Trattati ed istromenti di pace, e di commercio
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TRATTATI ED ISTROMENTI y DI PACE , E DI COMMERCIO 7 Fatti , conchiujì,efittofcritti in Vienna Tra la Sagra Cesarea Reale Cattolica Maestà' CARLO VI. E la Sagra Regia Cattolica Maestà' FILIPPO v. L'Anno 1715, _I N VIE N N A , ed in MANTOV'A Nella Stamperia di S. Benedetto, per Alberto Bazzoni ImprefTore Arciducale.
J ? TRATTATO DI PACE In Nome della SantiJJìma , e Individua Trinità . Così fia . | IA noto a tutti, ed a ciafcheduno , cui appartiene , °d in qualunque modo può appartenere. Che verfo la fine dell 5 Anno 1700. in cui Carlo II- di gl-me. Re Catt. delle Spagne , e dell’ Indie effendo morto fenza Figliuoli, inforle per morivo della Spcceffionea’Regni di quello Principe una lunga , ^ fan-uinofa Guerra era il Sereniamo, e Potennffimo Principe , e Signore Leopoldo Jmperadore de’Romani , Re d’Vngheria , e Boemia , Arcidu¬ ca d’Auftria &c. di piiflima memoria da una par¬ te ; ed il Sereniamo , e Porentìfiìmo Principp, Si¬ gnore Filinpo V. Re Cartolxo delle Spagne , ^ delPIndie , coll’ afliftenza del Sereniamo, e Potentiflimo Principe, Signore Luigi XIV- Re di Francia dall’altra parte; nella qual Guerra poi fono entrati il Sacro Imperio Roma no * il Serpnìflimo , e Potentiflitno Principe Guglielmo III. Re della Gran Bretagna , e dopo di Lui ? ìa Sereniffima, e Potentìllìma Signora Anna, che glj luc- Ceire nel Regno, e gli Alti, e Poffuirti Signo 1 .‘ta¬ ti Generali delle Provincie Vince . Fatta poi la-, Pace tra di eflì ad Vrrecht fui Reno nel 171;. ; la Guerra , che ancor durava tra il Ser-nifs., e Potentifs. Principe, e Signore Carlo VI- di tal No¬ me Imperadore de’Romaui , e l’Imperio da una_j parte , ed il predetto Re di Francia daH’alcra, rimafe terminata colla Pace ccnchiufa a Bada nell’ Anno 1714- Alla per fine qu r’bollori di Guerra, che ancora fervevano rra la Mae là Sua Cefarea Cattolica , ed il Re Cattolico delle Spagne-. Filippo Quinto, furono felicemente fedari coU Accesone al Trattato di Londra fottoferitto li deIl , A n n o l7lSi , e coll’accettazione delle Condizioni propolle ail’qna , ed all altra—, Maeftà , ficco me al Re di Sardigna ; colla riferva d’alcuni Articoli tra di effs rinufti ancor contro- Verfi, che poi fu ono rimdfi alia decifione d un particolare Congreffo aperto in Cambray,da defihirfi focto l’amichevole Mediazione del Serenifs-, £Pocentifs. Re di Francia Lodovico XV- » e del Sereniamo, e Potenriifimo Re della Gran.Bretta¬ gna Giorgio • Ben per tre Anni vi fi affaticarono Sforno , quantunque inutilmente , fiotto la Me- ^‘azione Ridetta , i Plen'P°cenziarj fpediri colà da tutte le Parti , per cagione di varj impedimen¬ ti ® non tffendovi d'altronde fperanza alcuna^ d’un più felice fucceffo per l’avvenire, ciò fu cagione , che il Serenifs- Re Cattolico di Spagna fi rifolveffe di decidere amichevolmente colla-» Maeftà Sua Imperiale, e Ca elica que’punci an¬ cor controverfi nella fi fifa Città di Vienna » col mezzo de’Miniftri dell’una, e Palerà parte, muni¬ ti a queft’oggecto d’oppo rune Plenipotenze. Fu perciò fcelro da S.M Impellale, e Cattolica l’Al¬ tezza del Sig. Principe Eugenio di Sa /oj ,e Pie¬ monte, Intimo Attuai Gonfigliere della Prefata Maeftà Cef- Catt-, Precidente d.l Configlio Au¬ lico di Guerra, fuo Luogotenente Generale, Marefciallo di Campo del S.R.I., Vicario Generale ppr Sua Maeftà ne’ di lei Stari d’Italia , e Cava¬ liere del Tofon d’Oro : ficcome furono feelpi l’Illuftriffimo , ed Ecceiientiflimo Sig. Filippo Lodovico del S. R- 1 . Teforiere Ereditario, Contedi Sinzerdorff, libero Barone di Emftbruun, Signo¬ re di Dynaft , Gfòll, dell’alto Seloviz, Porliz , Sabor , Mulgiz, Loos, Zaan, e DrosKau, Burgra¬ vio di ReinecK, Supremo Scudiere Ereditario, e Scalco nell’alta , e baffa Au'tria , Coppiere Ere¬ ditario nell’ Aulirla full’Anafo, Cavaliere del Tofon d’Oro, Camariere della Sacra Cef. Catt. Maeftà, Intimo Attuai Gonfigliere, e primo Can¬ celliere Aulico: poil’lllmo, ed Eccnio Sig.Gundacaro Tommafo del S.R.I.Conte di Staretnberg, dì Schaumburg , e V Vaxemberg , Signore delle-» Giurifdizioni d’Efchelberg , Lndhnhag, Rotenegg , Freyftatt, Haus, Obervalfee, SenfEemberg* Bodendo'fF, e Hatvvaji, Cavaliere del Tofon-» d’Oro, Intimo Attuai Gonfigliere della Sacra CeL Care. Maeftà , e Marefciallo Ereditario nelL* alto , e baffo Arciducato d’Auftria • Parimente la Ma-ftà Sua Regia Cattolica nominò l’Illmo , ed Eterno Sig- Giovanni Guglielmo Barone di Rip perda , Signo-edi Ienfema s Enghelemburg , Poelg-ft > KoudeKentp , e Fernet, Giudice Ere¬ ditario d’H .mfterlant , e Campen . I quali dopo d’aver contrito infieme, e commutaceli le loro Plenipotenze , convennero He gii Articoli e Con¬ dizioni feguenci « articolo primo. S l avi una Pace Crlftiana , generale , perpetua» ed una vera amicizia tra la M* S- Cef. Cacr- » e tra la M.Catr. del Re delle Spagne , loro Eredi, e Succeffori , Regni Ereditarli , Sudditi di effi, e A a pror
c J Provincie , la quale venga offervata , e coltivata con tanta fincerità, che amenduedelle Parti pro¬ curino il loro vicendevole utile 3 commodo 3 ed onore , e tolgano il danno 3 e le offefe. articolo I I. J t Trattato di Londra conchiufo li del 1718.3 e le Condizioni di Pace in quello prò. porte 3 approvate lo fteffo giorno dalla Cef. Catt. Maertà Sua , e dalla Regia Catt. Maertà Sua a_, Madrid li 20. Gennajo 3 ed all’ Haya li 17. Febbra jo 1720 3 fcambievolmente accettate per una perpetua Alleanza 3 ferveranno di bafe , fonda¬ mento 3 regola3 e modello alla Pace fuddecta ; in vigore delle quali Condizioni il predetto Renel¬ le Spagne per rifarcire tutto ciò 3 che lì è facto contro il Trattato di Bada conchiufo li 7. Set tembre 1714. e contro il Trattato di Neutralità in Italia 14. Marze 1715.3 ha effettivamente refti - tuito a S.M. Imperiale l’Ifola 3 e Regno di Sardi' gna nello fteffo ftato , in cui era 3 quando oecupollo : ed a favore della predetta Imperiai Mae¬ rtà ha rinunziato tutti li Diritti Pretenfìoni, Ra¬ gioni 3 ed Azioni fopra quel Regno 3 di maniera 3 chela Cefarea Maertà Sua abbia potutodifporne pienamente, e liberamente in quel modo , come ha fatto j per amor del pubblico bene . ARTICOLO III. C ó m e Punico mezzo j che abbiali potuto im¬ maginare per illabilire un durevole Equili¬ brio in Europa è fembrato il doverli ftatuire una—> regola per impedire , che mai in ver un tempo li Regni di Francia , e Spagna portano unirli in una rtéjTa Perfona , e Linea , ond. le predette du<—» Monarchie li 119 in avvenire perpetuamente difgìunte ; cosi per confermar una tal regola tanto neceflaria alla pubblica quiete 3 que’ Principi i quali per prerogativa dellalor Nafcita ponilo aver diritto di Succedere jII’uiio 3 od all’altro Re¬ gno 3 hanno rinunziato folennemente per fe , e-» loro Poderi all’uno de’due ; talmente, che quella /riparazione delle due Monarchie rimafe ftabilìta per h gge Fondamentale degli Stati del Regno 3 o Zìa bai Cortei a Màrtrid li 9. Novembre 1712. 3 e poi confermata nel Trartato d’Vtrecht, agli n. Aprile 17ij. ,* perciò Sua Maertà Cefarea volen¬ do dare l’ultimo compimento ad una sì neceffaria , e falutevole Legge , per prevenire ogni finiftro fofpetto 3 e per provedere alla pubblica tran¬ quillità , accetta , ed accorda tutto ciò 3 ch’è ftato fatto , ftacuito 3 e deliberato ad Vtrecht circa il diritto 3 e ordine di Succeflione al 11 Regni di Trancia, e Spagna ; rinunzia tanto per fe, che per li fuoì Eredi, Difcendéhti, e Succelfori Mafchi, t Femmine a tutti i Diritti,ed in univerfale a tut¬ te le precenlionLquali elleno portano effere,fenza eccettuarne veruna a tutti li Regni, Stati, e Paefì della Monarchia Spaglinola, de’quali il Re Cat¬ tolico è fiato riconofciuto per legittimo Poffeffote ne’Trattati dì Vtrecht, ficcome Efla Mneffà Cefarea ne ha fatto llendere 3 pubblicare , e re* gillrare nella miglior forma ovunque fia d’uopo , , il fub folenne Atto di rinunzia, e ne ha fatto con* fegnare lì foliti Iftrurtimni a Sua Maertà Cattoli¬ ca , ed a tutte le parti , che ci hanno intereffe . ARTICOLO IV. I N vigore di detta Rinunzia, che fece Sua Mae¬ rtà Cef. Catt. a riguardo delle rtcurczze di turta l’Europa ? ed anche fui rifleffo , che il Sig- P a * ca d’Orleans ava rinunziato alli Diritti, e Ra* j gioni fue per fe , e fuoi Eredi fopra il Regno di ! Spagna , con quella condizione , che non potette Tlmperadore^ od alcuno de fuoi Difcendenci mai faccedere in detto Regno , S.M.Cef.Catt.riconofce il Re Filippo y. per legittimo Re delle-^ Spagne , e Indie , e lo Iafc.ierà godere , c.o’fu 0 * 1 Difcendenti , Eredi, e^Succeffori, sì Mafchi, che j Tetr.mincjdel pacifico poffeflo di tutti i Paelì del- ! la Monarchia opagnupla in Europa, nell’Indie ; ed altrove; ficcoine gli eliaco accertato ne’ Trat¬ tati d’Vtrecht, ne giammai in verun conto lo molelterà direttamen e, o indirettamente indetto poltirto , ne fi affamerà ni un Diritto fopra detti Regni, e Provincie . ARTICOLO V: N ricambio dell ’ Rinunzie , e riconofcimento -, fatti da S. M. Cef. oe’precedenti due Art coli 3 il Re Cattolico vicendevolmente rinunzia tanto in nome fuo, quanto de fuoì Eredi , Difcendenti# e Succelfori Mafchi, e Femmine a S.M. Cefarea > fuoi Succelfori, Eredi , e Difceiidenti Mafchi, c j Femmine tutti i Diritti, e Ragioni , niuna affatto eccettuatane , fopra tutti i R gni Provincie , ^ Paelì, che attualmente portiede S-M* Cefarea i a Italia, e Fiandra , ed appartengonle in vigore del Trattato di Londra , e fi fpoglia generalmente turni Diritti, Regni , e Provincie , che temp 0 fa fpettavano alla Monarchia Spaglinola tanto in Fiandra, quanto in Italia ; tra i quali Paefi intendali efpreffamence comprefo il Marchefato del Finale ceduto da S. M. Cefarea alla Repub¬ blica di Genova nell’ Anno 1713. . . ; . . . . * fopra di che ha fatto attualmente fpedire , pub¬ blicare, ed inferire In ogni miglior forma , o* luogo congruo l’Atto di folenne Rinunzia , confueto Iftrumento, fatto fopra di ciò , e conte' gnato a S. M. Cefarea , ed alle Parti, che hanno pattuito infieme . Rinuncia parimente S.M.Cat¬ tolica al Diritto di riveritone ffel Regno di Sici¬ lia alla Corona di Spagna , lìccomc a tutte le al¬ tre azioni , e pretensioni, col prctefto delle qual 1 inquietar poteffe direttamente , o indirettamente S.M. Cefarea , fuoi Eredi, e Succelfori, tanto ne* predetti Regni, e Provincie , quanto negl 1 altri Paefi •> che attualmente poifiede nella Pian* dra , Italia , od in qualunque altro Luogo . AR-
