Analisi testuale contrastiva e diritto comparato per la traduzione di testi giuridici spagnoli e italiani del diritto di famiglia.
Full text
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
XXX ciclo di DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE UMANISTICHE
in co-tutela di tesi con l’ UNIVERSIDAD DE SEVILLA
DOTTORATO DI RI CERCA I N ESTUDIOS FILOLÓGICOS
ANA LISI TESTUALE C ONTRA STIVA E DIRITTO CO MP ARA TO
PER LA TRADUZ IONE DI TESTI GIU RIDICI
SPAGN OLI E ITALIANI D EL DIRITTO D I FAMIGLIA
Tesi di Dottorato di
MARIA BEATRICE TRUFFELLI
Relatore italia no: Prof. Marco Cipolloni
Relatore spag nolo: Prof. Manuel Carrera Díaz
Correlatore spagnolo: P rof.ssa Antonella D’Angelis
Coordinatore de l Corso di Dottorato: Prof.ssa Marina Bondi
Anno 2018
[...] Caminan te, no hay camino, s e hace cam ino al and ar. [...]
(Antonio Mach ado)
Gracias a m i fam ilia italiana, por habe r estado s iempre , en todas m is idas y en tod as m is vueltas,
gracias a Mig uelo, por habe rm e cogido de la m ano y acom pañado en este cam ino,
gracias a m i fam ilia española, por ha berme apoy ado,
gracias a m is m aestros y directores, por haberm e guiado
y gracias a Sev illa, por hab erm e acogido cuando el c am ino se m e había perdido.
INDICE
INTRODUZIONE ................................................................ .................................................... 1
1. IL LINGUAGG IO GIURID ICO ....................................................................................... 11
1.1. Lingue speciali, microlingue, lin guagg i specialisti ci, lingua ggi settor iali, tecnoletti. .. 11
1.2. Il ling uaggio giuridico: linguaggio specia listico o macrolingua. .................................. 14
1.3. Caratter istiche generali. ................................................................................................ 17
1.3.1. I l lin guagg io giuridico spagnolo. .......................................................................... 22
1.3.1.1. Caratter istiche lessico-semantiche: ........................................................... 22
1.3.1.2. Caratter istiche morfo-sintattiche: ............................................................. 24
1.3.2. I l lin guagg io giuridico italiano. ............................................................................. 26
1.3.2.1. Caratter istiche lessico-semantiche: ........................................................... 27
1.3.2.2. Caratter istiche morfo-sintattiche: ............................................................. 28
2. IL TESTO GIURIDICO .................................................................................................... 35
2.1. Tassonomie del testo g iuridico. .................................................................................... 35
2.2. I contributi della Linguistica Testuale e della Traduttologia. ....................................... 45
2.2.1. Tipo, ge nere e classe. ................................................................ ............................ 45
2.2.2. Linguistica Te stuale. ............................................................................................. 47
2.2.3. Traduttolog ia. ........................................................................................................ 47
2.3. Modello d’analisi testuale multilivello e multidimensionale. ....................................... 55
2.3.1. L ’analisi testuale contrastiva per la traduzion e. .................................................... 60
2.3.2. Proposta metodolog ica. ......................................................................................... 64
3. LA TRADUZION E GIURIDICA ..................................................................................... 69
3.1. Definizione.................................................................................................................... 69
3.1.1. La traduzione giuridic a. ........................................................................................ 72
3.1.2. La traduzione giudiziaria....................................................................................... 72
3.1.3. La traduzione giurata. ........................................................................................... 73
3.2. Caratter istiche della traduzione giur idica. .................................................................... 76
3.3. La competenza tradut tiva in traduzione giuridica . ........................................................ 92
3.3.1. La sottocompetenza tematica e testuale. ............................................................... 96
4. COMPETENZA TEMA TICA: DUE SISTEMI GIURIDICI A CO NFRONTO ........ 103
4.1. I ntroduzione al diritto comparato. ...............................................................................103
4.2. Diritto compara to tra I talia e Spagna. .........................................................................111
4.2.1. Ordinamento giuridico e giudiziario in I talia. ..................................................... 118
4.2.2. Ordinamento giuridico e giudiziario in Spagna . .................................................. 123
4.2.2.1. Derec hos Forales . ................................................................................... 127
4.3. Diritto di Famig lia: Coppie di Fatto e Matrimonio tra Persone de llo Stesso Sesso. ... 136
4.3.1. Diritto di Famiglia in I talia. ................................................................................. 141
4.3.1.1. Convivenze di fatto. ................................................................................149
4.3.1.2. Unioni civili tra persone dello stesso sesso. ............................................ 156
4.3.2. Diritto di Famig lia in Spagna. ............................................................................. 167
4.3.2.1. Parejas de Hecho. ................................................................................... 176
4.3.2.2. Matrimonios entre personas de l mismo sexo. ......................................... 185
4.4. Conclusioni. ................................................................................................................. 193
5. COMPETENZA TESTUALE: DUE SISTEMI LINGU ISTICI A CONFRONTO .... 207
5.1. TESTI NORMATIVI ................................................................................................ 213
5.1.1. ANALISI DEL CORPUS SPAGNOLO: leyes, órde nes, decretos, reglamentos. 220
5.1.1.1. Live llo funzionale -situazionale. .............................................................. 220
5.1.1.2. Live llo tematico e formale- gra mmaticale ............................................... 223
5.1.1.3. Conclusioni parziali. ...............................................................................261
5.1.2. ANALISI DEL CORPUS I TALIANO: leggi, decre ti, regolamenti. ...................263
5.1.2.1. Live llo funzionale -situazionale. .............................................................. 263
5.1.2.2. Live llo tematico e formale- gra mmaticale. .............................................. 264
5.1.2.3. Conclusioni parziali. ...............................................................................290
5.1.3. Conclusioni contrastive. ...................................................................................... 292
5.2. TESTI GIUDIZIARI ................................................................................................ 307
5.2.1. ANALISI DEL CORPUS SPAGNOLO: Sentenc ias del Tribunal Supremo. ..... 312
5.2.1.1. Live llo funzionale -situazionale. ............................................................. 312
5.2.1.2. Live llo tematico e formale- gra mmaticale. .............................................. 317
5.2.1.3. Conclusioni parziali. ............................................................................... 350
5.2.2. ANALISI DEL CORPUS I TALIANO: Sentenze della Corte di cassazione. ..... 352
5.2.2.1. Live llo funzionale -situazionale. ............................................................. 352
5.2.2.2. Live llo tematico e formale- gra mmaticale. .............................................. 355
5.2.2.3. Conclusioni parziali. ............................................................................... 381
5.2.3. Conclusioni contrastive. ...................................................................................... 384
5.3. TESTI AMMINISTRATIVI .................................................................................... 403
5.3.1. ANALISI DEL CORPUS CONTRASTIVO:
Certificados de parejas de he cho/ Certificati di Convivenza di Fatto/ Unione Civil e. 406
5.3.1.1. Live llo funzionale -situazionale. ............................................................. 407
5.3.1.2. Live llo tematico e formale- gra mmaticale. .............................................. 408
5.3.2. Conclusioni contrastive. ...................................................................................... 417
6. CONCLUSIONI F INAL I ................................................................................................ 419
7. RIFERIM ENTI BIBLI OGRAFICI ................................................................................ 427
7.1. Banche Dati online e portali d’informazione giuridica. ............................................. 454
7.2. Norme giuridiche e cod ici........................................................................................... 455
7.3. Sentenze giudiziarie . ................................................................................................... 461
APP ENDICE I. SINTESI IN ITALIANO .......................................................................... 467
APP ENDICE II. RESUME N EN ESPAÑOL .................................................................... 491
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INTRO DUZION E
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Introduzione
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6
(amministrativo, civile, penale, commerciale, ecc). A questo scopo, una disciplina
complementar e alla traduzione g iuridica è il Diritto Compara to, intesa come scienza che
studia a livello macr o e microstrutturale le f onti dottrina l i, le legg i e la giurisprudenza di due o
più sistemi giuridici, al f ine di comprendere, a livello diacronico, i differenti sviluppi
normativi e, a livello sincronico, le divergenze intersistemiche globali. Per la trattazione di
questo capitolo, vengono st udiate, in generale, le norme, ossia i sistemi gi uridici di Spagna e
Ita lia e, in specifico, il caso di Diritto di Famig lia selezionato per la creazione dei corpora
contrastivi: gli istituti delle convivenze di fatto/ parejas de hecho e d elle unioni civili /
matrimonio civil . L o studio è condotto media nte la teoria della microcomparazione di
formanti proposta da Sacco (1992), secondo cui il concetto di norma non si riferisc e soltanto
alla sfera le gale , ma comprende un sistema globale di elementi che si inter secano tra l oro e
condizionano lo sviluppo giuridico di un paese; questi elementi sono la dottrina, le leggi, la
giurisprudenza e fattori metagiuridici. Tanto l ’organizzaz ione giudiziaria di Spagna e Italia,
quanto l’evoluz ione diacronica dei loro sistemi normativi, vengono studiati a livello
compara tivo come sistemi composti da una dottrina comune e da le ggi e s entenze differenti. I l
motivo per cui abbiamo sce lto il caso delle convivenze di fatto/ parejas de hecho e delle
unioni civili/ matrimonio civil , è legato, i nnanzitutto, al fatto che questi istituti crea no
anisomorfismo all’int erno di due sistemi normati vi con la stessa tradizione giuridica, il diritto
romano-ger manico. Inoltre, la reg olazione di entrambi gli istituti risponde a un criterio di
estrema attualità e innovazione, dal momento che, nella fase iniziale del p rogetto di dottorato
(2014-2015), le conviven ze di fatto e le unioni tra persone dello stesso sess o non erano ancora
regolate nell’ordinamento italiano. Mentre i l riconoscimento l ega le de i due negozi giuridici è
avvenuto in Spagna a cavallo tra il XX e il XX I secolo, in I talia, si è concre tizzato solo nel
2016 con la Legge 20 maggio 2016, n. 76. Regol amentazione delle unioni civili t ra persone
dello stesso sesso e disc iplina delle convive n ze.
Con queste premesse, uno de gli obi ettivi del presente capitolo è capire il livello di
converge nza e divergenza fra il Dir itto di Famiglia e i suoi istituti d i fatto/di di ritto in Spag na
e in I talia e, in caso esistessero discordanze, com e esse incidano non sono a livello giuridico,
ma anche a livello ling uistico -testuale. Infatti, da un punto di vista tra duttivo, sono proprio le
differe nze intersistemiche che interessano il t raduttore specializzato, visto che, da una p arte,
deve saper riconoscere e d interpre tare le diverg enze c oncettuali tra i due ordiname nti e,
dall’altra, deve sap er capire e rispettare le macr o e micro -dif ferenze esistenti tra le classi
testuali utilizzate in og ni formante del diritto (leggi, g iurisprudenza e dottrina) .
Introduzione
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Con il proposit o generale di offrire un pi ccolo contributo allo studio contr astivo di testi del
diritto italiani e spagnoli, il quinto capitolo è dedicato alla sottocompetenza testuale e contiene
le analisi multi livello di differenti tipi di testi g iuridici, inere nti all a regolazione leg islativa e
giudiziaria e alla costituzione dei suddetti istituti di Dir itto di Famiglia .
TESTI SPA GNOLI
TESTI ITAL IANI
TESTI NORM ATIVI
30 testi tr a leyes, decreto s y
reglamen tos nac ionales y
autonómi cos
30 testi tr a leggi, decreti statal i e
regionali e regola menti co muna li
TESTI GIUDI ZIARI
15 senten cias del Trib unal Supremo
15 sentenze della Corte di
Cassazione
TESTI AMM INISTRA TIVI
11 certificad os de P arejas de Hecho
11 ce rtificati di Con vivenza di Fatto
e Unione Civile
I corpora selezionati rispettano diversi criter i che int endono contribuir e alla validità d elle
conclusioni finali. I nnanz itutto, i testi soddisfano un’esigenza di omogeneità tematica, dal
momento che l’oggetto p rincipale sono le convivenze di fatto e l e unioni ci vili i n S pag na e in
Ita lia. Inoltre, tutti i testi sono origina li, non tradotti, senza dati personali ed emessi da
professionisti del diritto o da istituzioni ufficiali. Per quanto ri guarda la d ata di emissione, i
testi selezionati sono recenti e la maggior part e ha validità attuale, fattore che permette di
escludere cambiame nti n elle convenzioni nazionali di redazione, soprattutto nel caso dei testi
amministrativi. I noltre , riguardo alle fonti di emissione, i testi sono abbastanza omoge nei, in
quanto emessi dai corrispondenti organi legislativi, giurisdizionali e amministrativi nei due
paesi. Per qu anto ri gua rda il numero d ei testi contra stivi, abbiamo cercato di seguire un
criterio di rappresentatività di un minimo di d ieci per ogni corpus . Tale obiettivo è stato più
problematico pe r i testi amministrativi relativi a m odelli uniformati di cer tificazioni statali, dal
momento che la natur a stessa del testo richiede una re dazione fissa ed unifor me. I nfine,
sebbene negli ultimi anni siano stati sviluppati numerosi software di analisi testuale, l’analisi
condotta sui corpora di testi paralleli è prevalente mente di tipo qualitativo e manuale, dal
momento che, da una parte , i testi paralle li sono quantitativamente limit ati e, dall’altro,
l’ogge tto di studio è la microstr uttura sequ enziale e le sue caratteristiche formali e
grammaticali specifiche. Tuttavia, l’analisi quantit ativa di alcuni elementi linguistici, come
connettivi, verbi, collocazi oni e unità fr aseologiche è stata svolta graz ie all’ausilio dei
programmi QDA M iner e W ordSmith6.
Introduzione
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Il repe rimento dei testi è stato svolto mediante tre percorsi:
1. ricerca in banche dati giuridiche online italiane, spagnole ed e uropee (tra cui boe.e s;
ga zzettaufficiale.it; cam era.it; senato.it; CENDOJ, poderjudicia l.es; REDPEC; I talg iure;
Normattiva; e-justice .europa.eu; ecc);
2. contatto diretto con le amministrazioni ed istituzioni spagnole
1
e italiane
2
che hanno deciso
di collaborare nel progetto di ricer ca, fornendo i modelli documentali richiesti (certific ati,
dichiarazioni, risoluzioni dei registri delle coppie di fatto dei g overni autonomi e
comunali);
3. contatto diretto con pri vati che hanno fornito gli originali di alcuni d ocumenti (atti di
matrimonio civile italiani e spagnoli, certificati e risoluzioni dei registr i spagnoli dell e
coppie di fatto) .
Da ultimo, l ’intenzione finale della presente t esi è dare un contributo agli st udi di
traduzione giuridica inte rlinguistica e intersistemica e alla l inea di ricerca sulla competenza
traduttiva per la formazione del traduttore specializz ato, con la speranza che le conclusioni
possano avere una dupli ce rilevanza, sia per il t ema giuridic o scelto pe r lo studi o di diritto
comparato, attualmente al centro dell’interesse int ernazionale, sia p er la combinazione
linguistica Spagnolo- Italiano, in fluente in ca mpo traduttivo e g lottodidattico. Oltre agli
studenti e ai professionisti di Traduzione e di Spagnolo/Ita liano L2, le conclusioni derivanti
da questo progetto possono essere un ausilio anche per i professionisti del diritto e per i
mediatori culturali che intendono aggiornare le loro compet enze in materia giuridica e
linguistica. Infine, sebbene il presente pro getto si limiti alla combinazione linguistica Italiano -
Spagnolo, ci auguriamo che, in futuro, possa include re nuovi contributi, ampliand o questo
modello a lingue e sistemi giuridici non affini, come l’Arabo e il diritto musulmano.
1
Per la creazione del c orpus a mministrativo sp agnolo, abb iamo mandato u na S olicitud d e p etición o ficial a gli
organi co m petenti in materia di Dir itto di Famiglia di tutte le CCAA. Il motivo per cui ci sono 11 certificati n el
corpus sp agnolo, in vece d i 1 9, si d eve al fatto c he le C CAA di Madr id, Castilla la Man cha, Ca narias, Asturias,
Cataluña, Ceuta, La Rioja , Murc ia hanno deciso di non forni re certificati o atti ufficiali p er la p resente ricerca.
2
Per la creazione del corpus a mministra tivo italiano, ab bia m o man dato un’ Istanza u fficiale d i a ccesso a gli atti
amministrativi a ll’Ana grafe e Ufficio di Stato Civile dei capo luoghi e d elle pr incipali città di o gni re gione
italiana. Han no contrib uito al pro getto la Lombardia ( Berga m o), L’Emilia Romag na ( Ferr ara, Reg gio E milia,
Rimini), il Veneto (Venezia), il P iem onte (T o rino), la T oscana (Siena, Arezzo, Pisa), la Sicilia ( Palermo), il
Friuli-Venezia Gi ulia (T rieste), il Trentino- Alto Adige (T rento) e la Liguria (Genova).
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1. IL LIN GUAGGIO GI URIDICO
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1. Il lingu ag gio giuridico
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11
1. IL LINGUAGG IO GIURID ICO ....................................................................................... 11
1.1. Lingue speciali, microlingue, linguaggi spec ia listici, linguagg i settorial i, tecnoletti. .. 11
1.2. Il ling u aggio giuridico: linguaggio specia listico o macrolingua. .................................. 14
1.3. Caratter istiche generali. ................................................................................................ 17
1.3.1. I l lin guagg io giuridico spagnolo. .......................................................................... 22
1.3.1.1. Caratter istiche lessico-semantiche: ........................................................... 22
1.3.1.2. Caratter istiche morfo-sintattiche: ............................................................. 24
1.3.2. I l lin guagg io giuridico italiano. ............................................................................. 26
1.3.2.1. Caratter istiche lessico-semantiche: ........................................................... 27
1.3.2.2. Caratter istiche morfo-sintattiche: ............................................................. 28
1. IL LINGUAGG IO GIURIDICO
1.1. Lingue speciali, mic rolingue, linguaggi specialist ici, linguaggi settoriali, t ecnoletti.
L’obiettivo di questo primo capitolo è inquadrare il linguaggio giuridico all’interno delle
teorie sui linguaggi specialistici, come premessa per aff rontare lo st udio del testo giuridico e
per pre sentare la traduzione giuridica come una di sciplina specia listica.
I p rimi inter essi della r icerca linguistica internazionale sulla specific ità della l ingua si
situano approssimativamente intorno agli anni Ses santa del secolo s corso mediante un
approcc io nettamente pragmatico. È proprio con il termine Languages fo r Special Purposes
(L SP) che il Briti sh Co unsil inaugura il c onveg no tenutosi nel 1968. Si nota subito che
l’aggettivo usato per rif erirsi a questa re altà è sp ecial , che verrà poi sostitui to dal più marcato
s pecific, con l’intenz ione pr agmatica di privile giare lo st udio del camp o d’applicazione di
questi linguaggi. Come spi ega Ambroso (1981): “non è più speciale la lin gua ma specifico l o
scopo” (Balboni , 2000, p. 10).
Riguar do alla varietà dell a lingua , è nel secondo Dopo Guerra che viene inau gura ta l a
register analysis , ovvero gli studi sulla realtà l inguistica usata in eve nti comunicativi di versi
dalla quotidianità. I l fu lcro della ricerca era l’auton omia del discorso specializzato e la
connessione tra il destinatario e la situazione comunica tiva. Si comincia a riconosc ere il fatto
che “a restricted langua ge […] can b e said to have its own grammar and dictionar y ” (Firth,
1957) e che la differenza sosta nziale tr a la lingua comune e le sue varietà risied e soprattutto
nel lessico. Negli ultimi decenni , i linguaggi specialistici sono stati studiati da un’altra
corrente che si occupa anch’essa dell’uso della l ingua in base all a situazione comunicativa,
conosciuta come Discourse Analysis . Questa co rrente si p ropone di studiare, d a un punto di
1. Il lingu ag gio giuridico
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vista sociolinguistico, le procedure sistematiche che sottostanno al discorso, inteso come un
tipo di pratica soci ale o come evento comunicativo, scritto o orale, capace di creare e
perpetuare sistemi di ide ologie. Il discorso non è altro che il ling uagg io in uso, erede di quella
dicotomia saussuriana che distingue le regole di un sistema ( langue ) e l ’uso che n e fanno i
sogge tti ( parole ), in base all’ordine sociale in cui si trovano. Attraverso q uesta metodologia,
si studiano i lingua ggi specialistici combina ndo diversi fattor i, quelli appartenenti a una
dimensione or izzontale, ovve ro alla disciplina di applicazione (g iuridica, economica ,
scientifica , ecc.) e quelli appartenenti ad una dimensione verticale, o vvero al substrato
sociologic o che fa da sfondo (registro, formalità-informalità, ecc.) (Trosborg, 1997).
A questo approccio pra gmatic o si aggiunge negli anni Ottanta un intere sse più
marca tamente sociolinguistico che intende considera re la lingua come un dia/polisistema
composto da sottosistemi definiti - létti . Da questo approccio nasce l’espres sione tecnoletto , o
“lingua dei t ecnici”, sebbene il termine non goda di fortuna nella letterat ura sociolinguistica
attuale. Sempre nel c ampo delle varianti soc iolinguistiche, si ritrovano termini quali
microlingua , linguaggio settoriale , o sottocodice . Mentre il primo t ermine racchiude in sé una
gerarchizzazione della lingua, nel senso di iponimo della lingua comune, il termine
linguaggio settoriale fa riferimento ai diversi sett ori disciplinari che richiedono l’uso di un
linguaggio diverso dal quotidi ano, anche se rischia di riunire n ello ste sso i nsieme varietà
diafasiche molto diverse. Lo stesso succede con il termine sottocodice , ancora più ge nerale e
di natura abbastanza am bigua poi ché raggruppa, in base ad una distinzione lessicale, generi
diversi che poc o hanno a che fare con la natura di codice .
Dagli anni Settanta in poi, soprattutto in campo glottodidattico, si adotta il te rmine
microlanguage , i n tutte le sue va rianti ( microl ingua di specialità, settoriale, scientifico -
professionale , ecc.) p er descrivere un a realtà linguistica “altr a” rispetto alla lingua comune,
intesa come macr ocosmo fonologico, lessicale, morfosintattico e testuale. Quantitativamente è
micro dal momento che, dal punto di vista l essicale, è ridotta rispetto al la lingua standard.
Verso la fine del secolo passato, la specializzazione terminologica g lott odidattica ha visto
interessanti apporti con Cambiaghi (1 987) che usa l’espressione microlingue di
specializzazione e Balboni (2000) con il t ermine microlingue scientifico -professionali . Mentre
il primo termine ripr ende il filone delle L S P, il secondo intende unire una componente
epistemolog ica ( settori s cientifici ) e una relazionale ( professionali ) in un’o ttica glottodidattica
di conoscenza ling uistica ed esercizio delle profe ssioni.
1. Il lingu ag gio giuridico
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Da questa br eve p anoramica, si nota i mmediatamente un’eterogeneità terminol ogica c he
tuttavia fatica ad armon izzarsi, soprattutto in I t alia
3
. Sono molti gli autori che parlano di
linguaggi spec ialistici , lingue spe ciali , microlingue, tecnoletti , linguaggi settoriali , lingue per
scopi specifici , ma non sono sempre chiari i conto rni che uniscono o separano queste realtà, se
non si chiarisce lo scopo linguistico con cui veng ono analizzate. Si avverte pertanto la
necessità di fare chiarezza sulla n atura di questi c oncetti dal momento in cui il mondo attuale,
sia quello acc ademico che quello profe ssionale, stanno andando incontro ad una
specializzazione sempre più marcata e questo i ncide inevitabilmente sui codici linguistici
utilizzati da ogni micr osettore. La difficoltà è racchiusa proprio nel fatto di dover
settorializzare realtà tr oppo disomogenee tra loro.
A livello internazionale l a definiz ione sicurame nte più usata è quella di Special Languages
o Fachsprachen, spesso affiancata a Languages for Specific Purposes ( LSP), termine preso in
prestito da altr e lingue, come Lingue per Scopi Specifici , Lenguas para Fines Específicos o
Langues à des fins spécifi que . Con questo ultimo termine si definiscono, da un punto di vista
pragmatico e glottodidattico, tut ti quei linguaggi d estinati all’uso concreto in ambienti
specialistici e denota un interesse più pe r il campo d’applicazione di questi – létti, che verso
l’emittente.
Al contrario, nel p anorama italiano, la questione terminologica è oggetto di dibattito già da
molti anni. Come illustra Balboni nella sua introduzione a Le microlingue scientifico -
professionali (2000), le opere principali che nella seconda metà del secolo scorso hanno
studiato questa realtà, l a definiscono ognuna con termini diversi
4
. Uno dei termini più
frequenti è senz ’altro linguaggi specialistici , definizione accettata universalmente e coniata
dall’opera om onima di Gotti (1 991). I n questa definizione si usa il termine linguaggio , inteso
come una realtà distinta dalla lingua da un punto di vista morfosintattico, lessica le e testu ale.
A differenza di Li ngue per Scopi Specifici, che tende a concentrare l’attenzione sull’evento
comunicativo e funzionale della lingua e sul suo campo d’applicazion e, la d efinizione di
linguaggi specialistici si riferisc e non t anto all’ambito pratico di s pecializzazione del
linguaggio, quanto alla s ua specificità lin guistica. Da un punto di vista tes tuale e si ntattico,
questi linguaggi tendono infatti a presentare f enomeni di versi rispetto alla lingua comune,
quali per esempio la nom inalizzazione, l’abuso di forme indefinite e la spersonalizz a zione. Da
3
Gotti (19 91, p p. 6 -9), Cortelazzo (1994 , pp . 7-8), B alboni (2 000 , pp . 5-13 ) e Scarpa (2001 , p p. 1 -2) sono alcuni
degli autori che si occupano d ella questio ne delle varie deno minazioni in Italia no.
4
Si ricor dano le o pere di B eccaria ( I lin guagg i Settoriali , 1973 ), Ciliberti ( L’insegn amento lingu istico “per sco pi
speciali” , 19 81), CLUC ( I l li ng uaggio d elle scien ze e il suo inseg namen to , 19 88), Cortelazzo ( Lingu e S peciali ,
199 0, 2 007), P orce lli ( Le lin gue d i specializzazion e e il loro inseg namen to , 199 0), Gotti ( Lingu agg i sp ecialistici,
199 1) ed infi ne Balboni co n l’op era anterio rmente citata.
1. Il lingu ag gio giuridico
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un punto di vista lessical e, operano invece una r ideterminazione e specializzazione semantica,
attraver so fenomeni come neologismi, composiz ione con elementi greco -latini, uso di sigle ed
acronimi, accoglimento di forestierismi e calchi e, soprattutto, l’uso cara tteristi co di
tecnicismi. È proprio l ’uso di tecnicismi, riconosciuto come caratteristica principale di questi
linguaggi, che porta alla diffusione del termine tecnoletto , di stampo più socioling uisti co, che
evidenzia il ruolo dell’emittente come t ecnico di questa varietà linguistica. Conclude l’e lenco
dei termini rela tivi a questi l ingua ggi la def inizione di microlingua . Que sto t ermine diffuso fa
riferimento ad un concetto di lingua comun e come macrosistema, all ’interno del quale
convivono diverse parcelle, tra le quali si possono identificar e i m icrosistemi linguistici, il
gergo e la lingua lette raria. Una microlingua è micro , da un punto di vista pragmatico, in
quanto permette un a foc alizz azione dello scopo e del ruolo dell’emittente, competente di una
microarea, e del destinatario, più eterogeneo, con il fine ultimo di ottener e la maggior
chiarezza possibile durante l’evento comunicativo.
Questa breve premessa è utile per presentare il linguagg io specialistico scelto per la
presente ricerca, o meglio, la nostra macrolingua del diritto e per studiarlo si a da un punto di
vista linguistico-pragmati co, sia da un punto di vista t raduttivo, discostandoci così dal
tradizionale approc cio glottodidattico con il quale da tempo si studiano le microlingue .
1.2. Il linguaggio giuridico: linguaggio specialistico o m acrolingua.
Per t entare di definire il linguaggio giuridico, riportiamo tre citazioni esemplari, una di
Schena (1997) , una di G otti (1991) e una di Me ngaldo (1994):
[Il lingu ag gio giuridico] è u na microlingua, un li nguag gio settoriale, un li nguaggio a fini
specifici, un lin guaggio d i specialità . Una ling ua speciale […] volta a sod disfare le i stanze
comunicative p ropr ie di un deter minato settore specialistico” (Schena, 19 97, p. 22) .
Il lingu ag gio giuridico sembra essere p oco so ggetto a lle “regole general i” d ei lin guaggi
specialistici, i n p articolar e per quanto riguarda i tr atti che riguardano si ntesi (vs. rido ndanza
lessicale, uso di r elative e c omplessità si ntattica), chiarezza (vs. osc urità e arcaicit à) e
m o norefere nzialità (vs. va ghezza) . (Gotti, 1991, in Ondelli, 20 07, pp . 112-113)
Credo […] che b isognerà conside rare speciale il li nguaggio giuridic o, […] nonostante c he nel
complesso sia abbastanza vag o, scarsamente specifico. (Me ngaldo, 1994 , in Ondell i, 2007, pp.
112-113) .
Pare che le tr e citazioni s i contraddica no tra lo ro e cont raddica no, alm eno in parte, la
nostra premessa sui linguaggi specialistici. Effettivamente non si può negare che esso
costituisca un universo a parte anche all’interno dei linguaggi settoriali e che sia dif ficile
tracc iarne i confini, sia dal punto di vista strettamente lessic ale, che dal punto di vista testuale.
1. Il lingu ag gio giuridico
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15
La complessità dell’universo del diritto e, di cons eguenza del suo linguaggio, è mot ivo di
critica degli stessi esperti, sia giuristi che linguisti, che denunciano la su a inintelligibilità e
prolissità. Sono ormai datati e numerosi g li intenti di singoli e d istituzi oni per semplificare un
linguaggio a rcaico ed obsoleto che non adempie la funzione comunica tiva che gli corrisponde,
quella di informare ed i struire con chi arezza ta nto lo specialista, come il cittadino medio.
Sono tanti i paesi che, già dalla seconda metà del secolo scorso, hanno intrapreso politiche
linguistiche verso la sal vaguardia e la s emplificazione del burocratese . In Italia, n egli anni
Novanta si cominciano ad attuare ri forme per la semplificazione e trasparenza
dell’amministrazione che sfociano in pubblic azioni, come il Codice di Stile (1993) del
Dipartimento per la funzione pubblica e il Manual e di Stile (1997), a cura di Alfredo Fioritto,
e in progetti ed iniziative come Semplificazione del l inguaggio amministrativo (2004)
coordinato da Maria Emanuela Piemonte se, il Manifesto in difesa dell’Italiano Obiettivo
(2000) proposto da Saverio Vertone o la stessa rete europea RE I ( Rete per l’Ec cellenza
dell ’Italiano Istituzionale ). Anche in Spagna, il Consejo de Ministros costituisce nel 2009 la
Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico , orga no che intende supervisionare ed
emettere bol lettini uti li alla riforma del linguaggio giuridico per una maggior comprensione
da parte del cittadino. Nonostante t utte queste iniziative a livello int ernazionale, il linguaggio
giuridic o ed istituz ionale, per la sua stessa essenza, continua ad essere uno dei più controversi,
sia per chi redige i testi o emana le leggi, sia per chi è chiamato a interpretare e rielaborare il
suo contenuto, come il traduttore, o a metterlo in pratica, c ome il cittadino.
Su queste basi, riprendendo il dibattito terminologico sui linguaggi spe cialistici, definiamo
il linguaggio giuridico co me macrolingua del di ritto , utilizzando i l binomio macrolingua-
microlingua, già descritto da Balboni (2000)
5
. Da un punto di vista quantita tivo, non usiamo
appositamente il termine microlingua , come iponimo di lingua standard, ma macrolingua del
diritto come gioco di par ole per sott olineare l a su a eterogeneità e vastità. Da un punto di vista
qualitativo, def iniamo il linguaggio giuridico anche come linguaggio spe cialistico (Gotti,
1991), termine che m eglio si sposa con l’ approccio traduttivo che fa da sfond o alla nostra
ricerca. Riteniamo infatti che il termine linguaggi specialistici rifletta meglio il contesto e i l
tipo di interlocutori che partecipano nell’evento comunicativo del diritto. P ertanto, nella
presente tesi ci riferiamo al linguagg i o giuridico come ad una realtà caratter izzata,
quantitativamente, da u na molteplicità di caratteristiche linguistiche e, qualitativamente,
dall’eterogeneità del se ttore. Infatti, nella sua macrostruttura convivono diversi ti pi di
linguaggi (no rmativo, amministrativo, ordinario, giurisprudenziale, notarile, della giustizia,
5
In linea generale, anche il lingua ggio giuridico sar ebbe “una varietà di li ngua, u no cio è dei sottosiste mi che
costituiscono, intrecciando si e non giustapp onendosi, il macro sist ema linguistico” (B albo ni, 2000, p. 14).
1. Il lingu ag gio giuridico
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22
lettura contrastiva e di porre le coordinate p er l’analisi del l ivello formale -grammaticale
12
, che
verrà condotta nella par te empirica dell’el aborato. La maggior parte degli esempi forniti è
stata estratta dalle analisi condotte sui t esti dei corpora norma tivi, giudiziari e amministrativi
della prese nte tesi e inserita a posteriori.
1.3.1. Il linguaggio giuridico spagnolo.
Insie me alle caratteristiche elencate anteriormente, si può integrar e l a descrizione del
linguaggio giuridico spagnolo prendendo spunto dalle classificazioni prop oste da una grande
tradizione di studiosi di español jurídico come Rodríguez Aguilera (1969), P rieto (1991),
Duarte & Martínez (200 0), Hernando Cuad rado (2003), Garofalo (2006, 2010), Chierichetti
(2010) e Alcaraz Varó & Hu ghes (2009). Per la creazione di quest a tassono mia, si parte
dall’idea che lo S pagnolo giuridico si distingue principalmente per la sua impersonalità e
logica deontica , due elementi che pe rmettono di spi egare formule ridondanti e stereotipate,
l’abuso di costruzioni modali e la varietà nell’uso di forme verbali , l’a mbiguità sintattica ,
l’oscillazione tra la 1ª persona plurale e la 3ª persona singolare e il ricorso a formule di
cortesia e a se gni ortotipografici de terminati. Da un punto di vista stili stico, lessica le e
morfosintattico, possiamo affermare che, in g enerale, lo S pagnolo giur idico t ende ad
utilizzare, in forma abb ondante e ripetitiva, determinati elementi che gli confer iscono non
tanto una natura specialistica, quanto il carattere di lingua speciale o settoriale.
1.3.1.1. Caratteristic he lessico-semantiche:
Espressioni arcaizza nti e
for m ule ster eotipat e
Debemos estimar y estimam os; Po r esta nuestra sentenc ia ; pa ra la debida
constan cia; otrosí; ecc.
Ridondanza
Que g uarden y hagan gu ardar; Qu e cump lan y ha gan cumplir; Así lo
pronu ncio, mando y firmo ; ecc.
No m i nalizza zione
Establecer > establecimien to; Imponer > imp osición ; Resolver > dictar
resolución ; Recu rrir > interpon er recurso; Cump lir > da r cumplimien to ; ecc.
O m o ni mia e accezio ni
proprie
Librar a la audiencia la certificación (expedir); Cuerpo d el delito (objeto) ; Ad ir
la heren cia (acep tar) ; Instruir un p roceso (for malizar confor me al Derecho );
Audien cia (Trib unal); Medida (proyecto d e acció n); Casar la senten cia
(abro gar); Resolver ( decretar); F allar (r esolver); ecc.
Polise mia
Derecho (pr ivilegio, do m inio de una perso na sobre un bien inmu eble, im p uesto,
justicia, cie ncia que e studia las nor m as, facultad u niversitaria) ; Justicia
(principio m or al, derecho, equidad, m i nistro, p oder j udicial, pena); Letrad o
(sabio, abogado , jurista); Sanci onar (ratificar una le y , autorizar un acto , aplicar
una sanción); E stimar (calc ular, considerar, aceptar un recurso); ecc.
12
L’analisi condotta sui corp ora contrastivi pr evede lo studio di m ultipli livelli interdip endenti tr a lor o: il livello
funzionale, il livello sit uazionale, il livello sema ntico e il liv ello for male- gram maticale.
1. Il lingu ag gio giuridico
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23
Sinonimia (t otale o
parziale)
Causa (pleito , litigio); Acto r ( demandante) ; Acuerdo ( pacto, contrato , co nvenio,
arreglo); A nula r (revocar, rescindir, cancelar, casar, dej ar sin efecto , supri mir);
Resolució n (sentencia, auto, pr ovidencia); ecc.
Antino mia
legal vs. ilega l; recu rrido vs. recurrente ; e stimar vs. desestimar; arren dado r
vs. arrendatario ; dema ndante vs. demandado ; ecc .
Uso di av verbi in – m ente
fehacien temente; judicialmen te; legalmen te; d ocumen talmente; e strictamente;
equita tivamente; p rivativamente; n otarialmen te; reglamen tariamente ;
jurídicame nte; ecc.
Creazione di neolog ismi e
tecnicismi
Co mposizione nominale
sostantiv o + preposizio ne +
sostantiv o
sentencia de con formidad ; ab uso d e poder;
rollo d e apela ción; juicio d e faltas; sepa ración
de bienes; libertad bajo fianza; fa lsedad en
docu mento púb lico , sociedad por a cciones; ecc.
sostantiv o + sosta ntivo
bien mu eble; pla zo límite ; ecc.
sostantiv o + ag gettivo
costas procesales; vista oral; su cesión legítima;
sentencia firme; infracció n pro cesal;
capitu lacion es ma trimoniales; representación
letrada; ecc.
agg ettivo + sosta ntivo
falso testimon io; R eal Decreto; ecc.
agg lutinazione
comprav enta; sa lvoconducto; cau sahabien te;
usucap ión; ecc.
Affissi
prefissi
contrae scritura; d esregula ción; au toacusación;
reembolso; sobrecargo ; preaviso ; cooficia l;
contrarreg istro; ecc.
suffissi di pa rticipio
presente
recurrente; d emand ante; firma nte ; poderda nte;
embarga nte; den unciante; de positante; g arante;
ecc.
suffissi di pa rticipio
passato
encau sado; interp uesto; imputad o; recurrido;
representad o; in quirido; ecc.
Prestiti o calchi cla ssici
latinis mi
ab intestato (sin testa mento) ; ratio decidendi
(fundamentos juríd icos de una resolución);
exequá tur (ejecútese) ; a priori/ posteriori
(antes/ d espués d e e xaminar u n asunto ) ; in
extenso (co n todo de talle) ; sine d ie (sin fecha
fijada); trib una l a quo/a d quem (tribunal c uyo
fallo se r ucurre/al que se acud e co ntra el fallo
inferior) ; ipso fa cto (por el mism o hecho) ; ip so
jure (po r el m ero efecto de la ley); d elito
( <delictum ) ; u sufructo ( <usufructus ); abogado
( <advo catus ) ; veredicto (<vere dictus, fallo
pronunciado p or un j urado); ecc.
grecis mi
ana tocismo (< ana+to kos, capitalización de lo s
intereses ve ncidos de una deuda); en fiteusis
(<emphýteusis, ces ión p erpetua o d uradera de
un inmueb le mediante p ago de un canon);
democra cia ( <demokratía , sistem a d e gobie rno
que pr evee la ele cción m e dia nte votación);
hipo teca (<hypo théke, pago d e un créd ito par a
una propied ad re al); ecc.
prefissi latini
ab- (abdicar, absolver, ecc.); dis- (discon forme,
disculpa , ecc.); ex- (exacción, exculpar;
exhorto , ecc.); re- (reincidencia; requerimien to,
ecc.); sub - (subarrend ar, sub vención; ) ecc.
arabis mi
alcald e (<al- q āid = p ersona a cargo d e u na
cárcel); a lgua cil (<al-wazir = oficial in ferior de
justicia que ejecuta las órdenes del tribunal);
alqu iler (<al- kirā’ = acción y e fecto d e
alquilar); ara ncel (<al- in zāl = revelación); ecc .
