputaret, nisi forte mandatum domini aut voluntatem
habuit : nec debere ex eo onerari dominum, quod ipse facturus non esset. quid
«
ergo est ? pati debet dominus creditorem hace auferre, sine domus videlieet
«
iniuria,
ne cogendus sit dominus vendere domum, ut quanti pretiosior fasta est,
«
id praestet » ; § 6 : « Nec non illud queque in rem domini versum Labeo ait,
•
quod mutuatus servus domino °mit volenti ad luxuriae materíam, unguenta
forte, vol si quid ad delicias vol si
quid
ad turpes sumptus summínistravit :
neque enim spectamus, an bono domini cesserit quod consumptum est, sed an
•
in negotium domini » ; fr. 5, § 2 cit. rif, alla nota 3].
52
DIRITT0
D ELLE ()I LIG
z-roxr
[§ 141
m
e il prodotto del negozio entrava nel
peeuliu
della persona
in
S
es/ate
clon
on vi era fondamento per
Factio de ni rem verso (11).
p
e)
L'arricchimen
to
deve essersi verificato in conseguenza del
ne
o
,
della persona
in potestate.
Tale specialmente il caso, guando
n
questa .
p
ersona
agi sin dril principio nell'interesse del
pater familias
dimodoché questi avrebbe contro di
l'actio mandati
o
negotiorun;
gestorum,
se egli fosse sni
iuris (12).
Ma non ó esatto i vedere in
ció una condizione essenziale dell'azione. Basta che l'impiego nel
patrimonio del
pater familias
sia avvenuto posteriormente, per mezzo
della stessa persona
ni potestate,
o in altra guisa, presupponendosi
soltanto che esista
nesso causale tra il negozio, pel quale si
•
agisce,
e l'arricchimento (13).
(11) Fr. 5, § 3 ; fr. 6, D.
h. t.,
15, 3 ; [fr. 5 cit. : « Placet non solum pecuniam
«
in rem
quae statim a creditore ad dominum pervenerit, sed et quae prius
•
fuerit in peculio hoc autein totiens vernal est, quotiens servus rem domini
«
gerens locupletiorem eum facit nummis peculiaribus. alioquin si servo peculium
•
dominas adimat vel si vendat eum cum peculio vol rem oros peculiarem et
•
pretium exigat, non videtur ln rem versum » ; fr. 6 cit. : « Nam si hoc verum
«
esset, etiam antequam venderet real peculiarein, de in rem verso teneretur,
«
quia hoc ipso, quod servus rem in peculio haberet, locupletior fieret, quod
«
aporte falsum est »1.
(12) Fr. 3, § 2, D.
h. t.,
15, 3.
ULPIANUS,
libro 29,
ad edieticm: «
Et regulariter
«
dicimus totiens de in rem verso esse actionem, T'ibas casibus procurator mandati
«
vel qui negotia gessit negotiorum gestorum haberet actionem quotiensque
«
consumpsit servus, ut aut meliorem rem dominus habuerit aut non deteriorem ».
Molti vedono indicato qui ii
y
ero fondamento
dell' aetio de in rem verso.
Questa,
viene addirittura spiegata como una cessione fittizia delle azioni naturali
neyotiorum•
gestorum,
o
mandati
della persona soggetta alla potest, familiaro contro il
patee
familias,
le quali in tale circostanza si muterebbero in un'azione civile.
Cosi
WITTE,
L'azione di arriechimento
(Bereicherungsldage), pag. 256, e sino ad un
corto grado il
BRINZ,
loe. cit.,
ma principalmente il Tunn,
a. de in r.
pag. 142.
Ció perú non e attendibilo e mona fuori della retta via,. Non si tratta infatti del
fondamento dell'azione, ma di un singolo momento importante. J1 nesso causale
tra il contratto o l'arricchimento si ha anzitutto guando la persona intermediaria
aveva l'intenzione di gerire i negozi del padre di famiglia. Ma siffatto nesso cau-
sale puo anche sorgere in altra guisa. Ce ne danno esempi i ffr. 7, § 4, e 19,
D.
h. t.,
15, 3.
(13)
Fr. 5, § 3, D.
h. t.,
15, 3.
ULPIANUS,
libro 29,
ad edietum: «
Placet non
« solum eam pecuniam in rem verti, quae statim a creditore ad dominum perve-
«
nerit, sed et quae prius fuerit in peculio ». Se pertanto il figlio di famiglia
dona al padre una cosa comprata per il sao peculio, il venditore di essa non ha
actio de in rem verso
contro quest'ultimo. Costui infatti ha la cosa in forza della
donazione e non gia di quel contratto di compera, Invece l'
actio de in rem verso
fondata, se il figlio medesimo contrae un mutuo nell'interesse del padre, e gli
sborsa subito
donandi animo
la
relativa somma, senza peró voler faro di lui
debitore peculiare, cine rinunziando da sua parte al rogresso. Ben si spiega cosi
fr. 7 p., § 1, D.
h. t.,
ma in niun caso si potra emendarlo col
WINDSCHEID,
vol. II, § 483, nota 4, leggendo invece di
actio est, « actio cessat ».
Tale ornen-
[§
14
SEZIONE fI - CAUSE DELLA NASCITA DELLE OBBLIGAZIONI
53
d)
L'arricchimento non deve essere giá stato compensato da
parte del convenuto con l'azione
de in rem verso
alla persona
in
potestate.
Esso deve perdurare (14). Ma se consistette in un risparmio di
spese, dei posteriori avvenin'.enti non possono far considerare ció come
non avvenuto.
Un' actio de in rem verso utilis
ha colui, il quale fece credito ad
un
filius familias
per lo scopo del suo sostentamento, sia di alimenti
in natura, sia anticipandogli danaro, in quanto il padre era obbligato
all'alim
entazione del figlio, ed aveva per quena guisa risparmiato le
spese a ció necessarie (15).
L'azione
de in rem, verso
fu infine estesa
utiliter
al casi, in cui
si contrattava con persone
sui inris (16).
Si presuppone qui un negozio dell'attore con una persona inter-
media indipendente; inoltre l'arricchimento del convenuto ; ed infine
un
nesso causale tra il negozio e l'arricchimento.
Questo nesso causale si ammette solo guando il contratto, in forza
del quale si agisce, venne da principio conchiuso dalla persona inter-
media nell'interesse del convenuto. Non si richiede, come molti dei
moderni pretendono, che anche l'attore conoscesse al momento del
contratto quel rapporto, e contrattasse in vista di esso. Infatti il fon-
damento dell'azione non ú giá, che l'attore avesse fatto credito al
convenuto, ma bensi l'aVergli procurato l'arricchimento.
•
dazione infatti non ha l' appoggio dei manoscritti, e non concorda con tutto-il corso
della disamina di Ulpiano. Cfr. anche TUHR,
actio de in rem verso,
pag. 199 ;
[fr. cit. : «,Et ideo et si donaverit servus domino rem peculiarem, actio de in rem
•
verso cessabit, et sunt ista vera; § 1: Plane si mutuum servus acceperit et
«
donandi animo solvit, dum non vult eum debitorem facere peculiarem, de in
•
rem verso actio est »].
(14) Fr. 10, § 6, D.
h. t.,
15, 3.
ULPIANUS,
libro 29,
ad edictum : «
Versum
•
autem sic accipimus ut duret versum : et ita demum de in rem verso competa
«
actio, si non sit a domino servo solidum vel filio ».
(15) Fr. 3, § 3, 1).
h.
t.,
15, 3 .[« Proinde si servus sumpsit pecuniam, ut se
«
alero et vestiret secundum consuetudinem domini, id est usque ad eum modum,
«
quem dominus el praestare consueverat, in rem videri domini vertisse Laceo
«
seribit. ergo idem erit et in filio »] ; Cfr. fr. 21, D.
eod ira fine verb.: «
dandam
•
de in rem verso utilem ».
(16) L'
actio
de in rem verso
utilis
derivante dai contratti di persone libere
trova un valido appoggio nella e. 7, § 3, Coa.
Quoel cuvi co qui in aliena est
potestate,
4, 26 : « Diocletianus et
,
Maximianus. .Alioquin si cuiii libero rem agente
«
eiu.s, cuius precibus meministi, contractum habuisti et eíus persouam elegisti,
«
pervides contra dominum nullam te habuisse actioneni, nisi vel in rem eras
«
pecunia processit vel huno contracturn ratum habuit ». Un'altra interpretaziono
tonta lo
SCILLOSSMANN
negli
Annali dello 'kering,
vol. XXVIII, pag. 331. Contro
di luí il
LENE L,
nell'Arch.
per la pratica civile, vol.
78, n. 11 ; contro quest'ultimo
di nuovo lo
SCHLOSSMAN,
negli Ann.
di Iliering,
vol. XXXVI, pag. 316.
1
-
§ 14-1_5]
DITUTTO
oin-3-y; \zroNE
nee,essario, che il con \
r
emi
to
avesse p(e
‘orisi
lsoengfit
lii:iioltejii.mperdoil_t
dalla
dotto del negozio,
senza, averlo ¿te(filislato
partieolare, o senza, (
1
10 ne l'abbia compensata.
mediante
lin Ingozio
Soito ques10 presupposto soltanto egli resta arricchito dal negozio
dell'attore
(1
7).
CIAPyroLo
IV.
Requisiti dei negozi obbligatorii.
s
— Determinabilitá della prestazione.
Non sorgo dalle trattative alcuna obbligazione, finch l'esistenza
e
l'estensione dell'obbligazione avuta in mira stanno ancora nell'arbitrio
(17) Lo opinioni doi moderni scrittori sull'aOio
de in rem verso utilis
si allon-
tanano
in
modo singolare. Gli u
►
i sostengono la
►
iU anipia applicazione, gli altri la
piir
ristretta limitaziono O negarlo perlino in gonerale questa azione. In epoca
precodento pite d' uno proscindova dal presupposto, cho contratto dovesse essere
eonchiuso (la un intermediario nell'interesse del convenuto, ed ammetteva la nostra
actio
anche in quoi casi in cui ii convonuto avosse conseguito un vantaggio, in
forza del contratto d'un'altra persona, in maniera affatto imprevista e casuale.
Cosi gli artigiani ed i fornitori di materiali, cho avevano fatto credito ad un im-
pronditore di costruzioni, orano ritenuti autorizzati ad agire con
l' aetio de in rem
verso
perlino contro i successivi acquirenti della casa. Contro talo teoria si avanzó
particolarmento il
KAEMNIERER,
►
olla
Riv. del Linde, vol. VIII, nn. 3, 4 e 8. Questa
vaga o non corto sompre giusta azione di arricchimento non si trova piú rappre-
sontata nella lotteratura giuridica. L'opposta teoria non riconosoo in generale una
aetio de in 2-cm 'verso
dorivanto dai contra,tti, e ritiene che nella c. 7 cit.
si parli solo di un'actio
negotiorum gestorum contraria
di chi ha contrattato
con l'intermediario. E propriamento secondo aleuni e dessa un'
actio negotiorum
gestorum
acquisita personalmente all'attore, poiche egli nel contrattare ha avuto
davanti agli occhi l'intorosso del convenido; altri poi
(SAN-P1N
y
,
D. O.,
vol. II,
pag. 32 ; Aumns, § 248, nota 3) considerarlo razione come 1' actio
negotiorum
gestorum
dell'intermodiario centro il convenuto, ceduta vi
legis
all'attore. Si l'una
che l'altra opinione si possono sostenero soltanto per mozzo di artificioso inter-
pretazioni Molla cosí. 7 cit., por lo quali manca ogni fondamento intrinseco ed
estrinsoco. Molti, i quali riconoscono un'a.
de in
ron
verso utilis,
la circoscrivono
por lo mono al caso in cui ii contraonto, alla conclusiono del contratto, si fosso
presentato come gestor°
negozi. Cosi ItimaNc,
Ann
vol. I, pag. 339 sgg. e
-/
W1NDSCIIRID,
vol. II, § 483, notar
T
,
no
eoria anch'essa sonza appoggio nello fonti
o priva di un saldo :fondamonto interno. La bibliogr
a
fia ó raccolta dal
KAEMMERER,
loe. cit.,
como puro dall't.InE,
non' Arehivio per
c
la platica eivile
L, n. 18.
inoltro
MANDRY,
Dr. dei b. 1 •
Li
f.,
vol. II, pag. 460 e llocHoLL,
Oasi qiuridici
del Trib. Imp.
[Rochtsfi¿lle des Roichsger.1 vol.
I,
pag. 83. Mom,
Dell' « actio
de
in r.
v.
Firenze, 1891..
Trib.
Imp.;
11).
vol. I, pag. 143, 159 e vol.
XXI,
pag. 238, in causo deciso vigente il diritto prussiano, trovasi in sostanza nol postro
modesimo punto di vista • riel
vol.
XLIII, pag. 161, si e associato all'opiniono
del
Windsehoid
o
dello Ih¿ring.
{§
15
]
SEZIONE II - CAUSE DELLA NASCITA DELLE OBBLIGAZIONI
55
di colui, che
devé
assumerla (1). Esse sono ancora imperfette. Ma le
obbligazioni non debbono peró essere necessariamente determinate
certae ---;
possono anche essere indeterminate —
incertae.
Corte sono le obbligazioni, guando il loro contenuto e la loro esten-
sione sono stabiliti nell'atto del contratto in modo espresso, esatto e
completo (2); incerte son quelle le quali non si presentano invero
in modo completo dall'atto del contratto, ma possono venir comple-
tate senza un nuovo accordo : esse sono dunque indeterminate, ma non
indeterminabili (3).
(1) Cfr. vol. I, § 108 ; vedi inoltre fr. 115, D.
de verb. obl.,
45,
1; fr. 35,
§ 1, D.
de contrahenda emptione,
18, 1; [fr. 115 cit. : « Ita stipulatus sum :
«
te sisti in
.
corto loco ; si non stoteris, quinquaginta aureos darí spondes ? '. Si
•
dios in stipulatione per errorem omissus fuerit, cum id ageretur ut corto die
«
sisteres, imperfecta erit stipulatio non secus ac si quod pondere numero mon-
«
sera continetur sine, adiectione ponderis numeri mensurae stipulatus essem, ve
•
insulam aedificari non demonstrato loco, vol fundum dan non adiecto nomine.
•
quod si ab initio id agebatur, ut quocumque die sisteres et, si non stetisses,
«
pecuniam dares, quasi quaelibet stipulatio sub condicione concepta vires habebit
•
nec ante committetur, quam fuerit declaratum reum promittendi sisti non
«
posse... » ; fr. 35, § 1 cit. : « Illud constat imporfectum esse negotium, cum
•
emere volenti sic venditor dicit: quanti velis,.quanti aequum putaveris, quanti
•
aestimaveris, habebis emptum ' »].
(2) Fr. 74, D.
de verb. obl.,
45,
1. GAIUS,
libro 8,
ad edictunt provinejale:
•
Stípulationum quaedam certae sunt, quaedam incertae, certum est quod ex
•
i p s a pronuntiatione apparet, quid quale quantumque sit, ut ecce aurei
«
X., fundus Tusculanus... » Dell'incertuvz tratta a preferenza il fr. 75, D.
cod.
Cfr. inoltre fr. 68, D.
eod
[fr. 75 cit. : « Ubi autem non apparot, quid quale
quantumque est in stipulatione, incertam esse stipulationem dicenduin est.
Ergo si qui fundum sine propria appellatione vol hominem goneraliter sino
•
proprio nomino aut vinum frumentumve sine qualitate dan sibi stipulatur,
4
incertnm deducit in obligationem
Fundi certi si quis usum fructum stipu-
«
latus fuera, incertum intellegitur in obligationem deduxisse : hoc enim magis
•
iure utimur. Illud dubitationem rocipi, si quis id, quod. ex Arethusa ancilla
•
natum erit, aut fructus, qui in fundo tusculano nati erunt, dan sibi stipulatus
«
sit, an certum stipulatus videatur. sed ilesa natura manifestissimum est incerti
•
esse hanc stipulationem. Sed qui vinum aut oleum vol triticum, quod in horreo
«
est stipulatur, certum stipulari intellegitur
Qui
y
ero a Litio ita stipulatur :
«
quod mihi Seius debet, daro spondes`
¿
'
ineertum in obligationem deducit,
•
hect Seius certum dobeat... Qui id, quod in faciendo aut non faciendo consiste,t,
«
stipulatur, incertam stipulari vidotur
Qui illud aut llind stipulatur
•
utrum certum an incertum deducat in obligationem, non iinmerito qttaeritur : rutin
«
et res certae designantur et utra earum poti us praestanda sit, in i ncerto est.
«
sed utcuinque is, qui sibi electionem constituit... potost videri cortan
'
stipti-
«
latos, cum el liceat vol hoininem tantunt vol decoro tantuni intende
•
o sibi dan
«
oportere: qui
y
ero sibi electionem non constituit, incertum stipulatur... » §
cod frag. rip. al § 23 n. 6 ; fr. 68 cit. ríp. al § 23 n. 111.
(3) Il contrapposto di
certum
ed incertum ha grande valoro processuale. Infatti
le
obligaciones certae
si adattano ad un trattamento processualo
piu
rapido che
56
IL DIPITTO DELLE OBBLIGAZIONI
[§
1
5]
L'indeterminatezza ora sta in ció, che semplicemente la redazione
el
contratto ()
incompleta, mentre le parti Grano pienamente d'accordo
d
sud contenuto di esso; ora invece anche in ció, che il contenuto
s
tato ancora completamente stabilito.
a)
Le semplici imperfezion
i
della redazione van rimosse con la
interpretazione. Si presuppone naturalmente, che sianvi delle dichiara-
zioni delle parti o circostanze di (atto, da cui possa essere sufilciente-
mente chiarito il sonso del contratto (4).
b)
Il
completamento dei patti, senza un nuovo contratto, é pos-
sibile solo guando i patti stessi ne offrano i mezzi.
A tale scopo ii contratto puó riferirsi al rapporti futuri. Si pro-
mette, per es., ad un fabbricante tanta quantitá di carbone a prezzi
convenienti per parecchi anni, quanta gli occorrerá per l'esercizio della
sua fabbrica. Nei casi controversi ii giudice deve secondo ció fissare
la quantitñ della merco da consegnare.
Non di cado nei contratti si fa rimando alla decisione di terzi
— arbitri. Questi non sono giudici arbitran che giudicano su di una
controversia giuridica, ma coadiutori dele parti nella formazione della
obbligazione (5).
Vi sono due classi di arbitri. O si tratta di una decisione perso-
nale, ed alo
y
a il contratto e condizionato ad essa, e vien
p
leno se gli
arbitri non vogliono emetterla, ovvero per morte, malattia od assenza
non possono emetterla entro un congruo termine. Oppure il contratto
si appella agli arbitri come a periti, ed (llora esso non é condizionato.
Anche in Tiesto caso invero si dovrá raccogliere possibilmente la deci-
sione degli arbitri designati, ma dato che essa non possa ottenersi,
giudice, inteso se mai il parere dei periti, dovr?i procedere alla deter-
mmazione dell'obbligazione (6).
le
incertae.
Cfr. pel diritto romano piú sopea vol. I, § 131. Secondo il diritto
procedurale odierno, una « quantitá d e t erminat a », come oggetto dell'obbli-
gazione e un presupposto dell'applicabilitá del procedimento per titoli: Legge di
proc. civ., § 592, come puro della procedura d'ingiunzione, L. di proc. civ. § 688.
(4) Fr. 94, D.
de verb. obl.,
45, 1.
MARCELLUS,
libro 3,
digestorum: «
Triticum
«
dare oportero stipulatus est aliquis: facti quaestio est, non iuris. igitur si de
•
aliquo tritico cogitaverit, id est certi generis eertae quantitatis, id habebitur pro
«
expresso : alioquin si, cum destinare genus et modum vellet, non fecit, nihil
•
stipulatus videtur, igitur ne unum quidem modiurn ». Cfr. fr. 95, D.
eod.:
« Qui insulam fieri stip.ulatur, ita demum adquirit obligationem, si apparet, quo
« in loco fieri insulam voluerit : si et ibi insulam fieri interest eius ».
(5)
WEISINIliNN,
11 lodo arbitrale
(Das
S
chiedsgutachten) nell'Árch.
tica
per la pra-
civ.,
vol. 72, pag. 269 ;
TRIANI,
nota sull'
arbitrium boni viri
negli studi
giuridici per il XXXV anno
d
'
i
nsegnatnento di Filippo Serafini, pa,g. 163 sgg. ;
Trib. Imp.. Comin., vol. XVI, pag. 427.
(6)
1 Romani distinguono di preferenza tali specie nel contrattodi societá •; •
f
r
. 76 e fr. 78, D.
pro socio,
17, 2.
P
ROCULUS
libro 5,
epistularum «
arbitrorum
[§ 15]
SEZIONE II - CAUSE DELLA NASCITA DELLE OI3BLIGAZIONI
57
Non é poi cosa insolita, negli odierni rapporti commerciali, che
ad uno dei contraenti sia data nel contratto facoltá, di stabilire da
parte sua piú precisamente il contenuto e l'estensione dello presta-
zioni (7). Tali contratti sono aflora obbligatorii, guando circostanze
dimostrabili, ed in particolare speciali usi commerciali, o lo stato di
affari dell'una parte, offrano una norma per la determinazione, di-
modoché l'un contraente non sia sottoposto all'illimitato arbitrio del-
l'altro (8).
Quando la decisione degli arbitri é da essi dichiarata ad uno dei
contraenti, ovvero dell'una parte all'altra, riman° con ciú esaurito
diritto ad essa (9).
Nondimeno nel caso di dolo, violenta od errore essenziale é ammis-
sibile una revisione (10).
A causa di grave improbitá della decisione puú sempre invocarsi
il
soccorso giudiziale. Il caso del dolo infatti si ritiene sempre come
riservato. Se trattavasi di giudizio peritale, la decisione puú anche essere
«
enim genera sunt duo, unurn eiusmodi, ut sive aoquum sit sive iniquum, paroro
«
debeamus — quod observatur, cum ex comprotilisso ad arbitrum itum est
«
alteram eiusmodi, ut ad boni viri arbitrium redigi debeat, etsi nominatim
«
persona sit comprehensa, cuius arbitratu fiat. In proposíta autom quaestione
«
arbitrium boni viri existimo sequendum esse, eo magís quod iudicium pro socio
«
bonae fidei est ». — Da ció risulta che invero sono possibili le duo forme
«
dell' arbitratus,
ma che Oró nól dubbio dove ritenersi che siasi mirato airar-
«
bitrium boni viri ».
Anche il Codice civ. germanico al § 317, 1
0
eapoverso,
dispone : « Se la determinazione della prestazione e affidata ad un terzo, dovo
ritenersi nel dubbio che debba osser stabiiita secondo equitá
(7) I Romani non riconoscevano le vendite nolle quali la determinazione del
prezzo fosse affidata al compratore : cfr. fr. 35, § 1, D.
de contrahenda emptione,
18, 1 [rif. alla nota 1]. Lo stesso valeva per i contratti di locazione. MiNtELIN,
Contratta'xioni per proprio corto
[Selbstkontrahiren], pag. Venivatio solo
concesse le
actiones praeseriptis verbis,
previo adempimento da parto•dell'attore.
All'incontro la determinazione delle quote sociali poteva giá per diritto romano
essere affidata all'equo criterio dí uno dei socii: fr. 6, D.
pro socio,
17, 2: K,
«
societateni mecum coieris ea condicione, ut partes sociotatis constitueres, ¿id
«
boni viri arbitrium ea res redigenda est : et conveniens est viri boni arbitrio,
•
ut non utique ex aequis partibus socii simus, 'veluti si alter plus operae
•
striae pecuniae in soeietatem collattt
•
us sit ». Nol diritto odierno non p116
mettersi in dubbio il valore dei contratti di vendita e di locaziouo,
quali uno
dei contraenti debba determinare il prezzo. Cfr. Cod. civ.
§
(8)
Cfr.
WIENEin,
nolla
I?iv. di Goldschmidt,
vol. XXIV, pag.
,
I2 ; Imp.
Com., vol. XVI, pag. 427. Cod.
•
civ. germ., § 315, l
o
eapoverso
.
Sotto tal; 1,1.(,_
supposti occorre non di rado, che simili contratti vengan() conchiusi taeitaniente,
fissandosi solo l'obbligazione &n'una parte, per es., di un capo-fabbrica, ma seliza
stabilire il compenso dell'opera.
(9)
Trib. Imp. Com., vol. XI, pag. 247 ; Cod. civ. gerin., § 318,
eapeverso.
(10)
Secondo il Cod. civ. germ. tale determinazione e
« aun
aunullabile
58
DIRITTO DEUX OBBLIGAZION.1
[§ 15-16]
mpugnata in (planto contraddice ano stato delle cose (
11
)
.
Chi impugna
i
(leve pro vare (12).
§ 16. —
Promesse
impossibili, immorali,
I. -- D
i
mpossibile nulla puco
essere
prestato e quindi neanche
dovuto (1). E questo un principio di logica stringente. Perciú la pro-
inessa di una prestazione impossibile e necessariamente nulla (2).
Si distinguono i casi della impossibilitá secondo il fondamento
di essa.
L'impossibilitá é assoluta, guando si fonda sulla, specie della pre-
-;tazione promessa, p. es., di evocare gli spiriti;
.
é relativa, guando la
prestazione secondo la sua specie
possibile, ma nel caso concreto é
hnpossibile, per esempio, se si promette un cavallo che al presente sia
morto (3).
Essa riposa inoltre o su leggi naturali, o sull'ordinamento giuri-
dico (4). Di quest'ultima sorta ó ad esempio la promessa di una
res
(11)
Vedi íi fr. 76, D.
pro socio,
17, 2, riportato nella nota 6. Cod. civ. germ.,
§ 319, 315.
(12)
Cfr. Trib. Imp., vol. I, pag. 343.
(1)
SAV1GNY,
D. 0.,
vol. I, pag. 381, vol. II, pag.-
284 ; UDE,
nell'Arch.
la pratica civ.,
vol. XLVIII, nn.
10, 14 ;
MOMMSEN,
Contributi al diritto delle
obbliyazioni
[Beitriige zum Obligationenrecht], vol. I, pag. 1 sgg. ;
ZIMMERALkNN,
iiegli Ann.
di Iheriny,
vol. XIII, n. 8 ;
HARTAL\NN,
0bbilgazione
[Obligation],
pag. 166 ;
HESSE,
nell'Areh.
per la pratica civ.,
vol.
pag. 258 ;
BEINZ,
vol. II, § 245 e 246.
(2)
Fr. 185, D.
de
R. I.,
50, 17.
CELSUS,
libro 8,
Digestorum : «
Impossi-
«
bilium nulla obligatio est ». Cod. civ., § 306: « Un contratto diretto ad uña
prostaziono impossibile é nullo ».
(3) § 1, I.
de inutilibus stipulationibus,
3, 19: [«
si quis rem, quae in
«
Forum natura non est aut esse non potest, dari stipulatus fuerit, veluti Stichum,
•
qui mortuus sit, quem vivero credebat, aut hippocentauruin, qui esse non possit,
«
inutilis erit stipulatio »].
(4) § 2, I.
de inutilibus stipulationibus,
3, 19 :
Idem iuris est, si rem
•
sacram aut roligiosam, quam humani iuris esse credebat, vel publica, quao
usibus populi perpetuo oxposita sit, ut forum vol theatrum, vol liberum homi-
«
nein, quem servum esse credebat, vel cuius commercium non habuit, vel rem
•
suam dari quis stipuletur. neo in pendenti erit stipulatio ob id, quod publica
•
res in privatum deduci et ex libero servus fieri potest, et commercium adipisci
•
stipulator potest et res stipulatoris esse desinere potest : sed protinus inutilis
•
est. itero contra licet initio utiliter res in stipulatum deducta sit, si postea in
« earuni qua causa, de quibus supra dictum est, sino facto promissoris devenerit:
estinguitur stipulatio. ac ne statim ab initio talis stipulatio valebit L.ucium
« Titium_ cum servus erit daro spondes? ' et similia : quia natura sui dominio
rostro exempta in obligationem deduci nullo modo possunt ».
[§
16]
SEZIONE II - CAUSE DELLA NASCITA DELLE OBBLIGA.ZION[
59
extra cominercium,
ed ancora la trasmissione in proprietá di una cosa
a colui cui giá essa appartenga, all' incontro é naturalmente possi-
bile la trasmissione al proprietario del possesso di essa (5).