ARTICOLO VI* * 5 li io* Giugno 171 3 * verfo il Ré di Sardìgna , e-» confcgncrà fedelmente a S* M* Cef, le lettere-» , che chiamanti Reverfali fatte Copra di ciò > unite airi/trumento di Ratificazione di quefto Tratta¬ to , fai vo però a le il Diritto di Reverfione dell Ifola ,e Re<mo di Sardigna , che le compece a-» • t. . • a • 1 f „ 1 t — I N contiderazione della Serenìtiima Reina del¬ le Spagne > acconfentì già S«M. Cof&rea, colla rifsrvadel confenfo dell' imperio, il quale po- ■ ci, ottenuto, di nuovo acconfenr.- « .*» f. «» £lbCo^ Feudi ni feguire c„ il Ke d. Sardtgn*. Imperiali Mafcolini dalle Parti intereffate nel Trattato di Londra , vacartero per mancanza di Mafchi, e devolvertelo all’ Imperadore , ed Im¬ perio , fuccedanoin efli, e nelle Terre a medeti ARTICOLO Vili. ycilOj lUUWldll'» 1 * 1 .., " , mi fpettanti in Tofcana il Figlio della detta Reina , e i di lui Difendenti Malcni nati di legitimo Matrimonio, e£ * in mancanza-, di «fi, Accedano il Secondogenito , e gli altri fuccetiivamente Figliuoli d’ erta Rema co loro Tolleri nati di legittimo Matrimonio, con dirit¬ to perpetuo di Primogenitura , a norma ««“V' Leggi , e confuetudini Feudali delPImpeno. Per Scurezza di che S. M. Cefarca fece attualmente-» fpedire nella forma folita a favor d’efli Principi le promerte lettere d’afpettativa , che contengo¬ no PEventuale lnvetiitura > indi le fece conle¬ gnare al Re Cattolico . Tutto ciò però fenza ve¬ rmi danno , o pregiudizio di que’ Principi , chc^ in oggi pofleggono i predetti Ducati , e laivo Sempre in tutto, e per tutto il loro porterto, cran- Per altro fu in grado , che il Cartello di Li¬ vorno rimaneffe in perpetuo, e debba da qui avanti rimaner Porto libero , com’e di prefcntc» Promette in oltre , e fi obbliga il Re Cattolicodi cedere , e conlegnare al predetto Principe fuo, e della Reina Figlio la Fortezza di Porto Longone , infieme con quella parte d Ifola dell Elba , che in clTa poffrede, fubito che nella ma¬ niera , e dovuto tempo ti a pervenuto alPaetual potfeffo del Ducato di Tofana. Diredandofe, e li Re di Spagna fuoi Sue* ceffori d’ogni ragione di potere appropriarti , ac* «rui t iare , o giammai polfedere venuta cola de predetti Ducati; anzi ne pure di a (fu mere, o d’efercieare in qualfivoglia tempo laTutela del Principe , cui toccheranno elfi Ducati . LTmperadore , ed il Re di Spagna lealmen¬ te promettono d’offervare , con efattezza religio - fa , quanto rimafe tiabilito nella Pace di Londra, circa il non introdurre ne* predetti Ducati pro¬ prie Truppe , od asoldate da altri durante la vi ta de’Principi moderni polfeffori ; coficchè quan¬ do accada l’apertura della Succertìone all’uno, od jalP altro de* due Ducati , po^a l’Infante-» Don Carlo ìmpoffertarfene a norma delle lettere Eventuale lnvetiitura. ARTICOLO VII- T> Inunzìa S-M-Cattolìca per fe, e fuoi Succe f- JtVfori nel Regno,Eredi,e Pofteri [uoi d’amendue i Selli in perpetuo al Diritto di Rcvenione alla Corona di Spagna nel Regno di Sicilia > riferbato a fe nell’ Iftromento di Cefliane ftipuUto P R o mectono , e vicendevolmente ti obbligano l’Imperadore, ed il Re Cattolico ad una-, reciproca difefa , e garancìa di tutti li Regni, e--» Provincie, che attualmente polfeggono, e che ni vigore del Trattato di Londra ne vien loro con¬ fermato il potfetfo con queftTftrumento di Pace, ARTICOLO IX. S l a vi una perpetua oblivione , dimenticanza-*, e generale abbolizione di tutte quelle cofe * che fin dal principio della Guerra furono fatte..», o commeffe in voce , in ifcritto , od in fatti da* Sudditid’amendue le Patti , in pubblico , od in fegreto , direttamente, o indirettamente, e di quella dimenticanza ne godano tutti, ed ognuno da’Sudditi mentovaci di qualunque Stato, digni¬ tà , grado , condizione , s fedo , che fieno , tanto Ecclefiaftici, quanto Militari, Politici, e.Civili, i quali pendente la Guerra hanno feguitati gl’interelfi delFuno, o dell’ altro Principe ; Di virtù di che tia lecito , e conceduto a tutti, e ciaf heduno di riaflumerc l’intero portello , ed ufufruttp de’loro Beni , Diritti, Privilegi , Onori , Digni¬ tà , ed immunità , fervirfene , e goderle colla—* fteffa libertà , c giuftizia con cui le godettero fui principio della Guerra , oda quel puuto , in cui fi gettarono dall’uno de’due Partiti : Non oliati¬ tele Confile he , Decreti, e Sentenze pubblicate, fatte, od emanate nei tempo della Guerra, le-» qualiabbianfi per non fatte, e di niunvalore. Di più in virtù della fteffa abbolizione , e dimen¬ ticanza delle cofe pallate , portano tutti, e .eia* fcheduno de’ Sudditi feguaci dell’uno, o dell’al¬ tro Partita Uberamente refticuirfi alla fuaPatria, e valerti , e godere de’fuoì Beni , come fe non—» mai vi forte tiara Guerra , dando loro un’ intera facoltàd’amminiftrare, e venderei loro Beni,» da fe medefimi tornando , o, per mezzo de* fuoi Procuratori, quando elegganfi dirtar allenti dal¬ la Patria ; ed in Comma dVdifporre di quelli iiu qualunque altro modo a lo.r talento , e come po¬ tevano difporne avanti delD Guerra. Steno pure mantenuti interamente, e vicendevolmente riconofeieti nelle Dignità, che ad eflibuddittfurono conferite durante la Guerra . ARTICOLO X. P E R appianar quelle contefe morte fin* ora per ragion de’ Titoli , è flato in grado , che la-» Sacra R.e"ia Cef. Cattolica Maeftà di Carlo VI. A 3 I«:
6 V Imperatore de’Romant, eia Sacfa Regia Catto» lica JMaffdà di Fitippo V. Re delle Spagne , e—* dcll’Indie feguitino a godere per l’avvenire loro vita durante que’ Titoli dall’una , e dall'altra., Maeftà affanti : Gli Eredi poi , e loro Succeffori all Limono follmente i Titoli de* loro Regni, c-> Provincie, che^poffederanno, adenendofidagli altri» ARTICOLO XI. S I A il Duca di Parma confervato , e mantenu¬ to in po ffetfo di tutti li Tuoi Stati, Diritti, ed Azioni nella (teda maniera , in cui trovofiì nel tempo, che fu fofericèo il Trattato della Quadruphee Alleanza. Circa poi alle pendenze per rag-on di Confini di Pa*fe tra la M.S. Cefarea , ed elfoDuca , decidanfi amichevolmente , col mez¬ zo d Arbitri da eleggerli da amendue le Parti • articolo XII. S VA Maertà Cefarea promette di difenderei , garantire, e fe fia d’uopo, mantenere l’ordine di fuccefiione accettato ne’Regni di Spagna, e confermato col trattato d’Vtrecht, e colle Ri uunzie parimente feguìte in virtù della Quadru¬ plice Alleanza , ficcome col prefente Idrumento di Pace • A vicenda il Re di Spagna promette di difendere , e garantire l'ordine di fuccefiione da-* billto , e promulgato da S. M. Cef. fecondo la_j mente de* fuoi Antenati nella Serenifiima lua Fa¬ miglia in vigore de’patti antichi della fteffaCafa, in forma di perpetuo , indivifibile , ed iuf< para¬ bile Fideiommeflo , e Primogenitura caratteriz¬ zato per tutti gli Eredi, e Succeflori di Sua Mae. flà Mafchi , c Femmine ; la qual ferie di Succeffione fu accettarci con pieno , ed univerfale confenfo degli Ordini tutti, Stati, Regni , Arciduca¬ ti, Ducaci, Principati, Provincie , e Paefifpettanti alla Sereniflitna Cafa d’Audria per ragione d’Eredita > ed indi «0n comune piacere ricono¬ sciuta , e per ultimo cou pubblici Idrumenti re¬ spirata j come Legge , e prammatica Ordinazio¬ ne per Tempre durevole . ARTICOLO XIII» T o c cante le Dori delie Sereniffime Infante-* Maria, e Margherita, rimane accordato , che l’Ipoteca per quelle colHcuita , cioè le Cit¬ tà, Fortezze, e Terre, dalle quali ricavavanfi i Frutti , ed Vfufrutti in ragione della loro fo'te^ Riputata , fieno redituite , o pure in vece d’effe Doti, ed Ipoteca , fieno pagate a S-M. Cef. una volta per Tempre in Danari effettivi la deffa forte. t frutti ricavati tanto avanti la mòrte di Carlo IL quanto dopo l’accettazione del Trattato di Lon¬ dra . ARTICOLO X IV. S O p r a i Debiti contratti da una , è dall’altrau» Parte , fi è convenuto, che ficcome S.M.Cef* Cattpaga i debiti da fe fatt?,oda altri a fuo No - me inCaralogna, e fi affume l’obbligo di paga* quelli, che finora fono liquidati ; così pure pa¬ gherà S M. Regia di Spagna i debiti contratti da* fuoi Minidri a nome del Sereniamo Re di Spa* gna Filippo V- in Fiandra , Milano , Napoli , ^ Sicilia, e rend< ri foddisfatri i fuoi Creditori : Al quii’ oggetto faranno nominati da amendue le-' Parti, due Mefidopo la foferizione della Pace* de’Cocnmeffarj per feparare , e metter’i» chiara i Debiti fopraddetei. ARTICOLO xV. E S fendofi anche variamente trattato circa la re¬ denzione de’Palazzi elìdenti in Roma, V i en¬ na , ed Haya , finalmente fi è conchiufo (opra di effi , che il Palazzo dell’Haya (ìa compenfaco cor» quello di Vienna : per quello poi di Roma, paghi il Re Cattolico ali’ Imperadore La metà de! fu® prezzo, ovalore. ARTICOLO XVI. I N quello preferite Trattato vengono compre!» quelli, che in termine d’un’Anno da amendue le Parti di comune confenfo faranno nominati • ARTICOLO XVII. L A Pace poi in quella maniera conchiufa p r omettono i Coinmeffarii Cefarei, ed il Regio Ainbafciadore Plenipotenziario, che ve.rà ap - provata, e vicendevolmente ratificata in forma-' dall’Imperadore , e dal Re Cattolico, e che fri due Meli , od anche più predo , fe fi potrà , ver¬ ranno commutati gl’Iitrumenti della Ratifica¬ zione. ARTICOLO XVIII. E perchè le vicendevoli Rinunzie fatte, fpeffo foprammentovate , formano tra le altre toCe la principale , e lineerà parte di qu ‘do Trattato! benché quede per altro abbiano già tutto il fu® vigore per effer date ratificate vicendevolmente informa folcirne ; nulladimeno è dato in grada di unirle a quello Trattato per maggior loro con* fermazione . *T* D1 ** rr r ✓ *» /_ ^ ~ » .. .. ... N 0 1 Carlo VI ., per Clemenza Divina Eletto Imperadore de* Bimani fempreMaguffo , e . K e di Germania , delle Spagne , d'Vngberìa , Boemia , Dalmazia , Croazia , e Schiavonia , Mrciiucad *AuJtrÌAf Duca di Borgogna, del \Br ab ante. di Milano ■ > di Mantova , Stiria , Carintia , Carnio* la , Limburgo , Lucemburgo , Gaeldrìa , deli alta » C baffli Slefìa , VVirtcmbcrg , "Principe di Svevieu i Marchefedel S> , Burgovia , Moravia , alta t e Baff'a infamia > Conte d\Abfpurgo , Fiandra , Tiro- U>
Tritili, Kìbtr'gò, Gorìgia, e Temuti Langravìod\Alfagii, Signor dalla Adam Schiavona , Por¬ to Afao»<?, delle Satin', &c.&c. Notifichiamo a tutti quelli, che fono , ? faranno: Che dopo l'immatwtL*. morte del fu Sereniamo , e Totentiffim ‘Principe^ Carlo II. di gl m:m. delle Spagne , e 4 ?//’ Indie, iHfarfe a cagione della Sue ceffone ne fuoi Bagni, un àfpra , c lunga Guerra , A* tfWo p^r molti anni mifetf/jftyffè </«4/ì tutta l'Europa , ne vai fero mai « comporre interamente ciucile pendente, li Congreffi. ti Vtrecht fui B. sno » 5«//i di Bada ne’ Svigorì, ficchè non [offe per nafeer nuova Guerra in Italia.* • (tacque in fine alla Divina Bontà di far sì, che uniti infame amichevoli Configli, e difeuffa > £ de tbe- Tj ta la cofa , venifjero conchwfi, o fottofcritti alcuni Articoli di Tace , e d’alleanza in Londra li 2. *££<»- flo 1718. tra N 9Ì , ed il Seremffimo, e TotentiJJmo \e di Francia Lodovico XV • direzione ael Seìeniffimo Trincipe Filippo Due ud'Orleans, \eggente allora della Francia ; ficcome anche tra il Seremffi * too, e Tatent((finto B e Giorgio della Gran Bretagna, Quca di Brufvvich-Luneburgo, ed Elettore del S B-(' m ì quali Articoli tendono unicamente all'oggetto di Vie più raffodare la Tace (già feguìta tra elfi Princi¬ pi, [poi a richiamarla , e farla rifiorire il piti prefio , che Me pofjìbile tra quelli > che per anche fono m lite, e con ciò Me refo pubblico a tutta l’Europa un tanto benefizio della Face, col toglier di mezgo t l4tts le ™ l ~ micirie, ed odj occulti ; Onde per conseguire un fine sì Salutevole, ftraia più finir* non fi è trovateti » quanto col meggofii quefli Trattati, diflefi a norma , e dettame de’ precedenti, fiabilire nuovamente con* terge immutabile C da cui penda la fallite di tutta l'Europa ) una perpetua [sparatone delle Corone di Spama, e di Francia, e parimente una divi filone per¬ petua della Spagna, e Indie dagli Stati, che in oggi Noi poffediamo , e pojfeder dobbiamo m vigore del Trattato , acciocché collo fiabilico equilibrio, e gmfia. Vtifura delle forge de ’ Trincipi in Europa ,non ac¬ cadendo mai l’unione di molte Corone in uno fiefio Ca¬ po , e Linea di Famiglia, fi preveggano , e fi affien¬ ano gli altri vantaggi, ed emolumenti, tanto algol, quanto a que Trincipi entrati compagni m ejjo Trat¬ tato d'^lleanga , e di Face, ed agli altri che en¬ trar ci vorranno , ficcome più diffufamente fi contiene ne' detti Articoli dì Convenzione . E perchè quefli Trattati fono componi in parte dalla Bjmmgia , che Noi far dobbiamo delli B e f ni dl Spagna , ed Indie ; perciò per l’innato amor nofiroaP lxc Pa.ce , e brama della pubblica falute , e tranquilli¬ tà , che in Tgoi prevale ad ogni altra ragione, ed an¬ che per togliere da Tfioi ogni anfa di fofpetto \ rifai- Vcmmo di Cedere alle nofire ragioni ne Begnidi Spa¬ gna , e deli Indie , ed ordinammo a ’ nofiri / lempotengiarj di foferiver a Londra il Trattato (addetto •Corn¬ ai fer andò Voi lo fiato lagrimofiffimo , le grandi fpefedi tanti Popoli, e J^agioni, e la loro flrage ,fe~j cedevamo alle preghiere de * principi vintici, e V ^ 7 movendoti poi in apprejfo que vantaggi contenuti nel detto Trattato ; fiamo devenuti alla CeJJìone, ed alie¬ nazione de' Begm dì Spagna , e Indie : m.iffiertamen¬ te che per efià cefjionc , debba anche forare il fito pieno vigore, ed effetto la fimi le r inungi a , che ha fatta il Seremffimo, e / otentiffimo Principe Filippo V. l\e delle Spagne , e dell' Indie alla Corona di Francia., per Se , e fuoi io fieri li 5. 'Novembre 171 2. a favore del Screnìffimo Duca d'Orleans , la quale pafsò poi per Legge nella Spagna, ed acuii come a condizione ^, fi a annefi'a la nofira Efinungia . Sieno del pan conva¬ lidate quelle Binungìe ; che fecero il Sereniffimo Duca di Berry a Marly li 24. Novembre 1712 -^ed il pre¬ detto Seremffimo Duca d Orleans li 19. dello fteffo Mefe , ed^inno a Parigi, che poi furono confermate col Trattata di Vtrecht gli 11. Aprile 1713., e con ciò rimanga ordinato, e fiatuito con immutaci Leg¬ ge , che non mai in ver un tempo le Monarchie di Francia, e Spagna poffano unir fi in una fit(fa t erfo¬ na , 0 Linea . Indotti Noi dunque da tanti motivi di ragioni , e per non ritardare più lungo tempo la tanto bramata Pace, ed uni ver fai quiete d Europa, che ere defi confifta in quefla doppia remi agì a , perciò con maturo configlio, ed animo deliberato , in vigore delle pre - (enticediamo , alieniamo, e rinungiamo per N°i » e Nofiri Eredi, Difendenti , e Succejfon Mafchi , e-> Femmine a tutte le ragioni, diritti, agioni, ep r etenfioni, che ci competono, 0 pomo competere ne\egni di Spagna, e Indie , e ne’ Taefi della Corona delle Spagne, i quali col Trattato di Vtrecht, e colprefente fono fiati conceduti al predetto Biddle Spagne : e tutto quefio nofira diritto, concerta nofira detenga, li* ber amente, e fpontane amente in vigore delle pr denti alieniamo , e trafportìamo nel prefato Se- en-ffimo Principe Filippo fie delle Spagne, e dell Indie , e ne’ fuoi Tofieri, Eredi, e Succejfori , Mafchì, e Femmine , e quefli in qualfivoglia modo inane andò , li trafporti amo nella Cafa di S avo fa, fecondo il tenor del pre¬ detto Trattato, e l’ordine di juccedere in quello fìa* bilito cioè nel Sereniffimo moderno B. e di Sardìgna » Duca di Savoja, Trincipe del Piemonte, Vittorio xAmadeo, e ne ’ fuoi Dif tendenti Mafchì, nati di le¬ gittimo Matrimonio', e mancando la Lìnea fua Mafcolina, nel Principe Mmadeo di Caugnano, e ne fuoi Figlf, e Difcendenti Mafchi, nati di legittimo Ma¬ trimonio', e mancando pure la Linea faa Mafcolina, nel Principe Emanuele di Savoja , e fuoi F glj, o Difcendenti Mafchi, nati di legittimo Matrimonio ; e mancando anche quefli » aeU rinaf e Eugenio di Sa¬ voia , e ne'ptoi Figli > c Difendenti Mafcb,, nati di legittimo Matrimonio , come onondi dall Infanta _» Caterina Figlia del \e Filippo Secondo . Bjmngian. do per N oi » e Vpfiri Ere(ii » Difcendenti, e Succcff 'ori a tutte le ragioni, e diritti, che a Noi ,eadE/fi competono, od in qualunque altra maniera competer poteffero ne’ detti Begni, 0 per ragione di Sangue, 9 per Tatti antichi 3 0 Per Leggi di J^£H0 . 1 Con *
8 Confermiamo , ed approviamo quefla Rinunzia fatta da Tqoi de Regni di Spagna , e deli'indie, vo¬ lendo, ejìatuendo , eh ejfa abbia for^a di Legge pub¬ blica, e di drammatica Ordinazione, e che per tale da tutti i Tfpflri Regni, e Suddite Frovincie fia ac¬ cettata , e pofla m efecwgione ; non oftante qualjìvoglìanfi Leggi , Ordinazioni, Fatti, e Confuetudini in contrario ; alle quali eofe ( per quanto concerne quefi' Atto) efprejfamente deroghiamo , fupptendo, fe ve ne fojforo, a tutti i difetti di Diritto , o di Fatto, di Stile, o di Ojfervanga . \jmngiando pure a tutti i benefigj della Legge , efpez 'ialmente alla Reflit uro* ne in intero , ficcome a tutte le immaginabili eccezio¬ ni, anche di enorme, ed enormiffima lefione, cui, ed alle quali cofe tutte , con deliberato animo, fpontaneamente , e di certa nofira feienza nnunziamo , e quelle vogliamo confìderarfì per rigettate, rinun- Ziate, e nulle ; promettendo feria , e fintamente di tajciar , che con pacifico , e tranquillo polì e fio goda il prefato Moderno Frincipe Re delle Spagne , e dell In¬ die , [noi Succejfort , ed Eredi, i detti degni, ne mai, mvigore di quefla R’nunzi a , turbarli , o molefìarli co l Armi •> o con qualunque altro modo in veruna tempo ; anzi la Guerra, che lorofcjfe mojfa da Fgoi, o da jqoflri Succejfori per ricuperare i Pregni predet¬ ti ' f* n da quefìo momento la chiamiamo illecita , ed ingialla : alFincontro quella , che a TSgoi da Effi , o mancando Effi, da quelli, che fono chiamiti nella.