1. Il lingu ag gio giuridico
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24
Prestiti e calchi m o derni
anglicis mi
caso ( <case = pleito ) ; trust (grupo d e empresas
que juntas e jercen un monop olio) ; common law
(derec ho ang losaj ón) , civil law (derec h o
continental) ; ecc.
gallicis mi
a fondo perdido ( <à fonds perdu = p réstamo o
crédito sin recuper ación) ; a títu lo on eroso ( < à
titre onéreu x = pr estación de servicios o
provisión de b ienes que i mplica un pa go en
dinero) ; av al ( <a val, firma de un garante) ;
chan taje ( <chanta ge, amenaza para obte ner un
provecho) ; requ isa ( <réquisition , requisición de
bienes) ; gab inete ( <ca binet, consejo de
ministros) ; ecc.
italianis mi
ban carrota ( < bancaro tta , cese de una actividad
comercial al no po der hacer frente a las
obligaciones de pago) ; p óliza ( < polizza ,
docu m ento con q ue se formalizan cier tos
contratos de seguros , mercantiles o de
oper aciones co m erciale s) ; libreto , ( < libretto),
folleto (<foglietto) ecc.
1.3.1.2. Caratteristic he morfo-sin tattiche :
Locuzioni prepo sitiv e
a efecto s de ; en lo referente a; de a cuerdo con; e n la medida de; sin perjuicio
de lo anterior; d e conformidad con; por to do ello; a costa de; a fa vor de; con
arreglo; con b ase en; co n motivo de; en aras d e; al amp aro de ; en
cumplimien to de , en virtud d e; en el ma rco de; en caso de; ecc.
Connettiv i del discorso
causa-co nseguenza
confo rme a ; da do que; por ello; po r tanto; en
efecto; e n con cecuen cia; consecu entemente;
pues; así que ; entonces ; ecc.
condiziona li
en [el] ca so d e; cua ndo; en ta nto; en d efecto
de; en el supuesto/su posición d e [que] ; en todo
caso; ú nicamen te; salvo que , a cond ición de
[qu e ] ; a me nos q ue; a n o ser qu e; con ta l [de ]
[qu e ] ; ecc.
conclusivi
por lo tanto; de allí; En definitiva; En este
sentido; Por tan to; En (su) virtud; Po r lo
expuesto ; Po r ello; En cump limiento de; Po r
último; De a cuerdo con; P or lo ta nto;
Consideran do lo dicho ; F inalmente; To do ello;
Por este mo tivo y ten iendo en cuenta; ecc.
agg iuntivi
y; ad emás; asimismo; a un; de igual forma;
otrosí; también ; por o tra parte; por otro lado;
ecc.
avv ersativi
pero; aunq ue; sin embargo; por una parte.. . por
otra p arte ; por el contrario; e cc.
gerarchici o di
enumerazione
en primer/ segundo lugar; en el primero/
segund o y ss; en u nos casos... en otros; ecc.
Espressioni deontiche di
obbligo, dovere , necessità
tener qu e; deber [ de] ; hab er [que ] [de ] ; ser nece sario; ten er la obliga ción de;
ser obliga torio; ecc.
Varietà di forme verbali
Participio assoluto
finalizad o el plazo; vistos los auto s;
interpue sto el recu rso; recur rid a la sentencia ;
oída s las pa rtes;
Futuro i mperfetto del
congiuntivo
si no cumpliere; el que hiciere; la condena que
pud iere recaer ; los que concu rrieren;
situacion es que impidieren o d ificultaren ; la s
medida s que e stuvieren adop tadas ; ecc.
1. Il lingu ag gio giuridico
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25
Varietà di forme verbali
Abuso del geru ndio
1. valor e temporale co ntinuativo co n il verbo
estar (= mientra s que );
2. valore te m pora le di p osteriorità – ca usale
(= tras ha cer algo );
3. valore a ggettivale o geru ndio del BOE
(fallo desestimand o = fallo por el que se
desestima; decreto nomb rando = d ecreto
por el qu e se nombra ; auto dictado
resolviendo el recurso; ecc);
4. concatenazione d i gerundi
( estando celebrando A udiencia Pública;
alega ndo y p robando hechos; con signando
o afianz ando; ecc).
Imperativo
Líbrese la certifica ción; El presidente a todos
los qu e la p resente vieren, Sabed; ecc.
Infinito
no estar incap acitado judicialmente; ser mayo r
de ed ad; no existir rela ción de paren tesco;
desestimar el recu rso; con firmar con este
alcan ce la sen tencia; imponer la s costas; ecc.
Presente indicat ivo
ate m porale e prescrittivo
lo pronunciamo s; man damos y firmamos;
fallamo s; qued a deroga da; promulg o y o rdeno;
certifico; ecc.
Futuro se mplice con va lore
prescrittivo
se deberá n ap robar; se estimará; se insertará;
se pod rán exp edir; entrará en vigor; ecc.
Periodi ipo tetici co n
si/cuando + cong iuntivo
si no fu eran suficien tes; si fuera n ecesario;
cuan do existiese la p osibilidad; ecc.
Verbi modali in costruzione
perifrastica
tienen qu e p agar; se deb en cumplir ; se podrá n
expedir ; h a de p revalecer; ha y que d ecir;
proced e impon er; no puede considerarse; ecc.
Costruzioni pa ssive con ser
e estar
será apro bad o; serán nombrados; estará
presidida , estarán integra dos; ecc.
Costruzioni i mpersonali e
passive rifless ive co n se
se mand a; se p rocede; se establece; se estima ;
se confirma ; se impo ne ; se consideran ; ecc.
Uso di verbi perfor m ativi
o rea lizzativi
testi legisla tivi
mand ar; disponer; ordenar; decretar;
promulg ar; ordenar; ecc.
testi giudizia ri
fallar ; suplica r; pron uncia r; mandar ; ecc.
testi a mm ini strativ i
expon er; decla rar; solicitar ; certificar;
expedir; remitir; ecc.
testi priva ti
dar fe; firmar; aco rdar; p rometer; otorga r; ecc.
Ambiguità e prolissità
sintattica
Predo m inio dell’ipota ssi
(subord inazione)
- subord inazione sosta ntivale co n que +
congiuntivo;
- subo rdinazione aggettivale co n pronome
relativo que o cuyo e gerundio;
- s ubord inazione a vverbia le con valo re
temporale con cuando + congiuntivo , con
valore condizio nale co n si + co ngiuntivo o
valore finale co n para + co ngiuntivo.
Presenza di pa rata ssi
coor dinazione con la co ngiunzio ne copulativa y
Sustan ciación y d ecisión de los recu rsos d e casa ción y extrao rdinario po r
infracció n procesal, cuand o litigan tes d e u n mismo pleito opten por distinto
recurso extraordinario. 1 . C uan do distintos litigantes de u n mis mo proceso
opten , cada uno d e ellos, por d iferente recurso extraordina rio, el qu e se funde
en infracción p rocesal se sustancia rá por el tribu nal compete nte con
preferencia al de casación , cu ya tramita ción, sin embargo, será iniciada y
contin uará hasta que se decida su ad misión, q uedando después en su spenso. 2.
Si se d ictara senten cia to talmente desestimatoria del recurso por infracció n
procesal, se comun icará de inmediato al tribunal competente pa ra la casación,
se alzará de in mediato su su spensión y se tra mitará el recurso co n arreglo a lo
dispuesto en el p resente cap ítulo . (LEC, art. 4 88)
1. Il lingu ag gio giuridico
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26
Uso della m a iuscola
Excmo.; Sr.; PRESIDENTE; Tribuna l Supremo; F ALLAMOS; TÍ TULO;
CAPÍTULO; LIB RO; ARTÍ CULO ÚNICO; CC; ecc.
Uso di sigle
LEC= Ley de En juiciamien to Civil; CP= Código Penal; TS = Tribu nal
Sup erior; DP= Dilig encias Previa s; MF= Ministe rio Fisca l ; ecc
Puntegg iatura
Grassetto
(per articoli o ep igrafi)
FALLAMOS ; Visto el art. ; Artículo Único ;
Título ; Capítulo ; ecc.
maiuscola e rientro
(per gli elementi che fun gono
da ep igrafe, titoli, for mule
onorifiche, paragra fi, ecc.)
FALLAMOS; DISPONGO; CERTI FICO;
ORDENO; DECLARO; TÍTULO, CAP ÍTULO,
LIBRO, A RTÍCULO ÚNICO, ecc.
giustapposizio ne
due pu nti (:), punto e vir gola ( ;) e tratti ni (-) tra
i paragrafi di ogni sezione.
Uso sociopra g m a tico
della cor tesia
for m ule di c ortesia in
superlativo assoluto
Seño ría; Excmo. S r.; Ilmo. S r. D.; ecc.
terza per sona singo lare
El juez... expone; El Tribun al...estima ; ecc.
for m ule i mpersonali
el infrascrito ; el abajo firmante; el que
suscribe; el a nteriormen te men cionado ; ecc.
1.3.2. Il linguaggio giuridico italiano.
Per la trattazione delle caratteristiche lessicali e morfosintattiche del linguaggio giuridico
italiano prendiamo in considerazione diverse prospettive di ricerca che spaziano dalla
linguistica testuale, al les sico del diritto, alle mod alità del discorso giuridico, alla filosofia de l
diritto e alla storia della lingua giuridica italiana. A questo proposito si sono rivelate pre ziose
le raccolte di Schena (1997) e di Scarpelli & Di L ucia (1994), e in particola r modo i sag gi di
Sacco, Devoto, Olivecrona, Filipponio, Conte e Belvedere, che toccano una varietà di temi
come la traduzione giuridica, questioni lessicografiche, linguaggio giuridico, espressioni
performa tive e linguaggio del codice civile. Son o state a ltrettanto utili le opere di Sabatini
(1990), di Ondelli (1994, 2007) e Mortara Gar avelli (2001, 2003) sul la classificazione dei
testi giuridici e le loro car atteristiche linguistiche, le analisi lessicali e morfosintattiche di
Cortelazzo (1997, 2003) su u n corpus di sentenze, le nozioni di filosofia del diritto di Conte
(1977), il punto di vista storico-linguistico di De Mauro (1963) e storico- giuridico di Fiorelli
(2008) e gli studi interdisciplinar i di linguistica giuridica di Rovere (2000, 2005), Garzon e &
Santulli (2008) e Barbera, Carmello & Onesti (2014). Inf ine, è importante sottolineare che l e
considera zioni tratte in questo paragrafo nascono alla luce di diverse riflessioni
morfosintattiche e lessicali. S ul piano morfosintattico, si parte dall’idea che l ’Italiano
giuridic o si distingue per impersonalità e sintesi, che sono due dei tratti distintivi identificati
da Cortelazzo (2003, p. 82)
13
. Fenomeni come l ’uso della forma passiva, del si passivante, del
13
Cortelazzo (20 03) id entifica come tratti distintivi dell’Italia no giuridico imp erso nalità , concision e e
settorialità . Non r iportia mo la settoria lità poiché non la consideria m o come f unzione d el discor so, bensì co m e
contesto, e i fenomeni li nguis tici id entificati i n q uesto ca mpo coincido no pressoché con q uelli d ella con sicione .
1. Il lingu ag gio giuridico
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27
presente atemporale e dell’imperfetto narrati v o possono rispondere ad un’esigenza di
impersonalità, così come il ricorso all’en clisi del si , all’omissione dell’articolo, all a
nominalizzazione, alle for me participiali possono corrispondere ad un pr oposito di sintesi. Sul
piano lessicale , si parte i nvece da un a riflessione diacronica grazie alla quale si riconosce un
legame più forte tra il Latino e l’I tali ano giuridico, rispetto allo Spagnolo. C ome evidenzia
Fiorelli (1994, p. 560), in I talia il La tino ha mantenuto una posiz ione egemonica nell a
letteratura giuridica rispetto ai volgari italici, a dif ferenza di altri paesi come la Francia, dove
già n el X II secolo fu red atto in lingua d' oc una somma del Codex Iustinianus ( Lo Codi ); tale
opera, tradotta poi in Franco-Provenzale, Francese, Castigliano e Cata lano, i n I talia fu tradotta
in Latino. S olo tra la fine del X III e la fine del X I V secolo, comincia un vero e proprio
scambio tra Latino e vo lgare, produ cendo un fenomeno di volgarizzazione del Latino e di
latinizzazione del vol ga re che si riflette nel les si co e n ella sintassi. Nel XVI secolo, con l a
crisi del sistema di di ritto comune e l’affermarsi deg li stati nazi onali, si tendono a privilegiare
legisla zioni in lingue diverse da stato a stato, anche se i codici e la giurisprudenza continuano
ad essere st ampati in Latino. Anche p er questo motivo, il linguagg io normativo è
tendenzialmente meno i nfluenzato da form e latine rispetto ai testi della dot trina e d ella
giurispr udenza, nei qu ali si riscontrano una presenz a maggiore di p restiti e calchi dal Latino e
costruzioni participiali, ger undive e infinitive. Sarà poi dal XVII secolo che l’Italiano diventa
la lingua del sapere e della sfera giuridica con la comparsa della versione italiana completa del
Corpo del Diritto. Questo passagg io vien e definitivamente sancito con le prime codificazioni
deg li statuti in volgare (XVIII-XIX secolo).
1.3.2.1. Caratteristic he lessico-semantiche:
Uso di tecnicis mi
14
Tecnicis mi specifici
patteg giamen to; prova p resuntiva; o rdinanza
reiettiva; surroga zione; vizio di ultra petizione;
usucap ione; vizio d i extrapetizion e; atto di
riassunzion e; qu erela di falso; ecc.
Ridefinizioni
affinità ; dispo sitivo; d ottrina; rito; esame;
vizio; comprome sso; emula zione, atto re;
affida mento; acco rdo; deporre; ecc.
Tecnicis mi collaterali
giud izio d i legittimità; in via e sclusiva;
dog lianza; impug nazione; memoria illu strativa ;
udien za; indirizzo g iurisprude nziale; princip io
di rag ionevo lezza; ecc.
Arcaismi e prezio sismi
lessico
app alesare; in verarsi; facu ltare; ecc.
Schena (1997) identifica co me cara tteristiche del linguaggio giuridico l’ unila teralità (l’asse nza d el destinatario
nella creazione del testo), la formalità (d ata dalla solennità del contesto) e l’ impe ratività ( i soggetti sono
vincolati al r ispetto d i nor m e) .
14
Per la tassonomia dei tecnici smi vedere Ser ianni (19 85, 2005) e Mo rtara Garavelli (2 001).
1. Il lingu ag gio giuridico
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28
preposizioni
sicché; altresì ; all’u opo ; benvero; in a llora;
atteso ch e; avan ti a [qlcn] ; avverso a; ecc.
Latinis mi
ex lege (seco ndo la legge) ; ex co ntrario ( al contrario) ; a fortiori (a maggior
ragione) ; ex novo (di nuovo) ; ra tio (ragioni, i m pedi menti) ; te mpus regit actum
(l’atto regolato dalla legge vige nte in quel mome nto) ; ius cogen s (nor me
consuetudinarie a cui non si p uò d erogare) ; ab orig ine (dall’origi ne) ; de iure
cond endo (in m erito al diritto che dovreb be essere formulato ) ; de iure condito
(in m erito al diritto esi stente); de facto (di fatto) ; de qua/de quo (di cui tra ttasi) ;
a quo/ ad q uem o a qui bus (di grado inferiore/s uperiore ); ecc.
15
Espressioni cristallizza te
emettere/emana re sentenza; ri gettare u n ricorso; adire un ’auto rità giu diziaria;
espletare p ratiche; corris pondere imposte; interpo rre appello; impu tare una
somma; stipulare la vendita; p roporre rico rso; ca ssare sentenza; presenta re
istanza; mettere a verb ale; compen sare le spese; ecc.
Dittolo gie
il possesso e il g odimen to; peso e v incoli; p atti e co n dizioni; dichiara e
garan tisce; assolu ta ed esclusiva; ecc.
1.3.2.2. Caratteristic he morfo-sin tattiche :
Costruzioni i mpersonali
( si passivante)
enclisi del – si
(spesso acco mpagnat a da
un verbo serv ile)
posson o p rendersi in considerazione; non
posson o attuarsi; devon o recarsi; p uò farsi,
dovran no tenersi; p ossono intend ersi; deve
valuta rsi; p uò ritenersi; no n p uò sotta cersi;
doveva escludersi; non potrebbe d esumersi; non
può omettersi; ecc.
proclasi del – si
si ap plican o, si co nforma no; si op pon e; si
scioglie , si h ann o; si de ve da re; si d etermina; si
posson o iscrivere; si de vono recare; ecc.
Costruzioni pa ssive
con essere
le discriminazio ni sono proibite; sono sta te
raccolte le firme; a l codice civ ile sono
app ortate le seguen ti modificazion i; all’art. XX,
le pa role sono sostituite d alle seg uenti; fu
rigettato il ricorso; i mo tivi sono fon dati nei
termini che seguo no; tali cond izioni sono
accertate in via ammin istrativa; è istitu ito il
Registro; l’iscrizione no n può ess ere richiesta ,
16
ecc.
con venire
la vig ilanza viene esercita ta; nessun requisito
viene indic ato; la condicio legis viene
esplorata ; vien e affronta to un co nflitto a nalo go ;
l’one re viene p osto a carico; l’iscrizione
nell’a nagrafe vien e effettua ta ;
17
ecc.
Uso di espre ssioni serv ili
che espri m o no m o dalità
deontica
devon o seguire; p ossono accedere; p uò essere a ccettato; è necessario recars i; è
necessario isc riversi; è p ossib ile richiedere; d ovran no p resentarsi; d ovran no
trascrivere ; po tendo si iscriversi; d ovend osi dichiarare; ecc.
Uso di enu nciati thet ici
per descrivere a tti
perfor m ativi
Art. 2 Mag giore età . Capacità di agire. La magg iore età è fissata a l
compimen to del diciottesimo ann o. Con la maggiore età si acqu ista la capacità
di co mpiere tutti g li a tti per i qu ali n on sia stabilita u na età d iversa. S ono salve
le le ggi speciali ch e stab iliscono un'età in feriore in ma teria d i c apacità a
prestare il p roprio lavo ro. In tal c aso il minore è abilitato all'esercizio dei
diritti e de lle azion i che dipen dono dal c ontratto d i lavoro . (Codice Civile,
Libro I, Art.2)
15
Nel GDU (Grande Dizionario Italiano dell’uso) d i De Mauro (1999) ci sono 1 . 152 espr essioni latine registr ate.
Per le definizioni si p uò consultare un dizio nario dei broc ardi e latinis mi giuridici (Ber tozzi, 200 9).
16
Esempi tratti dalla sentenza d i cassazio ne C.Cass. 1 548 1/2013 , dalla PDL 8/0 7/2002 sulle Un ioni Ci vili e da l
Regolame nto del Registro Unioni civil i del co mune di Geno va (201 3).
17
Esempi tratti d alla sentenza d i cassazione C.Cass. 1296 2/2016 e dal DPR 223/1989.
1. Il lingu ag gio giuridico
_______ _________ ______ _________ ______ _________ _________ ______ _________ ______ _________ _____
29
Dichiara lo sciog limento d el matrimonio civile indica to nella mo tivazion e;
dispone quanto all’ affida mento della prole ed ai rap porti ec onomic i, in
confo rmità all’a ccordo tra le parti. (Mod ello d i sentenza di d ivorzio
dell’Ordine degl i Avvocati d i Br es cia)
No m i nalizza zione
propo rre > pro ponibilità ; ricorrere > ricorso; c reare > creazione;
regolame ntare > rego lamentazion e; co ntrolla re > controllo; esperire >
esperibilità; esse re inammissibile > ina mmisibilit à; imp ugnare >
impug nazion e; in abilitare > ina bilitazion e ; risarcire > risarcibilità ; liqu idare
le spese > liq uida zione ; ecc.
“Artico lo zero” o assenza
dell’artico lo pri m a dei
no mi
con sen tenza emessa in da ta; proposta doma nda di rettificazion e; con mod ifica
dell’a tto; parte ricorrente d enun cia; lame nta violazione ed errata app licazione;
resistere con contro ricorso; ecc.
Presenza fr equente di
nessi prepositiv i
ai sensi di; a carico di; a titolo d i; a segu ito d i; a no rma di; in ordin e a; per via
di; d al momento che; per effetto di; per difetto di; ai fini di; in merito a; ecc.
Presenza di a vverbi
strumentali
con atto d i c itazione; co n sentenza imp ugnabile ; c on ricorso del giu dice; con
dichia razione; con ordinan za motivata; co n decreto emesso ; ecc.
Primato assolut o
dell’indicativ o presente
(ate m porale)
presente con v alore
narrat ivo
(alternato a imperfetto e
trapassato p rossi m o)
2. Con il primo motiv o si denun cia viola zione
degli artt. 2 034 e 770 c.c., in relazion e all' art.
360 , primo co mma, n. 3, c. p.c., sostenen dosi che
la corte territoria le [...] a vrebbe erron eamente
escluso ch e i versamenti di somme da parte del
[omissis] pa ri a circa un decimo d ei p ropri
emolumen ti, in fa vore d ella pro pria co nvivente,
la quale p er seguirlo in [o missis] aveva
rinuncia to a un'attività ben remunerata,
potessero costituire ademp imento di detti
obb lighi. Viene fo rmulato il seguen te quesito d i
diritto: [.. .] (C.Cass. 12 77/2014) .
presente con v alore
prescrittivo
la Corte d i cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.: ( - )
accog lie il rico rso princ ipale per le Rag ioni e
nei limiti indica ti in motivazione, cassa la
sentenza impugna ta e rinvia l a causa a lla Corte
d'ap pello di Roma, in d iversa co mposizione ;
(C.Cass. 0 8037 /2016).
1. L'o riginale delle sched e di famig lia e di
conviven za, nonc hé delle sch ede individ uali che
vengo no formate p resso le ana grafi sepa rate
viene trasmesso all'an agrafe cen trale. Cop ia di
dette sch ede vien e custodita p resso l'an agrafe
separata p er g li ademp imenti di cu i all'art. 30,
con le modalità previste nel presente
regolame nto per l'ordina mento e la
colloca zione d elle schede anagrafiche. 2. Ogni
mutazion e d elle posizioni di cui all'art. 1
comma 3, d el presente regolamento d eve essere
riportata co n la stessa decorrenza tan to
nell'orig inale q uanto nella copia.
(D.P .R. 223/1989 )
Tempi passat i
alterna nza di i mperfetto
narrat ivo, pa ssato
prossimo e tra passato
prossimo
Con sentenza d epositata in data xx xxxxx xxxx,
la Corte d' appello ha con fermato la sentenza di
primo g rado , rigetta ndo il g ravame della
[omissis]. La Co rte te rritoriale - premesso che
il omissis aveva vendu to in data xx xxx xx xxxx
l'immobile in qu estione a lla [o missis], sua
conviven te more u xorio, con rogito no tarile p er
nota r [omissis] - ha con fermato la
qua lificazione della situa zione d i fatto del
[omissis] [... ]. Infatti, n onostante la
dichia razione di trasferimento del possesso resa
1. Il lingu ag gio giuridico
_______ _________ ______ _________ ______ _________ _________ ______ _________ ______ _________ _____
30
dallo stesso [omissis] nell'atto di alienazion e,
per u n ve rso la co nvivenza mo re uxo rio er a
contin uata a nche dopo il xx xxxxx xxxx [...]
aveva continua to ad u tilizzare l'app artamento in
question e (al q uale aveva libero accesso, [...]
usand olo in a ppogg io ad altro sottostan te
app artamento in cui esercitav a la profession e
medica. ( C.Cass. 0721 4/2013 )
Altre fo rme verbali
Futuro se mplice, futuro
iussivo o futuro con valo re
deontico
(si può sostit uire con do vere
+ infinito o con i mperativo)
i trasgresso ri pa ghera nno una mu lta; i
contrae nti si rech eranno al Registro; saranno
abb onate le spe se; ecc.
Uso scarso del congiuntiv o
(sostituito dall’indicati vo
presente)
Presenza del co ngiuntivo
in subordina te ipot etiche o
finali intro dotte da se,
qualo ra, nel ca so in cui,
quando , che, aff inché
art. 21 [...] Qualora l'immobile sia compreso in
più circoscrizioni giudiziarie, è co mpetente il
giud ice della circoscrizion e nella qu ale è
compresa la pa rte sogg etta a ma ggior tributo
verso lo S tato; [ ...]
art. 31 La domanda accessoria può essere
propo sta al g iudice territorialmen te co mpetente
per la d omanda princip ale affinché sia decisa
nello stesso processo, [...]
art. 165 (1)[...] la riduzione d el termine di
costituzion e dell'attore ivi prevista si applica,
nel ca so di opposizion e a d ecreto in giun tivo,
solo se l'o pponen te a bbia assegnato all' opposto
un termine di c omparizione inferiore a quello di
cui all'articolo 163-b is, p rimo comma, del
codice di pro cedura civile.
(CPC, ar tt. 21, 31 e 165(1) )
Condizionale
(azioni i m plicite o asserzio ni
impossibili)
Anche il secondo motivo di inammissibilità -
riguard ante la formulazio ne dei qu esiti d i
diritto rich iesti dall’ art. 3 66 b is C.P.C. che ad
avviso d ella con troricorrente si risolvereb bero
in una enunciazione di q uestion i d i fa tto [ ... ] un
eventua le difetto di motivazion e sul pu nto,
prospetta bile a l rigua rdo, no n potreb be
desumersi unicamen te da ta le rilievo ma
avrebb e richiesto pur sempre, p er valuta rne
l’incid enza, il su o inserimento nell’ ambito della
complessiva valuta zione co mpiuta da l giudice di
merito. (C.Cass. 1 096 /2010)
Uso frequente dell’infi nito
(sopr attutto in subor dinate
implicite e co mpletive)
da ritenersi; da ad ottare; da liquid arsi; lungi
dal richiedere; da repu tarsi; d a esaminarsi;
l’avverarsi; il verificarsi; il dispo rre;
nell’estrinseca rsi ; nell’ esamina re; ecc.
Uso frequente del gerun dio
(sopr attutto in subor dinate
implicite)
doven dosi esclu dere; affida ndosi; rimettendo si;
sostenend osi che; do vendosi ravvisare;
doven dosi dichia rare; p otendosi indiv iduare ;
trattand osi; evid enziando si; facendon e; ecc.
Participio presente co n
valo re sostant ivale
Participio presente co n
valo re aggettiva le
(relativ o)
l’acq uirente; l’adottante ; l’app ellante ; il
ricorrente; il contro ricorrent e; l’avente cau sa ;
l ’aven te d iritto ; il committente; il co ntraente, il
conviven te; i discend enti; il don ante; l’ utente;
l’inad empien te ; l’inso lvente ; l’ oppon ente ; il
mand ante; il p romittente; il rappresen tante; il
reclaman te; l’istante; ecc.
diritti d erivanti dal ma trimonio; p restazioni
esultanti da i d overi; fatti rilevan ti per la
decision e; d iritti spe ttanti; comporta nte la
1. Il lingu ag gio giuridico
_______ _________ ______ _________ ______ _________ _________ ______ _________ ______ _________ _____
31
Participio passato con
valo re temp orale -causale
percezione di un redd ito; obb lighi deriva nti
dall’u nione; leg ge concernente ta le ma trimonio ,
le somme o ccorrenti pe r le spese; ecc.
Visto; Dato atto; Ud ita la relazione ;
Considerato ; Rite nuto; illu strato c on memoria;
il d ecreto pronunc iato; c ome modifica to
dall’a rt.; come d ocumentalmente prova to;
conside rato in diritto; articolo invocato; atto di
citazione notificato ; p resentato; d iscusso;
emenda to e app rovato ; ecc.
Predo m inanza di
costruzioni ipotat tiche
subordina te co m plesse
(concatenazione di incisi,
parentetiche e s ubordinate
che si situano a sinistra)
Anche il secondo motivo di inammissibilità -
riguard ante la formulazio ne dei qu esiti d i
diritto rich iesti dall’ art. 3 66 b is C.P.C. che ad
avviso d ella con troricorrente si risolvereb bero
in una enun ciazion e di questioni d i fatto - è
infon dato, ben poten dosi individu are una ch iara
sintesi logico- giuridica delle questioni
sottopo ste a lla valutazione d el g iudice di
legittimità co n espresso ri ferimen to ai pu nti
controv ersi ed alle no rme che s i considerano
violate . (C.Cass. 109 6/20 10)
subordina te co m pletive
(oggettive e sog gettive) e
relativ e, finali, causali,
eccettua tive, ec c . che si
situano a d estra e a sinistra
della p rincipale.
L’ordin anza che, anche a norma deg li artico li
39 e 4 0, dichiara l’ incompetenza del g iudice
che l’h a p ronun ciata, se n on è impug nata con la
istanza di regola mento rende incon testabile
l’inco mpetenza dichiarata e la compe tenza del
giud ice in essa indicato se la causa è ria ssunta
nei termini d i cui a ll’art. 5 0, salvo ch e si tra tti
di inco mpeten za per ma teria o di in competen za
per territo rio nei c asi previ sti n e ll’articolo 28.
(CPC, ar t. 44).
subordina te dichiara tive
introdot te da : che
Prima di e saminare questo profilo, all'esito
della va lutazio ne delle risulta nza istrutto rie, il
giud ice di merito aveva ritenu to pro vato: che il
prezzo co nvenu to per l' immobile fosse ma ggio re
[...] ; che la differen za fosse sta ta pagata dal
[omissis]; che la [omissis] fosse a con oscenza
del p aga mento della differenza da parte del
[omissis] (C.Ca ss. 186 32/2 015)
Topicalizzaz ione o
anteposizio ne del verbo
al sog getto (SVO > VSO)
Avverso tale decreto propo ne ricorso per cassazione G. C. che deduce tre
motivi di censura. Resiste co n co ntroricorso, illustrato an che co n memoria , G.
M . che eccepisce sotto vari pro fili l’inammissib ilità del ricorso . [...] Prioritario
è l’esame delle tre question i pregiu diziali sollevate da lla co ntroricorrente a
sostegno della richiesta d i inammissibilità del ricorso. (C.Ca ss. 1096 /2010)
1. S petta all’ ufficiale dello stato civile il rilascio del do cumento a ttestante la
costituzion e dell’unio ne [.. .]. 1. Sono trascritte negli archivi dello stato civile le
unio ni civili costituite a ll’estero [...] . 1. È istituito presso ciascun c omune il
registro delle u nion i civili. [.. .]. (DPR 23 luglio 2 016 , n.144)
Anteposizione del
co m p le mento d’agent e
visti d al giudice i d ocume nti; una vo lta pronuncia to da l p residente il discor so;
udita la relazio ne della ca usa; ecc.
Connettiv i del discorso
additivi
altresì; inoltre; an che; perfin o; nonché ; fra
l’altro ; ecc.
causa-ef fetto
poich é; giacché; sicco me; infatti; pertanto;
quindi; ecc .
avv ersativi
ma; p eraltro; a nche se; tu ttavia; ecc.
concessivi
sebben e; non ostante; b enché; ecc.
finali
per; a ffinché; allo scopo di; e c c.
condiziona li
se; qu alora; nel caso in cui; nel caso ch e; ecc.
2. Il testo giuridico
_______ _________ ______ _________ ______ _________ _________ ______ _________ ______ _________ _____
38
Classi fonda mentali
Classi inter medie distint e in
base alle f unzioni spec ifiche
Tipi testuali co ncreti
A) Testi molto vinco lanti
A1) Testi scientif ici
Funzione pura mente cog nitiva,
basata su asserzio ni sotto poste
esclusivamente al criterio di
vero/falso.
A2) Testi no rmativi
Funzione prescr ittiva, ba sata su
una manifestazio ne di volo ntà
coercitiva, r egolata da un i ntero
sistema di p rincipi enu nciati
espressamente.
A3) Testi t ecnico-o perativi
Funzione stru mentale -regolativa,
basata sull’adesio ne sponta nea d el
destinatario alle istruzion i for nite
dall’emi tte nte.
Descrizioni e d efinizioni
scientifiche, for m alizzate,
special m ente se d i materia che
consente il tratta mento
quantitativo d ei dati.
Leggi, decreti, regola m enti e a ltri
testi assi milabili (atti giudiziar i,
amministrati vi, notarili, contr atti).
Ist ruzioni per l’ uso (di ap parecchi,
strumenti, so stanze ecc.) o pe r
eseguire op erazioni ( movimenti,
giochi e si mili).
B) Testi m edia mente vinco la nti
B1) Testi espositivi
Funzione esplica tiva-
argo m entati va, basata
sull’intenzione d i “ sp iegare a chi
non sa”, di stab ilire trattati ve su
questioni co ncrete o d i propo rre e
dibatter e tesi .
B2) Testi infor m ativi
Funzione in for m ativa, b asata
sull’intenzione d i mettere
genericamente a disposizio ne
(“divulgare”) infor mazioni,
perlo più sommarie e
appr ossimative.
Tr attati, manuali di studio ,
enciclopedie , saggi critici,
relazioni, letter e d’affari, memorie
forensi e d ’altro genere (disco r si
politici, conferenze, lezio ni ecc.
messi per iscritto).
Opere d ivulgative e di
infor mazione corrente, testi
giornalistici.
C) Testi poco vinco lanti
Testi d’arte (“lett erari”)
Funzione espres siva, b asata
sull’intenzione (o bisog no)
dell’emitte nte di espri mere, sp ecie
su temi esiste nziali, un proprio
“m odo di sen tire” e d i metterlo a
confronto, po tenzialme nte, con
quello di ogni altro essere u mano.
Opere co n finalità d’arte o che
assumono for me artistiche per a ltri
fini (letteratura i n pro sa e in
poesia, m ott i e pro verbi, scritture
sacre, testi lit urgici e di p reghier a,
oper e teatrali, p articolari testi
pubblicitar i).
Secondo questo mode ll o, og ni classe testuale rac chiude classi intermedie in base alle
funzioni preponderanti di ogni testo, che si rifl ettono, quindi, in tipi testuali concre ti. Per
esempio, i testi molto vincolanti, come i t esti normativi, si distinguono per la loro f unzione
prescr ittiva e per un ordi ne di costruzione marcato in blocchi o parag r afi abba stanza concisi,
numerati o concatenati da legami sintattici precisi e da una punte ggiatura logica. Dal
momento che la classificazione è fatta in base al vincolo informat i vo stabilito dall ’emittente
del testo, in un a classe t estuale come la normati va convivrebbero, quind i, sottoclassi o tipi
testuali apparentemente diversi da un punt o di v ista funzionale, comunicativo, linguistico e,
naturalmente , tematico, come la sentenz a, la le gge e l’atto amministrativo.
2. Il testo giuridico
_______ _________ ______ _________ ______ _________ _________ ______ _________ ______ _________ _____
39
Secondo l a t assonomia proposta da Mortara Gara velli (2001, pp. 22 e ss.), i testi giuridici
si possono disting uere i n base all’attività giuridica corr ispondente e qui ndi alla divisione dei
poteri de llo Stato: leg i slativo, g iudiziario ed esecutivo. Ad ognuna di queste attività, (1)
creativa delle fonti del di ritto, (2) t eorica dell’interpretazi one o (3) p ratica dell’applicazione,
corrisponde una divisione dei testi giuridici i n (1) testi normativi, (2) interpre tativi e (3 )
applicativi. Questa classificazione rimane comunque abbastanza gene rale e tende a coprire
solo le aree più comuni di interesse, dal momento che la natura stessa dei testi può essere
mista, così come l’attività ch e rappresenta: un esempi o è il de creto o o rdin anza del capo dello
Stato che viene classificato come un testo appli cativo , ma possiede un evidente valore
normativo o, al contrario, il decreto legislativo e il regolamento del capo dello Stato che , i n
questa tassonomia, si consider ano testi norma tivi , ma hanno un carattere formalmente
amministrativo e quindi applicativo.
(1) Attività creativ a
Testi nor mativi (leg gi)
- Costituzio ne
- Nor me (leggi, decr eti legge, decr eti
legislativi, ec c.)
- Codic i (civile, penale, d i pro cedura civile, d i
proc edura pe nale, ecc.)
- Atti internazio nali (trattati, dichiarazio ni,
convenzioni, ecc.)
- Atti nor mativi nazionali (re gola menti, statuti
direttive)
(2) Attività t eorica
Testi interpreta tivi (do ttrina)
- lezioni e x cathedra
- trattati, manuali, enc iclop edie di d iritto
- artico li di r iviste
- note a se ntenza
- tesi di laurea/dotto rato
- inter venti a conveg ni
(3) Attività pra tica
Testi applicativ i
a) A m bito pro cessuale:
a1) Atti pro cessuali:
a1.1 ) Provvedi m e nti del g iudice
(sentenze, o rdinanze e decr eti)
a1.2 ) Atti del pubblico m inist ero
(requisitorie trascritte)
a1.3 ) Atti difensivi ( atti di citazio ne,
istanze, co m parse, memorie, motivi
di i m pugnazio ne)
a1.4 ) Atti degli ausiliari dei g iudici
(attestazioni, notificazio ni,
pignora m enti)
a1.5 ) Altri att i processuali
(denunce, querele, esp osti,rap po rti)
b) A mbito amministra tivo
(decre ti, ordinanze, avvisi, verb ali, or dini,
certificati, iscriz ioni nei registr i, ecc.)
c) A mbito privato
(atti notarili, contratti, tes tamenti, pr ocura,
copie autentiche, ecc.)
2. Il testo giuridico
_______ _________ ______ _________ ______ _________ _________ ______ _________ ______ _________ _____
40
Sempre dal punto di vista linguistico, Alcaraz Varó & Hughes affrontano il tema d ella
tipologia testuale, introducendo il conce tto di genere, che sarà poi ripreso in ambito
traduttologic o d a autrici come Borja Albi, Monzó Nebot, Ga rcía I zquier do e F erran Larra z.
Secondo Alcaraz Varó & Hughes (2009, p. 130), le necessità co municative di ogni
professione, specialità scientifica, settore sociale o commerciale portano a lla consolidazione
di formati, tipi testuali o g eneri concreti p er lo scambio d ell’informazione p ropria di o gni
gruppo o c omunità lin guistica. O gni genere ( giuridico) dev e possedere delle convenzioni
formali e stilistiche in c omune:
(a) una macrostruttura in paragrafi fissi;
(b) una funzione comunicativa espressa me diante verbi realizzativi o performativi;
(c) una o più modalità discorsive (narrazione, descr izione, argome ntazione, esposizione,
persuasione , esortazione, disposizione);
(d) conve nzioni lessicali e sintattiche ricorre nti;
(e) st esse conve nzioni sociopragmatiche (tema-rema, cortesia, aspetti deontici, ecc) .
La divisione in generi proposta dall’autor e si ba sa comunque sul linguaggio g iuridico
contenuto nei testi e quindi alla situazione comunicativa in cui sono emessi, al ramo del diritto
a cui appartengono e al tipo di potere a cui fanno riferimento:
- il linguaggio e i testi del potere leg islativo ed esecutivo (Corte costituzionale e Governo);
- il linguaggio e i testi del potere giudiziario (g iudic i, magistra ti ed avvocati) :
- generi giudiziari di contenuto g iurisdizionale: ordinanze, sentenze e decreti
22
;
- generi giudiziari di comunicazione de lla giustizia: no tifiche, diffide , messe in mora;
- generi giudiziari di assistenza g iudiziaria: mandati o rogatorie interne o internazionali.
- il linguaggio e i testi del Diritto Civile;
- il linguaggio e i testi de l Diritto Processuale Civile;
- il linguaggio e i testi del Diritto Penale;
- il linguaggio e i testi del Diritto Amministrativo e del Lavor o.
Secondo l’autore, questi gruppi ra cchiudono di versi g eneri testuali (s critti e orali), tra i
qua li l ’autore menziona l a legge ( ley ), i l contratto ( contrato ), l’ordinanza ( providencia ), l’atto
o decreto ( auto ), la sentenza ( sentencia ), il certificato ( certificado ), la procura o delega
notarile ( poder notarial ), il certificato di nascita ( part ida de nacimiento ), la poliz za
assicura tiva ( póliza de seguros ), conclusioni provvisorie del procuratore ( conclusiones
provisionales del fiscal ), ecc.