La impossibilitá
obiettiva, esistente cioé rispetto a chiunque,
ovvero subiettiva, che riposa cioé nella persona del creditore o del
debitore (5 a).
Dalla impossibilitá, anche subiettiva, deve distinguersi la difficoltá
dell'adempimento. Tale é il caso della mancanza di danaro del debi-
tore. Essa non impediste che sorga un debito di dallan), anche se
lo stipulante conosceva la condizione del debitore. Un mendicante puó
quindi validamente comperare una casa per un milione. Egli puó trovar
credito, ovvero ereditare (6).
Di regola non si fa distinzione, se l'impossibilitá sia dí necessitá
permanente, ovvero possibilmente rimovibile in avvenire. Infatti (planto
si promette invalidamente al momento della conclusione del contratto
resta per sempre invalido (7).
Se perú l'adempimento giusta il contratto é differito, basta che sia
possibile in quel tempo, in cui puó per la prima volta essere richiesto,
anche se al momento della conclusione del contratto esso era impos-
sibile (8). Era eccettuato in Roma il caso della promessa di una
res
(5)
Fr. 82 pr., D.
de verb . obl.,
45,
1. ULPIANUS,
libro 78,
ad edictum :
Nemo rem suam utilitater stipulatur, sed pretium rei suae non inutiliter: sano
rem meam mihi r e s t i t u i recto stipulari videor ».
(5a) Quest' ultima é detta dal Cod. civ. germ.
impotenza nel creditore di far
eseguire la prestazione ».
(6)
Fr. 137, § 4, D.
de verb. obl.,
45, 1.
VENuLErus, libro 1,
stipulationum :
«
Illud inspiciendum est, an qui centum darí promisit confestim teneatur an yero
•
cesset obligatio, donec pecuniam conferre possit. quid ergo, si neque domi
«
habeat, neque inveniat creditorem ? sed haec recedunt ab impedimento naturali
«
et respiciunt ad facultatem dandi... et generaliter causa difficultatis ad incoen-
«
modum promissoris, non ad impedimentum stipulatoris pertinet, ne incipiat Bici
•
eum quoque dare non posse, qui alienum servum quem dominus non vendat,
«
dare promiserit ». Che simili difficoltá debbano rigorosamente andar distinte
dalla impossibilitá subiettiva risulta da ció, che l'obbligazione é giuridicamente
sussistente anche nel caso, che lo stipulante alla conclusione del contratto avesse
avuto notizia dello dette ditticoltá ; vientre egli non ha alcuna pretesa, guando alla
conclusione del contratto abbia conosciuto l'impossibilitá, esistente nella persona
del debitore, come, per esempio, se alcuno impegnato scientememeinte come
maestro di lingua francese, chi non comprenda una parola di questa lingua.
(7)
Cfr. vol. I, § 122, nota 1.
(8)
Cfr. fr. 31, D.
de vcrb. obl.,
45, 1. Pom
p
oNius, libro 24,
ad Sabinum :
«
Si rem. meam sub condicione stipuler, utilis est stipulatio, si condieionis exi-
«
stentis tempore moa non sit ; fr. 98 pr., D.
eod. :
[« Existimo posse id l[tiod
•
meum est sub condicione stipulari, item viam stipulari ad fundum posse, quani-
«
quam interim fundus non sit meas : aut, si hoe verum non est et alienum
fundum sub condicione stipulatus fuero isque ex lucrativa causa nieus esso
66
le stipulazioni (1). Ma vi sorpassó nei
bonae fidei
iztdicia.
Anche il
ggio degli altri vien trattato come giustificato interesse del
vanta
creditore,
ch'egli pattuisca in favor loro per considerazioni di paren-
tela o sociali, o per riflessi umanitarii (2). Ció vale oggi in generale (3).
2. La prestazione deve appartenere alla sfera patrimoniale (4).
Anche a questo riguardo la giurisprudenza non e rimasta forma agli
antichi e ristretti confini. Essa non richiede, come in origine, che la
prestazione debba aumentare direttamente il patrimonio di colui al
quale vien fatta. E sufliciente che trattisi di oggetti, che in commercio
si ottengono con danaro. L'interesse patrimoniale allora sta in ció
che il creditore risparmia quelle spese, che dovrebbe sopportare per
procurarsi ció che gli si deve, se la prestazione non avvenga come si
convenuto (5).
(1) Fr. 38, § 17, D.
de verb. obl.,
45, 1
ULPIANUS,
libro 49,
ad Sabinum :
«
Alteri stipulari nemo potest, praeterquam si servus domino, vol filius patri
«
stipuletur : inventae sunt enim huiusmodi obligationes ad hoc, ut unusquisque
«
sibi adquirat quod sua interest : ceterum ut alii dotar, nihil interest mea ».
(2) Fr. 54 pr.,
mandati
17, 1 ;
PAPINIANUS,
libro 27,
quaestionum « ....placuit
•
enim prudentioribus ~tus rationem in bonae fidei iudiciis habendam »; fr. 6 pr.,
fr.
7, I).
de servis exportandis,
18, 7 [fr. 7 cit. : « Servus ea lege veniit, ne
•
in Italia esset : quod si aliter factual esset, convenit citra stipulationem, ut
•
poenam praestaret emptor. vix est, ut eo nomine vindictae ratione venditor
«
agere possit, acturus utiliter, si non servata lege in poenam quam alii pro-
«
misit inciderit. huic consequens erit, ut hactenus agere possit, quatenus alii
praestare cogitar : quidquid enim excedit, poena, non rei persecutio est. quod
«
si, ne poenae causa exportaretur, convenit, etiam affectionis ratione recte agetur.
•
nec videntur haec inter se contraria esse, cum beneficio adfici hominem intersit
«
hominis : enimvero poenae non inrogatae indignatio solam duritiam continet »].
I Romani riconoscevano in particolar modo la forza obbligatoria del
mandatum
aliena gratia,
cioé di un mandato corderito nell'esclusivo interesse di un terzo:
fr. 2, § 2, D.
mandati
17, 1 ; cfr.
IHERING,
nei suoi
Ánn.,
vol.
XVIII,
pag. 61.
[fr. 2 cit.: « Aliena (gratia) tantum, veluti si tibi manden, ut Titii negotia
«
gereres, vel ut fundum el emeres vol ut pro eo fideiubeas »]
(3)
L'interesse_il piú delle volte risulterá senz'altro dalia conclusione del con-
tratto. Il creditore non deve di regola fornire una particolar prova di esso, sal-
voché circostanze concrete ne mostrino il difetto.
(4)
Cfr. 9, § 2, D.
de Statu liberis,
40, 7 «
ea enim ha obligatione
«
consistere, quae pecunia lui praestarique possunt ». I principii dunque del
dirit t o d elle obbligazioni non si riferiscono punto alíe promesse,
che
appartengono semplicemente alla sfera dei rapporti socievoli, qual' é ad esempio
quella d'intervenire ad un pranzo, /le' a quelle che riguardano ii diritto di famiglia
personale, o l'esercizio dei diritti politici .
(5) Se il venditore, o chi altrimenti assume delle obbligazioni contro danaro,
promette in occasione del contratto principale delle prestazioni, che non com-
portano una valutazione pecuniaria, il cómpratore puó, nel caso del mancato
adempimento di esse, agire per la diminuzione del prezzo della vendita : e vice-
versa il compratore medesimo dovrá prestare un prezzo piil elevato di
quello
IL DIRITTO DEUX 0I'113LIGAZIO
NI
[§ 17]
1 -
§ 17]
SEZIONE II - CAUSE DELLA NASCITA. DELLE OBBLIOAZIONI
67
Non pochi vanno piú oltre, ed affermano che nel diritto comune
ogni promessa di una prestazione generi un vincolo obbligatorio,
fornito di azione, senza riguardo al valore patrimoniale, semprech¿3
non si tratti di semplici capricci. Cosi si disconosce, che per
ció
sia,
necessario un criterio, per distinguere che cosa si contenga nel confine
della obbligazione t'omita, di azione, e ció che é solo un dovere etico
o addirittura soltanto una cortesia. Un sicuro confine ha un'importanza
affatto speciale nel diritto comune, il quale difetta di una forma per
la contrattazione delle obbligazioni (6).
Pel diritto del Codice civile non possono valere altri principia (7).
promesso, se egli, accanto al prezzo della compera, promise e non adempi delle
prestazioni di carattere non pecuniario. Infatti riguardo a tala obbligazioni acces-
sorie il prezzo si considera come aurnentato o come diminuito. Da questo prin-
cipio parte
PAPINIANO,
libro 27,
quaestionum,
nell'esaminare il caso di una promessa
fatta dal compratore di uno schiavo, la quale ridonda a pena di costui. Fr. 6,
§ 1, D.,
de servis exportandis,
18, 7: « Nobis aliquando placebat non alias ex
« vendito propter poenam homini irrogatam agi posse, quam si pecu.niae ratione
«
venditoris interesset, veluti quod poenam promisisset : ceterum viro bono non
«
convenire credere venditoris interesse, quod animo saevientis satisfactum non
«
fuisset, sed in contrarium me vocat Sabini sententia, qui utiliter agi ideo arbi-
«
tratus est, quoniam hoc minoris homo_ venisse videatur ». Cfr. fr. 10, D., eod.,
fr. 79,
D.,
de eontr.
empt.,
18, 1 [fr. 10 cit. :
Cum venderet Pamphilam
m et
«
Stichum, venditioni inseruit pactum :conventum, uti ne eadem mancipia Pam-
«
phila et Stichus, quos minorato pnetio vendidit, alterius servitutem quam Seii
«
paterentur post mortemque eius in libertate morarentur : quaesitum est, an
«
hace mancipia, de quibus inter emptorem et venditorem convenit, post mortero
«
emptoris iure ipso liberata sint. responda secundum constitutiones divi Hadriani
«
super hoc prolatam Pamphilam et Stichum, de quibus quaereretur, si manumissi
« non sint, líberos non esse.
CLAUDIUS :
Divus Marcus ox lege dicta libertatis in
«
vendendo quamvis non manumissos fore liberos in semenstribus constituit, licet
«
in mortis tempus emptoris distulit venditor libertatem ». fr. 79 cit. : « Fundi
«
partem dimidiam ea lege vendidisti, ut emptor alteram partem, quam retinebas,
«
annos decem certa pecunia in annos singulos conductam habeat. Lateo et Tre-
«
batius negant posse ex vendito agi, ut id quod convenerit fiat. ego contra puto,
«
si modo ideo vilius fundum vendidisti, ut hace tibi conductio praestaretur : nam
«
hoc ipsum pretium fundi videretur, quod eo pacto venditus fuerat eoque iure
•
utimur »].
(6) Dal requisito del valore patrimoniale della obbligazione vogliono partico-
larmente prescindere
W1NDSCHEID,
vol.
II, §
250, nota 3;
IIIERING,
nel
suoi
Aun.,
vol. XVIII, pag. 43 ;
REGELSBERGER
In
ENDEMÁNN,
Mauuale d2 diritto
CO111711.
[Handbuch des Handelsrechts], vol. II, pag. 472 ; PERNiein,
Labeone
[Lateo],
vol. III, pag. 172 sgg. Che il diritto romano, anche nella sua ultima forma,
abbia tenuto fermo fi principio del valore patrimoniale, si argumenta a preferenza
dal fr. 6, § 1, D., de
serv. exp ,
18, 7, sopra riportato alla nota 5, e utilizzato
da
Ihering per
l'opinione contraria. Infatti l'argomentazione di Papiniano si volge
unicamente intorno a ció, se almeno mediat ara ente non. sussísta un interess,)
patrimoniale nel contratto di cui si tratta. Dal fatto che i giuristi romani
1)11
Z,I
T
T
O
DELLE (
)
BilLiG.A.zioN1
[§
17-18]
68
§ 18. —
Contrattí a favore di terzi (1).
So
no contratti a favore (li terzi quelli nei
quali
lo stipulante
riserva (lene prestazioni per un terno, talchú anche
a
questi debba
esser libero il Parlo valore in •iudizio (2).
eutamento il requisito dell'interesse patrimo-
l'epoca posteriore
trattarono
cosí
a
,
piale, risulta appunto cho essi non venero abbandonarlo. — La teoria romana dello
obbligazioni stata senza dubbio ricevuta. o con ossa anche il requisito dell'inte-
resse patrimonial°
.
'N° si pui.) allegare una logge o una pratica forense che l'abbia
abolito. Che, seeondo l'ordinamento odierno dell'esecuzione forzata, possano essere
esc
o
lia° anche dello promesso aventi carattere non pecuniario, non dimostra punto
ehe
b
siasi mutato il coneetto obbligazione. É infondato il rimprovero, che la
nostra, teoria ritenga dogni della difesa giuridica solo i beni aventi valore pecu-
niario, o non altri beni, alcuni dei quali di ordine superior°. E fuori dubbio che
vi ha (10110 pretose non obbligatorio, che sano perseguibili -giudiziariamente, mal-
grado siano prive d'interosso patrimoniale, como ad esempio le promesse di matri-
monio o la pretesa alla restituzione della moglio e dei figli trattenuti lungi da
noi. Qui si llega solo l' esistenza di obbli gaz ion i che siano prive d'-interesse
patrimonial°. guando per os. il fidanzato promette seriamente alla fidanzata di non
visitare piú usato ritrovo, o guando it fratello, di malferma salute, promette
solennemente al fratello di non fumare piú sigan
dovrebbero siffatte promesso
essero fornite di azione e conseguirsene gindizialmente adempimento mediante
intlizioni di pene ? Cfr.
LABIND,
nell'Arch.
per la pratica civ.,
vol. LXXIII,
pag. 171 ; Po
r
ruiER,
Traité des obligations,
p. 1, ch. 1, § 138, e gli scrittori
citati in I
l
lAsENRL, pag. 22, nota 79. Vedi anche
KUNTZE,
Obbligaxioni
[Obli-
gationen], 1886, pag,
122 ;
WENDT,
Pand. §
186 ;
HABTMANN,
nell'Are/z.
per la
prat/ea civ.,
vol. LXXIII, pag. 370 ;
vol. LXXXVI, n. 4 ; vedi
puro Kom,ER, noll'Arch.
per il dr. civ.,
vol. XII, pag. 1.
(7) Cfr.
DERNBMZU
Dr. civ.,
vol. II, pag. 185.
(1)
Una, storia dommatica esauriente dei contratti a favore di terzi offre
GAREIS,
1 eontratti a f. di t. [Die
VertrOge zu Ounsten Dritter], 1873, pag. 51 sgg.
Elaborazioni piú rocenti :
STOBBE-LEIIMANN,
Dr. pr.
[Doutsches Privatrocht], vol.
III,
pag. 228 ; REGELsuEizoiER in
ENDEMANN,
Man.
di dr. com.
[Handbuch des Han-
delsrechts], vol. II, pag. 473 ;
Decisioni del Tr. Imp.
LUrtheile des Reichs-
gerichts], pag. 70 ;
REGELSBERGEll
noll'Arch.
per la prat. civ.,
vol. LXVII, n. 1,
e
BARR
I
ivi„
11. 5 ; DANZ,
La eessione dei crediti
[Forderungsüberweisung],
pag. 120 ; Luica
TARTUTIM,
Dei eontratti a favore del temí,
1889 ; della teoria
e della pratica tedosca tratta la parte quanta ;
LEONHXRD,
Dannullabilitcl dei con-
trata riguardanti ü patrimonio di
Un
temo [ Dio
Anfechtbarkeit den Vortráge
fiar das VermZ5gen eines Dritten ], 189
9
;
PACCIIIONI
1
contratti a favore di terzi,
.1nnsbr., 1898; lim.;LWIG,
I eontratti diprestaxioni in favore di
terzi
[Die Ver-
traigo auf I_,eistung araDritto 1 1899, tratta in principal modo il diritto del
Codice 'civil°.
(2)
Dai eontratti a favore di terzi occorro distinguero i contratti conchiusi per
mezzo di rapp re sentan ti. Infatti nella rapprosontanza diretta acquista il diritto
solo il
ra
ppresentato e non il
rap
presentante, nolla indiretta solo il rappresentante,
non il
rap
presentato. Essi sollo dunque, come si esprimo lo
ZIMMERMANN
Nego-
tiorum gesto,
pag.
-
84, « negozi d' un solo strato , come
» [einschichtige], non
1
contratti a favore di terzi « di duo strati » [zweischichtige].
[§
18j
SEZIONE II - CAUSE DELLA NASCITA. DELLE OBBLIGAZIONI
69
Il
diritto romano piú antico riconosceva simili contratti solo in
via affatto eccezionale. Si negava alío stipulante l'azione derivarte da
tala contratti, perché a lui mancava il proprio interesse pecuniario,
ritenuto necessario a costituire una obbligazione, e la si negava anche
al terzo, perché egli non era parte contraente (3).
Ma nel diritto romano posteriore ció subi essenziali moclificazioni.
E nel diritto comune la regola é divenuta un'altra.
1. Giá in Roma si riconobbe, che lo stipulante aflora ottenesse
un diritto di agire per la prestazione in favore del terzo, guando egli
avesse alla medesima un interesse pecuniario mediato, p. es., se avesse
stipulato il pagamento del suo debito al suo creditore (4). Ancora
(3) Fr. 11, D.,
de obl. et act.
44, 7,
PAULUS,
libro 12,
ad Sabinum : « Q
uao-
«
cumque gerimus, cum ex nostro contracta originem trahunt, nisi ex postra
e
persona obligationis initium sumant, inanem actum nostrum efficiunt : et ideo
«
neque stipulari neque emere ,Tendere contrahere, u.t alter suo nomine recte agat,.
«
possumus »; fr. 38, § 17, D.,
de veb. obl.
45, 1, cfr. piii sopra § 17, nota 1.
Faceva eccezione il
fideieommissum
a
debitore relictum,
nel quale il disponente
pattuiva col suo debitore che la prestazione del debito dovesse effettuarsi in tutto
o in parte in favore di un terzo : cfr. in particolare fr. 26 pr., D., depositi, 16, 3:
ti«
Publia Maevia cum proficisceretur ad maritum suum, arcam clusam cum verte
«
et instrumentis commendavit Gaiae Seiae et dixit el : cum sana salvave venero,
restitues mihi certe, si aliquid míhi humanum contigerit, filio meo, quem ex
«
alio marito suscepi Defuncta ea intestata desidero res commendatae coi restitui
«
debeant, filio an marito. Paulus respondit filio »]; I
I
IELL-ww, 1.
c.,
pag. 1 sgg.
Qui il terzo giá nell'epoca dei gíuristi classici aveva
un' aetio ex
fideicommisso.
Ancora nel diritto antegiustinianeo venne inoltre riconosciuta eficacia di quei
contratti a favore di terzi, nei quali lo stipulante aveva in mira un assegno a
titolo gratuito tra viví in favore del terzo : c, 3, Cod.
de donat. quae sub m.
8, 54.
[« Quotiens donatio ita conficitur, ut post tempus id quod donatum est alii resti-
«
tuatur, veteris iuris auctoritate rescriptum est, si is in quem liberalitatis com-
«
pendium conferebatur stipulatus non sit, placiti fide non impleta, el qui libe-
ralitatis auctor fuit vel heredibus eius condicticiae actionis persecutionom
«
competere. Sed eúm postra benigna iuris interpretatione divi principes el qui
«
stipulatus non sit utilem actionem iuxta donatoris voluntatem competere admi-
«
serint, actio, quae sorori tuae, si in rebus humanis ageret, competebat, tibi
«
accomodabitur »]. Ma il principio rimase immutato : Ancora
DIOCLEZIANO
e
MAssimiA
y
o rigettano nella e. 26 Cod.,
de 'jure dot.,
5, 12, i contratti a favore
di terzi [c. cit.:
Si genero dotem dando pro filia pater communis eam reddi
«
tibi extraneo constituto stipulatus est, nec sibi cessante voluntate nec tibi pro-
hibente iure quaerere potuit actionem »].
(4) Fr. 38, §§ 20 sgg.,
de verb. obl.,
45, 1,
ULPIANUS,
libro 42, ad
Sabinum
«
Si stipuler alii cum mea interesset, videamus, an stipulatio committetur. et
ait Marcellus stipulationem valere [in specie huiusmodí. is, qui pupilli tutelam
e
administrare coeperat, cessit administratione contutori suo et stipulatus
,
est real
«
pupilli salvara fore. ait Marcellus pose defendí stipulationem valore : interest
enim stipulatoris fiera quod stipulatus est, cum obligatus futuros esset pupillo,
e
si aliter res cesserit. Si quis insulana faciendam promiserit aut conduxerit,
•
deinde ab aliquo insular stipulatori fina stipulatus sit : aut sí quis, cum pro-
70
1L
imano DELLi' oBnucaziom
[§ 18]
n innanzi si ancló nei
bonete Mei
Ma nel diritto
comune
pi
basta in generale un interesse anche non pecuniario,
per
assicurare
all
►
stipulante
diritto di agite, per es., se il
padrone di una fabbrica
pattuisce delle prestazioni aventi valore pecuniario in
favore
dei poveri.
2.
II
diritto
giustinianeo
accordava
giá
al terzo in
pareCchi
casi
un'aftio utilis,
per ottenere per
la prestazione (5).
«
misisset Titio fundum Maevium daturum aut, si is non dedisset, poenam se
«
daturum, stipulatus
Maevio fuera fundum Titio datu iri : item si quis id
«
locaverit faciendum quod ipso conduxerit : constat habere eum utilem ex locato
«
actionem. Si quis ergo stipulatus fuerit, cum sua interesset el dari, in ea
« erit causa, ut valeat stipulatio. Unde et si procuratori meo dari stipulatus
«
sum, stipulatio vires habebit : et si creditori meo, quia interest mea, ne vel
poma committatur vel praedia distrahantur, quae pignori data erant
§ 20,
I
de inutil. stipulat.,
3, 19. Cfr. inoltre piú copra § 17, nota 3.
" (5)
Un' aetio utilis
derivante clai contratti di terzi avevano inoltre : a) la
moglie e i figli di essa, guando 1' ascendente nella costituzione della dote aveva
stipulato in favore di essi la restituzione della dote mede-sima : fr. 45, D.,
sol.
mate.,
24, 3 ; c. 7, Cod.,
de pact.
C0912;
5, 14 [fr. 45 cit.: « Gaius Seius avus
maternus Seiae nepti, quae erat in patris potestate, certam pecunia° quanti-
«
tatem dotis nomine Lucio litio marito dedit et instrumento dotali huiusmodi
«
pactum et stipulationem complexus est : si inter Lucium Titium maritum et
«
Seiam divortium sine culpa mulieris facturo esset, dos omnis Seiae uxori vel
«
Gaio Seio a
y
o materno redderetur restituereturque quaero, cum Seius avus
«
maternus statim vita defunctus sit et Seia postea sine culpa sua divorterit vivo
«
patre suo, in cuius potestate est, an et cui actio ex hoc pacto et stipulatione
«
competat et utrum heredi avi materni ex stipulatu an nepti. respondi in per-
«
sona quidem neptis videri inutiliter stipulationem esse conpeptam, quoniam avus
«
maternus el stipulatus proponitur : quod cum ita est, heredi stipulatoris, quan-
«
cloque divorterit mulier , actio competer° videtur. sed dicendum est Seiae
«
posse dotem solvi (quamvis actio el directo non competat), ac si sibi aut illi
«
dari avus stipulatus esset. sed permittendum est nepti ex hac avita con-
«
ventione, ne commodo dotis defrudetur, utilem actionem : favore enim nUp-
«
tiarum et maxime propter affectionem personarum ad hoc decurrendum est »1;
b) jl
proprietario di una cosa che un terzo depositó o diede a prestito, col patio
che la stessa dovesse restituirse al proprietario : c. 8 Cod
ad exibendum,
3, 42
•,
[« Si res tuas commodavit aut deposuit is, cuius precibus meministi, adversus
•
tenentem ad exhibendum vel vindicatione uti potes. Quod si pactus sit, ut
•
tibi restituantur, si quidem el qui deposuit successisti, jure hereditario depositi
•
actione uti non prohiberis : si
y
ero nec civili nec honorario iure ad te hereditas
•
eius pertinet, intellegis nullam te ex eius pacto contra quem
-
supplicas actionem
«
stricto iure habere : utilis autem tibi propter aequitátis rationem dabitur depo-
«
cite actio »] ;
e)
il pignorante, pel quale jl creditore, alla vendita del pegno,
ha riserbato con apposito patto jl riscatto della cosa pignorata : fr. 13, v.,
D.,
de pigneratieia actione.
13, 7 [« Si, cum venderet creditor pignus, conve-
« nerit inter ipsuni et emptorem, ut, si solverit debitor pecuniam pretii emptori,
« liceret el recipere rem suam
'
scripsit Julianus et est rescriptum ob hanc con-.
« ventionem
pi
gneraticiis actionibus teneri creditorem ut
debitori
mandet ex ven-
« dito
-
actionem adversus emptorem. sed et ipse
debitor
aut vindicare rem poterit
« aut in facturo actione adversus emptorem agere »].
[§ 18]
SEZIONE II - CAUSE DELLA NASCITA DELLE OBBLIGAZIONI
71
Anche i contratti intorno alle prestazioni verso gli eredi dello
stipulante, o ad uno dei suoi eredi, che nel diritto classico non erano
per aneo fornite di azione, ebbero da Giustiniano pida efficacia (6)
Ma pure non la si ruppe mai con la regola.
Al contrario nel diritto comune il terzo é sempre autorizzato ad
agire indip endentemente in forza dei contratti a suo favore, guando
tale era lo scopo del contratto (7).
(6) Antico dogma formale era stato « ab heredibus incipere obligationes non
posse ». Esso trovavasi peró in contraddizione con scopi assai giustificati dall'umana
natura, e fu quindi per lungo tempo minato ed . eluso (cfr.
GATus III, § 100).
prima che
GIUSTINIÁNO
lo abolisse del tutto con la c. un., Cod.,
ut
actiones
et ab
herede et contra hereden], incipiant,
4, 11 [G. § 100 cit.: « Denique inutilis est
«
taus stipulatio, si quis ita dari stipuletur :
post mortem meara dari spondes?
vel ita :
(post mortem tuam dari spondes ?
valet autem, si quis ita dari
•
stipuletur :
en
,
rn moriar dari sponeles?
vel ita :)
morieris dari spondes?
.1
'id est ut in novissimum vitae tempus stipulatoris aut promissoris obligatio
«
conferatur. nam inelegans esse visum est ab heredis persona incipere obliga-
«
tionem
» — c. un. cit.: « Cum et stipulationes et legata et alios contractus
«
post mortem compositos a ntiquitas quidem respuebat, nos autem pro communi
homiuum utilitate recepimus, consentaneum erat etiam illam regulan, qua
« vetustas utebatur, more humano emendare. Ab heredibus enim incipere
•
actiones vel contra heredes veteres non concedebant contemplatione stípula-
«
tionum ceterarumque causarum post mortem conceptarum. Sed nobis necesse
•
est, ne prioris vitii materiam relinquamus, et ipsam regulan' e medio tollere,
«
ut liceat et ab heredibus et contra heredes incipere actiones et obligationes,
•
ne propter nimiam subtilitatem verborum latitudo voluntatis contrahentium
«
impediatur »]. Cfr. Scillx-RL,
Contributi
[Beitráge], vol. I, n. 3.
(7) É assai controverso, sotto quali presupposti competa al terzo il diritto di
agire, ed oltracció quale carattere abbia tale diritto. Assai difusa era prima la
opinione, che il terzo ahora soltanto consegua un diritto d' agire in giudizio,
guando eglí, sull'invito dello stipulante, acceda al contratto. Questa teoria é pas-
sata in alcune legislazioni recenti. Ma non vi é corto alcun dubbio che guando
tale intervento abbia luogo spetti al terzo azione. Peró un simile invito ad
intervenire e l' intervento del terzo avvengono di rado nella vita pratica. E pur
nondimeno in molti casi é stabilito il diritto in parola in favore del terzo. Quali
sono dunque i criteri di
osso ? Il REGELSBERGER,
nell'Arch.
per la prat. civ.,
ritione,
che sia condizionato alla intenzione dei con traenti l'accordare al terzo
diritto di reclamare l'adempimento contro il promittente, in base al negozio dai mede-
simi conchiuso ; cfr.