* Succedane di quefìi Igegn; , per cagion di fua d fefa ci fojjemojfa, la pronunciamo lecita , egiufia. chefc per avventura mancaffe a quefi' Atto di Vofluu falche coffa di più , vogliamo che a ciò fia fupphto, e ffuppliamo col predetto Trattato di Londra ultimamente ffeguito, eh'è iumica baffe, norma , e re¬ gola di quefia Rinunzia . Promettendo colla Jfpfira Ce!are a-fregia ,cd A rei due al Parola, che tutte quel¬ le coffe , /e quali fi contengono in quefl'Iflrumeuto di 'Alienazione, e Rinunzia , le offfervaremo ffantamen¬ te , e religi off amente, eforemo opera , che da 7s {oi,e da'Hoflri Pofieri, Succejfori , e Sudditi fieno ojfer- Vxte. In fede di che , e per maggior foz i , c vigo¬ re alla prefenza degl in fi-aferitti Tefiimoni abbiamo firmato , toccando il Santo Vangelo , quefi-Mto di 'Alienazione, Cpjfione, e R’nunzìa col Giuramento della ManO', dal qual Giuramento non mai chiedere¬ mo abluzione, ne, fe verrà chiejla , od efìbita da un altro, la ammetteremo , ed il preffente Ifirumento ai Rinunzia fo ferino di Tqofir» propria Mano, e munì. tocol Cefareo Fregio , ed Arciduca’, Sigillo , / 0 abbiaino depoflo tra le Mani del Serenijjìmo , e Potenti (fim ° R e della Gran Bretagna , acciocché fia confegna- to al Scren-filmo, e Fotentiffimo Re delle Spagne a quel tempo , ed in quella maniera preferìita nel fu det¬ to Trattato . Dato in Vienna li 16. Settembre 1718.» de' noflri Regni, del Ramano il fetiimo delle Spagne il decimo jefio, deW Vngherìa poi, e Boemia l'ot• tavo . CARLO • Tefiimon] furono l'Altezz^ del Sig. Giovanni Leopoldo del S. R I. Principe diTrauthfon, Codi FalRenfiein , Libero Barone di Sperchen , e S erotteti' jlein. Signore di Martinitz > Kraylovviz, Tfcbe* chtiz, Krzyfaudau, Hammerfiate , Geblou, zahraT kjt, dSj ufcijlos, e Boemo-Bjtdolez, Goldegg, Pier hagg , Briefing , e del Cafelio TAggfpachJul Danti' bio , prefetto Ereditario della Corte dell'Aufiria M' feriore, Marejciallo Ereditario del Contado del Tir 0 ' lo, Cavaliere del Tofon d Oro, ed intimo attuai Con é figlie re della Sac.Cef. > e Rgia Catt. Maefid. L'Eccdientiffimo, ed lllujtriffmo Sig. Pilipf 9 Lodovico del S. R. I. Co. di Sinzendorff, TeforiereJ Ereditario del S R I., Libero Barone di Ernsbrfinn* Signore dì Gfòjl, deli alto Seloviz C 're., Burgravio di tfbeìneck^, Supremo Scudiere Ereditario, e ScaU\ nell'Alto, e B-ijJo Arciducato d'Aufiria, e Coppie' re Ereditario nell 1 A ufiria full Anafo, Cavaliere del Tofon TOro , Cameriere della Sac.Cef . C att. R. Mat' jìd , e Cancelliere Aulico nelle Provincie Aufiriacbt della predetta Matfid . VEccellentiffimo, ed lllufirifiimo Sig.Gundac* caroTommafo del S.l{.[. Co. di Staremberg, ai Schiumburg , e FVaxenberg. Signore delle GiurìfdÌZ’ 9 - ni di Ef i helberg , Liettetenbxg, \ottenegg, Freylìatt Hans j Ooervvalfee , Senfftenberg, Bodendórjf, cJ Hatvvan , Cavaliere del Tofon AOro, Intimo A^ tual Configliere della Sac. Cefi Catt. Maefid, e Mare* fciallo Ereditario nell Alto , e Baffo Arciducato d'Aufiria . il Reverendi fimo D. Frxncefco Antonio Folch dìCardona, Arcivefcovo di V alenila , attuai Con* figliere di Stato della Cefarea Fregia Cattolica Mac fin* e Primo Prefidente del Configlio di Spagna . Parimente /' Eccellentifjimo , ed lllufiriffw1* Sig . Blocco Conte Stella , Configliere di Stato di Sud Ceforea Fregia Cattolica Maefid , e Supremo Confi" gliere del confìglio di Spagna . £ perchè io infraferitto Configliere Aulico del' la Cefarea Pregia Cattolica Maefid , Segretario ij Stato , e Referendario . con Cefarea, ed Arciducale autorità , creato pubblico Tfiotajo per quefi' Atto; udii, e vidi f ire qutfìe coffe ; perciò in fede della verif tà ,mi fottojeriffi col mio nome, e vi poji il mio f r gillo nell'Anno , Mcfe, e giorno come fopra . ( L*S* ) Giovanni Giorgio Buoi , del S.R.l.E*
N O I Filippo per la Biografìa Re di Caviglia, Leone , Mragona , delle due Sicilie, di Gerufalemme, 'Fgavarra, Granata , Toledo, Valenza, Galizia, Majonca, Siviglia, Sardigna, Cordova, Cor/zca, Marcia, , MÌgarvves, M- izri , Gibilterra, Canarie , Indie Orientali , ai Accidentali , ;<? del Continente dei Mar Oceano, «efaca d'M tifivi a, Duca di Borgogna , Br ab ante. Mil ino ; Conte d'Mfpurgo , Fiandra , Tiralo, e Barcel- ‘ b)i\4 - signore di Bifcaglia, e Molina, &c. Tgotifichiamo a tutti quelli , che fono, e faranno : Che dopo l'immatura morte del fu Sereniffìmo, cTotentiffmo 'Principe Carlo IL di girne. Re delle Spagne, e dell ìndie [inforfe a motivo della Succedane ne fuoi Ze¬ lai un'afona, e lunga Guerra, la q naie per molti Mn. ni meramente affUjfe quafi tutta l'Europa, ne valfero mù,acomporre interamente quelle pendenza* il Cono re [fi di Vtrecht fulKeno , ne quelli di Badtu W Svizzeri, ficchè non [offe per nafer nuova Guer¬ ra in Italia : piacque infine alla Divina Bontà di far in maniera, che uniti infieme amichevoli Configli , e hen di(c uff a,e deliberata lacofa , vennero concnufi, e fottoferitti alcuni Articoli ài Tace , c d Mlleanzas in Londra li 2. Mgoffo 17^. 9 tra il Sereniffìmo , c Potentiffimo Re di Francia Lodovico XV- colla didirezione del Sereniffìmo Trincipc Filippo Duca d OrleansR esente allora della Francia , ed il Scren ffi¬ mo , e TotenVJJimo Re Giorgio della Gran Bretagna, buca di Brunfvvich, Lunebmgo, ed Elettore del S.r.i. , ì quali Articoli tendono unicamente all' og¬ getto di vie più raffoiare la Tace, già feguita ir *_> tifi ‘principi , e poi a richiamarla , e farla rifiorirci più prefio f che Me. ppffbile tra quelli , fono inLite, e con ciòfoffe refo pubblico a tutta l Eu¬ ropa un tanto benefizio della Tace, col toglier di mirro tutte le inimicizie, ed odn occulti ; Onde per conseguire un fine sì falutevole, firada fi è trovata , quanto col mezzo ài quefii Ti aitati, difidi et norma, e dettame de'precedenti stabilire j nuovamente con Legge immutabile L da cui penae tut* ta In filate d'Europa ] unaperpetua fepara^one del¬ le corone di Francia, e Spagna, acciocché collo fiabilito equilibrio ,egiufiamifura dellefory de Trin¬ chi in E tir oo a > non accadendo mai l unione dimoi Corone in uno fieffo Capo , e Linei di Famiglia, fi provvedano, e fi Alfieri no gli altri vantaggi, ed emolumenti tanto a Tsfoi, quanto a que Trmcipi compagni m effo Trattato d'Mlleanzi, ài Tace , ea a quelli , che già vi entrarono, fiecomepiu dia¬ mente fi contiene ne'detti ^Articoli di Convengane * E perche quefii Trattati fono cofiitmti in parte dalla Rinunzia, che fardobbiamo de Regnv "baefi, e Trovincie , le quali già poffiede Sua Maefta Ce far e a in Italia , ed in Fiandra , o pure, cheta ^go¬ re del prefente Trattato le toccheranno ; e dall'aliena-. Vone delle universi ragioni ne'Regni, c Trovimele d'Italia , che una volta appartennero alla Monarchia s pagnup!o,. .v ■ 9 Terciò per l'innato amor jqofiro alla Tace,e per la brama della pubblica falute, e tranquillità , che~f in TSfoi prevale ad ogni altra ragione ; ed anche per togliere da Tsfoi ogni anfa di finifiro fofpetto ; rifolvemmo di cedere alle Tgofire ragioni ne’ detti Regni, Taefi , e Trovincie, accettando il detto Trattato deili zó-Gcnnajo pajfato in Madrid, che poi di ^gofir'Or¬ dine fu folennemente fatto , e foferitto all'Haya li 17. Febbrajo proffimo feorfo dal Tgofiro Tlenipotenziario , perchè commiferammo lo [lato lagrimofiffimo, le grandi fpefe di tanti Topoli, e Trazioni, e la /o ro Strage, fe non cedevamo alle preghiere de'Trincipf jtmici ; Ci mofiero poi anche 1 vantaggi contenuti nel detto Trattato , perlocchè fiamo devenuti allcL* Ceffone, ed alienazione d'efji Regni, Taefi, Trovin¬ cie, e Ifagioni ; tnaffimamente, che per la Cefarea^ Bjnunzia olii l\egni di Spagna, ed Indie , debbe an¬ che jortire il fio pieno vigore , ed effetto parimente. la Rinunzia, che Tfoi abbiamo fatta co'Tfoflti To¬ lleri alla Cororìa di Francia ,fotto li $. Tfovembrej* 1712. a favore del Sereniamo Duca d'Orleans , leu quale pafò per Legge nella Spagna, ed è appogiata , come per condizione alla Rinunzia di S.C.M. Riman¬ gono del pari convalidate quelle Rjnun zie, che fecero U fu Sereni [fimo DucadiBerry li z$. ?gov:mbr^ ij il. a Marly , ed il predetto Sìg.D tea d'Orleans li 19. dello fteffo Mefe , ed Mano a Tarigi , che poi fu¬ rono confermate colT r attuto d'Vtrechtgli 11. .Apri¬ le 1713*3 e con ciò rimanga ordinato, e flatuito con immutabil Legge, che non maiìnverun tempo Monarchie di Francia , e Spagna poffano unir fi iru> una fifa Ter fon a , e Lùtea . Indotti 7 goi dunque da tanti motivi di ragioni, e per non ritardare più lungo tempo la tanto bramata Tace , ed univerfal quiete d'Europa , checredefi confifia m que fi a doppi a Rinunziaperciò con maturo configlio , ed animo deliberato , in vigore delle pre¬ fanti cediamo , alieniamo, e renungìamo per Tfoi, c qgofiri Succefjori, difendenti, e Vofieri Mafchi, e Femmine , a tutte le Ragioni, Diritti, Mzfioni, e-? Tretenfioni , che ci competono, 0 poteffero competere negl’infrafcritti Regni, Taefi, e Trovincie prefentemente poffedute da S.M.C. in Italia, e nella Fiandra , 0 che in vigore del predetto Trattato avrà a poffedere -, tra le quali , oltre al Marche fato del Finale cedu¬ to da S.M-C• nel 1713» alla Repubblica df Genova > intendonfi anche fpecificamente comprefi li Regni di Sicilia, e Sardigna a tenor delle Leggi efpreffe nel Truttato , cioè , che il Regno , ed Ifola di Sicilia deb¬ ba refiare preffo a S.M-C . 9 fuoi Eredi, Succeffori ,c Tofieri in perpetuo , rimovendo affatto ogni diritto di Rcverfione alla Corona di Spagna : Il Regno pòi, ed Ifola di Sardigna debba dalla fieffa Corona di Spagna effer confegnato, e retroceduto , dal punto, che fu oc¬ cupato dal Re di Sardigna, Duca di Sayoja; riferbandoci però il diritto di Riverfione alla predetta Corona di Spagna, fe mai veniffe il cafo, che mane affé la To - ferità , [c Tarentela d'Ejfo Sereniffìmo Re di Sardi¬ ina .