22
Per i generi g iudiziari, l ’a utore fa r iferi m ento a p roviden cias, sentencia s, a utos ( contenuto gi urisdizionale); a
notifica ciones, empla zamiento s (co municazione della gi ustizia) e a exh orto o comisió n roga toria (assistenza
giudiziaria).
2. Il testo giuridico
_______ _________ ______ _________ ______ _________ _________ ______ _________ ______ _________ _____
41
Anche in ambito tradutt ologico, non manc ano proposte t assonomiche che prendono in
considerazione un’infinita molt e plicità di aspetti linguistici, testuali, pragmatici, ecc.
Valderrey Reñones (2004, pp. 345-355) offre un ripasso delle classificazioni più note che
sono state proposte pe r i testi giuridici e disting ue tra:
- classific azione basata sul tema o rami del diritto
23
;
- classific azione basata sulla categoria discorsiva (Z unzunegui);
- classific azione basata sulla situazione comunicativa (Cornu);
- classific azione basata sulle tipologie del ling ua ggio giuridic o (Gémar);
- classific azione basata sulle caratteristiche funzionali dei testi (Gallegos);
- classific azione basata sulla nozione di genere (Borja Albi).
In quest a sede, riportiam o alcune proposte di tassonomia dei testi g iuridici, come quelle di
Ortega Arjonilla (1997, 2009), Borja Albi (2000), García I zqui er do (2005) e Prieto Ramos
(2009), che m ettono in sieme diversi elementi come le funzioni del te sto ( di partenza e
d’arrivo ), lo scopo della t raduzione, il tipo di emittente o destinatario, le bra nche del diritto, la
situazione comunicativa, il campo d’applic azione, ecc.
Borja Albi (2000, pp. 81 -84) offre un o studio esaustivo sugli intenti di classifica zione del
testo g iuridico, pre ndendo in considera zione diversi approcci. Tuttavia, la proposta
dell’autrice si discosta dalle precedenti e introduce il concett o di genere come elemento
classifica tore, inaugurando una linea di ricerca attiva in campo traduttologico che h a visto
importanti contributi, come la teoria del transgenere di Monzó Nebot (2002)
24
.
23
Questo tipo d i classificazione divide i testi secondo le specializzazioni de dir itto. Mar ín García (200 1) o ffre
per esempio la segue nte divisione: “ Derecho co nstitucion al/dere cho político , Derecho internacional (P úblico,
Privado , Otro), Derecho administrativo, Derecho financiero y trib utario, Historia d el Derecho, Derecho ro mano,
Derecho financiero -bancario, Derecho comunitario , Derecho civil (general, familia, obligaciones/ co ntrato s,
sucesiones, derechos reales, o tro) , De recho m ercantil (co ntratos, socied ades, seguros, d erecho m aríti m o, otro ),
Derecho penal, De recho canónico/eclesiástico , De recho j urisdiccional, Derecho l ab oral, Der echo
natural/Filoso fía del d erecho, Otr os. ”
24
L’autrice (20 07, p. 145) r ip orta diversi ese mpi di linee d i ricer che basate sul ge nere: Géneros d e d erecho
privado : “A cuerd os de v oluntades ( contratos, convenios regulador es…): Anderson y Keev ey -Othari (2 004);
Borj a (1 998); Cao (1 997); Mariotto ( 2006); Ferrán (20 00); He yden (2 004 ); J ezkova (20 00); Mo nzó (2 002 ); Or ts
(2006) . Gé neros d e derecho pr ivado: Declaracio nes u nipersonales de voluntad (T esta mento): B ach (1 992 ); Borja
(2005a ); Danet (1 984); Finegan, (1 982); Godayol (2 005). Géneros judiciales: Ortega Arj onilla (2 002); Tomás
(2005) . Gé neros j urídico -adm inistrati vos de pr opied ad: indu strial: M arcas, Patentes. Acuyó ( 200 3); T erra l
(2003) .Bazerman, (199 2); Matthew, ( 1991 ). Géneros jurídico-ad ministrativos: certi ficado s académicos Ferrán
(2003) ; Mayoral (1991) ; Monzó (2003a); W ay (2 003 ). Géneros j urídico-econó micos: Medio s de pago
internacionales : Acuyó ( 200 2). Géneros div ulgativos: J uris prudencia, Co mentario sde j urisprudencia en p rensa
( Newspapers Law Reports ) Badger (2 003). Géneros le gales or ales ( sistema de géneros) : Aguessim El Ghazoua ni
(2002) ; Atkinso n y Dre w (1 979 ); Berk Seligson (199 0); Goo drich (1987) ; GRETE L Gr upo de Estudios sob re
Téc nica L egislat iva (1995) ; Harris (1 988 ); Lane (19 90) ; O’Barr (1 9 82). Géneros nor mati vos: Aránguez Sánchez
y Alarcón Na vío (2 000 ); B hatia (19 83, 1 987); De Miguel (20 00); Kunz (19 95) ; Tr osborg (19 97); Hiltunen
(1990) ; Ma ley ( 198 7); Šarčević (1988). Géneros notariales: B ernà (200 6); Casas (200 0). Sistema de géneros de
derecho d e familia: Exped ientes de crisis matrimo niales: Cal vo Encinas (19 99) ; Soriano ( 2002).
2. Il testo giuridico
_______ _________ ______ _________ ______ _________ _________ ______ _________ ______ _________ _____
42
Per una definizione di genere, riportiamo l’interpretazi one di Valderre y R eñones (2006, p.71):
Los géneros son for mas di scursi vas e stereotip adas, d e carácter so cial y cultural, qu e se
manifiestan co mo rec ursos comunicati vos efecti vos para solucionar tar eas co munic ativas
específicas; se definen principal mente por sus características externas, al po seer
particularid ades e structurales y de for mulación car acterística s. Son, po r tanto, p roducciones
proto típicas y, en ese sentid o, siste matizable s en su estudio .
Pertanto, tenendo come elemento classifica tore il genere testuale , Borja Albi (2000)
distingue se i grandi categorie di testi giur idici:
(1) Testi Normativi (includono tutte l e disposizioni normative, come l a C ostituzione, gli
Statuti d’autonomia, le leggi, i decreti, i regolamenti, gli ordini, i codici, ecc).
(2) Testi Giudiziari (includono tutti i documenti che regolano le relazioni tra privati e tra
l’amministrazione e gli organi giudiziari, come atti, rogatorie, mandati di comparizione,
sentenze, ca use, denuncie, reclami, ecc).
(3) Testi Giurisprudenziali (insi eme delle sentenze dettate dai tribunali e la dottrina che
contengono).
(4) Testi d i Rif erimento (opere consultate d a giuristi o altri professionisti, com e i traduttori,
per risolvere dubbi o redige re altri documenti legali, come enciclopedie, diz ionari,
formulari, e cc).
(5) Testi Dottrinali (manuali di diritto, opere di filosofia, storia e spiegazioni del diritto, tesi,
articoli spec ializzati, ecc).
(6) Testi di Applicazione del Diritto (documenti pubblici e privati che non sono rac colti nelle
categor ie anteriori, come testi notarili, contratti, testamenti, espe dienti, polizze, ecc .):
(6a) Privati : documenti in cui intervengono solo le parti interessate o i testim oni,
senza la prese nza del notaio o un pubbli co uffic iale.
(6b) Pubblici : documenti autorizz ati, rilasciati o gestiti da funzionari pubblici
competenti.
Una classificazione molto efficace ch e rip rende il concetto di genere e d à spazio anc he alla
nozione di atto comunicativo è quella di García I z quierdo (2005, pp. 125 -126), che suddivide
i testi giuridici secondo il loro c ampo d’a pplicazione e la relazione tra gli interlocutori.
Secondo l’autrice, i testi giuridici si possono sudd ividere in base al carattere pubblico, privato
o processua le che viene loro attribuito dalla comunità discorsiva nella quale il testo è
prodotto:
2. Il testo giuridico
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43
(1) Docume nti di ambito pubblico . I n questa categoria si distingue tr a: (a) testi emessi
dall’amministrato e d estinati all’amministrazione ( solicitudes, instancias, ec c.); (b) testi
emessi dall’amministrazi one e rivolti all’am mi nistrato ( certificado, cart a, citación ,
invitación, ecc . ); (c) testi int erni all’amministrazione ( actas, convocatorias , ecc).
(2) Docume nti di a mbito privato . Sono testi che si producono tra i privati e l’ amministrazione
della g iustizia ( testamentos , contratos ).
(3) Docume nti di ambito pr ocessuale . Questi testi si dist inguono in b ase all’emi ttente: (a) le
parti ( denun cia, querella, demanda ); (b ) i giudici e i magistrati ( provisiones, sentencias,
notificaciones , ecc.); (c) personale non giurisdicente ( certificados, actas, diligencias ).
In linea con le classificazioni precede nti, Prieto R amos (2009, p. 6) nel suo studio sulla
macrotestua lità della traduzione giuridica, p ropone una tassonomia che tiene in
considera zione sia la situazione discorsiva (emitten te, riceve nte, registro, finalità) , che il
contesto (reg olativo, espositivo, argomentativo, ecc) .
(1) Testi Normativi;
(2) Testi Giudiziari e Giurisprudenziali;
(3) Documenti Notarili;
(4) Documenti Registrali;
(5) Documenti Contrattuali;
(6) Testi Amministrativi (tutti quelli che non sono normativi, giudiziari o re gistral i);
(7) Testi dottrinali, perizie le gali e opere di riferimento;
(8) Altri testi divulgativi e di applicazione del diritto.
Un approccio di fferente è quello di Ortega Arjon illa (2009, p . 111) che parte dal testo p er
tracc iare la sua tassonomia di traduzione giuridica. Pertanto, questa classificazione è vincolata
al tipo di traduzione e all’ambito di applicazione professionale dei testi. L ’ autore identifica:
(1) testi o documenti di natura giur idica o in erenti alla teoria e pratica del diritto. Questi testi
sono ogge tto della traduzione giuridica;
(2) testi o documenti vinc olati ad attivit à economiche o commercia li ma che possono esser e o
no di natura giuridic a. Si occupa di questi testi l a traduzione ec onomica-aziendale;
(3) testi o documenti di varia tematica emanati da un’isti tuzione internazionale e che quindi
richiedono una traduzione istituzionale.
(4) testi o documenti inerenti all’attività giudiziaria, come atti, sentenz e, periz ie, ecc. Questi
testi sono ogge tto della traduzione giudiziaria.
25
25
L’autore include anche i testi che richied ono una trad uzione giurata, m a che p ossono non avere nie nte a che
fare con la class ificazione di giuridico.
2. Il testo giuridico
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44
Le suddette tipologie tes tuali comprendono a loro volta una molteplicità di testi suddivisi
in base al genere, intes o da Ortega Arjonilla com e “la plasmación t extual de una función
jurídica concreta confo rme a las convenciones vigentes en un d eterminado contexto
sociocultural [...]” (ibid.).
Questa breve tr attazione ha come uni co obiettivo quello di riflettere sul la possibil ità o
sull’utilità di si stematizz are e classificare i testi, i n generale, e il testo giuridico, in particolare.
Per quanto riguarda la possibi lità di dividere i testi giuridici in base al t ipo, classe o genere
testuale, ci ritroviamo in linea con Ondelli (2007, p. 116) quando sancisc e l’impossibil ità di
tracc iare una tassonomia esaustiva dei testi giuridici che ten ga conto di tutti i fattori esterni e i
campi di applicazione de l diritto. Per quanto riguarda l’util ità, rit eniamo che, sopra ttutto nella
didattica della traduzione, sia importante e necessario sistematizzare lo studi o e la
comprensione del testo giuridico mediante classificazioni in gra do di riflette re comportamenti
e caratteristiche linguistiche ed ex tralinguistiche comuni. L a divisione de i testi in gener i e
sottogeneri, c lassi e sottoclassi, più che al profe ssionist a della traduzione, aiutere bbe l’alunno
a interiorizzare parametri linguistici e strutturali fondame ntali per comprendere intuitivamente
il testo di pa rtenza e per elaborare il testo d’arrivo . Infa tti, come ricorda B o rja Albi, il
concetto di ti pologia t est uale ricopre un’im portanza fondamentale come strumento utile alla
didattica nel campo della traduzione specializzata poiché “ permite diseñar programas de
enseñanza basados en documentos auténticos y ofrecer a los estudiantes una visión
relativame nte completa de las posibles realizaciones del leng uaje especializado sobre el que
se trabaje.” (2000, p. 80). Pertanto, l’obiettivo finale della tipologizzazione del testo sarebbe
quello di semplificare la complessità tematica a cui si affaccia il tradut tore giurid ico o i l
giuriling ui sta, ossia, aiutarlo a identificare oggetti, a ordinare e classific are la rea ltà per
adottare soluzioni ottimali ne l minor tempo possibile.
Pertanto, a lla luce di queste considerazioni, l’unica possibile macroclassificazione che
riteniamo utile per i l nos tro studio è quella che considera come asse centrale il diritto e che
quindi divide i testi in base alla loro relazione con e sso: testi del o sul diritto. In base a questa
prima classificazione, ci occuperemo solo dei testi del diritto che divider emo, a loro volta, i n
base alla loro macrofunzione giuridica:
(1) legislativa , di creazione del diritto;
(2) giudiziaria , di interpretazione del diritto;
(3) amministrativa , di applicazione del diritto.
2. Il testo giuridico
_______ _________ ______ _________ ______ _________ _________ ______ _________ ______ _________ _____
45
2.2. I contributi della Linguistica Testuale e della Traduttologia.
La L in guistica T estuale rappresenta or mai dagli anni Settanta un valido strumento di
analisi per gli studi di Traduzione. Come ricorda Menin ( 1996, p.17), i primi interessi della
Traduttolog ia verso la L i nguista Testuale nascono d al fatto che questa disciplina dimostrava
di saper categoriz zare “regolarità linguistiche che presiedevano alla cost ituzione di una
grandezza nuova, univ ersalmente definita testo ” e, qui ndi, di poter offrire un quad ro teorico
capace di “descrivere e i n parte pr evedere un gran numero di fenomeni legati ai testi”. (ivi,
p.21). È gra zie anche ai contributi della Linguistica Testuale che si comincia a definire il
processo traduttivo , inteso come “un processo di decodifica del testo (originale) che pe rmette
di r isalire all’architettura del senso nei suoi li velli complessivi (macrostrutturali) e specifici
(microstrutturali).” (Meni n, 1996, p.153; Lefè vre, 2015, p. 27). I l va ntaggio che lo studioso di
traduzione t rae da qu esto approccio linguistico che parte dal testo come unità minima
d’analisi è l a possi bilità di riconoscere struttu re semantich e e gramm aticali nel testo di
partenza da trasportare al testo di arrivo e, quindi, di identificare d elle equivalenze funzionali
adattate al contesto comunicativo delle dive rse tipologie testuali. È proprio grazie alla
corre nte funzionalista degli studi di Traduzione che, dagli anni S ettanta, si comincia a definire
un modello d’analisi testuale che prende in considerazione “sia fattori intralinguistici (aspetti
grammatica li e stilisti ci), sia fattori extralinguistici (contesto, situazione, relazione mittente -
ricevente)” ( Lefèvre, 2015, pp.27-28).
2.2.1. Tipo, genere e c lasse.
L’interesse p er il t esto , come punto di partenza per lo studio sul la traduzione giuridica,
risponde a una duplice intenzi one: (1) quella di staccarsi d alla corrente traduttolog i ca che
identifica come problematica solo le idiosincrasie terminologiche e (2) quella di contrastare
l’idea ricorrente che , per essere traduttori , basta conoscere la lingua di partenza e la lingua
d’arrivo. I nfatti, come ricorda Roi ss (2009, p. 125): “la reducción de la compete ncia
traductora al simple dominio de idiomas es todavía hoy, por desgracia, una cree ncia ex tendida
entre los profanos al mundo profesional de la traslación.” Ri guardo alla didattica della
Traduzione, la stessa autrice aggiunge (ibid.):
Uno de lo s retos a lo s que nos e nfrentamos lo s do centes, p ues, es erradic ar ese falso bino mio
que intenta ig ualar la c ompe tencia tr aductora con la competencia b ilingüe. Nuestra labo r, e ntre
muchas otr as, desde el primer día de clase es record ar a nuestros estudia ntes qu e traducimos
textos y no pa labras , p or o bvio que esto parezca . Uno d e lo s fines d idácticos, p or lo tanto, es el
desarro llo y afianza miento d e la deno minada su bcomp etencia comunicativa- textual como parte
integrante de las s iete s ubco mpetencias de las que se co mpo ne la co m petenc ia traductor a.
26
26
Il cor sivo è nostro.
2. Il testo giuridico
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46
Come vedremo nel capitolo succe ssivo sulla Traduzione Giuridica, una delle
sottocompetenze che formano la macrocompetenza trad uttiva è quella testuale, ossia la
capacità di a nalizzare un testo e di riconoscerne la struttura e le ca ratteristiche princip ali. Tale
attività, soprattutto nel campo della t raduzione specializzata, permette di sistematizzare la
conoscenza di classi e ge n eri testuali in una lingua/cultura A, per po ter affrontare più
intuitivamente ed ef ficacemente il suo trasferimento alla ling ua/cultura B.
Partendo dall’ipotesi principale che lingue di verse ricorrono a differenti meccanismi di
coesione in base al genere , possiamo capire l’importanz a che riveste la Li nguistica Testuale
neg li studi di Traduzione. Come rammenta G arcía I zqui erdo (2000, p. 159):
los rec ientes acerca mientos al análisis textual de la tr aducción ha n hecho referencia, de m a nera
recurrente, a d os aspec tos f und am entale s para la mej or c omprensión de lo s tex tos traducid os: la
expresión de los d iferentes géneros en las lenguas a través de tip os textuales r epresentativos; y
el importante p apel de los m eca nismos de co hesión.
Prima di analizzare i principali contributi allo studio del testo , sia da parte della Linguistica
Testuale, che della Traduttologia, c erchiamo di fare un po’ di chiarezza su concetti spesso
confusi e contr addittori: genere, classe , tipo . Esiste, infatti, una molteplic ità di teorie e di
approcc i empirici sulle tipologie e classific azioni dei testi, spesso contrastanti, provenienti
dalla re torica, dalla pra gmatica, dall’Analisi del Discorso, dalla Lin guistica Testuale e dalla
Traduttolog ia. Come osserva Corbacho Sánchez (2006, p. 88), sebbene sia unanimemente
accettata la natur a del t esto come atto comunicati vo , esiste una polemica piuttosto estesa
riguardo a questi concetti classificatori a causa d i discrepanze terminologi che e concettuali,
poiché spesso accade che classe , tipo e g enere s iano denominazioni differenti che alludono
ag li stessi f enomeni li nguistici. I nfatti, i l termine tipo si confonde spesso c on quello di genere
o classe per via della traduzione dal Tedesc o dei termini Texttyp ( tipo) e Textsorte (cla sse o
ge nere). Nonostante i molti tentativi di def inire il c oncetto stesso di testo e di costruire
proposte tipologiche definitive, la comunità accademica non è ancora riuscita a fo rnire
soluzioni soddisface nti a questa problematica.
Nel panorama della L i nguistica Testuale, uno d ei primi teorici ad occuparsi della
definizione di tipo di te sto è I senberg (1987) che offre un modello efficace di tipologia
testuale come insieme di testi che devono rispettare le seguenti caratteristiche: omogeneità,
monotipia, rigor e ed esaustività.
- Omogeneità : tutti i testi di una determinata tipo logia d evono avere una base tipologica
unitaria secondo l a quale vengono classificati. All’interno della classificazione , questi testi
possono avere caratteristiche specifiche eterog enee.
- Monotipia : nonost ante le combinazioni della microstruttura del testo (enunciati), tutti i testi
di una tipologia de vono risalire ad una sola categ oria.
2. Il testo giuridico
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- Rigore : i testi di una tipologia determinata non devono presentare ambi guità tipol ogica,
ossia la scomposiz ione d ella loro microstruttura s emantica-pragmatica non deve portare a
classificarli secondo un’altra tipologia.
- Esaustività : tutti i testi di una d eterminata tipologia t eorica devono essere empiricamente
coere nti con essa.
Per quanto ri guarda invece il concetto di genere, Brinker (1988, p. 124) offre una
definizione più precisa di Textsorte, come schemi validi per atti ling uistici complessi,
combinazioni tipiche di caratteristiche contestu ali (situazionali), funzionali -comunicative e
strutturali ( gra mmaticali e tem a tiche). La fun zione, situazione e struttura dei t esti si
condizionano mutuamente dando vita ai cosiddetti generi. Inoltre, secondo questa definizione,
i generi t estuali rispondo no a necessità soci ali e comunicative specifiche e hanno un’influenza
cog nitiva, dal momento che sono conosciuti e utilizzati dag li attori della comunicazione.
Un’altra proposta ef ficace è quella di Heinemann & Viehweger (1991, p. 144) che
distinguono, da una parte, il concetto di T exttyp , come cla ssificazione teorico-scientifica
ba sata su criter i di nat ura este rna e, dall’altra, quelli di Textsorte e T extklasse , com e
classifica zioni quotidiane applicate da una determinata comunità. Secondo questa definizione
(Heinema nn & Viehweger, 2000, p. 19) , i generi sono un ins ieme limitato di esemplari
testuali con c aratteristiche specifiche comuni di natura strutturale e formale, tematica,
situazionale e funzionale.
Negli ultimi decenni fino ai nostri giorni, la gen ologia , o studio dei generi, è diventata il
centro d’inte resse p er dis cipline e terogenee che hanno influito molt issimo anche sugli studi di
traduzione, come r iassume Monzó Nebot (2011, p. 495):
En este se ntido, la genolo gía, en su aplic ación a la tra ducción, pod ría co nsiderarse una
platafor ma co nciliador a en la que se darían cita la lin güística (p ragmática, socio lingüí stica,
análisis del d iscurso, lingüísti ca textual, li ngüística cog nitiva, lingüí stica f uncional sistémica),
la semiótica, los est udios culturales de la traducción, la filoso fía, la psicología, la antropología
(cultural, cognitiva).
2.2.2. Linguistica Testuale.
Ad ogni modo, al ma rgine delle singole d efinizioni e della confusione sui concetti di tipo,
classe e genere , possiam o affermare ch e l’obiettivo principale della classificazi one dei testi è
la necessità di sistemat izz arne lo studio e di gar antire la comprensione de i suoi meccanismi
linguistici, stilistici, retor ici, pr agmatici e g rammaticali. Tra i vari approcci scientifici di
classifica zione dei t esti (sistemico -funzionale, sociologico, inte rpretativo, cog nitivo,
diamesico, ecc.) sono generalmente riconosciute quattro fa si della linguistica testua le:
2. Il testo giuridico
_______ _________ ______ _________ ______ _________ _________ ______ _________ ______ _________ _____
54
(5) Spazio comunicativo. Questo fattor e influisce sulla variante diatopica della lingu a del testo
origina le e il traduttore a cquisisce queste informaz ioni consultando i dettagli sul luogo di
pubblicazione o redazione del documento e la cultura dell’autore e del ricevente.
(6) Tempo . La dimensione temporale di scrittura, circolazione e tradu z ione del testo esercita
una grande influenz a sui fattori intratestuali dell’ o rigina le e sulle strategie del traduttor e.
(7) I l motivo della comunicazi one. Questo fa ttore può coincidere con l’oc casione per la quale
si è prodotto il testo e il perché è stat o scritto. Queste varianti i ncidono s ul contenuto, il
vocabolar io, la struttura delle proposizioni e gli eleme nti non verbali della comunicazione.
(8) L a funzione comunicativa o la combinazione di funzioni. In base alla funzione, i testi
possono presentare configurazioni esterne spe cifiche e convenzioni interne ricorrente che
fanno sì che si possano stabilire tipologie testuali. A partire da lle funzioni del testo,
inoltre, possono coesiste re due tipi di traduzione: strumentale e documentaria .
- La traduzione strumentale si ut ilizza come strumento per trasmettere un messaggio
in un nuovo atto comunicativo nel quale i l destinatario può non essere cosciente del
passaggio; in questo tipo di traduzione, si adotteranno strategie traduttive più
“estranianti”, quindi più orientate alla cultura d’ar rivo.
- La traduzione docum entaria , i nvece, serve come documento per la comunicazione
tra l’autore d el testo originale e il destinatario della traduzione che è c osciente di non
far p arte della sit uazione comunicativa; in questo tipo di traduzione, si adotteranno
strategie traduttive più “ addomesticanti” per pr ivil egiare le caratteristiche s intattiche,
morfolog iche, lessicali del testo origina le
29
.
I suddetti fattori extratestuali che compong ono la situazione comunic ativa i nfluenzano una
lunga s erie di fattori intratestuali, tra i quali l’autrice menziona il tema , o materia di cui tra tta
il testo, e il suo contenut o esplicito ed implicito. Inoltre, nell’analisi di questi fattori interni, si
studia la composizione del testo, ossia la macr ostruttura (c apitoli, paragrafi, ecc.) e la
microstruttura de gli enunciati, gli el ementi non v erbali (punti, virgole, illustrazioni, ecc.) e le
caratteristiche linguistic he (lessico e struttura) e stilistiche (cor sivo, maiuscole, parentesi).
Infine, il m erito di quest ’autrice è quello di aver posto le b asi per una s olida analisi del
testo originale, utile al traduttore p er verificare se la sua funz ione comunicativa si può
mantenere nel testo d ’arrivo e per localizz are gli elementi che devono e ssere adattati. Grazie a
quest’analisi previa alla t raduzione, il t radurre può valutar e se i fattori del t esto originale sono
compatibili con le funzioni pretese nel testo d’arrivo.
29
La distinzio ne fra traduzio ne strumentale o d ocumentaria, ripr esa da Cao e Garzone (2007 ), si app lica anche
alla trad uzione giuridica , poiché si adotta una tr aduzione s trumentale se i testi hanno valo re giuridico ( normative
purpos e ) o una traduzio ne documentaria se i testi h anno u n valore puramente infor mativo ( in formative p urpose ).
2. Il testo giuridico
_______ _________ ______ _________ ______ _________ _________ ______ _________ ______ _________ _____
55
2.3. Modello d’analisi testuale multilivello e multidime nsionale.
A partire d agli anni Novanta, tutti questi approcci provenienti dalla Linguistica Testuale e
dalla Traduttologia hann o dato vita ad una vasta corrente di ricerca foca li zzata sull’a nalisi del
testo come “sistema m ultilivello o multidimensionale”. Que sta corrente, co me abbiamo visto,
trova le sue radici sia nelle classific azioni multidimensionali e sequenziali di Werlich e Adam,
sia nelle classifica zioni della corrente traduttologica funzionalista di Reiss e Nord. Al tempo
stesso, si basa sulla proposta d’analisi te stuale funzionale di Brinker (1992) e sul modello
cog nitivo-procedimentale di Heinemann & Viehweger (1991), che riassumiamo di seguito.
Il mode llo di analisi testuale di Brinker si realizza in tre livelli:
(1) analisi del contesto;
(2) analisi delle funzioni (informativa, appellativa, obbliga tiva, dichiarativa, d i contatto);
(3) analisi della struttura tem atica e grammatica le, nel la quale si determina la modalità e lo
sviluppo tematico (arg omentativo, descrittivo, esplicativo, na rrativo).
Il mode llo di Heinem ann & Viehweger propone un’analisi più complessa in quattro livelli :
(1) livello funzionale , nel quale si dividono i testi in base a quattro funzi oni principali
(espre ssiva, appellativa, informativa, regolativa, produrre effe tti estetici).
(2) livello situazi onale , nel quale si identificano gli interlocutori e i parametri spazio -
temporali; in questo livello i testi veng ono an alizzati secondo la situazione in cui sono
prodotti, il contesto, il numero e i l ruolo sociale degli interlocutori e il mezzo o i l
canale di emissione.
(3) livello di contenuto se mantico , nel quale si studi a il t ema, la sua di sposizi one e
organizzazione e si determinano le parti st andardizz ate ( se zioni ) e le strutture con la
stessa base semantica ( s equenze ); in questo livello i t esti vengono analizzati secondo il
tema di cui tra ttano, come lo sviluppano e la struttura de l testo.
(4) livello formale-grammaticale , nel quale si identificano gli elementi grammaticali e
lessicali, le forme linguistiche ed extralinguistiche, le figure r etoriche e stil istiche; in
questo livello vengono studiati i testi in base ai loro elementi linguistici e alle
convenzioni comunicative.
Alla luce di t utti questi contributi si svil uppano i m odelli d’ana lisi testuale proposti d a
Ciapuscio (2003) e Elena (2006; 2008) che studiano il testo come un sistema multil ivello e
multidimensionale. Ques t o m odello d’analisi prev ede uno studio globale del testo, ordinato in
quattro livelli interdipendenti tra loro (multi livello), e uno studi o parziale delle diverse
dimensioni che sogg iacciono al testo (multidimensionale) . I quattro livelli sono:
2. Il testo giuridico
_______ _________ ______ _________ ______ _________ _________ ______ _________ ______ _________ _____
56
1. Livello funzionale : perché si produc e un testo?
2. Livello situazionale : chi produce il testo, per chi, dove e quando?
3. Livello del contenuto semantico : cosa contiene il testo e come si or ga nizza?
4. Livello formale-grammaticale : che mezzi linguistici e formali si adopera no?
(1) Per livello funzionale si intende sia lo studio dell’ intenzione prag matica dell’emittente sia
l’effetto del testo sul ricevente/società. Se condo lo schema multif unzionale proposto da
Ciapuscio (2003, p. 103), in questo livello i testi si dividerebbero in espressivi , appellativi ,
informativi e direttivi , anche se si parte dall’idea generale che questi siano plurifunz ionali
e che quindi possa no coesist ere più f unzio ni allo stesso tempo.
(2) I l livello situazionale raggr uppa le caratteristic he diafa siche, diamesiche, diatopiche e
diacroniche dell’atto comuni cativo. Questo li vello risulta particolarmente interessante per
il tra duttore poiché dà informazioni sui paramet ri spazio-temporali del testo e sul grado di
interazione e di competenza specialistica dell’emitt ente e del ricevente.
(3) I l livello tematico riguarda il contenuto semantico e dà informazioni sul t ema e sulla sua
organizzazione. Questo livello è altrettan to fondamentale poiché permette di ricavar e la
prospettiva utilizzata per la trattazione del contenuto (teorica , applicata, didattica,
divulgativa, ecc.), l ’originalità del testo (testo orig i nale, metat esto, t raduzione, ecc .), la
classifica zione stessa de l testo in base al tema (testo letterario, s cientifico, ecc .), e le
cara tteristiche semantiche macrotestuali ( sezi oni ) e microtestuali ( sequenze ) che
compongono un testo. Mentre le sezioni sono parti più o meno standardizzate , le sequenze
formano la mic rostruttura semantica interna.
(4) I l live llo formale -grammaticale studi a invece gli elementi linguistici ed ex tralinguistici e
le caratter istiche grammaticali, lessicali, retoriche e stilistiche rappresentative di o gni
sequenza.
Di tutti questi livelli, il l ivello tematico è fondamentale in quanto vi si ritrovano i concetti
di macrostruttura ( sezioni ) e microstruttura ( sequenze ) e poiché, in base alla sua
composizione, incide sulle caratteristiche del livello formale -grammaticale.
Da un punto di vista esterno, la divisione in se zioni permette l’individuaz ione di parti
standardizzate e la de scrizione ordinata del loro contenuto e de gli elementi formali
cara tteristici. Pertanto, conoscere le sezi oni in cui è divisa una determinata classe testuale dà
la possibil ità di organizzare il contenuto e di formulare, durante il processo di lettura previa
alla traduzione, predizioni sull’andamento e sulla natura interna del testo.
2. Il testo giuridico
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57
Da un punto di vista in t erno, inoltre, è possibile ide ntificare sequenze o procedimenti
semantici che caratterizzano la trattazione del tema. Secondo Adam ( 1991, 11), la sequenza
testuale è “ una red d e relaciones jerárquicas, un a totalidad que s e puede descomponer en
partes relacionadas entre sí y con el todo. Una enti dad relativamente autónoma, dotada de una
organiz ación interna que l e es propia” (Bassols & To rrent, 2012, p. 24; Elena, 2011, p. 130) .
Secondo questa teoria, condivisa e alimentata da molti autori, come Gülich, Werlich,
Ciapuscio, Fuentes Rodr iguez, Ciapuscio & Kugel ed Elena, l e sequenze possono essere di
vario tipo:
- narrativo;
- descrittivo;
- espositivo;
- istruttivo ;
- ( argomentativo ) .
Alcuni autori come Ro ulet, Ciapuscio, Montolio, Elena e Holl non includono nella
classifica zione una quin ta sequenza argomentativa poiché riten g ono che tutte l e sequenze
siano influenzate d a un a dimensione (o sup ersequenza) ar gomentativa o poetica, in b ase allo
stile. Invece, altri autori come Werlich e Adam includono nella classificazione la sequenza
argomenta tiva. In questa sede, seguendo la pr ima linea, si suddi vidono le seque nze in quattro
modalità discorsive ( na rrative, descrittive, espositive e istruttive ), che possono essere
cara tterizz ate da due diversi tipi di dimensioni ( argomentativa o poetica ).
Le sequenze narrative s ono quelle che si occupano della trattazione logica del quando e
dove si sviluppa la trama. Sono generalmente enunciate da un narratore (1 ° o 3° person a) e
hanno come elementi car atteristici una storia e dei personaggi a genti. Avendo uno sviluppo
che prevede un i nizio, un nucleo e una fine, hanno relazioni sintattiche prevalentemente
causali o temporali (con giunzioni di causa o e ffetto, complementi e avv erbi temporali),
verbi di azione o movimento e tempi solitamente perf ettivi o imperfettivi. L e loro funzioni
principali sono quella inf ormativa ed espressiva e la caratteristica sintattica predominante è
il verbo.
Le s equenze descrittive sono quelle che trattano del come sono i personaggi, gli ogg etti, i
luoghi, le situazioni, ec c. Queste sequenze s emantiche possono essere o gg ettive o
sogge ttive, in base al tipo di emittente e alla funzione del discorso. Le caratteristiche
principali sono l’osservazione, la selezione e l ’organizzazione dei dati. Anche in questo
caso, le loro funzioni principali sono quella informativa ed espres siva e la classe sintattica
predominante è l’aggettivo.
2. Il testo giuridico
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58
Le sequenze espositive s ervono per esporre e sviluppare in forma chia ra e prec isa l e idee e
i concetti relativi ad un determinato tema. Que ste sequenze prevedono la scelta di un
argomento, la docum ent azione, l’organizz azione dell’informazione e la s ua elabor azione.
Pertanto, un t esto formato prevalentemente da sequenze espositive sarà caratterizzato, a
livello esterno, da elenchi numerati, element i comparativi, fattori causa -effetto e
bipartizione in problema e soluz ione e, a livello interno, da sequenze ricc he di
organizzatori testuali. I c onnettivi più usati sono quelli con cara ttere aggiuntivo ( e, anche,
inoltre, ancora , ecc./ y, además, incluso, todavía , ec c.), temporale ( quando , mentre, prima-
dopo che , ecc./ cuando, al mismo tiempo , antes-después que , ecc.), di causa-effetto ( dato
che , quindi, così, ecc./ por eso, pues, entonces, por tant o, ecc.), avversativo/concessivo
( mentre, s eppure, anche se , e cc./ p ero, aunq ue, a pesar de, sin embargo , ecc.),
esplicativo/dichiar ativo ( cioè, vale a dire, i nfatti, ossia, ecc./ o sea, es decir, en otras
palabras , ecc.), dubitativo/ipot etico ( se , nel caso in cui , ec c./ si, en caso de , ecc). In questo
tipo di sequenze abbondano inoltre i connettivi intra -, meta- e inter-testuali per riferirsi ad
altre parti del testo ( cfr., ibid , citazioni, simboli, lette re, numeri, parentesi, virgolette, ecc) .
Le s equenze espositive tendono alla nominalizz azione e contengono pr evalentemente verbi
al presente indicativo con valore at emporale. La funzione principale è informativa e le
cara tteristiche morfosintattiche predominanti sono il sostantivo e i c onnettivi log ici.
Le sequenze istruttive sono quelle che portano il ricevente alla re alizzaz ione di un’azione.
Le istruzioni si presentano normalmente in sezioni spec ifiche e s eguono un ordine
consequenziale preciso per importanza o per logica. Per alcuni autori hanno una
dimensione argomentativa (Ciapuscio, 2003) poi ché, pe r perseguire l o s copo di istruire o
ordinare, spesso devono offrire ragioni e fattori l eg ittimanti. Le funzioni principali sono
informativa, app ellativa e regolativa e l’element o predominante è il ve rbo modale e il
verbo all’imperativo con valore performativo.
Per quanto riguar da le di mensioni , possiamo disting uere tr a quella argomentativa e poe tica:
La dimensione argom entativa è presente in sequenze in cui l’autore esprime o confuta
opinioni per tentar e di persua dere o dissuadere il lettore e, pe rtanto, corr isponde alla
funzione informativa, re golativa e appellativa. La sua caratteristica principale è t entare di
dimostrare, convince re o influenzare l’opinione del lettore e, quindi, tende ad apparire in
testi specializzati, soprattutto in presenza di sequenze espositive e istrutti ve. Le tecniche
retoriche sono simili a q uelle utilizz ate nella seque nza espositiva e l’elemento chiave sono
gli operatori discorsivi di arg omentazione e contro -argomentazione, come avverbi,
locuzioni prepositive, connettivi g erarchici e log ico -semantici.
2. Il testo giuridico
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59
La dimensione po etica è presente in sequ enze in cui l’autore elabora il testo secondo un
proposito estetico o artist ico, facendo uso di figure r etoriche ed elementi enfatici. Qu esta
dimensione è presente soprattutto in sequen ze narrative e descrittive. La funzione
predominante è espr essiva e la caratteristica p rincipale è l’uso di una si ntassi elaborata e di
un lessico rice rcato.
Per fare un po ’ di chiarezza sui concetti esposti, riportiamo di seguito lo schema
dell’a nalisi multiliv ello -multidimensionale proposto da Elena (2008, p. 159)
30
:
LIVELLI
FUNZIONAL E
SITUAZIONA LE
TEMATICO
FORM ALE-
GRAMM ATICALE
Espri mere
Contattare
Informare
Regolare
Interlocutori
- relazione
- numero
- grado di
specializzazione
Parametri spazio -
temporali
Tema
- assetto te matico
- prosp ettiva
- provenie nza
Sviluppo tematico
- Organizzazione e sterna: sezi oni
(parti standardizzate,
macrostruttura ester na)
- Organizzazione i nterna: seq uenze
(micro e macrostruttura in terna)
Elementi:
- m or fosintattici
- lessicali
- stilistic i
Questo modello d’analisi multilivello offre u no studio dei testi nella loro fenomenologia
globale e permette di ric avare classi o tipologie testuali all’interno di un determinato genere.
In questa sede, si intende pe r classe testuale un gruppo di testi caratterizzati da una s erie di
elementi globali comuni che, a livello particolare, può essere diviso in ulteriori sottoclassi e, a
livello generale, può ess ere inglobato in tipologi e testuali, secondo le funzioni che racc hiude
(espre ssiva, appellativa, informativa e regolativa). La classe testuale deter mina gli elementi
linguistici e l ’org anizzaz ione esterna ed int erna del testo e necessita di un m etodo d’analisi
olistico per individuare e studiare le parti di cui si compone.
In ambito traduttologico, i concetti di organizzazione e st ruttura testuale so no altrettanto
importanti come risorsa strateg ica del traduttore per la comprensione intuitiva e
l’interiorizzazi one di costanti nel testo. I nfatti, la capacità di dom inare int uitivamente questi
livelli o competenze è c iò che distingue il traduttore, o esperto, da un semplice lettore. Ciò che
deve acquisire il traduttore specializz ato, insieme alla competenza tematica , è infatti una
competenza organizzativa che permette di indi viduare la struttura ester na ed interna dei testi.