Trib. Imp.,
vol. II, pag. 54 ; vol. VII, pag. 131. Soggiunge
peró non esser necessario che questa intenzione sia stata particolarmente espressa
nella convenzione, e bastare che risulti chiaramente dalle circostanze. Contro tale
teoria si volge il
BAEHR,
nell'Arch.
per la pral. civ.,
1. e., pag. 163. Egli espolie
come giammai accada, che le parti nello stipulare siansi pronunziate intorno ad
una siffatta intenzione o non, dello prestazioni da farsi al terzo, e come tanto
meno sussistano di regola particolari « circostanze », dalle quali possa ristiltare
qualcosa intorno a tale intenzione. E lecito riconoscere, che nella formulaziono
del Regelsberger viene accentuata in modo troppo eselusivo la particolare volouta
dello parti contraenti, inentre per il diritto importa precipnainente la speci
,
típica
TI, DIRM
I
O DELLE
OBBLIGAZTOM
r§
18]
a)
Ala in conseguenza di ció sorgo qui la difficile questione,
guando il terzo sia
semplice destinatario, il quale é autorizzato
solo a riceversi la prestazione, ma non ad agire, e guando egli possa
anche per parte sua esperimentare l'azione. Gli stessi contraenti non
sipronunzierann
o
forse quasi mai su di ció- in particolare,
giudice
uindi rimandato all'apprezzamento degli seopi del negozio, e della
q
intenzione delle parti che devesi declame. Il suo compito vien facilitato
da ció : che per consuetudine si ó fissata l'autorizzazione ad agire
del terzo per determinate specie di contratti. Tale é il caso dei
contratti di cessione d' immobili, nei quali l'alienante stipula degli
assegnameuti a favore dei figli o della moglie o di altre persone
prossime (8), ed inoltre nelle assicurazioni sulla vita a favore di
terzi (9).
Anche il destinatario di una spedizione di merci, indicato in una
lettera di porto, ha dalla legge un'azione per la consegna dell'oggetto'
se il vettore é giunto al luogo della consegna, ed ha rimesso al desti
del negozio e gli scopi di esso. Ma la distinzione tra negozi, nei ii quali ii terzo
ha facoltá soltanto di rice v ere la prestazione, e negozi, nei quali egli é auto-
rizzato anche a r i c h i ed e r l a in g i u d i z i o, corrisponde alla esistente varietá
dei fatti. Essa potrá essere difficile, ma tuttavia si offre. Il Cod. civ. germ., § 328,
trovasi nel medesimo punto di vista qui sostenuto. (§ 328: « Per contratto si
puó convenire una prestazione in favore di un terzo, con 1' effetto che il terzo
acquisti immediatamente ii diritto di richiedere la prestazione. — In mancanza
di speciale disposizione, deve rilevarsi dalle circostanze, ed in particolare dallo
scopo del contratto, se il terzo debba acquistare il diritto, se il diritto del terzo sorga
immantinente o solo dietro determinati presupposti, e se alíe parti contraenti
debba essere riservata la facoltá di rimuovere o di modificare il diritto del terzo
senza l'assenso di lui »].
(8)
Ció é saldo nella teoria o nella pratica. Cfr.
STOBBE-LEITMANN,
Dr. pr. ted ,
vol. III, pag. 239 ;
Trib. Imp.
vol. II, pag. 277, vol. XXIX, pag. 173 ;
Cod.
civ. germ., §
330. [« Se in un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita
vitalizia il pagamento della someta assicurata o della rendita viene stabilito in
favore di un terzo, é a ritenersi nel dubbio che il terzo debba acquistare imme-
diatamente il diritto di reclamare la prestazione. Lo stesso vale guando nel disporre
una liberalita
s'
imponga all' onorato una prestazione
in
favore di un terzo, o
guando chi prende possesso di un patrimonio o di un singolo bene promette una pre-
stazione ad un terzo
a
scopo di transazione ].
(9)
Cfr. Trib. Imp., vol. I, pag. 379 e gli scrittori ivi citati ; Trib. Imp.,
vol. XI, pag. 174, vol. XVI, pag. 126 ;
WINDSCHEID,
vol.
II, §
316, nota 15 ;
PFIZNER,
nell'Arch.
per la prat civ.,
vol. LXXII, pag. 49 ;
HECK,
Le assicura-
zioni sulla vita a favore
terzi
[Die Lebensversicherung zu Gusten Dritter],
1890 ;
REUSCHER,
La natura giuridica del contralto dell' assicuralione della
propria
vita
[Die rechtliche Natur des Vertráges über die Versicherung des eigenen
Lebens]. Diss. Inaug. nella Univ. di Berlino, 1890, § 12 sgg. •; C.
manico, § 330.
C. ger-
[§ 18]
SEZIONE II - CAUSE DELLA NASCITA DELLE
oBBLIGAziom
73
natario la lettera di porto (10). All'incontro il destinatario di una spe-
dizione postale non ha alcuna azione alla consegna di essa (11).
b) E
dubbio inoltre, se e sino a guando la clausola a favore
del terzo possa essere iimossa senza la sua partecipazione. Anche in
questo riguardo si deve fax capo alla specie caratteristica del negozio
in questione (12). Cosi l'assicurante puó, finché vive, togliere, od asse-
gnare ad altri, le assicurazioni sulla vita stipulate a favore di un
terzo; lo stesso dicasi degli assegnamenti stipulati nei contratti di ces-
sione di beni. Il diritto invece del destinatario, indicato nella lettera
di
porto, sulla merce spedita é saldo, non appena il vettore gli ha con-
segnato la lettera dopo l'arrivo della merce al luogo della consegna.
e)
L'azione del terzo ha radice nel contratto, é dipendente
dalla validitá di esso, e soggiace anche alle modificazioni, che colpi-
scono i contraenti riguardo alle condizioni del contratto, prima che il
diritto del terzo sia divenuto irrevocabile.
nondimeno é un diritto per sé stante, non semplicemente
credito dello stipulante a lui ceduto. Perciú, tra l'altro, il destina-
tario della lettera di porto, nel caso della mancata consegna della
merce, puó liquidare non solo il danno dello speditore, ma anche il
suo proprio (13).
(10)
Cod. comm., §§ 433, 435 ; Trib. Imp. Com., vol. IV, pag. 359 sgg. ;
HELLWIG,
1.
e.,
pag. 477 sgg. Cfr. peró
GOLDSCHMIDT,
Dr. Com.,
vol.
II,
pag. 749,
L§ 433 cit. : «
Lo
speditore puó dare incarico al vettore di trattenere la merco,
di restituirla o di consegnarla a persona diversa da quella indicata nella lettera
di vettura. Le maggiori spese, che derivano da una siinile disposizione devono
essere rifatte al vettore. — Tale diritto di disporre dello speditore si estingue,
guando dopo arrivo della merce al luogo della consegna, viene consegnata la
lettera di vettura; al destinatario, ovvero questi ha intentato un.' azione contro
vettore in conformitá del § 435.
I!
vettore deve in uno di questi casi osservare
solo le istruzioni del destinatario ; se viola questa obbligazione e tenuto verso il
destinatario per la merce ». — § 435 cit.: « Dopo l'arrivo della merco al luego
della consegna, il destinatario é autorizzato a far valere in proprio nome centro
il vettore i diritti derivanti dal contratto di trasporto, contro l'adempimento degli
obblighi che no risultano, senza distinzione, se egli agisca nel proprio o nell'altrui
interesse. Egli é partícolarmente autorizzato a reclamare dal vettore la rimessa
della lettera di vettura e la consegna della merco. puesto diritto si estingue
guando lo speditore abbia conferito al vettore istruzioni opposte, pura() ancora
ammissibili a tenore del § 433 »].
(11)
Tr. Imp., vol. XLIII, pag. 98 In sonso contrario
HELLWIG,
1. e.
pag.
520,
almeno conformemente alle regole del Cod. civ. germ. ; inoltre Paolo Schmidt,
Diss. Inaug.,
Tubinga,
1898.
(12)
Cod. civ. germ., § 328 [ríp. alla nota 71.
(13)
Pin
d'uno ritiene, che il terzo abbia solo facoltá, di far valere il d iri t to
d í credito de llo sti
pulante :
la sita azione essere un
actio iríais
quella
dello stipulante : cfr.
BAEHll,
loe. cit.
L' esatta teoría e invece
laseguente
d
71
II DIEITTO DEI,LE ()B1))1,IGAZ10X1
[§
18-19]
CAPITOrio
Specie di negozi obbligatorii.
§ 19.
Negozi obbligatorii unilaterali e bilaterali.
1.
I rapporti di credito pile semplici, in particolare i mutui,
dan fondamento ad obbligazioni unilaterali, dimodoché solo Puna
delle pa
•
ti diviene in forza del negozio il creditore, e solo l'altra
debitore.
Questa forma i Romani cerearono d'imprimere quant'era possibile
alle obbligazioni anche aflora, guando nel facto trattavasi di un com-
plesso di reciproche pretese. A ció servivano loro le stipulazioni. Oggi
per gli stessi scopi si adopera la cambiale, la quale in parí modo dá
origine ad una obbligazione rigorosamente unilaterale.
2.
Ma ottennero riconoscimento anche le obbligazioni bilaterali,
p
elle quali ciascuna parte é al tempo stesso creditore e debitore.
Vi sollo due categorie di siffatti negozi:
a)
I contratti sinallagmatici fondano uno scarnbio di obbliga-
zioni reciproche, ambedue 'Igualmente essenziali pel negozio (1).
Tali
la compravendita, la locazione, la societá.
b)
In una seconda categoria di negozi reciprocamente obbli-
gatorii si distinguono obbligazioni principali ed obbligazioni acces-
sorie. L'obbligazione principale serve aula realizzazione dello scopo
principale del negozio, l'obbligazione accessoria é per questo scopo
terzo fa valore i l s u o proprio diritto derivante dal contratto. Perció egli non
soggiace alla ecceziono di compensazione, per altri negozi, che sta di fronte alío
stipulante. Ma egli agisce in base al negozio., Non puó quindi sottrarsi alle ecce-
zioni derivanti da esso, per esempio alla
exceptio non adimpleti contractus.
Con-
cordeménte il Cod. germ., § 334 : « Le eccezioni derivanti dal contratto compe-
tono al promittente anche di fronte al terzo ».
(1) Cfr. fr. 7, § 2, D.
de paetis,
2, 14 ; fr. 19, D.
de
V.
S.,
50, 16. Il Cod.
civ. germ., § 320 sgg., designa i contratti sinallagmatici con l'appellativo di
«
reciproci » [gegenseitige] ; [fr. 7, § 2 cit.: « Sed et si in alium contractum res
«
non transeat, subsit tatuen causa, eleganter Aristo Celso responda esse obliga-
«
tionem. ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias : hoc
«
C
DVÓGU
r
zy
esse et hinc nasci civilem obligationem. et ideo puto recte Iulianum
«
a Mauriciano reprehensum in hoc : dedi tibi Stichum ut Pamphilum manu-
«
ni.ittas: manumisisti : evictus est Stichus. Iulianus scribit in factum actionem
«
a praetore dandam: ille ait civilem incerti actionem, id est praescriptis verbis
« sufficere: esse enim contractum, quod Aristo
CíDvócotT
dicit, unde haeC
« nascitur actio »].
[§ 19-201
SEZIONE II - CAUSE DELLA NASCITA DEUX 01313LIGAZIONI
75
di pilt subordinata importanza. Cosi, p. es., nel mandato, nel deposito.
Per la prima sta
l'actio directa,
per raltra
contraria. (2).
§ 20. —
1 negozi sinallagmatici in particolare.
Ai
negozi sinallagmatici C
•
• essenziale che promessa si contraccambi
con promessa.
Vi ha pure una cerca reciproca dipendenza dalle reciproche obbliga-
zioni da, essi derivanti.
Sino a dual punto? Questa ú elegante e grave questione : poichu) i
riflessi s'incrociano.
Qllanto piü indipendenti sollo ambedue le obbligazioni, tanto pi i.
grande '() il loro particolar valore, tanto piú fucile la loro realizzazione
ed esecuzione processuale, ma tanto piil prossimo ú anche il pericolo,
che l'una parte si arricchisca a spese dell'altra.
Il
diritto romano progredito Si tenue lontano dagli estremi, in (planto,
a
presciiidere dai contratti di locazione, che furono sottuposti ad un
trattamento speciale, elaboró i seguenti principii:
a)
Con la conclusione del contratto sinallagmatico (specialmente
della vendita) ognuno dei contraenti aequista una pretesa indipendente,
e fornita di azione, alla prestazione promessagli.
b)
Chi perú da parte sua, in onta al contratto, non adempie
la prestazione derivante dal negozio, viene respinto per via di
exceptio,
riel caso ch'egli agisca per l'adempimento della controparte.
Molti dei moderni vanno oltre, e ritengono come regola che ognuno
dei contraenti possa agire solo per lo scambio dello prestazioni. I1 suo
diritto di agire sarebbe quindi condizionato alla prestazione da parte
sua (1).
(2) Piú d'uno, corno ad osempio
Panul.,
232, ed il WiNoscumo,
v91.. II, § 320, considera le obbligazioni con
actiones eont
•
uriae
como
« unilaterali » dell'obbligato principal°, mentre riguarda l'obbligazione d°l-
l'altra parte come alcuncliA di puramente possibile ed accessorio. Ciú é inesalto.
Il
contratto da origine ad una rosponsabilit
dell' obbliguto in via sussi-
diaria,
a quena del debitore principal°, solo é incerto se da essa si svi-
luppano degli obblighi perseguibili mediante azione. Cfr. 1;triNZ,
vol.
II, pag. 57 ; contro di
noll.'
Arehirio per la p•aliea
vol. LXVIII, pag. 163. .Parecchi scrittori parlan° di
contraellts i
y
aequales hilate-
terales,
i piú rocenti, a volte, di contratti bilateral" 4. imperfetti
(1) A lcuni scrittori affermano, che dai contratti sinallagmatici dorivi una obbli-
gazione soltanto, costituita da un misto di pretese o contro
►
retese, e olio
rientri holla controversia non gia la singola
e ii
mira l'atiore, ina
l'intero negozio in tutta la sua estonsione. Cosi segnatamente il
GANS,
dclle
obbligazioni
[Obligationenrechtl,
honae
fidei e/ stri(
,
/i
ar,tiones.
¡
q
u'u
n
o 141,1,1, (ww,u
‘
\zioN1
I§ 21-22]
a)
Solo una sottospecie
eiweptio 'non adiin
Mea contractus
la controprestazione dovuta, afrer_
si Ita guando
convemito traitie
che 1;
1
, vosa prestata od Zeda dalrattore 11011
costituisca
adem-
pimento esendo incompleta O difettosa, O consistente
in
qualche cosa
diverso dal rop;getl o do v tito.
l'ur sempre qui l'oliere della prova si configura in partieolar modo.
r
ziflore
d
e
ye da parte sita dimostrare, che ció ch'egli ha pro-
siato
►
d oil
corrisponde plenamente alfa sua obbligazione.
basta
all'uopo la prova dell'esteriore idoneita della cosa prestata, e elle quindi
secondo
apparenza tildo sin, conforme al contratto; infatti ció
che
normal° (leve esser supposto. 1 a presumersi la regolare prestazione,
guando raltra parte raccettó senza riserva, malgrado che usando la
debita diligenza dovevano saltarle agli occhi i difetti piii tardi lamen-
tati. All'incontro, se il convenido ritiene, che la cosa offerta o prestata
in condizione apparentemente regolare era nonpertanto difettosa, deve
egli ció provare.
11 convenido p11Ú trattenere per latero la sua prostazioiie, anche
Se 1 difetti denunziati ~olio di poco rilievo.
soltanto contro
pieno adempimento egli
CJ
obblig-ato a prestare. Se perca ha accettato
una volta la, prestazione como regulare, e solo vi mancan° ancora delle
parte insignificanti o dello prestazioni accessorie, egli pul) richiedere
solo la ulteriore consegna 0(1 11 risarcimento dei danni, e trattenere in
(planto SIa divisibile la sua eontro l)restazione, soltanto per una parte
proporzionale. Ció deriva dalla equita ed opportunita, (ini decisive (10).
b)
Sotto la forma della stessa eccezione non
di
rado il con-
venido fa valore un suo controdiritto indipendente, diretto, per esempio
5
alea reseissione O alta diminuzione del prezzo della vendita, e al risar-
cimento del (latino. Esso, secondo la sua specie, porta ora al definitivo
rigetto delrazione, ora alea diminuzione della somma pretesa dall'attore.
11 convenido, confin:me al principia generan, deve provare i punti di
(atto, su cui i 1 silo controdiritto si fonda.
§ 22. — Obbligazioni astratte.
eontrapposto di negozi astratti e causan (1), é nel diritto delle
obbligazioni, di speciale importanza.
(10) 11 Cod. eiv. gorin., al § 322, al. 2°, dispone:
zialmento prostato,
eont
roprestazione in tanto non potra, esser negata, in (planto
So Puna parte abbia par-
tale rifiuto seeondo le eireostanze od in particolare a eaus
'a -della proporzionale
esiguita della parte rimanento, verrebbe ad urtaro eontro la lealta O la buona fel) ».
(.1) Cfr. vol. 1,
95.
f§ 22]
SEZIONE II - CAUSE DELLA NASCITA DELLE OBBLIGAZIONI
83
elle obbligazioni si dá vita per determinati motivi economici. La
loro esistenza, e la loro estensione sono di regola, nei cosidetti negozi
causali o materiali, dipendenti dalla loro
causa.
Chi promette 1000 in
forza di un mutuo, li deve solo se gli siano stati sborsati; e chi pro-
mette 100 come prezzo della venduta, non puó essere costretto al
pagamento, se la alerce venduta non gli vien consegnata.
Ma ció naturalmente fa pesare sul creditore delle prove diffi-
coltose, se egli voglia agire per le somme dovutegli. In conseguenza
di ció il normale incasso dei suoi crediti puó arrestarsi, e con ció
forse anche l'esercizio della sua industria.
La necessitá pel commercio del preciso introito del danaro dovuto
giustifica sopratutto le obbligazioni astratte.
I. -- Esse venivano costituite in Roma mediante la stipulazione
nella sua figura piú semplice :
decem dare spondes? spondeo (2).
La
stipulazione conteneva una promessa di debito, ma niuna causa del
debito. Se quindi riguardo ad essa si veniva ad un giudizio, il giudice
doveva giudicare puramente e semplicemente sulla validitá giuridica
della data promessa, ma non sulla causa di essa. Questo stato del
diritto peró non si mantenne a lungo.
a) II nesso della promessa di debito con la sua causa é, sino ad
un certo grado, indissolubile. Non potevano quindi non sopravvenire
i
conflitti.
11 debitore puó a
y
er promesso per una causa preesistente, per
esempio, in forza di una presunta obbligazione, derivante da ven-
(2) II carattere astratto della stipulazione é stato apprezzato per la prima volta
dal
LIEBE,
La stipulazione ;
ed i risultati ottenuti solio stati in seguito messi a
partito per la teoría della cambiale. Ma a ragione jl
SAL
p
ius,
La novaz ione
[Novation],
pag., 212, ha rilevato,. come la stipulazione, essendo una generale forma di con-
tratto, poteva accogliere in sé anche negozi materiali: fr. 5 pr. D.
de verb. obl.,
45, .1 ; PAULUS,
Sent., II,
22, § 2 ; [fr. 5 pr. cit. : « Stipulationum aliae judiciales
sunt, aliae praetoriae, aliae conventionales, aliae communes praetoriae et
iudi-
•
ciales. judiciales sant dumtaxat, quae a mero iudiejs officio proficiscuntur,
•
veluti de dolo cautio : praetoriae, quae a mero praetoris officio proficiscuntur,
veluti damni infecti. praetorias autem stipulationes sic audiri oportet, ut in his
•
contineantur etiam ediliciae : nam et hae ab iurisdictione veniuut. conventionales
«
sunt, quae ex conventione rerum fiunt, quarum totidem genera sunt„ quot
•
paene dixerim rerum contrahenclarum : nam et ob ipsam verborum obligationem
«
fiunt et pendent ex negotio contracto. cominunes sant stimilationes veluti roen
•
salvan' foro pupilli : nam et praetor iubet rem salvan' fore papillo cave
•
i et
•
interdum iudex, si aliter expediri hace res non potest : itern duplae stinulatio
venit ab indice aut ab aedilis edicto » ; PAtfLus,
loe. e it :
()mil-W-11s pnctis
•
stipulatio subici debet, ut ex stipulatu actio naSei possit 1. Cfr. del. resto ¿luche
WENDT,
negli
Anea. di
vol. XXVIII
-
, pag. 31, o eontro di luí PKirNicH,
nella
Riv.' di kS
l
av ig ny
Parte
I?oni.
[Zeitschri ft der Savigny-Stirtung,
A htlid,
vol. XIII, pag. 2G-1. Ved anche
MITTEIS,
I)
ir ittodel'Innpero [
h),e i s red
'
1);n.';, 11)(;.
[§
22]
EL DIMITO DELLE OBBT,IGAZIOM
dita-,
mandato o societa
(stipulatio debiti),
ma
in seguito
si dimostra che
intervenuto
1111
ei'rore scusabile, e che la presunta
obbligazione non sussisteva. Ovvero, il che era ancora peggio, egli
aveva promesso in vista di un atteso avvenimento futuro, in
partico-
lare del pagamento di una valuta
(stipulatio ob
causam),
e questo non
ebbe luogo (3).
Si fu costretti di accordare in
tali
casi al promittente una
.condictio
per la liberazione del debito della stipulazione (4), che era privo di
causa, e persino una
exeeptio dolí
contro l'azione
ex stipulatione.
Con
ció la stipulazione perdette 11 suo originario carattere reciso, ma anche
tn
spesso disnano. Conservó peraltro pregi essenziali, finchó il promit-
tente, come principalmente accadeva, dovó da parte sua provare la
mancanza di causa nel caso d'impugnativa (5).
b)
Ma anche ció ebbe a mutarsi nell'epoca posteriore classica.
Si richiese d'allora in poi da parte dello stipulante, che intentava
l'azione della stipulazione, la prova della realizzazione della causa, se
il
convenuto allegava la mancanza di essa. (6). Ció pose un limite ad
(3)
Sulla
stipulatio debiti
e
ob causan?,
vedi
BAFHR,
Il
riconoscimento come
causa dell' obbli gazione
[Die Anerkennung als Verpflichtungsgrund], 1855,
3
a
ediz.
1895, e particolarmente §§ 14 sgg. ; cfr. anche il chiaro prospetto delle opinioni
del
BXEHR
nel RocrioLL,
Casi giuridici del Trib. Imp.
[Rechtsfülle des Reichs-
gerichts], vol. I, pag. 256.
(4)
Su di questa
condictio e liberatoria »
cfr. fr. 1 e fr. 3, D.
de
eondictione
sine causa,
12, 7 [fr.
1
cit. : « ... qui autem promisit sine causa, condicere quan-
«
titatem non potest quam non dedit, sed ipsam obligationem... » ; fr. 3 cit. :
«
Qui sine causa obligantur, incerti condictione consequi possunt ut liberentur :
•
nec refert, omnem quis obligationem sine causa suscipiat an
maiorem
quam
•
suscipere eum oportuerit, nisi quod alias condictione id agitur, ut omni obliga-
«
tione liberetur, alias ut exoneretur: veluti qui decem promisit, nam si quidem
«
nullam causam promittendi habuit, incerti condictione consequitur, ut tota sti-
«
pulatio accepto fiat, at si, cuan quinque promittere deberet, decem promisit,
«
incerti consequetur, ut quinque liberetur »].
SALPIUS,
loc. cit.,
pag. 289.
(5)
QUINTILIANU5,
Inst. orat.,
IV, 2, 6 : « Satis est dixisse : certam creditam
•
pecuniam peto ex stipulatione : diversa° partis expositio est, cur ea nondum
«
debeantur
(6) Se il convenuto contro la stipulazione obiettava, che la valuta era stata
promessa má non consegnata, l'attore doveva, senz'alcun dubbio, provare il paga-
mento : c. 3, Cod.
de non numerata pecunia,
4,
30.
ANTONINIIS «
Si
ex cautione
«
tua, licet hypotheca data, conveniri coeperis, exceptione opposita seu doli seu
«
non numeratae pecuniae, compelletur petitor probare pecuniam tibi esse asume-
«
ratam : quo non impleto absolutio sequetur » (a. 215). Ció doveva condurre
ad ulteriori conseguenze, che so
p
o svolte dal fr. 25, § 4,
de probationibus,
22, 3.
PAnus,
libro 3,
quaestionum: «
Sed haec, ubi de solutione indebiti quaestio est.
sin autem cautio indebite exposita esse dicatur et indiscrete loquitur, tuno eum,
« in
quem
cautio exposita est, compelli debitum esse ostendere, quod in cautionem
deduxit, nisi ipse specialiter qui cautionem exposuit causas
explanavit, pro
SEZIONE II - CAUSE DELLA NASCITA DELLE OBBLIGAZIONI
85
ogni sopruso, ma tolse anche alla stipulazione la caratteristica utilitá,
di essa.
Il
suo carattere astratto per tal modo era in sostanza perduto;
e
ció dové divenire della, maggiore importanza anche a riguardo dei
documenti della stipulazione. Se essi attestavano la promessa di un
debito soltanto, ma non la causa del debito (la cosidetta
calca° indi-
screta),
non potevano piú provare sufficientemente l'obbligazione.
Di conseguenza la
pii-t
antica teoria del diritto comune null'altro
conobbe, che
i
negozi materiali,
e nessun
titolo di credito valeva come
probatorio, se oltre della promessa di debito, non indicava la causa
del debito stesso. Lo si respingeva indietro come
cautio indiscreta.
II. —
Ala nel diritto comune piú retente l'istituto delle obbliga-
zioni astratte fu richiamato in vita (7). Ció avvenne anzitutto per la
pratica dei commercianti nel diritto; ma non si rimsase
1. La cambiale crea necessariamente delle obbligazioni astratte ;
essa non puó contenere la causa del debito, se dev' essere cambiale.
In origine era solo uno strumento pei negozi dei commercianti, oggi
é libera a chiunque.
«
quibus eandem conscripsit : tune enim stare
011111
oportet suae confessioni, nisi
evidentissimis probationibus in scriptis habitis ostendere paratus sit soso haec
«
indebite promisisse ;>. Cfr. c. 13, Cod.
de non numerata pecunia,
4, 30.
[« Generaliter sancimus, ut, si quid scriptis cautum fuerit pro quibuscumque
•
pecuniis ex antecedente causa descendentibus eamque causan specialiter pro-
«
missor edixerit, non iam el licencia sit causae probationes stipulatorem exigere,
•
cum suis adquiescere deceat, nisi corte ipse e contrario per apertissirna rerum
«
argumenta scriptis inserta religionem iudicis possit instruere, quod in alium
«
quemquam modum et non in eum quem cautio perhibet negotium subsecutum
sit. nimis enim indignum esse iudicamus, ut, quod sua quisque voce dilucide
«
protestatus est, id in eundem casum infirmare testimonioque proprio resistero »].
Quanto ci sia tramandato di Paolo nel fr. 25, § 4, non é possibile ricavare. In
ogni modo le decisioni riportate cono insieme concordi. Se l'attore, che agisce in
base ad una
cautio indiscreta,
deve provare, di fronte all'eccezione del convenuto,
íI pagamento della valuta, guando egli indica la dazione di essa come il fonda-
mento della stipulazione, gl'incombe di conseguenza anche la prova dello prece-
dente obbligazioni, guando egli assuma che
p
ella esistenza dello medesime stia la
causa della stipulazione. Altrimenti egli potrebbe nel modo
piit
facile per mezzo
di un semplice protesto liberarsi da una prova dífficoltosa e force anche impos-
sibile. Del resto le teorie sulla famosa legge 25, § 4, D.
de probationilms
son°
assai divise Cfr.
W1N1SCHEID,
vol. II, § 318, nota 4, e gli scrittori ivi citati.
Noi troviamo soltanto, che le disposizíoni menzionate furono i rintocchi funelori
delle stipnlazioni astratte nel diritto romano ;
GNYIST,
1
contratti formali
[r6rmelle
Vertráge] pag. 198. Cfr. anche
PERNICE,
loc. cit., .pag.
264.
(7) 11 diritto tedesco anteriore non richiede punto per l'azione la dimostraziotw
della causa dell' obbligazion cfr.
STOBEE-LEILMANN, D
•
, ,
vol. III, § 220.
nota 3 sgg.