r ^ t;— > ■ ' •'x TRATTATO DI COMMERZIO. In Nome della Santijfima , e Individua Trinità , E Sfendo occorfo per volere dì Pio ottimo malììmo, che regge i Cuori de’ Principi che quella Pace Stara fodamence ftabil-ita tra il Serenilìimo , e Potentilfitno Princi pe , e Signore , il Signor Carlo , Sedo di quefto Nome , de’ Romani , e di Germania Imperadore Sempre.Augnilo, Re delle Spagne dell* \ma> e I altra Sicilia , d’Angherìa , Boemia , Dalmaz.a , Croazia , e Sehiavonia , Arciduca d’Auftriaj Duca di Borgogna » e del Brabante , di Mi¬ lano, di Mantova , Sriria , Carmthia , Carino¬ la > Limburgo , Lueemburgo , Gueldria , alra , e baila Sleiia , e di Virtemberga ; Principe di Svevia ; Marchefe del S. R. I., di Buvgovìa , Moravia , e Lufazia alca , e baila , Conte d’Absburg , Fiandra » Tirolo, Friuli, Kiburg , Gorizia, e Narour ; Langravio d’Alfazia ; Signore della Marca Schiavona , di Porto Maone , e delle S line , &c. &C. Ed il Sereniflìmo , e Potentiflìmo Prìncipe , e Signore , il Signore Filippo, Quinto diq'.-efto jSome , Re di Gattiglia , Leone , Aragona , dell* una , e l’altra Sicilia , di Gerufalemme , di Navarra t Granata >Toledo , Valenza , Galizia-,, Majorica >Siviglia , Sardigna , Cordova, Corfica , Marcia , Guientia , AÌgarves, Algeri, Gibil* terra, delle Canarie, dell’Indie Orienrali, e-. Occidentali , Itole , e Continenze delPOceano ; Arciduca d* Aulirla ; Duca di Borgogna , del Brabante » e di Milano , Conte d’Àusburg , Fian¬ dra , Tirolo, e Barcellona ; Signore di Bifcaglia, e di Molina , &c. &c. Loro Regni , Stati , Pro¬ vincie , e Dominj. Siali ftìmato bene di Tempre piu , c con maggiore fermezza confermarla per mezzo d un particolare Trattato di Navigazione, e Commerzio con pitti determinati , col qual Trattato redatte più Scuramente provveduto a_ quelle controverlie già per Lavanti quaS deSnire, « decife, che potettero inforgere da un limile Trat¬ tato , ed a* Regni, Stati, Sudditi d’amendue i Principi contraenti > ed al loro utile , e vicende¬ vole Bene. Perciò Noi fottofcrìtti Minillri Ami. bafeiadori Plenipocenziarj de* fopraddetti Sercniflimi Contraenti muniti a quefto Sue di piena autorità , . premette le conferenze fopra quefto Trattato di Navigazione , e libero Commcrzio , e cangiate prima le Plenipotenze, Samo conve¬ nuti ne leguenti Articoli. ARTICOLO PRIMO. I N virtù della Pace feguita tra Sua Maeftà Cef« Catt., e Sua Maeftà Reale Catt. farà pe r m e f - lo a tutti i Sudditi dell* uno , e dell* altvo, di qua¬ lunque flato, qualicà , e condizione S Seno, d'an¬ dare , e rellare ne* loro Regni , Provincie , e Paeli tutti con ogni libertà , e Scurezza , f&nza che vi abbifogni per ciò di particolari Paflapòrti, Nalv° Condotti, o d’altra Speciale licenza , dovendo a ciò ballare , e fupplire limili requiSti la fola Pub¬ blicazione delia Pace , ed a vicenda godranno sì in Terra , che in Mare della Setta pubblica Prot rzioue , tanto per le loro Perfone , quanto per li loro affari, della quale per altro godono li natu¬ rali loro Sudditi, in tutto, e per tutto , fenza verun timore , o pericolo di alcun pregiudizio , o danno, fecondo il convenuto nel prefente Irattato. ART. II. I N avvenire farà ampiamente permetto alle Na¬ vi sì Prefidiane da Guerra , che da Carico , o Mercantili Spettanti a* fopraddetti Contraenti , o a’ Loro Sudditi , di reciprocamente frequentare li Porti, Spiagge , Seni, e Provincie ; fenza richie¬ dere alcun’alcra previa licenza , anzi faranno am - mette liberamente , ed amichevolmente in quelli , e farà loro fomminiflraco al giallo prezzo turto ciò , cfv abbifognerà , o per la neceffaria Vicruaglia , o pel rifarcimento d die Navi, o per altro ìor ufo , fenza poter eSgere dalle dette Navi tri¬ buto di forte alcuna , o impolla anche Sotto qua¬ lunque tirolo , e pretelle , il che pure s’intendi_j per l’Indie Orientali, con che però non vi efercitinoverun Commerzio, ne vi pollano provvederft di cofa alcuna , eccettuatene le Virtuaglie , cs quelle cofe , che abbisognano per lo rifarcimen- to deile Navi, e Fabbrica delle medeSme • A R T. III. P E R quanto fpetta alle Navi da Guerra po' tendo quelle dar facilmente motivo di peg¬ giore fofpetto , non potranno effe entrare ne’Porti , e Seni poco muniti , fe non quando per accideti-
A R «Sciite fbffero eoilrettea rifugiarvifi, o per feltrarli da Tcmpefta di Mare , o dalle inlìdje Nemiche ; celfato però il pericolo de* Nemici, o feditala Tempera del Mare , indilatamente. partiranno dopo che fi faranno provvedute del bifognevole , -ne sbarcheranno a terra da una fola Nave della-, fiquadra maggior numero di Perfone unite infie* sue di quello farà loro permeffo dal Magiilrato , o Governatore del Luogo ; e talmente fi po.rteraa* no in ogni cofa , che non cagionino verun giullo timore, ne di loro .diano alcun finiftro fofpetto, il che principalmente dovrà oflervarfi nell’Indie -Orientali, ove più che in altti Paefi fuolnafccre -maggiore la diffidenza . ART. IV. N O N .orante però le cofe fopraddette po¬ tranno le Navi Armate , e Presidiane con¬ durre ne* detti Porti le Predi tolte tr Nemici , e d’indi anche afportarle con piena ficurezza , fen- 2a pagare alcun Dazio , o Gabella , le non quan¬ do però dopo richielìa , ed ottenuta la permiffio. ne 3 voleflero in quel 1 uogo medefimO venderle o tutte 3 o parte, nel qual cafo pagheranno que’ Dazj lleffi , che qui l’otto fono fiati convenuti fopra le Merci. ART- V. L E Navi di Carico, o Mercantili di qualun* que Grandezza fi fieno , ch’entraranno in-, q c a l c he Porto per inclemenza di Mare , o per Ne¬ mica infefiazione , o per altra quallìfia cagiono» «fibiranno al Governatore del Luogo il loro Sal- VO>Condotto , e le fue marittime Lettere concepì» te fecondo la formola qui fotto inferita >. il che-» efeguito > farà in loro libertà d’indi partire fenza alcuna moleitia , o difturbo , nè faranno in mo¬ do alcuno cofirecte allo fracco delle Merci, o al¬ la vifita delle medefime. ART. V I. R H f ia però eccettuato quel cafo , in cui alcu¬ na di dette Navi fofie deiiinata per qual¬ che Porto Nemico , e delle Lettere Marittime-* conftaffi, effe re la ftefla carica di Merci proibite, nel qual cafo fi è acconfentito, che detta Nave—» debba foggiacere alla vifita, la quale però non dovrà farfi che in prefenza del Giudice Confervarore Nazionale, quando quelli vi forte, e del Confolo , con tale moderazione , e cautela pero, che non di’perganlì le Merci, e danno alcuno loro non fi apporti, e gl’invogli non rompanfi ; Le Merci però proibite giudizialmente trovate nella Nave , refieranno confifcate, falva però la Nave , e l’altre Merci ,* ne perciò potralfi efigere dal Capitan della Nave pena alcuna pecuniaria, ne fpefa alcuna , fptpo prctefto di yitfca, o di Pro¬ cedo già fatto . M A per levare le difficoltà , che potrebbero inforgere fopra il vocabolo di Merci proi¬ bite , volgarmente.Contrabbando, fopra di que¬ llo c parlo bene di dichiarare reftar comprefa—» fotto tal nome, ogni forte di cofe tanto lavorate, quanto da lavorarli fpettanti all’ufo di Guerra-», quali fono ogni arma offensiva , e difenfiva, par¬ ticolarmente poi Cannoni, Mortarì a Bombe, Falconi, e Bombarde da gettar fallì, fuochi artifiziali, volgarmente detti Saleizìe, Granate, Palle ,Schioppi, e Pillole, Spade, e Baionette, Celare, Corazze, Pendoni di Cuojo, Polvere da fuoco , Salnitro , Legni da fabbricare, e rifar¬ cire le Navi , Vele , pece navale , e funi, le quali cofe tutte reftino foggette alla confìfea in quel folo cafo però, in cui li trovaflero deftinatealfuffidio , o ad un Porto Nemico , 'agli Vffiziali del quale averterò Lettere marittime da eUbire : focco quella proibizione comprendoni! ancora tutte quelle Merci, di qualunque Paefe , che le Leggi emanate proibifeono di condurle,e levarle. S’ec¬ cettuano però il Frumento, cd ogni forte di Gra¬ no , Vino , Olio , e Frutti , ed ogni altro Commeftibile ; di piu s’eccettua il rame, ferro, ed acciajo , ed in fine tutto ciò che s’afpetta al vefiito , ed all’interno veftito dell’uno , e l’altro Sello, purché non lia defiinato per interi Reggimenti , o Compagnie • ART. Vili. S E una Nave da Guerra Imperiale incontri in alto Mare una Mercantile fpeteante alli Sud¬ diti del Re di Spagna , o fe viceverfa ciò accadeffe , la Nave da Guerra non fi accollerà alla Mer¬ cantile , per quanto porta il tiro di Cannone, ma le manderà incontro lo Schifo con due , o tre Vomini folamente, a’quali il Capitan della Na¬ ve Mercantile confcgnerà le fue Lettere di Mare , dalle quali polla ricavarli d’onde provenga, di chi lia, e quali Merci feco porti. E cafocchè tra di elfi ve ne fofiero delle proibite a portarli alia nemici del Padron della Nave da Guerra ; in tal cafo , e non in altro, tali Merci proibite fieno giu¬ dizialmente confifcate , falva però la Nave, gli Vomini, e le altre Merci. Dovrafli però prefiar fede alle Lettere di Mare efpolle dal Capitan-, della Nave , e quando faccia mellierì fi concer¬ terà un formolario reciproco di fpedir in iftampa le predette Lettere, acciò abbiano maggior fede. ART. IX. S I è concertato in oltre, chela reciprocali. berta di Commerzio, e Navigazione fia am. pia, e non impedita talmente, che quantunque l’uno , o l’altro de* Sercniifimi Contraenti folle-, impegnato in Guerra con uno, o più Principi , e Stati ; nulladimeno portano i Sudditi d’amendue i Sercniifimi Contraenti profeguire la Navigazio¬ ne, e Commerzio colla ilarta libertà, ch’eravi B $ avan-