Come sottolinea Elena (2007): “La estructuración del tema, una vez aprendida, se convierte
en esquema de referencia o marco en el que se inserta el proceso de comprensión tex tual.”
30
Lo sche m a orig inale è in Sp agnolo. La traduzione all ’Italiano è nostra.
2. Il testo giuridico
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60
2.3.1. L’analisi testuale contrastiva per la traduzione.
Come ricorda García I zqui erdo (1999, pp. 1-12), gli studiosi di traduzione hanno rifiutato
per molto tempo l’idea che l’analisi contrastiva (come analisi di errori utiliz zata nella didattica
della L2) potesse essere uno strumento di appogg io al traduttore. S olo con l ’arrivo della
corrente dell’ Interlingua (Selinker, 1972), l’analisi contrastiva cominci a ad essere al centro
deg li st udi di traduzion e, oltre che della di dattica della seconda lingua. Per tanto, i prim i
tentativi di applicazione della teoria linguistica all’analisi della traduzione si situaron o nel
campo contr astivo, come dimostrano g l i studi di linguistica comparata tra dizionale di García
Yebra (1982), di stilistica comparata di Vinay & Darbe lnet (1958; 1969) e di comparazione
grammaticale tra lingue
31
di Vázquez A yora (1977). Tutt i questi appr occi erano finalizzati
allo studio di procedimenti di analisi ed esecuzione pratica della traduzione, utili per
sistematizzare problemi strutturali a livello micr o e mac rolinguistico, applicabili a lla di dattica
della t raduzione. L’evoluzione della m etodolo gia dell’analisi contra sti va applicata alla
didattica della tr aduzione, soprattutto nelle fasi di comprensione -riformulazione, avviene
mediante un cambio di prospettiva, da un livello mi cro a macrocomparati vo, dall’interesse per
l’ enunciato all’inter esse per il testo. Dall’analisi contrastiva microlinguistica (fonolo gia,
lessico, sintassi), incentrata sul codice, si passa q uindi all’analisi c ontrastiva macrolinguistica,
incentrata sui contesti d’uso della lingua e sul com portamento della l ingua in questi co ntesti,
come dimostrano gli studi di J ames (1980). D ato che lo studio del contesto (come testo e
situazione comunicativa) richiede diversi tipi di i nterpretazioni, psicologiche e sociologiche,
la macroling uistica si apre a nuove discipline, dando vita alla L inguistica Testuale e
all’Analisi del Discorso. Mentre l a prima si basa s u un livello analiti co più formale, studiando
l’organizzazione degli enunciati in unità più complesse , la seconda si centra su aspetti più
funzionali, analizzando come si utilizzano determinati discorsi o linguaggi (J ames, 1980, pp.
133 e ss). Secondo l’autor e, l’Analisi Testuale Contrastiva si occupa principalmente di t re
ambiti:
- la ca ratterizzazione testuale (raccolta di dati ricorrenti nell’uso di certi meccanismi di
crea zione di coesione testuale in entrambe le lingue);
- la t ipologia testuale (descrizione di tipi testuali nella L1 e L2 che compiono l a stessa
funzione);
- testi tradotti.
31
Queste tre tap pe dell’anali si contrastiva app licata alla tra duzione sono state cla ssificate da Hurtado Albir
(1996) .
2. Il testo giuridico
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61
Nell’ambito dell’Analisi Testuale Contrastiva, come disciplina applicata agli st udi di
Traduzione, sono si gnificativi i contributi di Hartmann (1980), che combina prospettive
eclettiche (linguistica applicata, contrasti va, anal isi del discorso e traduzione) in un’unica
disciplina teorica, d enominata Testologia Contrastiva ( Contrastive Textology ) e,
successivamente, l’opera empirica di Spillner (19 81) sulla Kontrastiven Textologie , applicata
allo studio di un genere preciso (annunci matrim oniali in Tedesco e Francese). Le teo rie di
Hartmann si basano sulla linea di ricerca di stilistic a comparata d i Vinay & Darbelnet (1958)
e distinguono tre tipi di testologie differenti:
- la testolog ia comunicativa (studia il testo a livello pragma tico);
- la testolog ia combinatoria (studia il testo a livello sintattico);
- la testolog ia referenziale (studia il testo a livello semantico).
Secondo l’autore (1980, p. 51), la Testologia Con trastiva è particolarmente utile nella sua
applicazione a lla Traduzione poiché, comunicando attraverso dei testi, non possiamo tradurre
enunciati o pa role isolate dal loro discorso com pleto, situato, a sua volta, i n un contesto
situazionale preciso; inol tre, la tra duzione del discorso è possibile solo g razie alla conosc enza
delle strutture e quivalenti e delle convenzioni stilistiche utilizzate nella lingua di ar rivo.
L’approccio di Spillner (1981), invece, si bas a sulla compara zione d elle caratteristiche
tipiche di un gene re t estuale appartenente a due sistemi linguistici diffe renti. La sua
Testologia Contrastiva si conc entra, pe rtanto, sul Textsorten (g enere, classe) e serve pe r
analizzare l e convenzioni testuali dei distinti generi e per most rare con quali mezzi si
verifica no t ali convenzioni nelle due lingue comp arate . Le differenze tra i vari generi testuali
saranno determinate, oltre che da fattori puramente linguistici, anche d a fat tori extralinguistici
e socioculturali che infl uiscono inevitabilmente sul codice. Secondo l’autore, esistono sei
metodi differe nti di analisi contrastiva:
(1) Textlinguistischer Systemvergleic h: comparazione del sistema lin guistico a livello
testuale.
(2) Frequenzund Normvergleich: comp arazione della frequenza di determinati procedimenti
testuali e delle norme linguistiche.
(3) Textlinguistische Fe hleranalyse: analisi degli errori a livello testuale .
(4) Übersetzungsv ergleich: comparazione di testi tradotti.
(5) Paralleltextv ergleich: comparazione di testi par alleli tra i quali non esiste una relazione
traslativa, ma si ragg ruppano per caratteristiche tematiche e pragmatiche.
(6) Vergleic h der normativen Rhetorik und Stilisti k: comparazi one della retorica e della
stilistica normativa.
2. Il testo giuridico
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62
Pertanto, d a questa br eve panoramica, intendiamo la Testologia Contrastiva come
metodologia utile per l’analisi delle di ffere nze linguistiche e culturali ra cchiuse nei generi
testuali e come passaggio previo all ’atto t ra slativo, poiché permette di analizzar e sia
l’organizzazione de l testo a l ivello macrotestuale, sia le convenzioni discorsive che
cara tterizz ano distinti gene ri appartenenti a una determinata c ultura.
L’importanza d ell’analisi testuale contrastiva nel cam po della traduzione è c entrale s e
consideriamo che il testo è il risultato di operazioni cog nitive ch e si inquadrano nell’ambit o
dell’interazione tra l’informazione testuale e la co noscenza previa sedimentata nella memoria
(Elena, 2007, p. 139; 2008, p. 16 4). L’autrice si basa su autori come Beaugrande & Dressler
(1997) che riprendono le teorie retoriche classiche riguardanti le tappe cognitive di r icezione e
produzione testuale ( inventio, dispositio, elocutio ) e identificano come fasi di elaborazione del
t esto (1) la pianificazione, (2) l’ideazione, (3) lo sviluppo, (4) l ’espressione e (5) l’analisi
grammatica le, il cui ordine è inverso nel momento di ricezione e decodificazione del testo.
Riportiamo lo schema di Elena (2008, p. 165), t radotto all’italiano , riguardante il processo
di analisi multidimensio nale di un testo (ricezione) e della sua traduzione (elaborazione), dal
quale si nota come ne lle due fasi siano implicati gli stessi livelli , ma c on un ordine inverso:
Analisi del testo orig inale
Elaborazio ne della tr aduzione
Livello 4: for male-gra mmaticale
Livello 1: f unzionale
Livello 3: d i contenuto se mantico
a) tema
b) o rganizzazione te matica
Livello 2: sit uazionale
Livello 2: sit uazionale
Livello 3: d i contenuto semantico
a) te ma
b) o rganizzazione tematica
Livello 1: f unzionale
Livello 4: for male-gra mmaticale
Mentre nell’an alisi del testo originale si studi ano prima la dimen sione espositiva
(grammatic a) e semantica (tema ed organizz azione), per poi arrivare a capi re la situazione e la
funzione del tes to, nell’elaborazione della traduzione si pianificano innanz itut to la funzione e
la situazi one comunicativa, per poi organizzare lo sviluppo del tema e sc eglie re le espressioni
grammatica li. Comprendiamo quindi che il traduttore, rispetto ad un normale let tore, deve
dominare a livello esperto ognuno di questi passagg i. Seguendo le stesse fasi dell’acquisizione
della compe tenza testuale in aula di traduzione (Elena, 2008; 2011) , durante l’analisi
contrastiva l ’alunno apprende un processo di lettura consapevo le c he prevede strategie e
tecniche dif ferenti: (1) l ettura previa (intuitiva), (2) lettura e (3 ) rilettura. Le due fasi finali si
ottengono grazie alla conoscenza testuale previa e alimentano a loro volta l a memoria per un a
reminiscenza f utura delle strut ture testuali.
2. Il testo giuridico
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63
(1) Lettura pr evia: fase in cui si formulano ipotesi e si richiamano conoscenze previe
(tematiche e di or ganizzazione testuale), median te risorse visive come l’ esplorazione di
parate sti, parole chiave, indici, ecc. In qu esta fase si è già i n grado di determinare
intuitivamente il g enere e la classe testua le, i n base a reminescenze passa te, e di
riconosce re l a struttura esterna globale d el testo (formule ricorrenti, spazi in bi anco,
organizzatori testuali).
(2) Lettura: fase in cui si riconosce e si usa l a competenza t estuale per identificare
convenzioni standard e i dee principali, mediante la ricerca e l’id entificazione di marcatori
lessicali e strutturali. In questa fase ci si addentra nello studio della microstruttura del testo
per divederlo in sezioni e identifica rne le sequenze.
(3) Rilettura: fase in cui si s eleziona e si organizza l’informazione con riassunti o grafici. In
questa fase si acquisisce una visione particolare e globale del testo, applicando il modello
multilivello per defini re la funzi one (informativa , espressiva, regolativa, appellativa), l a
situazione (interlocutori e atto comunicativo), il tema (semantica) e la forma
(grammatic ale e lessicale).
Pertanto, i l dominio della conoscenza organizzativa dei modelli testuali, e qui ndi della loro
struttura, ricopre un ruolo fondamentale nell a t raduzione poiché permette l ’acquisizione di
una metodologia di decodificazione immediata del testo, in base all’intenzione del suo
emittente. Infa tti, in bas e ai propositi dell’autore o alle co nvenzioni del testo, i l contenuto sarà
strutturato in maniera diversa. Definiamo quindi il concetto di struttura come
un’organizzazione che permette al destinatario del testo (nel nostro caso il traduttore) di
riconosce re i punti rilevanti e di sviluppare una categorizzazione dei contenuti utile alla loro
comprensione e al loro r icordo futuro. Nella didattica della traduzione, inoltre, conoscere la
struttura dei testi ge nerati in una determinata lingua e cultura, consente di costruire tipologie
testuali che possono aiutar e l’a lunno a identificare conve nzioni ricorrenti nella lingua di
studio. A magg ior ra gione, la conoscenza contrastiva del comportamento dei testi in entrambe
le culture permette al traduttore di comprendere intuitivamente il testo A e di ela borare la
traduzione secondo le no rme della lingua/cultura B. N el caso in cui il traduttore non rispetti
l’organizzazione semantica e formale - grammaticale del testo d’arrivo, si possono produrre
alterazioni che incidono nel livello funzionale e quindi nell o scopo stesso del testo e che
possono causare ripe rcus sioni importanti.
Applicando queste riflessioni al campo della traduzione giuridica, intendiamo a maggior
ragione l’importanz a di fare riflessioni contrastive di natura l inguistica ed ext ralinguistica; di
fatti: “ L e esigenze di confronto interlinguistico hanno rappresentato negli ultimi anni uno
3. La trad uzione giuridica
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70
che d efinisce la traduz ione secondo i testi g i uridici, come abbiamo visto nel capitolo
prece dente, ci si scontra con la medesima difficol tà di definire il t esto g iuridico: se pe r testo
giuridic o si intende un co ntenitore di concetti giuridici, allora la varietà delle tipologie testuali
e delle modalità di tradu zione sarebbe troppo num erosa. I nfine, secondo Mayoral As ensio, se
la situazione e il tipo di t esto non risolvono il problema della caratterizzazi one della
traduzione giuridica, non può farlo nemmeno un discorso sull a traduzione specializzata, dal
momento che l’e vento comunicativo non avviene sol o tra speciali sti de lla materia, ma tra un a
molteplicità di interlocutor i, fattore che influisce inevitabilmente sulle modalità di traduzione.
Sull’impossibilità di offrire definizioni o classificazioni sulla traduzione giuridica e
l’inutilità per il suo svolgimento pra tico, Ma yor al Asensio (2004, p. 11) conclude:
En r ealidad, la categoría d e trad ucción juríd ica no es más que un constr ucto mental qu e los
estudiosos, e xperto s y p rofesionales han creado para hacer m á s fác il la co mprensión y el
entendimiento, p ero cuando lo s co nstructos mentales se pre tenden re ificar y converti r en
realidad es d el mundo pro fesional o de cualquier otro á mb ito diferente a aquel par a e l que
fueron creados (es decir, el estudio acad émico) general mente no funcionan o, si func ionan
(como cate goría de materias acad émicas o e n las tari fas pro fesionales o en la definició n d e
puestos de trabajo o en la búsqueda de for mas de traducir p rop ias), p ueden hacerlo con ef ectos
muy negativos. Los con structos mentales no co nstituyen u na buena guía p ara la acció n.
Ad ogni modo, negli ultimi decenni, vari autori h anno provato a fornire tassonomi e della
traduzione giuridic a, se guendo diverse correnti tr aduttologic he. Come spiega Ortega Arjonilla
(2009, pp. 109-110), ci sarebbero per lo meno tre tendenze di classificazione della traduzione
giuridic a, una massimalista, una minimalista e una accademic o -professionale. La prima è
quella che consider a gi uridico un ambito molto vasto in cui confluiscono anch e testi
economici e aziendali, testi istituzionali e testi di varia natur a, normalmente sot toposti al
traduttore giurato. La tendenza minimalista è quella che di vide il genere di ritto in sottogruppi
e che quindi studia e si specializza in ambito economico, giurisprudenziale, commerciale,
istituzionale, ecc. Quest o approccio è tipico del mondo della ricerca che tenta di p roporre
classifica zioni a seconda del cara ttere specific o dei vari discor si g i uridici, p eccando a volte di
poca attinenza con la realtà pratica della traduz ione. Inf ine, la ten denza accademico -
professionale è il frutto dell’incontro tra le p recedenti e uni sce la riflessione traduttologica,
tipica del mondo accademico, con l’esperienza pratica del traduttore professionista. I nsiem e ai
tentativi di classific azione della traduzione giuridica, coesistono anche o pini oni di autori che
riteng ono inutile la classificazione speciale di traduzione giuridica , dal momento che non
presenta una forma di tr aduzione omogenea (May or al Asensio, 2002, p. 10) e perché non
esiste una relazione diretta tra la tipolo gia testuale e un campo di specializ zazione deter minato
(Mata Pastor, 1999, p. 120).
3. La trad uzione giuridica
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71
La demarcazione dei confini di questa disciplina/pra ssi dipende sicuramente
dall’approccio teorico che si adotta, dalla varietà di discipline annesse, dal tipo di emittente e
di testo originale e dal tipo di destinatario e scopo della trasmissione del testo tradotto. Ad
ogni modo, in questa sede ci l imiteremo a considerare la classica tripartizione della t raduzione
giuridic a in giudiziaria , cioè inerente alla giustizia, giurata , ossia con valore giuridic o
ufficiale e giuridica in senso stretto, ossia del e sul diritto. Questa tri partizione rispetta
principalmente una certa uniformità che si risco ntra (1 ) nella natura u fficiale dei testi, (2)
nella formalità del registro, (3) nel carattere istituzionale o professionale dell’emittente e (4)
nel caratter e vincolante della traduzione
35
.
Da un punto di vista concettuale, il comun deno minatore di questi tre tipi di traduzione,
considera te generalme nte giuridiche , sembra quindi risiedere nella natura variabile del
concetto ste sso di diritto. Infatti, secondo il dizionario Treccani, l’aggettivo giuridico si
applica a realtà:
(a) “di diritto o relative al diritto”;
(b) “che sono prese in considerazione dal diritto”;
(c) “che sono conformi al di ritto, quindi l eg ittime (in contrapposizione con
antigiuridico )”.
I testi presi in considerazione dalla traduzione giuridica, come macrodisciplina, si possono
perfe ttamente ascrivere a queste tre definizioni , come dimostrano i seg u enti esempi:
- un testo normativo , così come un t esto g iudiziario sono (a ) “re lativi al diritto” ed entrambi
richiedono una traduzione strettame nte giuridica;
- un testo giudiziario, c osì come un testo di natura economica o istituz ionale, sono
sicuramente (b) “presi in considerazione d al diritt o” ed entrambi richiedono una tr aduzione
giudiziaria;
- un testo amministrativo, come un c ertificato uffi ciale, è (c) “conforme al diritto, quindi
legittimo” e richiede una traduzione giurata affinché il suo carattere ufficiale si mantenga
nel t esto d’arrivo.
I conce tti di giuridico-giudiziario -giurato , spesso fraintesi, sono quindi complementari tra
loro, ma possono anche esistere indipendentemente l’uno dall’altro
36
.
35
Rispetto al carattere vincolante o valore legale dei d ocum en ti da tradurre, i testi su l diritto (come p er esempio i
testi dottr inali) sarebber o un’eccezio ne.
36
Per un appr ofondimento sul te ma, si può consu ltare la tesi dotto rale d i J ulia Lobato P atricio (Università di
Malaga) sugli a spetti deo ntologici e pr ofessionali della tr aduzio ne giuridica, gi urata e giudi ziaria.
3. La trad uzione giuridica
_______ _________ ______ _________ ______ _________ _________ ______ _________ _________ ______ _____
72
3.1.1. La traduzione giuridica.
- giuridic o = giudiziario: una traduzione giuridic a può essere giudiziaria se si occupa di un
testo incluso in un proce sso gestito dalla giustizia;
- giuridic o ≠ giudiziario: una traduzione giuridica n on è giudiziaria se si o ccupa di un testo
estrane o al processo giudiziario, come per ese mpio un t esto leg islativo.
- giuridic o = giur ato: un a traduzione giuridica può essere giura ta s e il suo formato fina le h a
valore uff iciale autentico.
- giuridic o ≠ giurato: una traduzione giuridica non è giura ta s e non ne è richiesta l a
legalizzazione nel pae se della lingua di traduzione.
In questa tassonomia, il termine giuridico si riferisce al genere e quindi all a natura dei testi,
che possono appartenere a qualsiasi c ampo del diritto. L a tr aduzione giur idica è quindi qu ella
che “1) se inscribe en una situación jurídica (legislativa, procesal, registral, ne gocial, etc.) o 2)
que traduce textos jurídicos” (Ma y or al, 20 04, p. 6). L e funz ioni di questo tipo di traduzione
possono essere le più sva riate (informativo, per formativo, desc rittivo, e cc.) e il formato in cui
viene prodotta non ric hiede la presenza del t esto originale. Questa cla ssificazione non
presuppone l’esist enza del valore le gale del d ocumento e quindi la sua traduzione pu ò
perfe ttamente non avere impl icazioni lega li. Ad ogni modo, la traduzione giuridica, quale
ogge tto d ella nostra rice rca, è intesa in forma generale come la tr aduzione di documenti di
natura giur idica, del e sul diri tto .
3.1.2. La traduzione giudiziaria.
- giudiziario = giuridico: una traduzione giudiziaria è sempre giuridica po iché, sebbene la
sua materia possa non essere sul diritto , si inquadra sempre nel campo d el diritto .
- giudiziario = giurato: una traduzione giudiziaria può essere giurata se è a utentica o se h a
valore u fficiale all’interno di un processo g i udiz iario, mediante la firma del traduttore
ufficiale .
- giudiziario ≠ g iurato: una traduzione g iudiziaria non è giurata se non è autentica o se non
ha valore u fficiale i n un processo giudizi ario, poiché m anca l’ asseverazione di un
traduttore uf ficiale.
La classificazione di giudiziaria fa riferimento al l’ambito di applicazi one del document o
da tradurre. Pertanto, l a traduzione g iud iziaria si considera come uno dei possibili rami della
traduzione giuridica, quel la inerente all’ambito della g iustizi a. La natura del testo può essere
totalmente eterogenea o ibrida (da un contratto di compravendita a un referto medico o un
3. La trad uzione giuridica
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73
tabulato telefonico), poiché qualsiasi do cumento p uò essere i nserito come prova testual e in u n
processo giudiziario. Sebbene condivida con la traduzione giur idica l’amb ito di applicazione,
quindi il diritto e la giustizia, si diffe renzia da essa non solo per la natura t ematica eterogenea
dei documenti, ma anche per il registro lin guistico, per la terminologia, p er le convenzioni e
per tutto ciò che dipende dalla tipologia del testo. Un’altra differenz a sostanziale con la
traduzione giuridica, e un punto in comune con la traduzione giurata, è il valore legale d el
documento tradotto e quindi la responsabilità del traduttore, che compare come autore della
traduzione.
3.1.3. La traduzione giurat a.
- giura to = giuridico: una traduzione giurata può e ssere g iuridica s e il docu mento legalizzato
dal traduttore ufficiale affronta un tema di diritto o è reda tto da un’isti tuzione g iuridica.
- giura to ≠ giuridico: una t raduzione giurata non è giuridica se si o ccupa dell a legalizzazione
di documenti rela tivi a generi diversi da quello giuridico (patenti, brevetti, diplomi, ecc.)
- giura to = giudiziario: una traduzione giurata p uò essere giudiziaria se consiste nell a
legalizzazione di un documento r elativo a un processo giudiziario.
- giura to ≠ giudiziario: una t raduzione giurata non è giudiziaria se si occupa della
legalizzazione di documenti relativi a un ambito diverso da quello giudiz iario (patenti,
brevetti, diplomi, ecc .)
Si classifica come giur ata qualsiasi traduzione che presuppone un formato specifico,
indipendentemente d alla natura d el testo o dal suo ambito di applicazione. Per questo, i testi
presi in considerazione dalla traduzione giurata possono essere documenti amministrativi,
accademici, giuridici, sanitari, ecc. Questo tipo di classific azione si riferisce, pertanto, all a
finalità della traduzi one che è quella di dar fede dell’a utenticità del documento tradotto.
Mediante questa traduzione, infatti, il documento acquista valore ufficiale davanti alle
autorità, come nel caso della traduzione giudiziaria. Il documento oggett o della traduzione
giura ta è ufficiale in quanto riporta elementi specifici richiesti dalla no rmativa del paese,
come marche da bollo, tim bri o firme del traduttore ufficiale (se previsto dalla normativa
nazionale) o d el cance lliere. A questo p roposito è b ene apr ire un inciso rispetto alle
convenzioni che regola no la stesura di un a traduzi one giurata e l e fi gure del tr aduttore
ufficiale/ traductor jurado in I talia e in Spagna, dal momento che, da un punto di vista
deontologico, l’ iter stabilito per accedere a questa professione non c oincide.
3. La trad uzione giuridica
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74
In Spagna, innanzitutto, il traduttore acquisisce la qualifica di tradu ctor/interprete jurado
mediante un esame di stato convoca to da l MAEC
37
( Ministerio de Asuntos Ex teriores y
Cooperación ), con il quale entra a far parte di un corpo di traduttori ri conosciuti a livello
nazionale dalla O IL ( Oficina de Interpretación de Lenguas ), creata nel 197 7. Non corrisponde
a questa figura il traductor jurado temporal che si riferisce a u n traduttore scelto
appositamente dal giudice c ome interprete di un caso concreto, qualora no n fosse disponibil e
un traduttore/interprete u fficiale del MAEC. Ques ta qualifica è sp esso designata a interpreti di
lingue poc o conosciute e si esting ue una volta terminato il processo. Sempr e in ambito
giudiziario, esiste anche la figura de l traductor judicial come traduttore che fa parte dell’albo
del tribunale me diante concorso.
Allo stesso modo, anche per le lin gue co -uffici ali (Basco, C atalano e Gallego) esistono
istituzioni incarica te di regolare la trad uzione giurata in ogni C omunità Autonoma. Come
ricorda Gutiérrez Arcones (2015, pp. 163-194), in Catalogna, l a G eneralitat si incarica d i
certificare i traduttori e i nterpre ti giurati di Catalano, mediante la Direcció Gen eral de
Política L ingüística
38
. P er il Galleg o, se ne occ upa la Secretaría Xe ral de Política Lingüístic a
della Xunta de Galicia
39
, m entre per il Basco, i traduttori e interpreti giurati ven gono
certificati dal Servic io Oficial de Traductores del Gobierno Vasco
40
.
Per quanto ri guar da le convenz ioni stilistiche della traduzione giurata, sebbene non ci sia
una normativa vera e pr opria, esistono però formati raccomandati dall’APET I ( Asociación
Profesional Española de Traductores e Interpretes ) per la sua redazione
41
. Tali convenzioni
comprendono la presenz a di: (1) un titolo o un’intestazione dove figuri la voce “Traducción
jurada de ti po de docum ento” e le informazi oni sul la traduzi one (numero di pagine, lingue,
ecc.) ; (2) un corpo tematico che corrisponde alla traduzione stessa; (3) una formula fi na le i n
cui il traduttore certifica la fedeltà e l’esattezz a della sua traduzione, i ncludendo la data, la sua
firma e il timbro del ministero, che, insieme alla fi rma abbreviata ( visé ), d eve figurare in o gni
pag ina della traduzi one ( L obato P atricio, 2007, pp. 50 e ss.); (4) la copia allegata del t esto
origina le o gge tto di traduzione. Nella tr aduzione giurata possono figurare anche note del
traduttore, se opportuno, sempre indicate dall’uso delle parentesi quadre [...] .
37
Real Decreto 200 2/2009 , d e 23 de diciembre, po r el que se modifica el Reglamento de la Oficina de
Interpreta ción d e Lengua s del Ministerio de Asu ntos Exterio res, aprob ado p or Rea l Decreto 255 5/1977 , d e 27
de ag osto .
38
Generalita t de Cata lunya. Decret 11 9/2000, de 20 de ma rç de traduc ció e interpretació jurades.
39
Xunta de Ga licia. Decreto 4 3/20 09, do 26 d e febreiro, p olo q ue se mo difica o Decreto 2 67/2 002, d o 13 de
xuño , regula a h abilitación p rofesional p ara a trad ución e inte rpretación xu rada d outras ling uas pa ra o galego,
e viceversa.
40
Gobierno Vasco Decreto 88/200 9, de 21 d e abril, sobre h abilitación de tra ducto res e intérpretes jurado s.
41
Asociación P rofesio nal Espa ñola d e T raducto res e I ntérpretes, APET I. ( 1992). No rmas transito rias pa ra el
ejercicio pro fesional de los in térpretes jurados . Mad rid: APET I.
3. La trad uzione giuridica
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75
In Ita lia, invece, il panorama è più c omplesso poiché non esiste la figura del traduttore
giura to come membro di un albo professionale abili tato (a) all’asseverazione delle traduzioni
giura te, in tribunale o in camera di commercio o (b) all’interpre tazione/traduzione in un
processo giudiziario . La figura dell’interprete/traduttore ufficiale in un p rocesso giudiziario
nel quale vengano coinvolte lingue straniere o tematiche sconosciute al giudice, viene quindi
svolta dai cosiddetti CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio), dai Periti e dagli ausiliari di Polizia
Giudiziaria (PG), dipende ndo dal tipo di processo (civile o pena le).
I CTU svol gono i l loro servizio temporaneo nell’ambito di processi civili e sono figure
ausiliarie al giudice, in dipendenti dalle parti e particolarmente esperti i n una materi a. La
nomina a CTU avvi ene s econdo gli artt. 191 e ss. del Codice di Procedura Civil e (CP C), nei
quali viene specificato il carattere t emporale dell’incarico e il valo re legale del servizi o svolto.
La nomina a interprete e traduttore giudiziario è invece s tabilita da gli artt.122
42
e 123
43
CPC e
risponde sempre ad un criterio temporale e vinc olato alla decisione del giudice.
Il Pe rito e l’a usiliario di PG sono invece fi gure coinvolte in proc essi g iudi ziari penali, ov e
il primo viene convocato da un giudice dur ante lo svolgimento d el p rocesso, mentre il
secondo svolge il suo s ervizio durante le indagini preliminari. Queste fi gure sono r egolate
dag li artt. 220 e ss. del Codi ce di Procedura Penale (CPP ) , che ammette come oggetto della
perizia l’acquisizione di dat i o valutazione che richiedono le competenze tecniche,
scientifiche o artistiche d i esperti. Il t raduttore viene i dentificato come perito nel caso in cui si
richieda la conoscenza di una determinata lingua per tradurre un documento o interpretare
testimonianze durante le oper azioni peritali.
Per quanto riguarda l ’esist enza di convenzioni di st ile della traduzione giurata/ufficiale,
non esistono i n Ita lia normative sulla sua r edazione. Una traduzione, svolt a presso l a
cancelleria di un t ribunale, è ufficiale se viene giurata, o asseverata, da un traduttore che firma
un verbale specifico o d a un traduttore isc ritto all’albo CTU d ello stesso tri bunale o camera di
commercio che la deposit a, insieme al suo originale, nel li bro cronologico dell’uffici o
asseverazioni.
Notiamo quindi che, mentre in Spagna esis te una procedura norm alizzata per il
confer imento della qualifica di traduttore giurato, in I talia sono contemplati diversi iter nel
caso si voglia procedere all’asseverazione di docu menti tradotti o all’ausili o ling uistico p er l e
42
Art.122 CPC: “Uso d ella lingua italiana – No mina dell ’inter prete: In t utto il processo è pr escritto l’uso d ella
lingua italiana. Q uando deve essere sentito c hi non cono sce la l ingua italiana, il giu dice può nominare un
interprete. Questi, pri ma d i esercitar e le sue f unzioni, p resta giura m ento da vanti al giu dice di ade mpiere
fedelmente il suo ufficio.”
43
Art.123 CPC: “Nomi na de l tr aduttor e: Qua ndo occo rr e p rocedere all’esame di docume nti che non so no scritti
in lingua italiana, il giudice può nominare u n traduttore, il quale presta giuramento a nor m a dell’artico lo
preced ente.”
3. La trad uzione giuridica
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Autorità Giudiziarie. N el primo caso, non esiste nomina , ma solo la possibilità di asseverare
le traduzioni presso la C anceller ia di Volontaria Giurisdiz ione o pre sso gli Uffici del Giudice
di Pace; nel secondo caso, i traduttori che h a nno intenzione di svolgere servizi come CTU o
Perito sono chiamati a iscriversi all’albo del tribunale a ffinché possano essere convocati da
giudici o magistra ti (i requisi ti per iscriversi, gli esami da sostenere e la quota di iscrizione
possono essere diverse p er ogni tribunale ). Inf atti, come detta la Circolare della Preside nza del
Consiglio dei Ministri del 15/12/1980:
[...] Pe r trad uttori ufficiali devono inte ndersi t utti color o in grado di fornire una trad uzione
‘ufficiale’ di un testo s tranier o, e c io è quei sog getti che, p articolarmente co mpetenti in lingue
straniere, sono i n grado d i proced ere ad una fedele versione del te sto o riginario forne ndo ad
essa il cris ma d ella ‘ufficialit à’ i n forza di una p reesistente ab ilitazione (iscrizio ne a gli a lbi) o
mediante succe ssive pro cedure (es. giuramento).
3.2. Caratteristic he della traduzione giuridica.
Riprendiamo nelle prossime righe la stessa questi one postaci all’inizio del capitolo per
tentare di definire quali sono i tratti distintivi della traduzione g iuridica . Sebbe ne classificare
questa disciplina non sia un obiettivo concre to, è necessario constatare che la traduzione
giuridic a vive e si alimenta dello stesso eni gma che ca ratterizza il linguaggio giuridico: risulta
estremame nte complicato tracciare i suoi confini come disciplina specialistica, così com’è
difficile delineare cosa si intenda per lin guaggio giuridico rispetto alla lingua comune.
Sicuramente è un ambito di specialità nel quale confluiscono una v arietà di appro cci,
metodologie , t esti e dis cipline accumunate da di versi fattori, come per esempio l’uso di un
registro colto e fo rmale (non mancano p erò le eccezioni, come dimostrano le trascrizioni di
testimonianze in ambito giudiziario). S enza pretendere di off rire una de scrizione esaustiva
della traduzione giuridica, ma ponendosi come obiettivo quello di stabilire le basi per le
riflessioni successive, in questa sede presentia mo quelli che riteniamo essere i tratti di stintiv i
di questa disciplina/profe ssione: (a) rigidità, (b) dicotomia tra pras si e teoria, (c)
multidisciplinarità o interdisciplinarità, (d) verticalità vs. orizzontalità, (e) multifunzionalità e
multimodalità e (f) ne utralità.
a) Rigidità :
Partiamo da una premessa storica per spiegare uno dei tratti caratteristici della traduzion e
giuridica, la ri gidità d ata dal carattere pe rformativo del suo contenuto e dall’evento
comunicativo in cui si realizza. Come ricorda Valderre y R eñones (20 09, pp. 62 -63) , la
traduzione g iuridica, nella sua macroaccezione, sebbene sia s empre esistita auton om amente o
in relazione alla tradu zione religiosa, ha co minciato a delinearsi come professione
3. La trad uzione giuridica
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riconosciuta e poi come disciplina accademica dalla seconda metà d el XX secolo. Ciò è
avvenuto grazie al verificarsi di diversi fattori quali l ’interesse per il pluriling uismo e
l’identità li nguistica, l’aumento e la consoli dazione delle relazioni internazionali e il c rescente
interesse a ccademico pe r gli studi traduttolog ici. È solito far risa lire le radici della tra duzione
giuridica alle promul gazioni dell’Imper o Roma no
44
, come dimostra la compilazione del
Corpus Iuris. Lo stesso Giustiniano allega una direttiva che proibisce q ualsiasi commento
all’opera per evitare po ssibili distorsioni e ammette come unica forma di traduzione una
riproduzione lettera le parola per parola dal Latino al Greco. Per secoli, la parola della legge ha
ricoperto lo st esso misticismo e la stessa solennità della p arola di Dio, dif esa dalla Chiesa d a
qualsiasi tipo di manipolazione ai fini di preservarne il pote re e la verità. I l misticismo
cara tteristico di entrambi i linguagg i, quello religioso e quello giuridico, era ricollegabile
all’impenetrabilità della lingua usat a nei testi , il Latino classico, inaccessibile alla ma ggior
parte de l popolo che non doveva comprende re la verità, ma solo accettarla.
Così come in passato l a diffusione d ella parola della C hiesa e quella della giustizia
richiedeva no tr aduzioni strettamente letterali, per non misti ficar e un messaggio sincronico
considerato sacro, anche nell’attualità la divulga zione dei testi giur idici richiede traduzioni
rigide e fedeli il più possibile al testo originale. Sebbene al giorno d’oggi i l testo giuridico si
sia in parte l iberato dalla sacralità che ricopriva nei secoli passati, rimane i mpreg nato della
magia
45
tipica delle for mule ri tualistiche religiose, s oprattutto per il tipo di per formatività che
implica. Dunque, si può arrivare ad affermare che non è il lessico a re ndere magi co questo
linguaggio e nemmeno l’entità o l’istituzione che lo emette, bensì la situazione o l ’evento
comu nicativo nel quale l o si impiega. Quest’ottica pragmatica è i nteressante in quanto offusca
il ruolo centra le del l essico, dando più attenzione alla struttura e organizzazione del discorso
giuridic o. Questo cambiamento nella riflessione traduttolog ica comin cia a manifestar si nel
XX secolo in seg uito a due eventi importanti: la traduzione a dieci lingue del Codice Civile
dell’I mpero austriaco, avvenuta a metà del X I X s ecolo, e successivamente la traduzione dal
44
Alcuni d egli a utori consulta ti per la s toria della traduzio ne gi uridica sono Šarče vić (1997 ), Garzone (200 7) e
Valderre y Reño nes (200 9).
45
Ondelli, par lando del ca rattere p erformativo del lin guaggio giuridico par la di lingua magica: “[…] la ling ua
involuta del d iritto sarebb e una sor ta di r em inisce nza d i tempi remoti quando la parola giuridica aveva anche un
valore m agico. […] La connotazio ne ritualistica e formulaica del testo giuridico rende auto matico il riferi mento
al valore magico e per mette d i stabilir e un para llelis m o tra lingua del dirit to e lingua dell a religione. Alla fine,
forse, co m e nella li ngua del di ritto il tratto un i ficante po trebb e essere rico ndotto all ’istanza regola tiva […] a nche
la lingua d ella religio ne potr ebbe e ssere collegata alla funzione cele brativa nei confronti d ella d ivinità. […] legge
e religione, cio è i sistemi di norme c he regola no l’esiste nza dell’uomo, abb racciano un insieme vastis simo -e
soprattutto ap erto- di a spetti della vita umana”. (20 07, p p. 12 1-122). Olivecro na, riferendosi a l carattere
performativo degli enunciati nor mativi, ammette l ’inde bolimento del carattere rituale d el linguaggio g iuridico:
“[…] non si ritiene mai c he, dal punto di vista giuridico, siano rileva nti le p arole i n quan to tali; la situazio ne i n
cui le par ole vengono pro nunciate, a nche se la si possa descrivere solo vagame nte, deve essere la situazione
appr opriata, o forse, per meglio dire, deve essere sen tita co me la situazio ne appro priata.” ( 1994 , p. 176).
3. La trad uzione giuridica
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Tedesco al Francese e all’ I taliano del Codic e Ci v ile Sviz zero nel 1907. Mentre la visi one
tradizionalista propendeva per una versione francese e italiana scrupolosamente fedel e
all’originale tedesco, il professor R ossel, incaricato del testo frances e, proponeva una
traduzione più fedele allo spirito dell a lingua meta, dal momento che era più importante
l’effetto sul destinatario che la co rrispondenza visiva con il testo ori ginale. Inoltre, Valderrey
Reñones (2009, p. 63) s egnala come la questione della traduzione letteraria vs. la traduzione
idiomatica ab bia vist o un’evoluzione negli anni Sessanta in contesto canadese, dove il
rinascere della coscienza linguistica francofona e la lott a per l ’uguaglianza linguistica portano
a riformare la metodologia traduttiva della le gislazione canadese e quindi a rifiuta re la
traduzione lettera le al fine di rispettare lo spirito della lingua francese.
b) Disciplina teorica o att ività pratica?
“La teoria e la pratica sono, in effetti, inseparabili per l’insegnamento di questa disciplina.
La teoria da sola è sterile, e la pratica senza la teoria, ordinar ia e cieca .” (Y ebra, 1982, p. 16) .
Non solo in campo pratico, ma anche in campo teorico, la riflessione s ulla traduzione
giuridic a è una r ealtà pi uttosto recente. La Traduttologia da sempre è st ata criticata sulla base
dell a dicotomi a tra teoria e prassi e la traduzione g i uridica non è di certo u n’eccezione. Come
afferma May oral Asensio (2004, p. 2), il problema risiede nel fa tto che:
(a) le categorizzazioni teoriche non r iflettono fedelmente la realtà;
(b) le categorizzazioni che provengono da st udi descrittivi possono non esse re applicabili a
studi comunicativi e professionali;
(c) la reificazione di costrutti mentali e teorici può non essere una buona guida per
l’attività pratica e professionale.