S6
Dunri"ro DEI,LE
[§
221
9
1)(
,
1 pa
s
-
ri (;
legalmente riconosciu
ta
la forza obbligatoria degli
.
1
sscgn
e dei titoli di obbligazion
i
d
e
ei commrcianti, riguardan
t
i
cose
a
fn
g
ibili, anche se privi dell'indicazione della causa del debito (8).
u
Anche i
al portatore crean° di regola obbligazioni astratte.
3. A
prescindere
questi casi particola
►
i, la volontá delle parti
o
costituire (talle obbligazioni dirette a prestazioni determínate, senza
pu
dipendcnza dalla causa del debito. Solo dev-' esser cena
volontá
delle parti a cié)diretta (9). Cosi
special mente, guando in confor-
mita di una liquidazione di conti, si dichiara di dovere una determi-
nata somma. Ivi infatti si manifesta chiaramente la volontá, che
non
si debbaritornare sui fattori del tonto, e che solo debba essere
decisivo
II ris
ti
llato di esso. Lo stesso dicasi del riconoscimento
del
debito di una ceda someta (10).
Con ció dov¿3 essenzialmente modificarsi l'antica teoria della
cautio
indiscreta.
II Molo dell'obbligazione che non reta la causa di essa
c
in
tutto O pienamente probante, se le parti vollero visibilmente
costituire una obbligazione astratta. Ma se tale intenzione da esso non
risulta, esso () anche oggi solo un frammento, la cui portata si
puó
dimostrare solamente, guando sia messa in chiaro la causa del
de-
bito
(11-12).
(8)
Cod. comm., § 363. Trib. In» comm., vol. VII, pag. 204 ;
VIII,
pag. 431 ; vol. XIX, pag. 277.
(9)
Sin (la guando il
BAHR
(loc. cit.)
difese questa opiniono essa ha sempre acqui-
stato maggior numero di seguaci. Al diritto giustinianeo non si puó invero collegare
il
riconoscimento di promesse astratte : cfr. piú copra nota 6. Ma se il diritto
coinune riconosce senz'altro la perseguibilitá dei contratti obbligatorii, perché la
concorde volontá dello parti non dovrebbe avere la forza di dar vita anche ad
obbligazioni astratte ? Cfr. Wifinscumn, vol.
II, §
318. E se ció non si. reputa
decisivo, esiste in ogni caso una disciplina sorta dalla vita giundica e dai bisogni
di essa, che, radicata nollo idee della vita pratica, si é liberamente sviluppata in
fiase alto scritto del Biihr e mediante l'influenza da esso esercitata sulla teoria
e sulla pratica.
(10)
'In sonso analogo Trib. Imp., vol. II, pag. 337, inoltre vol.
III,
pag. 264.
La forma scritta qui richiesta si fonda salle disposizioni del diritto prusiano
riguardanti la forma.
(11)
Fa difficoltá il voler vedero nel dubbio in ogni obbligazione emessa senza
causa l'assunziono di una obbligaziono astratta. Ció riposa sulr ipotesi, che la
omissione della
causa
noll'obbligazione sia in sé
un
sogno sicuro dell' intenzione
di assumere un'obbligazione astratta. Ma ció non puó concedersi. Neanche la
pratica va tant'oltre : cfr. Trib. Imp. 'comin., vol. XXI, pag. 179 ; RocHoLL, loc.
cit., pag. 332
,
sgg. ; Trib. Imp. nell'Árch.
di
SEUFFERT,
vol. XLVIII, n.. 23.
(12)
Cfr.
§§ 780-782. [§ 780: « Por la validitá, di un contratto col qu
'
ale si
promette una prestazione in módo, che la pmmessa debba
da sé
costituire
gazione (promessa di debito), si richiede la redazione in iscritto della promesa,
in quanto non sia prescritta un'altra forma » ; § 781 : « Per la validitá
di un
{§ 22-23]
SEZIOM: III - CONTEXUTO ED OGGETTO DELLA. OBBLIGAZIONE
87
Anche il. Codice civile conosce una promessa astratta, e un astratto
riconoscimento di debito. Per la validitá di questi contratti é richiesto
il
rilascio in iscritto della promessa, e della dichiarazione di ricono-
scimento. Fauno eccezione le prole esse
e
i riconoscimenti rilasciati
in base di una liquidazione di conti,
o
in via di transazione : sopo
negozi validi anche se privi di forma.
É ammessa l'eccezione, che
1'
assunzione dell'obbligazione astratta
riposó su errore, dolo o violenza : e cosi pare. che si trattava di un
negozio vietato dalla legge,
p
ullo (13). La prora, incombe al debitore (14).
SEZION E III.
Contenuto ed oggetto della obbligazione.
CAPIT01,0
I.
Essenza della prestazione obbligatoria.
§ 23. —
Contenuto ed oggetto in generale.
moderni designano il contenuto dell'obbligazione con respressione
pi t
generale che si poté trovare: « prestazione » .
I
Romani specializzano, e parlano di «
fiare , « facere » ,
e «
prae-
stare » (1).
Per
dure
essi
intendono la trasmissione in proprietá di cose
corporee, come anche la costituzione di diritti reali su di
esse; «
facere »
comprende i varii atti, che si riferiscono alle cose corporee, per es., la
trasmissione del possesso di fondi rustici, la cultura e la lavorazione
contratto. col quale vien riconosciuta l'esistenza di un rapporto obbligatorio (rico-
noscimento di debito), si richiede che venga rilasciata in iscritto la dichiarazione
di riconoscimento. Se per la costituzione del rapporto obbligatorío, di cui si rico-
nosce l'esistenza, sia prescritta un'altra forma, il contratto di riconoscimento
ha
bisogno di questa forma » § 782: « Se la promessa o il riconoscimento di debito
si rílasciano in base ad una liquidazione di conti o in via di transazione, non si
richiede l'osservanza della forma scritta stabilita dai § 780 e 781 »].
(13)
Trib. Imp., vol. V, pag. 124.
(14)
Non sempre, segnatamente nella cambiale, possono opporsi Tueste ecce-
zioni al t e r z i acquirenti di buona f e d e del credito. Piii minuti
particolari non possono essere addotti in questo luogo.
(1) L'espressione «
fiare, facere, praestare »
si trovava nelle formule delle
azioni
(GAJ-t-s,
Inst.,
IV, § 2) e venne accolta, nella definizione dell'obbligazione:
fr. 3 pr., D.
de obl. et (ref.,
41,
7 ; cfr. piú supra § 1, nota 3 ; [fr. cit.:
(Jbli-
•
gationum substantia non in eo consistit. ut aliquod corpus nostrum aut servi-
3
tuteen nostram faciat. sed ut alium nobis obstringat
dandum aliquid vel
«
faciendum vel praestandum
[§ 23]
88
DIRITTO DELIX OBBI,IltAZIOM
« praestare » finalmente s intendevano in particolare i ser -
di essi; per
•
•
(
r.od
anche liberali (2). Ala una revisa distinzione
tra
facere
c
e
praestare
non venle peró mantenuta. Per conseguenza
facere
fi ca in senso piú lato qualunque fatto, a prescindere dal
dare.
Di piel profundo significato ginridico, é la differenza tra obbliga-
zioni dirette a faro (dette obbligazioni positive), e quelle dirette a non
fare (obbligazioni negative) (3).
II.
—
Come oggetto dell'obbligazione, a seconda del punto di
vista da cui si parte, si piló riguardare l'atto che si deve rompiere, o
la persona del debitore, o la sua volontá, oil suo patrimonio, o final-
mente ció che si deve prestare (4). Ma nella vita pratica, saltando a
pié parí tutti i termini medii, si considera unicam ente come oggetto della
obbligazione ció che deve essere prestato. In questo concordano i giu-
risti romani.
Per loro é l'oggetto promesso
in obligatione (5).
Moderni
scrittori vogliono per lo piú designare la cosa dovuta come l'oggetto
« mediato » dell'obbligazione, la prestazione come l'oggetto « imme-
diato » Essi medesimi peró non si mantengono in ció fermi nel
corso della esposizione. Nel fatto questa terminologia é pesante e non
consentita.
III.
Non di rado con un unico negozio il debitore assume
(2) II significato di
praestare é
controverso. Vedi la bibliografia in
HASENUERL,
Diritto delle obblig. austr.
[Oesterreichisches Obligationenrecht], vol. I, § 161,
nota
2.
A sostegno della
p
ostra teoria noi adduciamo, che l'espressione
praestare
si trova precipuamente adoperata riguardo alle
operae
del liberto verso il patrono,
e che anche la
lex Julia et Papia,
che trattava anche delle prestazioni del liberto,
parlava di «
dare, facere, praestare »
fr. 37 pr. D.
de operas libertorum,
38, 1
[« Qui libertinus duos pluresve a se genitos natasve in sua potestate habebit
«
praeter eum, qui artem ludicram fecerit quive operas suas ut cum bestiis pugnaret
«
locaverit : ne quis eorum operas doni muneris aliudve quicquam libertatis causa
«
patrono patronae liberisve eorum, de quibus iuraverit vel promiserit obligatusve
«
erit, dare facere praestare debeto y]. Concorda inoltre con essa il fatto che
l'azione del mandato suonava diretta al
dare, facere, praestare :
GAI.
Inst. III, § 155 ;
LENEL,
Edictuni,
pag. 236 ; probabilmente anche 1'
actio pro socio,
come puro
'
actio comniuni dividundo,
LENEL,
loe. cit.,
pag. 164.
(3)
RiblELIN,
nelP.Arch.
per la prat. civ.,
vol. LXVIII, pag. 166. In particolare
non puó farsi parola di paga m. e n t o del debito nelle obbligazioni negative,
diritto d'agire sorge solo dalla trasgressione ; solo da questa perció ha principio
la prescrizione dell'azione : Cod. civ. gema., § 198. [« La prescrizione comincia
al sorgere della pretesa. Se la pretesa é diretta ad una omissione, la prescrizione
comincia all'atto della trasgressione »].
(4)
Cfr.
W
INDSCHEID,
vol, II, §
252, nota 1 '
•
HARTAIANN,
L'obbligaxione,
pag. 162.
Hartmann vuole che sia messa interamente da parte l'espressione « oggetto del-
l'obbligazione
Ala non puó per() farsi a meno di essa.
(5)
I Romani dicono : «
species » o
«
genera in stipulatione deducuntur »
(fr. 54, D.
de verb. obl.,
45, 1) • come puro dicono che una cosa é o resta «
obligatione »
(fr. 9, § 1, DI
'
de solutionibus,
46, 3).
[§ 23]
SEZIONE III - CONTENUTO ED OGGETTO DELLA OBBLIGAZIONE
89
l'obbligo della prestazione di parecchi oggetti. Qui si domando se nel
senso del contratto essi costituiscano una unitá; ovvero se trattisi solo
di una unione casuale. Nel primo caso sorge una obbligazione soltanto,
nel secondo se ne hanno parecchie. Se si é creata un'unica obbliga-
zione, il creditore puó respingere la prestazione dei singoli oggetti,
potendo pretendere che l'offerta del debitore abbracci l'intero debito.
M a se si tratti di obbligazioni insieme congiunte, egli de ve accettare
anche i singoli oggetti che gli vengono offerti, malgrado che il debitore
sia in arretrato rispetto agli altri contemporaneamente promessi. E deci-
sivo al riguardo il pensiero dei contraenti alla conclusione del contratto.
Esso deve essere indagato secondo lo speciale stato delle cose, e secondo
l' insieme delle disposizioni del contratto. Sempre peró e di regola la
someta di oggetti della stessa specie da consegnarsi in un medesimo
tempo, designata mediante un solo numero, deve considerarse come
un
unico oggetto della obbligazione, trattisi di cose fungibili o non
fungibili (6).
IV. — L'oggetto dell'obbligazione puó ampliarsi, dar frutti od
altri prodotti, modificarsi. Ha il creditore una pretesa a siffatti vantaggi ?
Bisogna distinguere le pretese di restituzione e le pretese di pre-
stazione (7).
(6) Fr. 29 pr. D.
de verb. obl.,
45, 1; fr. 16, § 1; fr. 75, § 9; fr. 86, fr. 140 pr.,
§ 1, D.
eod.
WINDSCHEID
I
§
252, nota
9 ;
DERIBURG,
Diritto privato pritssiano
[Preussisches Privatrecht], vol.
II, §
24;
[fr. 29 pr. 'cit. :
Scire debemus in
•
stipulationibus tot esse stipulationes, quot summae snnt, totque esse stipula-
«
tiones, quot species sunt. secundum quod evenit, ut Mixta una summa vel
•
specie, quae non fuit in praecedenti stipulatione, non fiat novatio, sed efficit
duas esse stipulationes. quamvis autem placuerit tot esse stipulationes, quot
«
summae. totque esse stipulationes quot res: tatuen si pecuniam quis, quae, in
•
conspectu est, stipulatus sit, vel acervum pecuniae, non tot sunt stipulationes,
«
quot nummorum corpora, sed una stipulatio : nam per singulos denarios sin-
«
gulas esse stipulationes absurdum est. stipulationem queque legatorum constat
unam esse, quamvis plura corpora sint vel plura legata. sed et familiae vel
omnium servorum stipulatio una est... at si quis illud et illud stipulatus sit, tot
«
stipulationes sunt, quot corpora » ; fr. 16, § 1 cit. :
Stipulatio huiusmodi
•
anuos singulos ' una est et incerta et perpetua, non quemadmodum simile
«
legatum morte legatarii hnfretur » ; fr. 75,
9 cit : « Qui sortem stipulatur
et usuras quascumque, certum et incertum stipulatus videtur et tot stipulationes
«
sunt, quot res sunt » ; fr. 86 cit. : « Quod dicitur tot stipulationes esse quet,
«
res, ibi locura habet, ubi res exprimuntur stipulatione : eeteru
►
n si non fueri
►
t
4
expressae, una est stipulatio » fr. 140, cit. : « Pluribus rebus praepositis, ita
«
stipulatio facta est :
ea omnia, qua() supra soripta sunt, dari ' propias est,
•
ut tot stipulationes, quot res sint. De hac stipulatione :
anima birla triina
«
die id argentum quaqua die dari ? '
.
apud veteres variu
►
fuit. l'A
►
Lus : sed
•
verius et hic tres esse fríala summarum stipulationes
(7) Vedi nel
PETRAYCKI,
La teoria del reddito
[Lehre voni Einkoninn‘n 1, II,
§ 3, pila rninuti partieolari; cfr. fr. :-)
)8, D. de usuris, 22, 1. I Videawas
[§
23]
EL DIRI170 DELTA: OBULIGAZIONI
a)
Le pretese di restituzione so
p
o diritti alla restituzione
di
quegli oggetti, che sollo di proprietá. del creditore, per es., delle cose
che si tro
y
ano Pelle mani del depositario, del mandatario, del tutore,
del gestore
negozi, non
p
leno che alla restituzione di ció che avrebbe'
dovuto rimanere di sua proprietá, p. es., di quanto sia pervenuto all'altra
parte per effetto di violenta, di dolo od altrimenti senza un debito
amento giuridico.
fond
Siffatte pretese si estendono a tutto ció che la cosa dovuta ha pro-
dotto presso del debitore, cosi dunque al frutti ed agli interessi che
egli ha percepito. Sino a qual punto egli debba risarcire i frutti e gli
interessi percipiendi, dipende dallo stato delle cose, e particolarrnente
dalla sua buona o
p
iala fede. Ma in ogni caso, di regola, egli, per tutto
ció che ha ricavato col proprio uso o consumo della cosa che deve
restituire, dovrá corrispondere il nolo o gl' interessi correnti, cioé
cosiddetto reddito fittizio (8).
«
rali, guando in actione quae est in personara etiam fructus veniant. Et quidem
•
si fundus ob rem datus sit, veluti dotis causa, et renuntiata adfinitas, fructus
•
quoque restituendi sunt, utique hi qui percepti sunt eo tempore quo sperabatur
•
adfinitas, sed et posteriores, si in re mora fuit, ut ab filo, qui reddere debeat,
•
omnimodo restituendi sunt. sed et si per mulierem stetit, quo minus nuptiae
«
contrahantur, magis est, ut debeat fructus recipere : ratio autem haec est, quod,
•
si sponsus non conveniebatur restituere fructus, licuerat el neglegere fundum.
«
Item si indebitum fundum solvi et repeto, fructus quoque repetere debeo. Idemqúe
•
est, si mortis causa fundus sit donatus et revaluerit qui donavit atque ita con-
«
dictio nascatur. In Fabiana quoque actione et Pauliana, per quam quae in
«
fraudem creditorem alienata sunt revocantur, fructus quoque restituuntur : nam
«
praetor id agit, ut perinde sint oninia, atque si nihil alienatum esset quod
«
non est iniquurn (nam et verbum restituas
quod in hac re praetor dixit,
«
plenam habet significationem), ut fructus quoque restituantur. Et ideo cum
restituí praetor vult, veluti in interdicto unde vi, etiam fructus sunt restituendi.
«
Item si vi metusve
,
causa mili tradam, non aliter mihi restituisse videtur, quarn
«
si fructus mihi restituat : nec mora mea mihi aliquid aufert. Si actionem habeam
•
ad id consequendum quod meum non fuit, veluti ex
stipulatu,
fructus non con-
«
sequar,
etiamsi
mora facta sit : quod si acceptum est iudicium, tune Sabinus
•
et Cassius ex aequitate fructus quoque post acceptum iudicium praestandos
«
putant, ut causa restituatur, quod puto recte dici. Ex causa etiam emptionis
fructus restituendi sunt. Sed in societatibus fructus communicandi sunt. Si pos-
«
sessionem naturalem revocem, proprietas mea manet, videamus de fructibus. et
•
quidem in deposito et commodato fructus quoque praestandi sunt, sicut diximus.
«
In interdicto quoque quod vi aut clam magis est, ut omnis causa et fructus
•
restituantur. Ante matrimonium quoque fructus percepti dotis fiunt et cum ea
restituuntur. Eadem ratio est in fructibus praecliorum urbanorum. Item si divi-
(< dere fundum teeum velim, tu nolis et colara, an fructus dividi debeant post
«
d
eductionem impensaruin ? et puto dividendos. In ceteris quoque bonae fidei
«
iudieiis fructus omnímodo praestantur. Si dos praelegata fuerit, ante nupcias
•
percepti fructus in causa legati veniunt »].
(8) Una profonda trattazione nel
PET
RAZYCKI
loe. cit
II, §§ 6, 13. Cfr. segna-
tamente fr. 19, D.
de usuris,
22, 1; fr. 9, § 1, D.
de don.,
39, 5 fr. 64, D.
90
[§
23]
SEZIONE
CONTENUTO ÉD OGGETTO DELLA OBBLIGAZIONE
91
b)
Le pretere di prestazione tendono a procurare all'avente diritto
ció che finora non gli apparteneva. Qui ii creditore ottiene di regola un
diritto ai frutti ed interessi della cosa dovuta, solo dopo la mora del
debitore, o dopo avvenimenti ad essa equiparati. Il compratore peró
sin dal momento della perfezione del contratto, come sopporta il rischio,
cosi ha diritto ai vantaggi della cosa comprata, e in particolare ai
frutti di essa. In conformitá di ció i .Romani pongono il principio gene-
rale «
enius perieulum, eius est commodum, » (9).
esso non
con-
tiene
una veritá generale (10).
V. — In tutte le obbligazioni ii risarcimento in danaro é l'og-
getto eventuale della obbligazione (11). Esso dev'essere sempre accordato
de R. V.,
6, 1 [fr. 19, cit. : « Videamus, an in omnibus rebus petitis in fructus
«
quoque condemnatur possessor. quid enim si argentunt aut vestimentum aliamve
«
símiles rem, quid praeterea si usum fructum aut nudam proprietatem, cum alienus
usus fructus sit, petierit ? llegue enim nudae proprietatis, quod ad proprietatis
«
nomen
.
attinet, fructus ullus intellegi potest, neque usus fructus rursus fructus
«
elegantes computabitur. quid igitur, si nuda proprietas petita sit ? ex quo per-
«
diderit fructuarius usum fructum, aestimabuntur in petitione fructus. Item si
•
usus fructus petitus sit, Proculus ait in fructus perceptos condemnari. prae-
•
terea Gallos Aelius putat, sí vestimenta aut scyphus petita sint, in fructu haec
«
numeranda esse, quod locata ea re mercedis nomine capi potuerit. Iter quoque
«
et actus si petitus sit, vix est ut fructus ulli possint aestimari. nisi si quis
«
commodum in fructibus numeraret, quod habiturus esset petitor, si statim eo
•
tempore quo petisset ire agere non prohiberetur : quod admittendum est ».
fr. 9, cit. : « Ex rebus donatis fructus perceptos in rationem donationis non com-
«
putatur : si
y
ero non fundum, sed fructus perceptionem tibi donem, fructus
percepti venient in computationem donationis ». fr. 64, cit. : « Cual in rem
«
agitur, eorum quoque nomine, quae usui non fructui sunt, restituí fructus
«
certum est »].
(9) § 3, I.
de empt. et vend.,
3, 23: «
commodum eius esse debet, cuius
«
periculum est » ; fr. 10, D.
de R. I.,
50, 17 ;
PAULUS,
libro 3, ad
Sabinum:
«
Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequentur
•
incommoda ». Un gran numero di singole decisioni che han relazione a questa,
regola, so
p
o riferite da F.
MOINIMSEN,
Dissertax,ioni
[Erórterungen], fascic. I, pag. 1.
Cfr.
THERING,
Monografie
[Abhandlungen], pag. 1 sgg. ;
WINDSCHEID,
vol.
II, §
327,
nota 9,
PETRA
iNITKI,
loc. cit.,
vol. II, § 3 in fine.
(10)
É esatta, la regola che ha sviluppato il
MOMMSEN,
cit.: «
Guando
medesimo evento da una parte cagioni la totale o parziale impossibilitá della pre-
stazione dovuta, e dall'altra rechi un commodum, la pretesa a tale cornil /odi)/
compete a colui che in vista di esso sopporta il rischio ». Nondimeno la regola,
ha un campo
di
applicazione piü ampio.
(11)
Fr. 68 ; fr. 112, § 1, I).
de verb. obr.,
45, 1 [fr. 68
:
Si poenam
«
stipulatus fuero, si mihi pecuniam non credidisses, corta est et utilis stipulatio.
«
quod si ita stipulatus fuero : pecuniam te mihi erediturum spondes? incorta est
«
stipulatio, quia id venit in stipulationem, quod mea interest » ; fr. 112, § 1 cit. :
«
Si quis ita stipulatus fuera : pro centum auneis satis dabis ? et rema dederit
«
in istam summam: Proeulus aít
semper in
satisdationis stipulatione venire, quo('
divi
stipulationem: secundara quem Celsus ait posse dici fusta aestima-
9
factual,p e
1' l'us, libro 3S, refert Tuberonem existimasse, ubi quid fieri
sti
pulemur, si
no
cuniam dari
°
portero ideoqueeqtuieasitno
Dfiurto DET,LE
0131BLIGAZIONI
faerit
iinuohgoocingeerintaer:l
ae
[§ 24]
bono facti dandain ess© petitionem ». A
p
ostro avviso
I
weferenza nel diritto giustinianeo, anzitutto perché offre un risultato piú equo, e
i (i perché decide direttamente la questione, mentre gli altri testi
presuppongjno
i,e
)
nsi la condanna del coerede convenuto nell'intera litis
aestimatio,
ma non la sta-
biliscono punto direttamente. Dal punto di vista del diritto giustinianeo
.
tali testi si
possono assai tiene riferire a casi, in cui ii singolo coerede, per troncare l'azione
mano
viera dimostrato dai ffr. 11, § 3, 6, § 1, D.,
de agua,
39, 3 [
contro
i
saoi
coeredi, si addossa volontariamente
intera
litis aestim
r
a
L
tio
C§h3e
del resto la tendenza del diritto romano portasse alla divisione della
litis
cit.: « Ofiicium autem iudicis inter daos accepti quale futurum sit,
dubita;.
o
e
pli
se
s
lulianus ait, si forte unius fundas fuerit cui agua noceat, si vero 'in quo
•
facturo
sit, plurium et cum uno eorum agatur : utrum et eius damni nomine
quod post litem contestatam datum sit, et operis non restituti in solidum con:
«
demnatio fieri debeat, quemadmodum.; cum servi communis nomine noxali
•
indicio
cum uno agitar
.
, condemnatio in solidum fiet, quoniam quod praestiterit,
•
potest
a socio recipere ? an vero is cum quo agitar pro parte sua et damni
«
dati et operis non restituti nomine damnandus sit, ut in actione damni infecti
«
fiat, cum eius praedii, ex quo damnum metuatur, plures domini sint et cum
«
uno eorum agatur ? licet opus, ex quo damnum futurum sit, individuum sit
«
et ipsae aedes solumque eorum non potest pro parte dumtaxat damnum dare
•
nihilo minus euro cum quo agitar pro sua parte condemnari. magisque exi:
«
stimat id servandum in aquae pluviae arcendae actione, quod in actione damni•
•
infecti quia utrubique non de praeterito sed de futuro damno agitur ». Fr. 6,
§ 1
cit.: « Si
ex plurium fundo decurrens agua noceat vel si plurium fundo noceatur,
«
placuit eoque iure utimur, ut, sive plurium fundus sit, singuli in partem expe-
«
riantur et condemnatio ín
partem fiat, sive cum pluribus agatur, singuli- in
«
partem conveniantur et in partem fiat condemnatio »]. —
I
moderni cercano
per lo piú di toglier di mezzo il
fr.
72. II
SAVIGrNY,
Dr. Obbl.,
vol. I, pag. 358 sgg.,
ritiene che Celso abbia riferito l'opinione di Tuberone solo come una « curiositá
letteraria », come una « rimarchevole singolaritá quasi scomparsa ».
UBBELOHDE,
1. c.,
pag. 90, ammette
che
i giuristi nel fr. 72 abbiano avuto- sott'occhio un caso
affatto particolare, e propriamente quello in cui l'obbligazione, giá durante la vita
del testatore, sia divenuta impossibile per colpa di iui : e nondimeno il passo in
parola non contiene verun accenno di ció. Tuttavia 11
WINDSCHEID,
vol. II, § 299,
nota 7, ritiene del parí pienamente accettabile tale sniegazione. Il
VANGEROW,
infine,
vol. III, § 567, nota 2,
distingue tra obbligazioni di
ciare
ed obbligazioni di
faeere.
Per la divisione della
litis aestimatio
é preponderante l'opinione dei piú antichi
scrittori di diritto comune ; essa viene considerata comá « dominante ». Conforme
alía
p
ostra teoría il
TERRANA,
1.
e
fiche ivi.
pag. 77. Cfr. anche le indl
'oni
bibliogra-
CaZ1
[§ 25]
SEZIONE III -
CONTENUTO ED OGGETTO DELLA OBBLIGAZIONE
99
CAPIT0L0
II.
Varíe categorie degli oggetti delle obbligazioni.
§ 25. —
Debito di
species e
debito di
genus.
L'obbligazione o fissa individualmente il suo oggetto (debito di
species),
ovvero designandolo in genere e specie (debito di
gozas) (1).
Oggetto del debito di specie é un
individuum.
Soltanto questo
deve e puó esser prestato. Perció l'obbligazione si estingue, se esso
perisce per caso fortuito; con altre parole: nel debito di specie
creditore sopporta il rischio (2).
Debiti di genere sono di regola i debiti di cose fungibili, ma non
peró necessariamente. Anzi, cose non fungibili possono essere stipulate
genericamente, p. es. un numero di cavalli di una ceda specie. D'altra
parte, ció che in sé contiene la fungibilitá puó essere promesso spe-
cificamente (3).