sv ì , V fft la GuerW > perciò per diritta fira¬ da , o pure da uno all’altro Porco Nimico, sì nell’ andare , che nel ritornare ,-fenza veruna mólertia , difhirbo, od impedimento : fi eccettua pe¬ rò il calo quando il Porro , in cui entrar volefTero , forte attualmente aifediato , o cinto , e chiùfo verfo il Mare; e per levar ogni dubbio cofu_» ciò voglia dire , ed intendali con tal nome ; fi di¬ chiara non doverli dirè verun Porto Marittimo attualmente alfediato , fe non quello , che alme¬ no con due Navi da Guerra in Mare , od una Bat¬ teria di Cannone in Terra Ha talmente ridretto , onde non vi lì polfa tentar I* inereffo lenza elporfi ad una grande fearica d’Artiglierìe . ART. X. I N oltre c flato concertato, e pattuito , che fe verranno crovateencro Nave Nemica Merci di qualuvogha genere fpettanti a’Sudditi dell* uno de due feeniflìmi.Contraenti, rimangano infieme colla Nave confifcare, quantunque cali Merci non tollero del genere delle proibice . A R T. X I. I Sudditi de’ predetti Sereniflìmi Contraenti nodano vicenda ne reciprochi Paelì le HelT.^ immunità di Gabbella , e Gravezze deile qua¬ li erano in portello pacifico vivente il Re Car¬ lo II., ciò però farà più ampiamente fpiegatoal decimo terzo Articolo . * 5 ART. xii. Q Valfivoglia Nave Cefarea entrando per ra- *!° n Commiato in un Porto di Spasa*, ha obbligata far due dichiarazioni deìle^ Mercatanzie, che ha desinate di fcaricarvi, e vendervi, una cioè : all» Imprelario de’ Dazi, o Commeffano del Banco delle Gabelle, e l’altra al Giudice delle Merci confifcabili, nè traile permeffo d aprir i Tavolaci delle Navi , fe primis r v ?°n n011 *; I <laCo 1Icenza ’ c ^no tenuti i Cultodi delle Gabelle : ne pure in verun tempo potrà francare alcuna deile fu e Merci, fenzala lua licenza in ìf.ritco di porrarìe in Dogana : AU* 1 - 1C r j' r r fi , p , r , Q,b!fce a * Giudici Fifcali, e l V*. zialidi Gabe.lj di aprire ne in Nave , ne fui Lido verun Invoglio , Scrigno, Gaffa , Botte , Baga¬ glio , o coperta ad effe Mere, ferrante , fin tanto che non fieno Hate trafportate in Dogana ; ne fia lecito aprirle , fe non dopoché effe Merci attuaimence fieno polle in Dogana , ed In prefenza del luo l-'adrone, o del di lui Fattore , acciocché me¬ glio poffa il Mercatante invigilare alle fue ragiò- ni, pagarle Gabelle, ed indi chiedere i fuoi Atteltat!, e Quietanze , per poi di bel nuovo rinvol- ?e Gah.n filo’ ’ 6 farle " ,ar£arc col Sigillo delca unte farri ? Mt ° : lo che fatt ° > P°"« » M«- . 'jH 1 'ficuramente portare in fua Cafa , liberarnèn«FÌ" 0a r uIterior vifira: P o t ra «nelle liberamente farle trafportarda una in nn’ altra- Cafa , da uno In un’altro Màgazlno entro le mura della Città, purché ciò facciali dentro le ott’or* di mattina , e le cinque dopo mezzo giorno , dati' do prima l’avvifo agl’ Imprefarj àt\V/ 4 lcavaìdii e del Cìentoi , del perchè ciò fi faccia , o pure fe abbial o a ve ìderfì le Merci • Nel qual cafo pi' gheraniì le Gabelle non pagate fino allora ; o pU' re f non abbiano a venderli, allora fi farà al Mercatante il lolita Atteftato , o Teltimonianza . ART. XIII. E perchè niuna cofa piu ritarda il progrelfodei Commerzio vicendevole , quanco la varietà delle Gabelle ecceflive, con cui le Merci fi aggra¬ vano; quindi Sua Maeftà Cattolica bramando di rimediar a tanto difordine , ha flabilito , ed accoulentico da alcuni Anni in qua in grazia dell* Nazione Inglefe , che per tutti li fuoi Regni d’Eu¬ ropa fimo fopprefle le ancicheGabelle folite tem¬ po fa efiggerfi per le Merci, o quando vengono> o quando vanno , e quelle ancora recentemente impofte dopo la morte di Carlo II., e fieno tutte le Gabelle rdotre ad una egual fomma , facen¬ doli una Talfa di dieci per Cento, da pagarli tan¬ to per l’entrata , che per l’ufcita , avutofi riguar¬ do alla loro iFma , e valore; lo che avrà effetto non folamence in Cadice , Santa Maria , ed altri Forti della Corona di Cartiglia , ma eziandio ne¬ gli altri: cioè in quelli d* Aragona , Valenza,® Cacalognia , eccettuaci folamente quelli di Ca lligliu , eGuipufcoa, ne’ quali paghinfi le Gabel¬ le per l’entrata , ed ufGta in quella forma , che co’ Franzcfi è flato offervato , ed olfervafi in Oggi con gl’Inglefi , ed Olandefi . Per alerò i Merca¬ tanti , o quelli a* quali le Merci appartengono , dopo pagato una volta il dieci per Cento nell’ingreflo delle Spagne, potranno poi trafportar le medefime liberamente per Terra, e per Mare-# ovunque vorranno , navigando anche lungo t Fiumi in rurta la Spagna, fenz’ulteriore obbli¬ gazione di pagar nuove Impofte , o Gabelle nel cranfico d’ clTe Merci in qualiìvoglia Porto . e per quello ballino i foli Actellati, e Quicanze del pri¬ mo pagamento fatro , e l’ elibire le Marche in-» piombo, ed i fegni già fatti in Dogana. liccettuanfi però le Gabelle d’ A ìcavalas , Cienfot » * Millonss , fopra delle quali feparacamente è dato trattaci»: elTendofi adunque convenute inheme la Sacra Cefarea Carto ! i c a Maertà , e la Regia Cat¬ tolica Ma, rtà , che i rifpettivi ioro Sudditi in tut¬ ti i loro Stati, Territo'‘j , e Paelì , e per fino io-* qualfivoglia Spiaggia del Mondo , che fieno , go¬ dano , e godere debbano di tutti i Diritti , liber¬ tà , favori , ed immunicà , che furono , fono , e fa¬ ranno Tempre mai concedè alle più amiche Nazio¬ ni, e nominatamente alti Sudditi , ed Abitanti della Gran Bretagna , dell’ Olanda , e delle Cit¬ tà Anfeatiche ; perciò Sua Maeflà Regia Cattoli¬ ca dichiara , e promette colle prefenti, d’accord*- re all! Sudditi di Sua Maellà Cefarea il pieno ufo, ed effetto di quanto contienfi in quell’ Articolo , talmente, che in tutta quant’ è valla la Spagna-j
non fieno tenuti a pagar per Pingreffo , ed ufcita » od anche tranfico delle Merci piu. del. predetto Dieci per Cento , in quella fteffa maniera , che-/ Cogliono pagar gl* Inglefi , eccettuare Tempre le Gabelle d’ /ile avaia*. ». dento* > e Milione* » ariguardo delle quali è flato concertato quanto fe«. gue* A R T. XIV. P OtrannoL Sudditi di Sua Ma.eftà ; Cefarea dif¬ ferire il pagamento delle. Gabelle nominate Alcavaia *.» e dento*, fino a tauro.che le loro*M.ercanzie ftaranno depofitate in Dogana., ove accu¬ ratamente cuftodiranfi: che fepo! vorajino.eflrarrele dette Merci *,per trafportarle in altro luogo del Regno, od anche venderle nello fleffo luogo > o pure trasferirle a Cafa loro ciò. farà;loro per¬ ni e fio ; purché con idonee lettere di, Sicurtà, preilate , aflìcurino il pagamento della Gabella da_» farli due Mefi.dopo la-vendita d effe Merci , Pa¬ llata la qual Sicurtà , daraffiloro una Qmtasza ,. con cui potranno, vendere a gran mercatura , det¬ ta volgarmente all'iugrofo le Merci marcate^ Piombo , o trafportarle in qualunque Porro , e Dominio, della Spagna in Europa : Ck le <pwlche Viziale , cui fla a carico il nfcuoter dette-» Gabelle , dopo, vedute le Quitanze del primo, pagamento., e veduti ì Segui , e Piombi , preten¬ dere un’altra volta d’efiger Gabella, o fi opponeffe al trafporto di dette Merci ; quello tale paghe¬ rà la pena di mille, imueriah da appi icari! al Re-, ciò Te foro , lo che debbe mtenderfi folamente della.prima vendita.: ma fe il Mutante velette, vender le fu e Merci in parte,, ed al minuto, do¬ vrà poi - p a gar le Gabelle particolari a tenore de Editti , ed agli Viziali m tal cafo non Tara lieflo itrifcuoter più di quindici Reale* di fililo*. per li certificati, o quitanze -,che tpeaua . A R T. X V, C I offerverà la fteffa Regola- a riguardo della^. S Gabella detta comunemente Milione* 3 che ff tfige per li Pefci», ed altri Commeftibdi, c;oe, non debba , o polTa efigerli nel loro ingrelfo, fin tanto , che i Padroni di effe rosele lafnano d^pofirate ne" Magazzini ; ma quando poy orranho. fpedirle più addentro nel Regno , © venderle nt I l o . Affo Luogo , od afpprrarle a fua.^Cafa ; al ^ obbligheranno fe in ifcritro » e ^ r a " n J Ì? Sicurtà del pagamento della Ga.bel a ' farli dopo due Meli della data Sicurtà ; .o-cne rat¬ to , gli li confegnaranno fubito.le opportune let¬ tere , e fenz’altra nuova importa di Milioni po¬ tranno vendere ,. o trafportare ne’ Luoghi ialiti a venderli le loro Merci marcare co’ Segno ? I lom¬ bi diftinti dagl* Imprefarj * od Amtimi.lMton delle dette Gabelle : Che fe qualche Vff^ale J 0 CommelTo Efattorede Milione* , dopo effere rtate efibite al fuo VfHzio le Quitanze * Segni, Mar¬ che , « Piombi , ardiife di rlfcuotere nuova Ga¬ sila , od opporfi al trafporto , o vendita di elle , quefto tale pagherà la pe'fa di due mila Impe¬ riali 3 da applicarfi », come fopra , al Regio Era» A R. T. X V I. L I Porti di Bifcaglia , e Guipufcoa non fog- , getti alle Leggi di Cartiglia, offervifiin elfi circa al pagamento delle Gabelle quella regola, che leggelì preferitta nel XIII» Articolo a riguar¬ do. delle altre Nazioni ». A R T. XVI I. E Sfendo gli Alberi , Antenne ,. e Legni per la. , ftruttura delle Navi groffe , t e pìeciole le più necefiarìe Merci, quelle fono Hate eccettuare dal¬ la regola gan.erale , e la loro condotta relii efente da ogni Gabella , quantunque effe veniffero for¬ co qualfivoglia titolo ,0. nome . . A R T-. X V’I I I. P ER toglier ogni contefa , che nafeer poteffe in occafione di caffar le Merci tra gli Efatcori delle Gabelle, ed i Proprierarj delle Merci, è flato concertato , che la Lillà dell- Gabelle, det¬ ta volgarmente. Tariffa, fatta ael Trattato di Commerzìo tra Sua Madia Cattolica 3. ed; il Re Bri¬ tannico del. 1716.in. efecuziane. del III. Artico¬ lo del Trattato d* Vtrechr, ferva dlgiulla regola In quefto.parcicolare tra i Sudditi di Sua Maeftà Celarea , e gl’Iroprefarj, od Ammmiftratori del¬ le Gabelle , e per ciò abbiali univcrfalcnente a—* pagare il dieci per cento .. A R T. X I X* P E R ragione di varie fpezie, che forfè noo_» follerò efpreffe in detta Tariffa , li è con.ve' nutodi ftar alRa.ntica confuecudine , fecon¬ do la quale li debba fare la. Alma delle Merci dall’ Efattore delle Gabelle , o dalfuo.S.oftìcuico ; con tal Legge però,,e condizione, che poffa a fuo ta¬ lento il Padrone delle Merci cederle per il prezzo ilimato all*Efattore , e quelli dovrà fubito pagar* elicle in Danari.. A R T. X X. P Agherà il Sale d’ Vngherìa quanto paga di Gabella il Sale di Spagna; e la fteffauguaglianza fi offerverà ne’ Dominj Cefarei verfo il Sale di Spagna... A R T. X X I, A C corda il Re Cattolico all! Sudditi di S. M. Cef*rea elìdenti ne’ Porti, e Città de* Regni d* Andaluzia >, Murcia , Arago.na, Valenza,?-» Catalogna , ficcarne nelle Pr-ovincie di Bifcaglia» e Guipufcoa ,che piglino a pigione Cafe , e Ma¬ gazzini capaci per confervar le Merci loro, e gadran-