Lo stesso autore conside ra che, sebbene esistano mol teplici pubbli cazioni sulla traduzione
giuridic a
46
, solo una parte esigua di queste opere tratta di come si traduce in questo campo d i
specialità, tanto che “ la cuestión de cómo traducir si gue siendo en gra n parte un enigma en lo
que respecta a la traducción jurídica” (2004, p. 5).
Ad ogni modo, come per qualsiasi t raduzione specialistica, anche pe r quella giuridica no n
può esistere l a pratica senza una ricerca te orica previa, atta ad individuare modelli necessari
per coprire le care nze di dattiche in questa discip lina, per produrre strum enti di supporto al
traduttore e per risolvere problemi di natura pratica. La dicotomia tra teoria e prassi è
superabile se si ammette che la traduzione, nella sua concezione ge nerale e specialisti ca , è un a
46
L’autore men zio na le oper e di Alcaraz Varó, 200 0; Álvarez , 1 994 ; Bauer-Ber net, 198 3; B orj a, 2000 ; Franzoni,
199 6; Gémar, 19 82, 1979; Hickey, 199 6, 19 93; Mayoral Asen sio, 19 99 e 19 99b; Morris, 19 95; San Ginés e
Ortega, 19 96; Sandr ini, 199 9; Šarčević , 19 97; Sp arery Schwab, 1 980; To m aszczyk, 19 99 e Weston, 198 3.
3. La trad uzione giuridica
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scienza empirica e quind i studia fenome ni tangibili nel mondo reale attraverso la raccolta di
dati, la loro cla ssificazione e la loro a nalisi.
Gli approcci accademici sulla traduzione giur idica hanno sempre s eguito le linee guida dei
linguaggi specialistici, concentra ndo il proprio interesse sulla microstruttura del discorso
giuridic o: il termine. S ono molti gli studi lessicog rafici condotti su casi empirici, soprattutto
in contesti internazionali multilingue. Negli ul timi decenni, di p ari p asso con la L i nguistica
Testuale e la nascita dell’Analisi del Discorso, anche in campo traduttologico si è ampliato il
raggio di studio verso una macroanalisi del di scorso giuridico in termini pragmatici: si
favoriscono i dibattiti su come tradurre l a performa tivi tà del linguaggio giuridico, su quali
siano le funzioni comunicative del discorso giuridico e quale sia il funzionamento reale dei
termini inseriti nel lor o contesto. Da una prospettiva linguistica tradiz ionale di t ipo
descrittivo, interessata all’anal isi della mic rostruttura interna del linguaggio (lessicale,
morfolog ica, si ntattica e te stuale), si p assa ad una prospettiva più ampia, int eressa ta agli
avvenimenti este rni che possono condizionare i l li nguagg io giuridic o e alle funzioni del
discorso. Ad o gni modo, la difficoltà della ri cerca traduttologica in campo giuridico si
concentra soprattutto nel def inire un obiettivo coerente in quanto approccio, fenomeno e
metodologia , dal momento che le discipline chiamate in causa nel concetto di giuridico sono
tante e il risc hio è quello di produrre risultati fini a sé stessi.
Negli ultimi dece nni son o tanti i collettivi accademici che stanno of frendo nuovi spunti di
lavoro in questo campo della traduzione con i l fine di identificare nuove aree d’int eresse di
ricerca
47
. Borja Albi, una delle fondatrici del gruppo di ricerca in traduz ione giuridica
GITRAD dell’Università J aume I , off re una p anoramica sui nuovi quesi ti che int eressano
attualmente questa t raduzione specialistica, sia in campo concettuale ed epistemo logico, si a
nel piano sociologico e dell a pratica professionale . Secondo l’autrice (2004), sul piano t eorico
c’è anco ra molta strada da p ercorrere e molt i c ampi da approfondire, concetti non an cora
consolidati o dotati di un metalinguagg i o proprio che perm etta alla com unità scientifica di
utilizzare una c oerenza terminologica, oltre che numerosi, e a volte incoerenti, approcci
metodologic i. Sul piano professionale, la situazione non è migliore s e si pensa alla s carsità e
alla disomogeneità delle risorse lav orative per il traduttore (dizionari, modelli, opere
didattiche, sistemi di controllo della qualità, ecc). L ’aspetto pi ù preoccupant e sarebbe inoltr e
la mancanza di criteri comuni di attuazione in campo professionale e form ativo che portino ad
un consenso internazionale sull’abilitazione del traduttore giuridico, sopr attutto in un contesto
come quello attuale, ne l quale è aumentata la richiesta delle tr aduzioni giuridiche p er
47
Alcuni auto ri che si ded icano alla rice rca accad emica nel ca m po della traduzione g iuridic a in Spag na so no
Borj a Albi (2000) , Mayoral Asensio ( 200 3) e Alcaraz Varó (20 03).
3. La trad uzione giuridica
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86
La traduzione verticale è quella che avviene tra un t esto A con cara ttere sovranazionale,
ossia emanato da una determinata organizzazione, e testi B, C, D, E, ecc. destinati a “c reare o
applicare la norma” nei differenti sistemi giuridici degli stati membri di questa
organizzazione. Questo t ipo di t raduzione si d efinisce verti cale poiché si parte da un’unica
lingua e un unico sistema giuridic o predominante (come per es empio il Dir itto Europeo
emanato in Inglese) ch e si applica in diversi sta ti e si t raduce in diverse lingue senz a p erò
basarsi sulla terminologia giuridica specifica d ei diritti nazionali degli stati membri. I l
cara ttere di questa traduzione è deterritoriale poiché non deriva né dai diritti, né dalle ling ue
dei singoli paesi. Sono esempi di traduzione vertic ale la traduzi one dall’Inglese/Francese all e
lingue degli stati membri di un diritto crea to in ambito intern azionale, come un Regolamento
dell’UE o uno Statuto della Corte I nte rnazionale di Giustizia. I l li nguaggio giuridico usato in
questi testi sarà quindi pi ù neutro e oggettivo, poiché riflesso di un diritto comune applicabile
a più sistemi giuridici e frutto di traduzioni che optano per “equivalenze uniformanti” (per
esempio il Fra ncese in Francia e in Belgio, lo Spagnolo in Spagna e in Sud America, ecc).
TRADU ZI ON E GIURIDIC A ORI ZZ O NTALE:
DIRITT O DI UN PAESE DIRITT O DI UN ALTRO P AESE
La traduzione orizzontale , invece, ha caratte re d omestico e pr evede la tr aduzione di un
diritto appa rtenente a un sistema giuridico nazionale A che deve esse re applicato o
commentato in un sistema giuridico e linguistico B. In questo tipo di traduzione convivono,
quindi, due diritti e due convenzioni l inguistiche diverse e parallele. È un esempio di
traduzione orizz ontale una sentenza giudiziaria civile di uno stato e lingua A, tradotta nell a
lingua di uno sta to B nel quale deve ottenere delibazione o exequatur
49
.
A differenza della traduzione vertica le, il linguagg io giuridico adoperato in questa
traduzione dovrà tenere c onto di nozioni di diritto comparato e delle convenz ioni e peculiarità
linguistiche, giuridiche e giudiziarie del paese i n cui si deve riconoscere e applic are tale
risoluzione. I n qu esto ti po di traduzione, inoltre , il traduttore dovrà ricorrere a un’analisi
49
La delibazio ne o exequ atur , è la procedura giudiziaria ch e serve a f ar riconoscer e, in u n deter minato p aese, un
provvedi mento emesso dall 'autorità g iudiziaria d i un altro p aese. I casi pi ù co muni di exequ atur so no (a) il
ricon osci m ento di sentenze d i divorzio di m atr imoni cele br ati all’estero tra co ppie di diversa nazionalit à per
trascrivere il n uovo stato ci vile; (b ) l’esecuzione d i una se ntenza s ugli alime nti de ttata in un a ltro p aese; ( c)
l’esecuzione d i u na se ntenza di co nd anna al pagamento di determinate spe se quando il s oggetto ha reside nza in
un altro paese. In q uesti ca si, le sentenze d evono essere tr adotte in forma giurata, ufficiale. Nel diritto
internazionale si regola l’ exeq uatu r mediante i Regola menti UE N. 1215 /2012 c oncernente la comp etenza
giurisdizion ale, il ricono scimento e l’esecuzione delle decision i in materia c ivile e commerciale e il N.
2201/2 003 competenza, riconoscimento ed esecu zione d elle decision i in ma teria matri monia le e g enitoriale . I n
Italia si regola mediante la l egge n. 21 8/1995, secondo la quale gli artico li 796 -805 (sulla de libazione delle
sentenze straniere) del CP C s ono stati abr ogati. In Spagna si regola con la Ley 29 /2015 de cooperació n jurídica
internac ional en materia civil .
3. La trad uzione giuridica
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87
compara ta di diritto e co ntrastiva testuale per affrontare problemi di equiv alenza concettuale e
terminologic a tra i due sistemi linguistici e g i uridici . I l carattere di questa traduzione è
territoriale poiché ha ra dici forti sia nei diritti, sia nelle l ingue di pa rtenza e di arrivo e la
strategia traduttiva dipenderà dalla funzione e situazione comunicativa del testo, ma , in
ge nerale, abbonderanno note o glosse del tradutt ore per informare il dest inatario (il giurista
che riceve la traduzione) della differenza tra i due sistemi giuridic i.
e) Multifunzionalità e m ulti modalità.
Così come il giurista si deve attenere alla rigidità delle leggi nell’esecuz ion e della sua
professione e il linguista si deve attenere alle norme redazionali del testo giuridico, anche il
traduttore deve se guire una pratica che tenga conto di modelli prestabiliti e operazioni
sistematiche, tentando al lo stesso tempo di rispettare la finalità del testo di arrivo e quindi le
aspettative del destinata rio. Con l’avvento del metodo descrittivist a e la pubblicazione di
opere come The Name and Nature of Translation Studies di J ames Holmes (1972) e
Descriptive Translation Studies and Beyond di Gideon Tour y (1995), anche la traduzione
giuridic a ha assistito ad una sorta di riform a che vede il traduttore come parte attiva di un
processo di ricodificazione del testo. Sebbene in misura minore rispetto ad altri lingua ggi
specialistici, anche in traduzione g iuridica è possibile parlare di dinamismo traduttivo, dove il
traduttore ha diritto di parola sempre e quan do si rispetti il contenuto e l a funzione
comunicativa de l testo originale.
Il concetto di funzione di venta così c entrale anche i n t raduzion e, grazie alle teorie
funzionaliste esposte i n Translation Criticism: The Potentials and Limitations. Categories
and Criteria for Translation Quality Assessment di Reiss (1971; 2000), nella Skopos Theory
di R eiss & Vermeer (1984), in Skopos and commission in translational action (Vermeer,
1989) e nelle oper e di Nord, Functionalist Approaches E xplained (1997) e Text Analysis in
Translation (1988). Secondo questa co rrente, la traduzione esiste solo i n relazione al suo
scopo, come offerta informativa in un a li n gua e cultura di fferente dall’originale, che d eve
mantenere l a funzione e l’intenzione comunicativa propria del testo. Ciò nonostante,
l’applicazione pratica di un approccio purament e funzionalista in traduzione è stato criticato
alla luce del fatto che (1) i testi non hanno una funzione innata ma la ricevono in ogni atto di
traduzione/comunicazione, (2) l e funzioni presenti all’interno di un testo possono essere
numerose, molto diverse e tut tavia i gnote, (3) la considerazione delle fu nzioni presenti nel
testo orig inale ha la stessa importanza di quella delle funzioni presenti nel testo tradotto e (4)
le funzioni non sembrano essere legate a testi giuridici completi , ma ad unit à interne costituite
da tipi differenti d’informazione (Mayoral Asensio, 2004, p. 22).
3. La trad uzione giuridica
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88
Ad ogni modo, quando si parla di traduzione giuridica, il concetto di scopo o funzione
ricopre un’importanza fondamentale poich é il lin guaggio utiliz zato i n alcuni testi, come quelli
legisla tivi e giudiziari, può avere una funzione performativa e qui ndi un valore g iuridico per
cambiare la realtà dell e cose . Le stra tegie di un traduttore giur idico dovranno quindi
rispondere alla necessità o meno di riprodurre questo valore g iuridico di un testo nella cultur a
di arrivo. Non è detto, infatti, che si appl ichino le stesse modalità traduttive nel caso in cui il
testo d’arrivo debb a esercitare una funzione prescrittiva o debba solo riprodurre una funzione
informativa.
Dalle teorie funzionaliste di Nord (1997), applicate da Cao (2007) e Garzone (2007) alla
traduzione giuridica, si riconoscono almeno due funzioni principali dei testi giuridici, quella
performa tiva o re gola tiva ( normative purpose ) e quella informa tiva ( informative purpose ), l e
quali possono convive re nello stesso testo. Nel pr imo ca so, si avrà a che fare con testi
origina li dotati di valore giuridico che richiedono una traduzione in grado di produrre gli
stessi effetti in un’altra lingua o in un altro ordinamento (legislazioni plurilingue, contr atti,
ecc.) , mentre nel second o caso, assai più ri co rrente, la traduzione dovrà preserva re solo il
cara ttere informativo del testo originale (statuti, risoluzioni giudiziarie, testi dottrinali, ecc). Si
parla comunque di plurifunzionalità in tra duzione g iuridica non tanto perché in un t esto
convivano due funzioni, ma poi ché esse sono combina bili durante il proc esso tr aduttivo.
Infatti, le funzioni del testo orig inale possono non coincidere con quelle della sua tr aduzione,
come dim ostra il caso di un t esto normativo emanato in un p aese A (funzione regolativa), che
viene tradotto a scopo documentale in un paese B (funzione informati va). Pertanto, come
ricorda Garzone, citando Obenaus (1995): “La strategia adottata sarà qui ndi interamente
determinata dalla funzione a cu i il testo tradotto è destinato”. (2007, p. 207).
A questo proposito, introduciamo il concetto di multimodalità della traduzione giuridica,
riportando la casuistica di Valderre y R eñones (20 09, pp. 68 -70) sulle possibilità a cui si può
affacciare un traduttore specializzato in base alla natura dei d ocumenti oggetto di traduzione:
1) conservazione dello scopo comunicativo e del contenuto nel passaggio dal TO ( testo
origine ) al T M ( testo meta )
50
. Questo è il caso d i documenti internazionali per i quali
esistono più versioni e nei quali l’intento è pre se rvare lo stesso effetto giuridico nell e
rispettive culture di arrivo (traduzione verticale). Il valore giuridico del TO deve essere
mantenuto nel TM , ma non è nece ssario mantenere tutte le strutture linguistiche del TO se
la cultura d’arrivo ric hie de diversi modelli comunica tivi.
50
L’autrice s i riferisce al te sto or igine e testo meta rispettiva mente co me TO ( texto origen ) e TT ( texto término ).
3. La trad uzione giuridica
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2) Modificazione dello scop o comunicativo nel passaggio dal T O al TM . Questo è il ca so d i
traduzioni informative di documenti g iuridici stranieri dove si p erde il valore giuridico del
documento in favore di un testo me ta che opera co me mediatore con funzione informativa.
3) Modificazione del contenuto nel passaggi o dal TO al TM . Questo è il caso di traduzioni
esplicative di testi della dottrina del diritto che non hanno caratte re performativo , nelle
quali si mantiene lo scopo comun icativo, ma si può modificare il conten uto, tenendo in
considera zione la cultura di arrivo, aumentandolo o riducendolo con commenti, note a pie
di pagina o riassunti.
4) Modificazione dello sco po comunicativo e del contenuto nel passaggio dal TO al TM .
Questo è il caso di traduzioni di documenti giudiziari (c ome il disposi tivo di una sentenza)
dove il traduttore funge da mediatore sociolinguistico per il privato. Sebbe ne lo scopo
comunicativo del doc umento sia performa tivo, lo scopo della traduzione è pura m ent e
informativo e quindi il contenuto è modificabile mediante riduzioni, adattamenti e
semplificazioni.
Ad ogni modo, sebbene si siano identificate proposte metodologiche applicabili alla
traduzione giuridica, no n è possibile né utile eccedere nella gener alizzazione poiché la
traduzione giuridica , olt re che mult ifunzionale, è an che mult imodale, q uindi ammette una
serie di tecniche o strategie di tr aduzione ug ualmente valide. Come ricorda Ma yor al Asensio
(2004, p. 11): “no ex iste una forma única de traducir un d eterminado do cumento, ni siquiera
si c onseguimos ponernos totalmente de acuerdo sobre cuáles son los par ámetros que imponen
soluciones determinadas de traducción.” Nello stesso saggio, l’autore riflette sul fatto che la
multimodalità della traduzione giuridica fa sì che non esista il concetto ass oluto di traduzione
corretta , ma pi uttosto qu ello relativo di tr aduzione valida o e fficace, dal momento che in un
processo traslativo entra no in gioco innum erevoli fattori, dal t raduttore stesso (il suo stile e
gusto pe rsonale, lo stat o d’animo, l’attit udine verso i l testo e il cliente, ecc .), a fattori
extralinguistici (le circost anze esterne, la dis ponibilità d’informazione, e cc .), a fattori
linguistici (l’esistenza di sinonim i ugualmente pl ausibili all’intern o del linguaggio giuridico
che possono esprimere lo stesso concetto senza influire sul l’efficacia dell a comunicazione
51
).
Conclude Mayora l Asens io (2004, p. 15):
La pr áctica d e la tr aducción y disti ntas c onsideracione s te ór icas [. ..] nos llevan a estab lece r
que, aunque no p odemos d escarta r para algún caso hipotétic o la existencia de u na sola solución
de tr aducción id ónea, lo habitual e s esperar que las soluci ones aceptab les sean múltip les e,
incluso, que no p oda mos distinguir grad os difere ntes de ido neidad entre varias de ellas.
51
L’autore ( 2004, p. 6 1) fornisce alcuni e sempi, tra i quali citia mo i nteressi mat urati: in tereses de venga dos;
intereses debid os; in tereses acu mulad os .
3. La trad uzione giuridica
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f) Neutralità.
Sebbene in traduzione giuridica non val ga universalmente il principio di equivalenza
assoluta, data la varietà di ge neri e scopi comunicativi, è altrettanto riconosciuto il fatto che
questo tipo di traduzione speciali zzata non possa godere di molta creatività e dinamicità.
Quando si parla di traduzione giuridica, è tangibile il dualismo restrizione vs. libertà ,
preocc upazione che ha ispi rato molte riflessi oni sul tema, le più rec enti delle quali
confer iscono un ruolo s empre più attivo e dinamico al traduttore giuridico. Nonostante i
rece nti fervori libertari i n campo traduttologico, non si può negare che la disciplina giuridic a
richiede ai suoi speci alisti e ai suoi m ediatori, tra i quali figurano non solo i giuristi o chi deve
interpreta re la legge, ma anche gli stessi tra duttori, un alto grado di imparzia lità, neutralità ed
obiettività. Queste tre caratteristiche sono con siderate deontologicamente necessarie per
chiunque voglia oc cuparsi di traduzione giuridica e, nell a p ratica professionale, implicano
spesso esattezza e fe deltà. Non si può c onfutare che una tr aduzione debba essere esa tta,
soprattutto in un campo dove possono essere cel ati scopi politici o che può avere conseguenze
sociali importanti, ma può essere mess o in discussione il fatto che d ebba essere letterale,
tenendo in considerazione anche la corrente tradutt ologica degli ult imi decenni che affida al
traduttore un ruolo più c ritico ed attivo. Risulta quindi difficile concilia re le nuove pr etese di
autonomia e protagonismo del traduttore giuridico con le costrizioni ling uistiche dettate d a
una disciplina che richiede ben poco interventismo da pa rte dei non addetti ai lavori. Ci tiamo
Martín Ruano (2009, p. 74) che r iassume varie opi nioni sul traduttore g iuridi co ideale:
En este sentido , seg ún co nstata apesad umbrada m ente Rut h Mor ris (1 998 : 113) , el traductor
jurídico ideal respo nde al perfil de una no -presencia transparente y mecánica que tr aduce sin
interpretar; al de un transmis or ling üístico , d ice Mi kkelson ( 200 0: 45 -6), condicio nado p or la
expectativa de que debe reprod ucir exacta, única y exclusi vamente, e l enunciado original, so
pena de ser a cusado de extrali mitarse de sus funciones por t ratar de facilitar la comunicac ión o
por añadir infor mación de carácter cultural; al de u n robot , como p ercibe co n desalie nto Sandr a
Hale (19 97), que mecánica mente y sin mod ificacio nes co nvierte a dist into cód igo los textos
originales; al d e copista fiel (Mayoral Asensio 2 002), el transcriptor q ue a ojos d e los cli entes
no tiene más opciones que la trad ucción literal (Borja Albi 2000 :164). En definitiva, la
sociedad piensa en estos pro fesionales, por decirlo con Helge Niska (1 995 : 305), como sere s
incorpó reos q ue ni tienen ni precisan d e un e spacio prop io; los có digos d e cond ucta, apunta
Kaisa Koskinen (200 0:82), alimentan el espejismo de que, a pesar de la n ecesidad de la
traducción, la co mun icació n se d esarrolla sin inter mediario.
Come la stessa autrice si domanda, in relazione all’esig enz a di neutralità nella traduzione
giuridica : è necessario accettare a priori una concezione del traduttore come un ricodificatore
passivo? È possibile pe nsare a d un suo ruolo più attivo ? I n questa sede delimitiamo la
riflessione alla p ratica de l traduttore giuridico, es cludendo l’attività del l’interprete di tribunale
che, senza dubbio, do vrà a ccettare re gole deontol ogiche ed assumere un ’imparzialità
nettamente differenti. Se si prendono in considerazione solo i testi scritti, allora si percepisce
che il concetto di neutralità ricopre un peso m inore rispetto alla variazione diamesica
3. La trad uzione giuridica
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dell’oralità, nella quale l’interprete ha il compito di riportare anche comporta m enti
extralinguistici del di scorso ori ginale che posson o causare rilevanti conseguenze giuridiche.
Contrariamente alla nuova corrente tr aduttologica che tende a individuare limitazioni in ogni
pratica traduttiva e a dif endere ad ogni costo il diritto di parola del t raduttore, riteniamo che
seg uire un codice deontologico non sia necessariamente un ostacolo pe r il traduttore giuridico,
quanto più uno strumento di lavoro, una serie di convenzioni che ne dirigono la pratica. Ci
discostiamo quindi in p arte dalla “corrente libe rtaria” che, riferendosi a l traduttore giurato
come ad “un humilde copista que c alca el documento si n (poder) pronuncia rse sob re su
autenticidad” (Martín Ruano, 2009, p. 77), alimenta la percezione che vengano infranti i diritti
di un professionista c he, per la natur a stessa della disciplina in cui si spe cializza, deve
mantenere un certo grad o di anonimato e impar zialità. Risulta quasi inu tile dibattere sull a
presenza o meno della voce del traduttore in una traduzione giuridica o giurata, dal momento
che la natura st essa dell’attività t raduttiva ne dimostra la visibilità. Qualsiasi traduzione
richiede decisioni e rettificaz ioni costanti, tanto da l punto di vista meramente lin guistico
(lessicale e sint attico), q uanto dal punt o di vi sta dell’int enzionalità comunicativa, quindi la
traduzione stessa è la voce del traduttore che non viene privato della sua professionalità o
della sua p arola anch e se tenuto a “nascondersi” dentro a parentesi quadre
52
o note a pie di
pagina o a “mascherarsi” dietro all’uso impersonale della descrizione
53
.
Prendendo le distanz e dal fervore descrittivista che ritiene che o gni traduzione sia una
manipolazione, riconosciamo il fatto ch e le scelte del traduttore che si occupa di diritto,
sebbene siano deontologicamente soggette a maggiore ristrettezza, n on possano essere
totalmente neutre e im parziali. I l pass aggio stesso da un codice lin guistico all’altro implica
una media zione e una ricostruzione cultura le che non possono esser e libere da
condizionamenti, anche politici nel caso della traduz ione giuridica. I l grado di neutralità della
traduzione può certamente variare in base all’anisomorfismo concettuale tra l ingue e diritti
diversi, ma nessuna tr aduzione può ritenersi t otalmente imparziale, a nche tra lin gue e
ordinamenti affini. Il tr aduttore dovrà sempre fare i conti con il momento storico, il tipo di
destinatario e l’ideolo gia celata in alcun e scelte t erminologiche operate d allo stesso emittente,
fattori che v erranno letti, ricodific ati e riespressi in forma contin gente. Ecco che l e
convenzioni traduttive e il codice deontologico servono per ne goziare le regole di questo
passaggio a ffinché si garantisca , nella li ngua e società di arrivo, la stessa esattezza di cui il
52
Autori co me la stessa Martí n Ruano (20 09, p . 77) d efiniscono le par entesi usate nel le trad uzioni giurate in
Spagna co me “una cárcel” che lo stesso tr aduttore si co struis ce e do ve “g oza lib ertad d e acción”.
53
La con venzione sulle traduz ioni giurate i n Spa gna consigli a, lad dove sia no presenti ti mb ri o si mboli, l ’uso di
una nota d escrittiva tra parentesi quadr e nella quale dev e c onstare in forma i mpersonale il c onten uto d ella
legenda: “aparece un sello q ue dice” .
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92
testo giuridico ori ginale si fa portatore. I l compromesso necessario consist e, quindi, non tanto
nel trasferire parole da un codice lin guistico all ’altro, quanto nel riconoscere e rispettare la
differe nza culturale nel modo più etico possibile. I n un primo momento si potrebbe pensare
che la traduzione giuridica, p er la sua rigidità, non richieda un alto grado di interpre tazione o
di negoziazione
54
, ma è proprio per la sua natura prescrittiva c he il traduttore giuridico avrà
bisogno di negoziare al meglio i significati per garantire fedeltà al testo origine e alla cultura
di arrivo. La negoziazione deve avvenire sia in termini di funzione del testo di partenza e di
arrivo sia in termini di corrispondenza o simme tria terminologica e sint attica. C ome
suggerisce Vidal C laramonte (2009, p. 35), citando Derr ida (1990), il traduttore giuridico del
XXI secolo è colui che, c hiamato a interpretare razze e culture diverse dalla sua, da quella del
giudice e da quella dell’avvocato, deve i nnamorarsi delle parole, rimanendo sempre cosciente
del fatto che queste non saranno mai né innocenti né simmetriche.
3.3. La com petenza trad uttiva in traduzione giuridica.
Uno degli aspetti centrali della traduzione è l a s ua eterna dualità, ossia la presenza
simultanea di due elementi distin ti: due lingue, due culture, due testi, due interlocutori, ecc. Il
cara ttere duale della traduz ione fa sì che sia il neofito, sia il professionista di questa disciplina
si preoccupino de ll’ acquisizione di una serie di competenze teoriche e pratiche per sap ere e
saper usare i due sistemi. I nt endiamo per sistema un insieme di e leme nti linguistici ed
extralinguistici che si alimentano vi cendevolme nte e che costituiscono il bagaglio necessari o
affinché il traduttore non solo si senta bilingue , ma anche binazi onale
55
. Solo così p uò
arrivare a sentirsi cittadino dei due paesi in cui si parla la sua combinazione linguistica e,
quindi, a dominare una serie di nozioni d iacroniche e sincroniche relat i ve alla loro storia,
società e cultura. Sia n ella didatt ica, che nell a prat ica della t raduzione specializz ata, l’aspetto
duale di questa discipli na è an cora pi ù accent uato poiché l ’attenzione si sposta su aree
tematiche pr ecise o ling uaggi sp ecialistici. Dipendendo p rincipalmente dal settore
(economico-g iuridico, b io-sanitario, giornalistico, turistico, ecc.) e d alla combinazione
linguistica, il traduttore specializzato dovrà approfondire determinati aspetti etici e teorico -
pratici per sviluppare differenti competenze che lo aiuteranno nella sua pratica tra duttiva.
54
Il co ncetto d i n egoziazio ne in ca mpo traduttivo ha risco ntrato molto successo d alla p ubb licazione d i Di re
qua si la stessa cosa. Esperienze di traduzion e d i Umberto Eco (2 003). Secondo l’autore, tradurr e è un processo
di negoziazione tra il traduttore e l’autore, tra l’autore e il testo, tra l’autor e e i lettori, tra le strutture delle due
lingue e cult ure e a volte anc he tr a il trad uttore e l’editor e.
55
Per Nord (20 12, p. 22), co sì co m e p er altri autori, il traduttor e ideale d eve essere bic ultu rale, ossia avere un
dominio esa ustivo delle lin gue e delle culture di partenza e d i arrivo.
3. La trad uzione giuridica
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93
In campo traduttologico, l ’insieme di qu este abil ità, ca pacità o sottocompetenze, vien e
ge neralmente chiamato compete nza traduttiva (CT). Come rico rda M enin (1996, p. 197),
questa competenza appa rtiene a cinque grandi ordini: “1) conoscenze enciclopediche
sull’arg omento trattato”; 2) capacità nell’individuare e m anipolare i con cetti; 3) conoscenze
sulle st rateg ie testuali; 4) capacit à espressive di scrittura in lingua d’arri vo; 5) capacità di
mani polare i fenomeni transculturali”.
Dagli anni Ottanta, vari autori
56
, come Wills (1976), Delisle (1980), Roberts (1984), Lowe
(1987), Bell (1991), Hewson & Martin (1991), Nord (1991, 1992), Py m (1992), Kiral y
(1995), Gile (1995), P resas (1996), Hurtado Albi r (1996), Hans en (1997), Hatim & Mason
(1997), Risku (1998), Campbell (1998) e Neubert (2000), hanno proposto differenti modelli
di competenza traduttiva. Più re centemente, anche n el pano rama scientifico italiano e
spag nolo sono maturati st udi sul tema dir etti da Pierini (2001), dal gruppo PACTE (2001,
2005), Kell y (2002), Garz one (2005), Mazzot ta e Salmon (2007) e altri, che hanno tentato di
identificare le li nee g u ida per l ’acquisizione della competenza tradutt iva applicata all a
didattica e alla pratica d ella traduzione. Particolarmente interessante è l a ricerca empirico -
sperimentale del gruppo PACTE, guidato da Hu rtado Albir e formato da Beeb y, Fernández
Rodrígue z, Fox, Galán, Kuzni k, Neunzig, Rodríguez Inés, Romero, Taffarel, W immer.
Secondo que sto model lo (2001, p. 40) , si definisce la comp etenza traduttiva “ el sistema
subyace nte de conocimientos ex pertos, ha bilidades y a ptitudes operativas necesa rias para
traducir”, qu alitativamente distinta dalla competenza bili ngue e caratterizzata da sei
sottocompetenze collegate tra loro in un a struttura gerarchica. Queste abilità si suddividono in
quattro gruppi pr incipali: (1) la competenza comunicativa nelle due lingue, (2) la competenza
extralinguistica , (3) la compete nza psico-fisiol ogica e (4) la compe te nza professionale-
strumentale . A loro volta, questi elementi vengono integrati dalla (5) competenza di
trasferimento dal testo di partenza al testo di arrivo e vengono regolati grazie alla (6)
competenza strategica che soggiace a tutte le com petenze anteriori e ch e serve p er identificare
e risolvere problemi di t raduzione. La propost a del gruppo PACTE viene ripresa da Kell y
(2002) ch e mantiene l a competenza strateg ica come abilità comune al vertice della piramide
in cui si dividono le altre sottocompetenze, classi ficabili a loro volte come p ratiche
( sottocompete nza strumentale -professionale ), cognitive ( sottocompetenza comunicativa-
testuale in almeno due lingue e culture, sottocompetenza culturale e sottocompete nza
tematica ) e personali ( sottocompetenza psico-fisiol ogica e sottocompetenza interpersonale ).
Secondo il modello di Kelly (2002, p. 9), la CT sarebbe quindi:
56
La lista si basa s ulle revisio ni critiche di Kell y (2002 ), Galán Maña s (200 9) e Zucchini (2 012 ).
3 . L a tr a d u z io n e g i u r id ic a
_______ _________ ______ _________ _ __ ___ ___ ___ ___ __ ____ _ __ ___ ___ ___ ___ ___ __ ____ ___ __ _ ___ ___ __
94
el conjunto de capac id a d e s , d e s tr e z a s , c o n o c i m ie n to s e in c l u s o a c tit u d e s q u e r e ú n e n lo s
traductore s pr ofesiona le s y q u e in te r v ie n e n e n la tr a d u c c ió n c o m o a c tiv id a d e x p e r ta , e s d e c ir
que, en su co njunto, d is ti n g u e n a l p r o f e s io n a l d e l n o p r o f e s io n a l, a l e x p e r to d e l n o e x p e r to .
Descrivia mo brevement e le c a r a t t e r i st i c he di que st e sot t oc om pe t e nz e , se c ondo l e
definizioni offerte da Ke lly (200 2, pp. 15 - 17) sul l e t e or i e d e l g r uppo P A C T E ( 2001, p. 40 )
con l’obiettivo finale di foca liz z a r e l ’ a t t e nz i one sul l e due c om pe t e nz e c he i nt e r e ssa no i l
nostro progetto di rice rca: la sotto c om pe t e nz a t e st ua l e e que l l a t e m a t i c a / c ul t ur a l e .
F i g u ra 2 . T a b e l l a : I c o m p o n e n t i d e l l a c o m p e t e n z a t ra d u t t i v a
s e c o n d o K e l l y (2 0 0 2 , p . 1 5 )
Si def inisce sotto competenza st rat e gi c a l ’ i nsi e m e de i pr o c e di m e nt i c he si a ppl i c a no
all’organizzazione e alla realiz z a z i one de l pr o g e t t o di t r a duz i one , a l l ’ i de nt i f i c a z i one e
soluzione di problemi, all’au tov a l ut a z i one e a l l a r e vi si one . Q u e st a sot t o c om pe t e nz a r i c op r e
un’importanza centrale poiché so gg i a c e a t ut t e l e a l t r e , r e g ol a ndol e e c o m pe nsa ndol e g r a z i e
all’abilità de l traduttore di risol ve r e pr obl e m i di va r i a na t ur a ( l i ng ui st i c i , e x t r a l i ng ui st i c i ,
professionali, e cc).
Tra le sottocompetenze perso na l i t r ovi a m o poi l a sot t oc om pe t e nza psi c o - f i si ol ogi c a e l a
sottocompetenza i nterpersonale . L a pr i m a se r ve pe r svi l uppa r e l a f i duc i a i n se st e ssi e ne l
proprio lavoro e p er fo mentare l ’ a ut om a t i z z a z i one di pr o c e s si di t r a du z i one , l a c a p a c i t à di
corre zione, di attenzione e di m e m or i a de l t r a dut t or e . L a se c ond a r i gua r da l a sf e r a d e l l e
relazioni interpersona li che avven g ono ne l pr oc e s so di t r a duz i one e i nt e r pr e t a z i one e pe r m e t t e
di acquisire la capacità di risolver e possi bi l i c onf l i t t i dur a nt e i l pr oc e sso t r a dut t i vo, di l a vor a r e
in gruppo c on altri p rofessio ni st i ( t e r m i nol o g i , c or r e t t or i , doc um e n t a l i st i , e c c .) e di
Figura 1.Tabella: I componenti della com p e t e n z a t ra d u t t i v a
secondo il gruppo PACTE (2001, p . 40)
3. La trad uzione giuridica
____ ___ __ _ ___ ___ ___ ___ __ ____ ___ ______ _________ _________ ______ _________ _____ _ ___ __ _ ___ ___ __
94
e l c o n j u n to d e c a p a cidad es, destrezas, co nocimientos e incluso actit ud e s q u e r e ú n e n lo s
tr a d u c to r e s p r o f e s io n ales y q ue inter vienen en la tr aducció n co mo ac tivid a d e x p e r ta , e s d e c ir
q u e , e n s u c o n j u n to , d isti nguen al pro fesional del no pro fesional, al experto d e l n o e x p e r to .
D e sc r i vi a m o br e v e m e nt e l e caratteristiche di queste sottocompetenz e , se c ondo l e
de f i ni z i oni of f e r t e d a K e l l y ( 20 02, pp. 15 -17) sulle teorie d el gruppo PACT E ( 2001, p. 40 )
c on l ’ obi e t t i vo f i na l e di f oc a l i zz are l’attenzione sulle due c ompetenze ch e i nt e r e ssa no i l
nost r o pr oge t t o di r i c e r c a : l a sot t ocompetenza testuale e quella tematica/cultur a l e .
Figura 2.Tabella: I componenti della c o m p e t e n z a t ra d u t t i v a
secondo Kelly (2002, p. 15)
S i de f i ni sc e sot t o c om p e t e nz a strategica l’insie me dei procedimenti c he si a ppl i c a no
a l l ’ or g a ni z z a z i one e a l l a r e a l i zzaz ione del prog etto di t raduzione, all’id e nt i f i c a z i one e
sol uz i one di pr obl e m i , a l l ’ a u t ov alutazione e alla revisione. Questa sottocom pe t e nz a r i c op r e
un’ i m por t a nz a c e nt r a l e poi c hé s oggiace a tutt e le altre, regolandole e compe nsa ndol e g r a z i e
a l l ’ a bi l i t à de l t r a dut t or e di r i so lvere problemi di va ria na tura (linguistici, e x t r a l i ng ui st i c i ,
pr of e ssi ona l i , e c c ) .
T r a l e sot t oc om pe t e nz e pe r s onali troviamo poi l a sottocompetenza psi co - f i si ol ogi c a e l a
sot t oc om pe t e nza i nt e rpe rsonal e . La prima se rve per svi luppare la fiducia in se st e ssi e ne l
pr opr i o l a vor o e p e r f o m e nt a r e l’automatiz zazione di proces si di tradu zion e , l a c a p a c i t à di
c or r e z i one , di a t t e nz i one e di memoria del tradut tore. La seconda riguard a l a sf e r a d e l l e
r e l a z i oni i nt e r pe r sona l i c he a vve ngono nel processo di traduzione e interpreta z i one e pe r m e t t e
di a c qui si r e l a c a pa c i t à di r i sol ve re possibili confli tti durante il processo tradu t t i vo, di l a vor a r e
i n gr uppo c o n a l t r i p r of e ssi o nisti (terminologi, cor rettori, documen tali st i , e c c .) e di
F i g u ra 1 . T a b e l l a : I c o m p o n e n t i d e l l a c o m petenza traduttiv a
s e c o n d o i l g ru p p o P A CT E (2 0 0 1 , p . 4 0 )
3 . L a tr a d u z io n e g i u r id ic a
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e l c o n j u n to d e c a p a c id a d e s , d e s tr e z a s , c o n o c i m ie n to s e in c l u s o a c tit u des que reún en los
tr a d u c to r e s p r o f e s io n a le s y q u e in te r v ie n e n e n la tr a d u c c ió n c o m o a c tiv id ad experta, es decir
q u e , e n s u c o n j u n to , d is ti n g u e n a l p r o f e s io n a l d e l n o p r o f e s io n a l, a l e x p e r to del no exper to.
D e sc r i vi a m o br e v e m e nt e l e c a r a t t e r i st i c he di que st e sot t oc om pe t e n ze, secondo le
de f i ni z i oni of f e r t e d a K e l l y ( 2002, pp. 15 - 17) sul l e t e or i e d e l g r uppo P A C TE (2001, p. 40 )
c on l ’ obi e t t i vo f i na l e di f oc a l i z z a r e l ’ a t t e nz i one sul l e due c om pe t e nz e c he interessano il
nost r o pr oge t t o di r i c e r c a : l a sot t oc om pe t e nz a t e st ua l e e que l l a t e m a t i c a / c ul t u rale.
F i g u ra 2 . T a b e l l a : I c o m p o n e n t i d e l l a competenza traduttiva
s e c o n d o K e l l y (2 0 0 2 , p . 1 5 )
S i de f i ni sc e sot t o c om p e t e nza st rat e gi c a l ’ i nsi e m e de i pr o c e di m e nt i c he si applicano
a l l ’ or g a ni z z a z i one e a l l a r e a l i z z a z i one de l pr o g e t t o di t r a duz i one , a l l ’ i dentificazione e
sol uz i one di pr obl e m i , a l l ’ a u t ova l ut a z i one e a l l a r e vi si one . Q u e st a sot t o c o mpetenza ricopre
un’ i m por t a nz a c e nt r a l e poi c hé sogg i a c e a t ut t e l e a l t r e , r e g ol a ndol e e c o m p ensandole gra zi e
a l l ’ a bi l i t à de l t r a dut t or e di r i sol ve r e pr obl e m i di va r i a na t ur a ( l i ng ui st i c i , extralinguistici,
pr of e ssi ona l i , e c c ) .