L'obbligazione generica delimita la cerchia, entro la quale deve
eseguirsi la prestazione.
l'oggetto dell'obbligazione e quello del-
l'adempimento non sono identici. Come oggetto dell'obbligazione vale
il genere, quello dell'adempimento é un determinato
Perció il debitore del genere puó offrire al creditore anche un oggetto,
che al tempo della conclusione del contratto apparteneva a costui, e
che dipoi censó di essere di sua proprietá. A ció non osta il principio
che non si possa validamente stipulare la cosa própria. Chi, per es.,
abbia comprato in genere un cavallo da un commerciante di cavalli,
e di poi abbia venduto ad un terzo il suo cavallo, che egli possedeva
al tempo della conclusione del contratto, egli non potrebbe rimandare
indietro questo medesimo cavallo, se giunto
p
elle mani del commer-
ciante, costui l'offrisse per l'adempimento, purché solo appartenesse
(1) Fr. 54 pr.,
de verb. obl.,
45, 1 [« In stipulationibus alias species, alias
«
genera deducuntur. Clan species stipulamur, necesse est inter dominos et inter
«
heredes ita dividí stipulationem, ut partes corporum caique debebuntur. quotiens
•
autem• genera stipulamur, numero fit inter eos divisio : veluti cual Stichum et
« Pamphilum quis stipulatus duos heredes aequis partibus reliquit, necesse est
«
utrique partem dimidiam Stichi et Pamphili deberi : si ideen dilos homines
•
stipulatus fuisset, singuli homines heredibus eius deberentur »].
(2)
Da ció la massima
genus perit el cui debetur », a cui poi si aggiungo
l'altra « genus perire non censetur
(3)
Cfr. vol. I, § 75.
BEIn
-
Dala
:
1T,
L'obbligazione yene
•
iea
[Die Gattungs-
schuld], 1900.
-...7111,1111.460
~
100
DMITTO
DELLE oBBLicaziom
[§ 25]
specie stipulata. Infatti non venne venduto
quel cavallo allora
oferto, ma bensi
un » cavallo (4).
Nel limite del genere e della specie
convenuta puó esser prestata
anche l'infima qualitá (5), non perú un oggetto
difettoso (6).
II
caso fortuito, che colpisca la cosa che si
pensava di consegnare,
non libera il debitore di un debito di genere (7).
Ció anche nel caso, che
fossero andad in rovina i magazzini o
le fabbriche di un commerciante o
fabbricante, dai quali questi voleva prendere
le merci promesse ; sal-
(4) Cosi MAizeELLo nei fir. 67 e 72, § 4, D.,
de solutionibus,
46, 3 [fr. 67 cit.:
quis duos laomines promiserit et Stichum solverit, poterit eiusdem Stichi
•
dominium postea consecutus dando liberara. in nummis minor vel prope nulla
•
dubitatio est: nam et apud Alfenum Servius eum, qui minus a debitore suo
accipere et liberare eum vellet, respondit posse saepius aliquos
-
nummos acci-
piendo ab eo eique retro dando ac rursus accipiendo id efficere : veluti, si centuin
debitorem decem acceptis liberare creditor velit, ut, eum decem acceperit, eadem
el retro reddat, mox ab eo accipiat ac novissime retineat : etsi in dubitationem
«
a quibusdam hoc hale deducatur, quod non possit videri is qui ita accepit, ut
el a quo accepit retro reddat, solvisse potius guara decessisse ». Fr. 72, § 4 cit.-
Stichum aut Pamphilum stipulatus sum, cum esset meus Pamphilus : nec si
meus esse desierit, liberabitur promissor Pamphilum dando : neutrum enim
videtur in Pamphilo hominem constitisse
nec
obbligatio nec solutio. sed- ei, qui
hominem dad stipulatus est, unum etiam ex his, qui tune stipulatoris servi
erant, dando promissor liberatur : vi quidem ipsa et hic ex his dari stipulatus
est, qui eius non erant. fingamus ita stipulatum : ' hominem ex his, quos
Sempronius reliquit, dare spondes ? cum tres Sempronius reliquisset, eorumque
aliquem stipulatoris fuisse : num mortuis duobus, qui alterius erant, supererit
ulla obligatio, videamus. et magis est deficere stipulationem, nisi ante mortero
duorum desierit esse reliquus servus stipulatoris »]. Diversamente invero
PAPINIANO,
libro 17,
quaestionum,
fr. 66, § 3, D.,
de ley. II, «
Non idem respon-
« detur, cum duobus testamentis generatim horno legatur : nam qui solvente
altero legatarii factus est -quamvis postea sit alienatus, ab altero herede idem
solvi non poterit : eademque ratio stipulationis est. hominis enim legatum ora-
«
tionis compendio singulos homines continet utque ab initio non consistit in his
qui legatarii fuerunt, ita frustra solvitur cuius dominium postea legatarius
adeptus est, tametsi donainus esse desinit ». La teoria di Marcéllo é da prefe-
rirsi : quella di Papiniano é meno naturale.
(5) Fr. 72, § 5, D.,
de sol.,
46, 3 [«... num ergo et si vispellionem aut alias
turpem dederit hominem, idem sit ? et sane datum negare non possumus et
•
differt hace species a prioribus:. habet enim servum qui éi auferri non possit
Secondo il Cod. civ. germ., § 243, il debitore deve prestare una cosa di media
qualitá e bontt. Sulla clausola « tel quel » cfr. Trib. Imp., vol. XIX, pag. 30.
O STRODTMANN
p
ella
Riv. di Goldschnzidt,
vol. XXXVIII, pag. 253.
(6)
Intorno al rimedi giuridici edilizi nel-la vendita di cosa generica,
veda piú
sotto § 101, num. 3.
(7)
E questo anche il sonso del § 279 del Cod. civ. germ. [« Se l'oggetto dovuto
«
é determinato soltanto secondo il genere, il debitore, finché sia; possibile
la:
«
prestazione del genere, de-ve rispondere della Sua impotenza ad effettuare la
«
prestazione, anche allora guando non stia a suo carleo alcurta colpa »].
[§
SEZIONE III - CONTENUTO ED OGG-ETTO DELLA 013BLIGAZIONE
101
voché egli non avesse semplicemente promesso la consegna di oggetti,
che si trovassero presso di sé, o di merci da lui prodotte. Infatti
malgTado di quel sinistro, egli puú provvedersi altrove, ed adempiere
suo debito.
Francamente, se la specie stipulata si extingue, anche il debitore
di genere viene liberato dal suó debito, per l'impossibilitá della pre-
stazione.
tali casi sono rari (8).
Il
debitore di un debito di genere si sottrae al rischio, guando
egli adempie secondo il contratto (9), per es. guando egli spedisce al
compratore, dal luogo dell'adempimento, la merce venduta, o vvero
guando egli invano offra l'adempimento, ponendo cosi ii creditore
in
mora (10).
Non un debito di genere, ma un caso particolare del debito di
specie, é la promessa di una parte da prendersi da una massa, o di un
capo da una quantitá, la quale si indica o per mezzo del luogo in cui
trovasi, o per l'appartenenza ad una ereditá, o per via di si mili contras-
segni (11). Infatti ii concetto del
genus
riposa sull'intrinseca natura
delle merci, e non git su tali rapporti comuni degli oggetti, di carat-
tere casuale e transitorio. Anche per i debiti di tal sorta valgono altri
principii giuridici, che per le obbligazioni generiche. Il debitore risponde
qui per la colpa, per es. per la custodia, il che non si verifica nel-
l'obbligazione generica. Pel perimento fortuito dell'intera massa
debitore vien liberato.
(S) L'intera categoria perisce, ad esempio, guando trattisí di azioni di una
societá e questa si sciolga, o di titoli di debito dello Stato rirerentisi ad un pre-
stito che venne rimborsato.
(9) Il Cod. civ. germ., r243, capoverso 2
0
, esprime ció nel seguente modo:
«
Se il debitore ha fatto quinto da sua parte richiedevasi alla prestazione di una
«
tal cosa, il rapporto obbligatorio resta circoscritto a questa cosa ».
(10)
Cfr. piú sotto §
-
43. — Se il creditore e il debitore convengono che debba
esser prestata una cosa determinata, il debito di genere si trasforma in un debito
di specie. Se il debitore u n ila te r a 1 me n t e dichiara di volee prestare una cosa
certa, il debito non si trasforma, finche il creditore non accetti tale dichia-
razione.
(11)
Molti considerano siffatti rapporti come obbligazioni generiche. Cosi. par-
ticolarmente. ii WINDscumn, vol. II, § 255, num. 2, il quale considera in gene-
rale come debito di genere 1' obbligazione di ciare una cosa determinata solo
«
secondo dati centrassegni ». Secondo questa delinizione ancho la vendita di
quella tra le mie vacche, che ha una macchia bianca sul collo, sarebbe vendita di
genere. Contro di lui cfr. segnatamente il
BPINZ
1
vol. II, 100, il quale nella
nota 6 reca la bibliografia. Nella settima edizione il Windscheid aggiunge : « che
non
llano contrasse
l
:;_ni d'individuazione
102
l
►
11;ITT
►
[§
26]
Danaro e debiti di danaro
).
ci(‘
►
che in generale si adopera per la stima degli oggetti
patrimoniali,
e
come equivalente di questi, costitunsce il danaro. Scopo
del (lanar°
di esser mezo di scambio.
Questo
pote1
esso ottiene in prima linea dalla stima del commercio.
Ma anche lo Stato interviene aiutando ed imperando (2). Esso
prescrive, che certi oggetti debbauo aversi come danaro, e come tale
(1)
Sni delai di danaro cfr. a preferenza
PrEIFFER,
Esposixioni pratiche
[Praktische Ausführungen], vol. I, n. 7;
SAVIGNY,
Dr. Obbl.,
vol. I, pag. 403 sgg.;
ILETAIANN,
Sul concedo giuridico del danaro
[Ueber den rechtlichen Begriff des
Geldes]. 1868, e lo stesso nell'Arch.
per la pratica civ.,
vol. LXV, n. -6 «
Debiti
di
danaro interuaúonali »
[Internationale Geldschulden] ;
GOLDSCHMTDT,
Diritto
commereiale
[Handelsrecht],
l
a
ediz., vol.
I,
parte II, pag. 1061. Ivi si troyano
le notizie bibliografiche. Interessanti dimostrazioni storico-dommatiche ci dá inoltre
il HAliimANx,
loe. cit.,
pag. 117 sgg. Dei tempi recenti vanno menzionati
HASNER.
Per la teoría del Genaro
[Zur Lehre vom Gelde], nella
Riv. di
GRÜNHUT, vol.
VII,
n. 1 e
BEKKER,
Sni giudiú vertenti sui cuponi
[Ueber die Couponsprozesse],
1881;
BEKKER.
Pandette,
vol. I, § 75 ;
SCHEY,
Rapporti obbligatori
[Obligations-
verhaltnisse], vol. I, pag.
108 ;
REGELSBERGER,
Pandette,
vol. I, § 104-106 ;
1,EIDLER,
Le oseillazioni del valore del danaro e la teoria giuridica del contenido
dei debiti di danaro !Die
Schwankungen des Geldwerthes und die juristische Lehre
von dem Inhalte der Geldschulden], nella
Rivista del
CONRXD.
vol. LXII, n. 7.
(2)
bella moneta dello Stato trovasi menzione soltanto nell'assai ammirata
discussione di
PAOLO,
libro 33, ad
edietum,
fr. 1 pr. D.
De contrahenda emptione,
18, 1: « Origo emendi vendendique a permutationibus coepit. olim enim non ita
erat nummus neque aliud merx, aliud praetium vocabatur, sed unusquisque
secundum necessitatem temporum ac rerum utilibus inutilia permutabat, quando
«
plerumque evenit ut quod alteri superest alteri desit. sed quia non semper nec
•
facile concurrebat, ut, cum tu haberes quod ego desiderarem, in
y
icem haberem
«
quod tu accipere velles, electa materia est, cuius publica ac perpetua aestimatio
«
difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret. eaque materia
«
forma publica percussa usum dominiumque non tam ex substantia praebet quam
«
ex quantitate, nec ultra merx utrunique, sed alterum praetium vocatur ». Per
la storia del sistema monetario romano cfr.
GAJUS.
hist.,
I, § 122 o particolar-
mente
MOADISEN,
Storia del sistema monetario romano
[Geschichte des rómischen
Miinzwesens], 1860.
[GAJus, §
122 cit: « Ideo autem aes et libra adhibetur, quia
•
ohm aereis tantnm nummis utebantur; et erant asses, dupondii, semisses, qua-
«
drantes, nec ullus aureus vel argenteus nummus in usu erat, sicut ex lege
«
tahularum intellegere possumus; eorumque nummorum vis et potestas non in
«
numero erat, sed in pondere; namque veluti asses librales erant, et dupondii
«
duarum librarum unde etiam dupondius dictus est quasi du.o pondo: quod nomen
«
adhuc in usu retinetur. semisses quoque et quadrantes pro rata scilicet portione
«
ad pondus examinati erant. Quamobrem- qui dabat olim pecuniam non nume-
«
rabat eam, sed appendebat. unde servi quihus permittitur administratio pecuniae
« dispensatores appellati sunt et ad huno diem dicuntur »].
o
[§ 261
SEZIONE 1II - CONTENUTO ED OGGETTO DELLA OBBLIGAZIONE
103
accettarsi in pagamento (3). Esso crea con ció il danaro in sonso piii
ristretto, la molleta di Stato o la valuta. E francamente raggiunge
appieno ed interamente i suoi scopi, soltanto guando la stima, da esso
data concorda almeno in generale con la pubblica opinione. Aflora
commercio di buon grado si conforma alle particolari norme regolatrici, e
riconosce un beneficio nello stabile ordinamento del sistema monetario,
dato dallo Stato. Ma se la determinazione dello Stato é in aspo con-
trapposto con la stima della vita, sorgono aflora dello non tloride condi-
zioni di cose. Infatti l'impero dello Stato puó solo sino ad un cesto
punto riuscire ad ottenere il corso dei valori ; il commercio tenuto a
vile dallo Stato ricerca quindi, finché é possibile, le sue proprie vio
non regolate.
2. Servono di preferenza come danaro pezzi di metallo nobile.
Questi si adattano a ció per l'altezza e la relativa stabilitá del loro
valore, per la loro durata, facile trasportabilitá e divisibilitá.
Prima esisteva in Germania la valuta in argento. Dal marco
di
Colonia, piú tardi dalla libbra, di argento dell'Unione doganale, si
coniarono secondo una certa proporzione (piede monetario) talleri e
fiorini. Attualmente l'Impero tedesco ha la valuta in oro (4). Da, una
libbra d'oro vien coniato un determinato numero di corone, o pezzi
da 10 marchi, come pare doppie corone e mezze corone. Perú la
valuta in oro non ó in tutto e per tutto adoperata. Infatti i talleri
ancora esistenti valgono ugualmente 3 marchi, e devono accettarsi
in
questo valore come danaro, nei debiti di qualunque ammontare. Essi
peró non vengono piú coniati.
Per determinate somme piú piccole devono essere accettate in
pagamento le monete di argento dell'Impero, di rame e di nickel (5).
Siffatte monete si dicono monete spicciole. Esse sono danaro del piccolo
commercio.
(3)
HARTmANN,
loc. cit.,
determina 11 concetto del danaro nel senso, addirittura,
che esso sia costando da quelle cose fungibili che sono giuridicamente riconosciute
come l'ultimo eventuale mezzo di pagamento forzato dello obbligazioni. — Non
deve nel facto porsi in dubbio, che in ció sta la pin importante proprieta speci-
ficamente giuridica della moneta dello Stato.
(4)
Cfr. le leggi imperiali del 4 dicembre 1871, riguardanti la coniazione
monete d'oro dell' Impero, e la legge monetaria. del 9 luglio 1873. Quest'ultima
entró in vigore il 1
0
gennaio 1876. Vedi ii mio
Diritto privato Pvuss,ano
[Preus-
sisches Privatrechtl, vol. II, § 31.
(5)
I privati non sono obbligati ad accettate in pagamento le monete d'argento
dell'Impero per un =montare maggiore di 20 marchi, e le mollete di nickel
e
di
ramo per un ammontare maggiore di un marco ; le casse imperiali e territo-
riali vi sono peró tenute. Legge monetaria del 9 luglio 1873, art. 9. I talleri non
sono
monete d'argento dell'Impero ».
104
II DIRVIT
O
DELLE OBBLICIAZIONI
[§ 26]
3.
Di regula un debito di dallar() da adempirsi nell'interno dello
Stato (leve essere pagato in valuta interna. Ció vale persino per i
debiti contratti all'estero in valuta estera, e che devono esser pagati
all'interno,
debbono essere ridotti in moneta interna, secondo
eorso del luogo ed il tempo del pagamento (6).
Ordinariamente non si fa distinzione, nei pagamenti, tra le diverse
specie di moneta interna. Chi dunque ha promesso 100 corone, puó
pagarle anche in tallen, e viceversa (7).
Lo Stato crea la moneta dello Stato, ma esso non vieta il corso di
altra molleta libera od « usuale ». Tali sono in Germania tra l'altro
i biglietti delle canse dell'Impero, i quali, secondo le leggi, -non pos-
nono essere imposti al privati in pagamento (8), inoltre i biglietti di
banca, e, nei distretti posti al confine, anche le monete estere.
La moneta libera circola di fatto nel commercio, e viene stimata
ed accettata come dallar°, ma puó essere imposta come mezzo di
pagamento solo guando ció sia stato particularmente convenuto (9).
4.
Le questioni piii diflicili si offrono, guando sorgono delle
difTerenze tra la stima delle monete fatta dallo Stato,- e quella fatta
dal commercio.
Si distinguono tre specie di valore del danaro:
a)
il valore nominale, o il valore estrinseco, che lo Stato col
suo co
p
io attribuisce ad una molleta-
,
b)
il valore metallico, od il valore intrinseco, cioe il valore del
metano nobile contenuto nella molleta;
e)
il valore in corso, cioé il prezzo torrente della relativa
moneta nel commercio. La differenza tra il valore nominale e quena
in corso si dice aggio. Se essa é a discapito del valore nominale, si
parla di « disaggio ».
(6)
Cosi il Cod. eiv., § 244.
(7)
Sull'ammissibilitá della cosiddetta clausola
oro » cfr.
SEUITERT,
Arch.,
vol. L, n. 159 (Tribunale Supremo).
(8)
Nell'Impero tedesco non vi ha carta moneta di Stato in senso proprio, che-
f privati siano costretti ad accettare in pagamento. Ma le Casse imperiali e terri-
toriali devono accettare
•
in pagamento i biglietti delle Casse imperiali al valore
nominale : Legge riguardante l'emissione dei buoni di cassa dell'Impero, del 30
aprilo 1874. Nemmeno i biglietti di banca della Banca dell' Impero sono carta
moneta di Stato : Legge sulla Banca dell'Impero, del 14 marzo 1875.
(9)
Il
W
INDSCHEID,
vol. II, § 256
b
riteneva : « In mancanza di contrario
disposizioni legali o di diritto consuetudinario deve accettarsi ogni specie monetata
che ha corso al luogo del pagamento, senza distinziono tra monete estere o nazio-
nali ». Ma nessuna legge ha una disposizione di tal fatta, né pub riguardarsi nel
dubbio come l'intenzione delle parti, alla centrattazione del debito di danaro. 11
creditore stipula di regola danaro invariabile nel valore, e non giá oscillante secondo
i giorni e le ore. Sin dalla sesta edizione il Windscheid ha modificato essenzial-
mente la sua tesi.
[§
26
]
SEZIONE III - CONTKNUTO El) 06GETTO DELLA OBBLIGAZIONE
105
Se sussiste solo una differenza tra il valore nominale ed il valore
metallico, senza ch'essa
si
faccia avvertire in corso, é cosa giuridica-
mente insignificante. Poiché ahora il danaro compie per intero la sua
funzione nel diritto
e
nel commercio secondo il suo valore nominale,
malgrado del suo minor valore metallico.
Ma di tanta maggiore importanza é un eventuale disaggio tra
valore nominale ed il valore in corso. In conseguenza di esso la forza
di scambio della relativa moneta é divenuta piii scarsa di T'ella che
deve essere, secundo l'intenzione dello Stato. Quando, p. es., la carta
molleta della prima Repubblica Francese (gli
ussignats)
scese rapida-
mente nel corso, aflora con un biglietto di cesto franchi si poteva
appena comprare quel tanto, che si riceveva con pochi franchi d'ar-
t
.,
(
r
ento. Ma con lo scemare del valore in corso, diminuisce anche la
forza del danaro, come mezzo di pagamento ? Ció ritengono molti. E
sembra anche a prima vista assai ingiusto, che un debito, che verme
creato nel tempo del pieno valore della molleta, posa essere estinto
con danaro, il cui valore in corso é scemato, e la cid forza di acquisto
é diminuita. Pur nondimeno bisogna decidersi in tal senso. Lo scopo
infatti del danaro dello Stato é quello appunto di procurare, nell'inte-
resse del commercio, un mezzo di pagamento, indipendente dalle oscil-
lazioni del piorno. In questo senso é caratteristico ad esso ü corso
forzoso.
Da ció derivado essenziali vantaggi per il commercio. Che in
circostanze straordinarie ne sorgano anche degli svantaggi, é inelutta-
bile, se il danaro dello Stato deve renderci ii suo pieno servigio (10).
Se peró al debitore é data facoltá di pagare in moneta usuale, si
dovrá prendere a base, per ció che a questa si riferisce, il valore in
corso. Riguardo ad essa infatti unico arbitro é il commercio.
5. E libero alle parti, di riservare il pagamento in una deter-
minata qualitá di molleta: debiti di specie monetata. Questa inten-
(10)
‘
Il
SAVIGNY,
loc. cit.,
prende le morse da ció : che dipenda dal generale
riconoscimento il giudicare se qualcosa sia danaro e sino a dual grado, cioe a
quanto ammonti il valore da attribuirsi ad esso. Di conseguenza egli ritiene che
il valore in corso, come vera norma per determinare il contenuto di un
debito di danaro, sia una conseguenza inmediata della generale natura del danaro.
La
concezione del Savigny peccava d'unilateralita. Ii bisogno della vita pratica,
che reclama una
publica ac perpetua aestimatio
(fr. 1 pr. D.
de contrahend a
emptione,
18, 1, riferito piii sopra alla nota 2), non viene soddisfatto col semplice,
danaro in corso lo Stato si propone anzi, col batter moneta, il compito piú elevato
di una stabile valuta. Ció e stato pin particolarmente dimostrato dal
11A-RDiANN
e dal
GOLDSCHMIDT.
loe. Cit.
Un rapport° affatto diverso sorgo guando una molleta viene
abbassata di valore nel suo passaggio ad un altro piede monetario. senza che le
venga mutato il nome. Aflora il debito costituito sotto il vigore dell'antico piede
monetario .dev'essere proporzionalmente rettificato, dogo l'introduzione del nuovo.
Perocche, ad o
p
ta dell'identiü, del dome, la nuova moneta " diversa dall'autica.
zione de\
.
esei
.
(' rilevata partieolarment
e
, p. es., per mezzo della elan_
sola « HVetti
i;
dc;biti di specie monetata hanno un duplico carattere: o costi-
una semplice modificazione dei debiti di dallar°, ovvero dei
puri
debiti di s
p
ecie
monetata (11).
a) La prima categovia ha per iscopo un debito di daharo, che
dev essere soddisfatt
►
nella specie pattuita. Da,
ció consegue, che se
tale specie pattnita non e piú in eommercio, il debito non si extingue,
bensi (leve pagarsi
C011 altea
moneta (12).
All'incontro nei debiti di specie monetata puri e semplici,
eiú che importa al creditore é solo la specie convenuta, p. es., a causa
del sito commercio
con
l'estero. Se quella non potesse piú trovarsi
commercio, il debito dovrebbe perció estinguersi, per l'impossibilitá
della prestazione.
Finalmente il debito puú riferirsi anche a singole mollete deter-
minate. In tal caso trattasi di un debito di specie, non di un yero
debito di danaro.
4
27. —
Obbligazioni alternative (1).
Le obbligazioni sono semplici, ovvero alternative.
Le obbligazioni alternative vincolano alla prestazione dell'uno « o »
dell'altro oggetto, p. es., di un cavallo bianco o di un cavallo morello (2).
Gli oggetti alternativamente dovuti possono essere specifici, ovvero
generici.
Il debitore di una obbligazione alternativa é giá stabilmente vin-
colato, pe
y
ó riguardo all'oggetto della prestazione vi é ancora un certo
(11)
Legge cambiarla tedesca, art. 37. Ad un debito di specie monetata deve
certo riferirsi ii fr 99 D.
de solutionibus,
46, 3.
PAULUS,
libro 4,
responsorum:
« Respondit debitorem non esse cogendum in aliare formam nummos accipere,
si
ex ea re damnum aliquid passurus sit ».
(12)
Nello stesso censo il Cod. civ. germ., § 243. Si deve prestare il valore
che la specie monetata aveva al tempo in clli cessó legalmente di esistere : cfr.
WINDSCHEID , vol.
II, § 236, nota 31.
(1)
Cfr.
BERNSTEIN,
Per la teoria della volontcr alternativa
[Zur Lehre von dem
alternativen Willen], Parte
I,
1878, ed anche
L'obbligazione alternativa nel diritto
romano e moderno
[Die alternative Obligation iirr ffimischen und im modernen
Rechte], nella
Rivista per la sciema del diritto comparato
[Zeitschrift für
vergleichende
Re
chtswissenschaft], vol. II, n. 10 ;
PESCATORE,
La cosiddetta
obbligazione alternativa
[Die s. g. alternativo Obligation], 1880. Cfr. ivi, Pag• 1,
la letteratura precedente ; inoltre
KARLOWA,
nella
Rivista di
GItiiNHUT,
vol. XVI,
pag.
431;
RYCK, I
rapporti obbligatorii
[Schuldverháltnisse], pag. 206.
(2)
Sulla designazione di tali obbligazioni come « alternativo », o, come alcuni
propongono, « disgiuntive », cfr.
PESCATORE,
loe. cit.,
pag. 1.
I I, I )1T:
[§ 26-27]
[§
27]
SEZIONE III - CONTENUTO El) OGGEWO DELLA,
oimmoAzioNt:
10 7
campo libero (3). Ambo le cose sono, alternativamente, l'oggetto del
debito. Da ció si spiega, come il debitore posa divenire responsabile
di fronte al creditore, per la colpa nel governo di una qualunque
delle cose. Ma solo una di esse deve esser prestata (4).
L'obbligazione alternativa non deve nulla stabilire sulla scelta;
una puó perú minutamente regolarla.
1. Se essa nulla determina intorno alla seelta,
facoltzi del
debitore, quale degli oggetti dovuti egli debba prestare (5-6).
Sifratte obbligazioni alternative possono trasformarsi in sempliei:
a) per contratto (7). L'unilaterale diehiarazione del debitore al
creditore, di voler prestare l'uno degli oggetti,
non
vale invero a vin-
(3) Fr. 2, § 3, D.
ele eo quod cerio loco,
13, 4.
ULPIANUS,
libro 27,
ad ed ietum:
•
quid debeat esse in Dios arbitrio, an debeat non esse. et ideo cuto quis
«
Stichum aut Parnphilnm promittit, eligere ponse, quod solvat, quamdiu ambo
«
vivunt : ceterum ubi alter decessit, extingui chis electionom, ne sit in arbitrio
«
eius, an debeat,
duin
non vult vivum praestare, quem solum debet
(4)
Cfr. piú giit nota 12.
11
BERNSTEIN
(La volontcr alternativa)
pone la questione
cosi : se nella obbligazone alternativa abbia luogo una spend e n z a s os p ensi va
ovvero r i s o 1 u ti v a, se cioé sia incerto quale cosa dovri divenire oggetto del-
robbligazione, ovvero quale cosa rimanga oggetto della medesima.
nessuna
di queste due alternative, a nostro avviso, si verifica. L'obbligazione é gia perfetta
col contratto, ed abbraccia, alternativamente., ambedue gli oggetti del debito.
Nell'andamento normale essa conserva questo carattere sino alla sua estinzione
questa si avvera mediante la prestazione di uno degli oggetti dovuti. Cosi con-
cepisce la cosa anche
PAOLO,
libro 10,
quaestionuni,
fr. 128, 1.).
de verb. 41.,
45, 1: «
utraque res ad obligationem pollito'', non ad solutionem
Cfr.
sopra § 2, dove si dimostra, che il contenuto dell'obbligazione e quello dell'adem-
pimento non sono punto sempre il medesimo.
(5)
Fr. 138, § 1, D.
ele verb. obl.,
45,
1: [«
Cum
pare stipulatus sum
«
aut illud dari, licebit tibi, quotiens voles, mutare voluntatem in eo quod prae-
«
staturus sis, quia diversa causa est voluntatis expressae et eios qua inest »].