iranno degli fteffi Privilegi, libertà , é Franchi¬ gie, delle quali fu quello punto godono glTngleìi,e gli Olandefi: lo fteffo dritto,# fcambievole pri¬ vilegio concede Sua Mae^à Cefarea ne* fuoi Re¬ gni * e Provincia alli Sudditi Spagnupli j, ART. XXII. T R A gli altri fpeziali Privilegi vi fono li f«- guenti, di poter a talento de* Mercatanti, e lenza la previa licenza di chi che fia murar Cafa: e Pimraunitàda ogm perqoilìzìp^e } v i f ita , e diil urbo nelle loro Abitazioni , e Botteghe per ra¬ gione de* loro Traffichi, quando però non infor¬ me , o provar fi potelfe effere Hata commellL, gualche frode contro la Regia Gabella ; nel qual cafo di vinta re il Luogo , fi avrà quella precauzio¬ ne , che non facciali, fe non preferite il Confolp, da chiamarli appofia , fenza per altro recar alcu* na meleftia al mercatante, od alla fua Mercacan- 2ia . Che fe tal’uuo di elfi venga convinto d’aver introdotte Merci con frode , verrà ngli oonfifeate , editi oltre pagherà lefpefe della vifita ,falva pex ° 1 . e rellando liberi gli altri fuoi Traffichi: Reciprocamente Sua Maeftà Celare^ proinette una pari libertà , e Privilegio in tutt’i iuoi Regni allì Sudditi di Sua Maellà Cattolica. ART. xxiii, I Sudditi de* prefati Serenilfimi Contraenti > che nell uno, o nell’altro Dominio avranno piantaca Cafa per «e S ozi a r e , non faranno ceniti •fibire i lor Libn de* Conti a chi che fu , fe non-, per farne Pollracto di qualche prova ; ne farà leci¬ to a veruno di pigliarli, o levarglieli dalle mani lotto qualfivoglia pretello ,* i quali Libri potrai*- no anche elfi Mercatanti ferivcrli a lor genio in_ qualunque Idioma, fenza che poffano eRer corret¬ ti di trascriverli in altra lingua , ART, XXIV. I Sudditid’ambedue leParti di qualfivoglìa qua¬ lità , e condizione fienofi , non potranno da* Governatori, o Miniftri della Giultizia elfere aryeftati nella loro Perfona per debiti pubblici , o privati da effi pon contratti, o per li quali noo_, avellerò data Sicurtà ,* ne meno per limile caufa pocranno efier fequeftrati i loro Beni, e Traffichi, olia durante la Pace, o fopravvenendoqualche vottura di Guerra. Spezialmente in quell* Arti¬ colo fieno comprefi i Capitani delle Navi , loro Viziali, e Marinaj , ficcome anche le Navi grpf, ft> t picciole , con tutto il loro carico. fofife convenuto fopra di Ciò colli Comandanti 1 ? o padroni delle Navi particolarmente , e fpontaneramente ; c molto meno fa^à lecito di sforzare gli Vffiriali, o Marinari, alafciar le loro Navi? per metterli a fervir fopra qualche Squadra Na* vale , che li armalfe , od in qualche Corpo Mili¬ tare , che 15 alIe/lilTe , avvegnacchè ciò folle in-* t cafo d’urgenza , e per poco tempo ; fia bensì per* me.fifo l’accettarli, quando da fe fieffi efibifeanfi • art. XXVI. C i rca alla perfonale franchigia conceffa reci; procamente con quello Trattato a tutti i Contrafficanti, e Ipro Famigli e, quella dovrai ellendere non fole?, all'elfer efenti dal Milita** fervuto ; ma eziandio dalle Tutele, Sovrinteiv denze, ed Amminiilrazioni d’ogni forte di Beni • Negozj, e Perfone; quando però da le lldfi not» vogliano fponjtaneamencc alfumerfi tali impiegò»' ART. X X V I I. P ")tranno pure liberamente collituirfi degl* JL Avvocaci , Dottori, Agenti, Procuratori Sollecitatori , quando n’abbifognano e fe brimaffero aver proprj , e particolari Senfali pò; (ranno eleggerfenè uuo , o due di quelli efiftenti nel Luogo, i quali eflendo prefeutari , faranno accettati, e riconofciuci idonei, ed elfi foli prò' cureranno i negozj a loro coramefli. ART. XXVIII. I N tutti i Porri, e Piazze Mercantili, nelle^ quali piacerà allTmperadore , ed al Re, fa¬ ranno creaci de’Confoli Nazionali, che abbia' no cura reciproca de’Mercatantì Sue dici, ed e# godranno di cucci i diritti, autorità , facoltà , li¬ bertà , ed immunità , delle quali Sogliono gode* ze le alcte più amiche Nazioni. ART. XXI X, Q VelH Confoli avranno una particolare fa¬ coltà , ed autorità di ventilare, ed amichevolmente decidere le Liti vertenti tra 1 * Mercatanti ,e Capitani delle Navi, o pure trju* quelli » ed i Marinaj , o per ragione de’Noli, c de* Stipendi, • per qualunque altra cagione in' forgelfe : dalla qual fentenza , non vi farà appel' lazione allì Giudici de’Luogbi, ma a quelli, ch c fono coftituicidal Principe, 41 cui fono Sudditi* art. xxx, art. xxv. P Arìmente non fia lecito, con verun generale, * ordìne trattenere le fuddette ? ue 7 ai Mercantili, da carico, o di qua¬ lunque altra forte , o facciali per ufo di Guerra , ©per cagione di Salvocondotto j quando non fi C i rca allì Giudici Confervacori, che fotto» precedenti Regni formavano nella Spagna un riguardevole Magifirato, « che altre volte--' dalli Re fu concefio alle più gratificar^ Nazion» d’eleggerfeji, acciocché potettero difeutere, giudicar privatamente fopra tutte le loro Cadi® Nazionali tanto Civili, che Criminali ; é fiaié
concertato» che S. M. Regia Catt. concedette Iti avvenire u.i tal privilegio a qualch' altra Nazio¬ ne qualunque ella polì.» effer'ejlo lteffo parimente intendali conceduto alli Sudditi di S. M* Cef. I ractanto fi comanderà feriamente a rurti li Giu¬ dici» e Magiftraci O/dmarj , che am.ninidrino loro pronta Giudizia , e la facciano lenza dimo¬ ra efeguìre» fenza parzialità » affettazione * o fa¬ vore. Di più acconfente Sua Maellà Cattolica , che nelle Caufe fpertantl alli Sudditi di Sua Mae¬ stà Cefarea {blamente fi poff.i appellare al Con¬ figli» di Cominerzio in Madrid , c non ad altro Tribunale. ART. XXXI. N O N mettali a niun modo in prattica il dirit¬ to , che ha la Regia Camera di fuccedce , od af ra iimil cofa in riguardo dc*Sudditi d’amendue i Sereniffimi Contraenti ; ma bensì gli E f e d i di qualunque perfona morra , in qua^ìvoglia Luo io , odi qualunque Paefe , o Provincia che fieno,foccederanno f nza veruno impedimen¬ to in rutti que* Beni » mobili » od immobili > ab ìntcflatp , o no , fecondo POdine del fuccedere de’Luo^hi, ove etti Eredi rrovetanfi ; E cafoche due * 0 più perfo e litigaffero in concorrenza-» d’eflà Eredità , allora i Giudic? d 'Luoghideci¬ dano definitivamente la Lite con loro Sentenza* art. XXXII. S E acca dora la morte d’un Mercatante ,o Sud¬ dito dv/prtfati Sereniffinv Contraenti nel Paele dtll’abro, allora il Confole , o, apro Miniitro pubblico di Elfi » Cc vi fi rrova. , andt.i alla Cafa__i del morco , e farà Inv entario di tutte le Merci , Eff tei. Carte , Libri dello fi-Ho, le quali cofe»> tutte , f condoli Mandato , che avrà avuto »con¬ ferverà fede!monte a fai or degli; Eredi ; Se poi Avvenga la morte del Mercatante , o Suddito in-,, ìftrsda'’, od in Luogo, in cui non davi. Confolo delia Nazione > od altro pubblico Miniiìro : io-* tal catto il Giudice del Luogo farà ITnventaro in prefenza de’ Tedimonj colla minore fpefa pof- ^bile , e confegnerà al Padre di Famiglia , od al Proprietario della Cafa le Robe , e cofe inventa¬ vate , acciocché le confervi fedelm nce . lo che-* offendo fatto , ne darà avvifo al pubblico Mini¬ ato , che rifederà allora alla Corre-. od al Con¬ dolo del luogo , ove farà la Famiglia del morto a< hnchè quelli polfano fpedir colà*qualcheduno , ^he riceva le cofe inventariate , e paghi i debiti, fe vene hanno . ART. XXXIII. S E venìtte. a naufragar navigando qualche Na¬ ve dell’uno, o dell’altro Suddito , o Merca¬ ture de’Seren ffj ni Contraenti , in tal cafo l’Vf- ” 2 *ale delle Regie entrate , o del Filco , non potr à pretender dovervi fopta verun diritto , e farà proibitafevaramence ogni preda a qualunque-* Privato ; anzi che il Padrone » o Giufdicente del più vicino Luogo ha tenuto ad ajutare i naufra* gati , e falvare delPinfranta Nave quelturro* che fì po<rà , e collocarlo in falvo; per il qual di* ritto di falvamenro godranno il cinque percen¬ to , fecondo eh - faranno filmate valste le Merci > c faranno rimborfare le fpefe fatte in quell’opera tanta pia : che fu la Nave, quantunque aliai mai - concia , rimaneffe inratta, ne fodero annegati t Marinaj, e Paflaggieri , fìa Ior cura difalvarle robe , per le quali però farà lo-o predato pronto ajuro , ed aflìdenza , col fomminidrargli a giudo prezzo quel canto, che ahuifogneranno . art. XXXIV. N O N permetterà S> M. Cattolica , che fotto preredo del ben Pubblico , od altro » fìa im¬ puta limitazione di prezzo alle Merci de* Sudditi di S. M' Cefarea , anzi a quedi farà lecito <1 ven¬ dere canto quanto imporra il cqrfo fai ito de’Commerzj; della q ial libertà godra.ino parimente i Sudditi di S. M* Cattolica ne* Paeli di Sua Maedà Cefarea . ART. XXXV. V S E veniflero confìfcati i Beni d’alcun Merca¬ tante Sudditodell’una , o dell’altra Maedà, e tra dì elfi vi fodero degli Effetti fpercanti ad n a altro Mercatante , o privata perfona ; in tal cafo quegli bttecri faranno reftituiti, quantunque ven¬ duti , al di loro Propritta r i o , purché il Dana'® in turco, od in parte non fotte dato sborfato: Ca¬ fo poi , che i fu d detti Effetti * o Merci fofft.ro fo- Jam nte dace deportate pretto al Mercatante , cui furono confittcate , e quelle fenza licenza del Depoficance le aveffe vendute ; allora d dimeranno le do te Merci come vero depodca , e faranno pagate col diritto d’anteriorità al detto Depofir tante. art. xxxvi. S Arà permetto a* Sudditi, e Navi di S. M. Ce¬ farea il portare, e condurreogni forte di Frut¬ ta » cofe, e Merci dallTndie Orientali in qualfìvoglia Stato , e Paefe del Re di Spagna , purché ap¬ parila con artedato de* Deputati della Compa¬ gnia de l Indie eretta nella Fiandra Audriaca-» » effer tali Merci di que* medefìm’ Luoghi , Colo¬ nie , o così volgarmente dette Fattorie d’ ella-, Compagnia, o che dì là provengano : E fu tal confìderazione godranno degl? fletti Privilegj, chc_> furono concedi con Regie Polize alli Sudditi delle Provincie Vnite delli 17. Giugno , e j. Lu¬ glio 166?. , e pubblicati li $0. Giugno , e 4. Lu¬ glio dell’Anno fuddetto . Dichiara in oltre S. M» Cattolica di concedere alli Sudditi di S. M. Cefa¬ rea tutte quelle cofe , che furono concettò alli Si¬ gnori Stati Generali delle Provincie Vnite col Trattato dell’Anno 1648., non folo riguardo all* Indie, che a tutte le altre cofe applicabili al detta Trac-