T r a l e sot t oc om pe t e nz e pe r sona l i t r ovi a m o poi l a sot t oc om pe t e nza psi c o-fisiologi ca e l a
sot t oc om pe t e nza i nt e rpe rsonal e . L a pr i m a se r ve pe r svi l uppa r e l a f i duc i a i n se stessi e nel
pr opr i o l a vor o e p e r f o m e nt a r e l ’ a ut om a t i z z a z i one di pr o c e s si di t r a du z i on e, la cap acità di
c or r e z i one , di a t t e nz i one e di m e m or i a de l t r a dut t or e . L a se c ond a r i gua r da la sf era delle
r e l a z i oni i nt e r pe r sona l i c he a vve n g ono ne l pr oc e s so di t r a duz i one e i nt e r pr e t a zione e permette
di a c qui si r e l a c a pa c i t à di r i sol ve r e possi bi l i c onf l i t t i dur a nt e i l pr oc e sso t r a du ttivo, di l avorar e
i n gr uppo c o n a l t r i p r of e ssi oni st i ( t e r m i nol o g i , c or r e t t or i , doc um e n t a l isti, ecc.) e di
F i g u ra 1 . T a b e l l a : I c o m p o n e n t i d e l l a c o m p e t e n z a t ra d u t t i v a
s e c o n d o i l g ru p p o P A CT E (2 0 0 1 , p . 4 0 )
3. La trad uzione giuridica
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95
comunicare con i vari interlocutori della traduzione (clienti, intermediari commerciali, autori,
destinatari, esperti del te ma, ecc).
A livello pratico, troviamo i nvece la sottoco mpetenza strumentale-professionale che
corrisponde alla capacità di identificare, valutare e uti lizzare diverse fonti di documentazione
per la traduzione/interpretazione, di org aniz zare e realizzare la ricerca della terminologia e di
ge stire le diverse risorse terminologiche. Acquisire questa competenza significa inoltre saper
utilizzare le principali applicazioni informatiche di supporto alla traduzione (programmi CAT,
Trados, Multiterm, programmi di traduzione audiovisiva o di loc alizzazione, e cc).
Infine, tr a le sot tocompetenze cognitive identifichiamo la sottocompetenza comunicativa-
testuale in almeno due lingue e culture, la sottocompete nza culturale e la sottocompe tenza
tematica.
La sottocom petenza comunicativa-testuale rappresenta l a competenza linguistica ed
implica, pertanto, il possesso di conoscenze ed abilità necessarie sia per la comunicazione
nella lingua di partenza, sia per la p roduzione nella lingua di arrivo. Acqui sire quest a
sottocompetenza significa sap er comprendere, an alizzare e riprodurre testi , scritti e orali, di
diverso tipo e campo s ia in li ngua materna, c he in altre lin gue str aniere; ciò suppone
l’interiorizzazi one delle caratteristiche linguistiche e dell e convenzioni dei principali generi e
sottogeneri testuali presenti nel mer cato pro fessionale delle diverse culture nelle qu ali si
parlano le lingue di traduzione.
La sottocompetenza culturale comprende invece tutta una serie di conoscenze
extralinguistic he sull’organiz zazione del mondo in generale e di alcuni cam pi in particolare
57
che permettono di conoscere, da un punto di vi sta storico e so ciale, non solo l e principali
istituzioni delle culture di cui ci si oc cupa, ma anche i miti, i valori e le credenz e c he
condizionano queste culture. Questa sottocompetenza è particol armente importante poiché
permette di identificare le relazioni esistenti tra le diverse culture e i testi che utilizz ano per
esprimersi e per regolarsi.
Infine, a cavallo tra l’ambito cog nitivo e pr atico, si situa la sott ocompete nza tematica che
suppone l’acquisizione di una serie di conoscenz e basiche d ella Traduttol ogia che vanno d a
diversi approcci te orici, allo studio dei principali autori e pubblicazioni specializzate, al
dominio delle fonti di documentazione e, n el caso della traduzione specialistica, la
conoscenza generale e specific a d elle principali discipline (economia, commer cio, diritto,
tecnolog ia, letteratura, ecc).
57
La sotto co mpetenza c ulturale di Kelly (20 02) coincide rebbe in certo m o do con la comp eten za extra lingu istica
del gruppo PACTE (2001 , p. 40), con la conoscen za del mo ndo di Pym ( 199 2) e Gile (1995).
4. Competenza te matica: due siste mi giuridici a confronto
_______ _________ ______ _________ ______ _________ _________ ______ _________ _________ ______ _____
103
4. COMPETENZA TEMA TICA: DUE SISTEMI GIURI DICI A CONFRONTO ....... 103
4.1. I ntroduzione al diritto comparato. .............................................................................. 103
4.2. Diritto compara to tra I talia e Spa gna. ......................................................................... 111
4.2.1. Ordinamento giuridico e giudiziario in I tali a. ..................................................... 118
4.2.2. Ordinamento giuridico e giudiziario in Spag na. ................................................. 123
4.2.2.1. Derec hos Forales .................................................................................... 127
4.3. Diritto di Famig lia: Coppie di Fatto e Matrimonio tra Persone de llo Stesso Sesso. .. 136
4.3.1. Diritto di Famig lia in I talia. ................................................................................ 141
4.3.1.1. Convivenze di fatto. ................................................................................ 149
4.3.1.2. Unioni civili tra persone dello stesso sesso. ........................................... 156
4.3.2. Diritto di Famig lia in Spa gna. ............................................................................. 167
4.3.2.1. Parejas de Hecho. ................................................................................... 176
4.3.2.2. Matrimonios entre personas de l mismo sexo. ......................................... 185
4.4. Conclusioni. ................................................................................................................ 193
4. COMPETENZA TEMATICA: D UE SISTEMI GIURIDICI A CO NFRONTO
4.1. Introduzione al diritt o comparato.
In traduzione g iuridica, c osì come in qualsiasi traduzione di tipo specialist ico, è necessar io
dare un’importanza centrale alla competenza tem atica in entrambe le lin gue , poi ché permette
di raggiungere un’ essenziale int erpreta zione del testo e una sua corretta resa nella cultura
d ’ arrivo.
I presupposti teoric i di questo lavoro sono stati d edicati totalmente al tema della specialità,
tanto del linguaggio, quanto del testo e del la traduzione giur idica. Spostando l’attenzione
dalla lingua al di ritto, continuiamo con lo stesso approccio, dedicandoci allo studio di un’altra
disciplina specialistica all’interno del diritto, il Diritto Comparato . P arliamo di
specializzazione poiché chiunque si occupa di c omparazione deve f ar front e ad una grande
multidisciplinarità che tocca il diritto territoriale, i diritti foranei, il diritto internazionale, le
discipline storiche, le scienze sociali e quelle linguistiche . Negli ultimi dec enni, nell e facoltà
di giurisprudenza it aliane e st raniere, non solo si è intensificato l’inse gnamento del Di ritto
Comparato, prevalentemente privato, ma esso è diventato centrale n ei piani di studio di altre
facoltà, nelle quali la com parazione di mult ipli sistemi era una tecnica già in uso da tempo,
come le facoltà di Lingue e di Traduzione e Interpretazione. Così come lo studio contrastivo
di diverse lin gue permette di ricavare e comprenderne la struttura, an che lo studio del Diritto
4. Competenza te matica: due siste mi giuridici a confronto
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104
Comparato permette non solo di approfondire la conoscenza del diritto nazionale, m a anche di
conoscere il funzionamento de l diritto straniero.
Per la seguente introduz ione sul Diritto Comparato e per alcune considerazioni riguardo
alla sua importanza p er l a traduzione giuridica, ci aff idiamo p rincipalmente ad opere chiav e
della l etteratura g iuridica c ome I grandi sistemi giuridici contemporanei di David René,
Introduzione al diritto comparato di Konrad Zweigert e Hein Kötz, Introduzione al diritto
comparato e Il metodo comparativo di Léontin-Jean Constantinesco e, soprattutto,
Introduzione al Diritto Comparato di Rodolfo Sacco.
Il Di ritto Comparato è una disciplina antica come il diritto stesso. Da sempre si sono
giustapposti ordinamenti diversi per soddisfare molteplici esigenze, ma è s oprattutto nel XX
secolo che si comincian o ad applicare criteri di validazione scientifica anche alla dottrina
della comparazione. Co me riporta S acco (1992, p. 6), è con l’opera di Am ari (1857), dedicata
alla scienza della legislazione comparata , che si in augura una nuova tappa del Diritto
Comparato come scienza in grado di far emergere i punti e le funzioni comuni propri di
ordinamenti diversi. Poco più tardi si assiste alla nascita della Société d e l égislation comparée
nel 1869 con a capo Laboulaye, sempre volta alla ricerca di una base comune tra legislazioni
differe nti, con l’obiettiv o di ricercare l ’unità fo ndamentale d ella vit a gi uridica universale.
L’unità del diritto non era solo una questione ideologica , ma pi uttosto un obiettivo pratico ch e
sfociò in numerosi i ntenti di unificazione d el diritto. Per uniformazione dell e norme si intende
un procedimento media nte il quale diversi legislatori adottano norme fo rmulate allo stesso
modo o un unico le gislatore introduce in più o rdinamenti norme identiche (S acc o, 1992, p. 8),
mentre per unificazione si intende la creazione di una norma unica illustrata da un corpo
unitario di giuristi e d estinata a sostituire una pluralità di norme div ergenti. Esempi di
uniformazione furono la creazione di istituti come l’ Accademia Internazionale del Diritto
Comparato nel 1924 o del U NIDROIT ( Instit ut International pour l’unification du droit
privé ) nel 1926, mentre esempi di unificazione furono l’entrata in vigore del Codice Civi le
italiano nel 1865, pe r unific are il diritto italiano, o del T rattato di Roma nel 1957, per
unificare il diritto europeo.
Con il passare del tempo e con il progressivo incontro/scontro tra l a l egislazione romanista
e l a common law o tra la giurisdizione euroamerica na e i diritti dei paesi asiatici, ciò che
gradualme nte cambia nella concezione post moderna del Diritto Comparato è la
consapevolezza che la chi ave della comparazione, più che l’individuazione dell’unità, sia
piuttosto la ricerca della diversità. L ’obi ettivo della definizione di una base gi uridic a comune
sfuma quando i dati comparati denotano diff erenze, nuclei tematici di scordanti e principi
4. Competenza te matica: due siste mi giuridici a confronto
_______ _________ ______ _________ ______ _________ _________ ______ _________ _________ ______ _____
105
contrapposti. Il nucleo d ella comparazione diventa quindi la ricerca della varietà delle forme,
qualsiasi sia l’obiettivo finale della compar azione, po iché solo conosce ndo le differenze
esistenti tra modelli giuridici si contribuisce realmente alla conoscenza d ei modelli originali.
Seguono questa corrente epistemologica autori come Ancel, Kötz, Rotondi, Gorla, Sa cco,
Constantinesco, J onascu, Neumay er, Pé teri, P opescu, Sz y szkooszki e Zajtay . Secondo questa
metodologia di studio diacronic o e sincr onico d i due o più diritti, non solo si ottiene la
conoscenza di tali ordinamenti , ma si studiano anche le fonti prima rie e secondarie d el diritto
( macroformanti ) e il contesto extragiuridico nel quale si produ cono ( microformanti ). In
questo modo, si acquisisce una visione globale d elle cause p er le quali u n ordinamento non
funziona come un altro e delle conseguenze che ne possono derivare. L a f unzione della
compara zione è quindi meramente epistemologica e l’approccio principalmente storico.
Pertanto, in questo studio non intendiamo il Diritto Comparato come una scienza volta a
studiare modelli uniformativi e quindi l’imitaz ione di ordinamenti stranieri
62
, bensì come un
modello scientifico per riscontrare differenze t ra l’ordinamento italiano e spagnolo. Infatti,
mentre la postura classica del Diritto Compar ato tendeva a mirare i tratti comuni tra sist emi
appare ntemente different i, la comparazione giuridica attual e ten de, invece, a sottolinearne le
differenze con il fine di individuare particolari forme discorsive, l’evoluzione di stili di
pensiero e determinati valori culturali. Come riassum e Mega le (2008, p. 5), citando Peters e
Schwenke:
A key post -modernist a ssu mption is that all human s ystems oper ate like la nguage a nd that
there is nothing pr ior to language. La w (like la nguage) is vie wed as a co m ple x system of signs,
po w erful but finite, which constructs and mai ntains m eaning. Co nsequentl y, t he c hosen
complementar y science o f po st-modern le gal co mparison is no lo nger (as for the traditio nalists)
social science, bu t rather liter ary theor y.
Nel pres ente studi o, sarebbe impensabile non soffermarsi sul le somiglianze tra il si stema
italiano e spa gnolo, poiché entrambi app artengono alla tradizione giuridica romano germanica
e condividono l ’imitazione di m odelli comuni, ma l’obiettivo centrale sar à comunque
rispecc hiare un certo gra do anisomorfismo pr esente in un caso sp ecifico di Diritto di
Famiglia. La comparazione dei du e ordinamenti in questione non è spesso o gge tto di
interesse, poich é non presentano l e cla ssiche di scordanze riscontrabili tra sistemi di common
law e civil la w o tra diritto eur opeista e diritto dei paesi afroasiatici. Nonostante questa
somiglianza di base pres ente nelle strutture generali e negli orga nismi giuridici dei due paesi,
l’interesse per l’anisomo rfismo tra il sistema italiano e quello spagnolo risiede in differenze
sostanziali che rivestono alcune questioni di diritt o; tali disc ordanze trovano la loro origine a
livello diacronico e d hanno ripercussioni ling uistico -culturali a live llo sincronico.
62
L’imitazio ne d i modelli stra nieri ricopre co munque un interesse centrale, dal mo mento che la tradizion e
giuridica italiana e spagnola s i fon da sull’imitazio ne di m ode lli francesi e tedesc hi del XIX e XX secolo .
4. Competenza te matica: due siste mi giuridici a confronto
_______ _________ ______ _________ ______ _________ _________ ______ _________ _________ ______ _____
106
Come ricorda Sacco (19 92, p. 22): “l a comparaz ione può misurare diff erenze massime o
differe nze minime. Non deve aver pre ferenze per le une né per le alt re”. Il modello d’ analisi
adottato è dunqu e quello della microcomparazione , ovvero lo studio com parativo di sistemi
apparte nenti alla stessa famiglia g iuridica, termine normalment e contrapposto a
macrocomparazione , co me studio di sistemi apparte nenti a fa m i glie di verse
63
, intendendo pe r
famiglia giuridica un i nsieme di sistemi profondamente legati per motivi storici da st rutture
giuridiche comuni. Inoltre, ci si discosta dall ’idea, spesso diffusa in ambi to giuridico, ch e solo
la macr ocomparazione sia utile alla traduttologia , poiché per mette di identifica re casi di
intraducibilità di concetti giuridici. Sebbene la questione della disco rdanza terminologica tr a
sistemi antitetici sia uno dei temi che da sempre h a appassionato giuristi e traduttori, dall’altra
non si può ridurre la comparazione solo al campo della terminolog ia. Riscont rare differenze in
sistemi differenti è un’ operazione ch e prev ede risultati, in un certo senso, prevedibili.
Comparare du e sistemi affini e riscontrarne di ffer enze può essere un’op e razione m olto meno
ovvia e sicuramente volt a a obiettivi più specifici . L’importanza di comp arare diritti diversi
non risiede solo nella creazione di neologismi o equivalenze terminologiche per adattare
concetti giuridic i alle categorie di un altro st ato, ma piuttosto consiste nell’identificare qu ali
categor ie sono differenti e come la lingua mantenga lo stesso valore giur idico nei testi tradotti.
Una volta chiariti gli obiettivi della comparazione, è legittimo chiedersi quale sia il suo
ogge tto di studio. La risposta può sembrare a bbastanza ovvia: le norme giuridiche. Per norma
non si intende però un insieme di leggi di un determinato codice, ma piuttosto un sistema di
testi di natura o contenuto legale che, nel complesso, formano un ordinamento giuridico.
Pertanto, int endiamo p er sistema giuridico l’insie me delle regole di diritt o applicabili ad una
determinata comunità, la quale , sovente, ma non necessariamente, corrisp onde ad uno Stato
(Megale , 2008, p. 3). Se la norma giuridica è “u na re gola di condotta, stabilit a d’autorità o
convenuta di comune accordo e di origine consuetudinaria, che ha per fine di guidare i l
comportamento dei sin goli o della collettività, di regolare un’attivi tà prat ica, o di indicare i
procedimenti da s eguire in casi determinati” (Tre ccani), allora si evince c he la norma non è
racc hiusa solo in testi propriamente normativi, ma si ritrove rà anche in tutto c iò che integra la
legge, quindi in testi di natura giurisprudenziale, amministrativa, dottrinale, ec c. Infatti,
appare riduttivo comparare solo le fonti leg isl ative, dal momento che mancherebbe non sol o
l’analisi dell e interpretaz ioni di queste leggi, spe sso anti tetiche, ma anch e di ciò ch e vi ene
trattato dalla dottr ina e riformulato dalla giurispr udenza.
63
I ter mini micro e macrocomp arazion e sono entra ti in uso a seguito d ella loro menzione durante un seminario
tenuto nel 19 53 d a R. David presso l’Ist ituto Uni versitario d i Studi E uropei d i T orino (Sacco, 1992, p. 23)
4. Competenza te matica: due siste mi giuridici a confronto
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107
Il Diritto Comparato ci ins egna che l’oggetto della comparazione non è uno, bensì una
pluralità di formanti
64
o elementi che compongono e caratterizzano i sistemi giuridici moderni
a seconda delle epoche. Comuneme nte si distingue tra macroformanti riconosciuti come fonte
del diritto, ossi a (1) la legge , (2) la giurisprudenza e (3) l a dottrina , e microformanti
riconosciuti come fattori metagiuridici. Mentre la legge, la giurisprudenza e la dottrina si
considera no fo rmanti espressi, poiché verbalizzati, gli altri m icroformanti si considerano
inespressi o criptotici poiché contribuiscono a creare reg ole o influiscono su lla prassi, sebbene
non si abbia la consapevol ezza tecnica della lor o esistenza. Tutti questi formanti cambiano
notevolmente da un paese all’altro e possono non coincidere tra loro, infatti, due sistemi
giuridic i possono condividere una legge, m a non la sua applicazione, così come di fr onte alla
discordanza di leggi o dottrina, possono adottare le st esse soluz ioni a livello
giurispr udenziale.
L’oggetto della comparaz ione del presente studio, il Dir itto di F amiglia ital iano e spagnolo
in merito alla questione delle coppie di fatto e dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, è
un esempio chiaro di quanto stiamo affermando. Me ntre in Spagna e siste una legge n azionale
sui matrimoni tra persone dello stesso sesso ( Ley 13/2005 ) e leggi regionali ( leyes
autonómicas ) in merito alle coppie o unioni di fatto, in I talia, fino al 2016, non esisteva una
legge nazionale per la regolazione del matrimonio t ra persone dello stesso sesso e il regime
delle coppie di fatto. Sebbene i due ordinamenti siano tradizionalmente affini, è possibil e però
che, comparando una pluralità di f ormanti , si risc ontri un disaccor do fra essi. Partendo dalla
discordanza delle norme che r egolano nei due paesi la suddetta questione d i diritto, l ’obiettivo
è ricercare la corr ispondenza o la discor danza nella sua applicazione pratic a, poic hé ciò
influisce nella natura de i formanti giuridici (leg gi, giurisprudenza e dottrina) e quindi ne i
formati testuali mediante i q uali sono verb alizzati. Il presente studi o si avvale, quindi , del
Diritto Comparato come strumento metodolog ico ed epistemologico per raggiungere
l’obiettivo finale della c omparazione linguistica e specificatamente t estuale. S aranno quindi
ogge tto di studio i testi di legge e i testi c ompleme ntari (giur isprudenza, dottrina, ope re
giuridic he di rif erimento, ecc.) dei due ordinamenti al fine di analizzare dove risiedano l e
principali diffe renze tematiche.
Per arrivare a fornire una comparazione efficace tra i due sistemi giuridici, è necessario
includere una prospettiva storica, dal momento che non esiste analisi del presente o
prospettiva del futuro che non si alime nti della diac ronia per studiare ciò che è esistito prima e
64
Il ter mine fo rman ti è usato d a Sacco ( 199 2, p . 4 5). Inoltre, l ’autore aggiunge che a nteri ormente (dal 1974 al
197 9) era in uso il ter mine compon enti del dir itto vivo.
4. Competenza te matica: due siste mi giuridici a confronto
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108
in che m aniera h a influenzato la norma vi ge nte. L’importanza della storia ai fini della
compara zione viene ribadita da Sacco nella su a menzione alla sistemologia (1992, p. 129),
ovvero la sc ienza dei caratteri del sistema.
Questi caratteri sono regole paragiuridiche, non sempre verbalizza te, che condiz ionano e
caratterizzano t acitamente il si stema e ch e si possono riscontrare solo at traverso un’analisi
storica dei processi di formazione della norma. D escrivere più sistemi e interrogarsi sul
perché e sul come si sia no create determinate no r me porta, quindi, ad un ’intercomprensione
dei fenomeni e ad un di alogo tra le diverse discipline implicate nella formazione di un dato
ordinamento. Da qui la connessione tra il Diritto Compara to e le scienze umane e soc iali.
È prova di quanto stiamo af ferm ando l’attuale cas o dell’approvaz ione i n I talia della Legge
n.76/2005 sulla Regolamentazione delle unioni civili tra persone de llo stesso sesso e
disciplina delle conviv enze . Analizzare solo la no rma o l’ordinamento italiano non porterebbe
alla t otale comp rensione del fenomeno poich é significherebbe considerare il sistema giuridic o
italiano come una realtà a sé stante, impermeabile a qualsiasi tipo di condiz ionamento esterno.
L’importanza della com parazione viene ribadit a nella Nota Breve n.42 (dicembre 201 4) d el
Servizio Studi del S enato, Unioni o matrimoni civ ili tra persone dello stesso sesso in alcuni
paesi dell’Unione Europea , nella quale si propone uno studio comparato dell’istituto delle
unioni civili in Germania, Francia, Re gno Unito e Spagna. Per ra ggiungere la comprensione e
quindi l’approvazione di una legge, è necessario analizzare quali sistemi legislativi hanno
influenzato o stanno influenzando la de cisione su cui il Senato è chiama to a pronunciarsi.
Pertanto, in questo capitol o studieremo in g enera le i due sistemi , italiano e spagnolo, e in
specifico le nor me relative all’istituto delle coppie di fatto e delle unioni tra persone dello
stesso sesso in Ita lia e in Spagna . Studi are il sistema spagnolo, nel quale esiste da tempo una
norma che regol a entra mbi gli isti tuti, può senz’altro portare ad un secondo obiettivo, ossia
aiutare a ca pire c he cosa stia avvenendo nel nostro paese e che ripercussioni giuridiche,
culturali e li nguistiche può comportare l’approvazione della legge sulle unioni civil i e le
convivenze di fatto. I nfatti:
Se nel tale p aese scopp ia una novità legislati va, ci sarà di fficile p rovare che la cau sa di questa
novità è A, B, C, D, o E, finché noi giochia mo a m o sca cieca nel solo paese co nsidera to. Gli
avvenimenti c he hanno preced uto la novità le gislati va so no tro ppo numerosi perché lo stud ioso
che vuole isolare, fra tanti, q uello che ha causato la novità, disponga di un criterio capace d i
fornirgli dati verificabili e falsificabili. La co m parazio ne, invece, of fre una qualc he po ssibilità
di co ntrollo. Essa r edige l’inventario d ei paesi in cui l ’evento è intervenuto. Accerta quali
avvenimenti abb iano p recedut o, in o gnuno di essi, l’evento i n ques tione, e av via su q uesta b ase
la ricerca d i una conclusione fondata sul criterio della co rrisp ondenza biuni voca fra caus a ed
effetto. (Sac co, 1 992, pp. 131 -132)
4. Competenza te matica: due siste mi giuridici a confronto
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Così come i modelli ling ui stici evolvono nel tempo, anche il diritto positivo è soggetto a
modifica continua e risponde alle n ecessità storic he e culturali del m omento. Si può difender e
la perpetuazione di una norma li nguistica, così come di una norma giuridica, ma occorre
sempre affidarsi all’idea che esiste un’ evoluzione e che essa è conseguenza di variabili socio -
culturali che si intersecano fra loro. I l mutamento è tangibile e s empr e più veloce se si
considera no fenomeni attuali come la globalizzazione, gli scambi ling uistici e culturali i n atto
in epoche di forti m igrazioni, l’inarrestabile diffusione della comuni cazione data dal
progresso tecnologico, la nascita di istituzioni poli tiche internazionali, ecc. È un’evoluzione
che si ge nera dal basso e non dall ’autorità e certamente sfu gge al controllo sia de i
professionisti del linguaggio, sia dei professionisti del dir itto. Non si può quindi negare
un’impronta sociale, naz ionale o ex t ranaziona le nell’evoluzione giur idica, sebbene
quest’ultima sia il frutto di una mutazione ideolo gica proposta dalla stessa macchina statale.
Quando la spinta social e opera per dif fusione o imitazione di un modello straniero, come
accade nel caso dell’isti tuto delle coppie di fatto e matrimonio tra pe rsone dello stesso sesso,
sorge spontane o domandarsi quale sia la causa di questa imitazione di prin cipi e valori.
In Diritto Comparato si parla di diffusione di un modello straniero qua ndo avviene u n
prestito di certe strutture linguistiche e soluzioni giuridiche da un sistema all’altro. Di fatti i
modelli sono un insieme di concezioni più o men o tecniche ch e possono ritrovarsi in diversi
sistemi o anche in diverse famiglie (Megale, 2008, p. 4). Tale fenom eno è alla base
dell’imitazione giuridica tra stati e contrasta con il concetto di evoluzione del diritto , poiché
non lascia sp azio alla nascita di modelli originali , come avvenne nel 18 04 con l ’entrata in
vigore di centinaia di co dici civili sull’imitazi one di quattro o cinque o riginali (Gambaro &
Sacco, 2002, pp. 5-7) .
Partiamo dal presupposto che l’imitazione di un modello giuridico può essere passiva o
attiva: ad uno stato può essere i mposta l’innovazione o, al contrario, può intenzionalm ente
imitare modell i foranei. Nel caso di un’imit azi one passiva, uno stato im pone i l proprio
modello a scapito di a ltri preesistenti, come in segna il caso de ll’introduzione del diritto
europeo durante il period o di colonizzazione. Questo tipo di imitaz ione/imposizione giurid ica
sarebbe d estinata a sopravvivere fintanto che l a condizione di sogg iogazione politica o
ideologica non cessi o, s e ben accettata, fintanto che un nuovo equilibrio polit ico - economico
non produca un’innovazione. Nel secondo caso, u no stato può adottare e adattare un modello
giuridic o str aniero non solo per il p restigio che esso ricopre, ma anche pe r rispondere ad un a
pressione soc iale nazionale ed extranazionale riguardo a deter minate questioni, come dimostra
il caso dell’introduzione dell a legge sulle un ioni civili nei si stemi di diritto occidentali. Un
4. Competenza te matica: due siste mi giuridici a confronto
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terreno fertile per l’imitaz ione è sicurame nt e un sistema af fine per condizi oni sociali,
culturali, economiche e, perché no, linguistiche, come avviene nel caso di Italia e Spagna.
Inoltre, a differenza de ll a passiva, un’imitazione giuridica attiva può godere di longevità dal
momento che il p rocesso di innovazione avvi ene dall’interno all’e sterno e in form a
potenzialmente g raduale e consensuale.
Discostandoci parzialmente dalla tesi di Sacco (1992, p. 148) , secondo il quale le due
uniche cause di imitazione normativa sono il prestigio o l ’imposizione, nel caso degli isti tuti
di convivenza e unione tra pe rsone dello stesso s esso subentrano altri fattori che portano ad
imitare modelli stranieri. Il pr estigio o l’imposizi one sono sicuramente stati propulsori di
varie acquisizioni giuridic he in tempi passati, come la recezione del Code Napoléon in Europa
o della sharia in molti paesi africani. Rit eniamo però che n ell’epoca attuale, dove si lotta o gni
giorno pe r l’introduz ione di valori giuridici co munitari o eurocentrici, il fattore che dett a
l’imitazione di modelli giuridici foranei risied a piutt osto nell’ adeguazio ne internazionale di
singoli formanti in via d i un diritto comunitario. Questa ad eguazione è agevol ata quanta più
affinità e sista tra i modelli giuridici, dal momento che:
il modello che il sistema A prende a prestito nel siste m a B d ovrà poi essere inserito accanto a
tutti gli altri m o delli prese nti nel siste ma A, il c he p resuppo ne il super amento di diff icoltà tanto
maggiori qua nto maggiori sono le d ifferenze ge neriche fra i sistemi A e B. (Sacc o, 1 9 92,
p.15 0).
L’imitazione permette di r endere uniforme i l diritt o, soprattutto quello privato. L ’area dell a
libertà e dei di ritti della persona è stata spesso ogge tto di uniformità legislativa, per lo meno
per quello ch e riguarda i principi. L’obiettivo del diritto int ernazionale privato e della
Comunità Europea è proprio quello di imporre ai paesi membri regole uniformi soprattutto in
materia di merca to e unif i care l’applicazione delle leggi, st abilendo quando e come si devono
applicare le norme d el p aese in cui un contratto è stato stipulato. Ma le cont raddizioni sono
inevitabili e l’unicità delle soluz ioni è un t rag uardo difficile da raggiungere, soprattutt o in
materia di principi che si differe nziano a seconda della storia e della cultura dei diversi paesi.
Per questo motivo, mentre è totalmente a ccettato e possibile re gistrare un a società anonima in
Ita lia e che ess a abbia gli st essi effetti i n Spagna, due p ersone dello stesso sesso possono
sposarsi civilmente in Spag n a, ma non possono rivendicare come tale il loro matrimonio in
Ita lia. D al momento che l’intento del presente lavoro è puramente scientifico, si prende in
considera zione questo caso di diritto ci vile privato tra I t alia e Spagna proprio per dimostrare
che la comparazione dei diritti e delle lingue di questi due paesi, sebbene siano uniti da una
superficia le affinità, rispecchia invece una profonda diversità a livello sistematico e culturale.
4. Competenza te matica: due siste mi giuridici a confronto
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4.2. Diritto c omparato tra Italia e Spagna.
In questo paragra fo cercheremo di tra cciare un breve pe rcorso di acronico sulla costruzione
dell’attuale sistema giuridico italiano e spagnolo per poi dedicarci ad una comparazione
generale dell’ordinament o giuridico e giudiziario di entrambi i paesi. Qu esto studio generale
serve come base sia per l ’acquisizione della competenza tematica per il traduttore giuridico, di
cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, si a per imposta re le basi per il discorso sul
Diritto di Famiglia comparato e sugli istituti delle coppie di fatto e dei matrimoni tra persone
dello stesso sesso, che sarà ogge tto dei paragrafi successivi.
Se analiz ziamo la storia della formazi one del diritto di I talia e Spagna, in un’ottica di
imitazione/ricezione di modelli giuridici stranieri, non si possono non menzionare (1) il
Diritto Romano, (2) il Codice Napoleonico e (3) la dottrina pandettistica tedesca. Inoltre, nel
caso della Spa gna del XIX -XX se colo, lo stesso diritto italiano, insieme a quello francese e
tedesco, vie ne considerato un modello di imitazione giuridica.
(1) Entrambi gli ordinamenti giuridici italiano e spagnolo si collocano all’interno della
famig lia romano-germanica, denominata anche diritto civile continentale o civil law, in
contrapposizione con il common law anglosassone. La famiglia romano-germanica comprende
tutti gli ordinamenti che, a pa rtire d al XII secolo, hanno fondato la loro scienza giuridica sul
Diritto Romano come jus commune , ossia diritto comune a tutti. L’opera di rif erimento dei
dotti era il Corpus i uris civilis , considerata la prima fonte normativa e giurisprudenziale
dell’impero. La sua compilazione fu redatta tra il 529 e il 534 per volere dell’imperatore
bizantino Giustiniano, con il fine di risolvere la caoticità del sistema normativo precedente.
Questo codice, che inizialmente venn e applicato solo nei territori dominati da Bisanzio e
quindi anche nell ’ I t alia meridionale, si scontra e si arricc hisce nel Medio Evo, con le le ggi d ei
popoli barbarici e romanzi e nell ’età modern a , con le legislazioni proprie di ogni stato e
regno. Rispetto al diritto di Giustiniano, questo d iritto unitario prese ntava una rielaborazione
dei contenuti e dei principi , per adeguarlo alla re altà delle differenti reg ioni in cui
gradualme nte veniva impi antato. Si può quindi considerare il Diritto Romano come il pad re
delle attuali istituzioni di diritto civile privato itali ano e spagnolo.
I due sistemi giuridici sono inoltre accumunati dalla ricezione del Code Napoléon e in
seg uito dalla dottrina di espressione tedesca. Come spiega Sacco (1992, pp. 136 -137):
In Italia può dunque conviv ere u n modello lega le di derivazio ne francese con un mod ello
dottrinale d i derivazione ger manica. La circolazione de ll’uno e dell’altro hann o seguito b inarii
au tonomi. […] La dottr ina te desca del sec. XIX ha diffuso i s uoi modelli i n Sca ndinavia, i n
Russia, i n Ungheria, i n Ro mania e Bulgaria, in S lovenia e Cro azia, in Italia, Spagna e America
ispanofona, e in Ola nda. L’incontro di modelli legali france si e d i m o d elli dottrina li tedesc hi si
è op erato, in per iodi varii, in b uona parte dei paesi romanisti, dalla Russia all ’Italia, dalla
Spagna alla Ro mania.
4. Competenza te matica: due siste mi giuridici a confronto
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Dopo questa panoramica introduttiva sulle radici e strutture comuni d el diritto italiano e
spagnolo, ci addentriamo ora nell’analisi dell e fonti del diritto, degli ordinamenti giuridici e
dei sistemi g iudiziari vigenti n ei due p aesi. Gli ob iettivi di questa rassegna sono (1)
completare l’insieme dell e noz ioni generali necessarie per la competenza te matica del tradurre
giuridic o Italiano-Spagnolo, (2) cominciare a sta bilire alcune differenze s trutturali sostanziali
e (3) porre le basi per un discorso compa rato più specifico sul Diritto di Famiglia.
4.2.1. Ordinamento giuridico e giudiziario in Italia.
Erede della filosofia positivist a francese del X IX secolo, l’ordinamento giuridico italiano
riconosce come fonte primaria del diritto la legge, alla quale seguono i re golamenti e gli usi
69
,
come specifica l’art.1 dell e Disposizioni preliminari al C odice Civile . Il sistema attuale delle
fonti del di ritto è formato da atti o fatti idonei a produrre diritto, ossia a creare, modificare o
estinguere norme giuridiche. Sono fonti del diritto in Ita lia, per ordine di importanza:
(1) Fonti Costituzionali.
(1a) La Costituzione.
(1b) Le Leggi Costituzionali.
(1c) Reg olamenti dell’Unione Europea (fonti esterne).
(2) Fonti primarie .
(2a) Codici e L eggi Ordinari e (l.): atti normativi adottati dal potere legislativo
(Parlamento).
(2b) Decreti Legge (d.l.): atti normativi di cara ttere pr ovvisorio aventi forza di legg e
e adottati dal Gover no in casi straordinari o urgenti.
(2c) Decreti L egislativi (D.L gs.): atti normativi aventi forza di le gge, emessi dal
potere e secutivo (Governo).
(2d) Leggi Regionali (e p rovinciali): atti normativi promulgati dai consigli re gionali
delle Reg ioni a statuto ordinario e spec iale
70
.
(3) Fonti secondarie.
(3a) Regolame nti: atti emessi da l potere es ecutivo (Governo o Consigli regionali) che
precisa no le modalità di esecuzione delle legg i.
(4) Usi e consuetudini.
69
Con la caduta del r egime fascista, n el 194 4 fu abrogato l’articolo 1 .3 del Codice Civile ( 1942) che pr evedeva
come fonte d el diritto do po i regolamenti anche le “ nor me corp orative”.
70
Secondo la Costit uzione del 194 8, sono regioni a statuto sp eciale la Sicil ia, la Sar degna , la Valle d ’ Aosta, il
Friuli-Venezia Gi ulia e il T rentino - Alto Adige. Que st’ulti ma regio ne è co stituita d alle pro vince autonome d i
Tr ento e Bolzano co n competenze legislati ve per p romulgare leggi provin ciali.
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In base al principio della tripartizione dei pot eri (legislativo, esecutivo e giudiziario), il
Parlamento ha un ruolo central e e l’ apparato legislativo costituisce materia d’interpretazion e
della giurisprudenza, che però non ha carattere vincolante. L e fonti sono poste i n ordine
gerarchico e le fonti subordinate non possono dettare norme cont rarie alle fonti superiori, che,
a loro volta, possono invec e abrogare quelle di grado infer iore.
71
La legge, come fonte scritta principale del diritto, può essere costituzionale, ordinaria dell o
Stato o regionale. Allo stesso rango delle le ggi c ostituzionali, si trovano oggi le norme del
Tra ttato dell’Unione Europea, ossia i Regolamenti e le Direttive. I p rimi non hanno bisogno
della m ediazione dello Stato e sono direttamente applicabili ai cittadini della Comunità
Europea, mentre le Dirett ive sono rivolte allo Stato , affinché adegui obiettiv i e principi degli
stati m embri all’interno della sua normativa inte rna. Sono legg i anche i codici in vi gore
(civile, penale, di procedura civile e penale e d ella navi ga zione), com e compil azioni unitarie e
sistematiche, formate da un insieme di disposiz ion i. I codici, in quanto l eggi, possono essere
modificati e integrati da altre leggi di pari grado m ediante la tecn ica della no vella ,
sostituzione o aggiunta di uno o più articoli, o pos sono essere affiancati da altre l eggi speciali
in gra do di esaurire la dis ciplina di un determina to settore.
In contrapposizione alle fonti -atto che compongono il diritto scritto, gli us i e consu etudini
sono considerati fonti -fatto o diritto non scritto. Essendo subordinati alle leggi, sono illeciti se
risultano in contra sto con una di sposizione legislativa o un principio dell’ordinamento
giuridic o ed hanno efficacia solo nelle mater ie non regolate da leggi o regolamenti.
Infine, a differenza d ei sistemi di common law , la giurisprudenza, come insieme dell e
sentenze emesse dagl i o rgani giudiziari, non è riconosciuta nell’ordinamento italiano com e
fonte formale di diritto e, secondo l’art. 101 co. 2, della Costituzione: “I giudici sono soggetti
soltanto alle leggi”. Ciononost ante, la giurisprudenza, come interpretazione del dirit to, sta
assumendo un ruolo sempre più centrale nel l’evoluzione giuridic a. S ebbene, quindi, i
prece denti giudiziari no n siano vincolanti, ma si limitino a intervenire nella sfera giuridica
delle parti, le sentenze formano c omunque degli o rientamenti giurisp rude nz iali util i ai giudic i
che, per obbligo di motivazione, devono esporre l ’ i ter logic o-intellettivo e giustifica tivo che
ha portato all’adozione di una determinata ratio decidendi . Infine, come la giurisprudenza,
nemmeno la dottrina è co nsiderata fonte del diritto, sebbene fino ad epoca recente abbia avuto
un ruolo centrale, grazie soprattutt o all’influenza della dottrina germanica. L ’importanz a d ella
71
Nel 20 10 è stato cr eata la banca dati elettr onica No rmatt iva (http:// www.nor m attiva.it/ ) per informatizzare,
classificare e consultare grat uitamente le nor m ative stata li e regionali pubblicate dal 1946 nella Gazzetta
Ufficiale e le le ggi ap pro vate in a ttesa di p ubblicazione. Manca invece, alla da ta att uale, una banca dati
dell’Avvocat ura dello Stato.