Cosi il
Cod.
civ. germ., § 262: [« Se .parecchie prestazioni sono dovuto in guisa,
che solo l'una o l'altra debba essere effettuata, il diritto di scelta compete riel
dubbio al debitore
(6) Ció vale anche pei negozi di compra-vendita: fr. 34, § 6, 1).
de contraltenda
emptione,
18, 1 ;
PAULUS,
libro
ad edietum : «
Si emptio ita facta fuerit :
«
est mihi emptus Stichos aut
Pamphilus in
potestate est venditoris, (muele
«
velit daré, sicut in stipulationibus, sed uno -modo°
soperest dandos est ;
«
et ideo prioris periculum ad venditorem, posterioris ad emotorem respicit ».
Cfr. fr. 25 pr. D.
eod.: [«
Si ita distrahatur illa aut illa res '„ titrain eliget ven-
ditor, hace erit empta
(7) Nel diritto romano ció poteva effettuarsi mediante la
exeeptio pacta de non
petendo
riguardo ad uno degli oggetti del debito. Fr. 27, § 6, 1).
de paeits,
2, 14 :
[« Sed si stipulatus decena aut Stichum de decena pactos sito et petam Stichum
aut decem : exceptionem pacti conventi in totum obstaturam : nam ut solutione
«
et petítione et acceptilationo unius rei tota obligatio solveretur, ita pacto quOque
«
convento de una re non potencia interposito totam obligationem summoveri. sed
«
si id actnm inter nos sit, no decem mihi, sed Stichos praestotur : possum
cdi-
•
caciter de Sticho agere,
nulla exceptiono oppononda.
ideal est et si do
Sticho
«
non
petendo convenerit
114
DIRITTO DELI,E, 013B LIGaZIONT
[§
28-29]
sollo obbligazioni per s()
stanti. Essi perciú sopravvivono all'estinzione
del debito principale (9), e sono anche particolarmente perseguibili con
aziorw (10).
§ 29. —
Interessi contrattuali e legali.
I. — L'esistenza di un debito di un capitale non porta seco neces-
sariamente l'obbligo degl'interessi. Questo deve piuttosto fondarsi su
di un particolare motivo.
In Roma gl'interessi venivano
,
assegnati, ora in base a stipulazione
d'interessi, ora
o/fieio iudicis,
come pertinenza del debito del capitale.
I moderni distinguono invece interessi contrattuali ed interessi
legali: divisione questa che si appoggia alla distinzione romana, ma
non coincide per nulla con essa.
I. I contratti d'interessi, forniti in Roma indipendentemente
d'azione solo nel caso della stipulazione (1), vengono secondo il diritto
comune conchiusi senza forma (2).
(9) Se il credito principale é prescritto, non possono
perseguirsi in giudizio
i
crediti accessori, in particolare quelli diretti agli interessi ed al frutti, guando
pure non fossero prescritti, per essere meno antico il termine della scadenza. Ció
riposa su motivi di opportunitá, di grave momento. Altrimenti in grazia degli
interessi e degli altri introiti accessori verrebbe ancora in discussione la questione
del debito capitale, malgrado della prescrizione di esso ; c. 26 pr., Cod.
h. t.,
4. 32 : [« Eos, qui principali actione per exceptionem triginta vel quadraginta
«
annorum, sive personali sive hypothecaria, ceciderunt, non posse super usuris
«
vol fructibus praeteriti temporis aliquam movere quaestionem dicendo ex his
« temporibus eas vello sibi persolvi, quae non ad triginta -vel quadraginta prae-
«
toritos anuos referuntur. et adserendo singulis annis earum acciones nasci :
«
principali enim actione non subsistente satis supervacuum est super usuris vol
«
fructibus adhuc iudicem cognoscere »]. Cod. civ. germ., § 224 : [« Insieme con
la pretesa principale si prescrive la pretesa alíe irestazioni accessorie da quella deri-
vanti, se anche non siasi compiuta la particolare prescrizione di questa pretesa »].
(10) Vedi § 29.
(1)
Fr. 24 D.
de praeseriptis verbis,
19, 5 ; fr. 40
D.
de rebus ereditis,
12, 1 :
«
lex lecta est » ; fr. 5, § 2,
D.
de solutionibus,
46, 3 : [fr. 24 cit.: « Titius
Sempronio triginta dedit pactique sunt, ut ex reditu eius pecuniae tributum,
«
quod Titius pendere deberet, Sempronius praestaret computatis usuris semis-
sibus, quantoque minus tributorum nomine praestitum foret, quam earum "su-
«
rarum quantitas esset, ut id Titio restitueret, quod amplius praestitum esset,
«
«
id ex sorte decederet, aut, si et sortem et usuras summa tributorum oxees-
«
sisset, id quod amplius esset Titius Sempronio praestaret : neque de ea re ulla
stipulatio interposita est. Titius consulebat, id quod amplius ex usuris Sem-
pronius redegisset, quam tributorum nomine praestitisset, qua actione ab eo
«
«
consequi possit. respondit pecuniae quidem creditae usuras nisi in stipulationem
deductas non deberi : verum in proposito videndum, ne non tam 'faenerata pecunia
«
«
intellegi debeat, quam quasi mandatum inter eos contractum, nisi quod ultra
«
semissem consecuturus esset : sed ne ipsius quidem sortis petitionem pecuniae
[§ 29]
SEZIONE III - CONTENUTO ED OGGETTO DELLA OBBLIGAZIONE
115
•
É necessario l'accordo delle parti, come su tutti gli altri punti
essenziali, cosi anche sal saggio degl'interessi. Ma basta, conforme al
principii generali, che siano fissati nel contratto gli elementi per la
determinazione di esso, p. es. con riferimento al saggio corrente
creditae fuisse, guando, si Sempronius eam pecuniam sine dolo malo vol a
►
i-
«
sisset vol vacuam habuisset, dicendum nihil elan eo nomine praesta
•
e debtrisse.
«
quare tutius esse praescriptis verbis in facturo actionem dari, praoserti
►
n emir
«
illud quoque convenisset, ut quod amplius praestituin esset, quain
'
ex usuras
«
redigeretur, sorti decederet : quod ipsum ius et causara pecunia() creditae
«
excedat » ; fr. 40 cit.:
Lecta est in auditorio Aemilii Painniani praefecti
•
praetorio iuris consulti cautio huiusmodi :
Lucios Titius scripsi me accepisse
«
a Publio Maevio quindecim mutua numerata mihi de domo et hace quindeciin
«
proba recto dari kalendis futuris stipulatus est Publicas Maevius, spopondi ego
«
Lucius
Titius. si die supra scripta summa Publio Maevio eive ad quem ea res
•
pertinebit data soluta
-
satisve eo nomine factura non erit, tuno eo amplias, quo
«
post solvam, poenae nomine in dies triginta inque denarios centenos denarios
«
singulos dari stipulatus est Publius Maevius, spopondi ego Lucius Titius.
con-
«
venitque inter nos, uti pro Maevio ex summa supra scripta menstruos refttn-
«
dere debeam denarios trecenos ex omni summa el heredive eius quaesituin est
«
de obligationo usurarum, quoniam numerus mensium, qui solutioni competchat,
«
transierat. dicebam, quia pacta in continenti facta stipulationi inesse creduntur,
«
perinde esse, ac si per singulos mensos cortain pecuniam stipulatus, (lucrad
•
tardius soluta esset, usuras adiecisset : igitur finito primo merase pri
►
ae pera-
«
sionis usuras currere et similiter post secundum et tertium tractum usuras
non
«
solutae pecuniae pensionis crescere neo ante
sortis
non solutae usu
i
ireti
•
posse quam ipsa sois peti potaerat. pactum auteur quod subiectum est quichua
«
dicebant ad sortis solutionem tantum pertinere, non etiam ad usurarum, gime
«
priore parte simpliciter in
stipulationeni venissent pactunique id
tantum
ad
exeeptionem prodesse et ideo non soluta pecunia statutis pensionibus ex die
«
stipu.lationis usuras deberi, atque si id nominatirn esset expressum. sed cu
►
sortis
•« petitio dilata sit, consequens est, ut etiam usurae ex eo tempere, quo n
►
er
►►
«
feeit, accedant, et si, ut ille putabat, ad exceptionem tantun
►
prodesset pactan'
•
(quamvis sentontia diversa optinuerit), tamen usurarum obligatio ipso hure
«
non commitetur : non enim in mora est is, a quo pecunia
►
ropter exceptione
►
«
peti non potest. sed quantitatem, quac medio tempore colligitur, stiptilainur,
•
curo condicio extiterit, sicut est in fructibus : idear et in usuris potost
ut ad diem non soluta pecunia quo oompetit usurarum nomine ex
die
inte•-
«
positae stipulatinis praestotur » ; fr. 5, § 2, de
solul., 4(;,
3 cit.: «
. si sint
•
usurae debitae et aliae indebitae. . . puta quaedain earum ex stiptilatione
•
ex pacto naturaliter debehantur
. » I.
(2) In guardo sussistono giuridicamente le preinesse
possorto
pw-
mezzo
di esse proinettersi anche grinteressi : fr. 10, 1).
de pollici
/7fIts,
12 ; cosi pu
y
e l'obbligo degr interessi pir¿r essero irnposto n
►
,diante legar(
)
: fr. ,
§ 6, D.
de
ann.
legal.,
33, 1 I:« Si oni (x;rta (
l
uantitas
legetur et, quoad
praP-
«
stetur, in singulos anuos oort.u
►
vel
►
t usuras itisse
►
it testator pi
.
¿te-
«
stari, legatum valet : sed in usnris
►
actenus debet
valer°, quate
►
us ino(lit
ni
«
probabilem usurarum non
exceda I. Se dunque di
solito si
parla
d'ilderessi
contrattuali o
convenzio
►
ali, ei6 avviene
solo
a
1.w-t'inri.
(3) Fr. 41, § 2, I).
de usuris,
22, 1 :
Ab Aldo .Agerio Gaitts
Seins niuttia
►
«
quandam quantitatem aooepit hoc ebirographo :
lile scripsi
iteeelesse
II, 1)111:1F0
D'ELLE OBBLIGAZIOI
[§
29]
'
Xon
indispensabile
fissazione del tempo
.
della scadenza.
mancanza di uno speciale accordo su di ció, va da sé che gl interessi
giorno dell'anno seguente corrispondente a quello della
seadan
o
riel
costituzione del debito (4).
Gl
s
interessi sono pagabili non prima del decorso del termine,
parché non
Siasi
diversamente convenuto.
'). Ri
g
uavdo agrinteressi legali devonsi distinguere le pretese di
iio
restituzione e le pretese di prestazione (5-6).
a)
Il rifacimento degl'interessi appartiene in ordine pri
al contenuto delle obbligazioni nelle pretese di restituzione, p.
e
m
s
ár n
seguito ad una gestione di negozi, o di un possesso illegittimo.
Il debitore dunque deve qui, alío scopo della completa restituzione'
risarcire anzitutto gl'interessi, ch'egli ha guadagnato dall'altrui capi
tale (7), ed inoltre che egli avrebbe dovuto debitamente ricavare dallo
accepi ab illo mutuos et numeratos deeem, quos el reddam kalendis illis proximis
cum suis usuris placitis inter nos ' : quaero, an ex eo instrumento usurae peti
« possint et quae. Modestinus respondit, si non appareat de quibus usuris con-
ventio facta sit, peti eas non posse »]. Se nulla sia stabilito circa l'ammon-
tare degli interessi, si domanda, se le parti si riferiscano tacitamente agli
interessi usuali del luogo, o se il contratto d'interessi sia ancora imperfetto. Nel-
l'ultimo caso non sono punto dovuti interessi. Diversamente il
WINDSCHEID,
vol.
§ 260, nota 5. Ma cfr.
PETRA
'
YCKI,
loe. cit.,
vol. II, § 24.
(4) Cfr. anche sopra § 28, nota 5 in fine. — Il pagamento d'interessi per
Litigo spazio di tempo puó dar fondamento alla induzione di un accordo delle parti
riguardo alla produzione degli interessi medesimi : fr. 6 pr., D.
h. t ,
22, 1 [« Cum
•
de in rem verso cum herede patris vel domini ageretnr et usurarum quaestio
«
moveretur. imperator Antoninus ideo solvencias usuras iudicavit, quod eas ipse
«
dominas vel pater longo tempore praestitisset »]. Ma non si ha qui una usu-
capione del diritto agli interessi, come opinavano scrittori phi antichi. Infatti al
diritto romano é del tutto estraneo il possesso di un diritto agli interessi, il quale
dovrebbe essere il presupposto della usucapione.
(5)
Cfr. sopra § 23, num. IV.
(6)
L'opinione dominante ritiene che i cosiddetti interessi legali sianp dovuti
soltanto per i debiti di danaro : ció é inesatto. come ha dimostrato il
PETMUYCKI,
loe. cit.
Cfr. la 1. 3, § 4, D.
de usuris
9
9
9
1
riportata al § 28, nota 3. Díver-
, --
samente
Cod.
germ., § 288,
9
91.
•
(7)
Fr. 27
1
D.
de min.,
4,
'
4
;
fr. 18. § 4. D.
de neg. gest.,
3,
5
;
§ 1, D.
de pign. act..
13, 7 -
12. [Fr. 27.
§.1
cit.:
fr. 10, § 3,
mandad, 1'`r,
1 ;
PETRAIYCKI,
loc. cit.,
praedium quoque si ex ea pecunia pluris quam
oporteret emit, ita temperancia res erit, ut iubeatur venditor reddito pretio
reciperare praedium, ita ut sine alterius damno etiam creditor a iuvene suum
•
consequatur. ex. quo scilicet simul intellegimus, quid observari oporteat,
sua pecunia pluris quam oportet emerit, ut taren hoc et superiore casu ven-
«
ditor, qui pretium reddidit, etiam usuras, quas ex ea pecunia percepit aut per-
cipere potuit, reddat, et frictus, quibus íocupletior factus est iuvenis,
•
quidem iuberi debebit praedia cum frutosrestituere,
iuvenis autem eatenus
ex
«
recipiat.
•
item ex diverso si minore pretio quam oportet vendiderit adulescens,
-
e
rap t
o r
pretio reddere, quatenus ex ea pecunia locupletior est » ; fr. 18,
§ 4
cit.
[§ 29]
SEZIONE III - CONTENUTO ED OGGETTO DELLA
L
Ic
117
stesso capitale per conto del creditore (8), ed (afine gl'interessi cosiddetti
fittizi (9), per l'uso che egli ha t'atto del capitale altrui.
Allo stesso modo, colui che dal proprio patrimonio ha fatto per scopi
altrui degli impieghi, che devono essergli restituiti, ha ancora di•itto
agl'interessi del danaro da lui speso, come pare del valore pecuniario
dei materiali impiegati a vantaggio altrui (interessi dell'impiego), poiché-
altrimenti non gli verrebbe fatta una restituzione completa (10).
«
Non tantum sortem, verum etiam usuras ex pecunia aliena perceptas negotiorum
•
gestorum iudicio praestabimuS, vol etiam quas percipere potuimus. contra quoque
«
usuras, quas praestavimus vol quas ex
p
ostra pecunia percipere potuimus quam
«
in aliena negotia impedimus, servabimus negotiorum gestorum indicio ; fr. (i,
§ 1 cit.: « Si creditor pluris fundum pigneratum vendiderit, si id faeneret, usuram
«
eius pecuniae praestare debet el qui dederit pignus : sed et si ipse usus sit ea
«
pecunia
.
, usuram praestari oportet. quod si eam depositara habuerit. usuras non
«
debet » ; fi
.
. 10, § 3 cit.: « Si procurator meus pecuniam meam habeat, ex
•
mora utique usuras mihi pendot. sed et si pecuniam meam faenori dedit usu-
«
rasque consecutus est, consequenter dicemus debere eum praestare quantum-
«
cumque emoiumentum sensit, sive el mandavi sive non, quia bonae fidei hoc
«
congruit, ne de alieno lucrum sentiat : quod si non exercuit pecuniam, sed ad
«
usus suos convertit, in usuras convonietur, quae legitimo modo in regionibas
«
frequentantur. denique Papinianus ait etiam si usuras exegerit procurator et in
«
usus suos convertit, usuras eum praestare debere »].
(8) C. 24, Cod.
de usuris,
4, 32 ; fr. 58, § 1, D.
de adm. tut.,
26, 7 ; fr. 27, § 1,
D.
de minor.,
4, 4 ;
PETRAIYCKI,
loc. cit., §
14. [C. 24 cit.: « Si mater tua maior
«
annis constituta negotia quae ad te pertinent gesserit, cum omnem diligentiam
•
praestare debeat, usuras pecuniae tuae, quam administrasse fuera comprobata,
«
praestare compelli potest » ; fr. 58, § 1 cit. : « Ex duobos tutoribus pupilli
•
altero defuncto adhuc impubere pupilo, qui supererat ex persona pupilli sui
«
iudice accepto consecutus est cum usuris, quantum ex tutela ad tutorem de-
«
functum pervenerat : quaesitum est judicio tutelae, quo experitur pubes factus,
«
utrum eius tantum portionis, quae ab initio quod ex tutelae ratione perve-
«
nerat ad defunctum contutorem, usurae veniant, an etiam eius summae, quae
•
ex sortis usuris pupillo atleta post mortem eius ad superstitem aequo cum sorte
«
translata sit aut transferri debuit. respondit, si eam pecuniam in se vertisset,
«
omnium pecuniarum usuras praestandas : quod si pecunia mansisset in ratio-
«
nibus pupilli, praestandum, quod bona fide percepisset aut percipere potuisset,
sed, faenori dare cum potuisset, neglexisset, cum
quod ab alio debitore
•
nomine usurarum cum sorte datur, el qui accipit totum sortis vice fungitur
«
vol fungi debet
(9) Fr. 10, § 3,
mandati,
17, 1; fr. 28, D.
depositi,
16, 3 ;
PETRA ,N
.-
(`KI,
loc.
cit., §
13 [fr. 28
« Quintus Caecilius Candidus ad Paccium Rogatianum
«
epistulam scripsit in verba infra scripta : Caecilius Candidus Paccio Pogatiano
«
suo salutem. Viginti quinque nummorum quos apud me esse voluisti, notum
tibi ista hac epistula facio ad ratiunculam meam. ea pervenisse : quibus ut
«
primum prospiciam, ne vacua tibi sint : id est ut usuras eorum acci pias, curae
«
habebo'. quaesitum est, an ex ea epistula etiam usurae yeti pnssint, respon deben
«
ex bonae fidei iudicio usaras, sive percepit sive pecunia in re sua usus est »1.
(10) Fr. 12, § 9, D.
mandati,
17, 1 ; fr. 67, § 2, pro socio, 17, 2 ;
18,
§ 4, D.
de neg. gest.,
3, 5 ; fr. 3, §
D.
de (ontr.
(tel., 27,
4. PETu..x.ynKt,
1)11M1t0 DELLE OBBLIGAIZION
I
[§ 291
/i) Melle pretese di prestazione, un'obbligo degli
interessi che
non
fosse stato convenuto, sorge solo in ordine secon-
(Lirio, (piando si veriliehino special" fatti, che aumentano robbligazione
originaria.
Uno di tau fatti
anzittitto
la mora del debitore. Poiché il cre-
ditore in eons(eguenza di essa Iia diritto al risarcimento dele' id
quod
ed iu particolare anche del lucro venutogli mello dopo la
mora, eg1i, come ammontare di ciú, piló liquidare in suo favore
interessi usuali.
del lnogo (11).
loe
.
eit
.
,
16 ; Cod. civ. germ., § 256 [fr. 12, § 9 cit.: «
Si
mihi mandaveris,
ut
«
rein tibi aliquam emain, egoque entero meo pretio, habebo mandati actionem
«
de
1
n
reciperancio : sed et si tito pretio; impendero filmen aliquid bona fide
«
ad emptionem rei, erit contraria mandati actio : aut si rem emptam polis
«
reeipere : simili modo et si quid aliud mandaveris et in id sumptum fecero.
«
neo tantum id quod impendi, verum usuras quoque consequar. usuras autem
« non tantum ex mora esse admittenclas, verum iudicem aestimare debere, si
«
exegit a debitore suo quis et solvit, cum uberrimas usuras consequeretur,
«
aequissiinum enim erit rationem eius rei haberi : aut si ipse mutuatus gravibus
«
usuris solvit. sed et si reune usuris non relevavit, ipsi autem et usurae absunt,
«
vol si minoribus relevavit, ipsi autem maioribus faenas accepit, ut fidem suam
«
liberaret, non debito debere eum mandati indicio et usuras consequi. et (ut est
«
constituturn) totum hoc ex aequo et bono iudex arbitrabitur » ; fr. 67, 2 cit. :
«
« Si quid unas ex sociis necessario de suo itnpendit in communi negotio : iudicio
« societatis servabit et usuras, si forte mutuatus sub usuris dedit : sed et si suam
«
pecuniam dedit, non sine causa dicetur, quod usuras quoque percipere debeat,,
«
quas possit }labore, si alii mutuum dedisset »; fr. 3, § 1 cit.: « Contrarium
«
iudicium an ad hoc quoque competat, ut quis a pupillo exigat liberationem,
«
videnduni est. et nemo dixit in hoc agere quem contrario posse, ut tutelae
«
iiidicio liberetur, sed tantum de his, quae el propter tutelam absunt. conse-
«
quitar autem pecuniam, si quam de suo consumpsit, etiam cum usuris, sed vel
«
trientibus, vel his quae in regione observantur, vel his quibus mutuatus est,
«
si necesse habuit mutuari, ut pupillo ex iuxta causa prorogaret, vel his a
« quibus pupillum liberavit, vel quibus caruit tutor, si nimium profuit pupillo
«
pecuniam esse exsolutam »I.
(11) P.ETI-ZYCKI
loc. cit.,
15. Gl'interessi moratori si svilupparono nei
bonete
fidei •iudicia :
c. 2, Cod.
depositi,
4, 31 [« Usura° in depositi actione sicut in
«
ceteris bonae fidei iudiciis ex mora venire solent »]. Essi vennero inoltre rico-
nosciuti riguardo al legati : fr. 34, D.
h. t.,
22, 1 ;
GAI.
1
Inst.,
111,. § 280 [fr. cit.:
«
Usurae vicem fructuum optinent et mérito non debent a fructibus separari: et
«
ita in legatis et fideicommissis et in tutelae actione et in ceteris iudiciis bonae
« fidei servatur. hoc idem igitur in ceteris obventionibus dicemus
»;
GAI. ,
1.
e.:
«
Itera fideicommissorum usurae et fructus de entur si modo moram solutionís
1
« fecerit qui fideicommissum debebit : legatoru ' vero usurae non debentur : idque
«
rescripto divi
A
driani significatur. scio timen Juliano placuisse in eo legato
«
quod sinendi modo relinquitur idem iuris esse quod in fideicommissis : quam
«
sententiam et his temporibus b
macris obtinere video »]. Secondo il diritto comuna
gl' interessi
moratori
sono dovuti anche per i debiti derivanti da mutuo e dagli
altri negozi i quali in Roma generavano solo azioni
stricti iuris ;
ma no
n
gil
[§ 291
SEZIONE III - CONTENUTO ED OGGETTO DELLA OBBLIGAZIONE
119
Secondo la pratica il creditore puó pretendere dal debitore anche
gl'interessi processuali dal tempo della domanda, come se questi fosse
in mora (12).
per la promessa di donazione, fr. 22, D.
de donat.,
39, •5 ; né per i crediti penan,
fr. 9, D.
de mag. cono.,
27, 8 ; e. 1, Cod.
de fisc. usuris,
10, 8, come neanche
per i crediti d' interessi, poiche non viene concesso interesse dell' interesse
[fr. 22, D. cit. : « Eum, qui donationis causa pecuniam vel quid aliud
promisit,
«
de
móra
solutionis pecuniae usuras nein debere,
summae
aequitatis est, maxime
«
cum in bonae fidei contractibus donationis species non doputotur » ; fr. 9 cit.:
«
An in magistratus actione data cum usuris sors exigi debeat, an vero usurae
«
peti non possint, quoniam constitutum est poenarum usuras peti non posse,
«
quaesituni est. et rescriptum est a divis Severo et Antonino et usuras peti posse,
«
quoniam eadem in magistratibus actio datur, quae competit in tutores »; e. 1,
Cod. cit. : « Eius summae, quam tibi poenae nomino intlictam probaturus es,
«
usurae non exigentur:
»]. Cfr. §' 30 in fine ; Cod. civ. germ., § 288, 289.
(12) Sull'obbligo alla prestazione degl'interessi processuali vedi vol. I, § 154,
nota 18. 11 Cod. civ. germ. al § 291 dispone: « II debitore deve corrispondere
gl'interessi di un debito di danaro, sin dall' inizio della pendenza della lite, anche
se egli non sia in mora ; sé il debito scade solo piú tardi, produce interessi
dalla scadenza ». Tale disposto é notevole anche pel fatto, che il Codice civile
in molti casi ricorre ad una finzione della pendenza della lite, per determinare
le obbligazioni del debitore. — Secondo il diritto giustinianeo, colla sentenza
passata in giudicato cessava anzitutto il corso delle usare, ma dopo lo spazio di
quattro mesi ricominciávano a decorrere nella misura del 12
0
/ : c. 1 sqq.,
Cod. de
usuris" rei iudicatae, 7,
54; ció non vale nel diritto comune. [e. 1 cit.:
«
Fiscus, qui bona secundum se dicta sententia persequitur, ea.s queque rationes
«
habiturus est, ut, qui
.
post legitimum tempus placitis non obtemperavit, usuram
«
centesimam temporis quod postea fluxerit solvat » ; c. 2 « Eos, qui con-
«
demnati solutionem pecuniarum, quas dependere iussi sunt, ultra quattuor
«
menses a die condemnationis vel, si provocatio fuerit oblata, a die confirma-
«
tionis sententiae connumerandos distulerint, centesimas usuras exigi praecipimus
«
nec priscis legibus, quae dual centesimas eis inferebant, nec nostra sanctione,
«
quae dimidiam centesimae statuit, locura in eorum porsonam habentibus » ; c. 3:
«
Sancimus, ut si quin condemnatus fuerit, post datas a nobis quadrimenstres
«
indutias centesimas quidem usuras secundum naturam iudicati eum compelli
•
solvere, sed tantummodo sortis et non usurarum, quae ex pristino contracta in
•
condemnationem deductae sunt. cum enim iam constituimus usurarum usuras
«
penitus esse delendas, nullum casum relinquimus, ex quo h.uitismodi machi-
«
natio possit induci. Si enim sine emendatione relinquatur, aliquid absurdum
•
atque inelegans necesse est evenire, eum utiliter ex contractibus descendentes
«
plerumque minores centesimae ex nostra lego factae sunt et necesse est mino-
«
ribus usuris graviores supponi. si enim ex iudicati actione centesimae mili-
«
modo eurrunt usurae, ex contractibus autem hoc raro contingit in capitulis
«
lege nostra tantummodo exceptis, huiusmodi iniquitatem ipsa necessitas
rerum
«
introducebat. Et ideo pio remedio causara corrigentes sancimus sortis tantum-
« modo usuras usque ad centesimam currentes ex iudicati actione proiligari, non
autem usurarum quantascumque usuras. si enim novatur iudicati actione prior
«
contractus. necesse est usurarum quidem, quae anterioris contractos sunt,
«
cursum post sententias inhiberi, alias autem usuras ex iudicati actione tan-
•
tummodo sortis
proceden;, et non ideo, quod forsitan eonsummata est quantitas
120
pluirro DELLE
I§
29]
Irioltrú
c
privilegio speciale dei minori, che dal ten-ipo della sea_
(lenza, del loro crediti siano sempre dovuti grinteressi, anche se il
tntore tral¿Hei l'interpellazi
one
(13). Lo stesso vale pel fisco (14-15).
Su di un fondamento singolare ripo sa il disposto, che il
emnpratoue daba pagare gl'interessi pel prezzo della vendita arre-
triúo e scadnto, sin dal tempo in en' la cosa comprata gli fu conse-
gnata. Egli non leve avere per sé il pleno profitto della cosa comprata
e del prezzo della vencida, se
p
ia che cor
risponda un compenso (16).
sortis et usuraram, tottas summae usuras postea colligi, sed. sortis tantummodo.