22 \r 7 zar ■ Trattato ad effo nòti ripugnanti alla Pace conchiufa tra le Maeftà Loro . A R T. XXXVII. C i rca al Commerzio nelle Ifole Canarie , go¬ dranno parimente in effe i Sudditi di S.M.Ce» larea gli fleftì utili, de* quali godono gl' Inglefi , e gli Olandefi. ART. XXXVIII. I B e n i , e cole tutte ftate nafcofte in tempo dì Guerra per timore di confifca , rimarranno a’ , [ve' Proprietarj, ne farà moleflato veruno per cagione d’averle occultate contro i divieti. art. XXXIX. P A rimente i debiti contratti da’Sudditi d*amen- due le Maeftà Loro per cagion di Commer¬ zio , o per altro , purché in quell* intervallo di tempo non fieno ita ti confidati , faranno inte¬ ramente pagati , ma fenza ufura ; nonoflantela Guerra datavi da mezzo . ART. X l. A L L * incontro le Merci, ed altre cofc mobili occupate, avanti la conchiufìone di Pace , vicendevolmente dal Fifco , non abbiamo a reflituirfi, e ciò per ifcanfar gl’infiniti litigj , che inforger pocrsbbono fopra di effe . art. X L I. L E Lettere di Rapprefaglia concede già tempo per qualunque Caufa dall’una , o dall’altra del c du» Parti, dichiaranfi nulle , e le Maeftà Lo* ro promettono reciprocamente di non più conce¬ derle in odio ,o danno de’ Sudditi, fenon in ca¬ lo manifeilo di negata Giuftizia , il qual cafo però non s’intenderà per provato , fe non due Anni do¬ po, che fi farà afpettato , ed efibito il primo Li¬ bello : fcorfo il qual tempo , l’Attore fupplicheia con altro Libello il fuo Principe per ottenete le Lettere di Rapprefaglia, ed allora il Mmiftrodelt* altro Principe , fe alcuno ve ne farà in Corte , o quello , che agifce i fuoi intereffi , glie Io comuni¬ cherà ; e fatto ciò , fi differirà ancora per altri fei Mefi la Sentenza definitiva : ed in fine di erti fi po tranno ipedire le Lettere di Rapprefaglia . ART. X L I I. S A r anno particolarmente proibite all! Sudditi di S. M. Cefarea , e di S. M. Cattolica le così dette Commeflioni di armare privatamente , o « aver Lettere di Rapprefaglie da qualunque al* c°jr‘ n ? ipe per arieggiare oftilmente contro! sudditi dell’una , o dell’altra Maeftà : Che fe al¬ cuno contravverrà a queft* Articolo, egli farà trattato da Corfaro non folamente nelle Provin¬ cie , contro le qual! ottenne le predette Comm et fioni , dopo che farà flato condotto in effe attual¬ mente corfeggiando , ma in tutti i Domitij di quel Principe, di cui è Suddito : E perciò cont ro que¬ llo cale , dopo la prima accufa , fi procederà cri* minalmente all’efecuzione . ART. X L I I I. V o lendo feria mente le Maeftà Cef. Cattolica > e Regia Cattolica , che tra i loro Sudditi fi* tanto (inceramente offervata la Pace , concordia > ed amicizia, onde occorrendo , s’ajutino fcambie' voi mente ; perciò'fi è concertato , che fe una N*' ve fpectante alli Sudditi di S, M- Cefarea farà predata da qualche comun Nemico, e quella poi veti' ga ricuperata dalle mani del Corfaro , da qualche Nave da Guerra , od armata di S. M. Regia Catcolica, e tal ricuperamento fiegua nelle prime-' quarantotc’ore , eh era in poter de’ Nemici ; fai* ceduta al Ricuperatore in guiderdone la quint* parte dilla Nave, e del fuo Calicò : Se poi la N*' ve predata verrà liberata dopo altre quaranto^’ ore , da-affi la terza parte al Liberatore ,* e per ul¬ timo i fe ciò .iccadera dopo altre quarantort’ote > farà ceduta la metà della Nave ricuperata , reftafl' do l’ altra metà del Carico alli Proprietarj. L° fi effo fi offerverà , fe qualche Nave ricuperata d* Nave armata Cefarea apparceneffe a Sua Macft* Regia Cattolica • ART. X L I V. E Se bene fperar fi debbe , che la Pace ftabilit* aderto tra le Maeftà Loro Cef. Catt. e Regi* Cattolica , fuoi Succeffori, e Regni, e Domini; col favor Divino durerà per lungo tempo, ne nafeerà alcuna occasione, od ingiuria per roti*' perla ; con tutto ciò, perche le cofe tutte d^ Mondo foggiacciono a non prevedute vicende-* * perciò è flato convenuto , eh fe mai nuova Gu« f ' ra [ lo vhc Dio guardi ] nafeeffe tra le Maeftà 1 ° ' ro : debbanfi concedere fei Mefi di tempo alli catanti , e Suddiri dell’ una , e deli’ altra Maell* Abitanti allora nelle Città d’amendue, ne’Porti > Paefì,e Provincie-*entro il qual tempo poffano col* ogni ficurezza ririrarfi con tutte le loro Fa migli * f Beni , Robe , 'e Merci, infieme colle lor Navi t e carico di effe , colli Capitani delle Navi, Vffizi*' li, e cofe tutte a loro fpettanri : così pure poffa#J efigere i Nomi contratti per loro comodo , ed ut 1 * le , con altre ragioni, ed azioni , per le quali rà loro amminiftrata pronta Giuftizia , e poffa J1<> poi tornarfenc in Patria. ART. X L V. E Perchè non abbia a foggiacere il precede^ Articolo a veruno fcrupolo d’ ambigui^ vien dichiarato con quell’altro Articolo nel mo| feguente : cioè : Sia conceduto , c permeffo Mercatanti entro lo fpazio degli accennati fei fi profeguir i loro Commerzj vendendo , coni? rando*
ART. X l V I I. 'tanfo, « permutando j così pure trasferire per Ter¬ ra , o per Mare fenza mo.leftia veruna le loro Perloae , proprie Famiglie, i loro Fattori , e Dime¬ ttici, colla (Uffa libertà .con cui l’avrebbono fac tu durante la Pace , o come fe non mai foffe insor¬ ta la Guerra, purché pero contengane modellamence , e pacificamente ; e fi attengano da fegreti attentati Lucro il pubblico Stato . Potranno m Unto nei termine della fe. Mefx, espireranno, convenire i loro Debitori , e per co fata foro amminiftrata pronta Giulhzia , onde avanci che fpirt il tempo, fia data la Sentenza , ed anche • fe fi può, fu efeeuita . Che fe mai con tutte le poffibih dili¬ genze , non per tanto fin fi potuto entro quel tem¬ po pronunziare , o far efeguir la Sentenza; Tara permcfio agli antedetti Mercatanti , che hanno a partire, il poter profeguire le loro ragioni , ed azióni col mezzo de' Procuratori , fieno o Atto¬ ri , o Rei, ed efiger quelle cole , che a loro favore faranno giudicate , od In vigore di pronunziata Sentenza loro già debbonfi 1 non dovendo in tal cafo far loro oliacelo il precedo della Guerra inforta allora tra i Principi « ART. XLVI. I N oltre a favore de* predetti Suddiri, e Merca^ tanti , che dovranno partire nel termine dell! fei Mefi , è fiato convenuto , che a loro rechiefia fienoli concedute.Lettere diSalvo-Condocto, nelle quali fi preferiverà precifamente il luogo della partenza , e quello dovepenfano portarli 5 così pure il numero delle Per Ione , e Robe , che feco trafporrano ; alle quali Lettere sì in Terra, Che in Mare dovrafll avere II convenevole rifpetto, « venerazione per tutto il tempo . che dureranno ! il qual tempo fi eftendera al doppio di quello, che richiederebbe!! in altra congiuntura , per partirli daouel Luo<*o, e portarfi a quell* altro. quan¬ tunque fofle vero, che nel loro ritorno non incon¬ trato alcun oftacolo , o ritardo . Simili SaF/o- Condotti faranno anche fomminiftrati alle Navi efiftenti ne’ Porti, acciocché col loro Carico poffano con tutta ficurem tornare alla loro Patria. P E R ultimo è ftaro convenuto > che tutte le cofeuniverfalmente fiipuiate in vantaggio della Nazione Britannica ne* Trattati di Macrid li i— *5. Maggio 1667. e li S. - i 3 . Luglio 1670., come anche ne* Trattati di Pace, e Commerzio ad Vtrecht nel 1713. > ed ultimamente nel Trat¬ tato , o Convenzione.» e che qui noo__* fono parola per parola , o baftevolmente fpiegate 5 abbianlLper inferte, e nominatamente efp ef¬ fe anche a favore de* Sudditi di S. M* Cefarea ,.in quanto ad etti fono applicabili’ lo che anche in¬ tendali a loro favo r e , degli altri utili, e vantag¬ gi , che furono conceduti a* Sudditi delle Provin¬ cie Vnite col Trattato di Pace fcgu’to a Munfter nel , col Trattato Marittimo deli’ Haya nel 1650», e cor» quello di Pace, e Commerzio di Vtrecht nel 1714. talmente che , fe nell* uno ,0 nell* a ? t r o cafo nafeeffe per avventura qualche-» dubbio da fa perii, fe la tal cofa debba ofiervarfi , o no In Ifpagna , o negli altri Regni di S. M- Cattolica a riguardo de* Sudditi di S. M. Cefa* rea ■ debbano i predetti Trattati , e le cofe in elfi accordare dalli precedenti Re di Spagna , ficcome dalla Reenantè Maeftà Sua alle mentovate-* due Nazioni, fervir dì regola ne’ cali dubbj od m ciò ch’è fiato am melTo ne! prefente Ifirumenco . Verrà ratificato il prefente Trattato dalla-» Sacra Cefarea Cattolica Maeftà > e dalla Sa¬ cra Re^ia Cattolica Maefia , e faranno com¬ mutati gPIfirumenti di Ratificazione dentro Io fpazio di tre Meli, ed anche piupreft», fe far» polfdnk je d . che . No? infrafcricti rifpettivi Cota* melTarj, ed Ambafciadori Plenipotenziarj Straor¬ dinari di Sua Maeftà Cefarea Cattolica, e di Sua Maeftà Regia Cattolica abbiamo fofcricto il pre¬ fente Trattato di Navigazione , e Commerzio coll e proprie noftre Mani, e Io abbiamo munito co*nolir! Sigilli • Vienna d*Auftria H primo gior¬ no del Mcfe di MaggioT’Anno del Signore mille fettecento venti cinque. (L.S.) Eurtnìo di Savcja ( L.S-) Gir. Guglielmo Barcn di Kippcrda . (L.S.Ì Filippo Lodovico Conte di Sinzendorf* (L.S.) Gund acaro Conte di S tir (mitri*
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