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dottrina nell’ordinamento italiano risiede nell’int erpretazione svolta dagli studiosi, utile nella
formazione ed e voluzione del diritto vigente.
Per quanto riguarda l’ordinamento giudiziario , esso costituisce una delle tre funzioni
fondamentali della sov ranità dello Stato (le gislativa, amministrativa e giudiziaria) ed è
affidata alla Ma gistra tura . I testi di riferimento sulla giustizia italiana sono la Costituzione, il
Regio Decreto 1941/12 sull’ordinamento giudiz iario e la le gge 1958/ 195 sul Consi glio
Superiore de lla Magistratura (CSM). La magistratura italiana si autogoverna mediante il
CSM, che ne tutela l ’indipendenza nell’interpretaz ione della legg e (sancita dalla Costituzi one
del 1948) e regola l’esercizio della giurisdizione.
La giurisdizione italiana, come quella spagnola, si divide in ordinaria e speciale, ma
differisce nella struttura delle tutele a ccordate. Quella ordinari a, divisa in civile e penale,
tutela gli interessi dei singoli soggetti in controversie civilistiche o penalistiche e viene
eserc itata da una ma gistratura forma ta da giudici civili e penali e Pubblici Ministeri (PM). I
giudici civili possono esser e monocratici, quando si occupano di giurisdizione di primo gra do,
o collegiali se si occupano di casi in app ello o in cassazione, o di casi affidati al tribunale per i
minorenni. I noltre, una particolarità del sistema giudiziario italiano in materia civile e p enale
è la funzione del PM ch e è chiamato, i nsieme ai magistrati, “all’osservan za delle legg i, alla
pronta e reg olare amministrazione della g iustizia, alla tutela de i diritti dello Stato, de ll e
persone giuridiche e degli incapaci.”
72
A ll’interno della giurisdizione ordinaria, quella ci vile, divisa a sua volta in contenziosa o
volontaria, si occ upa dell a tutela de l diritto soggettivo e tende a re golare i rapporti g iuridici tra
privati o tra priv ati e la P ubblica Amministrazione, mentre l a giurisdizione penal e tende a
reprimere i reati, applicando misure aff littive (sanzioni, pene). I nsi eme a lla g iurisdiz ione
ordinaria, convivono poi le giurisdizioni speciali formate dalla Corte dei Conti, dalla Corte
Costituzionale, dai Tribunali Amminist ra tivi Regionali (TAR), d a tribun ali, co rti e procure
ge nerali militari e dalle Comm issioni Tributarie provinc iali e regiona li.
Come in tutti gli ordinamenti moderni, l’autorità giudiziaria ordinaria è organizz ata in un
sistema g erarchico diviso per g radi, dato che le parti coinvolte nel processo (o terzi) hanno la
facoltà di impu gna re la sentenza dei giudici di p rimo grado per correggerne la pronuncia. È
previsto quindi un secondo g rado di giudizio, con cui la controversia si considera risolta,
sebbene sia consentito alle parti chiedere un ricorso alla Corte di cassa zione per un controllo
di lega lità delle prime due istanze.
72
Queste infor mazioni sono di sponibili nel por tale d ella Com missione E urop ea sulla r ete giudiz iaria europea:
http://ec.e uropa.eu/civilju stice/o rg_justice/or g_justice_ita_it. htm
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Gli orga ni che compongono la piramide giudiziaria sono, per ordine di competenza:
(1) Corte di ca ssazione;
(2 ) Corte d’a ppello; Cort e d’assise d’appello;
(3) Tribunale ; Corte d’as sise;
(4) Giudice di Pace.
GIURISDI ZIONE CIV ILE
I GRADO
GIUDICE DI PACE
TRIB UNALE
TRIB UNALE
CORTE D’ APPELLO
II GRADO
CORTE DI CASSAZIONE
GIURISDI ZIONE PENA LE
I GRADO
TRIB UNALE
CORTE D’ APPELLO
CORTE D’ ASSISE
ASSISE D ’APPELLO
II GRADO
CORTE DI CASSAZIONE
Approfondiamo la struttura della giurisdizione civile, dal mom ento che il caso di diritt o
studiato nel presente lavoro appa rtiene al Diritto di Famiglia e i testi giudiziari sele zionati per
il corpus sono sentenze civili eme sse dalla Corte di c assazione.
(1) Al vertice della competenza giurisdiz ionale si trova l a Corte di c assazione o Corte
Suprema che costituisce il g rado più alto del potere giudiziario si a civile che penale, con
sede unica a Roma. È un organo collegiale di viso in sezioni (sei sezioni civili e sette
penali con sezioni unite), ciasc una composta da un presidente, da presidenti di sezione e
da consi glier i e da giudici di legittimità, riuniti in un collegio di cinque o nove membri
secondo la particolarità del caso. La su a competenza è p er le sole questioni di diritto, dal
momento che ha l’obbligo di accertare la le galità dei precede nti gradi di giudizio e
l’interpretazione uniforme della legge. Pertanto, le sentenze dei g iudi ci di cassazione,
pronunciate su sentenze di appello o in unico grado, hanno valore persuasivo e dottrinale e
non hanno effetto devolutivo. Nel caso in cui si riscontrino viz i, la Corte di cassazione
cassa la sentenza e la rinvia ad un giudice di merito pe r i l proc esso di cognizione della
causa. Una volta esaurito il potere di appellare in cassazione, la s entenza emanata passa in
giudicato e diventa materia incontrovertibile pe r i prec edenti giudi ziari. A differenza del
sistema spagnolo, il P M interviene in tutti i giudizi secondo il principio di legittimità del
giudizio.
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(2) Il secondo grado corrisponde alle Corti d’appello , orga no re gionale con sede nel
capoluogo del distretto giudiziario. È orga nizzata in sezioni ed è formata da giudici di
appello con composiz ione collegiale di tr e membri che si occupano delle sentenze
pronunciate in primo g r ado e che operano come giudici di primo e ultimo grado in
determinati c asi, come de cisioni in materia c ivile e commerciale o in mater ia matrimoniale
e di potestà dei genitori. Le sentenze formulate dai g iudici di appello sono impugnabili in
cassazione, m a costit uiscono comunque il mezzo più incisivo d’impugnazi one , poi ché
suppongono una revisio ne completa d el processo. S empre di secondo grado sono i
Tribunali di Sorveglia nza che si occupano di materia penitenziaria.
(3) In p rimo grado si trovano i Tribunali ordinari, i gi udici di pace, gli uffici d i sorveglianza e
i Tribunali per i minorenni. Il Tribunale è un organo di giustizia comunale o provinciale
che si o ccupa di cont roversie civili o penali di primo g rado ch e n ecessitano di assistenza
legale e che sono risolte da giudici togati in composizione prevalentemente monocratica.
La composizione m onocratic a è stata imposta dal D.lgs. 51/1998 che ha soppresso l'ufficio
del Pretore e ha limitato la decisione collegiale ad alcuni casi tassativamente deter minati
(art. 50 bis del CP C). Il t ribunale ha inoltre la funzione di appello per le sentenze
appellabili del giudice di pace e le sentenze redatte in primo grado possono ess er e
impugnate n ella corte di appello del suo stesso distretto. Presso i Tribu nali principali si
trovano anche s ezioni speciali pe r la giustizia penale, come le Corti d’assise ch e si
pronunciano su reati di magg ior gravità.
(4) Alla ba se della piramide si trova poi il giudice di pace , istitui to neg li anni ’90 sul m odello
del diritto anglosassone, che funge da magistrato onorario, monocratico, nomi nato dal
Consiglio Superiore d ella Magistratura per un periodo di 4 anni. Si occupa di cause d i
primo grado con limite di valore, come quelle r elative a beni mobili (fino a €1582,28 ) e
quelle di risarcimento per danni prodotti dalla circola zione di veicoli (fino a €15.493,71 ).
Inoltre, si occupa di controversie minori, come quelle condominiali , ed altre
appositamente indicate dalla l egge, dove le parti possono pr esentarsi a g iudizio
personalmente (se la causa non eccede €516,46) o con l’assistenza di dife nsori. La figura
del giudice di pace è stat a introdotta per esi genze di celerità e sn ellezza dei proc edimenti
giudiziari, dato che nelle c ontroversie risolte il rito è semplificato, tend e alla conciliazione
delle parti e si risolve con sentenze appellabili in primo grado (sec ondo diritto) o con
sentenze inappella bili (secondo equità), per cui il ricorso è possibile sol o in cassazione.
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4.2.2. Ordinamento giuridico e giudiziario in Spagna.
Nell’ambito dell’ ordinamento giuridico, la Spa gna se gue lo stesso modello continentale
che a bbiamo menzionato per il sistema italia no e che si cara tterizz a per il prima to della legge
come fonte del diritto, per l’organizz azione piramidale del pot ere gi udiziario e per l a
separazione del se ttore pubblico e privato. L’unica differenza form ale con il sist ema italiano è
la forma di gove rno, ess endo la Spagna una monarchia parlamentare in c ui il R e funge da
capo dello stato con pot ere rappresent ativo. Seco ndo l’art.56.1 della Costituzione del 1978 le
funzioni del monarca sono:
El Rey es el Jefe del Estado , símbolo de su unidad y per m ane ncia, arbitra y mode ra el
funciona miento r egular de l as in stitucione s, as ume la más alta representac ión d el Estado
español en las relacione s i nternacio nales, especial mente c on las nacio nes d e su co munidad
histórica, y ejerce las funcio nes que le atribuyen e xpresamen te la Constituc ión y las le yes.
Come il Presidente della Repubblica parlamentare italiana, anche l a Corona spagnola h a
funzioni costituzionali di simbolizzaz ione e rappresentazione dello s tato, arbitraggio e
moderazione del funz ionamento delle isti tuzioni, ha la fac oltà di sanzionare e promulgare
leggi, convocare e dissol vere l e corti generali, in dire elezioni e referendum nei casi p revisti
dalla Costituzione e proporre al congresso dei deputati il candidato per la preside nza.
73
Il primato della legge co me fonte di diritt o viene sancito dall’a rticolo 1 .1 de l Código Civil ,
secondo il quale “las fue ntes del ordenamiento jurídico español son la L e y, la costumbre y los
principios ge nerales del derecho”. Gli usi e consu etudini e i principi di diritto hanno carattere
secondar io e si applicano solo in m ancanza di legge, mentre la giurisprudenza e la dott rina
stabilite dalla Corte Supre ma nell’interpretazione e applicazione della Legge non creano
diritto e hanno solo il ruolo di integrare l’ordinamento giuridico. La Costituzi one ha il primato
di norma giuridica supr ema dello stato, alla qu ale seguono in forma gerarchica i Tr attati
internazionali, le leggi (ordinarie, or ganiche, ecc.) e le norme emesse d al potere esecutivo
(regio decreto, ordine ministeriale, e cc). Prendendo come riferimento la P iramide di Kelsen, i l
sistema delle f onti del diritto spagnolo è quindi strutturato nella for ma se guente:
(1) Constitución, leyes c onstitucionales .
(2) Tratados y conve nios internacionales .
(3) Leyes Orgánicas : l eggi subordinate alla Costituzione , ma non alla le gge ordinaria. S i
trovano allo stesso l ivello delle ordinarie, pe rò differiscono da queste per i r equisiti
straordinar i legati alla loro approvazione e le m aterie speciali di cui trattano. Nel
sistema italiano, non esiste questa fonte del diritto; il termine legge org anica si usa p er
73
Mentre il Titulo II (artt.56 -65) de lla Costituz ione sp agnola d el 1 978 si occupa della Corona, il T ito lo II (artt.
83-91) della Costituzione ita liana del 1948 tr atta del Presidente della Repubblica. La maggior p arte d elle
funzioni d el monarca spagnolo e d el Presidente d ella Rep ubblica ita liana coi ncidono, fatta e ccezione, p er
esempio, p er il ruolo del Pre sidente italiano di pr esiedere il Consiglio S uperiore della Magistratura.
4. Competenza te matica: due siste mi giuridici a confronto
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124
indicare la le gge che disciplina il funzionamento di un organo o che completa la
disciplina di una mater ia.
(4) Leyes Ordinarias : leggi ordinarie subordinate all a Costituzi one emanate dal Governo
statale o dai G overni delle Comunità Autonome (CC.AA.)
74
:
(5) Decre tos L ey : disposizioni legisla tive p rovvisorie sottoposte a dibattit o e voto del
Congre sso dei Deputati in un periodo di trenta giorni.
(6) Decre tos Legislativos : atti emanati dai tribunali generali de l governo con rango di legge.
(7) Reglamentos : norme giuridiche inferiori alle legg i e dettate dal pot ere esecutivo
(Governo sta tale o Gover ni delle CC.AA).
(8) Costumbre : insieme di norme risulta nti dalla reiterazione di atti uniformi.
(9) Principios Generales d e Derecho: disposi zioni normative generali utili a integrare
lacune legali o per interpretare norme giuridiche.
(10) Jurisprudenc ia, costituita a partire da due sentenze della Corte Suprema che
interpreta no nello stesso m odo una norma statale o dei Tribunali Superiori di Giustizia
delle CC.AA.
75
Per quanto riguarda l’ord inamento giudiziario , la Spag na segue una suddivisione in sezioni
che comprendono la materia costituz ionale, penale, civile (incluso il diritto commerciale e di
famig lia), cont enzioso-amministrativa, sociale e proc edur ale. Nonostante questa suddivisione,
regolata dalla Ley de Enjuiciamiento Ci vil del 2000 ( L EC ) , in Spag n a vige l’unità
giurisdizionale e quindi tutti i giudic i e mag istrati fanno parte della stessa struttura di car riera
ordinaria. Oltre all’ambito terri toriale, i tribunali si distinguono in materia di competenza e si
dividono in quattro sezioni giurisdizionali ordinarie (civile, penale, cont enzioso -
amministrativo e socia le) e in giurisdizioni speciali (militar e, dei tribunali consuetudinari e dei
conflitti giurisdizionali). Non fanno parte di questo ordinamento il Tribunal de Cuentas
(Corte dei Conti), che dipende dal Congresso, e il T ribunal Constitucional (Corte
Costituzionale), che è un org ano indipend ente i stituito solo come interprete della Costituzi one
spag nola del 1978 e del la legge che l a re gola ( Ley Orgánica 1/1979 de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, L OTC ). Secondo l’art.117 della stessa, si sanc isce il principio di
unità giurisdizionale: “La just icia emana del puebl o y se administra en nom bre del Re y po r
Jueces y Magistrados integrantes del pod er judicial, independientes, inamovibles,
responsables y sometidos únicamente al imperio de la Le y ”.
74
Le normati ve statali ed auto nome dal 1 960 sono co nsultabili nella b anca dati ele ttro nica Ibe rlex . Questo
progetto d ispone anche di una b anca d ati d i gi urisprud enza co stituzionale dal 19 80 e una b anca d ati
dell’Avvocat ura dello Stato dal 1997 e del Consig lio di Stato.
75
Informazioni a ggiornate reper ibili presso il po rtale europ eo della giustizia elettr onica: h ttp://e-
justice.europ a.eu
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125
Una tappa fondamentale nel regolamento della giusti zia in Spagna fu la Ley Orgánica del
Poder Judicial 6/1985 del 1° julio , ch e compose i n forma gerarchica l’ amminist razione della
giustizia su base te rritoriale in comuni, circoscrizioni, province e comunità autonome:
(1) Tribunal Supremo ( Sala de lo Ci vil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social,
Militar );
(2) Audiencia Nacional ( Sala de lo Pe nal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social );
(3) Tribunal Superior de J usticia ( Sala de lo Ci vil/Penal, Contencioso -Administrativo,
Social);
(4) Audiencia Prov incial ;
(5a) Juzgados de Primera Instancia e Instrucción ( sección Civil y Penal ) ;
(5b) Juzgados de lo Pe nal ( sección de lo Penal ) ;
(5c) Juzgado s de lo Contencioso-Administrativo;
(5d) Juzgados de l o Social de Primera Insitancia ( de Menores y de Vigilancia
Penitenciaria) .
(6) Juzgados de Paz .
GIURISDI ZIONE ORDINA RIA SPAGNO LA
CIVILE
PENALE
CONTEN ZI O SO-
AMM INISTRATIVA
SOCIALE
Tribuna l Sup remo
Tribuna les
Sup eriores de
Justicia
Audien cias
provinc iales
Juzgados de
Primera In stancia
Juzgad os de lo
Mercantil
Juzgad o de Pa z
Tribuna l Sup remo
Audien cia Naciona l
1. Ju zgados Centrales
de In strucción
2. Ju zgados Centrales
de lo Penal
3. Ju zgados Centrales
de Meno res
4. Ju zgados Centrales
de Vig ilancia
Peniten ciaria
Tribuna les Sup eriores
de Ju sticia
Audien cias
Provincia les
Juzgados de
Intrucció n
Juzgad os de lo Penal
Juzgados de
Vigilan cia
Peniten ciaria
Juzgad o de Meno res
Juzgad o de Pa z
Tribuna l Sup remo
Audien cia Naciona l
Juzgad os Centrales d e
lo con tencio so-
admin istrativo
Tribuna les Sup eriores
de Ju sticia
Juzgad os de lo
conten cioso-
admin istrativo
Tribuna l Sup remo
Audien cia Naciona l
Tribuna les
Sup eriores de
Justicia
Juzgad os de lo
Socia l
4. Competenza te matica: due siste mi giuridici a confronto
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126
(1) Al vertice della piramide si trova il T ribunal Supr emo
76
(TS), organo colle giale unico con
sede a M adrid e con giurisdizione su tut to il territorio. Quest’organo ha la funzion e di
impugnare i ricorsi in cassazione, di revisione e straordina ri ed è diviso in due
giurisdizioni, una spe ciale, che si o ccu pa di conflitti giurisdizionali e una ordinaria , di cui
fanno parte l a Primera de lo C ivil , Segunda de lo Penal, Tercera de lo Co ntencioso-
administrativo, Cuarta de lo Soc ial, Quinta de lo Militar
77
.
(2) Un altro organo con pote re giudiziario nazionale è la Audiencia N acional (AN), tribunale
nazionale penale e amministrativo, creato nel 1977, con sede a Madrid. Anche la AN è un
organo giur isdizionale unico con potere su tutto il territorio e si oc cupa di de litti di
maggior gravità o rilevanz a sociale come terrorismo, narcotraffico, delitti contro la Corona
o delitti che hanno un’implicazione sull ’economia naz ionale. È formata da tre sale:
Penale, la qua le si occupa de i suddetti casi e g iudi ca in a ppello sentenze detta te dai
tribunali ce ntrali; Contenzioso -amministrativa, che si oc cupa delle questioni di
amministrazione pubblica dello stato; Sociale, che si occupa dell’impugnazione di
convegni colle ttivi di ambito t erritoriale supe riore alla C.A.
(3) In o gni CC.AA. si trov ano i Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) che si occupano della
giurisdizione locale del le 17 CC.AA. Per l ’ordine civile si occupa no di ricorsi in
cassazione e di ricorsi straordinari per le cause previste dagli Statuti di Autonomia
(infrazioni di norme di diritto civile tradizionale o speciale) e per l’ordin e penale risolvono
cause stabilite dagli St atuti e ricorsi d’appello contro le sentenze di pri mo grado delle
Audiencias Provinciales . Constano di tre sale, penale/civile , c ontenzioso -amministrativo e
sociale, c omposte ciascuna da un presidente, presidenti di sezione e mag i strati.
(4) A l ivello provinciale si t rovano le Audienc ias Provinciales (AP), stabilite nel 1844 come
organi collegiali competenti in materia civile e penale. Sono distribuite in ogni provincia e
funzionano come or ga ni di appello per le sent enze civili e penali emesse dai tribunali di
primo grado ( JPI ) e come organi di az ione giudiz iaria per ca use penali con delitti gravi
superiori ai 6 a nni.
(5) A livello municipale e provinciale , i J PI , Juzga dos de Primera Instancia (per l’ordine
civile) e Instrucción (per l’ordine penale) e i Juzgados de lo Penal, de lo Cont encioso-
Administrativo, de lo Soc ia l, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria sono organi
giudiziari monocratici ( u nipersonales ), competenti in materia civile o penale e in alcune
76
Le notiz ie c he si ri ferisco no al Tribu nal Supremo so no disp onibili s ul p ortale ufficiale d el p otere gi udiziario
spagnolo: http://www.pod erj udicial.es/cgpj/es/P oder-Judic ial/Tr ibunal-Supremo .
77
Poster iormente alla Costituzi one del 1931, il Trib unal Supremo fu diviso in sei sale: Prim era de lo Civil,
Segu nda de los Crimina l, Terce ra y Cuarta de lo Conten cioso-Administrativo, Quinta de lo Socia l e Sexta d e lo
Militar .
4. Competenza te matica: due siste mi giuridici a confronto
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127
CC.AA. anche in materia contenzioso -amministrativa, socia le, vigilanza penitenziaria,
violenza sulle donne, mi nori e mercantile. Questi tribunali sono generalmente or ga ni d i
primo grado per le sente nze civili o di a ppello per cause prov enienti dai j uzgados de paz e
hanno g iurisdizione territoriale provinciale , ovvero in unità territoriali composte da uno a
vari municipi apparte ne nti alla st essa provincia, chiamati partidos judiciales. I nsieme ai
tribunali locali, Juzgados de Primera Instancia, convive un altro modello di giustizia, la
Oficina Judicial , istituita solo in alcune CC.AA. Quest’organo nasce per migliorare
l’efficacia, la trasparenz a e l’ efficienza dei procedi menti giudiziari ed è composta da unit à
procedurali di aiuto dire tto che hanno la funzione dei comuni tribunali.
(6) Alla base della piramide si t rovano i Juzgados de Paz , or gani monocr atici con sed e nei
municipi in cui non è presente un Juzgado de Primera Instancia , compos ti da giudici di
pace che si occupano per lo più di cause civili e penali di modesta entità (valore non
superiore a 90 € ) e hanno a carico, insieme a i giudici di primo grado, i Reg i stri Civil i.
In generale, per que stioni di diritto civile come matrimonio, reg istri e atti pubblici, obblighi
contrattuali e risoluzione dei conflitti di legge, è applicabile lo stesso diritto su tutto il
territorio spagnolo, anch e se esistono alcune mate rie di diritto civile che seguono normative
regionali autonome o dir itti spec iali. Questi diritti civili storici propri di determinate CC.AA.,
denominati Dere chos Forales o Especiales
78
, rappresentano il punto di maggior div ergenza
tra il diritto civile italiano e spagnolo, soprattutto in materia di Diritto di Famiglia e per questo
sarà tra ttato a parte nel paragrafo successivo.
4.2.2.1. Derec hos Forales .
All’interno di una trattazione di tipo comparato che comprende lo studio del diritto
spag nolo, è fonda mental e centrare l’attenzi one su lla particolare divisione del potere in S pagna
e approfondire la questi one dei diritti civili speciali o tradizionali vigenti in alcune CC.AA.
Questo antico ordina mento, che affonda le sue radici nell’età mediev ale, è c iò ch e diff erenzia
maggior mente il sistema giur idico spagnolo da q uello italiano e che crea tutt ora una serie di
problematiche e conflitti di competenza legale all’interno della giurisdizione spagnola.
L’organizzazione territoriale della Spagna i n enti tà dotate di certa autonomia legislativa,
potere giudiziario e di competenze esecutive e amministrative, è abbastanz a recente . Sebbene
storicamente sia stata una fonte costante di conflitti, la fisionomia attua le delle CC.AA.
78
Esiste un ’estesa bib liografia s ul tema. P er una br eve panoramica sui diritti f orali come d iri tti storici consultare
Herrero y Rodríguez De Miñó n (19 98, pp. 203-255) .
4. Competenza te matica: due siste mi giuridici a confronto
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134
“ Conservac ión, modificación y de sarrollo del dere cho civil valenciano ”
96
; “ conservación,
defensa y protección del Fuero del Ba y lío ”
97
; “ conservación y compilación del derecho
consuetudinario a sturiano ”
98
; “ protegerá y fomentará la s peculiaridades culturales, así como el
acer vo de costumbres y t radiciones populares de la misma ”
99
.
Pertanto, si nota come si a l e C C.AA. dotate di di ritto locale tradizionale , sia quelle dotate
di diritto consuetudina rio abbiano la funzione l eg islativa di conservación, modificación y
desarrollo delle Compilac iones redatte anteriormente alla C ostituzione. Mentre il concetto di
conservazione è stato accolto senza troppa risonanza, per i concetti di modifica e sviluppo la
dottrina ha dato vita a u na trama di interpretazioni possibili che sono sfociate in sentenze di
incostituzionalità, come per la le gge ara gone se 3 /19 88 del 25 aprile in m ateria di Diritto di
Famiglia
100
. Modificare e sviluppare un diritto st orico tradizionale pot rebbe infatti comportare
nel tempo un ampliamento di tale diri tto, competenza legislativa che non viene espressamente
menzionata dalla Costituzione. A questo proposito, si espresse la Corte costituzionale
mediante le celebri sentenze STC 88/1993 del 12 marzo e S TC 156/1993 del 6 magg io
101
. La
prima sentenza, che ri gett a l’incostituz ionalità della suddetta le gge del Tribunale di Aragona,
dichiara che non si può parlare di modifica d ella compilazione storica tr adizionale aragonese
poiché in essa non figurava contenuto in materia di adozione e si pronunc ia ampiamente sul
termine di sviluppo del diritto autonomo. Essa considera l’ atto di s viluppo del diritto
tradizionale come si nonimo di crescita legisl ativa organica ch e abb ia come proposito
l’adattamento e l’applica bilità di un fuero alla vita civile presente e futura della comunità, ma
sempre comunque limitato alla mate ria civile o ggetto di tale fuero . La s econda sentenza si
pronuncia i n merito al ricor so di incostit uzionalità contro l’articolo 52 del la Compil azione del
Diritto Civile delle I sol e Baleari (D.Lgs.79/1990), riconfermando quanto enunciato nella
sentenza STC 88/1993.
Tuttavia, la dottrina del Tribunal Constitucional è ancora in fase di elaborazione in materia
di diritti civili forales o consuetudinarios e continua a pronunciarsi in merito alla compete nza
legislativa delle CC.AA., come dimostra no da l 2010 le sentenze sull’autonomia dell a
Catalog na.
96
art. 3 1.2 ( Ley Orgá nica 5/1982, de 1 de julio, de E statuto de Auto nomía de la Comunida d Valencian a ) .
97
art. 1 1 ( Ley Orgán ica 1/1983 de 2 5 de feb rero, del E statuto de Auto nomía de Extremad ura ).
98
art. 1 6 ( Ley Orgán ica 7/1981, de 30 de d iciembre, d e Estatuto de Au tonomía pa ra Asturias )
99
art. 8 ( Ley Org ánica 1 /1998, 15 junio, de reforma de la Ley Orgán ica 4/1982 , de 9 de jun io, del Estatuto d e
Auton omía pa ra la Regió n de Murcia ) .
100
Contro questa legge, sull’equipar azione d ei f igli ad ottivi ai figli nat urali, è stato mosso un r icorso di
incostituzio nalità dall ’Avvocatura d ello Stato .
101
Per un ap pro fondimento sulle due sentenze con sultare B ercovitz Rodríguez Cano (1993, pp. 53-61) , Coca
Payeras (199 4, pp. 435-442), Zabalo Escudero ( 199 3, pp. 528-53 4).
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135
La sciando i dibattiti della dottrina e della giurisprudenza da un lato, l a novità assoluta
della Costituz ione del 1978 è comunqu e quell a di aver dato vita ad una plura lità di
ordinamenti giuridici con autonomia legislativa senza pe rò eliminare i l vi nc olo princ ipale con
l’ordinamento dello S tato che, pert anto, ricopre il ruolo di derec ho preferente in c aso di
conflitto con le normative delle CC.AA. e di derecho supletorio in caso di lacune giuridic he
delle stesse normative. È da t enere in considerazione i l fatto che il ca rattere secondario o
suppletivo riservato al Codice Civile statale non da l uogo a un a situaz ione di privilegio dei
diritti loca li tra dizionali , ma rappre senta un punto di for za per l’inte grazione storica e politica
e un riflesso giuridico dell’eterogeneità sociale spagnola:
La forta leza de la i ntegració n histór ica y polític a de Esp aña, lej os d e resentirse, alca nza su
completa realizació n con el r econocimiento de los derechos for ales, que no son fo r mas
privilegiadas ni meros res iduo s p ersonalistas de nor mas a nacrónicas, sino verd adero y actual
reflejo jurídico de realidad es p erceptib les en nuestro pr opio modo d e ser y e xistir colectivos.
(Decreto 1836/197 4, 31 M ay o. T exto ar ticulado d el Título Preliminar del Có digo Civil.)
Invece , se condo altri a utori (Lalaguna Domínguez, 1994, p. 6157 ), i l processo di
codificazione non s egue un’evoluzione storica li neare , ma è il riflesso di una di atriba infinita
tra unificaz ione e pluralismo che trov a le sue radici nella storica tensione tra il Regno di
Castiglia e i diritt i delle regioni “forali”, diatrib a che a volte si placa , affinché il proposito di
codificazione a cquisti realismo.
La coesistenza dei du e diritti, quello c omún e quello foral , ha avuto anche importanti
ripercussioni giuridiche pratiche, come la nascita del concetto di vecindad civil, o cittadinanza
regionale , che consiste in un vincolo di dipende nza territoria le che stabilisce a quale
legisla zione è soggetto ogni cittadino spa gnolo in base alla sua C.A. di appartenenza. Ogni
cittadino spagnolo poss iede una vecindad civi l , acquisibile per filiazione, matrimonio,
residenza o per l’ottenim ento della naz ionalità. L’art. 14.1 del Código Civil
102
, infatti, fissa
che “la sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por l a vecindad
civil”. Questo status gi uridico, chiama to anc he regionalidad nel Reg o lamento Nota rile e
condición foral nella normativa navarra, è stata definita da noti giuristi come C astro,
Albaladejo o García A migo, come condizi one della persona, uno stato civile o un vincolo
necessario e unico tra la persona e i l suo ordinamento giur idico con effetti sulla sua capacità.
La v ecindad civil , e quindi il fatto che il cittadino spa gnolo sia so ggetto a diritti civili
differe nti in base alla sua cittadinanza regionale, ha inevitabilmente ripercussioni su m aterie
di diritto privato come la famig lia e le successioni e costituisce un punto di grande diff erenza
rispetto all’ordinamento italiano .
102
L’art .14 CC re gola anc he l ’ acqui sizione della vec inda d civil : naturale per nascita, a dozio ne o r esidenza
permanente p er un per iodo di dieci anni o volontaria i n c aso di e mancipazione, matri m o nio o per residenz a
permanente d i due anni.
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136
4.3. Diritto di F amiglia: Coppie di Fatto e Matrim onio tra Persone dello Stesso Sesso.
Prima di addentr arci nella questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso e delle
coppie di fatto nel diritto italiano e spagnolo, riteniamo necessario fare chiarezza su alcuni
concetti e noz ioni universali di Diritto di F a miglia, utili per capire l’oggetto di studio e i l
contesto socio-cultura le che fa da sfondo alla diversa evoluzione normativa nei due paesi.
Innanzitutto, quando si parla di famiglia all’int erno del di ritto, si fa riferimento ad
un’istituzione giuridica e sociale, formata da un i nsieme di persone fisiche unite fra loro da un
vincolo coniugale o di parentela, la cui st ruttura e funzioni mutano a seconda dei cambiamenti
economici, culturali e r eligiosi di un popolo. Secondo la Dichiarazione Un iversale d ei Diritti
Umani, la famiglia è un’isti tuzione sociale poiché è alla base della società e possiede, come
tale, il diritto di protezione della società stessa e dello Stato. Mentre l’art.29 della Co stituzione
italiana definisce la famiglia come “società natura le fondata sul m atrimonio”, nella
codificazione spagnola non è presente una defini zione di famiglia, anche se l’art. 39.1 della
Constitución española si pronuncia i n merito alla sua t utela: “los poderes públ icos aseguran la
protección social, económica y jurídica de la f amili a”. A livello universale, i soggetti ch e
formano parte di questa istituzione sono esclusivamente persone fisiche, non giuridiche,
legate da due tipi di vincoli: il vincolo co niugale sancito dal matrimonio o dall’unione di fatto,
se prevista dalla legge, e il vincolo di parentela, generato da filiazione matrimoniale o
extramatrimoniale, ma non da matrimonio, poiché esso non crea un vincolo di parentela tra i
coniugi e tantomeno tra i suoi parenti consa nguinei che saranno solo affini.
Anche nel caso della parentela, la no rmativa italiana appare più detta gliata di quella
spagnola , specificando che “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno
stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all 'interno del matrimonio, sia nel
caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il fi glio è adottivo. I l vincolo di
parente la non sorge n ei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui ag li articoli 291 e
seguenti” (art. 74, Tit.V, L ibro I del C CI). L a definizione di parentela no n è invece present e
nel Código Civil , dove si parla di parentesco solo nel Libro III delle Proprietà: “la proxim idad
del parentesco se d etermina por el núme ro de g eneraciones. Cada generació n forma un g r ado”
(art. 915, cap.III, sez.2 del CCE). A seconda del vincolo di parentela, si parla di famiglia
nucleare, composta da genitori e figli, o estesa, composta da tutti gli individui appartenenti a
un ceppo comune .
Se si considera in un a prospettiva internazi onale, soprattutto europea, il Diritto di F amiglia
è rimasto a i mar gini del proce sso di uniformazione rispetto ad altri settori economici e
commercia li. Ad ogni modo, nonostante le differenze concettuali proprie dei vari sistemi
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137
giuridic i e le grandi di vergenze culturali ri gua rdo a determinate qu estioni sociali, i l Diritto di
Famiglia presenta una certa uniformità di base. Come sug gerisce Sacco (1992, p. 160), il
motivo risiede probabilmente nel fatto che il Diritto di Famig lia, perlomeno quello europeo,
ha base storica nel Diritto Canonico e quindi trascende la comune sep arazione tra common
law e diritto romano. Per questo, vi ge una c erta uniformità strutturale e contenutistica in
materia di divorzio, di filiazione e di diritti tra i coniug i.
Insie me a questa tra dizione giuridica comune , in campo int ernazionale, si assiste da anni a
una progressiva unifi cazione di alcuni precetti di fondo, come l’autonomia privata,
l’uguag lianza tra uomo e donna, la centralità della f igura del figlio e la ri soluzione unificata
dei conflitti m atrimoniali . Sono proprio que sti principi di uguaglianza che, negli anni, hanno
comportato il ric onoscimento di di ritti e libertà sv incolate dalle differenze norma tive tra i vari
paesi. Inoltr e, qu esti valori hanno im pulsato il passaggio dalla regolazione giuridica della
famig lia come istituzione indissolubile, fondata su un modello patriarc ale, alla disciplina della
famig lia come f ormazione sociale , fondata sul rap porto consensua le (e instabile) tr a individui
eg uali, aventi gli stessi diritti personali e g li stessi obblighi nei confronti della prole .
L’evoluzione normativa italiana, co me quella spagnola, è stata amp iam ente influenzata da
ideali culturali e so ciali c omuni pr omossi da conv enzioni inte rnazionali de lle Nazioni Unite e
dalla circolazione di m odelli giuridici europei basati sui principi sanciti dalla CEDU
103
.
Alcuni dei valor i comuni proposti dalla Conve nz ione europe a sono il diritto alle liber tà
fondamentali, il diritto alla vita privata e familiare (art.7), il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia (a rt.9), il diritto dei genitori a provved ere all’educazione dei figli secondo le loro
convinzioni religiose , pedagogiche e filosofiche (art.14), il diritto di uguaglianza tr a uom o e
donna (art.23), i diritti d el bambino ( art.24), la p rotezione della famiglia (art.33), ecc. Tutti
questi principi hanno is pirato numerosi cambiamenti legislativi e sono stati spesso ripresi
dalla giurisprudenza it aliana e spagnola per sostenere int erpretazioni più liberta rie nel campo
del Diritto di Famig lia . Sono esempi di convenzioni internazionali ratificate dall’ I t alia e dalla
Spagna, che h anno influito su tematiche familiari, la C onvenzione di Strasburgo sull’adozi one
(1967) e sull’ esercizio dei diritt i del minore (199 6), quelle dell’ Aja sul ri mpatrio dei mi nori
(1970), sugli obblighi alimenta ri (1973), sulla sottrazione internazionale dei minori (1980) e
sull’adozione i nternazionale (1993), qu ella di Lussemburgo sul le decisi oni in materia di
103
La Convenzion e europea per la salvagu ardia dei diritti dell'uo mo e delle libertà fondamenta li è stata firmat a
a Ro ma nel 1950 . I n Italia è entrata in vigore nel 1955 , men tre in Spagna è stata ratificata solo nel period o di
Transición do po la fine d ella dittatura franchista, nel 1 979. La CEDU è stata poi integr ata e modificata da 14
Pro tocolli.
4. Competenza te matica: due siste mi giuridici a confronto
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138
affidame nto dei minori (1980), quella di New York sui diritti del fanciullo (1989) o quella di
Oviedo sui diritti dell’uomo nei confronti della biologia e medicina (1997) .
Anche i Regolamenti europei sono di gra ndissima rilevanza per l’influenza che hanno
eserc itato e co nt inuano ad esercitare sull’interpretazione giurisprudenziale degli Stati membri
riguardo a ca use di Diritto di Famiglia. Menzioniamo, per esempio, i Reg olam enti sulla
giurisdizione delle c ause matrimoniali e il riconoscimento delle sentenze di separazione ,
annullamento del m atrimonio e divorzio (n.1347/2000), sulle decisioni in materia di
responsabilità dei genitori (n.2201/2003), sulle ob bl iga zioni alimentar i (n.4/2009) e sul di ritto
applicabile alla s eparazione e al divorzio (n.1259/2010). Si viene dunq u e delineando uno
spazio comunitario in cui si riconoscono automati camente l e risoluz ioni giudiziarie nazionali
riguardo le cause matrimoniali e quelle relative alla potestà e in cui, nonos tante le differenze
nazionali, reg nano gli stessi principi comuni di Dir itto di Famiglia ( Carta di Niz za).
È proprio con la Convenz ione europea dei diritti fondamentali e specificatamente con gli
art.9 e art.33 sul diritto a fondare una famig lia e sul la sua prote zione, che il Diritto di Famiglia
comincia a sperimentare una graduale apertura nei confronti del concetto di famiglia. Secondo
l’art.9 dell a Carta , il diritto a sposarsi e il diritto a fondare una famiglia sono formulati in
modo disgiunto e, pertanto, si aprono le po rte verso un ri conoscimento della famiglia com e
entità esistente anche al di fuori dei vincoli forma li del matrimonio. A sua volta, secondo
l’art.12 della Convenzione , il matrimonio viene garantito dall’Unione E uropea, nel rispetto
delle leggi nazionali, come un diritto riservato in egual maniera sia all ’uomo che alla donna.
Questo principio, insieme alla parità tra uomini e donne difesa dall ’art.22 della Carta, è stat o
utilizzato dall’interpre tazione dell a dottrina e della g iurisprudenza di alcuni Stati membri
come via di accesso al r iconoscimento del m a trimonio tra persone dello stesso sesso, com e
dimostra il caso de lla Spagna.