Et cum antiquitas pessirno exemplo reis quidem condemnatis laxamenturn duorum
mensurar praestabat, fideiussores autem eorum eodem uti beneficio non conee-
«
(lebat, ut lieeret victoribus retictis propter legem condemnatis personis a fide-
«
iussoribus eorum vol manclatoribus statim pecunias vol res in condemnatione
«
positas exigere, huiusmocli acerbitatem resecantes sancinius quaclrimenstres
«
indutias, quas dedimus condemnatis, etiam ad fideiussores eorum et mandatores
«
extendí, lee legi fiat derogatum. cum enim interventor solvere compellatur et
ipse reum coerceat ad ínvitam solutionem, nullum condemnatus habebat nostrae
•
sensata humanitatis, quia per medium fideiussorem statim pecunias persolvere
«
compellebatur »]. S..xviGx
y
, vol. IV, pag. 142. e gli scrittori ivi citati [pag. 441
della traduzione italiana dello
SCIALOJA],
Legge introduttiva all' Ordinamento
cli
Proc. civ.
[Einführungsgesetz zur Civilprozessordnung], § 14, n. 4.
(13) Fr. 87, § 1, D.
de leg.,
II; c. 3 Cod.
in qzzib. causis in i9ztegr. 9-est. nec.
non est,
2, 40 [fr. 87, § 1 cit. : « Usuras fideicommissi post impletos anuos viginti
«
quinque puellae, ex quo mora facta est', deberi respondi. quamvis enim eonsti-
«
tutum sit, ut minoribus viginti quínque annis usurae omnimodo praestentur,
«
tatuen non pro mora hoc habendum est, quam sutficit semel intervenisse, ut
«
perpetuo debeantur » ; c. 3 cit. : « In minorum persona re ipsa et ex solo
tempore tardae pretii solutionis recepto iure moram fiera
i creditum est, in his
videlicet, quae moram desiderant, id est in bonae fidei contractibus et fidei-
«
commissis et in legato »]. É controverso, se debba ammettersi una vera mora
del debitore del minore dalla scadenza del debito, ovvero
ex
re.
Cfr. piú giú § 41,
nota 7. II Cod. civ. germ. ha abolito questo privilegio del minore.
(14)
Cfr. vol. I, § 60, nota 5. Neanche questo privilegio
é piú
rieonosciuto
dal Cod. civ. germ.
(15)
Secondo il Cod. di comm., § 353, i commercianti possono senzaavviso
computarsi scambievolmente, nei negozi reciproci, gl'interessi dalla scadenza.
(16)
Fr. 13, § 20, 21, D.
de actionibus empti vendía,
19, 1 ; fr. 18, § 1,
D.
Ji.
t.,
22, 1; e. 2. Cod.
h. t.,
4, 32 [fr. 13, § 20, 21 cit. : « Veniunt autem
in hoc iudicium infra scripta. in primis pretium, quanti res venit. itero usurae
•
pretii post diem traditionis : nam cum re emptor fruatur, aequissimuM est eum
4
usuras pretii pondere. Possessionem autem traditam accipere debeinus et si
•
precaria sit possessio : -hoc enim solum spectare debemus, an habeat facultatem
fructus percipiendi » ; fr. 18, § 1 cit. : « Post traditam possessionem defuneto
venditore, cui successor incertus fu.it, medii quoque temporis usurae pretii,
«
quod in causa depositi non fuit, praestabuntur » ; c. 2 cit. : « Usuras emptor,
«
cui possessio rei tradita est, si pretium venditore ñon obtulerit, quamvis pecuniam
obsignatam in depositi causa habuerit, aequitatis ratione praestare cogitar »].
Cfr. anche
PE
TRAYCKI,
loc. cit.,
pag. 152. Cod. civ. germ ., S, 452
-
ra
p
om
c
I1
«
[
toro é obbligato a prestare gl'interessi del prezzo della vendita sin dal momento
1
[§ 29]
SEZIONE III - CONTENUTO ED OGGETTO DELLA 0i3BLIGAZIONE
121
II. — Nel diritto romano la distinzione tra interessi stipulati ed
interessi d'altra specie avena una essenziale influenza sul modo di
farli valere in giudizio.
1.
Per gl'interessi, che si fondavano sulle stipulazioni d'interessi,
esistevano speciali azioni. Queste potevano essere intentate anteceden-
temente, insieme, o posteriormente all'azione derivante dal debito
principale. Il diritto di agire per gl'interessi contrattuali arretrati non
veniva perció menomato per l'accettazione del pagamento del capitale,
cvvero per altra estinzione del debito principale.
2.
Per gl'interessi d'altra specie mancava l'azione particolare ;
essi venivano assegnati dal giudice solo nell'occasione dell'azione
principale. Perció non erano piil esigibili, se il debito principale era
del tutto estinto, specialmente per l'accettazione del pagamento (17).
Era controverso, se questa distinzione sussistesse ancora nel diritto
comune. L'opinione dominante ammetteva ció. Essa, nel rifiuto di una
azione speciale per gli interessi legali, vedeva una conseguenza della
loro natura; infatti i medesimi costituiscono, come si riteneva, una
semplice proprietá del debito principale, e non possono quindi soprav-
vivere alla estinzione dello stesso. Peró i partigiani medesimi della
teoria dominante riconoscevano, che il creditore, nel caso del pagamento
del debito del capitale, potesse ottenere gl'interessi legali a lui dovuti
in cui gli spettano i vantaggi dell' oggetto comprato, se il pagamento del prezzo
-medesimo non sia differito »].
(17) Fr. 24, D.
depositi,
16,
3.
PAPINIANUS,
libro 9,
quaestionum : « ...
est
«
quidem constitutum in bonae fidei iudiciis, quod ad usuras attinet ut tantundem
«
possit officium. arbitri quantum stipulatio » ; fr. 6, D.
de negot. gest.,
3, 5 :
•
[...
quia tantundem in bonae fidei iudiciis officium iudicis valet, quantum in
«
stipulatione nominatim eius rei facta interrogatio »], Nello stesso, censo dice
PAOLO,
libro 5,
responsorum,
fr. 54 pr.
locati,
19, 2 : «
usurae in bonae fidei
«
iudiciis et si non tam ex obligatione proficiscantur, quam ex officio iudicis
«
applicentur
». Un'azione particolare diretta a tali usure non esisteva : c. 4,
Cod.
depositi,
4, 34: « Imper. Gordianus .. non enim duae sunt actiones, alia
•
sortis, _alia usurarum : sed una, ex qua condemnatione facta iterata actio rei
•
iudicatae exceptione repellitur ». Cfr. e. 3, Cod.
de usuras,
4, 32 :
[«
Quamvis
usurae fenebris pecuniae cara vinculum stipulationis peti non possunt, turnen
«
ex pacti conventione solutae neque ut indebitae repetuntur 'legue in sortem
•
accepto ferendae sunt »]. Un gran mitigamento mostrasi nel fr. 23, D.
de except.
rei iudicatae,
44, 2 : 11« Si in iudicio actum sit usuraeque solae petitae sint. non
est verendum, ne noceat rei iudicatae exceptio circa sortis petitionem : quia
enim non competit, nec opposita nocet. eadein erunt et si quis ex bona() fidei
«
iudicio velit usuras tantum persequi : narra nihilo minus futuri temporis cedunt
«
usurae : quamdiu enim manet contractos bonae fidei, current usurae
Ma
fr. 49, § 1, I).
de act. emp. ven.,
19, 1.
HERMOGENIANUS, libro
2,
iuris epitmnetrum,
trae di nuovo la conseguenza piú rigorosa:
sorte licet post morara soluta.,
«
usurae peti non possunt, cura. bao non sint in obligatione, sed officio itulicis
«
praestentur ». Cfr.
PETRA
loc. cit.,
pag.
244
sgg.
Diurrro ov,1,1,1
4
; oratt,t(tAzio
y
i
[§ 29-`30]
122
I
er
na.
,
zzo di tina .riserv
►
unilaterale (18). Ma con ció essi cadevano
in coutraddizione con sÚ stessi. l Matti tittanto in astratto deve estin-
tzlie
•
si,
con
la
estinzione del
debito
del capitale, non piló essere con-
servato in vita da una riserva unilaterale.
Second() la postra opinione non riposava su motivi intrinseci, ma
Dense su di una accidentalitit storica, il fatto, che in Roma gl'interessi
legal1
venivano assegnati solo per mezzo dell'officium
nell'oc-
easionP dell'azio
►
e pri
►
cipale.
tardi gl'interessi legali sorpassarono
(
t
uesto stadio di sviluppo. Divenne un principio generale, che ogni
diritto ha la difesa dell'azione; solo per. motivi particolari esso
soffre
eccezioni, e questi motivi per gli interessi legali non sono dimo-
st
►
abili (19).
II
dar peso
alla
interposizione di una speciale riserva del creditore,
allorchú avviene l'estinzioue del debito del capitale, significa solo accor-
dare 1111 ingiustiticato privilegio al creditore experto nelle cautele giu-
ridiche, di fronte a chi di lui é heno accorto.
Pel Codice civile niun dubbio, che gli interessi legali possono indi-
pendentemente essere domandati lll giudizio.
§ 30. —
Ammontare degl'interessi.
I. -
Ol'interessi legali vengono
di
regola commisurati secondo
saggio dell'uso locale, senza pregiudizio della prova, che in un dato
caso debbano corrispondersi interessi piú bassi o piel alti, secondo la
condizione speciale (1).
Il saggio usuale degl'interessi, per diritto comune, é fissato al
5 ",', (2) ; secondo il Codice civile al 4
0
/
0
(3).
(18)
L'efficacia di una tale riserva verme riconosciuta tra gli altri dal WIND-
SCHEID, vol. II, § 259.
(19)
Concorda con ció tra gli altri, 11 CARus,
La perseguibilita in giudizio
elegli interessi legali
[Die Klagbarkeit gesetzlicher Zinsen], 1876, come puro il
RUHSTRAT,
nell'Arch.
per la prat. eiv.,
vol. LXV n. 9. Ivi trovasi la bibliografia.,
11 Caras ed il Puhstrat cercarono perú di (Tare un'altra interpretazione alíe deci-
sioni dei testi romani, per dar libero campo a quelle regole che corrispondevano
alla coscie
►
za giuridica moderna ed alla convenienza. Ma tale tentativo ebbe a
fallire. L'opinione qui sostenuta ú condivisa nei risultati anche dai Tribunali del-
l'Impero: Trib. Comm., vol. IX, pag. 231 e Trib. Imp., vol. I, pag. 351,
vol. XXXXII, pag. 121. Puú vonire per essa in considerazione anche la legge
introduttiva all'Ordinamento di proc. civ., § 14, N. 5.
(1)
Cfr. i testi sopra riportati : § 29, note 7-11 ;
PETRAYCKI
I
loe. M„ §
12-16.
(2)
Decisione della Dieta imperiale del 1.600, § 139. D'altra opinione il WIND-
senmn, vol. II, § 260, nota 5. Ma cfr. perú
BEEIREND,
p
ella
Rivista di SavignY,
Parte Germ., vol. I, pag. 85.
(3)
Nei negozi commerciali bilaterali l'ammontare degli interessi legali é il 5 0/01
Cod. comen., § 352. Pel fisco computavasi in Roana il 6 °;
0
, fr. 17, § 6,
D.
h. t.,
[§ 30]
SEZIONE III - CONTENUTO ED OGGETTO DELLA OBBLIGAZIONE
123
II.
La misura degli interessi contrattuali é determinata dal con-
tratto; nondimeno rispetto agl'interessi la libertá di contrattare non
illimitata.
a) I Romani conoscevano sin dai tempi antichi un massimo.
Nell'epoca classica questo ammontava al 12 °/„, nel diritto giustinianeo
era di regola il 6
0
/
o
, pei commercianti 1'8
0
/
o
(4).
Il
diritto canonico vietó senz'altro di percepire interessi (5). Nel
medio evo bisognava conformarsi ad esso, ma con ció si ottenne solo
che i negozi di credito fossero sospinti in altre forme, particolarmente
in
quella della costituzione di rendita. Dopo la ricezione del diritto
romano in Germania, si permise di percepire interessi sino all'ammon-
tare massimo del 5
(6).
22, 1 : [« Si debitores, qui minorps semissibus praestabant usuras, fisci esse coe-
« perunt, postquam ad fiscum transierunt, semisses cogendi sunt praestare »].
PETRA IYCKI,
loe. cit.,
pag. 258. Secondo il fr. 37, D.
de negot. gest.,
3, 5, vale
la regola « ubi quis eius pecuniam cuius tutelam negotiave administrat, aut magi-
«
stratus municipii publicara in usus saos convertit, maximas usuras praestat »,
cioe originariamente il 12
0
/
0
,
nel diritto giustinianeo il 6 °I
0
. Cfr.
DERNBUR(',1
Diritto di pegno
[Pfandrecht], vol. II, pag. 221.
(4) C. 26, § 1 sgg., Cod.
h. t.,
4, 32, a. 528: [« Super usurarum
y
ero quantitate
etiam generalem sanctionem facere necessarium esse duximus, veterem durara
«
et gravissimam earum molem ad mediocritatem deducentes. Ideoque iubemus
«
illustribus quidem personis sive eas praecedentibus minime licere ultra tertiam
«
partem centesimae usurarum in quocumque contractu vili vel maximo stipulari :
•
illos vero, qui ergasteriis praesunt vel aliquam licitara negotiationem gerunt,
•
usque ad bessem centesimae suam stipulationem moderari in traiecticiis autem
•
contractibus vel specierum fenori dationibus usque ad centesimam tantummodo
«
licere stipulari nec eam excedere, licet veteribus legibus hoc erat concessum :
«
ceteros autem omnes homines dimidiam tantummodo centesimae usurarum posse
«
stipulari et eam quantitatem usurarum etiam in aliis omnibus casibus nullo
«
modo ampliari, in quibus citra stipulationem usurae exigi solent. Neo liceat
«
iudici memoratam augere taxactionem °ocasione consuetudinis in regione obti-
«
nentis. Si quis autem aliquid contra modum huías fecerit constitutionis, nullam
«
penitus de superfluo habeat actionem, sed et si acceperit, in sorteen hoc impu-
«
tare compelletur, interdicta licentia creditoribus ex pecuniis fenorí dandis aliquid
«
détrahere vel retinere siliquarum vel sportularum vel alterius cuiuscumque
«
causae gratia. Nam si quid huiusmodi factum fuerit, principal° debitum ab
«
initio ea quantitate minuetur, ut tam ipsa minuenda pars guara usura° eius
•
exigi prohíbeantur. Machinationes etiam creditorum, qui ex hac lege prohibiti
«
maiores usuras stipulari alios medios subiciunt, quibus hoc non ita interdictum
A
.
est, resecantes iubemus, si quid tale fuerit attemptatum, ita computara usuras,
«
ut necesse esset, si ipso qui alium interposuit fuisset stipulatus : in quo casu
«
sacramenti etiam illationem locum habere sancimus »].
(5)
Tit. X,
de usuris,
5, 19 ; in VI, '5, 5; Clem. 5, 5.
FUNK,
Storia del divieto
ecelesiastico delle usare
[Geschichte des kirchlichen Zinsverbotes], 1876.
(6)
NEITAIANN,
Storia della usura in Germanía
[Geschichte des Wuchers
Deutschland], 1865 ;
ST013BE-LEHMANN,
Dr. Pr.,
vol. III, pag. 350. Conclusioni
della Dieta imperiale del 1654, § 174.
130
-DELLE OBBLIGAZIONI
[§ 32)
Non di rado
I
oggetto del negozio
determina necessariamente
guando siasi promessa la consegna o
Itio(
r
o dell'adempimento; per es.,
la e
'-'filtivazione
di
un detertninat
o
fondo.
Spesso resulta in modo con-
vincente dalle eircostanze, dagli
usi commerciali, o dalla natura
del-
F
►
bbligazione
.
In
particolarerobbligazione
della consegna o
restituzione
di una determinata cosa mobile de-ve di
regola adempirsi, dove appunto
Si
trova Ja
cosa senza colpa del
debitore (4-5).
2. Se il luogo dell'adempime
nto
non
é
fissato, il debitore puó pre-
stare in qualunque luogo non disadatto,
co4
dunque nel luogo della
propria, abitaziolle.
Se il creditore, sulla richiesta del
debitore,
non si
ritrovi nel luogo adatto della
prestazione,
da questo ultimo
scelto,
cade un mora.
«
quam creditori suo usurarum nomine dederat. quaesitum est, cum in integrum,
«
summam, qua stipulatione obligatus est, optulerit, an eo loco, in quo solvenda
«
promissa est. sua die integra peti posset. respondit posse stipulatorem sua die
ubi solvendam stipulatus est, petere ». c. 9 cit. : «... Sed ita demum oblatio
debiti liberationem parit, si eo loco, quo debetur solutio, fuerit celebrata »].
(4)
Anche il Cod. civ. germ., § 269 dá a tutto ció la maggiore importanza.
— In particolare, colui che sarebbe tenuto al risarcimento dei danni deve anche
riguardo al luogo dell'adempimento eseguire la prestazione in modo, che il danno
sia escluso ; ad un viaggiatore, ad esempio, cui nada smarrita la sua valigia,
questa deve essere spedita al luogo di destinazione di lui, da chi sarebbe tenuto
al risarcimento del danno. Cfr. inoltre Tr. Imp., vol. X, pag. 93.
(5)
Fr. 12. § 1, D.
clepositi
16, 3.
POMPONIUS,
libro 22,
ad Sabinitm: «
Depo-
«
situm eo loco restituí debet, in quo sine dolo malo eius est, apud 'quem depo-
«
situm est: ubi
deposituin est, nihil interest. eadem dicenda sunt commu-
«
niter et in omnibus bonae fidei iudiciis. sed dicendum est, si velit actor suis
«
impensis suoque periculo perferri rem Romam, ut audiendus sit ». Cfr. fr. 11,
§ 1, D.
ad exibendunz,
10, 4 ; fr. 26, § 1, fr. 47 pr., § 1, fr. 108, D.
de ley.,
1
Lfr. 11, § 1 cit. : « Quo autem loco exhiberi rem oporteat vel cuius sumptibus,
•
videamus. et Labeo ait ibi exibendum, ubi fuerit cum lis contestaretur, peri--
«
culo et inpendiis actoris perferendam perducendamve eo loci ubi actum sit...»
fr. 26 cit.: « Si certum corpus heres dase damnatus sit nec fecerit, quo minus
ibi ubi id esset traderet, si id postea sine dolo et culpa heredis perierit, dete-
«
rior fit legatarii condicio ». Fr. 47 pr., § 1: « Cum res legata est, si quidem
propria fuit testatoris et copiara eius habet, heres moram facere non debet,
sed eam praestare. sed si res alibi sit quam
petitur, primum quidem constat
«
«
ibi esse praestandam
,
ubi relicta est, nisi alibi testator voluit : nam si alibi
voluit, ibi praestanda est, ubi testator voluit vel ubi verisimile est eum voluisse:
«
et ita Julianus scripsit tam in propriis quam in alienis legatis. sed si alibi
•
relicta est, alibi autem ab herede translata est dolo malo eius : nisi ibi prae-
stetur ubi petitur, heres
c
ondemnabitur doli sui nomine: ceterum si sine dolo,.
•
ibi
p
raestabitur, quo transtulit. Sed si id petatur quod pondere numero men-
•
sura continetur, si quidem certum corpus legatum est, veluti frumentum ex
illo horreo vel vinum ex apotheca illa, ibi praestabitur ubi relictum est, nisi
alea mens fuit testantis : sin
y
ero non fuit certa species; ibi -erit praestandum
•
ubi petitur
321
SEZIONE III - CONTENUTO ED OGGETTO DELLA OBBLIGAZIONE
131
Il
creditore da parte sua, se il debitore non esegue la prestazione,
puó fissare il luogo dell'adempimento, sotto l'aspetto del luogo dell'azione,
coll'intentare l'azione
p
ella giurisdizione del debitore (6).
Codice civile (7), concordando essenzialmente col diritto com-
merciale, pone i seguenti principii: a) La prestazione deve seguire nel
luogo, in cui ii debitore al tempo della nascita del rapporto obbliga-
torio aveva il sao domicilio ; pei debiti riguardanti la sua industria,
(6) I due principii formulati nel
p
ostro testo vengono affermati nel fr. 2, § 3,
D.
de
eo quod
certo loco,
13, 4: «.....et gen.eraliter definit Scaevola : petitorem
«
electionem habere ubi petat, reum ubi solvat, scilicet ante petitionem ». Vera-
mente Ulpiano riporta la sentenza di Scevola ad occasione di un rapporto affatto
particolare, ma essa viene espressamente designata come
generalis:
come tali i
Romani intendono le regole, che hanno un valore generale. Con essa infatti si
accordano anche tutte le altre testimonianze delle fonti. 11 debitore pone in mora
il
creditore con ogni offerta, la quale non avvenga «
inopportuno loco »:
fr. 39,
D.
de solutionibus,
46, 3; da ció risulta che egli é autorizzato a prestare in ogni
luogo che non sia disadatto. [Fr. 39 cit. : « Si, soluturus pecuniam tibi, iussu tuo
«
signatam eam apud nummularium, quoad probaretur, deposuerim, tui periculi
•
eam foro Mela libro decimo scribit. quod verum est, cum eo tatuen, ut illud
«
maxime spectetur, an per te steterit, quo minus in continenti probaretur : narra
«
tuno perinde habendum erit, ac si parato me solvere tu ex aliqua causa accipere
«
nollos. in qua specie non utique semper tuum periculum erit : quid enim, si
•
inopportuno tompore vel loco optulerim ?
»]. Oltracció vien deciso parecchie
volte, che il debitor debba eseguíre la prestazione al luogo dell'azione, se il luego del-
l'adempimento non sia fissato dall'obbligazione. Cosi. segnatamente nel fr. 1, D.
de
annuis legatis,
33, 1.
POMPONIUS,
libro 5,
ad Sabinwrn: «
Cum in anuos singulos quid
legatum sit, neque adscriptum quo loco detur: quocumque loco petotur dari debet,
«
sicuti ex stipulatu aut nomine facto petatur ». Vedi anche fr. 22, D.
de rebus
creditis,
12, 1, fr. 4, D.
de condictione triticaria,
13, 3 [fr. 4 cit. : « Si mera
«
aliqua, quae corto die dari debobat, petita sit, veluti vinum, oleum, frumentum,
«
tanti litem aestimandam Cassius ait, quanti fuisset eo die, quo dari debuit :
« si de die nihil convenit, quanti tuno, cum iudicium acciperetur. idemque iuris
«
in loco esse, ut primum aestimatio surnatur eius loci, quo dari debuit, si de
«
loco nihil convenit, is locus spectetur, quo peteretur. quo et de ceteris rebus
«
iuris est »]. Concorda con ció il
COHN
7
L'actio de co quod certo loco,
pag. 103.
Ne 1
rimanente le opinioni dei moderni scrittori sono assai divise. Molti per «
petere »
non intendono
4
agire », ma « richiedere ». Essi recano con ció violenza
fonti ; cosi particolarmente riguardo al fr. 2, § 3, 1).
de co quod certo loco,
13, 4
sopra riferito. Il risultato, al quale essi pervengono con tale interpretazione,
poco pratico. Il
WINDSCHEID
(particolarmente vol. II, § 282, nota 5) ritiene, olio
il creditore possa richiedere la prestazione anche stragiudizialmente in ogni luego,
dove si trovi stabilito un domicilio giudiziario del debitore. Cosi il creditore avrebbe
un diritto di scelta tra i diversi fori del debitore, cfr. Legge di Proc. civ.,
§ 12 sgg,, il quale diritto egli potrebbc esercitare anche prima della scadenza
del credito. Ció potrebbe ridondare a grave molestia del debitore. Diversamente
di nuovo il
PUCHTA,
Pand., §
246, nota
i;
SA.VIGNY,
Dr. 01).
[Obligationenrecht],
vol. I, pag. 513 ed il
BRINZ,
vol. II, pag. 453.
(7) §§ 269, 270.
1
1, 1
►
1
1
1'1"I
t
►
1)1:1
,1
,P; 011
1
11,1
G
AZ
I
O
N1
[§ 32-33]
aveva,
siabilimento industrial). b)
(lanaro
leve essere
dove
nel dub
►
io trasmesso, a rischio e spese (lel debitore,
al creditore nel
attuale, e pei debiti industrian al suo attttale stabilimento
industrial
,.
1 de
bí
t
i di dana
l
.
0
son( dunque i cosiddetti Briiwschu/den
a portare),
(debiti a prendero).
.N e
do
i
i
rz a
utllt-
menti
del silo domicilio o della
a
su
residenza industri
nascita del rapport° obbligat
►
rio, iI creditore (leve sopportare le mag-
giori spese ed i rischi che ne derivan°.
3. Da' Itiog
„
deii
,
adempimento bisog:la distinguere nel diritto
odierno il luogo di destinazione, ojo() il luogo al (piale il
debitore
(leve
spedire una, cosa.
cosi llego/,i di vendita di coinmercianti con forastieri.' s'intende
da, s),, come spetti al venditore di spedire al compratore la merco ven-
(bita, a rischio (' Tose
di
questi.
mutat°
luo
u
o dell'adempimento, ma in
simili
Con ció non viene
negozi, accanto a.1 Mogo dell'adempimento, viene in considerazione anche
ll
Itiogo della consegna o di destinazione.
§
— Luogo dell'azione e luogo dell'adempimento.
Second() i I
diritto
romano antico per un cred ito che
doveva
essere soddisffitt
►
in 1111 cerio luogo, si poteva ztgire sol-tanto in quel
111ogo
e non altrove (1).
Ció
meno sorprendente di
(planto sembri a prima vista.
S(', per es., per un credito di vino (1(1 olio, od anche di (lanar°,
pagabile in Deso, s'intentava r¿izione in Reina, e doveva seguire la
condanna in danaro, a, ciii inettevano cap° le azioni romane, non era
possibile porro a fondamento di essa 11 valore, che gli oggetti della
controversia avrebbero avuto
Se si fossero dovuti conseg
.
nare in Roma.
Con
ció si sarebbe aggiudicato qualcosa di diverso, di (piel che era
dovuto. Piuttosto dovevasi indagare, che cosa valeva in Reina,
luogo
dell'azione, un (l'edito di
una prestazione in neso.
Ma ció poteva farsi con
sieurezza, solo guando si fossero eonchiusi neo'o
r
/i cosi nuinerosi di simil
genere, elle sl fosse
stabilito per
essi un prezzo corrente,
rsou
Sil
co
Efes
°
. Ancora milla di tntto ció nel tempo
antico di Reina. Veniva
.
(1) Fr. 1, D.
de co quo(i Peri° loco, 13,
4 I « Alio loco, quam iil '
Pu
"
sibi
•
dari
quisque
stipulatus ossot, non vidobatui agondi facultas
.
com
►
otere. sed quia
iniquum erat, si promisser ad 011111 locuin, in quein daturum so proinisisset,
•
nuniquam accoderet (clued vol data opera facerct vol quia aliis beis necessario
•
di
stringerotur), nen pose
s
tipulatorem ad suum perveniro, ideo visuin est utilem
«
actionom in eam rom
c
omparare »j.
ͧ
33
1
SEZTONE ru - CONTENITTO En OGGETTO
otilILIGAZIONE
133
quindi aflora riguardata come impossibile l'azione in un luego diverso
dal luego determinato per
radempimento.
CR) portava seco rilevanti inconvenienti.
oieU
per l'introduzione
del giudizio romano si richiedeva
la
personale presenza del debitere, al
luego dell'azione.
debitore quindi bastava solo di non farsi eogliere
al luego determinato per l'adempimento, per sfatare in generale la
possibilitá di un'azione.
Ma
dogo elle eccorsero spesso dei negozi interne ad oggetti con-
seguabili in liara piazza, e clic si formó in Roma un corso di essi,
pretore ere()
radio de eo quod cerio loco dari opo
•
tet,
la (piale pote-
vasi intentare in ogni domicilio giudiziarie del ('onvenuto, e nella (piale
lllla
condanna in (lanar( ponevasi a base (piel corso, od un altro
P
ar-
ticolare interesse, altrimenti dimestrabile (2).
11. --
precedura edierna eenosee un particelare foro del luego
dell'adempimento (3); lila l'azione piló anche essere premossa, 111 altri
domieilii
giudiziarii
del debitore.
dovunque si agisca, sempre, secondo i principia generali del
diritto odierno, devesi anzitutto richiedere radempimento al luego deter-
minato, e ad esso riferirsi la condanna (4). Una condanna in dallare
ha luego di regola soltanto, guando il creditore
autorizzate a recla-
mare un risarcimento in dallare per 1' inosservanza del teinpo della
consegna, ed inoltre se al conseguimento della prestazione riel luego
(lell'adelnpimellto si oppongano degli ostacoli. Essa (leve a
y
er riguardo
all' interesse eongiunto al niego. 1 d invere vanno considerate tanto
le ditlerenze di corso vantaggiese, (planto (Melle svantaggiese per il
creditore (5).