È proprio il matrimonio tra persone d ello stesso sesso e la regolazione del regime d i
convivenza more uxorio che continua ad essere al centro dei dibattiti internazionali sul Diritto
di Famiglia e che costituisce ancora una delle massime divergenze non solo tra paesi di civil e
common law, ma anc he tra paesi con legislazioni affini
Secondo autori come Glendon (1989), citato da Martínez de Aguirre (2006, pp. 946-947),
alla base di tale incoerenza leg islativa di Diritto di F amig lia tra paesi con diritto aff ine e
all’interno di una stessa normativa nazi onale, risiede il fatto che o gnuno di questi pae si
sembra perseguire obiettivi differe nti e a volte contradditori nei propri programm i legislativi
sul matrimonio e sulle unioni di fatto. La ragione di questa aleator ietà normativa
consisterebbe n ella perd ita del potere t eleologico del D iritto di Fami glia, in generale, e
4. Competenza te matica: due siste mi giuridici a confronto
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139
dell’istituto m atrimoniale, in spe cifico (Arechederra Ar anzadi, 1989 , p. 19). S embra quindi
che la società stessa, e di riflesso il legislatore, non riescano più a individuare le finalità e gli
obiettivi concre ti del m atrimonio e della famiglia, motivo per il quale non sa nno come
regolar lo giuridicamente. Tale teoria acquisisce validità se si pensa al dirit to come a qualcosa
di cristallizzato e intoccabile, atto a regolare ist ituti giuridici atemporali, ma non tiene in
considera zione la mutevolezza della società stessa. A un cambiamento della società
corrisponderà un cambiamento della fami glia, che ne sta alla base, dei su oi valori e della sua
formazione, per cui il legislatore è chiamato a rispondere a questi feno meni mediante un
processo di a dattamento normativo.
Secondo autori come S acco (1992), alla base della disomogene ità nor mativa tra i v ari
sistemi di Diritto di Famiglia risied e probabilmente il fatto che gli istit uti diversi dal
matrimonio canonico, quindi le unioni civili e i regimi convivenziali, eterosessuali ed
omosessuali, non hanno base nel Diritto Canonico e q uindi seguono l’evoluz ione legislativa
particolare di ogni stato, dettata o meno d all’imitazione di modelli stranieri contempora nei. La
circolazione delle normati ve rig u ardanti i matrimoni omosessuali e le coppie di fatto non ha
seg uito un flusso omoge neo poiché si scontrereb be con l’ idea politi ca
104
di ogni stato e con
l’opinione pubblica dei s uoi citt adini. La complessità della questione è ali mentata an che d al
fatto che i due istituti presi in esame , seppur analizzati insieme, reclamano diritti
appare ntemen te anti tetici: da una parte, il diritto a contr arre matrimonio e, dall’altra, il diritto
a non far lo.
Qualsiasi sia la nuova idea politica, si parte dal fatto che la so cietà è destinata a evolv ersi
continuamente e che l ’ordinamento giuridico deve dare una risposta concreta ai nuovi modelli
di società che si pre sentano. A tal proposito, è bene fare un a breve di gressione
sull’espressione nuovo modello di società , dal momento che implica il fatto che esista un
modello vecchio o perlomeno tradizional e come termine di paragone. Se si analizza la
questione da un punto di vista storico, unioni tra persone dello stesso sesso o convivenze tra
persone non sposate non costituiscono di certo un nuovo modello di società , poiché da sempre
esistono forme alte rnative di famiglia, in qualsia si combinazione possib ile, sebbene non siano
state riconosciute per l egge. Se si analizza la questione da un punto di vi sta giuridico
tradizionale, che nella nostra società prend e forma dal Diritto Canonico, possono invece
essere riconos ciuti come nuovi prototipi di società quelle formazioni che non pr evedono u n
modello fondato sulla famig lia come istituz ione sancita dal matrimonio, inteso come unione
giuridic a tr a due coniugi ete rosessuali, vincolata alla procreazione, dotata di stabilità
104
“La regola legata ad una scelta politica capace d i app assionare i cittadini può certo c ircolare. M a una
condizione p recisa vincola l’i mitazione; la regola circo la se circo l a l’ idea politica . ” (Sacco, 19 92, p. 1 51).
4. Competenza te matica: due siste mi giuridici a confronto
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140
istituzionale e di protezione legale. Se si ut ilizza questo modello come tradizionale , allora
possiamo rifer irci alle coppie di fatto e ai matrimoni omosessuali come a modelli alternativi
di fa miglia o società, in quanto il pr imo è un istituto non matrimo niale , giuridic amente
instabile e dotato di una protezione lega le disomogenea e il se condo è un istituto
matrimoniale, ove riconosciuto, basato sulla neutralità sessuale e svincolato dal fine della
procreazione. Come ricorda Martínez de A guirre (2007, p. 7 06), l’uni co fattore che si
mantiene, per ora, sia nei vecc hi che nei nuovi modelli di fa miglia è la monogamia ; il
cara ttere temporaneo di questa affermazione dipende dal fatto che il modell o poligamico non
è di certo un nuovo modello di società, anche s e circoscritto a pochi sist emi giuridic i e che
l’idea politica di famiglia e stesa, contro il tradizionale modello di fa mi glia nu cleare, sta
prendendo sempre più piede all’interno della nostra socie tà.
Pertanto, l ’articolazione dei modelli familiari attuali r ende necessario parlare di una
ristrutturazione o internazionalizzazione del Diritt o di Famiglia che deve assum ere le forme di
un sistema in movimento o a geometria variabile (Bonilini, 2009, p. 6), tenendo in
considera zione i l fatto che non si fonda più s olo sul binomio tradizionale di Costituzione e
Codice Civile nazionale, ma anche sulle fonti di diritto internazionale ed europeo e sulla
nuova g iurisprudenza straniera.
L’internazionalizzaz ione de l Diritto di Fami glia comporta quindi inevitabilmente situazioni
di i ncongruenza normativa quando si verifica il riconoscimento di un m odello non re golato
dall’ordinamento dello stato richiesto, il che può generare il cosiddetto conflitto di ordine
pubblico. Ne è un esempio il caso dell’ Italia pre -legge n. 76/201 6 in cui l ’ufficiale di st ato
civile era impossi bilitato a trascrivere nei re gistri civili l’atto matrimoniale celebrato all’estero
tra due cittadini omosessuali italiani o stranieri residenti i n I talia o in cui l’anagrafe non
poteva riconoscere a livello comunale lo status di famiglia di fatto. Poiché vige i l principio di
prevalenza di applicazione della norma nazionale, l’accoglimento di determinati negozi o
istituti giuridici in un alt ro stato può quindi com portare una violazione d ell’ordine pubblico
nazionale se contrasta con principi costituzionali, come nel caso della famiglia di fatto o del
sesso dei nubendi c ome requisito di discriminazione matr imoniale.
Ita lia e Spa gna hanno da to risposte giuridiche diverse a questi fenomeni sociali. I n Italia è
tuttora in processo la regolazione legislativa e giurisprudenziale di entrambi gli istituti,
tenendo in considerazione il fatto che il riconoscimento delle unioni omosessuali in I talia non
passa comunque attraverso il principio di analogia normativa con il ne gozio matrimoniale.
Invece , i l egislatori spagnoli hanno già dato una risposta abbastanza omogenea ad entrambe l e
questioni: nel 2005, l a Ley 13/ 2005, de 1 de jul io permetteva la celebrazione del matrimonio
4. Competenza te matica: due siste mi giuridici a confronto
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141
civile anch e alle coppie omosessuali e, nel 1998, la Catalogna ini ziava un processo ancora
aperto di regolamentazione delle coppie di fatto con la Ley 19/1998, de 15 de julio . L a
letteratur a normativa, giurisprudenziale e dottrinale spagnola risulta quindi più estesa di
quella it aliana, dal momento che i l processo di riconoscimento del fenomeno sociale e la sua
consecutiva codificazione hanno seguito una diversa linea temporale e un diverso richiamo
delle fonti costituzionali e internazionali.
In entrambi i casi, il processo di le giferazione in m ateria d i unioni omosessuali e
convivenze more uxorio è ancora in atto, dal mom ento che, in I talia, sono d i recente entrata in
vigore la l egge n.76/2016 sulla regolazione di entrambi gli istituti e i suoi decreti attuativi e
che, in Spagna, non t utte le CC.AA. han no adottato leggi locali omogenee sulla registrazione
delle coppie di f atto.
4.3.1. Diritto di F amiglia in Italia.
La disciplina civilistica italiana, prende in considerazione la famiglia in una pluralità di
prospettive, g arantendo i diritti de lle per sone e le responsabilità familiari e regola ndo la
costituzione e lo sviluppo delle relazioni tra le pe rsone che ne fanno parte. I n m ateria civile, si
occupano del Di ritto di Famiglia il codice civile, riformato dalla legge n.151/1975, nel L ibro I
“delle persone e della famiglia” e le ggi speciali annesse come q uella sul divorzio
( L .898/ 1970), sull’aborto (L .194/1978), sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro
(L .908/1977), sulla violenza sessuale ( L.66/1996), sulla violenza nelle relazioni familiari
(L .154/2001) e tante altre. Tuttavia, l a f amiglia disciplinata attualmente dalla l egislazione e
dalla giurisprude nza i taliana non è s empre st ata quell a fondata sull’uguaglianza d ei coniu gi,
sul rispetto della personalità dei suoi membri e sul riconoscimento d e i diritti i ndividuali, come
detta l’art.2 CI.
Il codice del 1942, di stampo ottocentesco, intende la f amiglia come nucl eo primario della
società, fonda mento dell’ordine sociale, e la regola come un modello patriarcale, una
istituzione chiusa e asimmetrica, for temente incentra ta sul ruolo del capofamig lia ch e esercita
potestà maritale sulla moglie e patria potestà sui figli . Al centro dell ’interesse del Diritto di
F amiglia c’ era la famiglia come istituz ione fondata sul matrimonio, i quali valori protetti d al
codice pre- rif orma erano quelli dell’indissolubilità, concessa solo con separazione per colpa.
Come ricorda Ferrando (2015, pp. 31, 34), la coincidenza tra i concetti di famiglia e
matrimonio non è un fatto naturale ma l’esito di un processo storico pr eciso che parte dalla
patria potestas del Diritto R omano, nel quale il matrimonio era fondato sulla libera volontà
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deg li sposi: consensus facit nuptias. La struttura del matrimonio mantiene nei secoli l a sua
natura cons ensuale ma si evolve con il Diritto C anonico, che apporta una concez ione
sacra mentale indissolubile. Dal Concilio di Trento (1563) in poi, il Diritto Canonico
disciplina le forme ritualistiche e legali per la sua celebrazione. L a caratteristica di
indissolubilità e stabilità di questo istitut o deriva quindi dal Diritto Canonico, secondo il quale
il consenso iniziale dei nubendi costituisce uno status fonte di diritti e di obblighi che, una
volta instaurato, non può cessare p er vol ontà dei coniugi. Sebb ene n egli Stati protestanti il
matrimonio si fosse già emancipato dal Diritto C anonico, assumendo il carattere di contratto
naturale , in I talia qu esto istituto comincia a essere trattato dal diritto civile e regolato d a un
codice solo nel X IX secolo in seguito alla R ivoluz ione francese, che nel 17 91 aveva già
stabilito costituzionalmente il matrimonio solo come contratto civile. Da questo momento
comincia un lento processo di laicizzazione del matrimoni o che culmi na nel R eg no d’ Italia
con la codificazione unitaria del 1865
105
e il riconoscimento del matrimonio civile come unica
forma di matrimonio va li da per tutti i cittadini. Lo stesso acca de per altre le gislazioni europee ,
come quella spagnola, a partire dal codice tedesco BGB . Influenzata da gli ideali france si, si
comincia a delineare un modello di famiglia nucleare composto dai coniugi e dalla prole, in
cui il padre a veva un ruolo centrale sul piano patrimoniale e personale.
Durante il periodo fas cista, il matrimonio soffre alcune modifiche c ome conseguenza del
Concordato tra Stato e Chiesa
106
incluso nei P a tti Later anensi (1929), con il quale si
regolavano gli effetti civili del matrimonio religioso per “ridonare all’istituto matrimoniale,
che è alla b ase dell a fa m iglia, di gnità conforme alle t radizioni cattoliche del suo popol o [ ...]”.
Il matrimonio a competenza mista civile e ecclesiale, come frutto del Conc ordato, fu applicato
più tardi a nche d a Austria (1933), Porto gallo (1940) e S pagna (1953). Con la fi rma d el
Concordato tra lo Stato e la S anta Sede del 1929, si introduceva, accanto al matrimoni o civile,
la possibilità di contrarre matrimonio canonico trascritto nei Registri di S tato e quindi avente
effetti civi li. Con i l matrimoni o concorda tario, spettava all’ordinamento canonico stabilire la
capacità delle parti, la f orma e g l i impedimenti alla celebrazione, c osì come ai tribunali
ecclesiastici spettava la giurisdizione esclusiva della sua invalidità o nullità. All’ordinamento
civile spett ava invece la trascrizione dell’unione e del rapporto matrimoniale e l a
giurisdizione sulla se parazione dei coniugi.
105
Il codice alb ertino del 1848 stabiliva so lo gli effetti del matrim o nio, m a lasciava la sua celebrazione
interamente alla Chiesa.
106
Solo nel 19 84 si firma un nuovo Concord ato in cui si sta bilisce che la religio n e cattoli ca non è più l’unica
religione dello Stato e si fissano nuove condizio ni d a risp ettare affinché un matri monio religioso po ssa avere
effetti civili.
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143
Oltre a i Patti Latera ne nsi , che sancivano l’efficacia civile assoluta del matrimonio
canonico, s empre n ello stesso anno, la legge n.11 59/1929 dettava “Disposiz ioni sull’eser cizio
dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio davanti ai ministri d ei culti medesimi”. A
differe nza del matrimonio concordatario, si d isciplinavano i matrimoni acattolici come
semplici matrimoni civili celebra ti in forma sp eciale , a cui veniva applicata integ ralmente la
legge civile relativamente alla disciplina sostanzia le del matrimonio-atto e alla giurisdizione
dei tribunali de llo Stat o. Questa normativa (L. 11 59/29, art.3) sanciva il ri conoscimento della
personalità giuridic a di culti ac attolici, su parere fa vorevole del Consi glio di St ato e gettò
quindi le basi per le I nt ese fir mate dal 1986 tra lo Stato e a lcune confessioni re ligiose
(previste dall’art.8 della Costituzione italiana).
Nel codice civile del 1942 si m antiene sostanzialmente la coincidenza tra i conce tti di
famig lia e matrimonio, per cui le relazioni prot ette dal diritto continuano ad essere solo quelle
che hanno il loro f ondamento in questo istituto.
Nella seconda metà d el XX secolo, cominci a u n’epoca di rinnovamento per i l Diritto di
Famiglia, grazie ai nuovi valori costituzionali del 1948, che raggiung e l’ap ice ne gli anni ’70
con la g i urisprudenza della Corte c ostituzi onale in mater ia matrimoniale ( S.C.C ost. 126,
127/1968 e 147/1969), i conflitti evidenziati dalla dot trina e numeros e le ggi che cambiano
profondamente diversi ambiti del Diritto di Famigli a. L ’ evoluzione più significativa comincia
dalla legge sul divorzio del 1970 e il ref erendum del 1974 e prosegue con la rifor ma del
Diritto di Famig lia del 1975, la legge sull’ab orto del 1981, le sentenze dell a Corte di
cassazione e della Corte costituz ion ale di fine X X secolo e il nuovo Concordato del 1984.
Le no rmative che hanno contribuito a reg olare il divorzio in I talia fino al giorno d’oggi
sono la legge n.898/1970 sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, int eg rata
dalla L .n.436/1978 e L .n.74/1987, i decr eti-legge 132/2014 e 162/2014 sulla
deg iurisdizionalizz azione di separazione e divorzio e la le gge n.55/2015 sulle disposiz ioni in
materia di scioglimento o di cessazione de gli effe tti civili del matrimonio e di comunione tra i
coniugi . Mediante l’introduz ione del divorzio in I talia, cominci a a cambiare il sistema
matrimoniale impostato sul Concordato con la Santa Sede del 1929 e sulla legg e n.847/1929.
Se fino al 1970 solo la dichiara zione di nullità del tribuna le ecc lesiastico poteva eliminare gli
effetti civi li del matrimonio, con l’introduzione del divorzio in I talia , il tr ibunale dello Stato
poteva pronunciarsi sul vincolo civile e determinare lo scioglimento degli effetti civili del
matrimonio concordatario, che t uttavia continuava a mantenere gli effet ti canonici fino al
pronunciamento di nullità della Sacra Rota. Questa separazione tra Stato e Chiesa veniva
accentuata anche d alla giurisprudenza di fine XX secolo, come di mostra l a sentenza
5. Competenza test uale: d ue siste mi linguistici a confronto – T esti Nor m ativi
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246
segunda, ecc). Queste disposiz ioni, poste in ordine g er archico, cont engono precetti legali
sull’applicazione e sull’entrata in vi gore della norma e variano a seconda della loro natura,
agg iuntiva, transitoria, abrogativa e finale ( adicionales, transitorias, derogatorias, finales ).
Disposiciones adicionales :
Queste di sposizi oni sono ampiamente usate e servono per a ggiungere de terminati aspetti
che non vengono trattati negli articoli o per regolare i casi ecce zionali della legge e regimi
giuridic i speciali. Nei testi del corpus , gli arg omenti più rappresentativi delle disposizioni
agg iuntive sono: l a cr eazione di un Registr o per le coppie di f atto, la cooperazione tr a le
amministrazioni affinché non si verifich i una doppia iscrizi one nei Registri; l’approvazione
dei modelli di iscrizione , modifica e cancellazione dal Registro; la p rotezione dei dati
personali nei formulari d’iscrizione; l’equiparazione tra l’isti tuto delle coppie di fatto e
l’istituto matrimonia le. Alcuni testi normativi del corpus utilizz ano addirittura le stesse
disposizioni agg iuntive:
DISPOSICIÓN ADICION AL
La Ad ministració n de la C o munidad Autónoma de Extremadura ma ntendrá las op ortunas relacione s de
coop eración con otras Ad ministraciones Pública s q ue cuenten con Registros de Parej as d e Hecho o similares,
al objeto de e vitar supuestos de doble inscripción. (Ley del Gobie rno de Extrem ad ura 5/2 003)
Disposición ad icional ú nica. Relacio nes de coo peració n.
La Ad ministración d e la Junta de An dalucía mantendrá las o portunas relacio nes de cooperació n con o tras
Administracione s P ública s q u e cue nten con Reg istro s d e U niones o Par ejas de Hecho o si milares, al o bj eto de
evitar supuesto s de d oble inscripc ión. (Ley del Gob ierno de Andalucía 5/20 02)
Disposición adicio nal tercera. Coo peració n con otras Ad m in istraciones p úblicas.
La Administrac ión de la Co munidad Autóno ma de Cantabria mantendr á las op ortunas relacio nes de
coop eración con o tras Ad ministraciones p úblic as que cue nten c on Registros de parej as de hecho o si milares,
al objeto de e vitar supuestos de doble inscripción. (Ley del Gobie rno de Cantabr ia 1/20 05)
Disposiciones transitori as :
Queste disposizioni hanno un caratter e temporaneo e servono per regolare il passagg i o da
uno stato giuridico all’altro . I t emi trattati in queste sequenze sono abbastanza eteroge nei e si
mescolano con concetti che alt re norme includono nelle disposizi oni aggiuntive. L ’argomento
più ricorrente è la durat a della convivenza prim a dell’approvazione della norma, affinché
possa essere certificata durante l’iscrizione nel Registro.
DISPOSICIÓN TRANSIT ORIA
El tiempo de c onviven cia transcurrid o antes d e la entrada en vigor de e ste De creto, se ha de tener en cuenta a
los efectos del có mputo de lo s seis meses a q ue se refiere el ar tículo 2, si lo s miembros d e la unión de hecho
están de acuerdo . (Decr eto de l Gobierno de Castilla y León 1 17/2 002)
DISPOSICIONE S T RANSITORI AS
Primera.- A efectos de la acr editación del p eriodo de c onviven cia mínimo de un año estable cido en e l pá rrafo
segundo del ar tículo 2 , se tend rá en cuenta el per iodo transcurrid o antes de la e ntrad a en vigor de la p resente
Ley. (Ley del Gob ierno de Extre madura 5/20 03)
Disposición tra nsitoria ú nica
El tie mpo de convivencia i ninterrumpid a entre lo s solicita ntes que hubiera tr anscurrido entre la apro bación
inicial del pr esente Reglamento y su entrad a e n vigor, será co mputado a lo s efectos del p lazo de doce meses
de co nviv encia e xigido como re quisito para practicar la inscripción.
(Reglamento del Ayuntamie nto de Murcia 2 169)
5. Competenza test uale: d ue siste mi linguistici a confronto – T esti Nor m ativi
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Disposiciones derogatorias:
Queste disposizioni sono meno ricor renti delle anteriori e, genera lmente, presenta no un
elenco delle norme abrogate dalla legge/decreto/regolamento in cui sono contenute o
informano, a livello generale, l’abrogazione di tut t e le norme anteriori. In tutti i testi
analizzati, la redazione delle disposiz ioni abrogative prese nta uno stile abbasta nza omogene o
con frasi passive e impersonali che utilizzano la perifr asi quedar + participio passato ( queda/n
derogada/s ):
Disposición der ogatoria.
Quedan d erogadas las Disposicio nes d e ig ual o inferior rango en cuanto se o pongan a l o dispuesto en la
presente Ley. ( Ley del Gob ierno d e Andalucía 5/20 02)
DISPOSICIÓN DEROG ATORI A
Quedan d erogadas to das la s disp osiciones d e i gual o i nferior rango que se opon gan a lo pr evisto e n la p rese nte
Ley. (Ley del Gob ierno de Extre madura 5/200 3)
DISPOSICIÓN DEROG ATORI A
Queda dero gada la Ord en de 27 d e noviembre de 20 02, de la Consej ería de P residenci a y Administr ación
Territo rial, por la que se regula el f uncionamie nto d el Registro de Unio nes de Hecho, y la Orden
FAM/167 2/20 03, de 15 de d iciembre, que la modifica.
(Orden FAM del Go bierno d e Castilla y León 159 7/20 08)
Disposición de rogatoria única. Derogación nor mativa
Quedan der ogadas to das aq uellas no r m as de igual o infe rior rango que se opo ngan a lo p revisto en este
decreto y, e n co ncreto, la dispo sición final segunda [. ..], p or la que se ap rueban lo s mod elos de documentos
susceptibles d e pre sentación ante el Re gistro d e Parej as de Hecho de Galicia.
(Decreto del Gobierno de Galicia 146 /2014)
Disposiciones finales:
Queste disposiz ioni sono sempre poste in chiu sura del cor po normativo e conteng ono
prece tti che modificano il diritto vi ge nte, disposizioni compleme ntari, disp osizioni a ttuative e
procedurali concrete e informano sulla competenza legislativa e sulla sua entrata in vigore.
Nei testi del corpus , la competenza ( título competenc ial ) appare solo nella Ley 13/ 2005 e
rappre senta un concetto fondamentale poiché si fa riferimento alla competenz a escl usiva dello
Stato in materia c ivile.
Disposición final pri mera. Título co m petencia l.
Esta ley se dicta al a mparo de la competencia excl usiva del Estado en materia de legislació n civil reconocida
por el artículo 1 49.1.8 .ª d e la Constit ución española si n perj uicio de la conservación, modificación y
desarro llo por las Comunidades Autónomas de los d erechos c iviles, forales o espe ciales, allí donde existan y
de las nor mas aprobad as por éstas en desarro llo de sus competencias en Derecho Civil. (Ley 13/20 05)
In ge nerale, le disposiz ioni finali sono redatte sec ondo formule molto simil i, usate spess o
anche come disposi zioni agg iuntive, in cui se habili ta/ faculta/ autori za l’organo legislativo
competente a dictar disposiciones e, pertanto, a d esarrollar y ejecutar la norma e si info rma il
destinatario della sua e ntrata in vigore poste riore alla pubblicazione legale. Mentr e le
disposizioni sull o sviluppo normativo sono opz ionali, quelle sull’entrata in vigore sono
sempre incluse nel testo normativo.
5. Competenza test uale: d ue siste mi linguistici a confronto – T esti Nor m ativi
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Disposizioni finali sullo sviluppo normativo:
Disposición Adicio nal Segund a.-Desarrollo r eglamentario
De confor midad con lo pr evisto e n el artículo 17. 2 d el Estatuto d e Autono mía, se auto riza a l Consejo de
Gobierno a desa rrollar reglamenta ria m ente la presente no rma.
(Reglamento de la Ciudad de Melilla, 28 enero 2008)
Disposición F inal Pri mera. Desarr ollo r eglamentario.
Se auto riza al Co nsejo de Gobierno para dict ar en el plazo de un año d esde su entrad a en vigor las
disposiciones necesarias e n d esarrollo y ej ecución d e esta Ley . ( Ley del Gobier no de An dalucía 5/2 002 )
Disposición final pri mera.
El Consejo de Gobier no del P rincipad o de Asturias queda faculta do para desarrollar reglamentaria ment e
la presente Ley. ( Ley del Go bierno d e Asturias 4/20 02)
Disposición final tercera.
Se habil ita al Gobierno de las Ille s Ba lears para que d icte la s dispos iciones ad ministrativas necesaria s
para el desa rrollo de esta Ley. (Ley del Gob ierno d e Baleares 18 /2001)
Disposizioni finali sull’entrata in vigore:
Disposición final.
El p resente Decret o entrará en vig or el día siguiente al de su publicació n en el Boletín Oficial del País
Vasco. ( Decreto d el Gobierno Vasco 124 /2004)
Disposición final tercera . Entra da en v igor.
1. Esta Orden , con la excep ción a que se refiere el ap artado 2 de est a disposición, e ntrará en vigor el d ía
siguiente al d e su publicac ión en el B oletín O ficial del Estad o.
2. Lo dispuesto en los artíc ulo s segundo y tercero d e esta Ord en entrará en vigor a los treinta d ías d e su
publicación en el B oletín O ficial del Estado. ( Orden J us. 568/200 6)
Disposición final tercera . Entra da en v igor .
La presente Ley entrará en v igor el día siguiente de su publ icació n en el “Boletín O ficial d e Cantabria”.
(Ley del Gobie rno de Cantabr ia 1 /2005)
Disposición final única.
El p resente Reg la m ent o será o bjeto de p ublicación íntegra en el Boletín Oficial de la Región d e Murcia,
entrando en vigo r una vez q ue ha ya tran scurrido el p lazo estab lecido en el artículo 65 d e la Le y 7/19 85,
Reguladora d e las Bases d e Régimen Local. ( Regla m ento d el Ayuntamie nto de M urcia 216 9)
In conclusione, tutti i testi analizzati, eccetto due regolamenti, includon o una sezione di
disposizioni finali dopo l’ar ticolato. Mentr e le disposizioni agg iuntive, tran sitorie e abrogative
sono alterna te e hanno u n contenuto abbastanza variabile, le finali presentano una redazione
standard e sono sempre presenti poiché necessarie per regolare l’entrata in vigore della norma.
Se analizziamo la sezione dispositiva nel suo complesso ( disposiciones generales y finales )
a livello di microstruttura interna, notiamo l’intreccio di sequenze espositive con funzione
informativa, in cui i concetti legati alla norma v eng ono elaborati in for ma chiara, precisa e
ordinata, e una predominanza di sequenze istruttive con funzione regolativa, in c ui le
istruzioni sono dettagliate in un ordine consequenzi ale pre ciso per importanza o per log i ca.
Nei testi de l corpus , le s equenze espositive coin cidono con le disposizioni costitutive, più
freque nti nei primi articoli , in cui si fa riferimento all’ogge t to e all’ambi to di applicazione
della norma. Infatti, se bbene siano incluse in un mandato, queste sequenze se rvono a
enunciare atti thetici e quindi ad attuare il contenuto dell’enunciazione o attribuire un
particolare stato o condizione. I n fatti, non cont eng ono elementi valutativi o espressioni
deontiche, in quanto no n prescrivono azioni da compiersi in futuro , ma hanno effetto nel
5. Competenza test uale: d ue siste mi linguistici a confronto – T esti Nor m ativi
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momento stesso della loro enunciazione. Que ste sequenze presentano elementi t ipici
dell’esposizione, come l’uso preponderante del presente atemporale e della nominalizzazione,
di connettivi agg i untivi e compar ativi ( y, ni, incluso, así como ), organizz atori te stuali o
connettivi meta-testua li per riferirsi ad altre norme (citazioni, simboli, lettere, numeri,
parente si, virgolette, ecc) .
Artículo 1º Obj eto.
La prese nte Orden tiene por objeto el desarrollo del Decreto 1 24/200 0, de 1 1 de julio, por el que se reg ula
la creación y el rég i men de funciona miento del Reg istro de pareja s de hecho de la Co munidad
Autóno m a de Cas tilla-La Ma ncha. (Ord en del Gob ierno de Castilla-La Ma ncha 08 -09-200 0)
Artículo 1. Obj eto.
Es o bjeto de este Decreto la constitución del Registro de Parejas de Hecho, establecido por el art ículo 6 de
la Ley 5 /2002, de 16 de diciembre , así c omo regula r su org anizació n, f unciona m iento , el proce dimiento
para la inscripción de las parejas de hecho en el mism o y su gestió n descentra lizada en los municipios
andaluces . (Dec reto d el Gobierno d e Andalucía 35/2 005 )
ARTÍCULO 1
El Registro de Unione s de Hecho del Ayuntamiento de Ceuta, crea do por acuerd o del Pleno de la
Asamblea de 11 de a bril de 1997 , t iene cará cter ad m inist rativ o y está regula do por l a p resente nor mativa
y todas aq uellas que con carácter compleme ntario se p uedan dic tar. (Reglamento d e Ceuta 1 1/09 /1998)
Nel corpo normativo so no spesso presenti anche sequenze ibride espositive e istruttive
che illustrano i principi e requisiti della norm a mediante una suddivisio ne in elenco. Queste
sequenze sono caratt erizz ate dall’uso dell’infinito alternato con sintagmi nom inali in
posizione iniziale, soprattutto nelle clausole rela tive ai requisi ti e proced imenti d’ iscrizione
nel Reg istro. L ’occorrenz a di nomi deverbali e la tendenza alla nominalizzazione è una delle
cara tteristiche tipiche del lessico normativo e delle sequenze espositive, c ome astrazioni che
permettono di mante nere un registro più neutro, formale e impersonale. A d ogni modo, que sti
elenchi sono inser iti in sequenze istruttive:
Artículo 5. Requisitos de inscripció n y casos de cancelació n.
1 . Para la inscripción de una pareja de hecho deber án a creditarse docu m e ntal mente las siguientes
circunstancias:
a) Identificació n personal. b ) Estado civil.
c) Ser m ayores de edad o menor es em ancipa dos.
d) No est ar incapacitad os judicial m ente.
e) No esta r ligado s con vínculo matrimonial, ni f or m a r par eja estable no ca sada con o tra per sona, ni ser
parej a de hech o anterior m ente inscrita en el Registro [...], sin que conste i nscripció n de baja por diso lución
de la p areja d e hech o.
f) Tener residencia habit ual, a l menos uno de los miem bro s, en cualq uier municipio d e la CA de Andaluc ía.
g) No ser parientes en línea r ecta p or c onsanguinidad o adopc ión ni co laterales por co nsanguinidad en
segundo grado .
h) Declaración d e voluntad de constituir u na parej a de hecho. (Dec reto d el Gobierno d e Andalucía 35/20 05)
Artículo 4. Princip ios generales.
Las A d ministraciones P úblicas de Andalucía pro m ove rán las actuacio nes tendent es a garantiz ar el
reconoci m ient o y la prot ección de las parej as de hecho, confor me a los siguiente s principio s:
a) Respeto a cada persona en la lib re elecció n de su opció n sexual.
b) Igualda d y no discri minació n de los individuos por r azó n d el m odelo de unidad de convivencia de que
formen par te.
c) Respeto a la id entidad sexual d e cada p ersona.
d) Autono mía de los integra ntes de la p areja de hecho en la config uració n de los dere chos y obligacio nes
derivado s de su unión, con r espeto en cualquier caso d e los intereses de los menores a su c argo.
e) Infor mación en medio s ed ucati vos y de proyec ción social sob re la co existe ncia d e d iversos modelos de
unidad de co nvivencia. (Le y del Gob ierno de Andalucía 5/20 02)
5. Competenza test uale: d ue siste mi linguistici a confronto – T esti Nor m ativi
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Artículo 4. Disolució n de la pa reja estable.
1. Se co nsiderará disuelta la pa reja e stable en lo s siguiente casos:
a) Por la m uerte o declaració n de fallec imiento de uno de sus integrante s.
b) Por m a tri monio de uno de sus mie mbros.
c) Por mutuo a cuerdo.
d) Por volunta d unilateral de uno de los m iembr os de la parej a, notificada fehacie ntemente al o tro.
e) Por cese efectivo de la convivencia por un período superior a un año.
f) En los supuesto s acorda dos por sus m ie mbros en escritura pública. ( Ley Gobier no de Asturia s 4/20 02)
Sono invece sequenze istruttive gli articoli di cara ttere prescrittivo che stabiliscono
obblighi ed enunciano o rdini, permessi o divieti attraverso l’uso di formule ed espressioni
deontiche. S ebbene in queste classi testuali non sia utili zzato l’imperativo, modo verbale
tipico dei testi regolativi, le sequenze istruttive dei testi spagnoli utilizzano prevalentemente il
futuro indicativo con valore di mandato. Sono tipiche di queste sequenze anche le pe rifrasi
modali all’indicativo presente e futuro che esprimono obbligo e possibilità con deber e poder
( deben recoger los datos personales; este Libro debe estar formado; debe rán cumplir el
requisito; deberán acreditarse docum entalmente; podrán accede r al Registro; podrán
regular las relaciones personales; los cónyuges podrán venderse bienes recíprocamente; se
podrán expe dir certificaciones, ecc). Inoltr e, nelle disposizioni finali appa iono anche formul e
con raddoppiamento v erbale, composte dal congiuntivo e dalla perifrasi moda le hac er +
infinito ( que guarden y hagan guardar; obser ven y hagan cumplir; la c umplan y la hagan
cumplir , ecc.), che conf eriscono un carattere enfatico al mandato e compiono una funzione
appellativa tr a il legislatore e il destinatario , al q uale è assegnato allo ste sso tempo un ruolo
passivo e attivo: rispetta re la norma e collaborare nel proce sso di sviluppo normativo.
Tra le c ostruzioni deontiche più ricorrenti nelle sequenze istruttive figurano:
ESPRESSIO NI DEONT ICHE
N.Occ.
Deber + infinito ( d ebe, d eben / deberá, d eberán + inf.)
126
Poder + inf inito ( pu ede, pueden/ pu eda, puedan + inf .)
61
Hacer + infinit o ( hac er/ haga, ha gan/ hará + inf.)
26
Hab er de + infinito ( ha, han/ habrá, ha brán, ha ya, hayan de + infinito)
24
Estar oblig ado a + infinito ( están oblig ados a + infinito)
10
Ser necesario + sostantivo/ infinito/ que + cong iuntivo ( si fu era/ es/ será n ecesario )
7
Tener la o bliga ción de + infinit o ( tiene, tien en la obliga ción de + infinito)
5
Necesitar + sostantiv o ( necesitara + sost.)
3
Tener necesidad de + inf inito ( tiene, tie nen la n ecesidad de + inf.)
2
Tener que + infin ito ( ten drá, tend rán + inf.)
2
Un’altra c aratteristica verbale delle se quenze is truttive è la predominanza delle for me
impersonali, tra cui sono ricorre nti le perifrasi all’indicativo presente e futuro di quedar +
participio e il se passivante ( pasiva refleja ) all’indicativo presente e futuro. I nsieme alle forme
impersonali sono pre senti anche forme passive di processo c on ser e di stato con estar.
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FORM E PASSIVE E IM PERSONAL I
N.Occ.
SER/ ESTA R + PARTIC IPIO P ASSATO
83
Están o bligado s (los miembros de la pa reja)
10
Serán expedid as (las certifi cacion es); Será/Será n recog ida/o s, tratada /os y custo diad a/os (la
informació n, los dato s); Sea n/Serán /Han sido reco nocidas/os (los derech os y ob ligacio nes,
certificado s)
4
Estará forma do (el Libro, e l regist ro); Será a cordad a (la ca ncelació n); Será p reced ida (la
indica ción); S erán considerado s/as (los miembro s de pa reja estable, la s parejas d e hech o);
Será/Se rán notificad a/s (la/s resolución/es ); S ea/Haya n sido declarado/a s (un mie mbro d e la
pareja, persona s); Haya/Ha yan sido a postillado /s (el/los docu mento/s)
3
Está a creditad o (el cumplimie nto de los requisitos); Estará adscrito ( el regist ro); Esta rá co ntenid a
(la ficha ); Será comu nicad a (la extinció n); S erá dismin uida (la p ensión); Será/S erán motiva da/s
(la/s resolu ción/es); Se rán nombra dos (los en cargad os); Serán a creditato s (los requisitos );
2
Está inscrito (un miembro d e p areja de hecho); Está regula do (el registro ); Están u nida s (las
persona s); Estará in tegrado (el exp ediente ); E stará co mp uesto (el Lib ro); Están some tidos (los
miembros de la pareja ); S o n design adas (las perso nas); Será emp leado (el mod elo); Será
compu tado (el tiempo); S erán incorporad as (las modifica ciones); S erán dirigidas (las sol icitud es);
Serán in tegrado s (los da tos persona les); Será n atribuid os (los ben eficios); S erán cap italizad os (los
bienes y derecho s); Serán admin istrados (los adquirido s po r sucesión ); Sea instad a (la
inscripción ); Sean requ eridos (informes); Sean rectifica dos (los da tos de Regis tro); Ha sido
disuelta (la pareja ); Hubiere sido solicita do (efecto); Ha ya sid o exp edida (la documentació n);
Hubieran sido deshered ados (los ad quirido s por suce sión); Hay a sido determi nad o (un
progen itor); Hab er sido p ublicada (la ley)
1
QUEDAR + P ARTICIPIO
63
Queda r redacta do (el artículo, la ley)
33
Queda r limitada (consulta de dato s/ public idad del Registro)
8
Queda r derogado (la disp osición, la ley, la orden, el a rtículo, e l decreto)
7
Queda r incorpo rados/ recog idos/ limitados (los d atos y los do cumento s)
3
Queda r salvaguard ada (la p rotección de datos)
2
Queda r reservada (la materia ); Queda r mod ificado (el decreto); Queda r fa cultad o (El con sejo d e
Gobierno ); Quedar equip aradas (las pareja s al matrimo nio); Queda r confirmado (el negocio
dispositivo ); Que dar afectad o (el trata miento de da tos); Qu edar adscrito (el reg istro ); Qued ar
disminuid a (la c apac idad de obtener ingresos); Quedar ref lejado (el rég imen econó mico); Quedar
sujetas (las pa rtes)
1
SE PASSIVA NTE
690
Se refiere (docu mentac ión, datos, mo delos a que se refieren)
39
Se ac redita (un requisito, una condic ión)
30
Se pro duce (una situació n en la pareja / la in scripción)
24
Se presen ta (la solicitu d de inscripción)
22
Se en tiende (la pareja )
19
Se co nsidera (un a pareja/ u na situación); S e prac tican (los asiento s, las inscripcio nes)
15
Se extin gue (la unión, la p areja, la in scripción)
13
Se en cuentra
12
Se estab lece, Se regula (la inscrip ción, el registro)
11
Se inscrib e (la unió n)
10
Se crea (el registro); S e modifica (un a rtículo, apartado , código, decreto, ley, ord en)
9
Se estab lece (un mo delo); S e realiza (la inscripció n); Se disuelve (la u nión , el régime n económico)
8
Se opon en (las disposicion es); S e añade (un apa rtado, una dispo sición, un anex o); Se acompañ a
(un do cumento )
7
Se ap rueba (un reglamento ); Se aplica (la ley, la legislación); S e rige (el Reg istro)
6
Se a utoriza/ se fa culta (al Con sejo d e Gob ierno); Se requiere (documen tción a los interesado s); Se
sustituye (un a e xpresión, una do cumenta ción; S e procede (a dictar, declarar, e cc.); Se presume (la
validez d e la unió n a falta /en defecto d e pacto)
5
Se ex pide ( certificación ), se d etermina ( reglamen tariamente ), se coordina (el Reg istro), se acu erda
(la inscripción ) ecc.<4
4
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