(2)
Cfr. Tit. Díg.
eo
quod
colo loco,
13, 4, e.
un. C. h. 1.,
3, 1.8. Lo
diverso opinioni sullo cause della procedente condiziono di cose, o della noezessiti"L
di una partioolare solio insiome raccolto da i\I.Assruni
ANO COI1N, ralq/.0
de co quod cerio loco,
pag.
5 sgg. Cho 1' aziotto esistosse al tompo di Laboono,
risulta dal fr.
'2, §
8, D.
1.,
13, 4. É del resto incorto, guando essa yermo
introdotta. Riguardo olla :formula veda il
1 ENE1„
butribill
1".
ulli
,
no.;.ione
1Millo
pretorio
[Beitrii,ge zur Kunde des priiforischon Edilaos!, ISTS, pag. 55 sgg..
Edielum perpeluum,
pag. UU. L'aziono
:
viotto designara como
arbitraria, cfr.
vol. 1,
§ 133, nota
'2. Nei b(»tae !Mei
non vi ora bisogno di una partieolare
formula dell azione.
(3)
Leggo di
P
roc.
§
(4)
WAECHTER,
Diserta'xioni
(Eriitorungen), faseicolo II, p. 123;
(1011N,
eit.,
pag. 205.
(5)
Fr.
§ 8, D.
h.
1., 13, ‘l ;
un. C.,
h. t., 3,
I S rr.
§ S, cit. : « Nune do
oficio iudieis huius actionis loquondum est, utrum (pulid itati cont rictus dobeat
(‘: servir() an vol oxcedoro vol minuoro
(1(4Witt,
intorruissa roa
Ephosi potius selvoso quam oo loci quo con voniohatur, ratio (iris
haborolur.
luhantts
Laboonis opinionem sueldas etiam aeto
•
is
rationom, eititts intordum I)etu
tl
DTRITTO DELLE OBBLIGAZIONI
[§
33-34]
1 34
§ 34. —
Tempo della prestazione.
1. Il credito é scaduto, dal tempo in cui si puó pretendere la
prestazione (1).
La scadenza sopravviene di regola, immediatamente col sorgere del-
Fobbligazione (2). Ma una dilazione puó risultare dalla natura della
prestazione dovuta, ovvero intendersi tacitamente, secondo le consue-
tudini od altre circostanze, o essere particolarmente stabilita (3).
•
interesse Ephesi recipere : itaque utilitas quoque actoris veniet. quid enim si
traiecticiam pecuniam dederit Ephesi recepturus, ubi sub poena debebat pecu-
«
niam vel sub pignoribus, et distracta pignora sunt vel poena commissa mora
•
tua ? vel fisco aliquid debe batur et res stipulatoris vilissimo distracta est ? in
•
hanc arbitrariam quod interfuit veniet, et quidem ultra legitimum modum usu-
«
rarum. quid si merces solebat comparare : an et lucri ratio habeatur, non solius
«
damni ? puto et lucri habendam rationem » ; c. un., cit. : « Qui certo loco se
«
soluturum pecuniam obligat, si solutioni satis non fecerit, arbitraria actione et
•
in alio loco potest conveniri : in qua venít aestimatio, quod alterutrius inter-
«
fuit suo loco potius quam in eo in quo petitur solvi
»].
(1)
Scaduto che sia il credito, dicono i Romani
dies venit.
Cfr. su questa
espressione, vol.
I, §
114 nota 7.
(2)
Fr. 213, D.
de
V.
S.,
50, 16 : «
ubi pure quis stipulatus fuerit, et cessit
«
et venit dios » ; fr. 41, § 1, D.
de
V. 0., 45, 1 ; fr. 14, D.
de R. I.,
50, 17
[fr. 41, § 1, cit. : « Quotiens autem in obligationibus dies non ponitur, praesenti
«
die pecunia debetur, nisi si locus adiectus spatium temporis inducat, quo illo
«
.possit perveniri. verum dies adiectus efficit, ne praesenti die pecunia debeatur :
«
ex quo apparet diei adiectionem pro reo esse, non pro stipulatore » ; fr. 14, cit. :
«
In omnibus obligatiouibus, in quibus dies non ponitur, praesenti die debetur »].
Cosi pure il Cod. civ. germ., § 271, 1
0
capoverso.
(3) Fr. 73, D.
de verb. obbl.,
45, 1.
PAULUS,
libro 24,
ad edietum : «
Interdum
•
pura stipulatio ex re ipsa dilationem capit, veluti si id quod in utero sit aut
«
fructus futuros aut domum aedificari stipulatus sit »; cfr. ffr. 14, 60, 73, 98, § 1,
137, § 2, D.
eod.
[fr. 14, cit. : « Si ita stipulatus essem abs te domum aedifi-
«
cari ? vel heredem meum damnavero insulam aedificare, Celso placet non ante
•
agi posse ex ea causa, quam tempus praeterisset, quo ínsula aedificari posset :
•
nec fideiussores dati ante diem tenebuntur » ; fr. 60, cit. : « Idem erit et si
•
Capuae certum olei pondo dari quis stipulatus sit : nam eius temporis fit aesti-
«
matio, cura peti potest : peti autem potest, quo primum in loe= perveniri
«
potuit »; fr. 98, § 1 cit.: « Ex hac stipulatione : insulam fulciri spondes ?
e guando nascatur a,ctio, quaeritur. et utique non est exspectandum, nt ruat : neo
«
enim nihil stipulatoris interest faltara potius esse, quam non esse : nec
«
recte agetur, si nondum praeterierit temporis tantum, quo fulcire potuerit re-
«
demptor » • fr. 137, § 2, cit. :
tapien
Cum ita stipulatus sum Ephesi dari ? ' inest
tempus : quod autem accipi debeat,
aeritur. et magis est, ut totam eam
rem
«
ad iudicem, id est ad virum bonum remittamus, qui aestimet, quanto tempore
«
diligens pater familias conficere possit, quod facturum se promiserit, ut
qui
[§
34]
SEZIONE III -
CONTENUTO ED OGGETTO DELLA OBBEIGAZIONE
135
2. É frequente
la clausola dell'intimazione, con o senza termine
per essa (4).
L'intimazione é una dichiarazione unilaterale, essa puó a
y
er luogo
stragiudizialmente, o per l'intervento dell'autoritá giudiziaria. Avviene
anche guando s'intenta l'azione. Di regola dev'essere incondizionata (5).
Essa parte ora dal creditore o dal suo procuratore, ora dal debitore
o 'dal sao procuratore, e si compie col ricapito all'intimato, o ad un
procuratore incaricato dell'accettazione di essa (6-7). E nel concetto di
tale istituto, e risponde alla lealtá del commercio, di trattare colui,
che si sottrae all'intimazione, come se fossegli stata recapitata (8).
L'intimazione ha del resto ora lo scopo di por fine ad un rapporto
durevole, come, p. es., ad una locazione, o ad una societá, ora il
•
Ephesi daturum se spoponderit, neque duplomate diebus ac noctibus et omni tem-
« pestate contempta iter continuare cogatur neque tam delicate progredi debeat, ut
•
reprehensione dignus appareat, sed habita ratione temporis aetatis sexus vale-
«
tudinis, cual id agat, ut mature perveniat, id est eodem tempore, quo plerique
eiusdem condicionis homines solent pervenire. eoque transacto, quamvis Romae
«
remanserit nec possit Ephesi pecuniam dare, nihilo minus el recte condicetur,
vel quia per ipsum steterit, quo minus Ephesi daret, vel quoniam per alium
«
Ephesi possit dari vel quia ubique potest solvere : nam et quod in diem debetur,
ante solvi potest, licet peti non potest. quod si duplomate usus aut felici navi-
«
gatione maturius quam quisque pervenerit Ephesum, confestim obligatus est,
«
quia in eo, quod tempore atque facto finitum est, nullus est coniecturae locus »].
(4)
Cfr.
DERNBURG,
Diritto civile
(Bürgerliches Recht), vol. II, § 55. W.
WAHR
L'intimazione
(Die Kündigung), 1898.
(5)
Trib. Imp, comm., vol. IV, pag. 341 ;
IMMERWAHR
loc. cit.,
pag. 80.
(6)
É giuridicamente obbligatoria per l'intimato solo quella intímazione, salla
quale egli possa contare. Perció il Cod. civ. germ. dispone al § 174: « Il negozio
giuridico unilaterale, che il rappresentante imprende di fronte ad un terzo, é inef-
ficace, se il rappresentante non presenta l' atto di procura, e l'altro per tale motivo
respinga immantinenti ii negozio giu.ridico. Tale rigetto é escluso, se íl mandante
aveva dato notizia al teizo della procura conferita.
(7)
Sulla intimazione ad opera di un gestore di negozi privo di mandato cfr.
Cod. civ. germ., § 180 L« In un. negozio giuridico unilaterale e inamMissibile la
rappresentanzá senza mandato. Se peró colui, di fronte al quale tale negozio doveva
intraprendersi, non ha contestato, alla intrapresa del negozio, la rappresentanza
asserita dal rappresentante, od ha consentito che il rappresentante agisse senza
mandato, tro
y
ano corrispondente applicazione le norme sui contratti. Lo stesso vale
guando viene intrapreso un negozio giuridico unilaterale di fronte ad un rappre-
sentante privo della verte di rappresentanza, con l'intesa di questi »1.
(8)
Deve anche qui applicarsi la regola del fr. 161, D.,
de R. I.,
50, 17:
cfr.
'
vol. I, § 109, nota 8 ;
LIME:MA[1R,
loe. cii., pag.
83 [fr. cit.
iure cívili
«
receptum est, quotiens per eum, cuius interest condicionen
'
non impleri, fíat
«
quo minus impleatur, perinde haberi, ac si impleta condicio fuisset. quod ad
•
libertatem et legata et ad heredum institutiones perducitur. quibus exemplis
•
stipulationes quoque committuntur, cuan per promissorem factual esset„ quo
«
minus stipulator condicioni pareret »].
136
IL DIEZMO D'ELLE OBBLIGAZIONI
[§
34]
compito, di cui
qui
si tratta, di procurare la fissazione della scadenza
di un credito.
3. Il termine si considera, Del dubbio, stabilito esclusivamente
nell'interesse del debitore (9). Egli puú quindi anche anticipatamente
costringere il creditore all'accettazione del pagamento (10)
ma
un
diritto al diffalco degl'interessi intermedi, o sconto, egli ha soltanto,
guando sia stato convenuto, o sia conforme agli usi (11). II termine
puú stare anche nell'interesse di ambo le parti, ed allora il creditore
puó
respingere l'anticipata, prestazione, al modo stesso ch'egli non pw,
richiederla. E tale deve attualmente ritenersi di regola l'intenzione
dele
parti nei crediti fruttiferi, specialmente per quelli garantiti da ipoteca
Si ha persino il termine nell'interesse soltanto del creditore. Cosi deve
ad es., intendersi un deposito sino ad un'epoca stabilita. Infatti in tal caso
il depositario diviene contrattualmente obbligato a custodire la cosa
per il deponente sino al tempo convenuto, salvoché siansi presentati
particolari motivi, che giustifichino l'anticipata restituzione; ma
deponente rimane in ogni tempo autorizzato alla ripetizione (12).
(9) Fr. 41, § 1,
D.
de V. 0.,
45, 1 «
apparet diei adiectionem pro reo
•
esse, non pro stipulatore » ; fr. 38, § 16, D. eod. fr. 70 D.
de solutionibus,
46, 3 ; fr. 17, D.
de rey. iur.,
50, 17 [fr. 70, cit : « Quod corta die promissum
•
est, vel statim dari potest : totum enim medium tempus ad solvendum promissori
«
liberum rclinqui intelligitur »; fr. 17, cit. : « Cum tempus in testamento adicitur,
credendum est pro herede adiectum, nísi alia mons fuerit testatoris : sicuti in
«
stipulationibus promissoris gratia tempus adicitur »]. Cosi pure il Cod. civ.
germ., § 271, 2° capoverso.
(10) Fr. 15, D.
de annuis legatis,
33, 1; fr. 43, § 2, D.
de leg. II
[fr. 15 cit. :
«
Iavolenus eum, qui rogatus post decem annos restituere pecuniam ante diem
•
restituerat, respondit, si propter capientis personam, quod rem familiarem tueri
non posset, in diem fideicommissum relictum probetur et perdituro el id heres
«
ante diem restituisset, nullo modo liberatum esse: quod si tempus
.
heredis causa
«
prorogatum esset, ut commodum medii temporis ipse sentiret, liberatum eum
•
intellegi nam et plus eum praestitisse quam debuisset » ;
fr.
43 cit. : « Pegasus
«
solitus fuerat distinguere, si in diem fideicommissum relictum sit, veluti post
«
annos decem, interesse, cuius causa tempus dilatum sit, utrumne heredis, quo
•
casu heredem fructum retinere debere, an legatarii, veluti si in tempus puber-
«
tatis el qui impubes sit fideicommissum relictum sit, tune enim fructus prae-
«
standos et antecedentis temporis. et haec ita intellegenda sunt, si non nominatim
•
adiectum est, ut cum incremento heres fideicommissum praestet »].
(11)
Cosi anche il Cod. civ. germ., § 272 [1 Se il debitore paga prima della
scadenza un debito infruttifero, egli non é autorizzato ad una ritenuta per gl'inte-
ressi del tempo intermedio «].
(12)
Fr. 1, § 45, 46, D.
depositi,
16, 3 r « Si deposuero apud te, ut post
«
mortem tuam reddas, et tecum et cum herede tuo possum depositi agere :
possum
«
enim mutare voluntatem et ante mortem tuam depositum repeteré. Proinde et
«
si sic deposuero, ut post mortem meam reddatur, potero et ego et heres
«
agere depositi, ego mutata
voluntate »]. Cod. civ. germ., §§ 695, 696. meus
[§
34-35]
SEZIONE III - CONTENUTO ED OGGETTO DELLA OBBLIGAZIONE
137
4. Soltanto in tempo conveniente (nei negozi commerciali solo
nelle ore di affari) puó essere reclamato od offerto l'adempimento, sal-
voché l'altra parte non si acconci anche ad un tempo inopportuno (13).
§ 35. —
Significato giuridico della prefissione del termine.
L'intenzione delle parti nella prefissione dei termini puó essere, o
che al creditore sia lecito di richiedere ció che gli si deve dalla sca-
denza in poi, ovvero che il debitore debba offrire ció che deve al ter-
mine della scadenza. La prima ipotesi vale in generale come la
regola (1).
L'osservanza del termine stabilito dal contratto ha vario significato.
1.. Essa, é di regola un semplice dovere. Il debitore deve pre-
stare in tempo debito. Tuttavia il creditore deve accettare anche una
tardiva offerta delI'oggetto, solo che a lui nel tempo stesso si offra
un
risarcimento per il danno derivato dal ritardo.
2. Ma il preciso tempo puó costituire anche una condizione della
prestazione. Il creditore é allora autorizzato, nel caso della mancata
osservanza del termine, a recedere dal contratto, invece di richie-
derne l'adempimento.
Se il tempo dev'essere condizione della prestazione, esso viene per
lo piú stabilmente determinato. Ció avviene ora con una certa libertó,
per es., guando si prometta qualche cosa da prestarsi « all'apertura
della navigazione » ovvero « nella stagione autunnale » (2), ora in modo,
che si pattuisce con precisione il giorno od anche l'ora dell'adempi-
mento. Negozi di tal fatta cono i negozi a data fissa del traffico com-
merciale, cioé le vendite a tempo, che costituiscono dei negozi com-
merciali, nei quali viene precisamente determinato il tempo della
consegna (3).
Che l'osservanza del tempo debba essere condizione della presta-
zione, viene a volte espressamente manifestato, per es., mediante
(13) fr. 39, D.
de solut.,
46, 3, verb. «
opportuno tempore ;
Cod. comen.,
§ 358.
(1)
Nel diritto odierno peró questa regola non vale nel caso
.
dell'appoSizione
di un
dies certus.
Cfr. sotto § 40.
(2)
Nella locazione dev'essere tollerato un indugio di pochi giorni per lo sgom-
boro dell' abitazione. Un maggiore indugio dá diritto alfa risoluzioue ; fr. 24, § 4,
D.
locati,
19, 2 [«
quod si pau.cis diebus prohibuit, deinde
-
paenitentiain agit
« omniaque colono in integro sunt, nihil ex obligatione paucorum dierum mora
« minuet... »]. Cfr. ancora Trib. Imp. comen., vol. VII, pag. 386 ; vol. IX, pag. 407;
Trib. Imp., vol. I, pag. 62 ; Cod. civ. germ., § 542, 2() capovcrso.
(3)
Cod. comm., § 376 ; vedi anche Trib. Imp.
C0111111.,
vol. XXIV, pag. 194.
35]
138
IL
DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI
l'agc
r
ianta della cosidetta Clausola risolutiva, per la quale il venditore
od il compratore sono vincolati solamente, se l'altro contraente adempie
da parte sua nel tempo determinato. Tale intenzione puó anche altri-
menti risultare in modo preciso dalla specie e dalle circostanze del
contratto (4).
Non di rado si deve ricavare il valore attuale di un credito infrut-
tifero, che scade solo in futuro. Tra i'altro ció diviene necessario per
i crediti concorrenti nel fallimento del debitore. Quel valore é uguale
alla somma, che impiegata ad interessi, aggiuntivi gl'interessi decor-
renti, darebbe al giorno della scadenza l'ammontare nominale del
credito. La differenza tra questa somma e l'importo nominale del cre-
dito si chiama
interusurium,
ovvero interessi intermedi (5).
(4)
Secondo il Cod. civ. germ., § 361, nei contratti bilaterali l'altra parte
autorizzata a recedere dal contratto, se la prestazione della controparte non ha luogo
al « tempo esattamente determinato », ovvero « entro il termine stabilito ».
(5)
Si sono proposti parecchi metodi, per il calcolo
interusurium : a)
Il
cosiddetto metodo di
CARPZOVIO,
al quale facevano omaggio anche i giuristi romani,
fr. 88, § 3, D.
ad legem Falcidiam,
35, 2, procede in maniera semplice, ma
inesatta. Esso calcola l'interesse della somma dovuta, dal presente sino al giorno
della scadenza, e sottrae questo
interusurium
dall'importo nominale del credito.
Secondo tale metodo un credito pagabile tra 20 anni, ponendó a base l'interesse
usuale del 5
0
/
0
avrebbe il valore di zero. Da ció si manifesta in modo palpabile
l'inesattezza di tale metodo ;
b)
E indubitato, né oggi viene piú posto in dubbio,
che piuttosto deve ricavarsi la somma, la quale, impiegata ad interessi, raggiunga
al giorno della scadenza l'importo nominale del credito in questione. Su questa
base posano due metodi. L'uno ha per autore il
LEIBNIZ,
nella sua
Meditatio juri-
dieo-matematica : de interusurio simplici.
Con esso si ottiene la somma, cui, se
si aggiungono gl'interessi e gl'interessi degl'interessi sino alla scadenza, raggiunge
la
somma dovuta nel suo importo nominale.
L'
OETTING-ER
nell'Arch.
per la prat.
civ.,
vol. XXIX, n. 2, cerca di provare la matematica esattezza di questo metodo.
Cfr. anche
KEIL,
L' interusurium,
1854. Ma chi la volle mai porro in dubbio ?
Pur nondimeno il metodo Leibniziano riesce troppo duro pel creditore. Infatti questi,
se la relativa somma gli viene attualmente pagata ed egli la impieghi ad interesse,
non e punto in grado di riscuotere sempre puntualmente gl'interessi alla loro sca-
denza, e d'impiegarli sempre di nuovo immediatamente ad interesse ;
e)
Corrisponde
perció maggiormente all'equitá il cosiddetto metodo FIoffmann, che G.
A.
HOFFMANN
propose nel suo libro
Prudenza nell' ~ministrare
[Klugheit Haus zu halten], 1731.
11 suo metodo pone a base la somma, che con l'aggiunta degl'interessi rende
al giorno della scadenza l'importo nominale. La legge del fallimento al § 65 ha
adottato questo metodo di calcolo per il fallimento ; il Cod. civ. gli dá generale appli-
cazione ; cfr. § 1133, 1217 [§ 1133 cit. : « Se il credito é infruttifero e non
ancora scaduto, spetta al creditore solo la somma che, coil' aggiunta degli inte-
ressi per il tempo dal pagamento sino alla scadenza, raggiunge l'ammontare del
credito »].
[§ 36]
SEZIONE III - CONTENUTO ED OGGETTO DELLA OBBLIGAZIONE
139
CAPITOLO Y.
Colpa, mora, risarciniento dei danni, pena convenzionale.
I.
Colpa (1).
§ 36. — La colpa nelle obbligazioni contrattuali.
La rigorosa responsabilitá dei debitori per le loro prestazioni con-
trattuali é di sprone all'esatto adempimento del contratto,
e
giova cosi
alla floridezza ed alla fiducia del commercio.
Giá nella piú antica epoca di Roma ció veniva vivamente lentito.
In non pochi casi le azioni penali delle leggi,
pin
tardi anche dei
magistrati, reagivano contro l'infedeltá, e l'improbitñ. A prescinden
,
da
ció, i creditori dovevano, alla conclusione del contratto, assicurarsi
contro
i
pericoli della mancata od insuificiente prestazione, mediante
speciali stipulazioni penali. Queste divennero sempre e dappertutto
usuali (2).
(1)
Sulla colpa in generale, cfr. vol. I, § 86. Ivi, nota 3,
e
citata la princi-
palo bibliografia. Deve ad essa aggiungervi : InERING,
11 momento della colpa nel
diritto privato romano.
[Das Schuldmoment in rómischen Privatrecht1 1867, nei
suoi
.
Scritti
misti
[Vermischte Schriften], 1879, pag. 155 sgg.
(2)
Le stipulazioni penali erano in ispecie guando trattavasi dell'ob-
bligo di « dare » un determinato oggetto, cfr. fr. 69. D.
de verb. obl.,
45, 1. In
particolar modo era cosa affatto ordinaria, di assicurarsi contro il caso dell'evi-
zione della cosa venduta, mediante la stipulaziono del cloppio del prezzo. Ed
•appena accadeva mai, che si pattuisse un falto, per esempio, la costrnzione di
una nave, senza aggiungervi una pena, poi caso della mancata prestazione. § 7,
I.
de verb.
oblig.,
3, 15 ; fr. 44, § 6, D.
de obl. et, act., 44,
7.
L:Fr. 69 últ. :
«
Si horno mortuus sit, sisti non potest nec poena rei impossibilis committetur,
«
quemadmodum si quin Stichum mortuum dare stípulatus, si datas non essct,
«
poenam stipuletur » § 7, I. cit.: c Non solum res in stipulatum deduci possunt,
«
sed etiarn facta : ut si stipuleinur fieri aliquid vol. non 'fieri. et in einsmodi stipu-
«
lationibus optimum erit poenam subicere, no quaiititas stipulationis iit incerto
«
sit ac necesse sit actori probare, quid Dios iiitersit. itaque si quis
«
stipuletur, ita adici poena debet
si ita factum non erit, tu
►
poci
n
io nomine
«
decem aureos dare spondes ? ' sed si quaedam fieri, quaodain non liori una
•
eademque conceptiono stipuletur, clausula erit bniusmodi adieionda: si adversus
•
ea facturas erit sive quid ita faetum non erit, tulle poma,
110111100
decena au reos
«
dare spondes ? ' » -, fr. 44 cit: « Sed si navem fieri stipulattis sum et, si non foceris,
«
centum, videndum, utrum duce stipulationes sine, pura et condicionalis, el,
«
existens sequentis condicio non tollat priorein ? an vera transferat in se et quasi
«
novatio prioris fiat quod magis verum est » j.
242
II, DIRITTO DELLE
OBBLIGAZIONI
59]
La modificazione pitó stare in ció, che la nuova obbligazione
di
altra specie che l'antica, particolarmente di piú rigorosa forza obbli-
gatoria: per es., hel caso in cui al debito del prezzo della vendita
si sturoghi un debito stipulato, ed oggi una obbligazione camloiaria.
E inoltre possibile, che venga trasformato l'oggetto del debito, mentre
il valore si considera come identico, per es., mediante la promessa di
danaro in luogo di merci (4); finalmente si potra trattare di un
mutamento dei subietti della obbligazione sia del creditore, che del
debitore (5).
II. La novazione mediante il mutamento dei subietti dell'obbliga-
zione si fonda principalmente su di una delegazione (6).
senso del creditore. Ma la
datio in solidum é
destinata a sciogliere definitiva-
mente il rapporto di credito, la novazione a continuarlo in forma diversa. Ció ha
delle conseguenze pratiche. Se per es. un debito di giuoco viene entinto mediante
una dazione in pagamento, non sussiste annullabilitá di esso, come nem-
meno nel caso del pagamento. Ma se all'incontro esso viene novato, sia pure
mediante cambiale, il nuovo credito rimane annullabile, come derívante dal giuoco.
Cfr. anche
MERKEL,
loc. cit.,
pag. 90 sgg.
(4) Il diritto romano piú antico richiedeva per la novazione la piena identitá
degli oggetti del debito in ambedue le obbligazioni :
GIDE,
loc. cit.,
pag. 117,
HRuzA, pag. 9. La giurisprudenza posteriore non si attenne piú a ció cosi esat-
tamente : fr. 28, D.
h. t.,
46, 2, c. 10, Cod.
si certum petatur,
4, 2. [fr. 28 cit. :
«
Fundum Cornelianum stipulatus quanti fundus est postea stipulor : si non
novandi animo secunda stipulatio facta est, cessat novatio : secunda vero sti-
« pulatio tenet, ex qua non fundus, sed pecunia debetur. itaque si reus promit-
«
tendi fundnm solvat, secunda stipulatio iure non tollitur, nec si litem actor ex
«
prima contestetur. denique meliore vel deteriore facto sine culpa debitoris
«
postea fundo praesens aestimatio fundo petito recte consideretur, in altera -vero
«
ea aestimatio venit, quae secundae stipulationis tempore fuit » c. 10 cit.: « Eo,
«
quod a muitis proprii debiti singulorum obligationis uno tantum instrumento
«
probatio continetur, exactio non interpelletur. nam si pro pecunia quam mutuo
•
dedisti tibi vinum stipulanti qui debuerant spoponderunt, negotii gosti paeni-
«
tentia contractum habitum recte non constituit írritum »].
(5) Il
WINDSCHEID, §
353,
nota
6
a
,
ammette la novazione anche guando la
nuova obbligazione non si distingue in « nulla » dalla precedente. Cfr. al con-
trario GAn.
Inst.
III, §
177 ; § 3,
Inst. quibus modis obligatio tollitur,
3, 29 •
SALPIUS,
loc. cit.,
pag. 176 ;
GIDE,
pag. 81. [GAll § 177 cit. : « Sed si eadení
5
«
persona sit a qua postea stipuler, ita demum novatio fit, si quid in posterior()
«
stipulatione novi sit, forte si condicio aut dies aut sponsor adiiciatur aut detra-
«
hatur ». § 3, I. cit.: «... sed si eadem persona sit a qua postea stipuleris, ita
«
demum novatio fit, si quid in posteriore stipulatione novi sit, forte si condicio
«
aut dies aut fideiussor adiiciatur aut detrahatur »].
(6) Cfr. Eme
DANZ,
La
delegatio nominis
e
debiti, negli
Annali di
IHERING,
vol. XX, n. 3 ;
e Delega
-
zione di credito e delegazione di debito
[Forderungsüber-
weisung,
Schu
ldüberweisung], 1886 ; vedi inoltre
EISELE
nella
Pubblicazione
festiva per
PLANK,
1887 ;
UNGER,
negli
Annali di
IHERING,
vol. XXVI,
n.
8 e
DANZ,
nell' Archivio per la prat. civ.,
vol. LXXIV, n. 7. Contro i 1 Danz
WIND-
SCHEID,
La
prestazione patrimoniale indiretta
[Die indirekte Vermiigensleistung],
1892, pag. 24.
[Document text truncated for crawler view.]